Diritto
COSTITUZIONALE
Parte II
Una Costituzione ed un diritto costituzionale
per l’Europa unita
Parte 1 Cap. 1
Si può parlare di “Costituzione” per l’Europa?
Prima di iniziare lo studio (legittimo) di quello che si ritiene il diritto costituzionale dell’Unione Europea è il
caso di muovere da alcune considerazioni considerate la struttura fondante del discorso che andremo ad
affrontare. Negli ordinamenti di tradizione liberaldemocratica la Costituzione ha storicamente avuto la
funzione di Carta dei diritti fondamentali, così da tradurre il potere originariamente assoluto del sovrano
in un potere del popolo adesso sovrano. La Scrittura (fine ‘700/inizio ‘800) ha dato un forte contributo
all’affermarsi della costituzione come garanzia e stabilità dei diritti fondamentali, riconosciuti a cittadini
pleno iure, e non più sudditi. Occorre da subito notare però, come per “costituzione” (anche nei Paesi a
Costituzione scritta) non si possa intendersi in maniera esaustiva semplicemente il complesso materiale di
Carattere composito
regole contenute nello scritto costitutivo, ma debba attribuirsi alla stessa un ,
formato dalla stessa costituzione + altre Carte che tutelano gli interessi costituzionali (CEDU, Carta dei
diritti fondamentali dell’UE, ecc.) – c.d. intercostituzione.
È chiaro che non si può discutere di costituzione se non si fa dapprima chiarezza su cosa si intenda per
costituzione. Possiamo distinguere tre orientamenti:
1. Istituzionista: COSTITUZIONE = insieme delle forze politico-sociali + fini di cui si fanno portatrici
(valori fondamentali, regole di diritto).
2. Normativista: COSTITUZIONE = “pugno di norme” fondamentali (Kelsen), che formano le altre
norme.
3. Assiologico: COSTITUZIONE = “pugno di valori” che danno senso alla creazione della Costtuzione
stessa, le motivazioni che portano a codificare una Costituzione.
Cos’è il diritto costituzionale?
Citando l’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) “Ogni società in cui la
garanzia dei diritti separazione dei poteri
non è assicurata, né la stabilita, non ha una costituzione.”.
l’essenza di un ordinamento costituzionale sta dunque nella garanzia dei diritti fondamentali + la
separazione dei poteri, così come teorizzata da Montesquieu nel “Esprit de la loix, 1748”. Si noti, in una
visione moderna, che i principi (espressi o non) di un ordinamento sono condannati a consumarsi e
dissolversi in breve tempo laddove non sorretti da previsioni ulteriori e idonee a darvi concretezza,
attuazione.
Tesi della corrispondenza biunivoca tra Costituzione e Stato (critica)
La tesi della corrispondenza biunivoca tra Costituzione e Stato sostiene l’esistenza di un legame
inscindibile tra le due cose e poiché, né al presente né forse mai lo sarà, l’UE può dirsi uno Stato (o
“superstato”), seguendo tale teoria sarebbe del tutto forzato parlare di Costituzione dell’UE, per almeno
due ragioni: Stati (o comunità politicamente organizzate) senza Costituzione
1. Esistono (liberali): questa è
la tesi critica, secondo cui sicuramente esistono Stati senza Costituzione; inoltre poi, possono dirsi
esistenti anche Costituzioni senza Stati, attingendo a un’accezione larga di Costituzione, per
comunità politicamente organizzate, che prevedono una legge fondamentale + potere di farla
rispettare (sovranità). tendenza dell’UE alla
2. Esiste una apertura degli Stati ad ordinamenti sovrannazionali e la
costituzionalizzazione : seppur facendo riferimento ai valori degli Stati nazionali; le Costituzioni
nazionali infatti, fungono da modelli per l’organizzazione dell’UE. Tuttavia, già con le Carte
costituzionali del dopoguerra questo scenario inizia a cambiare radicalmente, sono Carte che
nascono all’esito di una straziante vicenda, nascono dal bisogno imperioso di affermare i valori di
art. 11 Cost
pace e giustizia tra le Nazioni ( . “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
art. 10 Cost
rivolte a tale scopo” – . “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute” = riconoscimento della consuetudine
art. 117 Cost.
internazionale – , come modificato dalla l. 3/2001 “La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”).
Mancanze dell’Unione Europea
Anche se si realizzasse una Costituzione (in senso materiale) Europea, pur prendendo spunto dalle svariate
costituzioni nazionali, questa difetterebbe di un elemento fondamentale per una Costituzione, culturale
ancor prima che positivo, ossia la Mancanza di basi culturali omogenee pienamente integrate, sulle quali
solidamente poggiare. Solo dopo che si avrà (e se mai si avrà) un demos europeo, ossia di una chiara
suddivisione dell’UE, allora il processo alla costituzionalizzazione potrà dirsi maturo. E se attingendo agli
U.S.A. qualcuno volesse obiettare alla non necessità di necessaria base culturale omogenea, allora si
potrebbe rispondere che a mancare è un interesse comune, il patriottismo europeo.
Ulteriori contestazioni alla configurazione di una Costituzione dell’UE e loro
confutazione, critica diretta
L’UE attinge i diritti fondamentali dalle Costituzioni nazionali
1. – critiche:
a. I diritti UE non coincidono con nessuna delle Cost. singolarmente considerata, ma sono
frutto di una rielaborazione giurisprudenziale di stampo europeo.
b. Gli stessi diritti nazionali sono interpretati alla luce dei diritti europei: gli Stati infatti svolgono
costantemente una interpretazione costituzionalmente orientata verso l’UE. Va sempre più
ordinamento intercostituzionale
delineandosi un , nel quale appunto, le Costituzioni, si
alimentano l’un l’altra nella salvaguardia dei diritti fondamentali, alo scopo di offrire la
massima tutela possibile ai bisogni avvertiti dagli uomini.
Carattere parziale delle Competenze dell’UE quale ostacolo al riconoscimento
2. della sua sovranità – critiche:
a. L’UE dispone delle competenze che gli Stati stessi le hanno attribuito, ha competenze
delimitate in quanto ente non originario; si può dire che anche gli Stati, nel medesimo senso,
abbiano competenze limitate rispetto all’UE, che interferisce costantemente con l’autorità
statuale. Vero è che NESSUN ente può più dirsi realmente sovrano (nell’accezione antica del
termine), derivando tutti la loro esistenza dall’unico vero “sovrano”, che in un caso o
Trattato Costituzione
nell’altro è il o la nazionale.
Costituzione quale espressione del potere costituente è tipica solo degli Stati
3. – critiche:
a. Una nuova Costituzione, si è soliti dire, nasce da un cambiamento importante (rivoluzione,
colpo di Stato) che determina la nascita di uno Stato, fondato sulla Costituzione creata al fine
preciso di creare proprio lo Stato. A seguito della caduta del muro di Berlino e del crollo del
modello statale comunista/sovietico, la nozione di “potere costituente può dirsi esaurita”,
poiché nessuna vicenda può formarsi se non nel rispetto dei diritti umani e in generale, dei
valori liberaldemocratici. Tale visione è troppo cruda e ottimistica: il potere costituente non
può risiedere nel diritto stesso, ma bensì risiede nella volontà politica e nella storia, nelle
condizioni naturali di una data società.
Conclusioni
“la parzialità si risolve nel suo contrario, divenendo pienezza”, nel senso proprio del termine: la
Costituzione europea (in senso materiale), al pari di quella nazionale, come Costituzione “parziale”, l’una e
idonee a realizzarsi in modo pieno e concorrere a una piena tutela dei diritti fondamentali
l’altra .
Ugualmente è per la Sovranità, apparentemente contratta (o addirittura svuotata del suo senso originario)
per il fatto stesso di essere condivisa, ma che da questo può trarre linfa per espandersi dove prima non
riusciva. E così anche per la Cittadinanza opererà il mutuo sostegno tra diritto cost. UE e diritto cost. degli
Stati. Dall’idea di Europa all’Unione Europea
Parte 1 Cap. 2
È da secoli che si parla di Europa (già Victor Hugo), l’idea di creare una “unione” europea, che potesse
contenere gran parte dell’Europa intesa come continente. L’UE può dirsi un ordinamento giuridico, ma
NON originario (deriva dalla volontà degli Stati attraverso i Trattati) e NON a fini generali (perché non può
Gli Stati invece sono Ordinamenti
fare quello che vuole, ma solo quello che gli consentono gli Stati).
Giuridici Originari e Generali, grazie alla Costituzione .
Principale ostacolo alla formazione dell’Unione Europea? Semplice: le guerre appena passate e la sovranità
degli Stati.
Neanche durante il periodo fascista l’idea di un’Europa unita va scemando, tanto che si arriva (proprio
durante la seconda guerra mondiale al Manifesto per un’Europa libera ed unita, meglio conosciuto come
Manifesto di Ventotene , scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni ed Ursula Hirschmann
tra il 1941 ed il 1944 durante il periodo di confino presso l'isola di Ventotene. Composto da tre libri,
teorizzava lo sviluppo federalistico dell’Europa. Lo stesso Altiero Spinelli fondò a Milano, nel ’43, il
Movimento federalista europeo.
Lo stesso Winston Churchill pronunciò nel 1946 parole che lasciavano trasalire una certa volontà di
costruire l’UE: “ Dobbiamo creare una sorta di Stati Uniti d’Europa. Solo in questo modo centinaia di milioni di
esseri umani avranno la possibilità di godere di quelle semplici gioie e di quelle speranze che fanno sì che la vita
Luigi Einaudi
”. Si arriva così all’Assemblea Costituente e qui, nel 1947, ,
valga la pena di essere vissuta
pronuncia parole chiare, decise: “
Scrivevo trent'anni fa e seguitai a ripetere invano e ripeto oggi, spero, dopo le
terribili esperienze sofferte, non più invano, che il nemico numero uno della civiltà, della prosperità, ed oggi si deve
aggiungere della vita medesima dei popoli, è il mito della sovranità assoluta degli stati. […] Vano è predicare pace e
concordia, quando alle porte urge Annibale, quando negli animi di troppi Europei tornano a fiammeggiare le passioni
nazionalistiche. Non basta predicare gli Stati Uniti di Europa ed indire congressi di parlamentari. Quel che importa è
che i parlamenti di questi minuscoli stati i quali compongono la divisa Europa, rinuncino ad una parte della loro
sovranità a pro di un Parlamento nel quale siano rappresentati, in una camera elettiva, direttamente i popoli europei
nella loro unità, senza distinzione fra stato e stato ed in proporzione al numero degli abitanti e nella camera degli stati
siano rappresentati, a parità di numero, i singoli stati. Questo è l'unico ideale per cui valga la pena di lavorare; l'unico
ideale capace a salvare la vera indipendenza dei popoli, la quale non consiste nelle armi, nelle barriere doganali, nella
limitazione dei sistemi ferroviari, fluviali, portuali, elettrici e simili al territorio nazionale, bensì nella scuola, nelle arti,
nei costumi, nelle istituzioni culturali, in tutto ciò che dà vita allo spirito e fa sì che ogni popolo sappia contribuire
qualcosa alla vita spirituale degli altri popoli. Ma alla conquista di una ricca varietà di vite nazionali liberamente
operanti nel quadro della unificata vita europea, noi non arriveremo mai se qualcuno dei popoli europei non se ne
Lo stesso art. 11 Cost., nato per riferirsi all’ONU, è di evidente formazione comunitarista,
faccia banditore”.
nasceva già “pronto” a integrarsi all’UE.
Sempre presenti troviamo due diverse prospettive, due diversi modi di concepire l’Unione:
✓ Unionisti – Europa Intergovernativa
: ( ) pone al centro, come motore
Charles DeGaulle, Napoleone
dello sviluppo dell’UE, i Singoli Stati. Gli stati hanno la regia della situazione, hanno in mano la
sovranità. Saranno gli stati a dare competenze all’ordinamento comunitario. [Attualmente
prevalente] attualmente infatti, l’UE può concludere esclusivamente i Trattati che gli Stati gli
consentono di fare.
✓ I Costituzionalisti – Europa Comunitarista o federal approach: ( Spinelli, Carlo Cattaneo [scrittore
milanese che coniò il termine “Stati Uniti d’Europa, per spiegare la sua idea federalista. Andrà a vivere infatti in
) creazione di un’entità
Svizzera e disse << avremo pace vera quando avremo gli Stati Uniti d’Europa >>]
sovrannazionale, che ha in mano la regia e la sovranità. Delegare un’autorità sovrannazionale alla
gestione delle competenze della comunità. Gli Stati si spogliano della loro sovranità, e la cedono a
un’entità federale padrone delle loro competenze. Il progetto a lungo termine potrebbe essere la
creazione degli Stati Uniti d’Europa, dotati di una Costituzione (analoga a quella USA).
Nel 1948, durante il Congresso dell’Aja presieduto da Churchill, venne istituito il Trattato di
Collaborazione economica, sociale e culturale e di autodifesa collettiva di Bruxelles tra Gran Bretagna –
Francia – Paesi del Benelux (Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo), trattato che porterà nel 1949 all’istituzione
Consiglio d’Europa
a Londra del . Lo stesso Altiero Spinelli, poco prima dell’istituzione del consiglio,
sostenne che “ Se il Consiglio d’Europa vuole essere qualcosa di più delle infelici esperienze che lo hanno preceduto
[…]. Occorre realizzare ciò che è già previsto nella Costituzione italiana, francese e tedesca. […]:
1. Un certo insieme d’affari gestiti in comune,
2. Un insieme di organi legislativi, esecutivi e giudiziari europei, capaci di amministrare tali affari,
3. ”.
Fondare una cittadinanza europea […] al fine di fondare un’unità non solo tra gli Stati, ma anche tra I popoli
Dichiarazione di Schuman
Ancora più rilevante è la del 1950: è il discorso tenuto a Parigi alle ore 16
del 9 maggio 1950 da Robert Schuman, l'allora Ministro degli Esteri del governo francese, che viene
considerato il primo discorso politico ufficiale in cui compare il concetto di Europa come unione
economica e, in prospettiva, politica tra i vari Stati europei e rappresenta l'inizio del processo
d'integrazione europea.
La dichiarazione prospetta il superamento delle rivalità storiche tra Francia e Germania, legate anche alla
produzione di carbone e acciaio, grazie alla realizzazione di un'Alta Autorità per la messa in comune ed il
controllo delle riserve europee di tali materie prime. L'auspicio trovò realizzazione poco meno di un anno
questo
dopo, con la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA – 1951). Con
discorso diede avvio al processo di creazione delle Comunità Europee , da sviluppare come base
principali citazioni
concreta per una futura unione federale. Le sono:
• "La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai
pericoli che la minacciano."
• "L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da
realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto."
• Il governo francese propone di mettere l'insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di
acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel quadro di un'organizzazione alla quale possono
aderire gli altri paesi europei.
• "La fusione delle produzioni di carbone e di acciaio... cambierà il destino di queste regioni che per
lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più costantemente
sono state le vittime."
Così è come nacque la CECA, nel 1951.
Ripercorriamo la timeline, per non perdere il filo:
Dichiarazione di Schuman
➢ 1950 – .
CECA
➢ 1951 – (Trattato di Parigi con 6 Stati: BELGIO, FRANCIA, GERMANIA OCCIDENTALE, ITALIA,
LUSSEMBURGO E PAESI BASSI). Unione su base esclusivamente economica in prospettiva
intergovernativa e sicuramente identificabile come Organizzazione Internazionale; tuttavia, mostrava
alcuni caratteri sovrannazionali (acquisizione dell’Alta Autorità conferitagli dagli Stati).
Risoluzione di Messina
➢ 1955 – (6 Stati CECA): La conferenza, iniziata in un clima non
particolarmente felice, proseguì non senza qualche difficoltà nei primi due giorni dei lavori, ma
sorprendentemente il terzo giorno, alla conclusione della conferenza, venne resa nota quella che viene
conosciuta come "dichiarazione di Messina" (ovvero Risoluzione di Messina), attraverso la quale i 6 paesi
enunciavano una serie di principi e di intenti volti alla creazione della Comunità europea dell'energia
atomica (o Euratom) e di quello che diverrà, nel volgere di due anni con la firma dei Trattati di Roma del
1957, il Mercato Europeo Comune (MEC, istituito insieme alla CEE, poi CE ed infine UE).
CEE
➢ 1957 – (Trattato Roma): i Tratta
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