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PUBLIC ENFORCEMENT

Accanto al public enforcement esiste il private enforcement, l’insieme di

pratiche attuate dai soggetti danneggiati dall’attività anticoncorrenziale al

fine di ottenere la declaratoria di nullità dell’accordo alla base dell’intesa

dalla quale essi subiscono un danno, oppure un risarcimento del danno.

La normativa antitrust si applica:

 imprese (anche quelle senza scopo di lucro, pubbliche e a partecipazione

statale)

La normativa antitrust non si applica:

 imprese che esercitano gestione di servizi di interesse economico generale,

imprese che operano in regime di monopolio sul mercato

Cosa deve fare l’ordinamento se ci sono situazioni in cui viene compromessa la

concorrenza sul mercato?

Lo stato deve intervenire:

- si devono sanzionare quelle pratiche che vanno a incidere sugli effetti

allocativi, cioè quelle che portano ad allocare ricchezza ad un soggetto,

avendo come effetto una riduzione della produzione della ricchezza

- si devono sanzionare anche i casi in cui la ricchezza prodotta non viene

modificata, ma che determinano una redistribuzione in cui cambia solo il

destinatario finale (ricchezza va alle imprese e non ai consumatori)

Le tre fattispecie perseguibili dalla normativa antitrust (europea e nazionale)

sono:

1. Le intese;

2. L’abuso di posizione dominante;

3. Le concentrazioni.

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Le intese

Un’intesa è qualunque forma di cooperazione tra imprese concorrenti non

formati solo da accordi, ma da pratiche e su decisioni alle quali gli imprenditori

si ritrovano ad aderire.

a) Accordi

Prima esistevano i cartelli, cioè accordi tra grandi produttori, in forza di un

accordo, per disciplinare l’attività economica in modo che ci sia un’unica offerta

sul mercato, in modo tale che i consumatori non ne traessero profitto (si decide

quanto produrre e il prezzo da applicare).

I cartelli si sono trasformati, esistono forme di intesa più complesse da

ricostruire.

Accordi: ogni genere di comune intendimento sia esso contrattualizzato o

meno.

b) Pratiche concordate

Comportamenti coordinati di due o più imprese (stesso atteggiamento in

termini di prezzi, di strategie di offerta del prodotto) nella consapevolezza

dell’alterazione della concorrenza.

Di solito il comportamento consiste in un contratto e uno scambio di

informazioni in grado di orientare le scelte imprenditoriali.

Pratiche concordate illegittime (colpite dal diritto antitrust) e comportamenti

paralleli (legittimi).

c) Decisioni di associazioni di imprese

Sono associazioni di imprenditori che nascono per reperire informazioni sul

mercato.

decisioni che determinano un allineamento della concorrenza.

Le intese sono quasi sempre vietate, ma possono esistere solo quelle che non

hanno per oggetto o effetto di falsare in maniera consistente il gioco della

concorrenza sul mercato.

Un patto di non concorrenza tra due imprese di un prodotto (ad es. ciabatte) in

un mercato molto grande e frammentato è irrilevante, dunque non ha ragione

di essere proibito.

- Intese orizzontali: un’intesa tra imprenditori che si fanno concorrenza tra di

loro sullo stesso mercato.

- Intese verticali: intesa tra un produttore ed un distributor.

Oggetto intesa: prezzo, divisione mercato o restrizioni quantitative.

Nel momento in cui diviene rilevante l’illeceità di un’intesa il diritto

stabilisce la relativa nullità. Nello stesso frangente, è possibile che la nullità

dell’intesa comporti il risarcimento di un danno, subito dagli imprenditori

non facenti parte dell’intesa stessa.

Abusi di posizione dominante

Il sistema non intende colpire chi si trova in situazione dominante, ciò che il

diritto antitrust colpisce è l’abuso della posizione dominante.

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Secondo la Corte di Giustizia un’impresa si trova in posizione dominante se è

abbastanza potente da poter decidere le proprie scelte senza curarsi

degli altri concorrenti.

Può comportarsi in maniera indipendente dai concorrenti e imporre condizioni

gravose ai propri clienti.

Concentrazioni

Definite come integrazioni di imprese, secondo cui un’impresa cresce in

ragione del fatto che ingloba il proprio concorrente (tramite fusioni o

costituzione di un’impresa societaria comune) acquisendone gli assets,

l’azienda e le quote di mercato.

La disciplina non rende illecite, vietandole, tutte le concentrazioni, ma solo

quelle che abbiano effetti negativi sulla concorrenza.

PROPRIETA’ INDUSTRIALE

Diritti della proprietà industriale

L’ordinamento ha scelto di proteggere i diritti della proprietà industriale

attraverso la disciplina speciale distribuita tra il codice civile e il codice della

società industriale basata sul principio di esclusività.

In particolare:

- Concorrenza e diritti di esclusiva: la competizione sul mercato richiede

l’individuazione e la distinzione delle imprese tra loro concorrenti in merito

ai prodotti e servizi offerti, ai luoghi e al nome. Si garantisce, quindi,

all’impresa l’uso esclusivo dei segni distintivi con i quali essa si distingue

dalle imprese concorrenti;

- Proprietà industriale: al titolare dei diritti è riconosciuta una posizione

esclusiva in ordine all’utilizzazione dei diritti stessi. La legge ricomprende i

marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le

denominazioni di origine, i disegni e i modelli, le invenzioni, i modelli di

utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali

riservate, le nuove varietà vegetali;

- Modi di acquisto dei diritti: i diritti possono essere acquisiti per

registrazione brevettazione

(marchi, disegni, modelli e topografie) o per

(invenzioni, modelli di utilità, nuove varietà vegetali). In tali ipotesi si parla

di diritti titolati, a differenza di quelli non titolati, il cui acquisto si realizza

mediante altri presupposti tipici;

- Codice della proprietà industriale: fonti sono la normativa della

proprietà industriale;

- Proprietà intellettuale: diritto di uso del segno e di ricavarne i proventi

e di proteggersi escludendo qualsiasi altro concorrente dall’utilizzo del

proprio segno.

I segni distintivi:

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1. Marchio: segno con cui i beni e i servizi di un’impresa possono essere

distinti dai beni e servizi di altra impresa.

Al marchio è affidata la funzione di differenziare i loro prodotti da quelli

dei concorrenti.

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i

segni suscettibili di essere rappresentati graficamente:

- marchio denominativo e figurativo (parole e figure, lettere, cifre, disegni,

colori o suoni);

- marchio misto

- marchio di forma: forma del prodotto o confezione dello stesso;

- marchio di servizio

Requisiti dei marchi:

- Novità (non valido se identico o simile ad altro segno già usato);

- Originalità e capacità distintiva (ad es. un marchio nasce distintivo ma

per l’uso diventa indicativo e descrittivo del prodotto che contraddistingue);

- Liceità e verità (non è marchio se contrario alla legge, idoneo ad ingannare

il pubblico o che violi l’altrui diritto d’autore).

L’imprenditore che ha scelto un marchio valido, ha diritto all’uso

esclusivo e la tutela di tale diritto avviene, di regola, attraverso l’istituto

della registrazione, la quale conferisce un diritto all’uso esclusivo del segno

per un periodo di 10 anni + rinnovo. a titolo

Il marchio può essere trasferito autonomamente rispetto all’impresa

definitivo (secondo il principio della cessione libera del marchio e della

legittimità della cessione parziale del marchio).

Ditta: la ditta è il nome che identifica l’impresa sul mercato.

In sua mancanza, coincide con il nome civile dell’imprenditore oppure con la

ragione o denominazione dell’impresa.

Nella scelta della ditta – che contraddistingue l’imprenditore nell’esercizio della

propria attività – l’imprenditore incontra due limiti rappresentati dal rispetto dei

seguenti principi:

Principio di verità:

- si parla di ditta originaria se sia stata prescelta

dall’imprenditore al momento della costituzione dell’impresa ed è, in

questo caso, sufficiente che la ditta contenga almeno il cognome o la sigla

dell’imprenditore;

Principio di novità:

- la ditta non deve essere uguale o simile a quella usata

da un altro imprenditore.

La ditta è trasferibile solo insieme all’azienda o ad un suo ramo, tramite: atto

tra vivi, di cui è necessario l’espresso consenso dell’alienante, o mortis causa,

che avviene automaticamente, salvo diversa disposizione testamentaria

Insegna: simbolo che contraddistingue i locali di impresa, o secondo una

 più ampia accezione, l’intero complesso aziendale;

17 Invenzioni (brevetti): i brevetti per invenzione attribuiscono all’inventore

 il diritto di sfruttamento esclusivo dell’invenzione per un determinato

periodo di tempo. La giustificazione di tale protezione deriva dalla finalità

dell’ordinamento di incentivare l’attività innovativa delle imprese.

All’inventore, quindi, è attribuito il monopolio dello sfruttamento dell’invenzione

per il periodo di durata del brevetto che si attesta a venti anni, alla fine dei

quali viene meno l’esclusività.

Si precisa che non sono invenzioni:

- Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

- I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o attività

commerciale e i programmi di elaboratore;

- Le presentazioni di informazioni.

Brevetti: di prodotto, di procedimento e invenzioni derivate.

I requisiti richiesti dalla legge per la brevettazione sono:

- Novità: l’invenzione non è compresa in ciò che è stato reso accessibile al

pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della

domanda di brevetto;

- Liceità: l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon

costume;

- Originalità: l’attività inventiva (che definisce il requisito dell’originalità

dell’invenzione) ricorre se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta

in modo evidente dallo stato della tecnica;

- Industrialità: un’invenzione è considerata atta ad avere applicazione

industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi

genere di

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
62 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher white1998 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Regoli Duccio.