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IL BILANCIO DI ESERCIZIO DOPO LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
che il legislatore ha attribuito al bilancio d’esercizio è riconducibile al
La funzione informativa II comma
dell’art. 2423:
“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”
Questa fondamentale disposizione è nota come la “clausola del quadro normativo imposto con la
generale”
riforma del 1991, e si pone ad un livello gerarchico superiore rispetto a tutte le altre norme concernenti il
bilancio d’esercizio.
Analisi art. 2423, comma II:
Chiarezza: il legislatore ha voluto imporre il vincolo della comprensibilità delle informazioni
contenute nel bilancio;
Veritiero (veridicità): intenzione del legislatore è quella di richiedere agli amministratori due
comportamenti:
Esatta determinazione delle poche grandezze “oggettivamente” quantificabili;
-
- Onestà intellettuale e perizia tecnica nel procedimento di previsione e stima per la valutazione di
tutti gli altri elementi per i quali non è possibile una “misurazione oggettiva”.
Corretto (correttezza): comportamenti conformi a stabilite regole di comportamento (il bilancio deve
essere redatto secondo corrette regole contabili); mediante tale principio il legislatore chiede agli
amministratori di operare nel rispetto di un “codice deontologico” più ampio. Esso costituisce il
“vertice” della “clausola generale” rispetto sia della “chiarezza”,
in quanto postula implicitamente il
sia della “veridicità” della situazione aziendale rappresentata in bilancio.
Anche se all’interno del quadro normativo civilistico del 1991 non è esplicitato il fine del bilancio di esercizio,
nell’attuale impianto, attraverso la “clausola generale” della “rappresentazione chiara, veritiera e corretta”
emerge chiaramente la richiesta che il bilancio d’esercizio risponda a caratteristiche di intelligibilità,
indispensabili per poter costituire quella “base informativa comune” atta a
neutralità e completezza
soddisfare le esigenze conoscitive dei diversi soggetti interessati.
Art. 2423, comma III:
“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
necessarie allo scopo”
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari
(Con ciò si richiede agli amministratori di garantire comunque la rappresentazione veritiera e corretta)
Art. 2423, comma IV:
“Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”
I “principi civilistici
di redazione”
La normativa civilistica (art. 2423-bis, comma I) indica espressamente a quali principi di ordine generale ci si
debba attenere nella redazione del bilancio stesso.
Art. 2423-bis:
“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
da un esercizio all'altro”
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati
Si individuano 6 principi generali:
Prudenza (ai punti 1, 2, 4);
Continuità (al punto 1);
Prevalenza della sostanza sulla forma (al punto 1);
Competenza (ai punti 3 e 4);
Valutazione separata degli elementi eterogenei (al punto 5);
Costanza dei criteri di valutazione (al punto 6).
La funzione dei principi generali è quella di indicare regole generali di corretta prassi contabile cui devono
nel redigere il bilancio d’esercizio. Tali principi si pongono in una
sottostare gli amministratori posizione
tra la “clausola generale” ed i disposti particolari relativi alle singole voci del bilancio.
gerarchica intermedia
Prudenza
E’ uno dei principi cardine della redazione del bilancio d’esercizio e si estrinseca nella regola secondo cui
“profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente
realizzate devono essere riflesse in bilancio”.
ad evitare che possano essere contabilizzati utili che non sono stati “realizzati”,
Il principio di prudenza è posto
volendo con ciò prevenire il rischio che gli amministratori possano distribuire, sotto la fittizia forma di utili,
quelle che in realtà sono preesistenti quote di capitale netto, in danno ai creditori sociali.
Si vuole evitare la “sopravvalutazione” di elementi attivi e la sottovalutazione di elementi passivi del capitale
da cui possa derivare il fenomeno dell’annacquamento del capitale stesso, al fine di prevenire il rischio che
venga rappresentata ai terzi una situazione aziendale più favorevole (o meno sfavorevole) di quella reale.
Nell’impianto normativo tradizionale ancora oggi vigente questi “conflitti” vedono sempre prevalere la
ma con l’introduzione dei principi contabili internazionali questa gerarchia si
prudenza sulla competenza
modificherà.
Continuità gestionale
Riferibile al concetto espresso dalla locuzione “going (“azienda è l’ipotesi
concern” in funzionamento”),
valutativa posta “a monte” del bilancio stesso. Determina la configurazione di capitale cui riferirsi; se si
ipotizza la continuazione dell’attività ordinaria dell’impresa, la valutazione avrà per oggetto il “capitale di
e quindi il bilancio sarà “di esercizio”.
funzionamento”
Prevalenza della sostanza sulla forma deve prevalere l’aspetto sostanziale
Nel rappresentare in bilancio le operazioni ed i fatti aziendali
dell’operazione rispetto alla forma giuridica prescelta per “rivestire” l’operazione scelta. Un’operazione che
in bilancio assume una rappresentazione distorta, facendo prevalere l’aspetto formale su quello sostanziale, è
il leasing finanziario.
Competenza
La redazione del bilancio d’esercizio deve essere informata al principio di competenza economica e non al
criterio della manifestazione numeraria.
“Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento; si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche
se conosciuti dopo la chiusura di questo”
Valutazione separata degli elementi eterogenei
Volta a garantire una maggiore trasparenza del bilancio, impedendo fenomeni di compensazione e di
raggruppamento delle voci, tali da contrastare con il requisito della “chiarezza”. Può essere considerato un
corollario della chiarezza.
Costanza dei criteri di valutazione
Le informazioni “quantitative” contenute in un bilancio non sono di per sé particolarmente significative. Si ha
maggiore valenza informativa componendo tali informazioni in serie storiche che permettano al fruitore di
cogliere le linee di tendenza della gestione. Per poter fare ciò è necessario che i bilanci siano fra loro
comparabili; ciò implica la costanza dei criteri di rappresentazione e la costanza dei criteri di valutazione.
Perché il legislatore permette di derogare ad un principio dal rispetto del quale essa dipende? Va inteso come
un elemento di “flessibilizzazione”; il legislatore si è infatti tutelato dal rischio di abusi nell’esercizio della
deroga, richiedendo agli amministratori di motivare la deroga.
I criteri di valutazione
L’art. 2426 detta i criteri di valutazione da osservarsi nella redazione del bilancio di esercizio. Sotto il profilo
“gli elementi attivi e passivi del capitale sono considerati espressione di operazioni in
economico-aziendale,
corso alla data del bilancio, operazioni che hanno avuto inizio in passato e si concluderanno in futuro”;
elementi attivi: investimenti in atto, elementi passivi: finanziamenti in atto.
Per una corretta valutazione degli “elementi patrimoniali” componenti il capitale di funzionamento di
un’azienda si dovrebbe aver riguardo non solo agli effetti prodotti/attesi dalla singola operazione di
considerando la stessa nell’ambito del sistema delle operazioni
investimento/finanziamento, ma anche
aziendali.
La complessità delle connessioni e interrelazioni spazio-temporali, proprie del sistema delle operazioni
aziendali, rende assai problematico il processo di valutazione, il quale dovrebbe articolarsi su più fasi (volte a
determinare tale valore per approssimazioni successive): [vedi pagg. 104-105]
Dall’esame dell’art. 2426 del codice civile emerge che il legislatore ha espressamente formulato:
Disposizioni generali in relazione:
1. Alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie (punti 1,2,3);
2. Ai crediti;
3. Alle attività e passività in valuta (punto 8-bis);
4. Alle rimanenze (punti 9,1,10);
5. Ai titoli ed alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Disposizioni particolari
Disposizioni generali sulle immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie devono essere iscritte in contabilità e riflesse in
bilancio al loro costo storico di acquisto/produzione.
Nel costo di acquisto vanno ricompresi i costi accessori, mentre il costo di produzione oltre ai costi di
“fabbricazione” quota “ragionevole” di costi indiretti di “fabbricazione”.
potrà ricomprendere anche una
Costo di acquisto: compresi i costi accessori
Costo di produzione: costi di fabbricazione diretti/indiretti (quota ragionevole)
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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