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Diritto

COSTITUZIONALE

Parte II

Una Costituzione ed un diritto costituzionale

per l’Europa unita

Parte 1 Cap. 1

Si può parlare di “Costituzione” per l’Europa?

Prima di iniziare lo studio (legittimo) di quello che si ritiene il diritto costituzionale dell’Unione Europea è il

caso di muovere da alcune considerazioni considerate la struttura fondante del discorso che andremo ad

affrontare. Negli ordinamenti di tradizione liberaldemocratica la Costituzione ha storicamente avuto la

funzione di Carta dei diritti fondamentali, così da tradurre il potere originariamente assoluto del sovrano

in un potere del popolo adesso sovrano. La Scrittura (fine ‘700/inizio ‘800) ha dato un forte contributo

all’affermarsi della costituzione come garanzia e stabilità dei diritti fondamentali, riconosciuti a cittadini

pleno iure, e non più sudditi. Occorre da subito notare però, come per “costituzione” (anche nei Paesi a

Costituzione scritta) non si possa intendersi in maniera esaustiva semplicemente il complesso materiale di

Carattere composito

regole contenute nello scritto costitutivo, ma debba attribuirsi alla stessa un ,

formato dalla stessa costituzione + altre Carte che tutelano gli interessi costituzionali (CEDU, Carta dei

diritti fondamentali dell’UE, ecc.) – c.d. intercostituzione.

È chiaro che non si può discutere di costituzione se non si fa dapprima chiarezza su cosa si intenda per

costituzione. Possiamo distinguere tre orientamenti:

1. Istituzionista: COSTITUZIONE = insieme delle forze politico-sociali + fini di cui si fanno portatrici

(valori fondamentali, regole di diritto).

2. Normativista: COSTITUZIONE = “pugno di norme” fondamentali (Kelsen), che formano le altre

norme.

3. Assiologico: COSTITUZIONE = “pugno di valori” che danno senso alla creazione della Costtuzione

stessa, le motivazioni che portano a codificare una Costituzione.

Cos’è il diritto costituzionale?

Citando l’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) “Ogni società in cui la

garanzia dei diritti separazione dei poteri

non è assicurata, né la stabilita, non ha una costituzione.”.

l’essenza di un ordinamento costituzionale sta dunque nella garanzia dei diritti fondamentali + la

separazione dei poteri, così come teorizzata da Montesquieu nel “Esprit de la loix, 1748”. Si noti, in una

visione moderna, che i principi (espressi o non) di un ordinamento sono condannati a consumarsi e

dissolversi in breve tempo laddove non sorretti da previsioni ulteriori e idonee a darvi concretezza,

attuazione.

Tesi della corrispondenza biunivoca tra Costituzione e Stato (critica)

La tesi della corrispondenza biunivoca tra Costituzione e Stato sostiene l’esistenza di un legame

inscindibile tra le due cose e poiché, né al presente né forse mai lo sarà, l’UE può dirsi uno Stato (o

“superstato”), seguendo tale teoria sarebbe del tutto forzato parlare di Costituzione dell’UE, per almeno

due ragioni: Stati (o comunità politicamente organizzate) senza Costituzione

1. Esistono (liberali): questa è

la tesi critica, secondo cui sicuramente esistono Stati senza Costituzione; inoltre poi, possono dirsi

esistenti anche Costituzioni senza Stati, attingendo a un’accezione larga di Costituzione, per

comunità politicamente organizzate, che prevedono una legge fondamentale + potere di farla

rispettare (sovranità). tendenza dell’UE alla

2. Esiste una apertura degli Stati ad ordinamenti sovrannazionali e la

costituzionalizzazione : seppur facendo riferimento ai valori degli Stati nazionali; le Costituzioni

nazionali infatti, fungono da modelli per l’organizzazione dell’UE. Tuttavia, già con le Carte

costituzionali del dopoguerra questo scenario inizia a cambiare radicalmente, sono Carte che

nascono all’esito di una straziante vicenda, nascono dal bisogno imperioso di affermare i valori di

art. 11 Cost

pace e giustizia tra le Nazioni ( . “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa

alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,

in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che

assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali

art. 10 Cost

rivolte a tale scopo” – . “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del

diritto internazionale generalmente riconosciute” = riconoscimento della consuetudine

art. 117 Cost.

internazionale – , come modificato dalla l. 3/2001 “La potestà legislativa è esercitata

dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”).

Mancanze dell’Unione Europea

Anche se si realizzasse una Costituzione (in senso materiale) Europea, pur prendendo spunto dalle svariate

costituzioni nazionali, questa difetterebbe di un elemento fondamentale per una Costituzione, culturale

ancor prima che positivo, ossia la Mancanza di basi culturali omogenee pienamente integrate, sulle quali

solidamente poggiare. Solo dopo che si avrà (e se mai si avrà) un demos europeo, ossia di una chiara

suddivisione dell’UE, allora il processo alla costituzionalizzazione potrà dirsi maturo. E se attingendo agli

U.S.A. qualcuno volesse obiettare alla non necessità di necessaria base culturale omogenea, allora si

potrebbe rispondere che a mancare è un interesse comune, il patriottismo europeo.

Ulteriori contestazioni alla configurazione di una Costituzione dell’UE e loro

confutazione, critica diretta

L’UE attinge i diritti fondamentali dalle Costituzioni nazionali

1. – critiche:

a. I diritti UE non coincidono con nessuna delle Cost. singolarmente considerata, ma sono

frutto di una rielaborazione giurisprudenziale di stampo europeo.

b. Gli stessi diritti nazionali sono interpretati alla luce dei diritti europei: gli Stati infatti svolgono

costantemente una interpretazione costituzionalmente orientata verso l’UE. Va sempre più

ordinamento intercostituzionale

delineandosi un , nel quale appunto, le Costituzioni, si

alimentano l’un l’altra nella salvaguardia dei diritti fondamentali, alo scopo di offrire la

massima tutela possibile ai bisogni avvertiti dagli uomini.

Carattere parziale delle Competenze dell’UE quale ostacolo al riconoscimento

2. della sua sovranità – critiche:

a. L’UE dispone delle competenze che gli Stati stessi le hanno attribuito, ha competenze

delimitate in quanto ente non originario; si può dire che anche gli Stati, nel medesimo senso,

abbiano competenze limitate rispetto all’UE, che interferisce costantemente con l’autorità

statuale. Vero è che NESSUN ente può più dirsi realmente sovrano (nell’accezione antica del

termine), derivando tutti la loro esistenza dall’unico vero “sovrano”, che in un caso o

Trattato Costituzione

nell’altro è il o la nazionale.

Costituzione quale espressione del potere costituente è tipica solo degli Stati

3. – critiche:

a. Una nuova Costituzione, si è soliti dire, nasce da un cambiamento importante (rivoluzione,

colpo di Stato) che determina la nascita di uno Stato, fondato sulla Costituzione creata al fine

preciso di creare proprio lo Stato. A seguito della caduta del muro di Berlino e del crollo del

modello statale comunista/sovietico, la nozione di “potere costituente può dirsi esaurita”,

poiché nessuna vicenda può formarsi se non nel rispetto dei diritti umani e in generale, dei

valori liberaldemocratici. Tale visione è troppo cruda e ottimistica: il potere costituente non

può risiedere nel diritto stesso, ma bensì risiede nella volontà politica e nella storia, nelle

condizioni naturali di una data società.

Conclusioni

“la parzialità si risolve nel suo contrario, divenendo pienezza”, nel senso proprio del termine: la

Costituzione europea (in senso materiale), al pari di quella nazionale, come Costituzione “parziale”, l’una e

idonee a realizzarsi in modo pieno e concorrere a una piena tutela dei diritti fondamentali

l’altra .

Ugualmente è per la Sovranità, apparentemente contratta (o addirittura svuotata del suo senso originario)

per il fatto stesso di essere condivisa, ma che da questo può trarre linfa per espandersi dove prima non

riusciva. E così anche per la Cittadinanza opererà il mutuo sostegno tra diritto cost. UE e diritto cost. degli

Stati. Dall’idea di Europa all’Unione Europea

Parte 1 Cap. 2

È da secoli che si parla di Europa (già Victor Hugo), l’idea di creare una “unione” europea, che potesse

contenere gran parte dell’Europa intesa come continente. L’UE può dirsi un ordinamento giuridico, ma

NON originario (deriva dalla volontà degli Stati attraverso i Trattati) e NON a fini generali (perché non può

Gli Stati invece sono Ordinamenti

fare quello che vuole, ma solo quello che gli consentono gli Stati).

Giuridici Originari e Generali, grazie alla Costituzione .

Principale ostacolo alla formazione dell’Unione Europea? Semplice: le guerre appena passate e la sovranità

degli Stati.

Neanche durante il periodo fascista l’idea di un’Europa unita va scemando, tanto che si arriva (proprio

durante la seconda guerra mondiale al Manifesto per un’Europa libera ed unita, meglio conosciuto come

Manifesto di Ventotene , scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni ed Ursula Hirschmann

tra il 1941 ed il 1944 durante il periodo di confino presso l'isola di Ventotene. Composto da tre libri,

teorizzava lo sviluppo federalistico dell’Europa. Lo stesso Altiero Spinelli fondò a Milano, nel ’43, il

Movimento federalista europeo.

Lo stesso Winston Churchill pronunciò nel 1946 parole che lasciavano trasalire una certa volontà di

costruire l’UE: “ Dobbiamo creare una sorta di Stati Uniti d’Europa. Solo in questo modo centinaia di milioni di

esseri umani avranno la possibilità di godere di quelle semplici gioie e di quelle speranze che fanno sì che la vita

Luigi Einaudi

”. Si arriva così all’Assemblea Costituente e qui, nel 1947, ,

valga la pena di essere vissuta

pronuncia parole chiare, decise: “

Scrivevo trent'anni fa e seguitai a ripetere invano e ripeto oggi, spero, dopo le

terribili esperienze sofferte, non più invano, che il nemico numero uno della civiltà, della prosperità, ed oggi si deve

aggiungere della vita medesima dei popoli, è il mito della sovranità assoluta degli stati. […] Vano è predicare pace e

concordia, quando alle porte urge Annibale, quando negli animi di troppi Europei tornano a fiammeggiare le passioni

nazionalistiche. Non basta predicare gli Stati Uniti di Europa ed indire congressi di parlamentari. Quel che importa è

che i parlamenti di questi minuscoli stati i quali compongono la divisa Europa, rinuncino ad una parte della loro

sovranità a pro di un Parlamento nel quale siano rappresentati, in una camera elettiva, direttamente i popoli europei

nella loro unità, senza distinzione fra stato e stato ed in proporzione al numero degli abitanti e nella camera degli stati

siano rappresentati, a parità di numero, i singoli stati. Questo è l'unico ideale per cui valga la pena di lavorare; l'unico

ideale capace a salvare la vera indipendenza dei popoli, la quale non consiste nelle armi, nelle barriere doganali, nella

limitazione dei sistemi ferroviari, fluviali, portuali, elettrici e simili al territorio nazionale, bensì nella scuola, nelle arti,

nei costumi, nelle istituzioni culturali, in tutto ciò che dà vita allo spirito e fa sì che ogni popolo sappia contribuire

qualcosa alla vita spirituale degli altri popoli. Ma alla conquista di una ricca varietà di vite nazionali liberamente

operanti nel quadro della unificata vita europea, noi non arriveremo mai se qualcuno dei popoli europei non se ne

Lo stesso art. 11 Cost., nato per riferirsi all’ONU, è di evidente formazione comunitarista,

faccia banditore”.

nasceva già “pronto” a integrarsi all’UE.

Sempre presenti troviamo due diverse prospettive, due diversi modi di concepire l’Unione:

✓ Unionisti – Europa Intergovernativa

: ( ) pone al centro, come motore

Charles DeGaulle, Napoleone

dello sviluppo dell’UE, i Singoli Stati. Gli stati hanno la regia della situazione, hanno in mano la

sovranità. Saranno gli stati a dare competenze all’ordinamento comunitario. [Attualmente

prevalente] attualmente infatti, l’UE può concludere esclusivamente i Trattati che gli Stati gli

consentono di fare.

✓ I Costituzionalisti – Europa Comunitarista o federal approach: ( Spinelli, Carlo Cattaneo [scrittore

milanese che coniò il termine “Stati Uniti d’Europa, per spiegare la sua idea federalista. Andrà a vivere infatti in

) creazione di un’entità

Svizzera e disse << avremo pace vera quando avremo gli Stati Uniti d’Europa >>]

sovrannazionale, che ha in mano la regia e la sovranità. Delegare un’autorità sovrannazionale alla

gestione delle competenze della comunità. Gli Stati si spogliano della loro sovranità, e la cedono a

un’entità federale padrone delle loro competenze. Il progetto a lungo termine potrebbe essere la

creazione degli Stati Uniti d’Europa, dotati di una Costituzione (analoga a quella USA).

Nel 1948, durante il Congresso dell’Aja presieduto da Churchill, venne istituito il Trattato di

Collaborazione economica, sociale e culturale e di autodifesa collettiva di Bruxelles tra Gran Bretagna –

Francia – Paesi del Benelux (Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo), trattato che porterà nel 1949 all’istituzione

Consiglio d’Europa

a Londra del . Lo stesso Altiero Spinelli, poco prima dell’istituzione del consiglio,

sostenne che “ Se il Consiglio d’Europa vuole essere qualcosa di più delle infelici esperienze che lo hanno preceduto

[…]. Occorre realizzare ciò che è già previsto nella Costituzione italiana, francese e tedesca. […]:

1. Un certo insieme d’affari gestiti in comune,

2. Un insieme di organi legislativi, esecutivi e giudiziari europei, capaci di amministrare tali affari,

3. ”.

Fondare una cittadinanza europea […] al fine di fondare un’unità non solo tra gli Stati, ma anche tra I popoli

Dichiarazione di Schuman

Ancora più rilevante è la del 1950: è il discorso tenuto a Parigi alle ore 16

del 9 maggio 1950 da Robert Schuman, l'allora Ministro degli Esteri del governo francese, che viene

considerato il primo discorso politico ufficiale in cui compare il concetto di Europa come unione

economica e, in prospettiva, politica tra i vari Stati europei e rappresenta l'inizio del processo

d'integrazione europea.

La dichiarazione prospetta il superamento delle rivalità storiche tra Francia e Germania, legate anche alla

produzione di carbone e acciaio, grazie alla realizzazione di un'Alta Autorità per la messa in comune ed il

controllo delle riserve europee di tali materie prime. L'auspicio trovò realizzazione poco meno di un anno

questo

dopo, con la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA – 1951). Con

discorso diede avvio al processo di creazione delle Comunità Europee , da sviluppare come base

principali citazioni

concreta per una futura unione federale. Le sono:

• "La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai

pericoli che la minacciano."

• "L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da

realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto."

• Il governo francese propone di mettere l'insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di

acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel quadro di un'organizzazione alla quale possono

aderire gli altri paesi europei.

• "La fusione delle produzioni di carbone e di acciaio... cambierà il destino di queste regioni che per

lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più costantemente

sono state le vittime."

Così è come nacque la CECA, nel 1951.

Ripercorriamo la timeline, per non perdere il filo:

Dichiarazione di Schuman

➢ 1950 – .

CECA

➢ 1951 – (Trattato di Parigi con 6 Stati: BELGIO, FRANCIA, GERMANIA OCCIDENTALE, ITALIA,

LUSSEMBURGO E PAESI BASSI). Unione su base esclusivamente economica in prospettiva

intergovernativa e sicuramente identificabile come Organizzazione Internazionale; tuttavia, mostrava

alcuni caratteri sovrannazionali (acquisizione dell’Alta Autorità conferitagli dagli Stati).

Risoluzione di Messina

➢ 1955 – (6 Stati CECA): La conferenza, iniziata in un clima non

particolarmente felice, proseguì non senza qualche difficoltà nei primi due giorni dei lavori, ma

sorprendentemente il terzo giorno, alla conclusione della conferenza, venne resa nota quella che viene

conosciuta come "dichiarazione di Messina" (ovvero Risoluzione di Messina), attraverso la quale i 6 paesi

enunciavano una serie di principi e di intenti volti alla creazione della Comunità europea dell'energia

atomica (o Euratom) e di quello che diverrà, nel volgere di due anni con la firma dei Trattati di Roma del

1957, il Mercato Europeo Comune (MEC, istituito insieme alla CEE, poi CE ed infine UE).

CEE

➢ 1957 – (Trattato Roma): i Tratta

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Costanzo Pasquale.
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