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LA SOCIETÀ
Senza dubbio si può dire che la società
sia un tema complesso che può essere
approcciato da diverse prospettive . La
prima risulterà senza dubbio qualificarla
soggetto
come un dove la si riconosce
una qualificazione propria di un soggetto
collettivo , in secondo luogo essa può
operazione
essere analizzata come
negoziale societaria e infine come
organizzazione.In questo caso l’attività di
analisi della società si concretizza nel
comprendere come i soggetti si
organizzano e come si forma la volontà
dell’ente .Il modo senza dubbio migliore
per comprendere il fenomeno è quello
della prospettiva dell’operazione
negoziale .Individuiamo nella
qualificazione della società una
distinzione tra l’elemento negoziale ,
connesso alla stipulazione contrattuale , e
quello organizzativo.
2247 c.c.
Nell’art. troviamo la definizione
di società . La genesi del fenomeno è
riconducibile a un atto proprio
dell’autonomia privata .Esiste all’interno
del nostro sistema giuridico una profonda
differenza fra il contratto di società e
qualsiasi altro tipo di contratto del diritto
privato . Esso possiede numerose
differenze rispetto al contratto di scambio
soprattutto prendendo ad esempio
l’archetipo del contratto a prestazioni
corrispettive, si ravvisa per questo
l’assenza di elementi di somiglianza con il
contratto di scambio .Da subito si
comprende che l’elemento di peculiarità è
che le parti , nel contratto di società, non
si obbligano l’un l’altra in virtù della
prestazione ricevuta in quanto il loro
interesse è quello di realizzare un utilità
non direttamente dalla prestazione ma dal
conseguimento di un attività economica.
Nel contesto della società l’elemento
lucratività
richiesto è la e l’essenza del
contratto è quella di un atto di
destinazione .Tutti i soggetti hanno come
obbiettivo realizzare un guadagno e per
questo si dice che le prestazioni dei soci
sono strumentali allo svolgimento
dell’attività e questa sarà la seconda
fondamentale caratteristica della società.
La terza caratteristica è il contratto
societario è sempre un contratto di durata
che non si estingue mai nella semplice
corresponsione isolata di prestazioni.
La qualificazione della società al pari di un
soggetto giuridico la vede come distinta
dai soci nello svolgimento di un attività
economica, questa qualificazione ci serve
concretamente per comprendere a chi
dobbiamo riferire i rapporti giuridici
.Andare a definire la società come distinta
dai soggetti che la compongono ci serve
per definire un referente che risponde nel
mercato per gli atti che l’attività richiede
.Si può dire che i soci destinano risorse
per creare un patrimonio societario ma
ciò che eccede dal pagamento dei debiti
sarà l’utile che i soci trarranno dallo
svolgimento dell’attività
economica.Naturalmente la società non
sarà definibile soltanto attraverso gli
elementi che abbiamo analizzato fino a
questo punto , considerando che essa si
svolge nel tempo rilevante sarà andare a
dimensione organizzativa
definire la
.Proprio in virtù del fatto che il fenomeno
societario si rivolge a lassi temporali
lunghi sarà necessario definire all’interno
del contratto societario la gestione del
patrimonio e dell’impresa.Ci si ricollega al
dell’amministrazione ,
tema che verrà
affrontato in seguito, la quale riguarda
fornire delle regole volte al conseguimento
di un guadagno concernenti
l’amministrazione del patrimonio
,all’interno del quale vige il principio
generale che vieta la sostituzione nel
potere di gestione del patrimonio
societario. Sarà necessario anche stabilire
delle regole concernenti la ripartizione dei
profitti e la modificazione delle regole che
i soggetti si sono precedentemente dati ,
si comprende così come il contratto
societario dia delle regole concernenti
l’agire comune.
Esiste anche la possibilità di creare delle
società uni personali , ovvero costituite
da un solo individuo , risulterà lecito
chiedersi l’ammissibilità di una fattispecie
di questo tipo in merito alla diversità di
questa fattispecie rispetto al
convenzionale modello di società .Un
secondo dubbio nasce dal fatto che il
contratto nel diritto privato nasce sempre
dall’incontro della volontà di almeno due
parti .Nonostante le perplessità il
fenomeno è reso ammissibile dal fatto che
l’elemento caratterizzante della società è
presente anche in questa fattispecie
ovvero creare un vincolo di destinazione
per i capitali impiegati .
Sicuramente rilevanti per capire rispetto
alla definizione di società (art. 2247 c.c.)
gli articoli 2248
per comprendere i confini
e 2249 c.c. .In primis nel 2248 c.c. si
analizza che la creazione di un patrimonio
comune sia strumentale allo svolgimento
di un attività economica rivolta ai terzi
.L’economicità è l’elemento che distingue
la società dalla comunione di beni ne è un
esempio la società di armamento dove
l’oggetto è l’esercizio della nave da parte
dei comproprietari..L’attività economica
deve inoltre essere esercitata in comune
,inoltre questa nozione fa si che siano
estranee alla nozione di società ,le società
occasionali, quelle che non sono costituite
per lo svolgimento in comune di una
attività economica ma per il compimento
di un singolo atto.
La seconda norma rilevante è il 2249 c.c.
dove viene introdotto il concetto di tipo di
società legato al tipo contrattuale , dove
ciò che permette di distinguere la società
è come essa viene organizzata nello
svolgimento dell’attività economica
.All’interno poi della distinzione in tipi
abbiamo innanzitutto una distinzione in
persone e di capitali .Nella
famiglie :di
società di persone assume un rilievo
preminente l’individualità e l’identità dei
soci , in quella di capitali invece l’elemento
preminente è unicamente quanto capitale
i soci apportano.Nell’ambito del discorso
concernente i tipi in cui sono divisibili le
società rilevante è evidenziare che esse
numero chiuso
sono a ovvero si esclude
società atipica
la possibilità di una in
quanto si può scegliere unicamente tra i
vari modelli organizzativi previsti per
legge.
Analizzando alcune differenze sussistenti
fra i diversi modelli , la prima riguarda la
responsabilità patrimoniale che nella
società di persone nonostante ricada sul
patrimonio della società non si esclude
che possa ricadere anche sui soci ,
fenomeno che invece nella società di
capitali è completamente escluso in virtù
della completa indipendenza del
patrimonio .È possibile logicamente
modificare il modello legale purché le
modificazioni non tocchino elementi
essenziali e non siano incompatibili con il
modello prescelto .Unica limitazione
concernente la scelta del modello
societario riguarda l’attività commerciale
in merito alla quale viene esclusa la
possibilità di ricorrere al modello della
società semplice.In merito inoltre alla
possibilità di differenziare la disciplina
della società in termini personalistici o
capitalistici si individua il caso particolare
società a responsabilità limitata
della
che nonostante sia organizzata in una
forma prettamente capitalistica riconosce
ampio spazio di deroga permettendo ai
soci di configurarla in termini
personalistici.L’organizzazione giuridica
della società può concretizzarsi in diverso
modo ma raggiunge la perfezione solo al
momento del riconoscimento della
personalità giuridica.
Analizzando come la società non sia
analizzabile unicamente da un punto di
vista contrattuale ma anche da un punto
di vista organizzativo ci si risulta chiaro
come in molti casi il modello organizzativo
si utilizza con finalità non coincidenti con
quelle previste dal 2047 c.c. Si guarda
quindi a due casi particolari concernenti
le società sportive che sono caratterizzate
da peculiarità sia per quanto riguarda la
posizione dei soci sia per ciò che
concerne l’elemento
organizzativo.Abbiamo poi il problema
riguardante l’applicazione del modello
societario per l’esercizio delle attività
professionali ,questo non viene precluso
dal nostro ordinamento ma continuano a
trovare applicazione , in quanto principi
essenziali , tutte le regole concernenti le
professioni intellettuali.
Andando a guardare agli elementi che
caratterizzano la società senza dubbio
non si può tralasciare di definirla
capitale
attraverso il concetto di
sociale .Oggetto del conferimento
potranno quindi essere beni o servizi , il
conferimento può quindi essere o meno
determinato nel contratto ,se esso è
quindi determinato il socio è obbligato al
conferimento assunto e soltanto ad
esso ,quindi nel caso in cui il conferimento
sia ad esempio andato perso il socio non
è tenuto ad un nuovo conferimento o ad
una reintegrazione.La natura del
conferimento non risulta essere quindi
rilevante per quanto riguarda l’oggetto del
conferimento ma solo in ordine alla
disciplina giuridica che viene applicata.
Infatti per stabilire se una società ha o
meno degli utili per prima cosa bisogna
stabilire il valore dell’investimento che
fanno i soci .Si deve stabilire in ogni
momento l’ammontare del patrimonio ,
rapportarlo poi con l’investimento iniziale
e confortarlo poi con le passività , solo se
il risultato finale sarà un valore positivo ci
saranno degli utili. Nella società di capitali
esiste un minimo di patrimonio stabilito
per legge.
La puntualizzazione sull’esercizio
collettivo porta il distacco da questa
qualificazione di altri istituti che pur
rispondendo praticamente alla stessa
esigenza lo fanno secondo modalità
diverse .Facci