Diritto Commerciale
Gloria Lorini
Diritto Commerciale
È il diritto che regola i commerci. Se adottiamo questa formula non abbiamo chiarezza di quale sia
l'oggetto reale del commercio. Si occupa dell'attività del commerciante non dello scambio in sé.
L'oggetto è quindi la disciplina dell'impresa: l'impresa e l'imprenditore: chi esercita l'attività
commerciale al fine di creare ricchezza.
L'attività d'impresa verrà esaminata nelle sue diverse forme:
- Il piccolo imprenditore (piccola attività commerciale)
- Media impresa (dimensione più grandi)
- Grande impresa (centinaia di dipendenti..)
Le norme si trovano essenzialmente nel codice civile (nella parte dell'impresa e società). Quando
l'impresa diventa più importante e viene a quotarsi in borsa si applicano testi unici.
Disciplina dell'impresa (contenuta del codice).
Non è sempre stata contenuta nel codice, fino al 1942 era nel codice di commercio. Questo perché
si tratta di un'attività diversa rispetto a quella tipica che fa il privato. Nel 1942 torna a fondersi nel
codice civile. L'iniziale separazione ci fa capire che l'attività di impresa ha però delle peculiarità, il
diritto commerciale è una specializzazione del diritto civile. L'imprenditore è sempre un privato che
esercita però un'attività particolare che merita quindi una disciplina particolare.
Contratto di società (coinvolge più soggetti): tipico del diritto commerciale. Questo contratto si
evolve in un'impresa.
Il diritto commerciale impone una maggiore trasparenza rispetto ad altri contratti -> pubblicazione
del registro delle imprese. Se si stipula un contratto di società si possono conoscere le
caratteristiche consultando il registro delle imprese.
Quasi tutti gli imprenditori ad un certo punto devono predisporre un documento con il quale si
presentano e illustrano l'attività che hanno fatto.
L'imprenditore è un soggetto che coinvolge più persone per ricevere un vantaggio, un profitto. Nel
fare questa attività può essere onesto ma può anche essere che sia disonesto o incapace. È
prevista quindi anche una disciplina particolare che regola la responsabilità dell'imprenditore.
Una differenza tra il privato e l'imprenditore è che il primo non fallisce, il secondo può. Il fallimento
è una procedura esecutiva con una serie di sanzioni specifiche.
L'imprenditore coinvolge una serie di persone nella sua attività, richiede delle trasparenze e
siccome la sua attività genera pericoli è sottoposto a particolari discipline e sanzioni.
Distinguiamo:
- Impresa: attività destinata a generare ricchezza. Può essere in forma individuale o societaria.
(Societaria: il piccolo imprenditore si associa per esercitare questa attività con altri e forma una
società).
- Società: contratto con cui si esercita in forma collettiva l'attività di impresa.
- Azienda: complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio della sua attività. 1
Diritto Commerciale
Gloria Lorini
Quando si diventa imprenditore? Cosa succede quando si diventa imprenditore?
Se un soggetto è qualificabile come imprenditore gli si applica una disciplina particolare che si
applica solo all'imprenditore. Questa disciplina possiamo chiamarla "statuto dell’imprenditore”-->
insieme di norme che si applicano sono all'imprenditore. Queste norme particolari sono:
- Norme sfavorevoli all'imprenditore: A) Il fallimento. Cosa significa fallire? Se il privato non paga
un bene il venditore farà un'azione legale per ottenere il pagamento. Se uno ha coinvolto molte
persone e sottoscritto molti contratti, se io fossi inadempiente ci sarebbero da avviare molte
azioni, procedure esecutive. In questo caso se il soggetto non paga fallisce. Uno di questi molti
creditori si rivolge al tribunale e si accerta che il debitore non è in grado di pagare. Viene
nominato un curatore fallimentare (pubblico ufficiale) il quale cerca di recuperare i crediti di tutti i
creditori. Il curatore espropria il debitore dai suoi beni e comincia a gestirli. B) Norme sulla
trasparenza, tenuta della contabilità, la registrazione nel registro delle imprese, la redazione del
bilancio.
- Norme favorevoli all'imprenditore: l'imprenditore se è vero che genera dei rischi è comunque un
soggetto che con l'attività che fa genera ricchezza. A) Segni distintivi: insegna, ditta, marchio.
Es. l'imprenditore gode di una disciplina che tutela il suo marchio (Apple, Pirelli..). Può rivolgersi
ad un ufficio apposito e registrare il marchio: una volta registrato viene tutelato, è l'unico a poter
utilizzare in quel settore merceologico quel marchio. B) Disciplina della rappresentanza
commerciale. C) Concorrenza sleale. D) Dell'azienda: complesso dei beni organizzati
dall'imprenditore per l'esercizio della sua attività. Se ad un certo punto l'imprenditore vuole
vendere una parte di questi bene ad un altro imprenditore.
Chi è l'imprenditore?
Es. il muratore che ripara i muri dell'uni è imprenditore? No. È imprenditore chi raggiunge certe
caratteristiche ed è idoneo a creare un determinato traffico commerciale.
Art.2082 cc.—> chi è l'imprenditore. Art.2082cc.
“Imprenditore”
È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o servizi.
Deve quindi essere un'attività:
- Produttiva: il soggetto deve svolgere un’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o
servizi. Anche colui che si limita a comprare azioni può diventare imprenditore quando a fianco
del semplice acquisto di azione fa qualcosa in più come la gestione delle società.
- Organizzata: ci deve essere una organizzazione cioè un coordinamento dei fattori produttivi. I
fattori produttivi sono il lavoro e il capitale. Ci sono anche casi limite-> es. il gioielliere che sta da
solo è imprenditore? Sì perché vi è una organizzazione del lavoro proprio e di un ingente
capitale. Es. l'agente immobiliare è imprenditore? Alcuni si altri no. Bisogna andare a vedere se
vi è organizzazione o meno. Se c'è un agente che dal suo telefono compra e vende immobili
non è imprenditore. Nel momento in cui l'agente comincia a prendere una struttura, una
segretaria.. si protrae di un minimo di organizzazione ed è quindi qualificabile come
imprenditore.
- Professionale: attività esercitata in modo stabile e non occasionale. È ammesso il lavoro
stagionale: il loro svolgimento è interrotto per i periodi imposti dalla natura dell’attività esercitata.
- Economica: bisogna esercitare il proprio mestiere con metodo economico. Ciò non significa
operare con scopo di lucro. Sono le società che tipicamente hanno scopo di lucro. Art.2247: la
società ha lo scopo di fare soldi e dividere il lucro. In questo caso però si può essere
imprenditore senza avere scopo di lucro. Metodo economico significa coprire i costi con i ricavi
—> l’attività viene svolta in maniera tale da essere astrattamente idonea a coprire i costi con i
ricavi.
Ci si chiede se sia necessario un altro requisito: quello della liceità cioè se per l'applicazione dello
statuto dell'imprenditore l'attività debba anche essere lecita. Alle imprese immorali si applica
esclusivamente la disciplina sfavorevole, mai quella favorevole. Un altro caso è quello dell'impresa
illegale cioè senza aver ottenuto le autorizzazioni di leggi: è quindi una illegalità solo dal punto di
vista amministrativo. È giusto negarle la parte favorevole dello statuto? 2
Diritto Commerciale
Gloria Lorini
La nostra giurisprudenza tende ad essere rigida e nei casi in cui non si è rispettosi della legge non
si può applicare una disciplina favorevole.
Alle attività intellettuali non si applica lo statuto dell'imprenditore. Art.2238cc. Eccezione: Lo statuto
si applica a coloro i quali esercitano un'attività intellettuale solo se esercitano la loro attività
nell'ambito di un'impresa. Es. Un medico non è imprenditore, lo diventa se esercita l'attività di
medico in una casa di cura essendo anche gestore di quella casa di cura.
Perché il professionista intellettuale non è imprenditore?
- Professionisti tipicamente iscritti ad albi che esplicano l'attività di controllo e vigilanza sul lavoro
di questi professionisti. —> Si evita l’ingresso di outsiders subordinando l’iscrizione all’albo a
coloro i quali abbiano determinati requisiti. Ciò è possibile solo per le professioni ma non per le
imprese dove l’iniziativa economica privata è libera (—> art.41 comma 1 cost.).
- Il carattere fiduciario della prestazione: l'avvocato è legato al suo cliente da un rapporto di
fiducia diverso da quello di un imprenditore edile con i clienti. Si tende a pensare che i rischi
generati dall'attività siamo attenuati dal rapporto di fiducia.
- Ci sono delle tariffe predeterminate.
Il rischio corso dai professionisti intellettuali differisce da quello corso dagli imprenditori: i
professionisti intellettuali devono essere remunerati anche quando il loro operare non abbia
raggiunto risultati utili per i loro clienti.
Le categorie di imprenditori:
1. Imprenditore commerciale: è l'imprenditore al qual si applica tutto lo statuto nel bene e nel
male.
2. Imprenditore agricolo: si applica lo statuto in parte. Non si applica il fallimento e la tenuta della
contabilità. Non devono tenere scritture contabili.
3. Piccolo imprenditore: si applica lo statuto in parte. Non si applica il fallimento* e la tenuta della
contabilità.
Imprenditore agricolo:
Il legislatore tiene conto del fatto che l'imprenditore agricolo opera in un settore in cui ci possono
essere difficoltà oggettive che non dipendono da lui. Art.2135cc. (art.2214cc. e art.1 della legge
fallimentare). È imprenditore agricolo colui il quale ha i requisiti previsti dal 2135.
Deve iscriversi nel registro delle imprese anche se non deve pubblicare il bilancio.
Art.2135cc.
“Imprenditore agricolo”
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
- Coltivazione del fondo;
- Selvicoltura;
- Allevamento di animali;
- Attività connesse: l’attività per essere considerata come connessa deve essere esercitata
dall’imprenditore agricolo nell’ambito di un’impresa agricola e deve avere ad oggetto beni
prodotti dallo stesso agricoltore. 3
Diritto Commerciale
Gloria Lorini
L’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività
agricola avviene nelle sezioni speciali del registro delle imprese, che, oltre alle funzioni di
certificazione anagrafica, ha l’efficacia di cui all’art.2193cc. —> L’opponibilità a terzi.
Art.2193cc.
“Efficacia dell’iscrizione”
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti
ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano
avuto conoscenza.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal
momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge.
Il d.lgs. 29 marzo 2004 n°99 ha introdotto la figura dell’imprenditore agricolo professionale: colui
che dedica alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio della società, almeno il 50% del
suo tempo lavorativo e che ricava da queste attività almeno il 50% del proprio reddito.
Imprenditore commerciale (art. 2195cc.):
Sono imprenditori commerciali i soggetti che esercitano un'attività industriale diretta alla
produzione di beni o servizi (Fiat), chi esercita un'attività intermediaria nella circolazione dei beni
(Rinascente), un'attività di trasporto per acqua o per aria (atm, Alitalia), un'attività bancaria o
assicurativa (Intesa, Generali), attività ausiliarie delle precedenti.
Art.2195cc.
“Imprenditori soggetti alla registrazione”
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si
applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese
che le esercitano.
Piccolo imprenditore:
Soggetto che esercita attività di impresa né agricola né commerciale.
L'imprenditore commerciale è il soggetto a cui viene destinata tutta la disciplina sull'impresa
mentre all'imprenditore agricolo solo una parte. Vi sono poi imprenditori commerciali piccoli ai quali
non si impone, non si applica la disciplina del fallimento né la disciplina delle scritture contabili. Per
questo il legislatore ha regolato anche la figura del piccolo imprenditore (art.2083) —>
imprenditore commerciale come l'imprenditore agricolo a cui non si applica la disciplina delle
scritture contabili né del fallimento. Deve essere esonerato perché la sua figura non è così
importante per l'ordinamento. Chi è il piccolo imprenditore? (Art.2083)-> è piccolo imprenditore
colui il quale esercita un’attività d'impresa prevalentemente con il lavoro proprio e della propria
famiglia. Prevalenza rispetto al capitale e al lavoro altrui. È piccolo imprenditore il coltivatore
diretto, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano la loro attività prevalentemente
con il lavoro proprio e della propria famiglia. Quando c'è prevalenza del lavoro proprio e della
proprietà famiglia rispetto al lavoro degli altri e al capitale?
Art.2083cc.
“Piccoli imprenditori”
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro
che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia. 4
Diritto Commerciale
Gloria Lorini
Il fallimento: oggi a che condizioni si applica la disciplina del fallimento? Art. 1 della legge
fallimentare: è soggetto al fallimento l'imprenditore commerciale, senza guardare che sia piccolo o
grande se si raggiungono determinate soglie:
- Aver raggiunto un fatturato annuo superiore a 200000€
- Avere un attivo di bilancio superiore 300000€
- Avere crediti superiori a 500000€
Se si è sotto a queste soglie non si fallisce.
Quindi anche l'imprenditore che opera da solo con un minimo di organizzazione e lavora da solo
ma è così bravo da superare queste soglie fallisce.
Art.1 Legge fallimentare
“Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo”
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che
esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui
al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio
dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non
superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con
decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle vari
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