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ART. 33 34 libertà della scienza e della scuola:

Gli e della Costituzione tutelano rispettivamente la

rappresentano una speci cazione della libertà di pensiero, applicata in particolare ai campi della ricerca e

dell’insegnamento. organizzativa delle istituzioni

La libertà scienti ca è garantita principalmente attraverso l’autonomia di

alta cultura, come università e accademie, le quali hanno il diritto di dotarsi di propri ordinamenti, sebbene

autonomia

entro i limiti stabiliti dalla legge. In tal modo, libertà di ricerca e risultano strettamente connesse.

limitazioni

Va sottolineato che la libertà della scienza è soggetta a meno stringenti rispetto a quella di

pensiero: non sono previsti limiti espressi come quelli contenuti nell’art. 21 in riferimento al buon costume.

Ciò NON signi ca però che la ricerca scienti ca sia illimitata: anch’essa incontra limiti impliciti nel

necessario bilanciamento con altri diritti e valori costituzionali.

Repubblica

La ha il compito di stabilire le norme generali sull’istruzione, istituire scuole statali di ogni

ordine e grado, e garantire a enti e privati la possibilità di fondare istituti scolastici, a condizione che ciò non

pluralismo scolastico

comporti oneri per lo Stato: questo principio, noto come consente l’esistenza di

qualora rispettino determinati criteri previsti dalla legge,

scuole non statali che, possono ottenere la parità

con quelle pubbliche, garantendo agli studenti un trattamento equivalente a quello riservato agli alunni delle

scuole statali.

2.6 La libertà di riunione

libertà di riunione, 17

La sancita dall’ART. della Costituzione, rappresenta la prima tra le "libertà

collettive”: quelle libertà il cui esercizio presuppone la presenza di una pluralità di individui accomunati dal

perseguimento di uno scopo condiviso. La presenza di numerose libertà collettive è una delle peculiarità

della nostra Costituzione che pone attenzione alla dimensione individuale e a quella sociale della persona.

La mera presenza simultanea di più individui in un luogo, senza uno scopo condiviso, NON con gura una

riunione

riunione, MA un assembramento. Nella nozione di rientrano anche cortei e processioni, che sono

riunioni in movimento.

considerate a tutti gli e etti riunioni paci che, camente e senza

La Costituzione tutela espressamente le che devono svolgersi “paci

ART. 17

armi”. L’ distingue tra riunioni in luoghi pubblici e quelle in luoghi privati o aperti al pubblico.

• riunioni in luogo pubblico: è richiesto il preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto in presenza di

comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. L’obbligo di preavviso NON equivale a una

preavviso

richiesta di autorizzazione, il consiste in una semplice comunicazione, nalizzata a informare

l’autorità circa lo svolgimento della riunione e le sue modalità.

Di conseguenza, l’autorità NON è chiamata ad autorizzare la riunione, ma può vietarla solo nel caso in cui

sussistano quei motivi concreti e speci ci di sicurezza pubblica già menzionati. L’eventuale omissione del

preavviso può comportare responsabilità giuridica per i promotori, MA non è illegittima.

• riunioni in luoghi privati : come le abitazioni, dove si può accedere solo con il consenso di chi ne ha la

disponibilità

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• riunioni in luoghi aperti al pubblico : come teatri o cinema, dove l’accesso è regolato da condizioni

generali — non è richiesto alcun preavviso.

2.7 La libertà di associazione

libertà di associazione

La costituisce un punto di connessione tra l’individuo e la sua dimensione sociale.

ART. 2

Essa trova fondamento nell’ della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili

dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la sua personalità.

libertà di associazione

La costituisce una delle prime applicazioni concrete del modello costituzionale, che

tutela non solo l’individuo nella sua singolarità, ma anche le comunità intermedie in cui egli esprime e

realizza la propria personalità.

Durante il regime fascista, questa libertà fu pesantemente repressa: i partiti politici vennero sciolti e i

sindacati vietati. In età repubblicana, la Corte costituzionale ha invece de nito la libertà di associazione

come una vera e propria "libertà sociale dei cittadini", in quanto strumento essenziale per la piena

espressione della persona umana e della sua dimensione relazionale.

Per “associazione” si intende una struttura su cientemente stabile composta da persone unite da un

vincolo giuridicamente rilevante, nalizzata al perseguimento di uno scopo comune. Tale concetto si

distingue dalla libertà di riunione, che è caratterizzata da una natura temporanea e dall’assenza di un

vincolo giuridico tra i partecipanti. tutela alla libertà di associazione, 18

La Costituzione assicura un’ampia sancendo al I° comma dell’ART.

cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per ni che non sono vietati ai

che: “I

singoli dalla legge penale”.

Alla luce di tale norma, è possibile articolare l’analisi di questa libertà su 3 principali aspetti:

il contenuto del diritto di associazione:

a.

L’enunciato “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente” tutela tre speci che dimensioni:

la libertà di associarsi, ovvero il diritto di costituire associazioni senza necessità di autorizzazione

• preventiva da parte delle autorità pubbliche;

la libertà delle associazioni, intesa come possibilità di creare un numero inde nito di forme associative;

• la libertà negativa di non associarsi, cioè il diritto di non aderire ad alcuna associazione.

• associazioni

Quest’ultima dimensione ha generato discussioni, soprattutto in relazione alle cosiddette

obbligatorie, ossia quelle cui è necessario aderire per esercitare determinate attività (ad esempio, ordini

professionali o federazioni sportive). La Corte costituzionale ha ritenuto legittime tali forme associative

purché siano funzionali al perseguimento di ni di rilievo costituzionale e siano e ettivamente idonee a

realizzare le nalità pubblicistiche previste dalla legge.

il signi cato dell’espressione “senza autorizzazione”:

b.

L’espressione “senza autorizzazione” sottolinea il carattere spontaneo e libero dell’iniziativa associativa: non

è richiesto alcun permesso preventivo da parte delle autorità pubbliche per costituire un’associazione, a

condizione che essa persegua ni leciti.

I ni perseguibili dalle associazioni:

c.

La Costituzione, nel primo comma dell’ART.18, speci ca che il solo limite ai ni associativi è che essi NON

siano vietati ai singoli dalla legge penale: SE un cittadino può legittimamente perseguire un determinato

scopo, tale scopo può essere perseguito anche collettivamente tramite un’associazione.

18 associazioni segrete e quelle che

Il II° comma dell’ART. stabilisce ulteriori limiti, vietando “le

perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.

segreta”

Il concetto di “associazione è stato chiarito dalla legge n. 17 del 1982, che portò allo

scioglimento della loggia massonica P2. Secondo tale normativa, non è contraria alla Costituzione

un’associazione che mantenga riservati l’identità dei membri o i propri scopi; diventa invece

incostituzionale quando la segretezza è nalizzata a interferire con il funzionamento delle istituzioni

democratiche o a esercitare un’in uenza occulta sui pubblici poteri. Dunque, ciò che la Costituzione intende

vietare non è la semplice riservatezza, ma la creazione di “poteri occulti” con nalità eversive.

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divieto di associazioni

Analogo intento si riscontra nel che perseguano scopi politici attraverso strutture

organizzate secondo un modello militare. Il riferimento NON è necessariamente all’uso delle armi, MA a

un’organizzazione interna basata su rigida gerarchia, disciplina militare e suddivisione in reparti o nuclei, in

grado di agire in modo coordinato e comandato.

2.8 I principi costituzionali sulla famiglia e sulle altre formazioni sociali

famiglia

Tra le forme associative che richiedono una tutela costituzionale speci ca, la occupa un posto di

dall’ ART. 29 al ART. 31.

particolare rilievo. La Costituzione italiana le dedica ben 3 articoli, Questa

attenzione quantitativa qualitativa

e trova giusti cazione:

• nel riconoscimento della famiglia come prima e fondamentale delle società intermedie, meritevole quindi

di una tutela speci ca da parte dello Stato

• nella complessità degli interessi che si sviluppano al suo interno e che richiedono un attento

bilanciamento. Basti pensare ai diritti e doveri che intercorrono tra genitori e gli, o alla storica posizione

subordinata della donna nel contesto familiare.

Si ritenne opportuno NON a dare la regolazione di questi rapporti alla SOLA autonomia privata o alla

principi fondamentali

legislazione ordinaria, MA sancire alcuni direttamente nella Costituzione. La Corte

riforma del diritto di famiglia

costituzionale ha progressivamente valorizzato tali principi, contribuendo alla

1975

del e continuando a interpretarli in modo dinamico, alla luce dell’evoluzione della società.

ART. 29, "società naturale fondata sul matrimonio”.

L’ I° comma, che de nisce la famiglia come

naturale”

L’espressione “società intende a ermare l’autonomia e la preesistenza della famiglia rispetto allo

Stato, in coerenza con l’impianto generale della Costituzione. L’aggettivo “naturale" rimanda tanto alla

"fondata sul

legittimazione della famiglia come nucleo originario della società. MENTRE l’espressione

matrimonio” fa riferimento al negozio giuridico del matrimonio, come disciplinato dal codice civile e dal

Concordato.

Da questa formulazione sembrerebbe derivare che la Costituzione tuteli esclusivamente la famiglia legittima,

ovvero quella basata sull’unione matrimoniale tra uomo e donna. Dall’altro lato la Corte ha continuato a

costituzionale attribuito alla famiglia legittima e alla potenziale nalità

riconoscere e valorizzare

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliasoldo27 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vigevani Giulio Enea.
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