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CAPITOLO VENTOTTESIMO: I CONTRATTI BANCARI
1. Impresa bancaria ed operazioni bancarie - Le imprese bancarie sono imprese commerciali la cui attività tipica,
anche se non esclusiva, è la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito. Si definiscono operazioni:
-passive quelle di raccolta del risparmio si definiscono poiché rendono la banca debitrice nei confronti dei propri clienti.
-attive quelle di concessione di credito da parte della banca
-accessorie o servizi bancari le altre operazioni a carattere finanziario o strumentale (ad esempio: servizi di pagamento;
compravendita e custodia di titoli o valori) che le banche tradizionalmente svolgono a favore della propria clientela. Le
banche svolgono oggi un ruolo centrale anche in nuovi settori dell’attività finanziaria (leasing, factoring, carte di
credito, credito al consumo, gestione dei fondi comuni di investimento, ecc.), che non rientrano nella tipica funzione
creditizia delle banche e che perciò possono essere esercitati anche da imprese finanziarie non bancarie; da imprese cioè
che non svolgono anche attività di raccolta del risparmio fra il pubblico.
L'attività complessiva delle banche ed in particolare la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'erogazione del credito,
per il suo particolare rilievo economico e sociale (art.47, co.1 Cost.), è da tempo sottoposta ad un'articolata disciplina
pubblicistica, il cui nucleo originario, risalente al 1936, è stato profondamente modificato, a partire dalla metà degli
anni 80, con una serie di provvedimenti legisiativi emanati sia per dare attuazione alle numerose direttive comunitarie di
armonizzazione del settore, sia per realizzare una più efficiente organizzazione del nostro sistema bancario. La relativa
normativa è oggi racchiusa nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB: d.lgs.n.385/93).
È questa una disciplina che incide profondamente:
a) sull'accesso all'attività bancaria, subordinato alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia;
b) sulla struttura giuridica dell'impresa bancaria, che può assumere solo la forma di spa e di società cooperativa per
azioni - banche popolari e banche di credito cooperativo (già casse rurali ed artigiane) - con capitale versato non
inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia con riferimento ai diversi tipi di società bancarie;
c) sullo statuto delle società e delle imprese bancarie, molto diverso da quello delle altre imprese commerciali;
d) sull'organizzazione e sull'esercizio dell'attività bancaria, sottoposte a penetrante vigilanza da parte della Banca
d'Italia, in conformità delle direttive emanate dal Cicr (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio), per
assicurare la sana e prudente gestione delle banche e la stabilità complessiva del sistema bancario.
2. Le operazioni bancarie nel cc - Le operazioni bancarie sono per la prima volta regolate dal cc del 1942, che però si
limita a disciplinare solo alcune delle tipiche operazioni (passive, attive ed accessorie) poste in essere dalle banche
all'epoca della codificazione, assoggettate ad una specifica disciplina proprio in quanto concluse dal le banche nello
svolgimento della loro tipica attività soggetta a controlli pubblicistici. La disciplina dei contratti regolati è tuttavia
estremamente scarna ed in larga parte dispositiva. Inoltre, la tipologia delle operazioni poste in essere dalle banche col
tempo è diventata molto più ricca ed in parte diversa da quella codificata nel 1942. Basti pensare che il cc sembra
ignorare quello che oggi è il più importante e diffuso contratto bancario: il conto corrente bancario o di corrispondenza.
La regolamentazione dei contratti bancari (nominati ed innominati) è restata perciò in larga parte affidata alle norme
bancarie uniformi (n.b.u.), condizioni generali di contratto predisposte non dalle singole banche, bensi dalla loro
associazione di categoria, l'Abi (Associazione Bancaria Italiana), ed applicate in modo tendenzialmente uniforme dalle
banche, assicurando un'accentuata standardizzazione dei rapporti con la clientela. Le n.b.u. rappresentano perciò la
principale fonte normativa dei contratti bancari; esse non si limitano a colmare i vuoti della disciplina legislativa, ma la
modificano o sostituiscono con clausole spesso vistosamente vessatorie per i clienti e talvolta di dubbia validità. Da
tempo era perciò particolarmente avvertita nel settore dei contratti bancari la necessità di una maggiore tutela (non solo
formale) del contraente debole, quale tipicamente è il cliente della banca costretto ad aderire, per mancanza di reali
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alternative, alle condizioni unilateralmente predisposte dalle banche. Negli ultimi anni la situazione è tuttavia mutata
per effetto di una serie di interventi legislativi volti a ridimensionare il prepotere contrattuale delle banche.
3. La disciplina generale dei contratti bancari - La l.n.154/92 ha introdotto una disciplina generale dei contratti
bancari e finanziari (oggi trasfusa con modifiche nel TUB), che prevede una serie di obblighi di comportamento volti ad
assicurare adeguata trasparenza alle condizioni contrattuali praticate dalle banche e dagli altri intermediari finanziari.
Le banche (e gli altri intermediari finanziari) sono tenute a rendere note ai clienti in modo chiaro le condizioni
economiche (tassi di interesse, prezzi, spese, valute applicate, ecc.) delle operazioni e dei servizi offerti, mediante un
avviso esposto nei locali aperti al pubblico contenente i principali diritti del cliente e fogli informativi tenuti a
disposizione della clientela. Ampi poteri regolamentari in materia sono riconosciuti al Cicr ed alla Banca d'Italia.
I contratti bancari devono essere redatti per iscritto a pena di nullità, che però opera solo a vantaggio del cliente,
sebbene rilevabile d'ufficio dal giudice. Un esemplare del contratto (di solito predisposto e prestampato) deve essere
consegnato al cliente in modo da assicurargli la conoscenza e la prova delle condizioni che regolano il rapporto.
La legge fissa il contenuto minimo obbligatorio dei contratti, in modo da offrire al cliente un quadro chiaro delle
condizioni economiche praticate dalla banca. Inoltre, è fatto divieto di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di
interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati. Le relative clausole contrattuali, in passato presenti nelle n.b.u.,
si considerano non apposte, così come quelle che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di
quelle pubblicizzate. La nullità di tali clausole e l'inosservanza delle regole in tema di contenuto minimo del contratto
comporta l'applicazione: per le operazioni attive, Dl tasso nominale minimo dei bot annuali (o di altri titoli similari
indicati dal MEF) emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o lo svolgimento dell'operazione; per
quelle passive, il tasso nominale massimo. Per gli altri prezzi e condizioni, trovano applicazione quelli pubblicizzati. In
mancanza di pubblicità, nulla è dovuto.
Nei contratti di durata può essere pattuita la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali,
solo SEsorretta da un giustificato motivo. Soltanto nei contratti a tempo indeterminato tuttavia tale potere della banca
può riguardare anche la modifica unilaterale dei tassi di interesse, con clausola espressamente approvata dal cliente.
Inoltre, le variazioni dei tassi di interesse adottate dalla banca in previsione o in conseguenza, di decisioni di politica
monetaria (ad esempio, per la variazione del tasso ufficiale di riferimento praticato dalla BCE) devono riguardare
contestualmente sia i tassi debitori che creditori, e vanno applicate con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.
Le variazioni devono essere comunicate al cliente con un preavviso di 2 mesi e con le modalità fissate dalla legge; in
caso contrario, le variazioni sfavorevoli ai clienti sono inefficaci, il cliente ha altresì diritto di recedere dal contratto
senza spese entro la data prevista per l'applicazione della modifica e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto,
l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
In ogni caso, poi, nei contratti a tempo indeterminato (come in particolare il conto corrente bancario) il cliente ha
facoltà di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese di chiusura.
Infine, nei contratti di durata è fatto obbligo alla banca di fornire per iscritto, almeno una volta all'anno, una
comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, mediante la consegna del rendiconto e di un
documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali. Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.
La Banca d'Italia vigila sul rispetto della disciplina in tema di trasparenza e può anche prescrivere, a pena di nullità, che
determinati contratti o titoli abbiano un contenuto tipico predeterminato.
Un ulteriore contributo al miglioramento dei grado di tutela dei clienti è stato determinato dall'applicazione al settore
bancario della disciplina antimonopolistica nazionale, che in origine individuava nella Banca d'Italia l'autorità preposta
all'applicazione della relativa normativa nel settore bancario, mentre ora tali competenze sono state trasferite all'AGCM.
Intervenendo nella veste di autorità preposta all'applicazione della disciplina antimono-polistica nel settore bancario, nel
1994 la Banca d'Italia ha stabilito che le n.b.u. costituiscono intese restrittive della concorrenza ed ha quindi imposto
all'ABI di specificare che esse non hanno carattere vincolante per le banche associate e di sopprimere o modificare
diverse clausole in quanto fissavano condizioni economiche in contrasto con le regole di concorrenza.
Infine, la disciplina del credito al consumo introdotta nel 1992 e quella delle clausole vessatorie nei contratti stipulati
con i consumatori hanno contribuito ad accentuare il grado di tutela dei clienti delle banche quando questi siano persone
fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attività imprenditoriale o professionale.
4. I depositi bancari - Il deposito di danaro, la principale operazione passiva delle banche, è un tipo particolare di
deposito irregolare, in cui una banca assume la veste di depositario. Con questo contratto la banca acquista infatti la
proprietà della somma ricevuta in deposito e si obbliga a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del
termine convenuto (deposito vincolato) o a richiesta del depositante (deposito libero), con o senza preavviso.
Il tasso di interesse sul deposito, di regola più elevato per i depositi vincolati, e le altre condizioni economiche devono
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