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IL BILANCIO DI ESERCIZIO DOPO LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

che il legislatore ha attribuito al bilancio d’esercizio è riconducibile al

La funzione informativa II comma

dell’art. 2423:

“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”

Questa fondamentale disposizione è nota come la “clausola del quadro normativo imposto con la

generale”

riforma del 1991, e si pone ad un livello gerarchico superiore rispetto a tutte le altre norme concernenti il

bilancio d’esercizio.

Analisi art. 2423, comma II:

 Chiarezza: il legislatore ha voluto imporre il vincolo della comprensibilità delle informazioni

contenute nel bilancio;

 Veritiero (veridicità): intenzione del legislatore è quella di richiedere agli amministratori due

comportamenti:

Esatta determinazione delle poche grandezze “oggettivamente” quantificabili;

-

- Onestà intellettuale e perizia tecnica nel procedimento di previsione e stima per la valutazione di

tutti gli altri elementi per i quali non è possibile una “misurazione oggettiva”.

 Corretto (correttezza): comportamenti conformi a stabilite regole di comportamento (il bilancio deve

essere redatto secondo corrette regole contabili); mediante tale principio il legislatore chiede agli

amministratori di operare nel rispetto di un “codice deontologico” più ampio. Esso costituisce il

“vertice” della “clausola generale” rispetto sia della “chiarezza”,

in quanto postula implicitamente il

sia della “veridicità” della situazione aziendale rappresentata in bilancio.

Anche se all’interno del quadro normativo civilistico del 1991 non è esplicitato il fine del bilancio di esercizio,

nell’attuale impianto, attraverso la “clausola generale” della “rappresentazione chiara, veritiera e corretta”

emerge chiaramente la richiesta che il bilancio d’esercizio risponda a caratteristiche di intelligibilità,

indispensabili per poter costituire quella “base informativa comune” atta a

neutralità e completezza

soddisfare le esigenze conoscitive dei diversi soggetti interessati.

Art. 2423, comma III:

“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una

necessarie allo scopo”

rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari

(Con ciò si richiede agli amministratori di garantire comunque la rappresentazione veritiera e corretta)

Art. 2423, comma IV:

“Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la

rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve

motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria

e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non

distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”

I “principi civilistici

di redazione”

La normativa civilistica (art. 2423-bis, comma I) indica espressamente a quali principi di ordine generale ci si

debba attenere nella redazione del bilancio stesso.

Art. 2423-bis:

“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione

dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo

considerato;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data

dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la

chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

da un esercizio all'altro”

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati

Si individuano 6 principi generali:

 Prudenza (ai punti 1, 2, 4);

 Continuità (al punto 1);

 Prevalenza della sostanza sulla forma (al punto 1);

 Competenza (ai punti 3 e 4);

 Valutazione separata degli elementi eterogenei (al punto 5);

 Costanza dei criteri di valutazione (al punto 6).

La funzione dei principi generali è quella di indicare regole generali di corretta prassi contabile cui devono

nel redigere il bilancio d’esercizio. Tali principi si pongono in una

sottostare gli amministratori posizione

tra la “clausola generale” ed i disposti particolari relativi alle singole voci del bilancio.

gerarchica intermedia

Prudenza

E’ uno dei principi cardine della redazione del bilancio d’esercizio e si estrinseca nella regola secondo cui

“profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente

realizzate devono essere riflesse in bilancio”.

ad evitare che possano essere contabilizzati utili che non sono stati “realizzati”,

Il principio di prudenza è posto

volendo con ciò prevenire il rischio che gli amministratori possano distribuire, sotto la fittizia forma di utili,

quelle che in realtà sono preesistenti quote di capitale netto, in danno ai creditori sociali.

Si vuole evitare la “sopravvalutazione” di elementi attivi e la sottovalutazione di elementi passivi del capitale

da cui possa derivare il fenomeno dell’annacquamento del capitale stesso, al fine di prevenire il rischio che

venga rappresentata ai terzi una situazione aziendale più favorevole (o meno sfavorevole) di quella reale.

Nell’impianto normativo tradizionale ancora oggi vigente questi “conflitti” vedono sempre prevalere la

ma con l’introduzione dei principi contabili internazionali questa gerarchia si

prudenza sulla competenza

modificherà.

Continuità gestionale

Riferibile al concetto espresso dalla locuzione “going (“azienda è l’ipotesi

concern” in funzionamento”),

valutativa posta “a monte” del bilancio stesso. Determina la configurazione di capitale cui riferirsi; se si

ipotizza la continuazione dell’attività ordinaria dell’impresa, la valutazione avrà per oggetto il “capitale di

e quindi il bilancio sarà “di esercizio”.

funzionamento”

Prevalenza della sostanza sulla forma deve prevalere l’aspetto sostanziale

Nel rappresentare in bilancio le operazioni ed i fatti aziendali

dell’operazione rispetto alla forma giuridica prescelta per “rivestire” l’operazione scelta. Un’operazione che

in bilancio assume una rappresentazione distorta, facendo prevalere l’aspetto formale su quello sostanziale, è

il leasing finanziario.

Competenza

La redazione del bilancio d’esercizio deve essere informata al principio di competenza economica e non al

criterio della manifestazione numeraria.

“Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data

dell'incasso o del pagamento; si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche

se conosciuti dopo la chiusura di questo”

Valutazione separata degli elementi eterogenei

Volta a garantire una maggiore trasparenza del bilancio, impedendo fenomeni di compensazione e di

raggruppamento delle voci, tali da contrastare con il requisito della “chiarezza”. Può essere considerato un

corollario della chiarezza.

Costanza dei criteri di valutazione

Le informazioni “quantitative” contenute in un bilancio non sono di per sé particolarmente significative. Si ha

maggiore valenza informativa componendo tali informazioni in serie storiche che permettano al fruitore di

cogliere le linee di tendenza della gestione. Per poter fare ciò è necessario che i bilanci siano fra loro

comparabili; ciò implica la costanza dei criteri di rappresentazione e la costanza dei criteri di valutazione.

Perché il legislatore permette di derogare ad un principio dal rispetto del quale essa dipende? Va inteso come

un elemento di “flessibilizzazione”; il legislatore si è infatti tutelato dal rischio di abusi nell’esercizio della

deroga, richiedendo agli amministratori di motivare la deroga.

I criteri di valutazione

L’art. 2426 detta i criteri di valutazione da osservarsi nella redazione del bilancio di esercizio. Sotto il profilo

“gli elementi attivi e passivi del capitale sono considerati espressione di operazioni in

economico-aziendale,

corso alla data del bilancio, operazioni che hanno avuto inizio in passato e si concluderanno in futuro”;

elementi attivi: investimenti in atto, elementi passivi: finanziamenti in atto.

Per una corretta valutazione degli “elementi patrimoniali” componenti il capitale di funzionamento di

un’azienda si dovrebbe aver riguardo non solo agli effetti prodotti/attesi dalla singola operazione di

considerando la stessa nell’ambito del sistema delle operazioni

investimento/finanziamento, ma anche

aziendali.

La complessità delle connessioni e interrelazioni spazio-temporali, proprie del sistema delle operazioni

aziendali, rende assai problematico il processo di valutazione, il quale dovrebbe articolarsi su più fasi (volte a

determinare tale valore per approssimazioni successive): [vedi pagg. 104-105]

Dall’esame dell’art. 2426 del codice civile emerge che il legislatore ha espressamente formulato:

 Disposizioni generali in relazione:

1. Alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie (punti 1,2,3);

2. Ai crediti;

3. Alle attività e passività in valuta (punto 8-bis);

4. Alle rimanenze (punti 9,1,10);

5. Ai titoli ed alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

 Disposizioni particolari

Disposizioni generali sulle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie devono essere iscritte in contabilità e riflesse in

bilancio al loro costo storico di acquisto/produzione.

Nel costo di acquisto vanno ricompresi i costi accessori, mentre il costo di produzione oltre ai costi di

“fabbricazione” quota “ragionevole” di costi indiretti di “fabbricazione”.

potrà ricomprendere anche una

Costo di acquisto: compresi i costi accessori

Costo di produzione: costi di fabbricazione diretti/indiretti (quota ragionevole)

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
6 pagine
1 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher karimtoncelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bilanci aziendali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gigli Sabrina.