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A) SISTEMA DUALISTICO
Trova applicazione solo se espressamente adottato in sede di costituzione della
società oppure mediante modificazione dello statuto. È prevista la presenza di:
→
1. Consiglio di gestione funzioni proprie del cda nel sistema tradizionale.
→
2. Consiglio di sorveglianza posizione peculiare, in quanto gli sono attribuite le
funzioni di vigilanza e controllo proprie dei sindaci ma anche funzioni di indirizzo
della gestione, che nel sistema tradizionale sono proprie della assemblea dei soci.
La presenza del cds riduce quindi le competenze della assemblea.
→
3. Revisore legale o società di revisione controllo sulla contabilità.
4. Assemblea dei soci. La maggior parte delle sue funzioni sono circoscritte, per la
presenza del cds. L’assemblea nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza, ne
determina il compenso e delibera sull’azione di responsabilità nei loro confronti.
Inoltre nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
1. Consiglio di gestione
Le funzioni del cdg coincidono con quelle del cda nel sistema tradizionale.
Il cdg è composto da almeno due soggetti. I primi componenti sono nominati
nell’atto costitutivo mentre in seguito la nomina compete al cds.
I componenti del cdg non possono essere nominati come membri del cds.
Sono revocabili dal cds anche in assenza di giusta causa.
Restano in carica per massimo 3 esercizi ma sono rieleggibili. NON trova
applicazione il meccanismo della cooptazione: se nel corso dell’esercizio vengono a
mancare uno o più componenti, il cds provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Responsabilità. Si applica la disciplina dettata per l’azione di responsabilità vs gli
amministratori nel sistema tradizionale. È previsto tuttavia che tale azione possa
essere promossa anche dal cds. La relativa deliberazione è assunta a maggioranza
dei componenti. È approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri di
sorveglianza. Comporta la revoca dall’ufficio di consigliere di gestione.
2. Consiglio di sorveglianza
Il numero dei componenti, soci o non soci, è fissato dallo statuto. Devono essere
almeno tre. I primi componenti sono nominati nell’atto costitutivo mentre in
seguito la nomina compete all’assemblea in sede ordinaria.
Nelle società quotate almeno un componente deve essere eletto dalla minoranza
mediante voto di lista. La legge prevede requisiti di onorabilità, indipendenza e
professionalità progressivamente più rigorosi a seconda del grado di apertura al
mercato della società. Valgono i limiti al cumulo di incarichi. Sono richiamate le
cause di ineleggibilità dei sindaci ( interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna per
).
reato che comporta interdizione, anche solo temporanea, dai pubblici uffici
Nelle società non quotate almeno un componente deve essere un revisore legale
dei conti. Valgono le cause di ineleggibilità previste per gli amministratori. Non
possono essere eletti i componenti del cdg e coloro che sono legati alla società da
un rapporto di lavoro, di consulenza o di prestazione d’opera retribuita.
Il compenso è stabilito dallo statuto o in mancanza dall’assemblea. Rimane
invariabile in corso di carica. I componenti del cds restano in carica per 3 esercizi e
sono rieleggibili. Sono liberamente revocabili dall’assemblea ad nutum, salvo il
diritto al risarcimento. Non sono previsti supplenti quindi l’assemblea deve
provvedere a sostituire i componenti che per qualsiasi ragione vengono a mancare.
La nomina e la cessazione dell’ufficio dei consiglieri di sorveglianza devono essere
iscritte a cura degli amministratori nel registro delle imprese entro 30 giorni.
Competenze
- Controllo sull’amministrazione. I componenti del cds devono assistere alle riunioni
dell’assemblea e possono assistere a quelle del cdg. Possono convocare l’assemblea
se ravvisano fatti gravi e vi è urgenza di provvedere. Si sostituiscono agli
amministratori se questi non convocano l’assemblea. Sono destinatari delle
denunce dei soci. Riferiscono all’assemblea, annualmente e per iscritto, sull’attività
di vigilanza svolta. Nelle società quotate, i poteri che nel sistema tradizionale sono
esercitati individualmente da ogni sindaco (potere di avvalersi di dipendenti e
potere di convocare il cdg) possono essere esercitati da un solo consigliere di
sorveglianza, mentre il potere che nel sistema tradizionale è esercitato
congiuntamente da almeno due sindaci (potere di convocare l’assemblea) può
essere esercitato da almeno due consiglieri di sorveglianza.
- Funzione di indirizzo. Al cds è attribuita larga parte delle funzioni dell’assemblea in
sede ordinaria. Infatti il cds approva il bilancio d’esercizio e l’eventuale bilancio
consolidato / nomina e revoca i consiglieri di gestione, ne determina il compenso,
promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti.
Funzionamento. Il presidente del cds è eletto dall’assemblea e i suoi poteri sono
determinati dallo statuto. Il cds deve riunirsi almeno ogni 90 giorni, se lo statuto lo
consente anche con mezzi di telecomunicazione. Per la valida costituzione del cds è
necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono
assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
Responsabilità. I componenti del cds devono adempiere i doveri e gli obblighi loro
imposti con la diligenza richiesta dalla natura del loro incarico.
Sono responsabili per il compimento di atti dannosi vs la società ma sono anche
responsabili in solido con i consiglieri di gestioni per fatti dolosi o colposi di questi
ultimi, se non hanno fatto nulla per impedirne il compimento.
Il sistema dualistico determina un accentuato distacco fra i soci e l’organo gestorio-
amministrativo: scelte e valutazioni tipicamente imprenditoriali sono sottratte ai
soci ed affidate al cds. Si tratta di un modello organizzativo adatto per società con
azionariato diffuso prive di uno stabile nucleo di azionisti imprenditori.
B) SISTEMA MONISTICO
Trova applicazione solo se espressamente adottato in sede di costituzione della
società oppure mediante modifica dello statuto. Tale sistema si caratterizza per la
soppressione del collegio sindacale. Al suo interno è prevista la presenza di:
→
1. Consiglio di amministrazione funzioni di amministrazione. È nominato in
assemblea. Ad esso si applicano in quanto compatibili le norme dettate per gli
amministratori nel sistema tradizionale. Almeno 1/3 dei membri deve essere
indipendente. Il cda nomina i componenti del comitato per il controllo sulla
gestione e ne determina il numero, che non può essere inferiore a 3 nelle società
quotate. Anche se la legge non lo precisa si ritiene che il cda possa revocare i
componenti del comitato, anche in assenza di giusta causa.
→
2. Comitato per il controllo sulla gestione funzioni proprie del collegio sindacale.
I componenti sono nominati dal cda. Sono scelti fra i consiglieri in possesso dei
requisiti di indipendenza. Almeno uno dei componenti deve essere scelto fra gli
iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Nelle società quotate, i componenti
del comitato devono rispettare i limiti al cumulo di incarichi e devono essere in
possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità fissati dal min. della giustizia.
Funzioni. Il ccg svolge funzioni sostanzialmente coincidenti con quelle del collegio
sindacale nel sistema tradizionale: vigila sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile dato alla società e sul suo corretto
funzionamento. Vigila sulla revisione legale e sulla indipendenza del revisore degli
enti di interesse pubblico. È destinatario delle denunce dei soci e può a sua volta
presentare denuncia al tribunale. I suoi componenti devono assistere alle riunioni
dell’assemblea, del cda e del comitato esecutivo. Può procedere in ogni momento
ad ispezioni e controlli, può avvalersi della collaborazione di dipendenti della
società. Questi poteri sono tutti esercitabili individualmente.
Funzionamento. Il comitato elegge al suo interno il presidente. Deve riunirsi almeno
ogni 90 giorni. È regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei
componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Revisore legale o società di revisione→ svolgono il controllo contabile.
4. Assemblea dei soci.
CAPITOLO 15 CONTROLLI ESTERNI
Il c.c. prevede un articolato sistema di controlli esterni sulle s.p.a. in quanto vi è un
interesse generale al loro corretto funzionamento. Comune a tutte le s.p.a. è il
controllo esterno sulla gestione, esercitato dall’autorità giudiziaria in presenza di
situazioni patologiche. Le società quotate e quelle che operano sul mercato
mobiliare sono invece assoggettate al controllo della Consob.
Controllo giudiziario sulla gestione
Il controllo sulla gestione delle s.p.a. è una forma di intervento dell’autorità
giudiziaria nella vita delle società, volta a ripristinare la legalità della loro
amministrazione. Il procedimento può essere attuato se vi è il fondato sospetto che
gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità
nella gestione tali da poter arrecare un danno alla società o alle società controllate.
Il controllo è di regola azionabile solo in presenza di irregolarità gravi e
potenzialmente dannose. Mentre NON è azionabile se si tratta di illegalità o
irregolarità imputabili soltanto all’assemblea, dato che altri sono i rimedi esperibili
in quel caso (ad es. impugnativa della relativa delibera assembleare).
Le gravi irregolarità possono essere denunziate:
Dai soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale
• Dal collegio sindacale o, se la società ha adottato un sistema alternativo, dal
• corrispondente organo di controllo (cds o comitato per il controllo sulla
gestione). Questo vale per tutte quante le società.
Dal pubblico ministero . Questo vale solo nelle società quotate. Egli è
• legittimato ad agire anche se le irregolarità sono state commesse con
l’approvazione della assemblea.
Dalla Consob . Questo vale solo nelle società quotate. Può agire se sospetta di
• gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri dei sindaci (o degli altri organi
di controllo, se la società ha adottato un sistema alternativo).
Dal commissario straordinario di una società in amministrazione straordinaria
• e dal liquidatore di una società in