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COSTITUZIONE E PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE

Costituzione fonte superiore, espressione del potere costituente. Costituzione rigida, procedimento

aggravato art. 138 Cost. Costituzione lunga, diritti di libertà, diritti sociali, norme verticali e orizzontali

(rapporto tra cittadini). Costituzione sociale, programma di mutamento della società, prevedendo

interventi Stato.

Norme giuridiche Costituzione:

• efficacia diretta: disposizioni la cui struttura precettiva è efficacemente completa da poter essere

applicata senza interposizione legislatore. Applicate direttamente da giudici (Disposizione

transitoria 7 affidata al giudice potere di disapplicare legge incostituzionale), PA, privati.

Es. art. 30 comma 1 Cost., diritto e dovere genitori ad istruire, mantenere… figli

Es. art. 36 Cost., lavoratore diritto a retribuzione proporzionata

Queste norme operano come fonte ordinaria se applicate in caso concreto, ma costituiscono

parametri di legittimità costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi (funzione

invalidante: la legge che preveda norme contrarie è illegittima)

• efficacia indiretta: attuate attraverso una ulteriore attività normativa:

o norme ad efficacia differita: disposizioni che rinviano per la loro attuazione ad altra fonte.

Es. art. 75 Cost. che rinvia disciplina istituto referendario a legge.

Es. art. 137 comma 2 Cost. che rinvia norme per costituzione C. cost. a legge ordinaria,

mentre giudizio di legittimità costituzionale occorre legge costituzionale che ne stabilisca

condizioni, forme e i termini di proponibilità (art. 137 comma 1 Cost.).

o norme di principio (valori): regole generali che possono applicarsi ad un numero indefinito

di casi. Guidano il legislatore ad applicare il principio, per trasformare queste regole

generali in una o più fattispecie normative astratte. Funzione invalidante nei confronti di

legge che contiene disposizioni contrastanti.

Es. art. 13 comma 1, inviolabilità libertà personale.

Es. art. 24, inviolabilità diritto di difesa.

Es. art. 14, inviolabilità domicilio.

Molte norme di principio confliggono tra loro. Spetta al legislatore trovare punto di

bilanciamento con attività legislativa ordinaria. Spetta poi alla C. cost. stabilire se legge ha

effettuato bilanciamento corretto tra principi costituzionali o bilanciamento

incostituzionale.

o norme programmatiche: più generali delle norme di principio, prevedono fine, molto

generale, da raggiungere. Livello di generalità molto elevato tanto che alcuni giuristi non

ritenevano avessero carattere normativo.

Es. art. 4 comma 1 Cost. “Repubblica riconosce diritto al lavoro e promuove condizioni che

rendano effettivo questo diritto”, fine per il quale Stato svolge attività.

Es. art. 3 comma 2 Cost., principio di eguaglianza sostanziale. Rimuovere ostacoli di ordine

economico e sociale per portare avanti fine dell’eguaglianza.

Efficacia invalidante (C. cost. n. 1/1956, prima sentenza Corte in reazione a

interpretazione data da Corte di Cassazione circa efficacia non normativa di molte norme

costituzionale, sottraendo valore giuridico alla parte più innovativa e garantista della Cost.)

Funzione di stimolo, collocare dibattito all’interno di obiettivi già determinati da una

norma costituzionale.

Garanzie del ruolo primario della Cost.: forma di controllo della costituzionalità e rigidità dalla costituzione.

Procedimento di revisione costituzionale art. 138 impedisce modifica dettata dalla maggioranza vigente

posta la funzione di garanzia condivisi da maggioranza e opposizione. Inoltre, lL’obiettivo è quello di evitare

di assoggettare generazioni future a decisione di una sola generazione, lasciando spazio di modifica

definito.

Procedimento aggravato per leggi di revisione:

• due deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi da parte di ciascuna Camera. Intervallo

costituisce periodo di riflessione che allunga processo, aggravandolo. Nella seconda deliberazione

occorre maggioranza assoluta, altrimenti procedimento decade.

• Se legge approvata con maggioranza dei due terzi il procedimento è concluso. La legge viene

promulgata e pubblicata nelle forme ordinarie ed entra in vigore. Consenso popolare implicito in

questa ampia maggioranza.

• Se legge approvata con maggioranza assoluta, viene pubblicata a meri fini notiziali e può essere

richiesto entro tre mesi un referendum approvativo da parte di:

1

o / dei membri della camera

5

o 500.000 elettori

o 5 Consigli regionali

Referendum potere attribuito alle minoranze (oltre a coinvolgimento regioni in caso di modifica

forma di Stato).

Come Costituzione era espressione potere costituente popolo, così nel procedimento di modifica

della Cost. tale potere costituente viene richiamato in gioco.

Limiti logici alla revisione costituzionale. Procedimento di modifica è un procedimento costituito: non si

può sostituire Costituzione con una nuova, sarebbe potere extra ordinem costituente.

Principi fondamentali non possono essere suscettibili di revisione, in quanto contenuto essenziale e

caratterizzante la Costituzione stessa (diversi da attuazione di questi principi possono essere revisionati).

Nuclei impliciti non modificabili. Limite non si trova in parti della Cost. esplicitamente non modificabili o in

specifiche norme che non sarebbero mai ritoccabili dalla revisione, ma nei principi fondamentali di cui la

Costituzione è espressione. Disposizioni costituzionali hanno tutte la stessa forza, essendo i principi

ricavabili da tali disposizioni ad avere, casomai, forza diversa e superiore. Se una legge di revisione della

Cost. modificasse tali principi essa sarebbe incostituzionale e soggetta al giudizio di legittimità della Corte

(C. cost. n. 1146/1988).

Modifica articolo 138 possibile? Prassi sembra dire di sì, con ddl 813/2013 (ma anche con l.c. n.1/1997,

Commissione D’Alema) che prevedeva un procedimento in deroga speciale per modificare la Costituzione.

Tuttavia, nessuna fonte può disporre del proprio regime giuridico. La legge di revisione non può modificare

il procedimento con la quale essa è stata approvata: nessuna legge può istituire fonti aventi forza maggiore

di sé stessa. Se infatti la legge di revisione, che trova la sua legittimazione nell’art. 138, potesse modificare

tale norma, ciò significherebbe che essa ha modificato la fonte dalla quale deriva.

Art. 139 Cost. limite esplicito (forma repubblicana): ragione storica, la forma repubblicana è contrapposta

alla forma monarchica in ragione dell’esito del referendum del 1946; ragione giuridica, scelta repubblicana

costituisce prius logico e istituzionale della Costituzione.

Principio democratico rappresentativo, e principi finalizzati a garantire l’esistenza di uno Stato democratico

rappresentativo, come diritto ad associarsi in partiti, diritti di espressione del pensiero o di libertà della

persona sono connessi ad una forma di Stato di tipo democratico rappresentativo.

Leggi costituzionali non modificano la Cost., ma la implementano senza entrare a far parte del testo

costituzionale (livello sub costituzionale). Vi sono molti casi in cui la stessa Cost. prevede che una materia

sia disciplinata attraverso legge costituzionale (Es. art. 137 Cost. per Corte costituzionale, l.c. n. 1/1953). Dal

momento che completa Costituzione non basta procedimento ordinario, ma serve aggravato. Casi

particolari in cui legge costituzionale finisce per modificare costituzione: art. 132 Cost. (procedimento per

creazione o fusione regione) modifica inevitabilmente art. 131 Cost. (elenco regioni); procedimento

ulteriormente rafforzato con momento partecipativo (richiesta tanti consigli comunali che rappresentino

1

almeno / della popolazione interessata e referendum).

3

Consuetudine costituzionale: comportamenti ripetuti nel tempo posto in essere da organi costituzionali

che quegli stessi organi considerano come vincolanti (comportamento spontaneo che diventa norma

giuridica). Art. 92 comma 2 nomina da parte del PR del PdC e ministri.

Convenzione costituzionale: comportamento ripetuto nel tempo posto in essere da organi costituzionali,

applicativo di norme giuridiche, che diviene vincolante sin tanto che permangono i presupposti che hanno

dato luogo a quei comportamenti (rebus sic stantibus).

Prassi: applicazione concreta e ripetuta nel tempo di una norma costituzionale, non crea norme, perché si

sostanzia in un comportamento interpretativo di norme esistenti.

DECRETI LEGISLATIVI E DECRETI LEGGE

Intervento di fatti o situazioni imprevedibili che inducono organi costituzionali a utilizzare le proprie

attribuzioni in maniera significativamente difforme rispetto alla regolarità costituzionale, al fine di tutelare

la sussistenza dell’ordinamento giuridico e la vita dei cittadini.

Stato d’emergenza: situazione di fatto, imprevista e imprevedibile, che attenta alla stabilità

dell’ordinamento giuridico e alla vita o ad alcuni diritti essenziali dei cittadini. Per risolvere problema due

modelli:

• Modello che prevede statuto costituzionale dell’emergenza (Art. 48 Cost. di Weimar; Cost. francese

prevede poteri maggiorati al Presidente in casi d’urgenza; Cost. spagnola divide in “stato di

allarme”, di “eccezione, di “assedio”. Possibilità di sospendere i diritti costituzionali);

• Modello che non prevede statuto costituzionale dell’emergenza.

Costituenti non disciplinano statuto dell’emergenza costituzionale sulla scia di quanto accaduto in

Germania. Disciplina solo stato di guerra (art. 78). Dichiarazione di stato d’emergenza sempre opinabile.

Tuttavia, non ha considerato stato d’emergenza secondo il principio necessitas non habet legem (verrebbe

meno principio Cost. fonte delle fonti). È possibile che ci sia necessità di un affievolimento temporaneo di

alcuni diritti (diritti si bilanciano l’uno con l’altro: proporzionalità, ragionevolezza e temporaneità della

misura). Nella Costituzione non ci sono clausole di sospensione dei diritti fondamentali, ma Parlamento e

Governo hanno diritto e dovere di provvedere ad un’apposita legislazione d’emergenza (C. cost. n.

15/1982).

Atti con forza di legge: atti approvati dal Governo dotati della stessa forza attiva e della resistenza passiva

della legge del Parlamento. Eccezione in quanto violazione in parte del principio di separazione dei poteri e

del principio secondo cui gli atti primari sono emanati da organi direttamente rappresentativi (Costituzione

prevede controlli per ricondurre disciplina dei decreti-legge e legislativi al modello generale del primato

della legge del Parlamento). Alcune volte la Cost. non costituisce lo strumento idoneo per disciplinare in

dettaglio una materia molto tecnica oppure per provvedere immediatamente.

• Decreto-legge: situazione straordinaria di necessità e di urgenza che legittima emanazione decreto

avente forza di legge da parte del Governo. Controllo parlamentare a posteriori (nella conversione

in legge, in una sorta di riserva di legge formale).

• Decreto legislativo: legge delega del Parlamento che attribuisce il potere al Governo di emanare un

decreto legislativo con forza di legge. Controllo parlamentare a priori (legge di delegazione).

Decreto-legge

Con Statuto legittimazione decreti era vista nella necessit&a

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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