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DECRETI LEGISLATIVI E DECRETI LEGGE

Intervento di fatti o situazioni imprevedibili che inducono organi costituzionali a utilizzare le proprie attribuzioni in maniera significativamente difforme rispetto alla regolarità costituzionale, al fine di tutelare la sussistenza dell'ordinamento giuridico e la vita dei cittadini.

Stato d'emergenza: situazione di fatto, imprevista e imprevedibile, che attenta alla stabilità dell'ordinamento giuridico e alla vita o ad alcuni diritti essenziali dei cittadini. Per risolvere problema due modelli:

  • Modello che prevede statuto costituzionale dell'emergenza (Art. 48 Cost. di Weimar; Cost. francese prevede poteri maggiorati al Presidente in casi d'urgenza; Cost. spagnola divide in "stato di allarme", di "eccezione", di "assedio". Possibilità di sospendere i diritti costituzionali);
  • Modello che non prevede statuto costituzionale dell'emergenza.

Costituenti non

disciplinano statuto dell'emergenza costituzionale sulla scia di quanto accaduto in Germania. Disciplina solo stato di guerra (art. 78). Dichiarazione di stato d'emergenza sempre opinabile. Tuttavia, non ha considerato stato d'emergenza secondo il principio necessitas non habet legem (verrebbe meno principio Cost. fonte delle fonti). È possibile che ci sia necessità di un affievolimento temporaneo di alcuni diritti (diritti si bilanciano l'uno con l'altro: proporzionalità, ragionevolezza e temporaneità della misura). Nella Costituzione non ci sono clausole di sospensione dei diritti fondamentali, ma Parlamento e Governo hanno diritto e dovere di provvedere ad un'apposita legislazione d'emergenza (C. cost. n. 15/1982). Atti con forza di legge: atti approvati dal Governo dotati della stessa forza attiva e della resistenza passiva della legge del Parlamento. Eccezione in quanto violazione in parte del principio di separazione.

decreto-legge si intende una situazione straordinaria di necessità e urgenza che legittima l'emanazione di un decreto con forza di legge da parte del Governo. Questo tipo di decreto è soggetto a un controllo parlamentare successivo, durante la conversione in legge. Il decreto legislativo, invece, è un atto normativo emanato dal Governo sulla base di una legge delega del Parlamento. Questo tipo di decreto è soggetto a un controllo parlamentare preventivo, durante la legge di delegazione. La Costituzione prevede dei controlli per ricondurre la disciplina dei decreti-legge e dei decreti legislativi al modello generale del primato della legge del Parlamento. Tuttavia, ci sono casi in cui la Costituzione non è lo strumento idoneo per disciplinare in dettaglio una materia molto tecnica o per provvedere immediatamente. In conclusione, i decreti-legge e i decreti legislativi sono strumenti normativi che consentono al Governo di intervenire in situazioni straordinarie o di necessità, ma sono soggetti a controlli parlamentari per garantire il rispetto del principio di primato della legge del Parlamento. Formattazione del testo

L. n. 100/1926: presupposti di necessità del decreto sottoposti all'esclusivo controllo del Parlamento; decreto presentato al Parlamento non oltre 60 giorni dalla sua pubblicazione; convertito in legge entro due anni; se non convertito perdeva efficacia ex nunc.

Art. 77 Cost. riprende linee generali l. n. 100/1926, ma accentuano eccezionalità e necessità di controllo parlamentare stringente:

  • Casi straordinari di necessità e di urgenza costituiscono il presupposto per l'adozione di un decreto-legge (comma 1 e 2);
  • È un provvedimento provvisorio (comma 2);
  • Una volta adottato il giorno stesso deve essere presentato alle Camere, le quali, se sciolte, debbono riunirsi nel tempo di cinque giorni (comma 2).
  • Controllo parlamentare attraverso legge di conversione entro due mesi. In caso di mancata conversione i provvedimenti perdono efficacia ex tunc, retroattivamente. Il Parlamento

Può regolare con legge i rapporti sorti sulla base di un decreto-legge non convertito con legge disanatoria (comma 3). Limite effetto retroattivo dei rapporti esauriti. Decreto-legge usato per prassi come strumento di normazione assolutamente ordinario, in mancanza di un minimo di urgenza di provvedere, sulla base di un'interpretazione larghissima. Modo per accelerare processo di formazione della legge, tanto da divenire una sorta di iniziativa legislativa rinforzata. Parlamento relegato a occuparsi di leggi di conversione, rallentando iter ordinario. Governi hanno utilizzato possibilità di reiterare decreto non convertito (record 29 reiterazioni in vere e proprie catene normative). Governo sempre meno freni a adottare decreti-legge sapendo di poter reiterare e Parlamento meno stimoli a deliberare entro i limiti di sessanta giorni contando su possibilità di reiterazione. Effetti distorsivi costituzione:

  • decreto-legge perde carattere di provvisorietà

E di straordinarietà per divenire strumento di legislazione ordinaria.

  • Dopo parecchi anni di reiterazione il Parlamento sarà cauto a negare una tale conversione a causa dei problemi di certezza del diritto per effetto retroattivo che la non conversione potrebbe generare.
  • Altera i caratteri della forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento.
  • Intacca la certezza del diritto nei rapporti tra i diversi soggetti, per l'impossibilità di prevedere sulla durata nel tempo delle norme reiterate che l'esito finale del processo di conversione.

La Costituzione configura la legge di conversione come un atto a competenza determinata (sì o no). Il Parlamento ha considerato il decreto-legge presentatogli dal Governo un disegno di legge ordinario, ritenendo di poter proporre emendamenti. Emendamento: mancata conversione o norma nuova? Emendamenti soppressivi effetto retroattivo, emendamenti aggiuntivi mera aggiunta.

Se emendamenti modificano una norma situazione più complessa, discrezionalità del giudice che applica la norma. Intervento per fermare eccesso decretazione di urgenza. Modifica regolamenti parlamentari (1981): filtro preliminare anteriore alla legge di conversione (art. 96 bis reg. Camera). La Commissione affari costituzionali avrebbe dovuto accertare sussistenza requisiti di necessità e urgenze e in caso negativo sancirne la decadenza. Limitare Governo e liberare Parlamento da carico eccessivo di leggi da convertire. Tuttavia, composizione proporzionale Commissione rispecchiava maggioranza di Governo. Strumento inutile e non più utilizzato.

L. n. 400/1988 interviene per razionalizzare materia:

  • L. n. 400/1988 art. 15 regole formali e limiti adozione decreto-legge. Tuttavia, era legge ordinaria, ostacolo per porre vincolo ad atti aventi pari forza: funzione sul piano della responsabilità politica del Governo, non sul piano della legittimità del

decreto.• comma 1 decreti-legge presentati per emanazione del PdR (funzione di controllo largo) con la denominazione decreto-legge e con l'indicazione nel preambolo delle circostanze che giustificano l'adozione (motivazione decreto-legge), nonché della deliberazione del Cdm (responsabilità politica del governo).• Comma 3: norme del decreto devono essere immediatamente applicabili (sarebbe contradittorio il contrario) per evitare prassi decreti omnibus e riproposizione decreti decaduti. C. Cost. n. 22/2012: emendamenti incoerenti rispetto al decreto-legge da censurare.• Comma 2: materie che non dovrebbero essere oggetto di normazione attraverso decreto-legge:o Conferimento di deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 Cost. (limite logico dal momento che Governo non detiene potere legislativo da delegare);o Provvedere nelle materie indicate nell'art. 72 comma 4 Cost. (leggi in materia cost. ed elettorale, delegazione legislativa,

Autorizzazione a ratifica dei trattati internazionali, approvazione bilanci). Atti di autorizzazione e di approvazione che la Cost. configura come di controllo sul Governo da parte del Parlamento. (controllato non può essere controllore di sé stesso). Per leggi in materia cost. provvedimento aggravato. In materia elettorale, spesso derogato dal Governo, più volte sono stati adottati decreti in questa materia.

Rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione (tuttavia, decreti decadono per mancato voto più che per voto contrario, dunque poco effetto contro reiterazione).

Regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (limite già esistente nell'art. 77 Cost. che affida a Parlamento il compito).

Ripristinare efficacia di disposizioni dichiarate illegittime per vizi non attinenti al procedimento (conflitto di attribuzione).

Comma 5: modifiche al decreto in sede di conversione hanno

efficacia dal giorno successivo aquello di pubblicazione (non risolto problema applicazione emendamenti).
In un primo momento, controllo formale di costituzionalità dei decreti-legge difficile dal momento che decreto ha tempo di vigenza breve (60 gg) e tempi per giudizio incidentali molto più lunghi e non si poteva ritenere che i vizi del decreto-legge si traferissero sulla legge di conversione o sul decreto reiterato. Legge di conversione legge autonoma suscettibile di impugnazione per vizi autonomi non derivati. Controllo di natura sostanziale complesso per opinabilità.
La Corte ha poi superato problema formale della decadenza del decreto ammettendo possibilità di trasferire l'oggetto del giudizio sul decreto reiterato (C. cost. n. 84/1996). Ove riprodotto il decreto-legge può diventare parametro di costituzionalità (idoneità parametrica meramente individuale). La Corte ha ammesso possibilità di sindacare legge di conversione del

decreto per vizi attinenti al decreto stesso (C.cost. n. 29/1995 e, poi, C. cost. n. 171/2007 che dichiara incostituzionale legge di conversione per viziattinenti a decreto). Quanto a giudizio formale (in un primo momento C. cost. sosteneva che conversione inlegge assorbiva ogni possibile vizio formale, poi "evidente mancanza non può essere sanata dalla legge diconversione in quanto costituente un vizio in procedendo essa stessa, C. Cost. n. 341/2003), C. cost. si limitaa verificare manifesta mancanza (C. cost. n. 29/1995), evitando giudizio approfondito che potrebbesconfinare in giudizio di natura politica (C. cost. n. 220/2013 dichiara illegittima abolizione province perdecreto-legge). Evidenza di carenza di necessità presenza di norma intrusa rispetto all'oggetto del decreto(C. cost. n. 171/2007 e n. 355/2010) o emendamenti non attinenti (oggetto legge del decreto coincide conquello della legge di conversione, C. cost. n. 22/2012).C. cost. n. 302/1988:

gravi dubbi circa possibilità di reiterazione. C. cost. n. 360/1996: incostituzionalità reiterazione. Governo può intervenire ancora sulla materia con decreto.

Dettagli
A.A. 2022-2023
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matcelentano03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Rodomonte Maria Grazia.