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Evolution of Privacy Legislation in Italy
To better understand the context in which the Italian legislature has adopted the current regulations, it is useful to briefly mention the evolution of the subject matter. At the national level, until 1996, a perception of a regulatory void emerged when the legislature felt the need to protect individuals' privacy. As a result, specific provisions were inserted to safeguard privacy in relation to specific situations. However, this was still an episodic legislation, also because the first general Italian legislation on privacy was preceded by self-regulatory interventions regarding the journalistic treatment of data. Some of these interventions are still in force, such as the Treviso Charter of 1990 on the rights of minors exposed to media interest, the Charter of Rights and Duties of Journalists of 1993 (now incorporated into the Journalists' Code of Ethics), and the Information and Communication Charter.
La programmazione e la garanzia degli utenti e degli operatori Rai del 1995 erano ancora limitate soltanto ad alcuni aspetti, il che ne limitava in modo notevole l'efficacia sul piano concreto.
In Europa le prime normative in tema di privacy sono sorte non tanto allo scopo di limitare le indebite intrusioni della stampa nella sfera privata, quanto piuttosto per impedire gli abusi derivanti dall'utilizzo di banche dati informatizzate che consentono di raccogliere e combinare i dati personali. Il nemico non è tanto la libertà di informazione, ma l'incisiva invasione della sfera personale che lo sviluppo tecnologico aveva reso concretamente possibile.
A livello europeo, la regolamentazione del diritto alla privacy è figlia di una concezione che pone alla base la tutela dei dati personali. A partire dagli anni Sessanta, infatti, il Consiglio d'Europa ha approvato più risoluzioni sulla raccolta e il trattamento dei dati personali, e nella
Stati europei di adottare delle deroghe a questa regola, ad esempio per motivi di interesse pubblico o per l'esecuzione di un contratto. La direttiva 95/46/CE stabiliva anche che i dati personali dovevano essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e che le persone interessate dovevano essere informate in modo chiaro e completo sulle finalità del trattamento dei loro dati. Nel 2016 è stata adottata la Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che ha sostituito la direttiva 95/46/CE. Il GDPR ha introdotto nuove disposizioni e ha rafforzato i diritti delle persone interessate. Ad esempio, il consenso per il trattamento dei dati personali deve essere esplicito e può essere revocato in qualsiasi momento. Il GDPR ha anche introdotto il diritto alla portabilità dei dati, che consente alle persone di trasferire i propri dati personali da un'organizzazione a un'altra. In conclusione, nel corso degli anni sono state adottate diverse normative europee per proteggere la privacy e i dati personali. Queste normative hanno stabilito principi fondamentali per il trattamento dei dati e hanno garantito ai cittadini europei dei diritti specifici in materia di protezione dei dati personali.Stati di prevedere esenzioni e deroghe a tale regola a patto che questo si rivelano necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà di espressione. La direttiva era dunque figlia di una concezione della privacy che trova il suo perno nel diritto del cittadino a mantenere il controllo sui propri dati nei confronti di qualunque soggetto. Con la l. 31 dicembre 1996, numero 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) l'Italia si è dunque dotata con notevole ritardo di una disciplina complessiva in materia di privacy e ciò soltanto per ottemperare all'obbligo non più eludibile imposto dalla direttiva; fra le altre cose, la legge istituiva un'apposita autorità, il garante per la protezione dei dati personali. L'attuazione nazionale della direttiva non è stata facile, le disposizioni italiane sono state più volte modificate finché il legislatore.decidere di riorganizzare la materia in un testo unico. Il primo gennaio 2004 è entrato in vigore il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, denominato codice in materia di protezione dei dati personali, una raccolta in modo organico e sistematico dei principi generali e le regole fondamentali della materia. Nel corso degli anni, sia le fonti europee che quelle nazionali sono state più volte aggiornate: la costante rapidissima evoluzione tecnologica pone infatti di continuo nuove sfide alla tutela della privacy e regole che pur sono state adottate in tempi recenti possono rapidamente rivelarsi obsolete. Infatti, l'Unione Europea ha deciso di adottare nel 2016 il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, noto con l'acronimo inglese di GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, abrogando così la direttiva 95/46/CE. La prima e rilevante differenza rispetto al precedente assetto normativo deriva dal fatto che il GDPR sia un regolamento. Invece diessere uno strumento che pone obiettivi da raggiungere dove gli stati mantengono una certa discrezionalità nell'adottarli come nel caso delle direttive, il regolamento invece è una fonte direttamente applicabile in tutti gli stati membri. Tuttavia per quanto riguarda il rapporto fra privacy e libertà di espressione il nuovo regolamento si pone in sostanziale continuità con la precedente direttiva, stabilendo che gli Stati prevedano esenzioni e deroghe qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali la libertà di espressione e di informazione. Il legislatore italiano ha adeguato l'ordinamento interno con il decreto legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che ha attuato una profonda riscrittura del decreto legislativo 196/2003. Il codice, dunque, non è più la sede normativa che raccoglieva la disciplina applicabile in Italia: esso si affianca ora con un ruolo ancillare alle disposizioni del nuovoregolamento che sono direttamente applicabili. L'introduzione nell'ordinamento italiano di una disciplina specifica del trattamento dei dati in relazione all'esercizio dell'attività giornalistica fu inizialmente molto criticata. Ma dopo un iniziale scetticismo, si è passati ad un investimento nel campo dei giornali anche in ragione dell'evoluzione informatica. Oggi, infatti, i media tradizionali non si limitano alle modalità di diffusione classiche, ma quasi tutte le testate hanno anche un sito internet che nella maggior parte dei casi mette a disposizione banche dati di dimensioni considerevoli. La comunicazione mediatica ha quindi assunto un carattere meno estemporaneo, perché un articolo, un servizio di telegiornale possono essere facilmente consultati anche dopo la loro iniziale diffusione. Non è dunque eccessivo affermare che gli organi di informazione non sono solo un mezzo di manifestazione del pensiero, ma sono diventati anche uncentro di accumulazione di dati personali. Dunque, l'intervento del garante si giustifica non solo per l'iniziale diffusione delle notizie tramite canali tradizionali, ma forse soprattutto in ragione della loro accumulazione e messa a disposizione on-line, per evitare che le persone diventino prigioniere delle informazioni che le riguardano e che sono state divulgate, andando ad imporre così una loro rettifica o cancellazione.
4. I principi generali e le definizioni nelle fonti
La disciplina oggi vigente, nella parte generale è stabilita da fonti dell'Unione Europea direttamente applicabili nell'ordinamento italiano, mentre nella parte che riguarda il rapporto con la libertà di espressione è ancora prevista a livello nazionale. I principi di base sono fissati dall'articolo 8 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che riconosce solennemente il diritto alla protezione dei dati personali. All'articolo 5 invece il
Il regolamento fissa i principi generali applicabili a qualunque trattamento di dati:
- Liceità, correttezza e trasparenza: i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. Il giornalista non può cercare, manipolare e infine pubblicare dati raccolti in modo che non sia corretto e trasparente. È obbligatorio pertanto fornire alla persona interessata una precisa informazione di come e in che sede verranno trattate le sue dichiarazioni o i suoi dati. Inoltre, è vietato ottenere dati da persone non consenzienti o comunque non coscienti del loro utilizzo.
La casistica per comprendere meglio questo principio generale declinato in relazione all'attività giornalistica: nel caso delle trasmissioni televisive quando si ha intenzione di diffondere immagini registrate all'insaputa dell'interessato o quantomeno senza essere state visionate da quest'ultimo; l'interessato ha diritto di ottenere
la loro successiva elaborazione deve essere compatibile con tali finalità; - minimizzazione dei dati, i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; - esattezza dei dati, i dati personali devono essere accurati e, se necessario, aggiornati; - limitazione della conservazione, i dati personali devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per le finalità per le quali sono trattati; - integrità e riservatezza, i dati personali devono essere trattati in modo da garantire la loro sicurezza, compresa la protezione contro il trattamento non autorizzato o illecito e la perdita, la distruzione o il danneggiamento accidentale, mediante l'adozione di adeguate misure tecniche o organizzative.successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con:- minimizzazione dei dati, questi devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esattezza, è necessario che i dati siano esatti e aggiornati, devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- limitazione della conservazione, i dati vanno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- integrità e riservatezza, i dati devono essere trattati in maniera da garantire la loro sicurezza, compresa la protezione contro il trattamento non autorizzato o illecito e contro la perdita, la distruzione o il danneggiamento accidentali, adottando misure tecniche o organizzative adeguate.