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IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLA GESTIONE
è una forma di intervento dell’autorità giudiziaria nella vita delle
Il controllo giudiziario sulla gestione delle spa società
volta a ripristinare la legalità dell’amministrazione delle stesse.
Il procedimento può essere attuato se vi è fondato sospetto che gli amministratori in violazione dei loro doveri di legge
abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno [danno potenziale] alla società o a
società controllate (es. irregolare tenuta della contabilità, redazione di un bilancio falso, operazioni compiute dagli
amministratori in conflitto di interessi con la società). Le gravi irregolarità possono essere denunziate:
a) dai soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale (nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, 1/20);
dall’organo di controllo
b) della società;
c) nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dal pm e dalla Consob (quando essa sospetti
gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri di sorveglianza da parte dell’organo di controllo della società).
Il tribunale non può invece procedere d’ufficio.
PROCEDIMENTO (2 fasi):
1) FASE ISTRUTTORIA: è diretta ad accertare l'esistenza delle irregolarità e a individuare i provvedimenti da adottare
per rimuoverle: il tribunale deve sentire in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci e può fare eseguire l'ispezione
dell'amministrazione della società da parte di un consulente da esso designato (spese a carico dei soci richiedenti, a
carico della società negli altri casi); il provvedimento è reclamabile.
ordinata dal
Il gruppo di comando della società può evitare l’ispezione tribunale ed ottenere dal tribunale la sospensione
del procedimento per un periodo determinato se l’assemblea sostituisce amministratori e sindaci con soggetti di
l’esistenza delle violazioni e
adeguata professionalità, che si attivano per accertare per eliminarle, riferendo al tribunale
sugli accertamenti e le attività compiute.
2) PROVVEDIMENTI: se tale attività ha esito negativo, il tribunale può:
a) disporre gli opportuni provvedimenti cautelari per evitare il ripetersi di irregolarità e convocare
l’assemblea della società per le deliberazioni conseguenti (ma l’assemblea è libera di adottarle o meno);
b) nei casi più gravi, revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci, e nominare un
amministratore giudiziario.
Il tribunale determina poteri e durata in carica dell'amministratore giudiziario; tale figura ha il potere di proporre
l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, società può rinunciare all’azione o transigerla
ma la
(con delibera dell'assemblea in cui non vi sia il voto contrario di una minoranza pari ad 1/5 del capitale sociale -
1/20 per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio).
L'amministratore giudiziario ha la rappresentanza (anche processuale) della società e non può compiere atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del presidente del tribunale; prima della scadenza
del suo incarico, egli deve convocare l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci, o per
proporre la messa in liquidazione della società o la sua sottoposizione ad una procedura concorsuale (ma
l’assemblea è libera di deliberare come vuole).
LA CONSOB
La Consob è un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali; è una persona giuridica di diritto pubblico, che gode
di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
La Consob è organo di controllo dell'intero mercato mobiliare, dei soggetti che vi operano e di ogni operazione di appello
al pubblico risparmio mediante l’emissione e il collocamento di strumenti finanziari.
E’ un ente dotato di ampi poteri regolamentari e di controllo, finalizzati alla tutela degli investitori, alla trasparenza del
un’adeguata e veritiera
mercato mobiliare e delle società che vi operano, e svolge un ruolo centrale per garantire
informazione del mercato dei capitali.
POTERI DELLA CONSOB:
a) stabilisce le modalità con cui tutte le società quotate devono tempestivamente informare il pubblico di qualsiasi fatto
(anche relativo a società controllate) la cui conoscenza può influire sul prezzo degli strumenti finanziari; può inoltre
richiedere specifici obblighi d’informazione preventiva del pubblico, per una serie di operazioni straordinarie (acquisto e
cessione di pacchetti azionari, acquisto e vendita di azioni proprie, fusioni, scissioni, …)
informazione continua e preventiva
b) può richiedere che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico (anche documenti
contabili periodici, quali il bilancio di esercizio e la relazione semestrale degli amministratori) e provvedervi direttamente,
a spese degli interessati, in caso di inottemperanza informazione su richiesta (e periodica)
c) ha ampi poteri di indagine e di intervento al fine di vigilare sulla correttezza dell'informazione fornita
d) sanziona i soggetti vigilati in caso di irregolarità
IL BILANCIO
IL BILANCIO DI ESERCIZIO
La spa deve redigere annualmente il bilancio di esercizio.
A partire dal 2005, con regolamento CE, è stato disposto l’obbligo per alcune società e la facoltà per altre di redigere i
contabili internazionali; in tal modo, l’UE
propri bilanci in base ai principi ha inteso rendere agevolmente confrontabili i
bilanci di imprese operanti in diversi Stati, superando le divergenze tra le normative nazionali. I principi contabili
dall’UE sono emanati dallo
internazionali riconosciuti IASB e sono recepiti di volta in volta mediante regolamento
comunitario.
L’adozione dei principi contabili internazionali:
- è OBBLIGATORIA per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidato delle società con azioni o strumenti finanziari
quotati o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante (in Italia o altro Stato UE);
- è OBBLIGATORIA per le società che esercitano particolari attività: banche, società di assicurazione, società di
intermediazione finanziaria e mobiliare, società di gestione del risparmio;
- NON è CONSENTITA alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (società non aventi azioni
quotate in mercati regolamentati, di dimensioni medio-piccole, che sono tenute a redigere il bilancio secondo la disciplina
al
del codice civile), le società di persone e alle imprese individuali;
- è FACOLTATIVA per le società incluse in un bilancio consolidato redatto secondo tali principi e per le società che
redigono il bilancio consolidato, ma anche per tutte le società diverse da quelle obbligate o che possono applicare i
principi contabili internazionali, non incluse in un bilancio consolidato.
Una volta adottati, la scelta non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali (da illustrare in nota integrativa)
dall’esercizio successivo a quello in cui è deliberata.
e comunque la revoca opera a partire
BILANCIO D’ESERCIZIO: è il documento contabile che rappresenta, in modo chiaro veritiero e corretto, la situazione
patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso
(utili conseguiti o perdite subite nell'esercizio).
Esso è costituito da:
- STATO PATRIMONIALE - CONTO ECONOMICO - NOTA INTEGRATIVA
e corredato da:
- RELAZIONE SULLA GESTIONE degli amministratori
- RELAZIONI del collegio sindacale e del revisore contabile
FUNZIONI DEL BILANCIO:
a) accertare periodicamente la situazione del patrimonio (ASPETTO STATICO) e la redditività (ASPETTO DINAMICO)
della società; informazione contabile sull’andamento della società,
b) di conseguenza è per i soci il solo strumento legale di per i
creditori sociali è il mezzo per conoscere la consistenza del patrimonio, sola garanzia su cui essi possono fare
affidamento;
c) ha rilievo per l'applicazione della normativa tributaria, in quanto costituisce per il fisco il riferimento per la tassazione
periodica del reddito della società (Ires).
CLAUSOLE GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO:
"il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio” ( art. 2423, 2° comma); è inoltre obbligatorio
fornire le informazioni ulteriori necessarie, se quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Alle clausole generali di CHIAREZZA (che trova sviluppo nelle norme che regolano la struttura e il contenuto del
VERITA’
bilancio) e di e CORRETTEZZA (che trovano sviluppo nelle norme che fissano i criteri di valutazione dei cespiti
patrimoniali) si aggiungono i principi di:
- PRUDENZA: la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza (imputazione di utili e ricavi solo
nell’esercizio;
se effettivamente realizzati imputazione di perdite e oneri anche se incerti e solo presunti)
- PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA: si deve tenere conto della funzione economica dell'elemento
dell'attivo o del passivo considerato, al fine di far prevalere quest'ultima in caso di contrasto con i criteri formali di
iscrizione in bilancio
CONTINUITA’:
- le valutazioni devono essere effettuate con il presupposto del funzionamento aziendale, cioè nella
prospettiva che l’azienda continui nel tempo la sua attività
- COMPETENZA: nella redazione del bilancio, si deve tener conto delle entrate e delle uscite di competenza
dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, nonché dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo
da un esercizio all’altro,
- COSTANZA: i criteri di valutazione non possono essere modificati se non in casi eccezionali e
con l'obbligo per gli amministratori di motivare la deroga in NI
- SEPARAZIONE: gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente
LA STRUTTURA DEL BILANCIO
Il bilancio di esercizio si articola in tre parti: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.
Ai fini della redazione di tali documenti, sono dettate alcune regole generali (criteri di redazione):
a) le singole voci devono essere inser