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IL FIDANZAMENTO
Normalmente il matrimonio è preceduto dal FIDANZAMENTO. Il fidanzamento è in vista del futuro e costituisce in realtà un'originalità del matrimonio romano. NOTA: anche quando i fidanzati sono in grado di capire il significato del loro impegno, non decidono da soli finché sono sotto la potestà di un (si è sotto la sua potestà fino alla sua morte o alla loro emancipazione). La stipulazione del fidanzamento è accompagnata da cerimonie di carattere familiare, sociale e religioso. NOTA: nessuno di questi atti è giuridicamente richiesto. Poiché il matrimonio è il risultato di una libera volontà, non può essere imposto in nome dell'impegno assunto con il fidanzamento. Tra gli EFFETTI DEL FIDANZAMENTO: il DIVIETO di concludere un nuovo fidanzamento o un matrimonio senza aver prima rotto regolarmente il precedente impegno. RUOLO DELLA FAMIGLIA DOMANDA: Il gruppo familiare interessato al...matrimonio era in qualche modo coinvolto nella conclusione dell'unione? Nel PERIODO CLASSICO la procedura è giuridicamente molto semplice: solo colui che ha la patria potestà sul giovane o sulla ragazza ha il diritto di intervenire. Se i futuri sposi non sono più sotto tutela, l'intervento del pater, espressione di potestà, non è richiesto dal momento che tale potestà non sussiste più.
NOTA: tuttavia l'autorità del pater non è tale da poter obbligare figli o figlie a contrarre un matrimonio contro loro volontà. Nel caso di figli sotto tutela il consenso al matrimonio spetta al pater, ma resta il fatto che è sempre richiesto anche il consenso dei futuri sposi.
LE CERIMONIE: L'accordo matrimoniale non prevede giuridicamente alcuna forma esterna, ma a Roma il matrimonio è accompagnato da cerimonie e riti vari. Il matrimonio fa appello alla protezione degli dei sono tutte.
Cerimonie religiose che il diritto non impone, ma che derivano dalla tradizione e dalle credenze.
Altri atti, invece, hanno valore giuridico, come la redazione delle tavolette che attestano il matrimonio e l'intenzione di avere figli.
Molto spesso il matrimonio è accompagnato dalla consegna di una dote che viene versata al marito dal padre della donna o dalla donna stessa che contribuirà alle spese della coppia.
NOTA: nel caso di scioglimento dell'unione, la donna riprende la sua dote.
Atti degli sposi, cerimonie religiose, tavolette nuziali e contratto dotale sono tutti gesti o riti che accompagnano normalmente un matrimonio provandone l'esistenza e la data, ma non sono condizioni di validità.
Più delicata è l'interpretazione di un altro rito: l'accompagnamento della ragazza da parte di un gruppo di amici, la sera delle nozze, nella casa del marito.
All'arrivo presso la casa del marito, la giovane sposa veniva sollevata.
Perché non toccasse la soglia
NOTA: l'azione di accompagnamento è abituale, ma non necessaria
LE CONDIZIONI DEI CONIUGI
Il matrimonio è legittimo solo se rispetta alcune esigenze relative alle persone dei coniugi:
- L'unione coniugale suppone la pubertà degli sposi
- 12 anni per le ragazze; 14 per i ragazzi
Il diritto ritenne l'incesto un crimine e lo punì severamente
- Il matrimonio è sempre proibito tra ascendenti e discendenti all'infinito; ma anche tra adottanti e adottati
- Il matrimonio è proibito tra cugini primi, tra zia e nipote, tra zio e nipote
L'affinità comporta la proibizione di matrimonio con il suocero o la suocera dopo la rottura della precedente unione
Più gravi sono le interdizioni di matrimonio basate su alcune disuguaglianze sociali
- La negazione di qualsiasi capacità giuridica dello schiavo rendeva radicalmente nulla non solo l'unione tra due schiavi, ma anche
Il matrimonio tra libero e schiavo. Roma antica si opponeva anche al matrimonio tra cittadino romano e non romano interdizione di matrimonio tra romani e barbari la differenza di religione, invece, non era considerata un impedimento al matrimonio.
I RAPPORTI TRA GLI SPOSI lOMoAR cPSD| 7389389
Il DIRITTO ROMANO non si interessa quasi della vita di coppia, convinzione che si trattasse di un settore del tutto estraneo al diritto, con un duplice motivo:
- L'affetto o l'indifferenza che vige nei rapporti tra sposi non dipende dal diritto
- L'amore non si può imporre con una sentenza di tribunale
La donna sposata gode di una grande indipendenza manus non è più sotto la del marito; essa redige atti giuridici e può disporre dei suoi beni con la "separazione dei beni". La comunanza di vita quasi non crea conseguenze giuridiche.
NOTA: proibizione di citare il proprio coniuge in tribunale, senza previa autorizzazione del magistrato. Deve di fedeltà esso.
È richiesto agli sposi, ma è perseguibile legalmente solo nei confronti delladonna. l'adulterio del marito è ignorato dal diritto. Per molto tempo la colpa della donna resta un affare privato, la punizione è un fatto di vendetta e non di diritto; l'unico giudice è il marito (crimen publicum). Augusto trasformò l'adulterio della donna in un reato, punito dalla legge; la pena era l'esilio. Il marito non poteva perdonare. Doveva ripudiare la colpevole. LA ROTTURA DEL VINCOLO E LE NUOVE NOZZE RIPUDIO E DIVORZIO Il matrimonio cessa quando una di queste due volontà viene a mancare: RIPUDIO = rifiuto della donna DIVORZIO = rottura del vincolo In EPOCA IMPERIALE la rottura può dipendere dall'uno o dall'altro coniuge. La ROTTURA implica la volontà di mettere fine all'unione: volontà di entrambi gli sposi o di uno solo, contro cui l'altro non può opporsi. Sebbene sposata,la donna rimane sotto la del padre e costui può rompere il matrimonio della figlia. DIVORZIO e RIPUDIO comportano naturalmente la cessazione della vita comune, essendo un affare di famiglia, il ripudio o il divorzio non richiedono alcun intervento dell'autorità pubblica. Il campo riservato della vita di coppia sfugge al controllo della società. È sufficiente una qualsiasi prova dell'unione o della sua rottura. NOTA: per molto tempo i giuristi non si interessarono della sorte dei figli delle coppie separate. ROTTURA DEL VINCOLO AL DI FUORI DELLA VOLONTÀ DEGLI SPOSI La cessazione della vita comune non basta di per sé a rompere il vincolo matrimoniale, ma è una situazione che per molto tempo comportò lo scioglimento automatico del matrimonio. È il caso della riduzione in schiavitù dei prigionieri di guerra. LE NUOVE NOZZE Quando un matrimonio è finito con il divorzio o per la morte di uno dei coniugi,È possibile un nuovo matrimonio.
NOTA: il secondo matrimonio poteva pregiudicare i figli di primo letto. Era inoltre da temere che i beni del coniuge morto non passassero alla nuova famiglia del coniuge sopravvissuto.
Per ragioni religiose, il diritto antico imponeva alla VEDOVA un periodo di lutto di dieci mesi prima di poter contrarre una nuova unione.
CONFUSIONE DI PATERNITÀ: si trattava quindi di un periodo di vedovanza atto a garantire che il bambino nato dalla nuova unione non era figlio del marito defunto.
I FONDAMENTI SCRITTURISTICI
La dottrina sul matrimonio si fonda essenzialmente su alcuni testi della Scrittura per questo il diritto canonico sul matrimonio dipende in parte da un “diritto divino”. I testi scritturistici fondamentali provengono da: Genesi; Vangeli sinottici; Lettere paoline.
NATURA DEL MATRIMONIO
Due brani della Genesi presentano il matrimonio come istituito da Dio, per realizzare l’unione monogamica di due persone che saranno “una sola”.
carne”PRINCIPIO DELLA MONOGAMIA: percorre i testi dell’Antico Testamento, MA! è contraddetto da altritestiNOTA: la nuova legge abolisce l’antica la monogamia aveva già prevalsoL’INDISSOLUBILITÀNon solo nei racconti biblici non mancano esempi di ripudio, ma la legge ebraica autorizza il ripudioIl divorzio era ammesso da tutte le legislazioni anticheCi limitiamo ad affermare che i vangeli ipotizzano quattro diverse situazioni:Ripudio della donna e nuove nozze dell’uomo• Ripudio del marito e nuove nozze della donna• Matrimonio con una donna ripudiata• La donna ripudiata è esposta all’adulterio• lOMoAR cPSD| 7389389GLI SCRITTO PAOLINILe lettere di Paolo riprendono il messaggio evangelico, ma in certi casi sono più innovatriciPrima Lettera ai Corinzi agli Efesinisi parla dell’unione degli sposi nella e in quellail diritto di ogni coniuge sul corpo dell’altroOgni coniuge ha diritto sulcorpo dell'altro, ma è cosa buona per l'uomo non toccare la donna. Un specie di ossessione dell'impurità sessuale spinge a mantenere il proprio corpo con santità e rispetto e a mortificare quella parte che appartiene alla terra.
Il matrimonio senza dubbio è lecito, ma resta inferiore alla verginità.
sacramentum
Matrimonio cristiano
La lettera ha appena paragonato l'unione degli sposi a quella di Cristo con la sua Chiesa. Il matrimonio simboleggia quest'unione, questo mistero è grandemusterion = usato ancora oggi dalla teologia greca per indicare il sacramento. Evoca qualcosa di segreto e di "misterioso".
Il mistero dell'unione coniugale è visto come il simbolo del mistero dell'unione di Cristo con la sua Chiesa.
PRIMI ABBOZZI DI UN DIRITTO CRISTIANO DEL MATRIMONIO
L'AMBIENTE STORICO
I primi cristiani vivono nel mondo romano, sicuramente hanno ancora un certo peso alcune tradizioni ebraiche e
Qualche prassi ellenistica MA!prevale il diritto di Roma, vissuto dalla maggior parte
L'impero subisce sempre più fortemente l'influsso del cristianesimo. La legislazione civile rimane distinta da quella elaborata dalla Chiesa, ma gradualmente cerca di divenire incontro ai suoi desideri. Questo "diritto della Chiesa", fino al V secolo, rimane molto modesto.
Dal V secolo, alcuni concili cominciano a formulare regole in materia di matrimonio. Durante gli ultimi decenni del IV secolo, appaiono le prime decretali pontificie. Concili e papi si limitano a fissare alcune norme su determinati punti. Riconoscono che il matrimonio dipende ancora dalla legislazione civile.
Gradualmente, le istanze ecclesiastiche entrano in competizione con quelle statali. Siamo ancora lontani dal monopolio legislativo e giurisdizionale in materia matrimoniale.