Diritto dell'informazione e dei media
Vigevani – Pollicino – Melzi D’Eril
Parte I - La libertà di espressione e i suoi limiti
Articolo 21 - Costituzione della Repubblica Italiana (1948)
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
1. Introduzione
L'articolo 21 della costituzione italiana ha molte definizioni e altrettante declinazioni: libertà di manifestazione del pensiero, di espressione, di parola, di stampa, di opinione, di informazione, dei media, della rete; diritto di informare, di essere informati, di cronaca, di critica, di satira; pluralismo dell'informazione; diritto di accesso a internet, libertà della rete.
2. Le origini della libertà di parola
Il diritto di manifestare il proprio pensiero trova il suo primo riconoscimento nello stato liberale ed è adesso tanto connaturato da divenire un simbolo del mutuato rapporto tra potere e cittadini. Il costituzionalismo liberale esalta il carattere individualistico della libertà di parola, qualificandola come libertà "negativa", che garantisce la sfera di autonomia del singolo ed il libero sviluppo della persona umana, preoccupandosi primariamente di evitare interferenze preventive da parte dei pubblici poteri. L'abolizione della censura e l'affermazione della libertà di stampa rappresentano infatti conquiste tra le più significative del periodo liberale e lasciti fondamentali per gli ordinamenti democratici del ventesimo secolo. Siamo di fronte a un passaggio fondamentale del pensiero moderno, le cui radici affondano nel 600 inglese: il riferimento è in particolare al precursore dell'illuminismo John Milton, che nel suo pamphlet contro la censura indirizzato al parlamento inglese nel 1644 aveva lanciato uno storico appello contro la censura, per la libertà di espressione e per la libera circolazione delle idee come condizioni indispensabili per la formazione della conoscenza. Per raggiungere i fini di libertà di espressione, le carte liberali ottocentesche utilizzarono lo strumentario classico di tutela delle libertà individuali. Ciò non significa affatto che gli ordinamenti ottocenteschi non consentissero restrizioni anche particolarmente penetranti in relazione al contenuto dei messaggi, al fine di tutelare valori quali la morale, la religione, l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale. Emblematico, infatti, è appunto la norma costituzionale vigente in Italia dall'unità alla costituzione repubblicana, l'articolo 28 dello Statuto Albertino che recitava "la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia, le bibbie, catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo".
In altre parole, il pensiero liberale riconosce che la circolazione delle idee è indispensabile per la formazione di un'opinione pubblica consapevole; tuttavia il ristretto numero delle élite intellettuali, la tendenziale coincidenza tra operatori e destinatari delle informazioni e i costi relativamente bassi della stampa consentono al legislatore ottocentesco di lasciare che le opinioni politiche si divulghino spontaneamente e di non intervenire nella disciplina della concorrenza dai mezzi di comunicazione.
3. L'evoluzione nello stato democratico
Con l'evoluzione della forma di stato in senso democratico non si assiste ad un ribaltamento dei principi e dei valori del modello liberale, ma ad un processo di espansione e di rielaborazione della libertà di espressione. Resta centrale la concezione della libera manifestazione come diritto della persona che si connette agli ideali di libertà e dignità dell'uomo e al diritto di ogni individuo di sviluppare pienamente la propria personalità, senza indebite interferenze esterne. Rimane altresì alla base una concezione relativista, che rifiuta verità assolute e che affida al dialogo e alla circolazione delle idee la ricerca del consenso, del bene comune e di una verità necessariamente relativa e provvisoria.
Permane così e si rafforza la classica concezione della libertà di manifestazione del pensiero come diritto fondamentale dell'individuo, come libertà negativa da difendere contro indebite interferenze dei pubblici poteri. Esaminando le carte del costituzionalismo democratico europeo e le legislazioni che ne sono seguite, possiamo individuare alcune tendenze comuni:
- La libertà di espressione viene generalmente ricompresa tra i diritti soggettivi inviolabili, tutelati anche a livello sovranazionale e inseriti tra i principi supremi non ripetibili nel loro contenuto essenziale nemmeno attraverso il procedimento di revisione costituzionale;
- Si delimitano in modo assai più preciso e incisivo le possibili interferenze dei pubblici poteri e si assiste a una sempre più decisa affermazione del principio secondo cui i limiti alla libertà di espressione devono essere previsti tassativamente dalla legge e rigorosamente preordinati alla tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti;
- Si registra un progressivo bando dei controlli preventivi, come autorizzazione e censure, non solo per la stampa ma anche per altri mezzi di comunicazione;
- Si riducono drasticamente le restrizioni preordinate alla protezione della morale comune o della concezione etica dominante in un dato periodo. Tale divieto viene ricondotto alla tutela di quel minimo denominatore comune alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea, identificando nel valore supremo della dignità della persona;
- Altra categoria che appare ovunque declinante è quella dei cosiddetti "reati di opinione", la quale comprende fattispecie eterogenee, di incerto fondamento costituzionale e ritenute in gran parte obsolete dalla coscienza sociale, che sanzionano il vilipendio di entità astratte quali ad esempio le istituzioni, le religioni, la nazione e la bandiera o che divietano l'apologia di idee sovversive o di reati;
- Una parziale eccezione è costituita dalla tendenza a introdurre divieti di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, anche se per un certo periodo di tempo i giudici anche in Italia erano più orientati in favore di interpretazioni restrittive, al fine di salvaguardare il libero confronto anche con le idee che urtano o inquietano, tuttavia, la sempre maggiore presenza in Europa di colture che faticano a dialogare stanno favorendo orientamenti giurisprudenziali più protettivi dell'identità e della dignità delle minoranze;
- Sempre in controtendenza rispetto alla propensione alla riduzione dei confronti del penalmente illecito è anche la proliferazione negli ultimi decenni di legislazioni che reprimono la negazione della Shoah o di altri crimini contro l'umanità.
Accanto alla visione individualista emerge la dimensione partecipativa e democratica della libertà di espressione e la necessità di un processo continuo di informazione e formazione dell'opinione pubblica, identificabile con l'intera cittadinanza. Di qui il legame con la concezione della democrazia come governo del potere pubblico in pubblico e con l'idea della trasparenza dei processi decisionali. La concreta possibilità delle diverse idee di esprimersi e circolare diviene un indice fondamentale per misurare il grado di democraticità di un sistema politico. Ne segue che lo stato democratico sociale acquisisce un nuovo compito: esso è chiamato a garantire l'interesse pubblico alla diffusione più ampia delle notizie e delle opinioni e ad intervenire anche positivamente per realizzare e conservare l'esistenza di un libero mercato delle idee delle notizie. In questo senso è corretto ritenere che la libertà di espressione possa essere definita un diritto al contempo individuale e sociale: diritto fondamentale del singolo perché l'uomo possa unirsi all'altro uomo nel pensiero e col pensiero, ma anche diritto sociale, vale a dire pretesa di un comportamento attivo dello stato affinché attraverso la formazione di un'opinione pubblica consapevole sia garantita l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del paese.
Si estende la portata della libertà di manifestazione del pensiero, che viene a includere anche il diritto di informare e il diritto di cronaca, e si afferma la natura privilegiata di tale libertà nel giudizio di bilanciamento con altri diritti, specie quando attraverso la libertà di informazione si rende visibile e si controlla il potere. Si individua un profilo passivo di tale diritto, riconoscendo un interesse del singolo a ricevere informazioni in modo trasparente, plurale e tendenzialmente completo, in modo da poter esercitare consapevolmente i diritti connessi alla partecipazione alla vita pubblica (c.d. diritto a essere informati). Al contempo, con il progressivo affermarsi di media sempre più capaci della stampa di determinare le tendenze sociali, quali radio, televisione e reti, si prende sempre più atto che l'informazione è anche un potere, capace di condizionare la gestione della res publica. Si determina così la necessità di intervenire sul mercato dei media, per garantire una certa uguaglianza di accesso ai mass media e per evitare che essi siano prerogativa di pochi soggetti. Ciò avviene usualmente imponendo limiti alle concentrazioni e prevedendo discipline ad hoc per i mezzi più pervasivi, quali tra tutti la televisione. Ciò comporta che per quanto riguarda il settore dei media gli ordinamenti democratici non si limitano a vietare l'abuso di posizioni dominanti ma impediscano la sussistenza stessa di una posizione dominante, a prescindere dal comportamento di chi si trova in questa situazione. Infine, si pone quale principio cardine del sistema dell'informazione il pluralismo informativo, che non può essere banalmente circoscritto alla pur legittima aspirazione che i principali schieramenti politici possano egualmente far conoscere le loro posizioni attraverso i mezzi di comunicazione e quasi che pluralismo sia sinonimo di pluralità di emissioni deliberatamente partigiane. Tale principio può trovarsi nella diffusione di un'ideologia quale momento irrinunciabile del metodo democratico e implica che vi sia spazio per esprimere e divulgare idee nuove e anticonformiste.
4. La libertà di espressione nelle carte internazionali e nelle costituzioni più recenti
Un segno tangibile di questa nuova realtà si coglie nelle carte internazionali che tutelano i diritti umani, ove tendono a trovare esplicito riconoscimento i diritti gemmati dal tronco della libertà di manifestazione del pensiero: il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo, la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee, la libertà e il pluralismo dei media.
Articolo 19 – Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948)
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 10 – Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1948)
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
Articolo 11 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000)
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Tali novità si colgono anche nella gran parte delle carte costituzionali più recenti, ispirate ai principi della liberaldemocrazia. Talvolta è il mestiere stesso del giornalista che diviene materia costituzionale: a titolo di esempio, la costituzione spagnola richiama espressamente il diritto alla clausola di coscienza e il segreto professionale nell'esercizio della libertà di informazione, la costituzione portoghese tutela addirittura il diritto di accesso alle fonti informative, l'indipendenza professionale, il segreto dei giornalisti.
5. L'articolo 21 della Costituzione italiana
5.1 L'architettura dell'art. 21 della Cost.
L'articolo 21 può essere suddiviso idealmente in due parti. La prima a carattere generale, ricomprende il primo e l'ultimo comma e sancisce il riconoscimento del diritto di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo (co.1), salvo il limite generale del buon costume (co.6). La parte centrale dell'articolo disciplina invece uno specifico strumento di comunicazione, la stampa, considerata dai costituenti il mezzo da proteggere con più attenzione. Il secondo comma prevede un generale divieto di autorizzazioni o censure, per scongiurare il rischio di un ritorno a forme di controllo preventivo sull'attività di produzione degli stampati o sul contenuto degli stessi proprie della dittatura fascista. I successivi commi 3 e 4 delimitano in modo rigoroso le ipotesi di sequestro degli stampati, ammettendolo nei soli casi di delitti espressamente previsti dalla legge, oltre che per violazione delle norme sulla indicazione dei responsabili. L'ottica prevalentemente liberale e garantista, che concepisce il diritto di parola principalmente come "libertà dallo stato", ossia come garanzia degli individui contro le interferenze dei pubblici poteri, si riflette anche nella limitata attenzione al tema del controllo dei mezzi di comunicazione di massa. La questione del rapporto tra libertà dell'informazione e potere economico è esplicitamente affrontata nel solo comma 5, che consente al legislatore di stabilire che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
5.2 I confini dell'art. 21 Cost.: comunicazione interpersonale e manifestazione del pensiero
Bisogna però prima fare una delimitazione dei confini tra la libertà di manifestazione del pensiero e l'altro diritto costituzionale che garantisce la circolazione delle informazioni, il diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, articolo 15. Tale disposizione, infatti, afferma l'inviolabilità della libertà e della segretezza delle comunicazioni, aggiungendo che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Sul piano teorico si tratta di due diversi diritti: l'articolo 15 mira, infatti, a garantire la sfera di inviolabilità della persona umana, insieme alla libertà personale e a quella di domicilio, nella salvaguardia delle modalità attraverso le quali un soggetto entra in contatto con altre persone previamente individuate, mentre la libertà di espressione ha come fine quello di consentire la diffusione del pensiero a soggetti indeterminati. Sul piano pratico la linea di demarcazione tra comunicazioni interpersonali e manifestazioni del pensiero non è sempre agevole, specie a seguito del fenomeno della convergenza digitale. La difficoltà è ulteriormente accresciuta con lo sviluppo del web 2.0 e in particolare dei social network, ove non solo l'utente può destinare un messaggio a un numero predefinito di soggetti o all'intero pubblico, ma può anche accadere che una comunicazione inizi come interpersonale e poi si evolva in diffusione al pubblico.
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