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Estratto del documento

LA SOCIETÀ

Senza dubbio si può dire che la società

sia un tema complesso che può essere

approcciato da diverse prospettive . La

prima risulterà senza dubbio qualificarla

soggetto

come un dove la si riconosce

una qualificazione propria di un soggetto

collettivo , in secondo luogo essa può

operazione

essere analizzata come

negoziale societaria e infine come

organizzazione.In questo caso l’attività di

analisi della società si concretizza nel

comprendere come i soggetti si

organizzano e come si forma la volontà

dell’ente .Il modo senza dubbio migliore

per comprendere il fenomeno è quello

della prospettiva dell’operazione

negoziale .Individuiamo nella

qualificazione della società una

distinzione tra l’elemento negoziale ,

connesso alla stipulazione contrattuale , e

quello organizzativo.

2247 c.c.

Nell’art. troviamo la definizione

di società . La genesi del fenomeno è

riconducibile a un atto proprio

dell’autonomia privata .Esiste all’interno

del nostro sistema giuridico una profonda

differenza fra il contratto di società e

qualsiasi altro tipo di contratto del diritto

privato . Esso possiede numerose

differenze rispetto al contratto di scambio

soprattutto prendendo ad esempio

l’archetipo del contratto a prestazioni

corrispettive, si ravvisa per questo

l’assenza di elementi di somiglianza con il

contratto di scambio .Da subito si

comprende che l’elemento di peculiarità è

che le parti , nel contratto di società, non

si obbligano l’un l’altra in virtù della

prestazione ricevuta in quanto il loro

interesse è quello di realizzare un utilità

non direttamente dalla prestazione ma dal

conseguimento di un attività economica.

Nel contesto della società l’elemento

lucratività

richiesto è la e l’essenza del

contratto è quella di un atto di

destinazione .Tutti i soggetti hanno come

obbiettivo realizzare un guadagno e per

questo si dice che le prestazioni dei soci

sono strumentali allo svolgimento

dell’attività e questa sarà la seconda

fondamentale caratteristica della società.

La terza caratteristica è il contratto

societario è sempre un contratto di durata

che non si estingue mai nella semplice

corresponsione isolata di prestazioni.

La qualificazione della società al pari di un

soggetto giuridico la vede come distinta

dai soci nello svolgimento di un attività

economica, questa qualificazione ci serve

concretamente per comprendere a chi

dobbiamo riferire i rapporti giuridici

.Andare a definire la società come distinta

dai soggetti che la compongono ci serve

per definire un referente che risponde nel

mercato per gli atti che l’attività richiede

.Si può dire che i soci destinano risorse

per creare un patrimonio societario ma

ciò che eccede dal pagamento dei debiti

sarà l’utile che i soci trarranno dallo

svolgimento dell’attività

economica.Naturalmente la società non

sarà definibile soltanto attraverso gli

elementi che abbiamo analizzato fino a

questo punto , considerando che essa si

svolge nel tempo rilevante sarà andare a

dimensione organizzativa

definire la

.Proprio in virtù del fatto che il fenomeno

societario si rivolge a lassi temporali

lunghi sarà necessario definire all’interno

del contratto societario la gestione del

patrimonio e dell’impresa.Ci si ricollega al

dell’amministrazione ,

tema che verrà

affrontato in seguito, la quale riguarda

fornire delle regole volte al conseguimento

di un guadagno concernenti

l’amministrazione del patrimonio

,all’interno del quale vige il principio

generale che vieta la sostituzione nel

potere di gestione del patrimonio

societario. Sarà necessario anche stabilire

delle regole concernenti la ripartizione dei

profitti e la modificazione delle regole che

i soggetti si sono precedentemente dati ,

si comprende così come il contratto

societario dia delle regole concernenti

l’agire comune.

Esiste anche la possibilità di creare delle

società uni personali , ovvero costituite

da un solo individuo , risulterà lecito

chiedersi l’ammissibilità di una fattispecie

di questo tipo in merito alla diversità di

questa fattispecie rispetto al

convenzionale modello di società .Un

secondo dubbio nasce dal fatto che il

contratto nel diritto privato nasce sempre

dall’incontro della volontà di almeno due

parti .Nonostante le perplessità il

fenomeno è reso ammissibile dal fatto che

l’elemento caratterizzante della società è

presente anche in questa fattispecie

ovvero creare un vincolo di destinazione

per i capitali impiegati .

Sicuramente rilevanti per capire rispetto

alla definizione di società (art. 2247 c.c.)

gli articoli 2248

per comprendere i confini

e 2249 c.c. .In primis nel 2248 c.c. si

analizza che la creazione di un patrimonio

comune sia strumentale allo svolgimento

di un attività economica rivolta ai terzi

.L’economicità è l’elemento che distingue

la società dalla comunione di beni ne è un

esempio la società di armamento dove

l’oggetto è l’esercizio della nave da parte

dei comproprietari..L’attività economica

deve inoltre essere esercitata in comune

,inoltre questa nozione fa si che siano

estranee alla nozione di società ,le società

occasionali, quelle che non sono costituite

per lo svolgimento in comune di una

attività economica ma per il compimento

di un singolo atto.

La seconda norma rilevante è il 2249 c.c.

dove viene introdotto il concetto di tipo di

società legato al tipo contrattuale , dove

ciò che permette di distinguere la società

è come essa viene organizzata nello

svolgimento dell’attività economica

.All’interno poi della distinzione in tipi

abbiamo innanzitutto una distinzione in

persone e di capitali .Nella

famiglie :di

società di persone assume un rilievo

preminente l’individualità e l’identità dei

soci , in quella di capitali invece l’elemento

preminente è unicamente quanto capitale

i soci apportano.Nell’ambito del discorso

concernente i tipi in cui sono divisibili le

società rilevante è evidenziare che esse

numero chiuso

sono a ovvero si esclude

società atipica

la possibilità di una in

quanto si può scegliere unicamente tra i

vari modelli organizzativi previsti per

legge.

Analizzando alcune differenze sussistenti

fra i diversi modelli , la prima riguarda la

responsabilità patrimoniale che nella

società di persone nonostante ricada sul

patrimonio della società non si esclude

che possa ricadere anche sui soci ,

fenomeno che invece nella società di

capitali è completamente escluso in virtù

della completa indipendenza del

patrimonio .È possibile logicamente

modificare il modello legale purché le

modificazioni non tocchino elementi

essenziali e non siano incompatibili con il

modello prescelto .Unica limitazione

concernente la scelta del modello

societario riguarda l’attività commerciale

in merito alla quale viene esclusa la

possibilità di ricorrere al modello della

società semplice.In merito inoltre alla

possibilità di differenziare la disciplina

della società in termini personalistici o

capitalistici si individua il caso particolare

società a responsabilità limitata

della

che nonostante sia organizzata in una

forma prettamente capitalistica riconosce

ampio spazio di deroga permettendo ai

soci di configurarla in termini

personalistici.L’organizzazione giuridica

della società può concretizzarsi in diverso

modo ma raggiunge la perfezione solo al

momento del riconoscimento della

personalità giuridica.

Analizzando come la società non sia

analizzabile unicamente da un punto di

vista contrattuale ma anche da un punto

di vista organizzativo ci si risulta chiaro

come in molti casi il modello organizzativo

si utilizza con finalità non coincidenti con

quelle previste dal 2047 c.c. Si guarda

quindi a due casi particolari concernenti

le società sportive che sono caratterizzate

da peculiarità sia per quanto riguarda la

posizione dei soci sia per ciò che

concerne l’elemento

organizzativo.Abbiamo poi il problema

riguardante l’applicazione del modello

societario per l’esercizio delle attività

professionali ,questo non viene precluso

dal nostro ordinamento ma continuano a

trovare applicazione , in quanto principi

essenziali , tutte le regole concernenti le

professioni intellettuali.

Andando a guardare agli elementi che

caratterizzano la società senza dubbio

non si può tralasciare di definirla

capitale

attraverso il concetto di

sociale .Oggetto del conferimento

potranno quindi essere beni o servizi , il

conferimento può quindi essere o meno

determinato nel contratto ,se esso è

quindi determinato il socio è obbligato al

conferimento assunto e soltanto ad

esso ,quindi nel caso in cui il conferimento

sia ad esempio andato perso il socio non

è tenuto ad un nuovo conferimento o ad

una reintegrazione.La natura del

conferimento non risulta essere quindi

rilevante per quanto riguarda l’oggetto del

conferimento ma solo in ordine alla

disciplina giuridica che viene applicata.

Infatti per stabilire se una società ha o

meno degli utili per prima cosa bisogna

stabilire il valore dell’investimento che

fanno i soci .Si deve stabilire in ogni

momento l’ammontare del patrimonio ,

rapportarlo poi con l’investimento iniziale

e confortarlo poi con le passività , solo se

il risultato finale sarà un valore positivo ci

saranno degli utili. Nella società di capitali

esiste un minimo di patrimonio stabilito

per legge.

La puntualizzazione sull’esercizio

collettivo porta il distacco da questa

qualificazione di altri istituti che pur

rispondendo praticamente alla stessa

esigenza lo fanno secondo modalità

diverse .Facci

Dettagli
A.A. 2017-2018
382 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Matteo.Intorcia12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Guizzi Giuseppe.