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LA TRADIZIONE GIURIDICA ROMANA

“IUSTUM MATRIMONIUM”

Secondo la giurisprudenza romane è “vero matrimonio” solo quello che risponde a precise

esigenze del diritto IUSTUM MATRIMONIUM = unione conforme al diritto

il matrimonio è monogamico la poligamia viene ritenuta giuridicamente impensabile; un secondo

matrimonio comporta automaticamente lo scioglimento del primo

definizione di Modestino:

Riferimento all’unione sessuale comunione di tutta la vita + condivisione di ciò che dipende

• dal diritto umano e divino

NOTA: per i Romani non è l’unione carnale che fa il matrimonio, ma il consenso

Portata e stabilità di questa comunità condivisione di tutto ciò che riguarda il diritto divino e il

• diritto umano

la donna con il matrimonio passa sotto l’autorità del marito, come una figlia

Totale e duratura comunione creata dall’unione coniugale

DOMANDA: come si formano queste unioni, tenute in così alta considerazione?

LA FORMAZIONE DEL VINCOLO

Il matrimonio esige la volontà di coloro che vi si impegnano

DOMANDA: che cosa è necessario perché si stabilisca il vincolo matrimoniale?

MATRIMONIO PER TAPPE E MATRIMONIO IN UN UNICO MOMENTO

Il matrimonio:

si conclude con un UNICO ATTO costituisce l’originalità del matrimonio romano

• il LEGAME viene STABILITO PROGRESSIVAMENTE, “per tappe”: è il più diffuso

• nell’antichità

IL MATRIMONIO PER TAPPE

Esempi antichi:

CODICI MESOPOTAMICI del II millennio a.C. il matrimonio appare come il risultato di

• molteplici atti, scaglionati nel tempo

la consegna del “prezzo nuziale” che il futuro marito dà al padre della ragazza; la donna

viene consegnata al marito

NOTA: tale versamento conferiva già al futuro marito la qualifica di “padrone” della donna e

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presso gli EBREI il matrimonio comportava un insieme di atti, la maggior parte dei quali

• derivavano dalla tradizione più che da regole giuridiche

accordo dei padri e dei futuri sposi; dote portata dalla donna; benedizione; consegna della

donna

NOTA: i rapporti sessuali sono proibiti; l’infedeltà della donna è considerata adultero

MATRIMONIO ATENIESE nel V-VI sec a.C. si distinguono due momenti: la consegna della

• donna al marito; perfezionamento del matrimonio (inaugurato dalla consegna)

antichi USI GERMANICI due momenti : impegno di cedere al futuro marito la donna e l’autorità

• esercitata fino ad allora dal padre, l’uomo si impegna a ricevere la donna e a trattarla da

moglie; perfeziona l’unione dando il via alla vita comune

il legame esiste fin dal momento dell’impegno

NOTA: la rottura di questo impegno è considerata adulterio

CARATTERISTICA COMUNE di questi esempi: scaglionano in un periodo di tempo la formazione

del vincolo coniugale

ROMA invece ci offre un regime del tutto diverso

il suo diritto riduce la creazione del vincolo a un ATTO SEMPLICE E BREVE

IL CONSENSUALISMO ROMANO

A Roma, il matrimonio è essenzialmente consensuale

IUSTUM MATRIMONIUM significa che l’uomo dovrà trattare la sua donna da “sposa legittima”, che

le tributerà affetto e rispetto e che la donna avrà lo stesso rango sociale del marito

NOTA: non ci può quindi essere matrimonio nel caso di profonde disuguaglianze sociali tra l’uomo

e la donna

Esigenza di osservare reciprocamente “l’onore del matrimonio” non rispettandoli, un uomo

• e una donna, non vengono considerati uniti in matrimonio legittimo

NOTA: la differenza tra il matrimonio e l’unione libera sta nell’intenzione dei coniugi

Desiderio di avere figli non necessariamente deve essere espresso formalmente; è in

• qualche modo incluso nell’impegno matrimoniale

DOMANDA: se il vincolo matrimoniale risulta dallo scambio del consenso tra gli sposi, allora che

significato hanno il fidanzamento, che ruolo spetta alle famiglie nel matrimonio di uno dei suoi

membri, qual è il valore delle cerimonie che normalmente accompagnano il matrimonio?

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IL FIDANZAMENTO

Normalmente il matrimonio è preceduto dal FIDANZAMENTO il fidanzamento è in vista del futuro

costituisce in realtà un’originalità del matrimonio romano

NOTA: anche quando i fidanzati sono in grado di capire il significato del loro impegno, non decidono

pater

da soli finchè sono sotto la potestà di un ( si è sotto la sua potestà fino alla sua morte o alla loro

emancipazione)

La stipulazione del fidanzamento è accompagnata da cerimonie di carattere familiare, sociale e

religioso

NOTA: nessuno di questi atti è giuridicamente richiesto

Poiché il matrimonio è il risultato di una libera volontà, non può essere imposto in nome

dell’impegno assunto con il fidanzamento

Tra gli EFFETTI DEL FIDANZAMENTO: il DIVIETO di concludere un nuovo fidanzamento o un

matrimonio senza aver prima rotto regolarmente il precedente impegno

RUOLO DELLA FAMIGLIA

DOMANDA: Il gruppo familiare interessato al matrimonio era in qualche modo coinvolto nella

conclusione dell’unione?

Nel PERIODO CLASSICO la procedura è giuridicamente molto semplice:

solo colui che ha la patria potestà sul giovane o sulla ragazza ha il diritto di intervenire

• se i futuri sposi non sono più sotto tutela, l’intervento del pater, espressione di potestà, non è

• richiesto dal momento che tale potestà non sussiste più

NOTA: tuttavia l’autorità del pater non è tale da poter obbligare figli o figlie a contrarre un

matrimonio contro loro volontà

Nel caso di figli sotto tutela il consenso al matrimonio spetta al pater, ma resta il fatto che è

• sempre richiesto anche il consenso dei futuri sposi

LE CERIMONIE

L’accordo matrimoniale non prevede giuridicamente alcuna forma esterna, ma a Roma il

matrimonio è accompagnato da cerimonie e riti vari

Il matrimonio fa appello alla protezione degli dei sono tutte cerimonie religiose che il diritto non

impone, ma che derivano dalla tradizione e dalle credenze.

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Altri atti, invece, hanno valore giuridico, come la redazione delle tavolette che attestano il matrimonio e

l’intenzione di avere figli

Molto spesso il matrimonio è accompagnato dalla consegna di una dote viene versata al marito dal

padre della donna o dalla donna stessa contribuirà alle spese della coppia

NOTA: nel caso di scioglimento dell’unione, la donna riprende la sua dote

Atti degli sposi, cerimonie religiose, tavolette nuziali e contratto dotale sono tutti gesti o riti che

accompagnano normalmente un matrimonio provandone l’esistenza e la data, ma non sono

condizioni di validità

Più delicata è l’interpretazione di un altro rito accompagnamento della ragazza da parte di un gruppo

di amici, la sera delle nozze, nella casa del marito

all’arrivo presso la casa del marito, la giovane sposa veniva sollevata perché non toccasse la

soglia

NOTA: l’azione di accompagnamento è abituale, ma non necessaria

LE CONDIZIONI DEI CONIUGI

Il matrimonio è legittimo solo se rispetta alcune esigenze relative alle persone dei coniugi:

L’unione coniugale suppone la pubertà degli sposi

• 12 anni per le ragazze; 14 per i ragazzi

Il diritto ritenne l’incesto un crimine e lo punì severamente

• il matrimonio è sempre proibito tra ascendenti e discendente all’infinito; ma anche tra

adottanti e adottati

il matrimonio è proibito tra cugini primi, tra zia e nipote, tra zio e nipote

l’affinità comporta la proibizione di matrimonio con il suocero o la suocera dopo la rottura della

precedente unione

Più gravi sono le interdizioni di matrimonio basate su alcune disuguaglianze sociali

• la negazione di qualsiasi capacità giuridica dello schiavo rendeva radicalmente nulla non solo

l’unione tra due schiavi, ma anche il matrimonio tra libero e schiavo.

Roma antica si opponeva anche al matrimonio tra cittadino romano e non romano interdizione

di matrimonio tra romani e barbari

la differenza di religione, invece, non era considerata un impedimento al matrimonio

I RAPPORTI TRA GLI SPOSI lOMoAR cPSD| 7389389

Il DIRITTO ROMANO non si interessa quasi della vita di coppia

convinzione che si trattasse di un settore del tutto estraneo al diritto

duplice motivo:

L’affetto o l’indifferenza che vige nei rapporti tra sposi non dipende dal diritto

• L’amore non si può imporre con una sentenza di tribunale

La donna sposata gode di una grande indipendenza

manus

non è più sotto la del marito; essa redige atti giuridici e può disporre dei suoi bene

“separazione dei beni”

La comunanza di vita quasi non crea conseguenze giuridiche

NOTA: proibizione di citare il proprio coniuge in tribunale, senza previa autorizzazione del magistrato

Dovere di fedeltà esso è richiesto agli sposi, ma è perseguibile legalmente solo nei confronti della

donna. l’adulterio del marito è ignorato dal diritto

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto comune e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Quaglioni Diego.
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