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A) SISTEMA DUALISTICO

Trova applicazione solo se espressamente adottato in sede di costituzione della

società oppure mediante modificazione dello statuto. È prevista la presenza di:

1. Consiglio di gestione funzioni proprie del cda nel sistema tradizionale.

2. Consiglio di sorveglianza posizione peculiare, in quanto gli sono attribuite le

funzioni di vigilanza e controllo proprie dei sindaci ma anche funzioni di indirizzo

della gestione, che nel sistema tradizionale sono proprie della assemblea dei soci.

La presenza del cds riduce quindi le competenze della assemblea.

3. Revisore legale o società di revisione controllo sulla contabilità.

4. Assemblea dei soci. La maggior parte delle sue funzioni sono circoscritte, per la

presenza del cds. L’assemblea nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza, ne

determina il compenso e delibera sull’azione di responsabilità nei loro confronti.

Inoltre nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

1. Consiglio di gestione

Le funzioni del cdg coincidono con quelle del cda nel sistema tradizionale.

Il cdg è composto da almeno due soggetti. I primi componenti sono nominati

nell’atto costitutivo mentre in seguito la nomina compete al cds.

I componenti del cdg non possono essere nominati come membri del cds.

Sono revocabili dal cds anche in assenza di giusta causa.

Restano in carica per massimo 3 esercizi ma sono rieleggibili. NON trova

applicazione il meccanismo della cooptazione: se nel corso dell’esercizio vengono a

mancare uno o più componenti, il cds provvede senza indugio alla loro sostituzione.

Responsabilità. Si applica la disciplina dettata per l’azione di responsabilità vs gli

amministratori nel sistema tradizionale. È previsto tuttavia che tale azione possa

essere promossa anche dal cds. La relativa deliberazione è assunta a maggioranza

dei componenti. È approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri di

sorveglianza. Comporta la revoca dall’ufficio di consigliere di gestione.

2. Consiglio di sorveglianza

Il numero dei componenti, soci o non soci, è fissato dallo statuto. Devono essere

almeno tre. I primi componenti sono nominati nell’atto costitutivo mentre in

seguito la nomina compete all’assemblea in sede ordinaria.

Nelle società quotate almeno un componente deve essere eletto dalla minoranza

mediante voto di lista. La legge prevede requisiti di onorabilità, indipendenza e

professionalità progressivamente più rigorosi a seconda del grado di apertura al

mercato della società. Valgono i limiti al cumulo di incarichi. Sono richiamate le

cause di ineleggibilità dei sindaci ( interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna per

).

reato che comporta interdizione, anche solo temporanea, dai pubblici uffici

Nelle società non quotate almeno un componente deve essere un revisore legale

dei conti. Valgono le cause di ineleggibilità previste per gli amministratori. Non

possono essere eletti i componenti del cdg e coloro che sono legati alla società da

un rapporto di lavoro, di consulenza o di prestazione d’opera retribuita.

Il compenso è stabilito dallo statuto o in mancanza dall’assemblea. Rimane

invariabile in corso di carica. I componenti del cds restano in carica per 3 esercizi e

sono rieleggibili. Sono liberamente revocabili dall’assemblea ad nutum, salvo il

diritto al risarcimento. Non sono previsti supplenti quindi l’assemblea deve

provvedere a sostituire i componenti che per qualsiasi ragione vengono a mancare.

La nomina e la cessazione dell’ufficio dei consiglieri di sorveglianza devono essere

iscritte a cura degli amministratori nel registro delle imprese entro 30 giorni.

Competenze

- Controllo sull’amministrazione. I componenti del cds devono assistere alle riunioni

dell’assemblea e possono assistere a quelle del cdg. Possono convocare l’assemblea

se ravvisano fatti gravi e vi è urgenza di provvedere. Si sostituiscono agli

amministratori se questi non convocano l’assemblea. Sono destinatari delle

denunce dei soci. Riferiscono all’assemblea, annualmente e per iscritto, sull’attività

di vigilanza svolta. Nelle società quotate, i poteri che nel sistema tradizionale sono

esercitati individualmente da ogni sindaco (potere di avvalersi di dipendenti e

potere di convocare il cdg) possono essere esercitati da un solo consigliere di

sorveglianza, mentre il potere che nel sistema tradizionale è esercitato

congiuntamente da almeno due sindaci (potere di convocare l’assemblea) può

essere esercitato da almeno due consiglieri di sorveglianza.

- Funzione di indirizzo. Al cds è attribuita larga parte delle funzioni dell’assemblea in

sede ordinaria. Infatti il cds approva il bilancio d’esercizio e l’eventuale bilancio

consolidato / nomina e revoca i consiglieri di gestione, ne determina il compenso,

promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti.

Funzionamento. Il presidente del cds è eletto dall’assemblea e i suoi poteri sono

determinati dallo statuto. Il cds deve riunirsi almeno ogni 90 giorni, se lo statuto lo

consente anche con mezzi di telecomunicazione. Per la valida costituzione del cds è

necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono

assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Responsabilità. I componenti del cds devono adempiere i doveri e gli obblighi loro

imposti con la diligenza richiesta dalla natura del loro incarico.

Sono responsabili per il compimento di atti dannosi vs la società ma sono anche

responsabili in solido con i consiglieri di gestioni per fatti dolosi o colposi di questi

ultimi, se non hanno fatto nulla per impedirne il compimento.

Il sistema dualistico determina un accentuato distacco fra i soci e l’organo gestorio-

amministrativo: scelte e valutazioni tipicamente imprenditoriali sono sottratte ai

soci ed affidate al cds. Si tratta di un modello organizzativo adatto per società con

azionariato diffuso prive di uno stabile nucleo di azionisti imprenditori.

B) SISTEMA MONISTICO

Trova applicazione solo se espressamente adottato in sede di costituzione della

società oppure mediante modifica dello statuto. Tale sistema si caratterizza per la

soppressione del collegio sindacale. Al suo interno è prevista la presenza di:

1. Consiglio di amministrazione funzioni di amministrazione. È nominato in

assemblea. Ad esso si applicano in quanto compatibili le norme dettate per gli

amministratori nel sistema tradizionale. Almeno 1/3 dei membri deve essere

indipendente. Il cda nomina i componenti del comitato per il controllo sulla

gestione e ne determina il numero, che non può essere inferiore a 3 nelle società

quotate. Anche se la legge non lo precisa si ritiene che il cda possa revocare i

componenti del comitato, anche in assenza di giusta causa.

2. Comitato per il controllo sulla gestione funzioni proprie del collegio sindacale.

I componenti sono nominati dal cda. Sono scelti fra i consiglieri in possesso dei

requisiti di indipendenza. Almeno uno dei componenti deve essere scelto fra gli

iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Nelle società quotate, i componenti

del comitato devono rispettare i limiti al cumulo di incarichi e devono essere in

possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità fissati dal min. della giustizia.

Funzioni. Il ccg svolge funzioni sostanzialmente coincidenti con quelle del collegio

sindacale nel sistema tradizionale: vigila sull’adeguatezza dell’assetto

organizzativo, amministrativo e contabile dato alla società e sul suo corretto

funzionamento. Vigila sulla revisione legale e sulla indipendenza del revisore degli

enti di interesse pubblico. È destinatario delle denunce dei soci e può a sua volta

presentare denuncia al tribunale. I suoi componenti devono assistere alle riunioni

dell’assemblea, del cda e del comitato esecutivo. Può procedere in ogni momento

ad ispezioni e controlli, può avvalersi della collaborazione di dipendenti della

società. Questi poteri sono tutti esercitabili individualmente.

Funzionamento. Il comitato elegge al suo interno il presidente. Deve riunirsi almeno

ogni 90 giorni. È regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei

componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Revisore legale o società di revisione→ svolgono il controllo contabile.

4. Assemblea dei soci.

CAPITOLO 15 CONTROLLI ESTERNI

Il c.c. prevede un articolato sistema di controlli esterni sulle s.p.a. in quanto vi è un

interesse generale al loro corretto funzionamento. Comune a tutte le s.p.a. è il

controllo esterno sulla gestione, esercitato dall’autorità giudiziaria in presenza di

situazioni patologiche. Le società quotate e quelle che operano sul mercato

mobiliare sono invece assoggettate al controllo della Consob.

Controllo giudiziario sulla gestione

Il controllo sulla gestione delle s.p.a. è una forma di intervento dell’autorità

giudiziaria nella vita delle società, volta a ripristinare la legalità della loro

amministrazione. Il procedimento può essere attuato se vi è il fondato sospetto che

gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità

nella gestione tali da poter arrecare un danno alla società o alle società controllate.

Il controllo è di regola azionabile solo in presenza di irregolarità gravi e

potenzialmente dannose. Mentre NON è azionabile se si tratta di illegalità o

irregolarità imputabili soltanto all’assemblea, dato che altri sono i rimedi esperibili

in quel caso (ad es. impugnativa della relativa delibera assembleare).

Le gravi irregolarità possono essere denunziate:

Dai soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale

• Dal collegio sindacale o, se la società ha adottato un sistema alternativo, dal

• corrispondente organo di controllo (cds o comitato per il controllo sulla

gestione). Questo vale per tutte quante le società.

Dal pubblico ministero . Questo vale solo nelle società quotate. Egli è

• legittimato ad agire anche se le irregolarità sono state commesse con

l’approvazione della assemblea.

Dalla Consob . Questo vale solo nelle società quotate. Può agire se sospetta di

• gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri dei sindaci (o degli altri organi

di controllo, se la società ha adottato un sistema alternativo).

Dal commissario straordinario di una società in amministrazione straordinaria

• e dal liquidatore di una società in

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
115 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nichi96.ch di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Marchegiani Laura.