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COMITATO ESECUTIVO AMMINISTRATORE DELEGATO
Composizione: È composto esclusivamente da Alcune funzioni proprio del
membri del consiglio di consiglio di amministrazione
amministrazione e funziona come vengono delegate ad un singolo
organo collegiale. componente del consiglio. Gli
amministratori delegati possono
essere uno o più ma in ogni caso
non si costituirà un comitato
esecutivo perché gli
amministratori delegati non
operano mai come organo
collegiale.
Funzioni di regola delegate: Funzioni di preparazione di L’amministratore delegato è
documenti strategici da investito del compito di seguire
sottoporre al consiglio e quotidianamente la gestione della
deliberazioni attinenti ad società e di riferirne al consiglio di
operazioni di particolare amministrazione. Oggetto della
importanza che richiedono: delega sono:
Un’analisi attenta e I poteri di gestione (potere di
• •
approfondita di un organo assumere autonomamente
collegiale; decisioni in ordine al
La snellezza operativa e la compimento degli atti che
• riservatezza che spesso il rientrano nella loro delega);
collegio nella sua interezza non I connessi poteri di
•
è in grado di assicurare. rappresentanza.
Materie non delegabili: Il legislatore prevede un elenco di
materie non delegabili. Es. art.
2381 co. 4 c.c. —> redazione del
progetto di bilancio. Artt. 2446 e
2447 c.c. —> predisposizione del
progetto di scissione o di fusione.
Il rapporto che esiste fra organi delegati e consiglio di amministrazione è fondato su un’ampia
autonomia dei primi rispetto alle funzioni delegate; autonomia bilanciata dalla possibilità per il
consiglio di revocare la delega in ogni momento e di avocare a sé, anche solo provvisoriamente,
le funzioni delegate e la possibilità di impartire direttive.
L’autonomia con cui gli organi delegati svolgono le loro funzioni non implica che il consiglio e i
singoli consiglieri possano disinteressarsi delle funzioni delegate. Il legislatore ha individuato le
modalità con cui il consiglio e i suoi componenti devono svolgere le proprie funzioni in presenza di
attività delegate. —> rispetto alle funzioni delegate gli organi delegati devono curare che l’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e
devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata
dallo statuto e in ogni caso almeno ogni 6 mesi, sull’andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate.
Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l’adeguatezza
dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile della società. 68
Diritto Commerciale
Gloria Lorini
L’ultimo comma dell’art. 2381 c.c. dispone inoltre che ogni amministratore è sempre tenuto ad
agire in modo informato, pertanto può sempre chiedere agli organi delegati che in consiglio siano
fornite informazioni relative alla gestione della società.
Il legislatore in questo modo impone la creazione di flussi informativi all’interno dell’organo
amministrativo per consentire al consiglio di valutare continuamente l’andamento della gestione
della società, ponendo in essere, quando necessario, i correttivi ritenuti necessari.
Il modello delineato dall’art. 2381 c.c. sembra distinguere:
- Il momento dell’azione che spetta agli organi delegati
dal
- Momento dell’esame e della valutazione che rimane al consiglio di amministrazione.
I delegati risponderanno delle azioni o inazioni, i membri del consiglio sprovvisti di delega
risponderanno invece della carenza delle analisi e delle valutazioni effettuate.
Conflitto di interessi e operazioni con parte correlate:
Si ha conflitto di interessi nel caso in cui l’amministratore abbia un interesse in relazione ad
un’operazione della società. L’art. 2391 c.c. dispone che l’amministratore debba dare notizia agli
altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse di cui sia portatore per conto proprio o
di terzi, in relazione ad un’operazione della società. L’amministratore deve comunicare la natura di
tale interesse, i termini (=il contenuto), l’origine e la portata (=la rilevanza).
Il consiglio, nell’adottare la deliberazione che approva l’operazione (nonostante il dichiarato
conflitto di uno o più dei suoi membri), deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza
per la società dell’operazione.
Nel caso sia l’amministratore delegato ad avere interesse in relazione ad un’operazione, questi
deve fornire al consiglio tutte le informazioni di cui si è poc’anzi accennato e inoltre deve astenersi
dal compimento dell’atto, investendo dello stesso il consiglio.
Nel caso dell’amministratore unico, la legge si limita a dire che debba dare notizia dell’interesse
“anche alla prima assemblea utile”. Sembrerebbe che l’amministratore unico debba dare notizia
dell’interesse al collegio sindacale ma che sia legittimato a compiere l’operazione (a differenza
dell’amministratore delegato che deve astenersi) e a riferirne a posteriori all’assemblea.
Se: ——>
- L’amministratore viola l’obbligo di Se la delibera può arrecare danno alla società
informativa, o potrà essere impugnata:
- La deliberazione del consiglio non ha i Dagli amministratori, esclusi quelli che hanno
•
requisiti di specificità e motivazione richiesti, votato favorevolmente; e
o Dal collegio sindacale.
•
- La deliberazione è adottata con il voto Entro 90 giorni dalla data di adozione della
•
decisivo dell’amministratore interessato delibera.
L’amministratore risponde dei danni arrecati alla società dalla sua azione od omissione.
Sono in ogni caso salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base agli atti compiuti in
esecuzione delle deliberazioni annullate.
Gli amministratori sono responsabili anche qualora abbiano arrecato un danno alla società
utilizzando a vantaggio proprio o di terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio
del proprio incarico. Es. l’amministratore viene a conoscenza, a causa del suo ufficio, di una
opportunità speculativa e invece di concludere l’affare in nome della società, lo conclude per
conto proprio. Così facendo l’amministratore avrà sottratto alla società il profitto realizzato con
l’affare e di questo dovrà rispondere. 69
Diritto Commerciale
Gloria Lorini Art. 2391 c.c.
“Interessi degli amministratori”
L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al
collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi,
abbia in una determinata operazione della società, precisandone la
natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore
delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo
della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico,
deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di
amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza
per la società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del
presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del
comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore
interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla
società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio
sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può
essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla
deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione
previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in
buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua
azione od omissione.
L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla
società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati,
notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
Nelle società aperte vige una disciplina specifica ed ulteriore dettata per quanto riguarda le
operazioni con c.d. parti correlate. —> soggetti che si trovino con la società in una relazione che
possa implicare un pericolo di conflitto con l’interesse sociale.
Secondo il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato
dalla Consob con delibera n°17221 del 12 marzo 2010 e modificato con delibera n°17389 del 23
giugno 2010), un soggetto è parte correlata a una società se:
a. direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte
persone:
- controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
- detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su
quest’ultima;
- esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
b. è una società collegata della società;
c. è una joint venture in cui la società è una partecipante;
d. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
e. è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
f. è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il
controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota
significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
g. è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero,
costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
qualunque trasferimento di risorse, servizi o
Per operazione con parte correlata si intende"
obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo".
Per le operazioni con parti correlate, dove è evidente la possibilità del conflitto di interessi, e
sempre che la società faccia ricorso al capitale di rischio, l'art. 2391-bis c.c. dispone a carico
dell’organo di g