Lesa maestà all'ombra del Biscione
Dalle città lombarde a una monarchia europea (1335 – 1447)
Federica Cengarle
La lesa maestà delle civitas
1) Il popolus legislatore
I legislatori nelle città lombarde sono individui o collettività che hanno il potere di emanare leggi speciali dirette a regolare la vita urbana. Secondo Egidio romano, nelle sole città italiane, domina tutto il popolo. Per Marsilio da Padova il popolo è la causa effettiva prima e propria della legge. Il popolo della città comunale godeva di fatto di una forte autonomia legislativa. Il popolo fa lo statuto.
Il termine popolo nelle città comunali è molto ambiguo. In esso è possibile individuare due significati: uno che comprende i nobili e uno che invece non li comprende. A partire circa dalla metà del Duecento il termine popolus definisce la parte che si contrappone ai nobili nell'agone politico locale. Per chi invece si fa interprete della Politica di Aristotele, il popolo designa la totalità dei cittadini e quindi anche i nobili.
1.1 - L'opinione di un cittadino – giurista: Alberico da Rosate
Per la cultura giuridica del primo Trecento produrre leggi in modo autonomo è legittimo attributo del popolus. Da che cosa deriva tale attributo? Per Alberico i fondamenti più remoti di tali diritti risiedono nella omnes populi e nel consensus populi. L'anziano cittadino bergamasco insisteva nell’indicare l'autonomia legislativa come legittimo attributo del popolo, benché secondo alcuni gli schemi concettuali da lui espressi insistevano su una cultura giuridica ormai superata.
La civitas e il suo consiglio erano superiori al dominus, qualunque esso sia, da essi deriva ogni potestà del signore. Tuttavia la posizione di Alberico nel tempo fu una posizione sempre più minoritaria; per questa ragione si allontanò dalla vita politica attiva segnalando in tal modo l'opposizione nei confronti della condotta tirannica dei Visconti.
1.2 – Il popolus legislatore e gli statuti comaschi del 1335
Negli anni Trenta del secolo, a Como, vi fu un esempio di attribuzione di poteri al dominus Azzone Visconti che seguì le procedure previste dell'ordinamento costituzionale della civitas. Dopo essere stata indetta una seduta del consiglio cittadino, in un frangente politico molto grave per la città, il nobile ghibellino Franchino Rusca propose l'attribuzione vitalizia del dominio al Visconti.
Questa dedizione era frutto di un precedente accordo tra le due parti; difatti il Rusca, che aveva avuto grandi progetti per la città comasca, vide ridimensionati le proprie mire dall'alleanza tra papa e Visconti che insieme sostennero la città di Cantù che aveva accolto tutti i nemici guelfi di Como. Franchino rimasto solo fu costretto a cedere il dominio di Como in questo modo.
Poco più di un mese dopo vengono resi pubblici gli statuti della città, raccolti in un unico volume. In apertura di esso vi è la legge del popolo che riconosce e affida il governo della città di Como ad Azzone Visconti. Formalmente dunque è il popolus di Como a scegliere questa strada a fronte anche di una guerra civile che dilaniava da anni la città.
1.3 – Il popolus di Como attribuisce la potestà legislativa ad Azzone Visconti
Al Visconti, tra le varie prerogative, venne concesso l'arbitrio, la balia di agire e numerose altre prerogative. Il popolus comasco decretava, con una legge che aveva valore perpetuo, che Azzone veniva dotato di una potestà legislativa autonoma. Le norme da lui emanate avevano anch'esse un valore perpetuo e potevano intervenire in qualsiasi ambito della vita senza necessariamente essere sottoposte all'approvazione del popolo.
Gli statuti comaschi sono in grado così di dimostrare come, a metà degli anni Trenta, il popolo, in numerose città italiane, detenesse di fatto una potestà legislativa autonoma e di come lo stesso popolo, spesso per superare divisioni interne, attribuisse una potestà analoga alla propria a un signore.
Attorno a questo tema si sviluppò un dibattito molto acceso, se era legittimo che il popolo di Como legiferasse in autonomia, era altrettanto legittimo che altri, come Azzone, esercitassero una funzione analoga all'interno della città? Secondo Marsilio da Padova il popolo poteva affidare tale compito a una o più persone. Queste però non sono legislatori in senso stretto ma in senso relativo, ossia per un certo periodo di tempo e grazie all'autorità del primo legislatore: il popolo.
Oltre il popolo esiste dunque qualcuno che abbia titolo per produrre leggi? Secondo Alberico esistevano due tipi di legge: una legge generale e una particolare. La prima veniva fatta dal princeps, la seconda invece dal popolo di ogni città e quindi dal magistrato eletto.
Per Alberico dunque anche il magistrato eletto poteva produrre la legge speciale o lo statuto in quanto ogni azione da lui compiuta veniva fatta per l'autorità popolare che lo aveva scelto. Il giurista bergamasco sembra quindi porre una equivalenza tra la legge prodotta dal popolo e la legge prodotta da un magistrato eletto che agiva come se lo facesse il popolus. Tal equivalenza era comunque possibile intravederla anche nel pensiero di Marsilio.
I giuristi sembrano negare una tal equivalenza. L'Arsendi limita la facoltà di un superiore di intervenire nel processo legislativo alla sola fase propositiva, lasciando quindi al popolus l'ultima fase deliberativa. Inoltre ogni legge prodotta dal magistrato avrebbe avuto efficacia limitata se non sottoposta prima al popolo. Eppure negli statuti comaschi Azzone Visconti aveva la facoltà di legiferare in proprio e le sue leggi avevano valore perpetuo.
Secondo Claudia Storti Storchi l'esercizio di una potestà autonoma poteva essere contemplata per quei magistrati a cui tale potestà veniva assegnata espressamente per legge.
Il passo è abbastanza complesso, eppure, secondo la Storchi, lo stesso Arsendi nel momento in cui riconosce al popolo il potere di esercitare un'autorità normativa non si poteva escludere che il popolo stesso esercitasse questa autorità per conferire a un magistrato o a un superiore un'analoga potestà legislativa.
1.4 – Conferimento o trasferimento della potestà legislativa?
La lex populi, la base giuridica della signoria e della potestà legislativa di Azzone, richiamava alla lex de imperio attraverso cui il popolo romano conferiva al princeps ogni suo imperio e potestà. Questa lex dunque conferiva e trasferiva la potestà del popolo dal signore?
Fu questa una questione a lungo dibattuta, alcuni sostenevano attraverso questo procedimento il completo trasferimento della potestà legislativa dal popolo al signore, altri sostenevano che il popolo non aveva completamente rinunciato ad essa.
Per quanto riguarda la questione comasca i risvolti pratici non sarebbero di poco conto. A seconda di ciò che si vorrebbe intendere il popolo avrebbe o meno ancora nelle loro mani lo strumento per contrastare l'operato del Visconti.
Il testo, apparentemente chiaro, lascia più di un dubbio circa la natura esatta di questa attribuzione. Il nodo principale della questione è il verbo transtulerunt, il quale sembrerebbe indicare il completo trasferimento della potestà legislativa anche se non necessariamente il termine potrebbe essere interpretato in tal senso.
Marsilio da Padova usò tale termine in modo diverso, con lui il significato di tale vocabolo non assicurava il trasferimento completo della potestà dal popolo al signore ma bensì ne assicurava il trasferimento solo a titolo temporaneo e fino a quando il popolo non intendesse revocarlo.
In quale senso va dunque interpretato questo verbo? Si tratta di conferimento o di trasferimento?
1) Il crimen laesae maiestatis negli statuti lombardi trecenteschi
2.1 – Monza (1311): la lesa maestà nella persona imperiale
Già negli statuti comaschi è possibile segnalare un principio di riferimento alla lesa maestà, questo non è assolutamente l'unico che si registra in questo periodo, anche alcune norme monzesi reprimevano il tradimento contro il principe facendo appello alla lex Iulia maiestatis.
Secondo la Storchi tale provvedimento sarebbe stato inserito subito dopo che Enrico VII di Lussemburgo aveva confermato gli statuti di Monza e invalidato quelli milanesi. Il 1310 fu l'anno in cui Enrico VII discese nella penisola per stabilizzare il clima politico molto teso e riportare la pace. Benché quasi tutte le città italiane si prostrarono a lui con reverenza non passò molto che molte di esse iniziarono a ribellarsi.
Proprio in questo clima diffuso di ribellione e resistenza all’autorità imperiale è possibile collocare il provvedimento monzese volto a punire coloro che tramassero azioni contro la persona del principe. I contenuti di questa disposizione, inserita successivamente anche in altri statuti di altre città, fa pensare che essa sia stata voluta direttamente dal re dei Romani a causa del clima di ribellione nei confronti della sua autorità.
2.2 – Piacenza (1321): la proditio patriae come lesa maestà collettiva
Non tutte le città italiane potevano elaborare e nello stesso tempo nutrire le stesse ambizioni con lo stesso grado di intensità. Ancora negli anni Venti del secolo, nonostante l'aspirazione di vedersi riconosciuti attributi regi che rendano la città compiutamente sovrana del suo territorio, prevaleva una certa incertezza di fondo nell’accostare all’ordinamento cittadino una condizione regia.
Questa sorta di regalità trapelava ancora da molte città come ad esempio Pisa. All'incirca in questi anni, in uno statuto lombardo si registra una novità di un certo rilievo. Il quinto libro degli statuti piacentini specifica come il reato politico nei confronti della civitas nella sua collettività è accostato al reato di lesa maestà. Viene dunque accusato chi agisce contro la propria patria prima ancora di chi agisce contro la persona del principe.
Lo statuto piacentino riprende dunque la più antica formulazione di questo crimine, riportandolo a reato innanzitutto contro un ente collettivo prima che contro una singola persona. Nel diritto romano antico era questa la naturale priorità del reato di lesa maestà, nell'età del principato si verificò un rovesciamento e con il passare del tempo questo crimine venne addirittura caricato di significati politici – religiosi là dove il sovrano era vicario di Cristo e un attacco contro la sua persona era un attacco anche contro Dio.
Tra Due e Trecento ritorna in auge questa definizione non solo nella penisola italiana ma anche in Spagna e in Francia. Le città italiane in particolare vogliono attribuirsi in questo modo un attributo maiestico popolare che richiami in modo pressante la presenza di entità collettive sovraordinate accanto ai poteri individuali. Così nel caso piacentino, che viveva in quegli anni un periodo difficile a causa di una progressiva perdita di sovranità nei confronti dei Visconti.
2.3 – Como (1335): la maior potestas della civitas
Poiché i civilisti come Alberico da Rosate negano la definizione del reato politico nei confronti della civitas come crimine di lesa maestà, i popoli di città come Como ricorrono alle reinterpretazioni della politica per legittimare la propria potestà. I comaschi, attraverso la lex populi che attribuiva la potestas al Visconti, stabiliscono che chiunque provi ad attentare, in qualsiasi modo o forma, alla persona del principe venga punito per crimine di lesa maestà.
Il dominus tuttavia non detiene alcuna maiestas formale sulla città se non per il ruolo che svolge al suo interno; così i comaschi, pur nella fisiologica indeterminatezza che caratterizza il crimine di lesa maestà, fanno emergere come tale debba essere considerata ogni azione lesiva della politia comasca nel suo complesso, articolata nei suoi diversi componenti: il signore, i suoi officiali e la città tutta.
La città è infatti un corpo indivisibile composto da una pluralità di parti; una di queste parti è appunto la praesens pars, ossia la parte che governa e in relazione reciproca con essa sono anche il dominus e i suoi officiali. Il signore è soltanto una parte della comunità politica di cui è al servizio e in quanto principans è di necessità soltanto uno e non più di uno. Azzone incarna dunque quell'unità della comunità politica, ledere alla sua persona equivale ledere alla politia nel suo complesso.
2.4 – Piacenza (1336): la maiestas incompiuta
Diverso risulta il quadro costituzionale delineato dagli statuti piacentini del 1336.
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