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TRASPORTO CON PLURALITÀ DI VETTORI si rende necessaria la cooperazione di più
vettori per l’esecuzione del trasporto: subtrasporto, trasporto con rispedizione e trasporto
cumulativo. Nel trasporto con subtrasporto il primo vettore si impegna direttamente con il
mittente ad eseguire l’intero trasporto poi stipula un contratto in nome e per conto proprio
con i subvettori e l’unico responsabile verso il mittente resta il primo vettore che poi si potrà
rifare sui subvettori. Nel trasporto con rispedizione il vettore si obbliga verso il mittente a
eseguire il trasporto per una data parte del percorso e a stipulare uno o più contratti con i
vettori in nome proprio ma per contro del mittente (spedizioniere) e ogni vettore risulta
responsabile della propria parte di percorso. Nel trasporto cumulativo più vettori si
obbligano per un unico contratto ciascuno per un tratto dell’intero percorso, la prestazione è
unitaria e indivisibile. La responsabilità dei vettori presenta una diversa disciplina che si
tratti di trasporto di persone o di cose: nel trasporto di persone ogni vettore risponde del
proprio percorso (è facile accertare dove si è verificato il sinistro) e meno che si tratti di
danno per ritardo o interruzione del viaggio in cui la colpa è di tutti mentre nel caso di
trasporto di cose i vettori rispondono in solido quindi uno paga per tutti e il vettore chiamato
a rispondere a un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri singolarmente o
cumulativamente e se si scopre dove è accaduto si ha il risarcimento integrale di quel
vettore altrimenti ciascun vettore risponde in proporzione al proprio percorso ma si può
esimere dall’azione di rivalsa se dimostra che non è avvenuto nel suo tratto.
7. Il CONTRATTO DI DEPOSITO può essere regolare o irregolare. È un contratto regolare
quando il depositante deve restituire le cose depositate (es. deposito in albergo o deposito
nei magazzini generali) mentre è irregolare quando il depositante è tenuto a custodire le
cose depositate e restituire cose dello stessa specie (es. deposito in c/c). Il deposito è il
contratto con cui una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e
restituirla in natura. È un contratto tipico, nominato e consensuale tra il depositante e il
depositario, è una presunzione gratuita salvo che non si possa presumere l’onerosità e
l’obbligo di custodia deve essere eseguita con la diligenza del buon padre di famiglia
tuttavia se il deposito è gratuito la responsabilità del deposito viene meno. Il codice prevede
delle modalità di custodia cioè il depositario non può servirsi della cosa depositata ne darla
in custodia ad altri senza aver fatto richiesta al depositante e a eccezione del deposito
irregolare se lo richiedono circostanza urgenti il depositario può custodire diversamente
dando avviso al depositante. Il depositante può ritirare quando vuole quindi il depositario
deve restituire quando gli è chiesto a meno che non ci sia un termine nel contratto e il
depositario può richiedere in qualsiasi momento di riprendere la cosa a meno che non ci sia
un termine. Nel DEPOSITO IN ALBERGO la responsabilità dell’albergatore può essere o
limitata riferita alle cose portate in albergo o illimitata per le cose consegnate
all’albergatore. Si ha responsabilità limitata per le cose portate in albergo nel caso in cui ci
sia deterioramento, distruzione o sottrazione di cose che si trovano durante il tempo in cui il
cliente dispone dell’alloggio, delle cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o
un ausiliare assumono custodia fuori dall’albergo quando dispone dell’alloggio o cose
dentro o fuori dall’albergo per un tempo ragionevolmente precedente o successivo a quello
in cui il cliente dispone dell’alloggio (vengono esclusi animali vivi e cose lasciate in auto). Si
ha responsabilità limitata ad un valore fino a 100 volte il prezzo giornaliero dell’alloggio.
Non si ha responsabilità se il deterioramento, la sottrazione o la distruzione sono dovuti ai
clienti o a chi gli fa visita o alla natura delle cose o a forza maggiore. La responsabilità è
illimitata quando le cose vengono consegnate all’albergatore, l’albergatore ha rifiutato di
ricevere cose che ha l’obbligo di accettare in custodia (carta valori, contante e oggetti di
valore) mentre può rifiutarsi se sono oggetti pericolosi, di valore eccessivo o di natura
ingombrante. Sono nulli i patti preventivi che limitano la responsabilità dell’albergatore. Nel
DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI sono responsabili delle merci depositate a meno
che si provi che la perdita, il calo o l’avaria della merce è derivata da caso fortuito, dalla
natura delle merci o da vizi delle stesse o dell’imballaggio inoltre il depositante ha diritto a
ritirare i campioni d’uso e ispezionare le merci depositate. I magazzini possono procedere
alla vendita informando il depositante quando al termine del contratto le merci non vengono
ritirate e non è rinnovato il contratto (contratto di durata) mentre se è un contratto a tempo
indeterminato decorso un anno dalla data del deposito e in ogni caso quando le merci sono
minacciate da deperimento: il ricavato dalla vendita tolte le spese e spettanze ai magazzini
si da ai depositanti. Su richiesta del depositante i magazzini devono rilasciare titoli
rappresentativi delle merci: la fede di deposito è un titolo di credito all’ordine è trasferibile
con girata e il possesso attribuisce la consegna merci e la nota di pegno finche resta
attaccato alla fede di deposito ha una funzione negativa in quanto attesta che sul bene non
sussiste pegno. Se si stacca la nota di pegno a favore in carenza di liquidità a un
finanziatore, la girata della nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e interessi
a scadenza e deve essere trascritto sulla fede di deposito: senza la nota di pegno significa
che c’è pegno sulla merce quindi se il depositante la vuole ritirare deve depositare ai
magazzini la somma da dare al creditore pignoratizio. Il possessore della nota di pegno che
non sia stato pagato fa vendere le merci e si soddisfa sul ricavato e se dopo la vendita
resta insoddisfatto agisce contro il debitore principale, decade però dall’azione verso questi
se alla scadenza non leva tempestivamente il protesto e se entro 15 giorni dal protesto non
fa istanza per la vendita delle cose depositate.
8. I CONTRATTI BANCARI possono essere derivanti da operazioni passive di raccolta di
risparmio fra il pubblico (depositi) o da operazioni attive di concessione del credito
(apertura di credito, anticipazione e sconto) o da operazioni accessorie e servizi bancari
(servizi di pagamento, compravendita e custodia di titoli o valori: leasing, factoring, carte di
credito, credito al consumo, gestione dei fondi comuni di investimento). Le operazioni
bancarie sono per la prima volta regolate dal codice civile del 1942 (artt. 1834- 1860) e
sono anche disciplinate dalle norme bancarie uniformi predisposte dall’Abi. Le banche sono
tenute a rendere note ai clienti in modo chiaro le condizioni economiche delle operazioni e
dei servizi offerti mediante un avviso esposto nei locali aperti al pubblico contente i
principali diritti del cliente e fogli informativi tenuti a disposizione della clientela. I contratti
bancari devono essere redatti per iscritto e l’inosservanza della forma scritta comporta la
nullità del contratto che opera solo a vantaggio del cliente. Nei contratti di durata può
essere pattuita la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali
però solo a condizione che la modifica sia sorretta da un giustificato motivo invece nei
contratti a tempo indeterminato la modifica da parte della banca deve avvenire con clausola
espressamente approvata dal cliente tale variazione deve essere comunicata con un
preavviso di due mesi mentre il cliente ha il diritto di recesso dal contratto senza spese e
senza penalità entro la data prevista per l’applicazione della modifica. Nei contratti di durata
è fatto obbligo alla banca di fornire per iscritto almeno una volta all’anno una
comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il DEPOSITO di
denaro è un deposito irregolare (art. 1782) in quanto la banca acquista la proprietà della
somma ricevuta in deposito e si obbliga a restituirla nella stessa specie monetaria alla
scadenza del termine convenuto (deposito vincolato) o a richiesta del depositante (deposito
libero) o con o senza preavviso, con osservanza del periodo prestabilito dalle parti e dagli
usi. Gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita ed indicata in contratto e sono
liquidati in occasione dell’estinzione del deposito. Ci sono vari tipi di depositi bancari: in
conto corrente, semplici e a risparmio. I DEPOSITI SEMPLICI non possono essere
alimentati da successivi versamenti e non prevedono la possibilità di prelevamenti parziali
prima della scadenza (es. buoni fruttiferi o certificati di deposito). I DEPOSITI A
RISPARMIO danno al depositante la facoltà di effettuare successivi versamenti e
prelevamenti parziali, effettuati però solo in contanti e salvo patto contrario solo presso la
sede della banca ove è stato costituito il rapporto e inoltre tali depositi devono essere
comprovati da un apposito documento che è il libretto di deposito a risparmio nel quale
devono essere annotate tutte le annotazioni e il quale serve come prova nei rapporti banca-
depositante avendo valore probatorio. I libretti di deposito a risparmio possono essere
nominativi, nominativi pagabili al portatore e al portatore. Nei libretti nominativi i
prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario del libretto o da un suo
rappresentate abilitato. Nei libretti nominativi pagabili al portatore i prelevamenti possono
essere effettuati anche da soggetto diverso dall’intestatario con effetto liberatorio per la
banca che non versi in dolo o colpa grave. Nei libretti al portatore, il possesso del libretto
abilità di per se alla riscossione delle somme depositate, e la banca è liberata anche se non
paga al depositante, il saldo di tali libretti non deve essere pari o superiori a 5000€.
L’APERTURA DI CREDITO è un contratto consensuale, tipico e nominato, con cui la banca
si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo
di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842): tale operazione si perfeziona
indipendentemente dalla consegna del denaro e la banca è obbligata già con la stipula del
contratto di apertura di credito e a ciò corrisponde un diritto potestativo del cliente che è