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TRASPORTO CON PLURALITÀ DI VETTORI si rende necessaria la cooperazione di più

vettori per l’esecuzione del trasporto: subtrasporto, trasporto con rispedizione e trasporto

cumulativo. Nel trasporto con subtrasporto il primo vettore si impegna direttamente con il

mittente ad eseguire l’intero trasporto poi stipula un contratto in nome e per conto proprio

con i subvettori e l’unico responsabile verso il mittente resta il primo vettore che poi si potrà

rifare sui subvettori. Nel trasporto con rispedizione il vettore si obbliga verso il mittente a

eseguire il trasporto per una data parte del percorso e a stipulare uno o più contratti con i

vettori in nome proprio ma per contro del mittente (spedizioniere) e ogni vettore risulta

responsabile della propria parte di percorso. Nel trasporto cumulativo più vettori si

obbligano per un unico contratto ciascuno per un tratto dell’intero percorso, la prestazione è

unitaria e indivisibile. La responsabilità dei vettori presenta una diversa disciplina che si

tratti di trasporto di persone o di cose: nel trasporto di persone ogni vettore risponde del

proprio percorso (è facile accertare dove si è verificato il sinistro) e meno che si tratti di

danno per ritardo o interruzione del viaggio in cui la colpa è di tutti mentre nel caso di

trasporto di cose i vettori rispondono in solido quindi uno paga per tutti e il vettore chiamato

a rispondere a un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri singolarmente o

cumulativamente e se si scopre dove è accaduto si ha il risarcimento integrale di quel

vettore altrimenti ciascun vettore risponde in proporzione al proprio percorso ma si può

esimere dall’azione di rivalsa se dimostra che non è avvenuto nel suo tratto.

7. Il CONTRATTO DI DEPOSITO può essere regolare o irregolare. È un contratto regolare

quando il depositante deve restituire le cose depositate (es. deposito in albergo o deposito

nei magazzini generali) mentre è irregolare quando il depositante è tenuto a custodire le

cose depositate e restituire cose dello stessa specie (es. deposito in c/c). Il deposito è il

contratto con cui una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e

restituirla in natura. È un contratto tipico, nominato e consensuale tra il depositante e il

depositario, è una presunzione gratuita salvo che non si possa presumere l’onerosità e

l’obbligo di custodia deve essere eseguita con la diligenza del buon padre di famiglia

tuttavia se il deposito è gratuito la responsabilità del deposito viene meno. Il codice prevede

delle modalità di custodia cioè il depositario non può servirsi della cosa depositata ne darla

in custodia ad altri senza aver fatto richiesta al depositante e a eccezione del deposito

irregolare se lo richiedono circostanza urgenti il depositario può custodire diversamente

dando avviso al depositante. Il depositante può ritirare quando vuole quindi il depositario

deve restituire quando gli è chiesto a meno che non ci sia un termine nel contratto e il

depositario può richiedere in qualsiasi momento di riprendere la cosa a meno che non ci sia

un termine. Nel DEPOSITO IN ALBERGO la responsabilità dell’albergatore può essere o

limitata riferita alle cose portate in albergo o illimitata per le cose consegnate

all’albergatore. Si ha responsabilità limitata per le cose portate in albergo nel caso in cui ci

sia deterioramento, distruzione o sottrazione di cose che si trovano durante il tempo in cui il

cliente dispone dell’alloggio, delle cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o

un ausiliare assumono custodia fuori dall’albergo quando dispone dell’alloggio o cose

dentro o fuori dall’albergo per un tempo ragionevolmente precedente o successivo a quello

in cui il cliente dispone dell’alloggio (vengono esclusi animali vivi e cose lasciate in auto). Si

ha responsabilità limitata ad un valore fino a 100 volte il prezzo giornaliero dell’alloggio.

Non si ha responsabilità se il deterioramento, la sottrazione o la distruzione sono dovuti ai

clienti o a chi gli fa visita o alla natura delle cose o a forza maggiore. La responsabilità è

illimitata quando le cose vengono consegnate all’albergatore, l’albergatore ha rifiutato di

ricevere cose che ha l’obbligo di accettare in custodia (carta valori, contante e oggetti di

valore) mentre può rifiutarsi se sono oggetti pericolosi, di valore eccessivo o di natura

ingombrante. Sono nulli i patti preventivi che limitano la responsabilità dell’albergatore. Nel

DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI sono responsabili delle merci depositate a meno

che si provi che la perdita, il calo o l’avaria della merce è derivata da caso fortuito, dalla

natura delle merci o da vizi delle stesse o dell’imballaggio inoltre il depositante ha diritto a

ritirare i campioni d’uso e ispezionare le merci depositate. I magazzini possono procedere

alla vendita informando il depositante quando al termine del contratto le merci non vengono

ritirate e non è rinnovato il contratto (contratto di durata) mentre se è un contratto a tempo

indeterminato decorso un anno dalla data del deposito e in ogni caso quando le merci sono

minacciate da deperimento: il ricavato dalla vendita tolte le spese e spettanze ai magazzini

si da ai depositanti. Su richiesta del depositante i magazzini devono rilasciare titoli

rappresentativi delle merci: la fede di deposito è un titolo di credito all’ordine è trasferibile

con girata e il possesso attribuisce la consegna merci e la nota di pegno finche resta

attaccato alla fede di deposito ha una funzione negativa in quanto attesta che sul bene non

sussiste pegno. Se si stacca la nota di pegno a favore in carenza di liquidità a un

finanziatore, la girata della nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e interessi

a scadenza e deve essere trascritto sulla fede di deposito: senza la nota di pegno significa

che c’è pegno sulla merce quindi se il depositante la vuole ritirare deve depositare ai

magazzini la somma da dare al creditore pignoratizio. Il possessore della nota di pegno che

non sia stato pagato fa vendere le merci e si soddisfa sul ricavato e se dopo la vendita

resta insoddisfatto agisce contro il debitore principale, decade però dall’azione verso questi

se alla scadenza non leva tempestivamente il protesto e se entro 15 giorni dal protesto non

fa istanza per la vendita delle cose depositate.

8. I CONTRATTI BANCARI possono essere derivanti da operazioni passive di raccolta di

risparmio fra il pubblico (depositi) o da operazioni attive di concessione del credito

(apertura di credito, anticipazione e sconto) o da operazioni accessorie e servizi bancari

(servizi di pagamento, compravendita e custodia di titoli o valori: leasing, factoring, carte di

credito, credito al consumo, gestione dei fondi comuni di investimento). Le operazioni

bancarie sono per la prima volta regolate dal codice civile del 1942 (artt. 1834- 1860) e

sono anche disciplinate dalle norme bancarie uniformi predisposte dall’Abi. Le banche sono

tenute a rendere note ai clienti in modo chiaro le condizioni economiche delle operazioni e

dei servizi offerti mediante un avviso esposto nei locali aperti al pubblico contente i

principali diritti del cliente e fogli informativi tenuti a disposizione della clientela. I contratti

bancari devono essere redatti per iscritto e l’inosservanza della forma scritta comporta la

nullità del contratto che opera solo a vantaggio del cliente. Nei contratti di durata può

essere pattuita la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali

però solo a condizione che la modifica sia sorretta da un giustificato motivo invece nei

contratti a tempo indeterminato la modifica da parte della banca deve avvenire con clausola

espressamente approvata dal cliente tale variazione deve essere comunicata con un

preavviso di due mesi mentre il cliente ha il diritto di recesso dal contratto senza spese e

senza penalità entro la data prevista per l’applicazione della modifica. Nei contratti di durata

è fatto obbligo alla banca di fornire per iscritto almeno una volta all’anno una

comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il DEPOSITO di

denaro è un deposito irregolare (art. 1782) in quanto la banca acquista la proprietà della

somma ricevuta in deposito e si obbliga a restituirla nella stessa specie monetaria alla

scadenza del termine convenuto (deposito vincolato) o a richiesta del depositante (deposito

libero) o con o senza preavviso, con osservanza del periodo prestabilito dalle parti e dagli

usi. Gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita ed indicata in contratto e sono

liquidati in occasione dell’estinzione del deposito. Ci sono vari tipi di depositi bancari: in

conto corrente, semplici e a risparmio. I DEPOSITI SEMPLICI non possono essere

alimentati da successivi versamenti e non prevedono la possibilità di prelevamenti parziali

prima della scadenza (es. buoni fruttiferi o certificati di deposito). I DEPOSITI A

RISPARMIO danno al depositante la facoltà di effettuare successivi versamenti e

prelevamenti parziali, effettuati però solo in contanti e salvo patto contrario solo presso la

sede della banca ove è stato costituito il rapporto e inoltre tali depositi devono essere

comprovati da un apposito documento che è il libretto di deposito a risparmio nel quale

devono essere annotate tutte le annotazioni e il quale serve come prova nei rapporti banca-

depositante avendo valore probatorio. I libretti di deposito a risparmio possono essere

nominativi, nominativi pagabili al portatore e al portatore. Nei libretti nominativi i

prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario del libretto o da un suo

rappresentate abilitato. Nei libretti nominativi pagabili al portatore i prelevamenti possono

essere effettuati anche da soggetto diverso dall’intestatario con effetto liberatorio per la

banca che non versi in dolo o colpa grave. Nei libretti al portatore, il possesso del libretto

abilità di per se alla riscossione delle somme depositate, e la banca è liberata anche se non

paga al depositante, il saldo di tali libretti non deve essere pari o superiori a 5000€.

L’APERTURA DI CREDITO è un contratto consensuale, tipico e nominato, con cui la banca

si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo

di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842): tale operazione si perfeziona

indipendentemente dalla consegna del denaro e la banca è obbligata già con la stipula del

contratto di apertura di credito e a ciò corrisponde un diritto potestativo del cliente che è

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Publisher
A.A. 2013-2014
18 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Memy_92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Corvese Ciro.