IL BILANCIO DI ESERCIZIO DOPO LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
che il legislatore ha attribuito al bilancio d’esercizio è riconducibile al
La funzione informativa II comma
dell’art. 2423:
“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”
Questa fondamentale disposizione è nota come la “clausola del quadro normativo imposto con la
generale”
riforma del 1991, e si pone ad un livello gerarchico superiore rispetto a tutte le altre norme concernenti il
bilancio d’esercizio.
Analisi art. 2423, comma II:
Chiarezza: il legislatore ha voluto imporre il vincolo della comprensibilità delle informazioni
contenute nel bilancio;
Veritiero (veridicità): intenzione del legislatore è quella di richiedere agli amministratori due
comportamenti:
Esatta determinazione delle poche grandezze “oggettivamente” quantificabili;
-
- Onestà intellettuale e perizia tecnica nel procedimento di previsione e stima per la valutazione di
tutti gli altri elementi per i quali non è possibile una “misurazione oggettiva”.
Corretto (correttezza): comportamenti conformi a stabilite regole di comportamento (il bilancio deve
essere redatto secondo corrette regole contabili); mediante tale principio il legislatore chiede agli
amministratori di operare nel rispetto di un “codice deontologico” più ampio. Esso costituisce il
“vertice” della “clausola generale” rispetto sia della “chiarezza”,
in quanto postula implicitamente il
sia della “veridicità” della situazione aziendale rappresentata in bilancio.
Anche se all’interno del quadro normativo civilistico del 1991 non è esplicitato il fine del bilancio di esercizio,
nell’attuale impianto, attraverso la “clausola generale” della “rappresentazione chiara, veritiera e corretta”
emerge chiaramente la richiesta che il bilancio d’esercizio risponda a caratteristiche di intelligibilità,
indispensabili per poter costituire quella “base informativa comune” atta a
neutralità e completezza
soddisfare le esigenze conoscitive dei diversi soggetti interessati.
Art. 2423, comma III:
“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
necessarie allo scopo”
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari
(Con ciò si richiede agli amministratori di garantire comunque la rappresentazione veritiera e corretta)
Art. 2423, comma IV:
“Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”
I “principi civilistici
di redazione”
La normativa civilistica (art. 2423-bis, comma I) indica espressamente a quali principi di ordine generale ci si
debba attenere nella redazione del bilancio stesso.
Art. 2423-bis:
“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
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