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Diritto commerciale

Elementi di un sistema economico: produzione, consumo e scambio

Alla base del diritto commerciale c’è il commercio, il quale è caratterizzato dallo scambio.

Mercato

Il termine può rappresentare: un luogo, un modello di un sistema economico (mercato di libero scambio), una comunità (dei commercianti, ora degli imprenditori), un’organizzazione (mercati finanziari). Vari tipi di mercati: comunali, regionali, nazionali, globali. In questo mercato l’impresa ha un ruolo fondamentale: produce beni e servizi. È fondamentale conoscere un sistema di regole adatte all’impresa, che sono dirette a regolare la velocità degli scambi e la tutela degli stakeholder (a partire dai creditori).

Diritto civile

Il diritto civile nasce per assecondare le esigenze del diritto di proprietà (diritto di poter godere e disporre unilateralmente di un bene di cui si ha diritto di proprietà). Le regole del diritto di proprietà presuppongono che i beni oggetto della proprietà siano beni stabili e dunque non di libera circolazione (scambio). La produzione commerciale e la destinazione sul mercato dei beni prodotti necessitava l’introduzione di nuove regole: regole di commercio. Inizialmente esisteva il baratto, ovvero un’attività di compravendita di scambio di beni. Regole ispirate a esigenze di natura organizzativa, richiedono il rispetto di principi di libera concorrenza.

Cenni storici

  • Fino al Medioevo non esisteva il diritto commerciale, nel basso Medioevo cominciano a svilupparsi i mercati, i commercianti si spostano da città in città vendendo i propri prodotti.
  • I mercanti necessitano di regole che gestiscano le regole tra i commercianti stessi, dunque si autoregolano uniformemente (regole del commercio). I mercanti iniziano a raccogliere queste regole negli usi.
  • Si creano inoltre tribunali di commercio in cui i giudici erano commercianti.
  • Già da queste regole nascono delle esigenze tutt’ora presenti: certezza e rapidità dei traffici commerciali; tutela dei creditori.
  • Nascono inoltre nuovi contratti, come il contratto di cambio, oggi noto come cambiale.
  • Si formano nuove società, si perfezionano nuove regole (ad es. solidarietà).
  • Periodo mercantilista, durante la Rivoluzione francese nasce il primo codice di commercio, distinto dal codice civile. Società disciplinata dal codice civile del 1865 e codice di commercio del 1882, che disciplinava le società commerciali per distinguerle da tutte le altre (società civili).

1942: il diritto commerciale in Italia

In Italia il diritto commerciale viene collocato nel Codice Civile. Passaggio da due discipline dei rapporti privati (codice civile e codice di commercio) ad un’unica disciplina dei rapporti privati (Codice Civile). Venne soppressa la figura della società civile e fu estesa a tutte le società la soggettività giuridica. Venne abbandonata l’utilizzazione dello strumento societario al fine del mero godimento. Passaggio da disciplina dei commercianti all’imprenditore commerciante. Finora non vi era mai stata una disciplina dell’imprenditore. L’art. 41 della Costituzione italiana riconosce la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica, dunque l’Italia è inserita all’interno di un’economia di mercato/capitalista.

Ruolo del Codice Civile

Nel sistema del Codice Civile la società era dunque vista come la struttura tipica per l’esercizio in forma associata dell’attività d’impresa. La società aveva necessariamente:

  • Origine in un contratto
  • Ad oggetto l’esercizio in comune di un’attività economica
  • Come causa quella lucrativa (dividere utili)

Integrazione europea e globalizzazione del diritto commerciale

Per integrazione europea, si intende un processo ormai altamente obsoleto, in quanto è stato assorbito dal fenomeno della globalizzazione degli scambi. Con l’integrazione dei mercati e con l’abbattimento delle barriere, si è creato un sistema economico in cui l’imprenditore che vuole avviare un’attività ha la possibilità, giustamente, di sviluppare la propria attività di impresa nel luogo in cui sono minori i costi che comportano l’avvio e lo sviluppo di un’attività di impresa. La globalizzazione dei mercati presuppone un’uniformità del diritto commerciale, superando tutte le barriere giuridiche e puntando alla sovra-nazionalità.

  • La comunitarizzazione del diritto dell’impresa: il diritto dell’impresa si è affermato come un diritto che non ha più una sua rilevanza soltanto statuale, ma viene risaltata la sua rilevanza all’interno dell’Unione Europea.
  • Processo di privatizzazioni, dettato dall’aderimento all’UE.
  • Trattati comunitari: Unione Europea (passando da un’iniziale armonizzazione per poi giungere ad un’uniformità) in cui le leggi nazionali erano stabilite in base alle richieste della comunità europea.
  • Regolamenti: immediata applicazione delle regole a tutti i paesi membri di una comunità, dunque aumentando i regolamenti aumenta l’uniformità.

Oggi le leggi si limitano a fissare delle cornici di principi che devono essere riempite da autorità amministrative competenti che gli consente poterli aggiornare costantemente.

Fonti del diritto commerciale

  • Costituzione e trattati fondativi dell’UE (trattato di Roma e trattato di Lisbona)
  • Normativa privata e codice civile
  • Legge (normativa primaria)
  • Regolamenti (normativa secondaria)
  • Fonti alternative (usi e raccolte d’usi: es. fonti private e esigenze tra imprenditori si diffondono e diventano usi)
  • Regole del commercio internazionale

L'impresa

Nozioni e categorie di imprese

L’impresa è intesa come organizzazione di fattori produttivi, lavoro e capitali. Il concetto di impresa non deve essere confuso con quello di azienda e con quello di società: l’azienda è un concetto tecnico che individua quel complesso di beni, di situazioni giuridiche, di rapporti che sono organizzati dall’imprenditore per lo svolgimento dell’attività economica.

  • Organizzazione delle società: sono presenti soci, soggetti che gestiscono un’attività di gestione e soggetti che controllano. Più la società è strutturata, maggiore sarà la complessità dell’organizzazione.
  • Crisi dell’impresa: non si parla più di diritto fallimentare, in quanto si è passati ad un approccio diverso, si è cercato di individuare i fenomeni che portano alla crisi di un’impresa e si sono individuate soluzioni che, ai primi segnali di crisi, possono risollevare l’impresa ad una situazione di maggiore salvaguardia, evitando così il fallimento.

La crisi non è detto che sia causata dal fatto di subire perdite anziché utili, ma può avere a che fare, ad esempio, con la legalità dell’operatività della società; quindi, non bisogna confondere la crisi di un’impresa con quella che è l’incapacità di produrre profitto. Il diritto commerciale disciplinando l’impresa, definisce l’imprenditore. L’imprenditore secondo l’art. 2082 del c.c. è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o di scambio di beni e servizi.

L'attività dell'impresa

Quando si parla dell’attività dell’impresa, gli elementi considerati dal punto di vista giuridico sono:

  • Produzione economica: produzione che sta alla base dell’attività dell’impresa.
  • Consumo, anche se non esaurisce il terminale di sbocco della produzione.
  • Scambio: gran parte di ciò che è prodotto non è diretto al consumo, ma allo scambio.

In aggiunta a questa disciplina sono presenti anche varie categorie come imprenditori agricoli, commerciali oppure imprenditori piccoli. Va riconosciuta dunque la determinata categoria per ogni soggetto. Attività: una o più attività che sono collegate funzionalmente da un programma, cioè il programma economico dell’imprenditore e finalizzati al perseguimento di un determinato obiettivo. Es: acquisto immobile, assunzione impiegati, etc., tutti questi atti sono invece finalizzati al perseguimento di un determinato obiettivo.

Produzione: attività produttiva e non di mero godimento o di amministrazione di un bene. È dunque attività per un impiego di un bene per produrre beni e servizi destinati allo scambio e al mercato. Attività che punta a produrre altra ricchezza.

Economicità

Per attività economica si intende quel tipo di attività di impresa svolta secondo una modalità che tende alla copertura dei costi con i ricavi. (Se si tratta di un’impresa di mera erogazione, essa non è considerata come impresa). Il profitto è dunque produrre un utile, non è tipico di tutte le imprese (ad esempio nelle imprese sociali non vi deve essere una distribuzione dell’utile). Fondamentale è però il criterio di economicità.

Professionalità

Si intende una modalità di esercizio dell’attività d’impresa in forma stabile e dunque non in forma occasionale. Organizzazione: imprenditore è colui che esercita un’attività organizzata, dunque “mette assieme” dei fattori produttivi per la sua attività d’impresa. Nel caso in cui non vi sia organizzazione si tratta di lavoratore autonomo. I costi dell’organizzazione sono coperti dai ricavi: il rischio d’impresa. Se si ha un soggetto che rispetta questi 5 requisiti egli è un imprenditore.

Requisiti aggiuntivi

  • Liceità dell’attività:
    • Illegale se l’attività è lecita ma priva delle autorizzazioni (esempio: banche che raccolgono risparmi ma non sono state autorizzate dalla Banca d’Italia).
    • Immorale se l’attività è illecita.
  • Esclusioni professioni intellettuali: La nozione di imprenditore non include quei soggetti che svolgono professioni intellettuali (medici, consulenti, avvocati, ingegneri, …), perché svolgono attività professionali personali.

Classificazione dell’imprenditore

Statuto generale dell’imprenditore: insieme di regole che riguardano l’attività, la tutela della concorrenza, le norme sui contratti, che si applicano a tutti gli imprenditori.

Categorie di classificazione dell’imprenditore

  • Oggetto dell’attività:
    • Imprenditori commerciali: soggetti allo statuto generale dell’imprenditore e allo statuto speciale dello statuto commerciale (adozione scritture contabili, pubblicità legale, norme sul mercato).
    • Imprenditori agricoli: disciplina più semplificata.
  • Dimensione: piccolo o grande imprenditore.
  • Forma organizzativa: individuale, pubblica o societaria.

Impresa agricola e impresa commerciale

La prima divisione riguarda l’oggetto dell’attività.

Imprenditore agricolo

L’art. 2135 del c.c. identifica l’imprenditore agricolo come colui che esercita alcune attività tipiche come la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali, ovvero attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico e vegetale. Ciò che consente di riconoscere giuridicamente l’imprenditore agricolo è l’attività diretta alla cura di un ciclo biologico. Gli imprenditori agricoli non sono più soggetti che si limitano a coltivare direttamente e ad allevare animali, infatti l’attività agricola ha subito una grande evoluzione, avendo una configurazione di natura più industriale.

  • La manipolazione e la commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività principali (agricola) sono intese come agricole per connessione. [OGGETTIVA: l’imprenditore che svolge l’attività connessa deve essere lo stesso imprenditore che svolge l’attività principale]
  • Esistono anche imprenditori agricoli che invece di produrre un nuovo prodotto svolgono servizi (ad esempio l’attività di maneggio, solo se effettuato tramite attrezzature e risorse dell’azienda agricola). [SOGGETTIVA: se è il produttore ad eseguire attività di connessione]

Imprenditore commerciale

L’art. 2195 del c.c. è una norma che identifica coloro che svolgono attività economica di tipo industriale per la produzione di un bene, dunque è una norma non più consona ai tempi attuali essendo non esaustiva. Si è giunti ad una definizione residuale: un imprenditore che non è agricolo è tipicamente un imprenditore commerciale, ovvero colui che non rientra nei requisiti dell’art. 2135 del c.c.

Dimensione dell’impresa

  • Se il soggetto rientra nella definizione dell’art. 2082 è noto come imprenditore.
  • Piccolo imprenditore definito dall’art. 2083 c.c.: “un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia” (ad es.: coltivatore diretto del fondo, artigiano e piccolo commerciante). Il piccolo imprenditore non è sottoposto alla disciplina del fallimento se negli ultimi tre esercizi l’attivo dello SP non supera i 300K, i ricavi non superano i 200k e i debiti non superano i 500K.

Statuto speciale dell’imprenditore commerciale

  • Statuto generale dell’imprenditore
  • Iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale (prima non applicata a imprenditori piccoli e agricoli)
  • Rappresentanza commerciale
  • Scritture contabili (tutte le società, eccetto quelle semplici non commerciali devono avere le scritture contabili anche se l’oggetto della loro società è agricolo o la dimensione è piccola)
  • Fallimento (si applica a tutti gli imprenditori purché non siano piccoli, 3 requisiti, e pubblici). Imprenditori commerciali e gli imprenditori agricoli finiscono tutti e due sotto lo statuto generale dell’imprenditore, e solo gli imprenditori commerciali non piccoli finiscono sotto quello dell’imprenditore commerciale.

Forma organizzativa

Inizio e fine dell’attività di impresa

Quando inizia l’impresa?

  • È imprenditore chi esercita, quindi si diventa imprenditori attraverso l’esercizio dell’attività. Una persona fisica diventa imprenditore dal momento in cui inizia a svolgere l’attività economica in forma organizzata e professionale.
  • Per le società l’inizio coincide con la costituzione dell’ente.

Quando cessa l’impresa?

  • Imprese individuali: morte dell’imprenditore (o incapace di intendere e di volere).
  • Per le imprese in cui l’agente vuole chiudere l’impresa la cessazione è rappresentata dalla disaggregazione del complesso organizzativo e quindi la liquidazione dei beni dell’azienda. Per le società esiste un processo formale di cancellazione dell’ente dal registro delle imprese.

Identificazione dell’imprenditore

È il soggetto nel nome del quale viene esercitata l’attività d’impresa. Il criterio che dà certezza al diritto è il criterio della spendita del nome, cioè una procura posta in essere da un soggetto nei confronti di un altro per cui quest’ultimo agisce per nome e per conto del rappresentato (gli effetti ricadono sul rappresentato e non sul rappresentante).

Spendita del nome nel caso di:

  • Minore (ereditario della società nel caso del padre defunto)
  • Institore (collaboratore dell’imprenditore che ha una rappresentanza commerciale)
  • Associazione in partecipazione (amministratore delegato che spende il nome)
  • Società

A volte la spendita del nome appare come un criterio inadeguato:

  • Teoria dell’imprenditore occulto: un soggetto che fittiziamente appare essere l’imprenditore (prestanome), ma è in realtà sotto il controllo del vero imprenditore.
  • Teoria della responsabilità d’impresa

Modelli organizzativi delle imprese

Quando l’imprenditore decide di avviare la propria attività egli può scegliere di adottare diverse forme giuridiche, dette per l’appunto modelli organizzativi.

  • Imprese individuali: in passato, l’impresa individuale si aveva in tutti i casi in cui l’imprenditore esercitava individualmente, da solo.
  • Imprese collettive: impresa riferibile a un ente, che può essere una società, una fondazione, un consorzio o un’associazione (esistono imprese collettive composte anche da un singolo socio, meglio parlare dunque di imprese entificate).

Tra di esse esistono:

  • Private (società, consorzi, gruppi europei di interesse economico, fondazioni, associazioni)
  • Pubbliche (imprese organo e imprese ente)

Vi è rilevanza del modello organizzativo sulla disciplina delle imprese.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher white1998 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Regoli Duccio.
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