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IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLA GESTIONE

è una forma di intervento dell’autorità giudiziaria nella vita delle

Il controllo giudiziario sulla gestione delle spa società

volta a ripristinare la legalità dell’amministrazione delle stesse.

Il procedimento può essere attuato se vi è fondato sospetto che gli amministratori in violazione dei loro doveri di legge

abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno [danno potenziale] alla società o a

società controllate (es. irregolare tenuta della contabilità, redazione di un bilancio falso, operazioni compiute dagli

amministratori in conflitto di interessi con la società). Le gravi irregolarità possono essere denunziate:

a) dai soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale (nelle società che fanno ricorso al mercato del

capitale di rischio, 1/20);

dall’organo di controllo

b) della società;

c) nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dal pm e dalla Consob (quando essa sospetti

gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri di sorveglianza da parte dell’organo di controllo della società).

Il tribunale non può invece procedere d’ufficio.

PROCEDIMENTO (2 fasi):

1) FASE ISTRUTTORIA: è diretta ad accertare l'esistenza delle irregolarità e a individuare i provvedimenti da adottare

per rimuoverle: il tribunale deve sentire in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci e può fare eseguire l'ispezione

dell'amministrazione della società da parte di un consulente da esso designato (spese a carico dei soci richiedenti, a

carico della società negli altri casi); il provvedimento è reclamabile.

ordinata dal

Il gruppo di comando della società può evitare l’ispezione tribunale ed ottenere dal tribunale la sospensione

del procedimento per un periodo determinato se l’assemblea sostituisce amministratori e sindaci con soggetti di

l’esistenza delle violazioni e

adeguata professionalità, che si attivano per accertare per eliminarle, riferendo al tribunale

sugli accertamenti e le attività compiute.

2) PROVVEDIMENTI: se tale attività ha esito negativo, il tribunale può:

a) disporre gli opportuni provvedimenti cautelari per evitare il ripetersi di irregolarità e convocare

l’assemblea della società per le deliberazioni conseguenti (ma l’assemblea è libera di adottarle o meno);

b) nei casi più gravi, revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci, e nominare un

amministratore giudiziario.

Il tribunale determina poteri e durata in carica dell'amministratore giudiziario; tale figura ha il potere di proporre

l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, società può rinunciare all’azione o transigerla

ma la

(con delibera dell'assemblea in cui non vi sia il voto contrario di una minoranza pari ad 1/5 del capitale sociale -

1/20 per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio).

L'amministratore giudiziario ha la rappresentanza (anche processuale) della società e non può compiere atti

eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del presidente del tribunale; prima della scadenza

del suo incarico, egli deve convocare l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci, o per

proporre la messa in liquidazione della società o la sua sottoposizione ad una procedura concorsuale (ma

l’assemblea è libera di deliberare come vuole).

LA CONSOB

La Consob è un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali; è una persona giuridica di diritto pubblico, che gode

di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

La Consob è organo di controllo dell'intero mercato mobiliare, dei soggetti che vi operano e di ogni operazione di appello

al pubblico risparmio mediante l’emissione e il collocamento di strumenti finanziari.

E’ un ente dotato di ampi poteri regolamentari e di controllo, finalizzati alla tutela degli investitori, alla trasparenza del

un’adeguata e veritiera

mercato mobiliare e delle società che vi operano, e svolge un ruolo centrale per garantire

informazione del mercato dei capitali.

POTERI DELLA CONSOB:

a) stabilisce le modalità con cui tutte le società quotate devono tempestivamente informare il pubblico di qualsiasi fatto

(anche relativo a società controllate) la cui conoscenza può influire sul prezzo degli strumenti finanziari; può inoltre

richiedere specifici obblighi d’informazione preventiva del pubblico, per una serie di operazioni straordinarie (acquisto e

cessione di pacchetti azionari, acquisto e vendita di azioni proprie, fusioni, scissioni, …)

 informazione continua e preventiva

b) può richiedere che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico (anche documenti

contabili periodici, quali il bilancio di esercizio e la relazione semestrale degli amministratori) e provvedervi direttamente,

a spese degli interessati, in caso di inottemperanza informazione su richiesta (e periodica)

c) ha ampi poteri di indagine e di intervento al fine di vigilare sulla correttezza dell'informazione fornita

d) sanziona i soggetti vigilati in caso di irregolarità

IL BILANCIO

IL BILANCIO DI ESERCIZIO

La spa deve redigere annualmente il bilancio di esercizio.

A partire dal 2005, con regolamento CE, è stato disposto l’obbligo per alcune società e la facoltà per altre di redigere i

contabili internazionali; in tal modo, l’UE

propri bilanci in base ai principi ha inteso rendere agevolmente confrontabili i

bilanci di imprese operanti in diversi Stati, superando le divergenze tra le normative nazionali. I principi contabili

dall’UE sono emanati dallo

internazionali riconosciuti IASB e sono recepiti di volta in volta mediante regolamento

comunitario.

L’adozione dei principi contabili internazionali:

- è OBBLIGATORIA per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidato delle società con azioni o strumenti finanziari

quotati o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante (in Italia o altro Stato UE);

- è OBBLIGATORIA per le società che esercitano particolari attività: banche, società di assicurazione, società di

intermediazione finanziaria e mobiliare, società di gestione del risparmio;

- NON è CONSENTITA alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (società non aventi azioni

quotate in mercati regolamentati, di dimensioni medio-piccole, che sono tenute a redigere il bilancio secondo la disciplina

al

del codice civile), le società di persone e alle imprese individuali;

- è FACOLTATIVA per le società incluse in un bilancio consolidato redatto secondo tali principi e per le società che

redigono il bilancio consolidato, ma anche per tutte le società diverse da quelle obbligate o che possono applicare i

principi contabili internazionali, non incluse in un bilancio consolidato.

Una volta adottati, la scelta non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali (da illustrare in nota integrativa)

dall’esercizio successivo a quello in cui è deliberata.

e comunque la revoca opera a partire

BILANCIO D’ESERCIZIO: è il documento contabile che rappresenta, in modo chiaro veritiero e corretto, la situazione

patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso

(utili conseguiti o perdite subite nell'esercizio).

Esso è costituito da:

- STATO PATRIMONIALE - CONTO ECONOMICO - NOTA INTEGRATIVA

e corredato da:

- RELAZIONE SULLA GESTIONE degli amministratori

- RELAZIONI del collegio sindacale e del revisore contabile

FUNZIONI DEL BILANCIO:

a) accertare periodicamente la situazione del patrimonio (ASPETTO STATICO) e la redditività (ASPETTO DINAMICO)

della società; informazione contabile sull’andamento della società,

b) di conseguenza è per i soci il solo strumento legale di per i

creditori sociali è il mezzo per conoscere la consistenza del patrimonio, sola garanzia su cui essi possono fare

affidamento;

c) ha rilievo per l'applicazione della normativa tributaria, in quanto costituisce per il fisco il riferimento per la tassazione

periodica del reddito della società (Ires).

CLAUSOLE GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO:

"il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio” ( art. 2423, 2° comma); è inoltre obbligatorio

fornire le informazioni ulteriori necessarie, se quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti

a dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Alle clausole generali di CHIAREZZA (che trova sviluppo nelle norme che regolano la struttura e il contenuto del

VERITA’

bilancio) e di e CORRETTEZZA (che trovano sviluppo nelle norme che fissano i criteri di valutazione dei cespiti

patrimoniali) si aggiungono i principi di:

- PRUDENZA: la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza (imputazione di utili e ricavi solo

nell’esercizio;

se effettivamente realizzati imputazione di perdite e oneri anche se incerti e solo presunti)

- PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA: si deve tenere conto della funzione economica dell'elemento

dell'attivo o del passivo considerato, al fine di far prevalere quest'ultima in caso di contrasto con i criteri formali di

iscrizione in bilancio

CONTINUITA’:

- le valutazioni devono essere effettuate con il presupposto del funzionamento aziendale, cioè nella

prospettiva che l’azienda continui nel tempo la sua attività

- COMPETENZA: nella redazione del bilancio, si deve tener conto delle entrate e delle uscite di competenza

dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, nonché dei rischi e delle perdite di

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo

da un esercizio all’altro,

- COSTANZA: i criteri di valutazione non possono essere modificati se non in casi eccezionali e

con l'obbligo per gli amministratori di motivare la deroga in NI

- SEPARAZIONE: gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente

LA STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio si articola in tre parti: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

Ai fini della redazione di tali documenti, sono dettate alcune regole generali (criteri di redazione):

a) le singole voci devono essere inser

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Publisher
A.A. 2016-2017
56 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnteoAntei di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Bassi Amedeo.