I contratti
La compravendita
La compravendita è un contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto dietro il pagamento di un prezzo (art. 1470). La compravendita ha un rilievo centrale nell'attività di impresa sia per quanto riguarda la fornitura di beni necessari per lo svolgimento dell'attività sia per quanto riguarda il collocamento dei beni prodotti sul mercato.
La compravendita è un contratto consensuale, si perfeziona cioè col semplice accordo delle parti senza che siano necessarie la consegna della cosa venduta o il pagamento del prezzo. Inoltre, è un contratto con effetti reali in quanto è sufficiente il consenso delle parti perché la proprietà della cosa si trasferisca dal venditore al compratore, con conseguente passaggio in testa a quest’ultimo del rischio di perimento fortuito della cosa.
In alcuni casi si ha la vendita obbligatoria (o con effetti reali differiti), cioè al verificarsi di certi eventi che determinano il passaggio automatico della proprietà senza che occorra un’ulteriore manifestazione di volontà del venditore. Ne sono un esempio la vendita con riserva di proprietà, la vendita di cose generiche, di cose future e altrui.
La vendita con riserva di proprietà è una forma di vendita in cui il pagamento del prezzo viene frazionato a rate. Ne è un esempio tipico la vendita a rate: con la clausola di riserva di proprietà, il compratore diventa proprietario della cosa acquistata solo col pagamento dell’ultima rata del prezzo. Prima del pagamento dell’ultima rata non può vendere la cosa né questa può essere aggredita dai suoi debitori; tuttavia, il venditore non ne può disporre e inoltre i rischi di perimento della cosa sono a carico del compratore fin dal momento della consegna. Quindi dovrà pagare tutte le rate anche se la cosa perisce per cause a lui non imputabili.
Viene tutelato anche il compratore nella vendita con riserva di proprietà, in quanto il mancato pagamento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo non dà luogo alla risoluzione del contratto. Quindi il venditore potrà solo agire giudizialmente per il pagamento della rata scaduta: nel caso in cui si abbia la risoluzione del contratto, il venditore ha diritto alla restituzione della cosa rimasta di sua proprietà, dovendo però restituire al compratore le rate riscosse salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa oltre al risarcimento dei danni.
Nella vendita di cose determinate solo nel genere, la proprietà passa al compratore con l'individuazione che consente di isolare le cose che formano oggetto della vendita. Nella vendita di cose future, il compratore ne acquista la proprietà non appena la cosa viene ad esistenza, quindi se non viene ad esistenza la vendita è inefficace (nulla), a meno che non sia stato espressamente stabilito che il compratore deve ugualmente pagare il prezzo. Nella vendita di cose altrui, il venditore è obbligato a procurare l’acquisto della cosa al compratore e questi ne diventa proprietario nel momento stesso in cui il venditore acquista dal terzo.
La compravendita è fonte di obbligazioni per entrambe le parti. Le obbligazioni principali del venditore sono di consegnare la cosa al compratore, di fargliene acquistare la proprietà e di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa. Si ha evizione quando il compratore perde in tutto o in parte la proprietà della cosa acquistata o subisce una limitazione nel libero godimento della stessa a seguito dell’azione giudiziaria di un terzo che vanta diritti sulla cosa: un terzo rivendica vittoriosamente la proprietà dell’intera cosa acquistata dal compratore (evizione totale) o di una parte della stessa (evizione parziale).
Se l’evizione è stata totale, il venditore dovrà rimborsare al compratore il prezzo pagato e le spese sostenute anche se immune da colpa. Inoltre, sarà tenuto al risarcimento integrale del danno se il fatto che ha prodotto l’evizione è imputabile ad un suo comportamento doloso o colposo. Mentre se l’evizione è parziale, il compratore ha solo diritto a una riduzione del prezzo oltre al risarcimento dei danni e può chiedere la risoluzione del contratto se prova che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è diventato proprietario.
Nel caso in cui si ha validità di esclusione della garanzia per evizione, il venditore non è tenuto al risarcimento dei danni e deve rimborsare al compratore evitto solo il prezzo pagato e le spese, ma anche questo obbligo viene meno se la vendita è stipulata a rischio e pericolo del compratore. Tuttavia, la garanzia è nulla se l’evizione è derivante da un fatto proprio del venditore.
Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore: la garanzia copre i vizi occulti (i vizi non conosciuti o non facilmente riconoscibili dal compratore al momento dell’acquisto), i vizi facilmente riconoscibili quando il venditore ha dichiarato espressamente che la cosa era esente da vizi, i vizi apparenti quando si tratta di cose da trasportare (cose che il compratore non ha potuto esaminare al momento della conclusione del contratto).
La garanzia per vizi può essere limitata od esclusa, ma il relativo patto è improduttivo di effetti se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa; in presenza di vizi coperti dalla garanzia il compratore può chiedere alternativamente la risoluzione del contratto con conseguente rimborso integrale del prezzo e delle spese sostenute o la semplice riduzione del prezzo in rapporto al minor valore della cosa a causa dei vizi. Inoltre, il venditore dovrà risarcire i danni ulteriori subiti dal compratore se non prova di aver ignorato senza sua colpa i vizi della cosa.
L’esercizio delle azioni derivanti dalla garanzia per vizi è soggetto a brevi termini di decadenza e di prescrizione: il compratore decade dalla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo che il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del vizio o l’abbia occultato e l’azione si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna.
Se la cosa venduta non ha le qualità promesse, il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento ed è soggetta alla prescrizione e alla decadenza stabiliti per la garanzia per vizi mentre l’azione di risoluzione per inadempimento non è invece soggetta a termini di decadenza e soggiace all’ordinaria prescrizione decennale quando la cosa consegnata è completamente diversa da quella pattuita o nel caso in cui essa difetti delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale o a quell’altra funzione che le parti abbiano assunto come essenziali (casi in cui si ha consegna di qualcosa per qualcos’altro = aliud pro alio).
La garanzia di buon funzionamento è prevista per le sole cose mobili (beni strumentali o beni di consumo di lunga durata), deve essere espressamente pattuita salvo che non sia dovuta in forza degli usi e deve essere riferita ad un periodo di tempo determinato. Durante tale periodo di garanzia il compratore ha diritto di ottenere la sostituzione o riparazione della cosa per difetti di funzionamento anche se questi non sono dovuti a vizi o a mancanza di qualità, ma il compratore deve a pena di decadenza denunciare i difetti di funzionamento entro 30 giorni dalla scoperta e la relativa azione si prescrive entro sei mesi dalla scoperta.
Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti dello stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità il consumatore può chiedere a sua scelta o la riparazione del bene o la sua sostituzione a spese del venditore o una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Il venditore è responsabile solo se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna del bene e se il difetto viene denunciato entro due mesi dalla scadenza (pena di decadenza) e la relativa azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene. Inoltre, il venditore responsabile nei confronti del consumatore ha diritto di regresso contro gli altri soggetti della catena distributiva.
Nella compravendita commerciale sono previste delle clausole particolari volte ad assicurare la presenza nella cosa venduta delle specifiche qualità desiderate dal compratore in modo da prevenire successive controversie: vendita con riserva di gradimento, vendita a prova e vendita su campione. La vendita con riserva di gradimento è una vendita che si perfeziona solo dopo che il compratore ha esaminato la merce ed ha comunicato al venditore che la stessa è di suo gradimento.
La vendita a prova è sottoposta alla condizione sospensiva che la merce abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso cui è destinata, è quindi un contratto già perfetto tuttavia la sua efficacia è subordinata all’esito positivo della prova. La vendita su campione è un contratto perfetto e immediatamente efficace in cui dalla merce oggetto della vendita viene prelevato un campione che deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce e qualsiasi difformità da questa attribuisce al compratore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.
L’obbligazione del compratore è quella di pagare il prezzo convenuto e se non pattuito diversamente anche le spese del contratto di compravendita, le spese accessorie tra cui quelle di trasporto. Se le parti hanno omesso qualsiasi pattuizione relativa al prezzo il contratto è nullo a meno che si tratti di cose che il venditore venda abitualmente e quindi ci si riferisce al prezzo normalmente praticato dal venditore o se si tratti di merci aventi un prezzo di borsa o di listino che si può applicare.
Il contratto estimatorio
Il contratto estimatorio è il contratto con il quale una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all’altra parte (accipiens) e questa si obbliga a pagarne il prezzo entro un termine stabilito salvo che restituisca le cose nello stesso termine. Questo contratto di conto deposito è utilizzato nei rapporti fra fornitori e rivenditori in luogo del contratto di vendita quando il rivenditore non vuole accollarsi il rischio economico proprio della vendita, cioè di dover pagare al fornitore la merce che gli rimane invenduta dopo un certo periodo di tempo (es. commercio di giornali).
Da questo contratto ne traggono vantaggio entrambi in quanto il rivenditore può disporre di un maggior assortimento (dovrà pagare al fornitore solo ciò che è riuscito a vendere) e il fornitore avrà maggiore smercio con una distribuzione più capillare. Il contratto estimatorio è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della merce all’accipiens: l’accipiens disporrà delle cose ricevute ma la proprietà resta al tradens fin quando il primo non le ha rivendute o ne ha pagato il prezzo: tali cose non potranno essere sottoposte al pignoramento o al sequestro da parte dei creditori dell’accipiens al contrario tali azioni potranno essere esercitate dai creditori del tradens.
L’obbligo che nasce a carico dell’accipiens con la consegna delle cose è quello di pagarne il prezzo di stima stabilito al momento della conclusione del contratto tuttavia si può liberare da tale obbligazione restituendo le cose nel termine pattuito. L’accipiens dovrà pagare il prezzo pur quando la restituzione delle cose sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (con la consegna della cosa tutti i rischi passano a carico dell’accipiens).
La somministrazione
La somministrazione è il contratto con il quale una parte (il somministrante) si obbliga dietro il corrispettivo di un prezzo ad eseguire a favore dell’altra parte (il somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. È un contratto di durata che assicura la regolarità della fornitura nel tempo con stabilità dei prezzi (es. erogazione dell’energia elettrica). La somministrazione ha per oggetto una pluralità di prestazioni (periodiche o continuative) ed è diretta a soddisfare un bisogno durevole del somministrato.
Le parti possono omettere di specificare in contratto l’entità delle prestazioni e in tal caso si intende per legge pattuita la quantità corrispondente al normale fabbisogno del somministrato al tempo della conclusione del contratto, inoltre si può stabilire un limite minimo e massimo e in tal caso sarà il somministrato a specificare il quantitativo dovutogli entro i limiti contrattuali pattuiti. Il prezzo se non è stabilito nel contratto si determina secondo le regole della vendita avendo riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni ed al luogo in cui queste devono essere eseguite: nella somministrazione a carattere periodico il prezzo deve essere pagato all’atto delle singole prestazioni e in proporzione alle stesse mentre in quella continuativa il pagamento deve avvenire secondo le scadenze d’uso.
L’inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni non legittima la controparte a richiedere la risoluzione del contratto a meno che l’inadempimento abbia notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti: se l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza darne congruo preavviso.
Il patto di preferenza è un patto con il quale il somministrato si obbliga a preferire a parità di condizioni lo stesso somministrante qualora intenda stipulare un successivo contratto di somministrazione per lo stesso oggetto (tale obbligo non può eccedere la durata di 5 anni).
La clausola di esclusiva può essere pattuita a favore del somministrante, a favore del somministrato o a favore di entrambe le parti: se l’esclusiva è a favore del somministrante il somministrato non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né salvo patto contrario può procurarsi con mezzi propri le cose che formano oggetto del contratto mentre se l’esclusiva è a favore del somministrato il somministrante non può compiere direttamente o indirettamente fornitura della stessa natura ad altri nella zona per cui l’esclusiva è concessa.
I contratti di distribuzione
I contratti di distribuzione derivano dall’esigenza delle grandi imprese di non disinteressarsi della commercializzazione dei propri prodotti pur senza rischi e costi, si ha così una più stretta integrazione economica dei rapporti tra produttori e rivenditori e le relative clausole permettono un duplice vantaggio ai produttori di coordinare meglio la rete distributiva e ai rivenditori di avere maggiori possibilità di guadagno con ad esempio vendita esclusiva nella zona.
Il contratto di distribuzione consiste nell’impiego del distributore ad acquistare periodicamente quantitativi minimi a condizioni predeterminate e nell’impiego del distributore a promuovere la rivendita di tali prodotti secondo modalità stabilite. Utilizzano questo tipo di contratto due figure contrattuali socialmente tipiche: la concessione di vendita e il contratto di affiliazione commerciale.
La concessione di vendita è un contratto atipico e per analogia si applica la disciplina della somministrazione. Esso prevede delle clausole di intromissione del produttore che impone ai rivenditori un’eccellente organizzazione di vendita, l’acquisto di quantitativi minimi di merce a scadenza (scorte), la pratica di prezzi e condizioni di rivendita stabiliti dal produttore, la fornitura di assistenza ai clienti e controlli periodici da parte del concedente sull’efficienza dell’organizzazione. Nella concessione di vendita ci può essere una clausola di esclusiva a favore del concedente, del concessionario o di entrambi.
L’affiliazione commerciale (franchising) è un contratto stipulato fra soggetti giuridicamente ed anche economicamente indipendenti con cui l’affiliante concede dietro un corrispettivo all’affiliato la disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale e inserisce l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio allo scopo di commercializzare determinati prodotti o servizi. L’affiliazione commerciale può essere utilizzata in ogni settore di attività economica (franchising di distribuzione o di produzione o di servizi).
La differenza con la concessione di vendita è che l’affiliato è sempre tenuto ad utilizzare i segni distintivi dell’affiliante e nell’adozione pedissequa della formula commerciale creata dall’affiliante (modelli operativi prefissati in modo uniforme per tutti gli affiliati). Il contratto di affiliazione commerciale deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve indicare espressamente le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessazione, deve inoltre precisare gli investimenti e le spese richieste all’affiliato prima dell’inizio dell’attività, la percentuale che deve versare all’affiliante e l’incasso minimo che si impegna a realizzare.
Tale contratto può essere a tempo determinato o indeterminato purché superi la durata minima di tre anni in modo da recuperare gli investimenti effettuati. L’affiliato è tenuto a mantenere la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività dell’oggetto dell’affiliazione commerciale e sul know-how che gli viene comunicato.
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