ART. 33 34 libertà della scienza e della scuola:
Gli e della Costituzione tutelano rispettivamente la
rappresentano una speci cazione della libertà di pensiero, applicata in particolare ai campi della ricerca e
dell’insegnamento. organizzativa delle istituzioni
La libertà scienti ca è garantita principalmente attraverso l’autonomia di
alta cultura, come università e accademie, le quali hanno il diritto di dotarsi di propri ordinamenti, sebbene
autonomia
entro i limiti stabiliti dalla legge. In tal modo, libertà di ricerca e risultano strettamente connesse.
limitazioni
Va sottolineato che la libertà della scienza è soggetta a meno stringenti rispetto a quella di
pensiero: non sono previsti limiti espressi come quelli contenuti nell’art. 21 in riferimento al buon costume.
Ciò NON signi ca però che la ricerca scienti ca sia illimitata: anch’essa incontra limiti impliciti nel
necessario bilanciamento con altri diritti e valori costituzionali.
Repubblica
La ha il compito di stabilire le norme generali sull’istruzione, istituire scuole statali di ogni
ordine e grado, e garantire a enti e privati la possibilità di fondare istituti scolastici, a condizione che ciò non
pluralismo scolastico
comporti oneri per lo Stato: questo principio, noto come consente l’esistenza di
qualora rispettino determinati criteri previsti dalla legge,
scuole non statali che, possono ottenere la parità
con quelle pubbliche, garantendo agli studenti un trattamento equivalente a quello riservato agli alunni delle
scuole statali.
2.6 La libertà di riunione
libertà di riunione, 17
La sancita dall’ART. della Costituzione, rappresenta la prima tra le "libertà
collettive”: quelle libertà il cui esercizio presuppone la presenza di una pluralità di individui accomunati dal
perseguimento di uno scopo condiviso. La presenza di numerose libertà collettive è una delle peculiarità
della nostra Costituzione che pone attenzione alla dimensione individuale e a quella sociale della persona.
La mera presenza simultanea di più individui in un luogo, senza uno scopo condiviso, NON con gura una
riunione
riunione, MA un assembramento. Nella nozione di rientrano anche cortei e processioni, che sono
riunioni in movimento.
considerate a tutti gli e etti riunioni paci che, camente e senza
La Costituzione tutela espressamente le che devono svolgersi “paci
ART. 17
armi”. L’ distingue tra riunioni in luoghi pubblici e quelle in luoghi privati o aperti al pubblico.
• riunioni in luogo pubblico: è richiesto il preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto in presenza di
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. L’obbligo di preavviso NON equivale a una
preavviso
richiesta di autorizzazione, il consiste in una semplice comunicazione, nalizzata a informare
l’autorità circa lo svolgimento della riunione e le sue modalità.
Di conseguenza, l’autorità NON è chiamata ad autorizzare la riunione, ma può vietarla solo nel caso in cui
sussistano quei motivi concreti e speci ci di sicurezza pubblica già menzionati. L’eventuale omissione del
preavviso può comportare responsabilità giuridica per i promotori, MA non è illegittima.
• riunioni in luoghi privati : come le abitazioni, dove si può accedere solo con il consenso di chi ne ha la
disponibilità
110 di 131
fi fi ff ff fi fi fi fi fi ffi fi fi fi fi fi
• riunioni in luoghi aperti al pubblico : come teatri o cinema, dove l’accesso è regolato da condizioni
generali — non è richiesto alcun preavviso.
2.7 La libertà di associazione
libertà di associazione
La costituisce un punto di connessione tra l’individuo e la sua dimensione sociale.
ART. 2
Essa trova fondamento nell’ della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la sua personalità.
libertà di associazione
La costituisce una delle prime applicazioni concrete del modello costituzionale, che
tutela non solo l’individuo nella sua singolarità, ma anche le comunità intermedie in cui egli esprime e
realizza la propria personalità.
Durante il regime fascista, questa libertà fu pesantemente repressa: i partiti politici vennero sciolti e i
sindacati vietati. In età repubblicana, la Corte costituzionale ha invece de nito la libertà di associazione
come una vera e propria "libertà sociale dei cittadini", in quanto strumento essenziale per la piena
espressione della persona umana e della sua dimensione relazionale.
Per “associazione” si intende una struttura su cientemente stabile composta da persone unite da un
vincolo giuridicamente rilevante, nalizzata al perseguimento di uno scopo comune. Tale concetto si
distingue dalla libertà di riunione, che è caratterizzata da una natura temporanea e dall’assenza di un
vincolo giuridico tra i partecipanti. tutela alla libertà di associazione, 18
La Costituzione assicura un’ampia sancendo al I° comma dell’ART.
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per ni che non sono vietati ai
che: “I
singoli dalla legge penale”.
Alla luce di tale norma, è possibile articolare l’analisi di questa libertà su 3 principali aspetti:
il contenuto del diritto di associazione:
a.
L’enunciato “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente” tutela tre speci che dimensioni:
la libertà di associarsi, ovvero il diritto di costituire associazioni senza necessità di autorizzazione
• preventiva da parte delle autorità pubbliche;
la libertà delle associazioni, intesa come possibilità di creare un numero inde nito di forme associative;
• la libertà negativa di non associarsi, cioè il diritto di non aderire ad alcuna associazione.
• associazioni
Quest’ultima dimensione ha generato discussioni, soprattutto in relazione alle cosiddette
obbligatorie, ossia quelle cui è necessario aderire per esercitare determinate attività (ad esempio, ordini
professionali o federazioni sportive). La Corte costituzionale ha ritenuto legittime tali forme associative
purché siano funzionali al perseguimento di ni di rilievo costituzionale e siano e ettivamente idonee a
realizzare le nalità pubblicistiche previste dalla legge.
il signi cato dell’espressione “senza autorizzazione”:
b.
L’espressione “senza autorizzazione” sottolinea il carattere spontaneo e libero dell’iniziativa associativa: non
è richiesto alcun permesso preventivo da parte delle autorità pubbliche per costituire un’associazione, a
condizione che essa persegua ni leciti.
I ni perseguibili dalle associazioni:
c.
La Costituzione, nel primo comma dell’ART.18, speci ca che il solo limite ai ni associativi è che essi NON
siano vietati ai singoli dalla legge penale: SE un cittadino può legittimamente perseguire un determinato
scopo, tale scopo può essere perseguito anche collettivamente tramite un’associazione.
18 associazioni segrete e quelle che
Il II° comma dell’ART. stabilisce ulteriori limiti, vietando “le
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.
segreta”
Il concetto di “associazione è stato chiarito dalla legge n. 17 del 1982, che portò allo
scioglimento della loggia massonica P2. Secondo tale normativa, non è contraria alla Costituzione
un’associazione che mantenga riservati l’identità dei membri o i propri scopi; diventa invece
incostituzionale quando la segretezza è nalizzata a interferire con il funzionamento delle istituzioni
democratiche o a esercitare un’in uenza occulta sui pubblici poteri. Dunque, ciò che la Costituzione intende
vietare non è la semplice riservatezza, ma la creazione di “poteri occulti” con nalità eversive.
111 di 131
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divieto di associazioni
Analogo intento si riscontra nel che perseguano scopi politici attraverso strutture
organizzate secondo un modello militare. Il riferimento NON è necessariamente all’uso delle armi, MA a
un’organizzazione interna basata su rigida gerarchia, disciplina militare e suddivisione in reparti o nuclei, in
grado di agire in modo coordinato e comandato.
2.8 I principi costituzionali sulla famiglia e sulle altre formazioni sociali
famiglia
Tra le forme associative che richiedono una tutela costituzionale speci ca, la occupa un posto di
dall’ ART. 29 al ART. 31.
particolare rilievo. La Costituzione italiana le dedica ben 3 articoli, Questa
attenzione quantitativa qualitativa
e trova giusti cazione:
• nel riconoscimento della famiglia come prima e fondamentale delle società intermedie, meritevole quindi
di una tutela speci ca da parte dello Stato
• nella complessità degli interessi che si sviluppano al suo interno e che richiedono un attento
bilanciamento. Basti pensare ai diritti e doveri che intercorrono tra genitori e gli, o alla storica posizione
subordinata della donna nel contesto familiare.
Si ritenne opportuno NON a dare la regolazione di questi rapporti alla SOLA autonomia privata o alla
principi fondamentali
legislazione ordinaria, MA sancire alcuni direttamente nella Costituzione. La Corte
riforma del diritto di famiglia
costituzionale ha progressivamente valorizzato tali principi, contribuendo alla
1975
del e continuando a interpretarli in modo dinamico, alla luce dell’evoluzione della società.
ART. 29, "società naturale fondata sul matrimonio”.
L’ I° comma, che de nisce la famiglia come
naturale”
L’espressione “società intende a ermare l’autonomia e la preesistenza della famiglia rispetto allo
Stato, in coerenza con l’impianto generale della Costituzione. L’aggettivo “naturale" rimanda tanto alla
"fondata sul
legittimazione della famiglia come nucleo originario della società. MENTRE l’espressione
matrimonio” fa riferimento al negozio giuridico del matrimonio, come disciplinato dal codice civile e dal
Concordato.
Da questa formulazione sembrerebbe derivare che la Costituzione tuteli esclusivamente la famiglia legittima,
ovvero quella basata sull’unione matrimoniale tra uomo e donna. Dall’altro lato la Corte ha continuato a
costituzionale attribuito alla famiglia legittima e alla potenziale nalità
riconoscere e valorizzare
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