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LA SOCIETA’ PER AZIONI

NOZIONE E CARATTERI ESSENZIALI

La spa è una società di capitali nella quale:

a) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio;

b) la partecipazione sociale è rappresentata da azioni.

La spa è la società più importante nella realtà economica, sia per la sua ampia diffusione, sia perché è la forma prescelta

dalle imprese di media e grande dimensione a capitale sia privato che pubblico.

I suoi caratteri essenziali sono:

- PERSONALITÀ GIURIDICA. La spa è dotata di personalità giuridica: è perciò un soggetto di diritto distinto dai soci e

gode di perfetta autonomia patrimoniale

- RESPONSABILITÀ LIMITATA DEI SOCI. I soci non assumono alcuna responsabilità personale per le obbligazioni

sociali (di queste risponde soltanto la società col suo patrimonio) e possono perciò predeterminare quanta parte della

propria ricchezza personale intendono esporre al rischio dell'attività di impresa.

I creditori della spa possono quindi fare affidamento solo sul patrimonio sociale per soddisfarsi.

ha per legge un’organizzazione

- ORGANIZZAZIONE CORPORATIVA. La spa di tipo corporativo, cioè basata sulla

necessaria presenza di tre distinti organi: assemblea (organo deliberativo), amministratori (organo di gestione) e

collegio sindacale (organo di controllo).

deliberazioni dell'assemblea il peso di ogni socio in assemblea è proporzionato alla quota di capitale sottoscritto ed al

numero di azioni possedute (maggioranza per capitale)

- AZIONI. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da partecipazioni-tipo omogenee e standardizzate (di

uguale valore e attributive di uguali diritti). Le azioni sono liberamente trasferibili e la loro circolazione è regolata dalla

disciplina generale dei titoli di credito.

La spa è il tipo di società più utilizzato dalle grandi imprese perché la limitazione del rischio individuale dei soci e la

possibilità di pronta mobilitazione dell’investimento:

a) favoriscono la raccolta di ingenti capitali di rischio di cui ha tipicamente bisogno la grande impresa

verso l’investimento in azioni la massa dei piccoli risparmiatori, privi di interesse e propensione per l’attività

b) orientano

d’impresa soci che assumono l’iniziativa

 compartecipazione di un ristretto numero di economica (azionisti imprenditori) con

una gran massa di piccoli azionisti che intendono investire fruttuosamente i propri risparmi (azionisti risparmiatori),

rassicurati anche dalla possibilità di pronto disinvestimento

Tuttavia, nella realtà sono molto più diffuse le spa composte da pochi soci e di dimensioni modeste, in particolare società

l’appello al pubblico risparmio per la raccolta di capitale

a carattere familiare a ristretta base azionaria, in cui di rischio è

marginale o assente.

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA

Dal punto di vista della disciplina, il problema più grosso, tipico delle spa che fanno istituzionalmente appello al pubblico

risparmio, è rappresentato dal naturale disinteresse degli azionisti risparmiatori per la vita della società (che nel

complesso costituiscono la maggioranza del capitale), che favorisce il dominio della stessa da parte di gruppi minoritari

di controllo. Si tratta di gruppi minoritari di azionisti imprenditori (che detengono talvolta non più del 10/20% del capitale

sociale), i quali decidono le sorti della società ma rischiano meno, in quanto possono sempre defilarsi in tempo

(vendendo le azioni) e lasciando alla deriva i creditori e la massa di piccoli azionisti risparmiatori: si creano così le

premesse per possibili operazioni truffaldine e gestioni spericolate.

Emerge però anche un’esigenza più generale e ampia: garantire il corretto funzionamento dell’intero mercato azionario.

La disciplina della spa ha subito dal 1942 numerosi interventi legislativi, al fine di dare risposta ai problemi non risolti dal

direttive emanate dall’UE

codice civile, e di dare attuazione alle numerose per l'armonizzazione della disciplina nazionale

delle società di capitali

 disciplina delle società quotate (1998); riforma della disciplina delle società di capitali non quotate (2003)

Le novità sono:

A) è stato posto un freno al proliferare di mini-spa con capitale del tutto irrisorio, portando il capitale sociale minimo

€ €)

richiesto per la costituzione a 120.000 (per le srl 10.000

B) è stata dettata una specifica disciplina per le società con azioni quotate in borsa, volta a tutelare gli azionisti

l’autotutela dei soci e a

risparmiatori, a rafforzare rafforzare la tutela degli investitori.

riforma del 1974: sono stati introdotti strumenti di eterotutela degli azionisti risparmiatori: possibilità di emettere "azioni di

risparmio" prive di diritto di voto e privilegiate sotto il profilo patrimoniale; certificazione dei bilanci da parte di

un’autonoma società di revisione; istituzione di un organo pubblico di controllo (Consob), diretto a garantire trasparenza

e veridicità dell'informazione societaria.

riforma del 1998: al fine di incentivare il sempre più diffuso fenomeno del risparmio gestito verso le società quotate

(investimento indiretto tramite operatori professionali, che raccolgono il risparmio fra il pubblico e lo investono in

partecipazioni di minoranza in società quotate), è stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria (Tuf), che prevede: radicale revisione di tutti gli istituti propri delle società quotate

dell’informazione societaria; rafforzamento degli strumenti di tutela delle

precedentemente introdotti; potenziamento

minoranze già esistenti e introduzione di nuovi strumenti di autotutela delle stesse; disciplina delle deleghe di voto;

ridefinizione del ruolo del collegio sindacale.

C) è stata dettata una riforma organica della disciplina generale delle società di capitali (2003), che prevede:

introduzione della spa unipersonale a responsabilità limitata; disciplina più flessibile dei conferimenti ( costituzione di

patrimoni autonomi destinati ad un singolo affare); ampliamento dei casi in cui è riconosciuto il diritto di recesso dalla

società; previsione di nuovi modelli di amministrazione e di controllo della società; previsione di nuove categorie speciali

di azioni; semplificazione del procedimento di costituzione e di modifica dello statuto.

COSTITUZIONE

PROCEDIMENTO

La costituzione della spa si articola in due fasi essenziali:

STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO:

1) può avvenire secondo due diverse procedure:

l’atto costitutivo è stipulato

a) stipulazione (o costituzione) simultanea: immediatamente da coloro che assumono

l’iniziativa per la costituzione provvedono all’integrale

della società (soci fondatori), i quali sottoscrizione del

capitale sociale iniziale procedimento preferito anche quando occorrono ingenti capitali di rischio che i soci fondatori non

possono fornire personalmente, conferendo delega agli amministratori per degli aumenti di capitale successivi al fine di liberare

azioni e di collocarle sul mercato volta per volta l’atto costitutivo è stipulato al termine di un

b) stipulazione (o costituzione) per pubblica sottoscrizione:

complesso procedimento che consente la raccolta fra il pubblico del capitale iniziale sulla base di un programma

predisposto da coloro che assumono l’iniziativa (promotori)  procedimento complesso e macchinoso e perciò poco

utilizzato

ISCRIZIONE DELL’ATTO

2) COSTITUTIVO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: la spa acquista la personalità giuridica

e viene ad esistere.

E’ stata invece soppressa la fase intermedia del giudizio di omologazione dell’atto costitutivo da parte del tribunale

modifiche dell’atto costitutivo).

competente (resta facoltativo per le

ATTO COSTITUTIVO: FORMA E CONTENUTO

COSTITUZIONE: per contratto o per atto unilaterale (se vi è un solo socio fondatore)

FORMA DELL’ATTO COSTITUTIVO: atto pubblico (a pena di nullità della società)

L'atto costitutivo deve indicare:

1) le generalità dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;

2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

denominazione indicazione di spa; diversa da quella adottata da società concorrenti, se ciò crea confusione

sede sociale luogo dove risiedono l'organo amministrativo e gli uffici direttivi della società

sedi secondarie quelle dotate di una rappresentanza stabile

3) l'oggetto sociale, cioè il tipo di attività economica che la società si propone di svolgere (anche più attività);

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;

5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;

6) il valore attribuito agli eventuali crediti e beni conferiti in natura;

7) le norme di ripartizione degli utili; 

8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o soci fondatori (promotori partecipazione agli utili non > al 10%

degli utili netti risultanti dal bilancio e con durata non > a 5 anni; soci fondatori più benefici);

9) il sistema di amministrazione adottato, il numero e i poteri degli amministratori, e chi tra essi ha la rappresentanza

della società;

10) il numero dei componenti del collegio sindacale;

11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto che dovrà effettuare la revisione legale

dei conti;

12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società (es. spese

notarili e di iscrizione);

13) la durata della società (se a tempo indeterminato, e se le azioni non sono quotate, i soci possono recedere decorso

un periodo di tempo, max un anno, e con un preavviso di almeno 180 gg).

rifiuto del notaio a stipulare l’atto costitutivo

omissione di indicazioni essenziali

è prassi procedere alla redazione di due documenti distinti:

l'atto costitutivo, più sintetico, contiene la manifestazione di volontà di costituire la società e i dati fondamentali della

società; 

lo statuto, più analitico, contiene le regole di funzionamento della società (forma atto pubblico, a pena di nullità,

perché anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo)

possono essere contenute nell’uno o nell’altro documento

indicazioni  prevalgono su quelle dell’atto costitutivo

le clausole dello statuto

CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE

€,

- capitale sociale non < a 50.000 salvo quanto previsto da leggi speciali (es. società bancarie e finanziarie, di

gestione del risparmio, di intermediazione mobiliare)

- sottoscrizione per intero del capitale sociale

- rispetto delle disposizioni relative ai conferimenti (versamento immediato presso una banca del 25% dei

l’intero importo)

conferimenti in denaro; nel caso di spa unipersonale,

- devono sussistere le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della

società

I conferimenti in denaro devono essere versati prima della stipula dell'atto costitutivo e restano vincolati presso la banca

fino al completamento del procedimento di costituzione (ma se la società non è iscritta nel registro delle imprese entro 90

gg dalla stipulazione dell’atto costitutivo [che in tal caso perde efficacia] i sottoscrittori possono rientrarne in possesso)

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo, entro presso l’ufficio del registro delle

20 gg, imprese del

allegando all’atto costitutivo i documenti che comprovano l’osservanza delle condizioni

luogo in cui la società ha sede,

richieste per la costituzione.

se il notaio non provvede provvedono gli amministratori

se non provvedono entrambi ogni socio può provvedervi a spese della società, e vi è una sanzione amministrativa

pecuniaria

Al notaio spetta inoltre la verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione, quindi deve svolgere

un controllo di legalità (formale e sostanziale), volto ad accertare la conformità alla legge della costituenda società.

richiesta di iscrizione di un atto costitutivo in cui siano inesistenti le condizioni richieste dalla legge il notaio è soggetto

a sanzione amministrativa il

se l'atto costitutivo e lo statuto contengono clausole illecite notaio deve rifiutare di chiedere l'iscrizione

Se tale controllo ha esito positivo, il notaio riceve l'atto costitutivo e, nel depositarlo, richiede l'iscrizione della società nel

registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese prima di procedere all'iscrizione verifica solo la regolarità

formale della documentazione ricevuta.

ISCRIZIONE efficacia costitutiva (la società acquista la personalità giuridica e viene ad esistenza; non è

configurabile una spa irregolare) prima dell’iscrizione

Per le operazioni compiute in nome della costituenda società sono illimitatamente e solidalmente

responsabili verso i terzi:

- coloro che hanno agito

- il socio unico fondatore, e in caso di più soci fondatori, coloro che hanno autorizzato o consentito il compimento

dell’operazione.

La responsabilità della società costituita rileva solo se le operazioni compiute in suo nome erano necessarie per la

costituzione (es. spese notarili e di registrazione); la società è invece libera di accollarsi o meno (in solido con i soggetti

agenti) le obbligazioni derivanti da operazioni non necessarie per la costituzione (ma è necessario che la società, dopo

l’iscrizione, approvi l’operazione).

Prima dell’iscrizione è vietata l’emissione delle azioni ed esse non possono formare oggetto di offerta al pubblico, ad

eccezione della costituzione per pubblica sottoscrizione.

LA NULLITA’ DELLA SPA

nullità del contratto prima della registrazione vi è solo un contratto di società (atto di autonomia privata efficace solo

per le parti), il quale può essere dichiarato nullo o annullato nei casi e con gli effetti previsti dalla disciplina generale dei

contratti con l’iscrizione viene

nullità della società iscritta ad esistere una società, anche se invalidamente costituita, e i

problemi diventano di natura più ampia (scioglimento della società a fini sanzionatori da una parte, tutela dei terzi in affari

conservazione della sua organizzazione e dei suoi valori produttivi dall’altra);

con la società, per questo, il codice

prevede una disciplina speciale per le cause di nullità e per i suoi effetti

CAUSE DI NULLITA’: la spa iscritta può essere dichiarata nulla in 3 casi:

1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico

2) illiceità dell'oggetto sociale

3) mancanza nell'atto costitutivo (o nello statuto) di indicazioni circa la denominazione della società, i

conferimenti, l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale

EFFETTI DELLA NULLITA’: non pregiudica l’efficacia di

la dichiarazione di nullità della spa tutti gli atti compiuti in nome

l’iscrizione; i soci non sono liberati dall’obbligo

della società dopo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i

creditori sociali, né hanno diritto di restituzione dei conferimenti già eseguiti.

La dichiarazione di nullità quindi non tocca minimamente l'attività svolta, e opera come semplice causa di scioglimento

della società; essa si distingue dalle cause di scioglimento di società valida solo per la nomina dei liquidatori nella

sentenza di nullità e per l’iscrizione del dispositivo della sentenza di nullità nel registro delle imprese.

La nullità della società iscritta non può essere dichiarata se la sua causa è stata eliminata e tale eliminazione è stata

iscritta nel registro delle imprese, prima della sentenza dichiarativa di nullità.

Quindi, se la disciplina della nullità di una società iscritta si differenzia da quella della nullità del contratto perché

quest’ultima ha efficacia retroattiva ed è definitiva, le due discipline hanno in comune l’imprescrittibilità dell’azione di

nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio

nullità e il fatto che la dal

giudice.

SPA UNIPERSONALE E PATRIMONI DESTINATI

SPA UNIPERSONALE

Il codice del 1942:

- vietava la costituzione di una spa da parte di una singola persona,

- sanciva la nullità della società in mancanza di più soci fondatori,

- stabiliva inoltre la responsabilità illimitata del socio nelle cui mani si concentravano tutte le azioni nel corso della vita

della società, in caso di insolvenza di quest'ultima.

Identici principi erano dettati anche per le srl; tuttavia, dapprima nel 1993 fu introdotta la srl unipersonale, poi con la

riforma del 2003 ne fu ridefinita la disciplina e fu introdotta anche la spa unipersonale a responsabilità limitata.

L’attuale disciplina:

a) consente la costituzione della spa con atto unilaterale di un unico socio fondatore;

b) prevede che per le obbligazioni sociali di regola risponde solo la società col proprio patrimonio, salvo casi eccezionali;

responsabilità dell’un

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnteoAntei di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Bassi Amedeo.
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