La Corte usa categorie generali come ragionevolezza, proporzionalità e contenuto minimo, che sono concetti
elastici che le garantiscono ampio margine discrezionale. Questo permette di mediare tra norme
costituzionali diverse e di tradurre principi generali in vincoli giuridici concreti. Tale essibilità favorisce anche
.
l’evoluzione giurisprudenziale, adeguandosi ai cambiamenti storici e sociali
1.1 La giurisdizione
Il compito principale di bilanciare i diritti spetta al legislatore e alla Corte costituzionale, mentre la
magistratura ha la funzione fondamentale di tutelarli quando sono oggetto di contestazione, tramite
l’interpretazione delle norme e la loro applicazione ai casi concreti. In passato, secondo una concezione
restrittiva ispirata alla separazione dei poteri e a Montesquieu, il giudice era considerato un mero esecutore
della volontà legislativa, applicando rigidamente la norma astratta al caso concreto, senza margini di
creatività o funzione interpretativa.
Nelle costituzioni contemporanee, con l’in uenza crescente del diritto sovranazionale basato su principi più
che su regole, il ruolo del giudice è diventato molto più complesso, soprattutto dal punto di vista
interpretativo. Sebbene la creazione delle norme resti prerogativa del legislatore, il giudice non si limita più a
un’applicazione meccanica della legge, ma svolge un’attività interpretativa articolata che include il
bilanciamento tra diritti e interessi, l’interpretazione di principi costituzionali, la veri ca delle norme
sovranazionali e la risoluzione di con itti tra fonti normative. Questa complessità può rendere l’esito
dell’attività giudiziaria meno prevedibile e comportare una certa discrezionalità del giudice.
La discrezionalità del giudice si esercita sempre tramite strumenti tecnico-interpretativi propri della funzione
giurisdizionale, come quelli previsti dall’articolo 12 delle preleggi e dalle decisioni della Corte costituzionale.
Un esempio fondamentale è l’interpretazione adeguatrice, che obbliga il giudice a interpretare le norme in
modo conforme alla Costituzione. Questa dimensione tecnico-interpretativa rappresenta l’essenza
dell’attività giudiziaria, che si differenzia nettamente dall’attività esecutiva della Pubblica Amministrazione.
La Pubblica Amministrazione, infatti, applicando la norma al caso concreto, esercita una discrezionalità
amministrativa, che consiste nel bilanciare interessi pubblici e privati ed è estranea alla funzione
giurisdizionale.
La discrezionalità interpretativa del giudice consiste nell’attribuire un signi cato alla norma sulla base di
parametri legali e giurisprudenziali per applicarla al caso concreto, mentre la discrezionalità amministrativa
riguarda la ponderazione di interessi diversi per decidere come applicare la norma.
Inoltre, la funzione giurisdizionale si caratterizza anche per elementi formali come la terzietà del giudice,
l’iniziativa di parte, il principio del contraddittorio, la pubblicità del procedimento, la motivazione della
decisione e la stabilità della decisione attraverso il giudicato.
Non sempre tutti gli elementi caratteristici della funzione giurisdizionale si manifestano pienamente nel suo
esercizio, a causa della varietà delle giurisdizioni, dei diversi riti processuali e delle competenze aggiuntive
attribuite ai giudici. Ad esempio, nei procedimenti di volontaria giurisdizione, come nel diritto di famiglia, le
decisioni non producono effetti di giudicato, mentre nei procedimenti a cognizione sommaria il principio del
contraddittorio è attenuato. Queste eccezioni non modi cano però il principio generale.
La terzietà del giudice presuppone una controversia tra più parti, in cui il giudice agisce come soggetto terzo
e imparziale, garanzia sostenuta dall’indipendenza costituzionale per assicurare la neutralità e l’imparzialità.
L’iniziativa di parte signi ca che la controversia nasce su impulso delle parti, non del giudice, il quale ha il
compito di risolverla; ciò è legato sia alla terzietà del giudice sia al principio che, una volta adito, il giudice è
obbligato a decidere.
Il principio del contraddittorio garantisce che le parti siano messe su un piano di parità nel processo, potendo
esporre le proprie ragioni a sostegno delle pretese; si parla di contraddittorio "orizzontale" perché entrambe
le parti hanno poteri equivalenti, mentre il giudice ha un ruolo imparziale di arbitro.
La pubblicità del procedimento implica che le udienze siano accessibili anche a terzi, salvo eccezioni per
tutelare i diritti delle parti; questa garanzia assicura un controllo democratico sull’esercizio della funzione
giurisdizionale, proteggendone terzietà e indipendenza.
La motivazione della decisione obbliga il giudice a esporre chiaramente le ragioni di fatto e di diritto alla base
58 di 94 fi fl fl fi fi fl fi
della pronuncia; è fondamentale perché permette di veri care la correttezza del percorso logico, evita
l’arbitrarietà e consente l’impugnazione della decisione.
Il giudicato indica la capacità della decisione nale, di solito una sentenza, di produrre effetti vincolanti tra le
parti coinvolte e di essere rispettata anche da terzi. Una decisione diventa de nitiva quando non viene
impugnata entro i termini stabiliti o quando, dopo eventuali impugnazioni, si esauriscono tutti i gradi di
giudizio.
In genere, le funzioni giurisdizionali sono svolte dai giudici, cioè da soggetti appartenenti all’ordinamento
giudiziario. Tuttavia, esistono casi in cui soggetti esterni a questo ordinamento esercitano funzioni
giurisdizionali, come nel caso dei collegi arbitrali, composti da avvocati o professori universitari e non da
magistrati.
In ne, i giudici non svolgono solo funzioni giurisdizionali, ma possono anche assumere compiti diversi, come
funzioni dirigenziali legate all’organizzazione degli uf ci giudiziari o attività di natura amministrativa.
1.2 Il principio di tendenziale unitarietà della giurisdizione
In relazione alla funzione giurisdizionale, il primo principio organizzativo sancito dalla Costituzione è quello
dell’unitarietà tendenziale della giurisdizione, secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari (art. 102 Cost.). A questo principio si af ancano alcune eccezioni speci che (art. 103
Cost.) relative a tre giudici speciali: Consiglio di Stato, Tribunali militari e giurisdizione contabile.
Il tema dell’unitarietà fu oggetto di ampio dibattito nell’Assemblea Costituente, incentrato sulla scelta tra
un’unica giurisdizione (con il giudice ordinario competente per tutte le controversie) o una pluralità di
giurisdizioni, distinte in base alla natura della controversia.
Entrambi i modelli hanno vantaggi e svantaggi. L’unicità della giurisdizione garantisce meglio il principio
di eguaglianza, poiché tutti i cittadini sarebbero sottoposti allo stesso giudice, e favorisce un’effettiva tutela
giurisdizionale, sempli cando i mezzi di difesa. Tuttavia, un unico giudice può risultare inadeguato per
controversie con particolari speci cità normative o tecniche, soprattutto in ordinamenti come quello
italiano, caratterizzati da numerose leggi speciali e settoriali.
La scelta del Costituente fu un compromesso: affermare il principio dell’unitarietà della giurisdizione,
af dando tutte le controversie al giudice ordinario (art. 102 Cost.), pur conservando tre importanti
giurisdizioni speciali (art. 103 Cost.): giudici amministrativi (Consiglio di Stato e TAR), giudici contabili (Corte
dei Conti) e giudici militari. Il principio di unitarietà, infatti, è solo tendenziale, vista l’esistenza di queste
eccezioni.
Accanto ai giudici speciali previsti dalla Costituzione, l’ordinamento include anche altri organi giurisdizionali,
come le Commissioni tributarie, il Commissario per gli usi civici, il Capitano di porto, il Tribunale superiore
delle acque pubbliche e il Presidente della Repubblica in sede di ricorso straordinario, istituiti però con legge
ordinaria, non dalla Costituzione.
La VI Disposizione transitoria e nale della Costituzione imponeva una revisione degli organi speciali entro
cinque anni, escludendo quelli previsti espressamente dalla Costituzione. Tuttavia, il termine è stato
considerato non perentorio e tale revisione non è mai stata compiuta: le giurisdizioni speciali esistenti
all’entrata in vigore della Costituzione sono quindi rimaste operative.
Le sezioni specializzate previste dall’art. 102 della Costituzione non sono giudici speciali, ma articolazioni
interne degli organi giudiziari ordinari. In determinati casi possono parteciparvi anche cittadini non magistrati,
esperti in speci che materie. Esempi rilevanti sono il tribunale per i minorenni, il tribunale per le acque
pubbliche e le sezioni agrarie.
L’art. 102, secondo comma, vieta invece in modo assoluto l’istituzione di giudici straordinari, ossia creati
dopo i fatti da giudicare. Questo divieto tutela principi fondamentali come terzietà, imparzialità, indipendenza
e precostituzione del giudice naturale (art. 25 Cost.), e rappresenta una reazione al regime fascista che ne
aveva abusato.
Chiarita questa distinzione, si può ora approfondire il tema delle competenze dei giudici ordinari.
59 di 94
fi
fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi
I giudici ordinari hanno competenza in materia civile e penale e operano attraverso un’organizzazione
giudiziaria strutturata su due dimensioni: orizzontale e verticale.
La dimensione orizzontale riguarda la distribuzione territoriale dei giudici in 26 circoscrizioni giudiziarie,
ciascuna con una Corte d’Appello, garantendo così un accesso capillare e uniforme alla giustizia sul
territorio.
La dimensione verticale de nisce la gerarchia dell’organizzazione giudiziaria, articolata su tre livelli:
1. Primo grado: Giudici di Pace o Tribunali, in base alla natura e importanza della causa.
2. Secondo grado: Corti d’Appello, che esaminano i ricorsi contro le decisioni di primo grado.
3. Terzo grado: Corte di Cassazione (con sede a Roma), competente per le impugnazioni contro le
sentenze delle Corti d’Appello.
Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione è un giudizio di legittimità: si occupa solo dell’interpretazione
corretta delle norme giuridiche, senza entrare nel merito dei fatti. La sua funzione principale è garantire
l’uniformità nell’applicazione della legge (funzione nomo lattica).
Accanto ai giudici con funzioni giudicanti, operano i magistrati requirenti (pubblici ministeri), attivi presso le
Procure. Ogni Tribunale ha la sua Procura della Repubblica, le Corti d’Appello hanno le Procure Generali, e
pre
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Vigevani Giulio Enea, libro consigliato Manuale di diritto costituzio…
-
Riassunto esame Diritto costituzionale , Prof. Gratteri Andrea, libro consigliato Manuale di Diritto costituzionale…
-
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Violini Lorenza, libro consigliato Manuale di diritto costituzionale …
-
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Cassetti Luisa, libro consigliato Manuale di diritto costituzionale ,…