Dispensa diritto commerciale prof. Duccio Regoli
Diritto commerciale 1/3
In un sistema economico, la produzione e il consumo sono elementi chiave. Nel diritto commerciale (D.C.), un terzo elemento fondamentale è lo scambio, che assume un ruolo importante poiché dà vita al mercato, un concetto importante quanto quello di impresa. Esso è il luogo dove si realizza lo scambio tra produttori e consumatori, dove si incontrano domanda e offerta. È anche un modello di riferimento per un sistema economico, concetto espresso anche dalla costituzione. Il mercato ha anche altre accezioni, inteso come comunità anche 'virtuale' al giorno d'oggi, ad esempio eBay o la borsa che gestisce mercati finanziari, il mercato diventa un'organizzazione! Un'altra accezione di mercato è l'insieme di regole che devono essere seguite per operare sul mercato; non a caso si definiscono mercati 'regolamentati', quali ad esempio il mercato bancario e assicurativo. Queste regole hanno delle peculiarità.
Oggi i mercati hanno assunto rilevante complessità a causa dell’internazionalizzazione degli scambi, senza frontiere territoriali, grazie all'avvento della tecnologia delle comunicazioni e trasporti, ma ancor di più grazie alla scomparsa delle barriere giuridiche come dazi, tasse, dogane tra gli stati. A seguito della nascita della World Trade Organization, questa libertà di scambio si allarga a diversi paesi che vi aderiscono. Quindi, il mercato globale nasce grazie alla tecnologia e all'abbattimento delle barriere giuridiche.
Il protagonista principale rimane sempre l’impresa, intesa come fenomeno di colui che organizza fattori produttivi per esercitare attività economica che ha ad oggetto lo scambio di beni e servizi all'interno del mercato. Questo fenomeno ha bisogno di regole proprie rispetto ad altre tipologie di rapporti giuridici.
All'interno del diritto privato esistono due branche: il diritto commerciale e il diritto civile. Il diritto civile, risalente a epoca romana, è un sistema incentrato sul diritto di proprietà, insieme a regole attraverso le quali viene gestita la proprietà in tutti i sensi. Nel commercio ci si rende conto anche della necessità di avere delle regole, da ciò la nascita del diritto commerciale, il cui obiettivo è l’efficienza e la celerità nei traffici commerciali. L’impresa ha necessità di capitali, detenuti essenzialmente dai banchieri, che chiedono in cambio una remunerazione, ma ciò è possibile in presenza di regole che tutelino i creditori.
Il diritto commerciale rispetto a quello civile è in continua mutazione. Nel diritto commerciale è necessario partire da un sistema economico di fondo; se ci fosse comunismo, ad esempio, non esisterebbe, al contrario di ciò che avviene nel libero mercato. Tale diritto ha l’obiettivo di disciplinare i rapporti e l’attività di impresa (es. tra impresa e consumatore o impresa e un’altra impresa).
Le caratteristiche del diritto commerciale moderno
- Le specialità delle norme di diritto commerciale rispetto al diritto civile, cioè le norme di esso si applicano all’imprenditore e ai vari soggetti giuridici ad esso collegati.
- È un diritto votato all’uniformità internazionale, nel senso che non ha limitazioni territoriali ma ha lo scopo di creare regole che siano il più simile possibile al contesto internazionale.
- È un diritto in continua evoluzione, perché risponde alle esigenze del mercato, modificando le regole qualora sia necessario farlo.
Il diritto commerciale sorge finito il medioevo, con la nascita di mercati che si espandono grazie ai commercianti che sono i veri motori del cambiamento e, non appena esso è sorto, nasce il diritto che ha proprie fonti, (all'inizio le pratiche delle corporazioni) nasce la giurisprudenza mercantile. Principio essenziale è quello di facilitare gli scambi e tutelare il credito. Con questo sistema sorgono nuove regole, nuovi tipi di contratti, nuovi tipi di società.
Lezione 2/3
L'art. 41 protegge l'iniziativa privata, ciò non esclude l’intervento pubblico ma esso interviene per finalità differenti, si crea economia mista dove si mescola iniziativa pubblica e privata. I paesi aderenti al trattato UE hanno affermato nuove regole quali movimento beni, persone, capitali, tali principi hanno portato a conseguenze quali processo d’integrazione europea. Il sistema europeo ha portato a un processo di armonizzazione del diritto degli stati membri, armonizzazione intesa come rendere i diritti i più simili possibili rispettando in certi ambiti una certa autonomia nel legiferare da parte degli stati. La scelta fatta fu quella di un’economia di mercato dove imprese competono tra loro, nel rispetto delle regole che disciplina il mercato.
Lo stato esce dall’impresa attraverso la privatizzazione dell’impresa, processo lungo ma efficace nel nostro paese (es. ENEL, ENI) passate da pubbliche a private. La privatizzazione e liberalizzazione dei mercati.
Le fonti del diritto commerciale sono la base dalle quali vengono fuori le regole, le fonti hanno una gerarchia che muove dalla costituzione per scendere per poi verso livelli gerarchici più bassi.
Fino a che punto uno stato può rinunciare alla sua capacità di legiferare? Di fatto con l’integrazione, lo stato rinuncia a parte del suo diritto a legiferare. C’è un continuo conflitto tra le regole che si applicano nei mercati e quei principi che uno stato vuole preservare. Gli stati dell’UE hanno rinunciato a parte della loro sovranità a legiferare, ma riguardo ad alcuni ambiti es. normativa fiscale gli stati non hanno modificato le loro leggi, di fatti vi sono differenti normative fiscali all’interno dell’UE. L’esigenza di flessibilità che richiede il mercato fa sì che la tempistica per la redazione dei principi che regoli il mercato non sia decisa dal parlamento di un paese in quanto i tempi per far passare una legge sono molto lunghi.
Il governo stabilisce le regole ‘cornice’ (talvolta derivanti dall’UE), norme di fondo di una disciplina, per poi delegare le autorità amministrative (come la CONSOB) il compito di riempire queste norme di fondo, di base, con discipline dettagliate in quanto tali autorità quali la CONSOB hanno una tempistica migliore.
Esistono anche regole che derivano da fonti ‘private’, ossia regole che si danno i privati stessi, per gestire in modo unitario determinate situazioni.
Soft law → es. organismi come (financial... board) fatti di esperti di diversi paesi fecero delle regole che però erano regole di un organismo non riconosciuto dagli stati, senza aver alcun legittimazione da parte dello stato per fare una legge, ma gli stati per superare la crisi fecero proprie quelle regole spontaneamente. Il termine “soft law” è tipico del diritto internazionale, nel cui contesto sorge a partire dagli anni ‘70, anche se è solo negli anni ottanta che trova ampia affermazione, sviluppandosi come una sorta di fonte alternativa rispetto ai trattati internazionali, utilizzata quando per motivi che possono essere i più vari non è possibile ricorrere a questi ultimi. Le ragioni dell’uso di questa tecnica legislativa sono riconducibili alle esigenze di adottare strumenti normativi dotati di maggiore flessibilità e come tali in grado di essere adattati più rapidamente alla continua evoluzione alla quale sono soggetti certi settori (più complesso del diritto commerciale).
Cyber space → mondo legato al web, che leggi si applicano? Tale cyber space impone regole che siano il più uniformi possibili per facilitare i rapporti tra i soggetti di diversi paesi che operano sul web, tali regole stabiliscono i soggetti che devono essere tutelati.
Tutela del credito - Il creditore è soggetto centrale, tutti i creditori devono essere trattati allo stesso modo.
Lezione 8/3
Nozione e categorie d’imprese
Il diritto commerciale muove da una nozione base: l’impresa. Esaminando l’impresa dal punto di vista economico è un’organizzazione di fattori produttivi, lavoro, capitali istituita da un soggetto, l’imprenditore, che punta al profitto.
Profili giuridici dell’impresa - Aspetto giuridico è importante ma non si riscontra definizione di impresa nel codice civile. Il codice non ha voluto definire l’impresa, ma ha definito il soggetto di imprenditore ossia ‘è imprenditore chi esercita l’attività economica organizzata allo scopo di produrre beni e servizi destinati allo scambio’. (Impresa e imprenditore sono termini interscambiabili). In altri diritti la definizione di imprenditore è differente rispetto al diritto commerciale. La nozione di imprenditore da cui parte il diritto commerciale si trova nell’art. 2082 c.c.
La definizione di imprenditore fa sì che tale soggetto debba avere dei requisiti solo a quel punto si potrà applicare il diritto commerciale. Sarà imprenditore chi ‘esercita’ in un dato momento temporale e non chi l’ha esercitata o la eserciterà in futuro. Esistono categorie che guarderanno all’oggetto, dimensione dell’impresa, forma individuale o collettiva dell’impresa, natura del soggetto. Altro criterio utilizzato dal legislatore per distinguere l’imprenditore è quando egli esercita impresa pubblica o privata.
Nozione di impresa nel c.c. - Art. 2082 requisiti imprenditore
- ‘Esercita attività’ e che questa attività sia esercitata con criterio economico, che ci sia professionalità nel suo svolgimento e che sia attività organizzata. L’attività è anche intesa come pluralità di atti tra loro funzionalmente collegati e finalizzati al raggiungimento di un obiettivo.
- Produzione di scambio di beni e servizi cioè intesa come attività produttiva e non di mero godimento Es. soggetto che ha 2 immobili e con essi in uno ci abita e l’altro lo affitta questa NON sarà attività produttiva ma ‘attività di godimento’ in quanto non si produce nuova ricchezza, al contrario di quello che svolge l’imprenditore che crea di fatti nuova ricchezza con la sua attività imprenditoriale destinando i beni o servizi che produce sul mercato, quindi lo scambio è essenziale in questo senso.
- L’economicità ossia criterio che è basilare nella nozione di imprenditore, l’imprenditore nella sua attività opera in modo tale da far sì che i ricavi coprano sempre i costi. NON sono imprese quelle di erogazione ossia quelle in cui i costi superano sistematicamente i ricavi. Inoltre, non per forza lo scopo dell’impresa è lucrare o meglio raggiungere il profitto esistono di fatti ‘imprese sociali’.
- Professionalità ossia intesa non come particolare dote del soggetto ma intesa come esercizio dell’attività con stabilità infatti quando tale attività non è continua, non stabile, ma stagionale fa sì che chi la svolga non sia definito come imprenditore.
- L’organizzazione dei fattori produttivi (capitale, lavoro, materie prime), tipicamente l’imprenditore organizza tali fattori produttivi all’interno dell’impresa si creano delle gerarchie con una supremazia gerarchica dello stesso imprenditore, a differenza di un lavoratore autonomo che non ha bisogno di un’organizzazione in quanto l’unico fattore produttivo è il lavoro stesso del lavoratore.
Aspetti riguardo la liceità dell’impresa. Es. soggetto che acquista regolarmente prodotti chimici con annesso laboratorio dove vengono trasformati, c’è l’elemento della professionalità però tale imprenditore oltre a produrre prodotti chimici raffina anche sostanze stupefacenti perciò svolge attività ILLECITA, anche se svolge tale attività egli è comunque un imprenditore poiché le persone che lavorano per lui (come i fornitori i dipendenti i consumatori di prodotti chimici) in buona fede riconoscono l’imprenditore come tale, perciò il fenomeno dell’impresa illecita deve essere gestito senza toccare la figura dell’imprenditore. Di fronte ad impresa illecita bisogna chiedersi che tipo di profilo l’impresa sia:
- Impresa illegale → l’imprenditore con tutti i requisiti svolge un’attività per quale la legge prevede autorizzazione ma che però lui non la detiene (privo di autorizzazione). Es. per svolgere attività bancaria è necessaria autorizzazione della banca d’Italia se la svolgo senza sarà un’impresa illegale, perciò si applicherà la disciplina del diritto commerciale ma se beccato si applicheranno sanzioni amministrative.
- Impresa immorale → ossia il caso in cui l’imprenditore viola delle norme di ordine pubblico, di buon costume quale la raffinazione di droga. Esso sarà sottoposto a giudizio penale, per quanto riguarda l’attività economica siccome ci sono dei terzi che hanno agito in buona fede essi vanno protetti perciò si applicheranno disciplina del imprenditore commerciale sfavorevole a lui e favorevole ai terzi che hanno operato in buona fede, perciò si potrà applicare ad Es. disciplina del fallimento che tutela i creditori. Quindi pur essendo immorale l’impresa, quel soggetto continuerà ad essere considerato imprenditore per poter applicargli la disciplina inerente citata prima. Perciò la liceità non è requisito fondamentale nella nozione d’impresa.
Esclusione delle professioni intellettuali: ossia avvocati, commercialisti, per questo tipo di attività le norme di impresa si applicano solo se caratterizza per un’organizzazione tipica dell’impresa. Coloro che svolgono professione intellettuale sono trattati in modo diverso dagli imprenditori poiché si crea rapporto fiduciario tra professionista e cliente, salvo nel caso in cui l’esercizio della professione è organizzata in forma d’impresa es. clinica, ospedale San Raffaele che è un insieme di fattori produttivi (dottori staff macchinari) in questo caso l’ospedale è organizzato come un’impresa.
Impresa agricola e impresa commerciale
Le categorie d’imprese si differenziano per le dimensioni dell’impresa, forma organizzativa. Tutti coloro che sono imprenditori per l’art. 2082 sono soggetti allo statuto generale dell’imprenditore. Se si guarda all’oggetto dell’attività svolta vedremo un gran numero di imprenditori che svolgono un’attività commerciale, tutti questi sono sottoposti oltre allo statuto generale ANCHE allo statuto speciale dell’imprenditore commerciale. Esistono poi ulteriori statuti speciali che trovano applicazione quando l’imprenditore svolge attività ‘speciali’ quali quella bancaria, assicurativa ecc.
Impresa agricola
Distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale. Il codice civile dice chi è imprenditore agricolo art. 2135 e imprenditore commerciale art. 2195. ‘Chi non è imprenditore agricolo sarà imprenditore commerciale.’ Sarà imprenditore agricolo (dopo riforma del 2001) colui che come attività principali svolge: coltivazione del fondo, allevamento di bestiame, selvicoltura e attività connesse. Esiste appunto una categoria a parte per tali imprenditori poiché soggetti al ‘rischio naturale’ (es. grandinata che colpisce coltivazione di viti) rischio per il quale non ci si può proteggere, perciò sono previste delle agevolazioni per tale categoria. Le attività principali sono precisate nel 2 comma, ossia attività dirette e collegate alla cura e sviluppo di un ciclo biologico vegetale o animale e non connesse allo sfruttamento del fondo agricolo.
Le attività connesse indicate al 3 comma, ossia attività esercitate dallo stesso imprenditore agricolo dirette alla manipolazione e commercializzazione di prodotti (es. latte), ottenuti dalle attività principali. Queste attività connesse rimangono di fatto considerate agricole quando esistono 2 elementi:
- Connessione oggettiva cioè l’attività è connessa quando prodotto ottenuto dalla manipolazione e commercializzazione sono stati prevalentemente ottenuti dall’utilizzo delle risorse dell’azienda agricola e delle attrezzature agricole;
- Connessione soggettiva, chi manipola e commercia i prodotti deve essere lo stesso imprenditore che svolge le attività principali. In sintesi è considerata attività agricola quando si utilizzano le risorse (prodotti attrezzature) di un'unica impresa agricola e non attingendo ad altre imprese terze, infatti a quel punto diverrebbe attività commerciale. (L’imprenditore agricolo non fallisce mai anche un’impresa agricola che è una s.p.a)
Lezione 9/3
Imprenditore commerciale - Abbiamo già detto che chi non è imprenditore agricolo sarà imprenditore commerciale! Esiste un elenco però che non è omogeneo ed esaustivo secondo l'art. 2195:
- Attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi; è però una definizione che non tiene conto della realtà attuale.
- Attività di trasporto per terra, aria e acqua; anch’essa è una definizione obsoleta in quanto anche chi opera con le telecomunicazioni sarà definito imprenditore commerciale!
Perciò varrà la regola base detta in precedenza. Riguardo la dimensione l’ordinamento considera rilevante anche il piccolo imprenditore o piccola impresa. Esso è colui che rientra nella nozione che rientra nell’art. 2083 ossia l’artigiano, piccolo commerciante e coloro che esercitano attività economica organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e componenti della sua famiglia. Per la legge l’artigiano è regolato da leggi speciali che prevedono imprese artigiane che hanno anche decine di componenti rilevanti al servizio di tale impresa.
L’imprenditore ha una sua organizzazione che però è piccola rispetto al lavoro proprio ed al lavoro che apportano i componenti della sua famiglia cioè quando appunto il lavoro che apporta egli stesso e i componenti della famiglia è rilevante a quel punto si definisce ‘pi...
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