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A) LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA

La concorrenza perfetta è il modello ideale di mercato, caratterizzato da:

- Contemporanea presenza sul mercato di una pluralità di operatori economici

- Assenza di barriere all’ingresso e all’uscita dei vari settori di produzione

- Piena mobilità dei fattori produttivi e della domanda dei consumatori

→ Tale modello spinge verso una generale e progressiva riduzione sia dei costi di

produzione sia dei prezzi di vendita, elimina dal mercato le imprese meno

competitive, stimola il progresso tecnologico, accresce l’efficienza produttiva delle

imprese. Tuttavia, la realtà è diversa e spesso frastagliata.

Nei settori strategici della produzione, la linea di tendenza è verso un regime di

mercato sempre più lontano dalla concorrenza perfetta !!

Le imprese dedite alla produzione industriale di massa tendono ad accrescere le

proprie dimensioni, a concentrarsi ed a collegarsi: sono sempre di meno e sempre

più grandi dando così vita a situazioni di oligopoli.

Gli imprenditori concorrenti spesso preferiscono l’accordo all’incerta competizione,

concludendo delle intese ossia patti volti a limitare la reciproca concorrenza.

Fra concentrazioni e intese si può arrivare sino al punto che tutta l’offerta di un

prodotto è controllata da una sola impresa, creando una situazione di monopolio di

fatto. In questo modo, il regime perfettamente concorrenziale è alterato.

Di fronte a queste tendenze, l’art.41 Cost. è necessario ma non sufficiente.

Necessaria è anche una regolamentazione giuridica della concorrenza.

In questo senso, occorre tenere presente che:

Concentrazioni e intese limitative della concorrenza sono fenomeni che non

1.

necessariamente si pongono in contrasto col funzionamento concorrenziale del

mercato. Occorre distinguere le intese buone da quelle cattive. La salvaguardia del

regime di concorrenza non può essere perseguita mediante una rigida e totale

preclusione delle concentrazioni e delle intese.

Non può essere trascurato il pubblico interesse !! L’art.41 Cost. infatti stabilisce

2.

che l’iniziativa economica è libera se non si pone in contrasto con l’utilità sociale e

che la concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia.

In questo senso, i sistemi giuridici ad economia libera mirano ad una concorrenza

sostenibile, cioè fondata su un punto di equilibrio fra il modello teorico ed utopico

della piena concorrenza perfetta e quella che è la realtà operativa. In che senso?

- Limitazioni legali della concorrenza: casi in cui l’iniziativa economica privata è

compressa per fini di utilità sociale (ad es. divieto di concorrenza differenziale, il

prestatore di lavoro che collabora con un imprenditore è obbligato a non svolgere

attività produttive per una altra impresa)

- Creazione di monopoli legali: in specifici settori che esplicano un interesse

generale. Lo Stato si riserva gestione ed esercizio in via esclusiva (ad es. vendita dei

tabacchi). Non subisce alcuna pressione concorrenziale ma è tenuto a comportarsi

in modo da assicurare parità di trattamento tra coloro che contrattano con lui.

- Limitazioni negoziali della concorrenza: l’art.2596 c.c. disciplina il patto limitativo

di concorrenza, da provarsi per iscritto, valido solo se circoscritto ad una data zona

o attività. Non può eccedere la durata di 5 anni. In questo modo, la libertà di cui

all’art.41 Cost. può essere rinunciata, a termine e entro certi limiti oggettivi.

- Repressione degli atti di concorrenza sleale

Disciplina comunitaria e nazionale

In Italia è mancata per lungo tempo una normativa antimonopolistica. Negli anni

Cinquanta è stata prevista la diretta applicabilità nel nostro paese della disciplina

antitrust europea, ma essa colpiva soltanto le pratiche monopolistiche che

pregiudicavano il mercato comune europeo, non quelle che incidono solamente sul

mercato italiano. Nel 1990 è poi entrata in vigore una disciplina antimonopolistica

nazionale a carattere generale, che si affianca a quella comunitaria.

La normativa antitrust europea è fondata sul principio secondo il quale la libertà di

iniziativa economica e la competizione fra imprese non possono tradursi in atti e

comportamenti che pregiudicano in modo rilevante e durevole la struttura

concorrenziale del mercato europeo.

La normativa antitrust italiana ha recepito tale principio cardine, così stabilendo la

repressione di quegli atti e comportamenti che pregiudicano il mercato italiano.

Identici sono i fenomeni pericolosi per la struttura concorrenziale del mercato, posti

sotto il controllo della disciplina comunitaria e di quella nazionale:

1. Intese restrittive della concorrenza : accordi, patti fra imprese volti a limitare la

propria libertà di azione sul mercato. Sono espressamente vietate:

- Intese orizzontali: accordo fra produttori

- Intese verticali: accordo fra produttori e distributori che prevede una clausola di

esclusiva, idonea a produrre un effetto di chiusura del mercato.

[ Non tutte le intese anticoncorrenziali sono vietate !!!! Sono vietate le intese che

hanno per oggetto o per effetto l’impedimento o restringimento in maniera

consistente del gioco della concorrenza. Sono lecite le intese minori, cioè quelle che

]

per la loro struttura non incidono sull’assetto concorrenziale del mercato.

Le intese vietate sono nulle. Chiunque può agire per farne accertare la nullità.

L’Autorità può ridurre o non applicare la sanzione all’impresa che fornisce

informazioni per la scoperta di una intesa di cui ha fatto parte. L’Autorità può inoltre

concedere esenzioni temporanee alle intese che migliorano le condizioni di offerta

sul mercato e producono un sostanziale beneficio per i consumatori.

2. Abuso di posizione dominante: non è vietato acquisire una posizione dominante

sul mercato, non è vietato che una impresa sia in grado di esercitare una influenza

preponderante sul mercato. È vietato lo sfruttamento abusivo di tale posizione

dominante, mediante comportamenti lesivi dei concorrenti e dei consumatori.

[ →

Per valutare la posizione dominante occorre individuare il c.d. mercato rilevante

]

prodotti e servizi considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore.

Ad una impresa in posizione dominante è vietato:

- Imporre prezzi o altre condizioni contrattuali manifestamente gravose

- Impedire o limitare la produzione, gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico

- Applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti

- Subordinare la conclusione di un contratto all’accettazione di prestazioni

supplementari che non hanno connessione con l’oggetto del contratto stesso

Il divieto di abuso di posizione dominante non ammette eccezioni. Sono inflitte

sanzioni pecuniarie identiche a quelle stabilite per le intese.

3. Concentrazione: la si può avere in tre diverse situazioni

Concentrazione giuridica : due o più imprese si fondono giuridicamente,

• dando così luogo ad una unica impresa.

Concentrazione economica : due o più imprese restano giuridicamente

• distinte ma diventano una unica entità economica, cioè si sottopongono ad

un controllo unitario che consente loro di esercitare una influenza

determinante sull’attività delle imprese controllate.

Impresa societaria : due o più imprese indipendenti costituiscono una

• impresa societaria comune.

Diversi sono gli strumenti giuridici ma il risultato economico è unico, ossia

l’ampliamento della quota di mercato detenuta da una singola impresa.

Le concentrazioni non sono di per sé vietate, in quanto accrescono la competitività

fra imprese. Diventano però illecite quando alterano gravemente il regime

concorrenziale del mercato. È quindi stabilito che le operazioni di concentrazione

che superano date soglie di fatturato devono essere preventivamente comunicate

al fine di valutare se costituiscono o meno una posizione dominante che elimina o

riduce in modo sostanziale e durevole la concorrenza sul mercato.

In presenza di rilevanti interessi generali dell’economia nazionale, l’Autorità può

eccezionalmente autorizzare concentrazioni altrimenti vietate.

A differenza delle intese, le operazioni di concentrazione vietate NON sono nulle. I

terzi hanno la possibilità di richiedere giudizialmente il risarcimento dei danni.

B) LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA

1. Limitazioni pubblicistiche alla libertà di concorrenza

Necessità di concessione o autorizzazione amministrativa per esercitare date

• attività, così da controllare sull’accesso al mercato di nuovi imprenditori.

Riconoscimento alla PA di ampi poteri di indirizzo e controllo nei confronti

• delle imprese che operano in settori di particolare rilievo economico-sociale.

Caso emblematico quello riguardante l’attività bancaria e creditizia.

Articolato sistema di controllo pubblico dei prezzi di vendita . Addirittura il CIP

• è giunto a fissare dei prezzi di imperio con riguardo a beni o servizi di largo

consumo, come i medicinali, i giornali, i servizi pubblici essenziali.

Monopoli legali . Se vi è una legge ordinaria che lo consente e se vi sono fini di

• utilità generale, è possibile la creazione di monopoli pubblici. Sono

predeterminati in modo tassativo i settori nei quali è legittimamente istituito

un monopolio pubblico. Nei confronti dell’impresa monopolistica NON trova

applicazione la normativa antitrust. Il legislatore tuttavia tutela gli utenti

contro possibili comportamenti arbitrari del monopolista:

- obbligo di contrattare con chiunque

Obbligo a contrarre:

richiede le prestazioni che formano oggetto dell’impresa. Le richieste

devono essere compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa e vengono

soddisfatte secondo il loro ordine cronologico.

- il monopolista deve predeterminare e

Parità di trattamento:

rendere note al pubblico le proprie condizioni contrattuali. Tale parità non

implica che le condizioni contrattuali devono necessariamente essere le

stesse per tutti gli utenti, possono esserci modalità e tariffe diverse.

[ Si ha monopolio legale quando la produzione e il commercio di un bene o

servizio sono riservati per legge ad un solo imprenditore. Si ha invece

monopolio di fatto quando un imprenditore, pur non godendo di un regime di

esclusiva, ha una posizione dominante sul mercato. Al monopolista di fatto è

applicata la normativa antitrust, così reprimendo le pratiche discriminatorie e

]

vessatorie nei confronti degli altri imprendi

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
59 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nichi96.ch di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Marchegiani Laura.