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La Corte usa categorie generali come ragionevolezza, proporzionalità e contenuto minimo, che sono concetti

elastici che le garantiscono ampio margine discrezionale. Questo permette di mediare tra norme

costituzionali diverse e di tradurre principi generali in vincoli giuridici concreti. Tale essibilità favorisce anche

.

l’evoluzione giurisprudenziale, adeguandosi ai cambiamenti storici e sociali

1.1 La giurisdizione

Il compito principale di bilanciare i diritti spetta al legislatore e alla Corte costituzionale, mentre la

magistratura ha la funzione fondamentale di tutelarli quando sono oggetto di contestazione, tramite

l’interpretazione delle norme e la loro applicazione ai casi concreti. In passato, secondo una concezione

restrittiva ispirata alla separazione dei poteri e a Montesquieu, il giudice era considerato un mero esecutore

della volontà legislativa, applicando rigidamente la norma astratta al caso concreto, senza margini di

creatività o funzione interpretativa.

Nelle costituzioni contemporanee, con l’in uenza crescente del diritto sovranazionale basato su principi più

che su regole, il ruolo del giudice è diventato molto più complesso, soprattutto dal punto di vista

interpretativo. Sebbene la creazione delle norme resti prerogativa del legislatore, il giudice non si limita più a

un’applicazione meccanica della legge, ma svolge un’attività interpretativa articolata che include il

bilanciamento tra diritti e interessi, l’interpretazione di principi costituzionali, la veri ca delle norme

sovranazionali e la risoluzione di con itti tra fonti normative. Questa complessità può rendere l’esito

dell’attività giudiziaria meno prevedibile e comportare una certa discrezionalità del giudice.

La discrezionalità del giudice si esercita sempre tramite strumenti tecnico-interpretativi propri della funzione

giurisdizionale, come quelli previsti dall’articolo 12 delle preleggi e dalle decisioni della Corte costituzionale.

Un esempio fondamentale è l’interpretazione adeguatrice, che obbliga il giudice a interpretare le norme in

modo conforme alla Costituzione. Questa dimensione tecnico-interpretativa rappresenta l’essenza

dell’attività giudiziaria, che si differenzia nettamente dall’attività esecutiva della Pubblica Amministrazione.

La Pubblica Amministrazione, infatti, applicando la norma al caso concreto, esercita una discrezionalità

amministrativa, che consiste nel bilanciare interessi pubblici e privati ed è estranea alla funzione

giurisdizionale.

La discrezionalità interpretativa del giudice consiste nell’attribuire un signi cato alla norma sulla base di

parametri legali e giurisprudenziali per applicarla al caso concreto, mentre la discrezionalità amministrativa

riguarda la ponderazione di interessi diversi per decidere come applicare la norma.

Inoltre, la funzione giurisdizionale si caratterizza anche per elementi formali come la terzietà del giudice,

l’iniziativa di parte, il principio del contraddittorio, la pubblicità del procedimento, la motivazione della

decisione e la stabilità della decisione attraverso il giudicato.

Non sempre tutti gli elementi caratteristici della funzione giurisdizionale si manifestano pienamente nel suo

esercizio, a causa della varietà delle giurisdizioni, dei diversi riti processuali e delle competenze aggiuntive

attribuite ai giudici. Ad esempio, nei procedimenti di volontaria giurisdizione, come nel diritto di famiglia, le

decisioni non producono effetti di giudicato, mentre nei procedimenti a cognizione sommaria il principio del

contraddittorio è attenuato. Queste eccezioni non modi cano però il principio generale.

La terzietà del giudice presuppone una controversia tra più parti, in cui il giudice agisce come soggetto terzo

e imparziale, garanzia sostenuta dall’indipendenza costituzionale per assicurare la neutralità e l’imparzialità.

L’iniziativa di parte signi ca che la controversia nasce su impulso delle parti, non del giudice, il quale ha il

compito di risolverla; ciò è legato sia alla terzietà del giudice sia al principio che, una volta adito, il giudice è

obbligato a decidere.

Il principio del contraddittorio garantisce che le parti siano messe su un piano di parità nel processo, potendo

esporre le proprie ragioni a sostegno delle pretese; si parla di contraddittorio "orizzontale" perché entrambe

le parti hanno poteri equivalenti, mentre il giudice ha un ruolo imparziale di arbitro.

La pubblicità del procedimento implica che le udienze siano accessibili anche a terzi, salvo eccezioni per

tutelare i diritti delle parti; questa garanzia assicura un controllo democratico sull’esercizio della funzione

giurisdizionale, proteggendone terzietà e indipendenza.

La motivazione della decisione obbliga il giudice a esporre chiaramente le ragioni di fatto e di diritto alla base

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della pronuncia; è fondamentale perché permette di veri care la correttezza del percorso logico, evita

l’arbitrarietà e consente l’impugnazione della decisione.

Il giudicato indica la capacità della decisione nale, di solito una sentenza, di produrre effetti vincolanti tra le

parti coinvolte e di essere rispettata anche da terzi. Una decisione diventa de nitiva quando non viene

impugnata entro i termini stabiliti o quando, dopo eventuali impugnazioni, si esauriscono tutti i gradi di

giudizio.

In genere, le funzioni giurisdizionali sono svolte dai giudici, cioè da soggetti appartenenti all’ordinamento

giudiziario. Tuttavia, esistono casi in cui soggetti esterni a questo ordinamento esercitano funzioni

giurisdizionali, come nel caso dei collegi arbitrali, composti da avvocati o professori universitari e non da

magistrati.

In ne, i giudici non svolgono solo funzioni giurisdizionali, ma possono anche assumere compiti diversi, come

funzioni dirigenziali legate all’organizzazione degli uf ci giudiziari o attività di natura amministrativa.

1.2 Il principio di tendenziale unitarietà della giurisdizione

In relazione alla funzione giurisdizionale, il primo principio organizzativo sancito dalla Costituzione è quello

dell’unitarietà tendenziale della giurisdizione, secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitata da

magistrati ordinari (art. 102 Cost.). A questo principio si af ancano alcune eccezioni speci che (art. 103

Cost.) relative a tre giudici speciali: Consiglio di Stato, Tribunali militari e giurisdizione contabile.

Il tema dell’unitarietà fu oggetto di ampio dibattito nell’Assemblea Costituente, incentrato sulla scelta tra

un’unica giurisdizione (con il giudice ordinario competente per tutte le controversie) o una pluralità di

giurisdizioni, distinte in base alla natura della controversia.

Entrambi i modelli hanno vantaggi e svantaggi. L’unicità della giurisdizione garantisce meglio il principio

di eguaglianza, poiché tutti i cittadini sarebbero sottoposti allo stesso giudice, e favorisce un’effettiva tutela

giurisdizionale, sempli cando i mezzi di difesa. Tuttavia, un unico giudice può risultare inadeguato per

controversie con particolari speci cità normative o tecniche, soprattutto in ordinamenti come quello

italiano, caratterizzati da numerose leggi speciali e settoriali.

La scelta del Costituente fu un compromesso: affermare il principio dell’unitarietà della giurisdizione,

af dando tutte le controversie al giudice ordinario (art. 102 Cost.), pur conservando tre importanti

giurisdizioni speciali (art. 103 Cost.): giudici amministrativi (Consiglio di Stato e TAR), giudici contabili (Corte

dei Conti) e giudici militari. Il principio di unitarietà, infatti, è solo tendenziale, vista l’esistenza di queste

eccezioni.

Accanto ai giudici speciali previsti dalla Costituzione, l’ordinamento include anche altri organi giurisdizionali,

come le Commissioni tributarie, il Commissario per gli usi civici, il Capitano di porto, il Tribunale superiore

delle acque pubbliche e il Presidente della Repubblica in sede di ricorso straordinario, istituiti però con legge

ordinaria, non dalla Costituzione.

La VI Disposizione transitoria e nale della Costituzione imponeva una revisione degli organi speciali entro

cinque anni, escludendo quelli previsti espressamente dalla Costituzione. Tuttavia, il termine è stato

considerato non perentorio e tale revisione non è mai stata compiuta: le giurisdizioni speciali esistenti

all’entrata in vigore della Costituzione sono quindi rimaste operative.

Le sezioni specializzate previste dall’art. 102 della Costituzione non sono giudici speciali, ma articolazioni

interne degli organi giudiziari ordinari. In determinati casi possono parteciparvi anche cittadini non magistrati,

esperti in speci che materie. Esempi rilevanti sono il tribunale per i minorenni, il tribunale per le acque

pubbliche e le sezioni agrarie.

L’art. 102, secondo comma, vieta invece in modo assoluto l’istituzione di giudici straordinari, ossia creati

dopo i fatti da giudicare. Questo divieto tutela principi fondamentali come terzietà, imparzialità, indipendenza

e precostituzione del giudice naturale (art. 25 Cost.), e rappresenta una reazione al regime fascista che ne

aveva abusato.

Chiarita questa distinzione, si può ora approfondire il tema delle competenze dei giudici ordinari.

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I giudici ordinari hanno competenza in materia civile e penale e operano attraverso un’organizzazione

giudiziaria strutturata su due dimensioni: orizzontale e verticale.

La dimensione orizzontale riguarda la distribuzione territoriale dei giudici in 26 circoscrizioni giudiziarie,

ciascuna con una Corte d’Appello, garantendo così un accesso capillare e uniforme alla giustizia sul

territorio.

La dimensione verticale de nisce la gerarchia dell’organizzazione giudiziaria, articolata su tre livelli:

1. Primo grado: Giudici di Pace o Tribunali, in base alla natura e importanza della causa.

2. Secondo grado: Corti d’Appello, che esaminano i ricorsi contro le decisioni di primo grado.

3. Terzo grado: Corte di Cassazione (con sede a Roma), competente per le impugnazioni contro le

sentenze delle Corti d’Appello.

Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione è un giudizio di legittimità: si occupa solo dell’interpretazione

corretta delle norme giuridiche, senza entrare nel merito dei fatti. La sua funzione principale è garantire

l’uniformità nell’applicazione della legge (funzione nomo lattica).

Accanto ai giudici con funzioni giudicanti, operano i magistrati requirenti (pubblici ministeri), attivi presso le

Procure. Ogni Tribunale ha la sua Procura della Repubblica, le Corti d’Appello hanno le Procure Generali, e

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliasoldo27 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vigevani Giulio Enea.
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