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Estratto del documento

COMITATO ESECUTIVO AMMINISTRATORE DELEGATO

Composizione: È composto esclusivamente da Alcune funzioni proprio del

membri del consiglio di consiglio di amministrazione

amministrazione e funziona come vengono delegate ad un singolo

organo collegiale. componente del consiglio. Gli

amministratori delegati possono

essere uno o più ma in ogni caso

non si costituirà un comitato

esecutivo perché gli

amministratori delegati non

operano mai come organo

collegiale.

Funzioni di regola delegate: Funzioni di preparazione di L’amministratore delegato è

documenti strategici da investito del compito di seguire

sottoporre al consiglio e quotidianamente la gestione della

deliberazioni attinenti ad società e di riferirne al consiglio di

operazioni di particolare amministrazione. Oggetto della

importanza che richiedono: delega sono:

Un’analisi attenta e I poteri di gestione (potere di

• •

approfondita di un organo assumere autonomamente

collegiale; decisioni in ordine al

La snellezza operativa e la compimento degli atti che

• riservatezza che spesso il rientrano nella loro delega);

collegio nella sua interezza non I connessi poteri di

è in grado di assicurare. rappresentanza.

Materie non delegabili: Il legislatore prevede un elenco di

materie non delegabili. Es. art.

2381 co. 4 c.c. —> redazione del

progetto di bilancio. Artt. 2446 e

2447 c.c. —> predisposizione del

progetto di scissione o di fusione.

Il rapporto che esiste fra organi delegati e consiglio di amministrazione è fondato su un’ampia

autonomia dei primi rispetto alle funzioni delegate; autonomia bilanciata dalla possibilità per il

consiglio di revocare la delega in ogni momento e di avocare a sé, anche solo provvisoriamente,

le funzioni delegate e la possibilità di impartire direttive.

L’autonomia con cui gli organi delegati svolgono le loro funzioni non implica che il consiglio e i

singoli consiglieri possano disinteressarsi delle funzioni delegate. Il legislatore ha individuato le

modalità con cui il consiglio e i suoi componenti devono svolgere le proprie funzioni in presenza di

attività delegate. —> rispetto alle funzioni delegate gli organi delegati devono curare che l’assetto

organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e

devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata

dallo statuto e in ogni caso almeno ogni 6 mesi, sull’andamento della gestione e sulla sua

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate.

Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l’adeguatezza

dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile della società. 68

Diritto Commerciale

Gloria Lorini

L’ultimo comma dell’art. 2381 c.c. dispone inoltre che ogni amministratore è sempre tenuto ad

agire in modo informato, pertanto può sempre chiedere agli organi delegati che in consiglio siano

fornite informazioni relative alla gestione della società.

Il legislatore in questo modo impone la creazione di flussi informativi all’interno dell’organo

amministrativo per consentire al consiglio di valutare continuamente l’andamento della gestione

della società, ponendo in essere, quando necessario, i correttivi ritenuti necessari.

Il modello delineato dall’art. 2381 c.c. sembra distinguere:

- Il momento dell’azione che spetta agli organi delegati

dal

- Momento dell’esame e della valutazione che rimane al consiglio di amministrazione.

I delegati risponderanno delle azioni o inazioni, i membri del consiglio sprovvisti di delega

risponderanno invece della carenza delle analisi e delle valutazioni effettuate.

Conflitto di interessi e operazioni con parte correlate:

Si ha conflitto di interessi nel caso in cui l’amministratore abbia un interesse in relazione ad

un’operazione della società. L’art. 2391 c.c. dispone che l’amministratore debba dare notizia agli

altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse di cui sia portatore per conto proprio o

di terzi, in relazione ad un’operazione della società. L’amministratore deve comunicare la natura di

tale interesse, i termini (=il contenuto), l’origine e la portata (=la rilevanza).

Il consiglio, nell’adottare la deliberazione che approva l’operazione (nonostante il dichiarato

conflitto di uno o più dei suoi membri), deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza

per la società dell’operazione.

Nel caso sia l’amministratore delegato ad avere interesse in relazione ad un’operazione, questi

deve fornire al consiglio tutte le informazioni di cui si è poc’anzi accennato e inoltre deve astenersi

dal compimento dell’atto, investendo dello stesso il consiglio.

Nel caso dell’amministratore unico, la legge si limita a dire che debba dare notizia dell’interesse

“anche alla prima assemblea utile”. Sembrerebbe che l’amministratore unico debba dare notizia

dell’interesse al collegio sindacale ma che sia legittimato a compiere l’operazione (a differenza

dell’amministratore delegato che deve astenersi) e a riferirne a posteriori all’assemblea.

Se: ——>

- L’amministratore viola l’obbligo di Se la delibera può arrecare danno alla società

informativa, o potrà essere impugnata:

- La deliberazione del consiglio non ha i Dagli amministratori, esclusi quelli che hanno

requisiti di specificità e motivazione richiesti, votato favorevolmente; e

o Dal collegio sindacale.

- La deliberazione è adottata con il voto Entro 90 giorni dalla data di adozione della

decisivo dell’amministratore interessato delibera.

L’amministratore risponde dei danni arrecati alla società dalla sua azione od omissione.

Sono in ogni caso salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base agli atti compiuti in

esecuzione delle deliberazioni annullate.

Gli amministratori sono responsabili anche qualora abbiano arrecato un danno alla società

utilizzando a vantaggio proprio o di terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio

del proprio incarico. Es. l’amministratore viene a conoscenza, a causa del suo ufficio, di una

opportunità speculativa e invece di concludere l’affare in nome della società, lo conclude per

conto proprio. Così facendo l’amministratore avrà sottratto alla società il profitto realizzato con

l’affare e di questo dovrà rispondere. 69

Diritto Commerciale

Gloria Lorini Art. 2391 c.c.

“Interessi degli amministratori”

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al

collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi,

abbia in una determinata operazione della società, precisandone la

natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore

delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo

della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico,

deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di

amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza

per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del

presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del

comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore

interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla

società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio

sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può

essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla

deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione

previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in

buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della

deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua

azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla

società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati,

notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Nelle società aperte vige una disciplina specifica ed ulteriore dettata per quanto riguarda le

operazioni con c.d. parti correlate. —> soggetti che si trovino con la società in una relazione che

possa implicare un pericolo di conflitto con l’interesse sociale.

Secondo il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato

dalla Consob con delibera n°17221 del 12 marzo 2010 e modificato con delibera n°17389 del 23

giugno 2010), un soggetto è parte correlata a una società se:

a. direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte

persone:

- controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

- detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su

quest’ultima;

- esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

b. è una società collegata della società;

c. è una joint venture in cui la società è una partecipante;

d. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

e. è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

f. è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il

controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota

significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

g. è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero,

costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

qualunque trasferimento di risorse, servizi o

Per operazione con parte correlata si intende"

obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo".

Per le operazioni con parti correlate, dove è evidente la possibilità del conflitto di interessi, e

sempre che la società faccia ricorso al capitale di rischio, l'art. 2391-bis c.c. dispone a carico

dell’organo di g

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Publisher
A.A. 2017-2018
158 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gloria2909 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Vicari Andrea.