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BREVE RIASSUNTO PARTE GIURIDICA

1. Le Intese

Secondo la legge n.287 del 1990, sono considerate gli accordi o le pratiche concordate tra imprese,

intese

anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed

altri organismi simili. Sono le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,

vietate

restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.

Criterio della consistenza: non sono suscettibili di causare effetti anticoncorrenziali le pmi con meno di 250

dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni. Mentre in termini di quota di mercato: orizzontale, quota

aggregata minore al 10%; verticale, quota detenuta da ciascuna parte minore del 15%.

Principio di pregiudizio sensibile: prevede che anche eventuali imprese che superano le soglie menzionate

potrebbero non avere effetti rilevanti sulla concorrenza, come le imprese al di sotto delle soglie restano

esposte al giudizio dell’autorità, perché potrebbero avere una portata anticoncorrenziale.

Le intese potrebbero avere come (normativa italiana):

oggetto

• Fissare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali: direttamente o indirettamente.

• Impedire o limitare la produzione, gli sbocchi al mercato, gli investimenti o lo sviluppo tecnico e il

progresso tecnologico.

• Ripartire il mercato o le fonti di approvvigionamento.

• Applicare delle condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, da determinare

ingiustificati svantaggi alla concorrenza.

• Subordinare la conclusione del contratto all’accettazione di prestazioni supplementari.

(normativa europea) Nell’articolo 101 del TFUE si afferma che sono incompatibili con il mercato comune e

vietati tutti gli accordi tra imprese, decisioni di associazione e tutte le pratiche concordate che possano

pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano come oggetto o effetto di impedire, restringere o

falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Vengono poi elencati i casi sopraindicati

nella normativa italiana.

Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili, se le intese contribuiscono a

migliorare la produzione, la distribuzione dei prodotti o promuovono il progresso tecnico ed economico, pur

riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile (deroghe).

Anche nella normativa italiana ci sono delle deroghe: l’autorità può autorizzare, intese o categorie quando

possono migliorare le condizioni di offerta del mercato, portando beneficio al consumatore, garantendo un

adeguato livello di concorrenzialità.

Il diritto antitrust si occupa della e non della forma, infatti è irrilevante la qualificazione giuridica

sostanza

dell’intesa, può anche essere costituita tramite un accordo verbale. È necessario che le parti abbiano

manifestato una comune intenzione.

Le intese possono essere verticali quando operano a livelli diversi del processo o orizzontali quando operano

nella stessa fase del processo produttivo.

1. Quando c’è intesa?

• Due o più imprese

• Forma di coordinamento

• Come effetto la restrizione della concorrenza

• La restrizione dev’essere apprezzabile

• Ci si basa sul mercato rilevante delle imprese interessate (quote di mercato, mercato rilevante di

prodotto, geografico)

2. I Cartelli

I cartelli sono forme di tra concorrenti che hanno ad oggetto i prezzi, i quantitativi di

cooperazione collusiva

produzione, i clienti e i territori. Sono infrazioni complesse e di lunga durata costituite da forme integrate di

accordi e pratiche concordate. Il loro è è quindi difficile che ci siano le condizioni per

oggetto anti-competitivo

l’esenzione. Chi si cartellizza è consapevole dell’illeceità dell’atto quindi opera in segreto, l’onere di dimostrare

l’esistenza del cartello è dell’autorità antitrust o di chi è stato vittima dello stesso. Quando la commissione

accerta l’esistenza del cartello si considera un’infrazione unica e continuata, non importa chi è stato coinvolto

anche in uno dei pochi momenti di sviluppo dell’infrazione, tutti verranno considerati responsabili alla pari. La

sanzione non è penale nel caso di diritto UE e italiano, ma pecuniaria e colpisce le aziende e la loro capogruppo.

il limite massimo è il 10% del fatturato dell’impresa (o del gruppo), le

Metodo di calcolo delle ammende:

sanzioni vengono calcolate partendo da un importo base che è 30-50% del valore delle vendite dei prodotti

oggetto del cartello (entry fee). Questa è incrementata in base alla natura dell’illecito, alla quota di mercato

delle imprese coinvolte, all’ampiezza geografica dell’illecito. L’importo base va moltiplicato per il numero di

anni di durata dell’illecito. Le circostanze aggravanti: recidiva, rifiuto di cooperare, ostruzionismo, ruolo di

capofila, ritorsione nei confronti delle altre imprese. Le circostanze attenuanti: ruolo assunto nel cartello,

mancata implementazione di condotta anti-competitiva.

I cartelli vengono attraverso denunce delle vittime del cartello (clienti, fornitori, concorrenti) oppure

scoperti

attraverso investigazioni d’ufficio. Lo strumento più efficace è il che si fonda

programma clemenza

sull’autodenuncia: l’impresa che si autodenuncia riceve o l’immunità totale o la riduzione dell’ammenda.

Questo programma si è affiancato ad un inasprimento delle sanzioni, che rende ancora più appetibili gli sconti

di pena. La piena immunità o le riduzioni di ammenda si concedono se c’è ammissione di responsabilità,

dev’essere cessato l’illecito, si forniscono tutte le informazioni necessarie (valore aggiunto), la cooperazione

dev’essere continua. Le riduzioni dell’ammenda sono: 30-50% prima impresa, 20-30% la seconda, fino al 20%

le successive. Comunque, anche se ci si è autodenunciati, ci sono delle e inevitabili per chi

conseguenze fisse

ha partecipato ad un cartello:

• Sanzione fino al 10% del fatturato

• Nullità delle intese anti-competitive

• Rischio di azioni di risarcimento

• Sanzione personali pecuniarie e penali (non in Italia)

• Danno all’immagine

• Licenziamento dei responsabili

• Costi per processi

• Business disruption

3. Accordi di importanza minore

Gli accordi che non rientrano nel campo di applicazione dell’art.101 sono accordi tra imprese concorrenti, la

cui quota aggregata sul mercato rilevante non supera il 10% e non hanno oggetto anticoncorrenziale. Sono:

• imprese medio piccole che mettono in comune risorse per promuovere

Accordi di ricerca e sviluppo:

lo scambio del know-how, tecnologie, progresso tecnico ed economico. Questi accordi rientrano nel

regolamento di esenzione se la quota di mercato congiunta delle più imprese è minore del 25%, se

superiore i benefici devono superare l’effetto restrittivo. L’accordo non può ostacolare la possibilità

per le imprese di svolgere R&S in un altro settore.

• forma di collaborazione tra imprese già presenti

Accordi di produzione in comune e specializzazione:

sul mercato che decidono di specializzarsi nella produzione in comune di un prodotto definito. Logica

di efficienza, economie di scala, progresso tecnico ed economico.

Questi accordi rientrano nel regolamento di esenzione se la quota di mercato congiunta delle più

imprese è minore del 20%, i produttori avranno costi in comune, quindi l’incentivo a non scontrarsi è

alto.

• la quota congiunta delle imprese dev’essere massimo di perché

Accordi di acquisto in comune: 15%,

nell’ottica antitrust la condivisione dei costi potenzialmente riduce gli incentivi a competere e aumenta

la possibilità di scambio di informazioni sensibili con la conseguenza che le imprese non competano

più.

• cooperazione tra concorrenti nella vendita, distribuzione e

Accordi di commercializzazione:

promozione di prodotti sostitutivi. Le imprese si mettono d’accordo per vendere i prodotti tramite

forme di collaborazioni di natura contrattuale o mediante costituzione di una entità giuridica. Le

imprese devono dimostrare di cooperare solo per avere accesso al mercato, che non riuscirebbero ad

avere in altri modi. La quota minima è 15%.

• le imprese definiscono requisiti tecnici o qualitativi

Accordi di normazione tecnica o standardizzazione:

di prodotti, servizi o processi. Le condizioni standard non generano effetti restrittivi della concorrenza

se non sono vincolanti, se sono accessibili a tutti e definite attraverso procedure aperte e trasparenti.

- lo scambio può avvenire direttamente o tramite agenzie comuni. I benefici

*Scambi di informazioni:

derivanti da scambi di informazioni sono: riduzione asimmetrie informative, miglioramento

dell’efficienza interna, riduzione dei costi di ricerca. Ciò che l’antitrust non tollera è lo scambio di

informazioni strategiche e confidenziali.

4. Le intese verticali

Sono accordi tra imprese operanti a livelli diversi del processo stesso. Costituiscono una minaccia meno grave

di quella rappresentata dalle orizzontali. Tipologie: fornitura e somministrazione, concessione di vendita,

agenzia commerciale, sub-fornitura, franchising.

Gli possono essere:

effetti negativi

- Preclusione del mercato ad altri soggetti (foreclosure)

- Indebolimento della concorrenza tra fornitore e concorrenti

- Riduzione della concorrenza all’interno della medesima marca (concorrenza intra brand)

- Creazione di ostacoli alla integrazione dei mercati

Gli positivi:

effetti

- Incremento delle efficienze economiche

- Promozione della concorrenza (non basata sui prezzi)

- Miglioramento della qualità del servizio

- Risoluzione dei problemi di hold up e free riding

Le intese verticali si dividono in 4 categorie:

• un rivenditore si impegna a fornirsi presso solo un fornitore non rivendendo i

Monomarchismo:

prodotti di altri soggetti. (es. obblighi di non concorrenza) Per il venditore ci sono minori costi di

vendita (eco di scala) e di transazione. Gli effetti restrittivi si manifestano se alcuni produttori non

riescono a trovare sbocco sul mercato, soprattutto quando il rivenditore è indispensabile per

raggiungerlo. I problemi si presentano se l’accordo riguarda una quantità rilevante di forniture, non è

limitato nel tempo, se il fornitore possiede una elevata quota di mercato.

• se la distribuzione è limitata (esclusiva) il fornitore acconsente di

Distribuzione limitata o selettiva:

vendere i propri prodotti ad un unico distributore che li rivende in un particolare territorio o categoria

di clienti. Questi accordi possono portare ad una compartimentazione del mercato, e ad una riduzione

della concorrenza intra brand. Distribuzione selettiva: il fornitore applica criteri di selezione per

l’ammissione come rivenditore autorizzato. Questi accordi sono privi di effetti anticoncorrenziali

quando i criteri applicati sono qualitativi e gli obbiettivi richiesti dalla natura del prodotto.

• i fornitori non sono autorizzati a fissare il prezzo di rivendita dei

Imposizione di prezzi di rivendita:

prodotti. Queste operazioni facilitano la collusione tra fornitori e acquirenti, possono portare ad

aumenti di prezzi.

• non si possono creare sistemi di esclusiva territorialmente chiusi,

Compartimentazione dei mercati:

mediante una rete di accordi finalizzati a isolare a vantaggio di qualcuno un mercato. es. divieti di

esportazione.

Gli accordi che non rientrano nel campo di applicazione dell’art.101 del TFUE:

- minore: tra imprese le cui quote singole nel mercato rilevante non superano il

Accordi di importanza

15%.

- agenzia: nel caso in cui l’agente non sostenga alcun rischio significativo, l’agente dev’essere

Accordi di

un semplice portavoce e non deve avere una struttura autonoma.

- sub-fornitura: il subfornitore produce su istruzioni di un altro e non deve avere marchio o

Accordi di

autonomia per la commercializzazione dei prodotti.

Per gli accordi verticali che sono esenti dall’art. 101, le quote del fornitore e dell’acquirente non devono non

devono superare il nei rispettivi mercati rilevanti.

30%

5. Abuso di posizione dominante

Nell’abuso di posizione dominante si da per scontato il mercato, in quanto presuppone la

fallimento di

presenza sul mercato di un’impresa in grado di tenere comportamenti indipendenti dai concorrenti.

Secondo la legge italiana 287/90 art.3 è vietato l’abuso di una posizione dominante all’interno del mercato

nazionale o di una sua parte rilevante, è inoltre vietata l’imposizione di prezzi d’acquisto, di vendita o altre

condizioni contrattuali gravose, pratiche escludenti per impedire agli altri di entrare nel proprio mercato,

condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, subordinare la conclusione di contratti

all’accettazione di prestazioni supplementari.

L’art. 102 del TFUE dice che è vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione

dominante sul mercato interno o di una sua parte rilevante, quando pregiudica il commercio tra stati membri.

Infatti, questo articolo riguarda comportamenti che influiscono sugli scambi comunitari.

La posizione dominante non è vietata di per sé, lo è il suo abusivo. Questa non può godere di

sfruttamento

alcuna esenzione, perché è una situazione oggettiva e riguarda i comportamenti dell’impresa che influisce

sulla struttura di mercato, indebolendo la concorrenza.

La Corte di Giustizia Europea dà come definizione: “Posizione di potere economico di un'impresa, che le

consente di limitare la concorrenza sul mercato rilevante perché può comportarsi in modo indipendente dai

concorrenti, clienti e consumatori.”

L'impresa in dovrà:

posizione dominante

- prevenire l'utilizzo del potere di mercato per impedire ai suoi concorrenti di erodere la posizione

dominante.

- evitare i costi sociali del monopolio.

- proteggere il processo concorrenziale, la qualità, l'innovazione e il ampiezza di gamma.

Gli elementi della fattispecie:

• rilevante: serve per determinare la liceità del comportamento posto in essere. Il

Mercato mercato del

comprende tutti quei prodotti considerati intercambiabili o sostituibili. Si individua

prodotto

attraverso 3 criteri:

- Sostituibilità della domanda, il test principale è il (test dell’elasticità incrociata della

SSNIP

domanda).

- Sostituibilità dell’offerta, si valuta se ci sono altri concorrenti che possono in breve tempo

entrare su quel mercato.

- Concorrenza potenziale è l’area nella quale le imprese forniscono o acquistano prodotti e

Il mercato geografico rilevante

servizi e le condizioni di concorrenza sono omogenee e diverse da quelle delle zone geografiche

contigue.

• la capacità di aumentare il prezzo, per un periodo di tempo significativo ad un livello

Dominanza:

superiore a quello che prevarrebbe in un mercato competitivo, anche se inferiore al prezzo di

monopolio. (es. prezzi predatori v. prezzi sopra al costo marginale ma sotto il costo variabile medio).

Gli indici di dominanza sono: quote di mercato, posizione dei concorrenti e degli acquirenti, struttura

dei costi, risorse finanziarie dell’impresa, integrazione verticale, barriere all’ingresso. La quota di

mercato si misura come rapporto tra fatturati, se superiore a 50% si presume posizione dominante.

realizzata da più imprese (no infragruppo), concentrazione in mercati

Posizione dominante collettiva:

oligopolistici. Le imprese che detengono una pos. dom. coll. detengono quote di mercato simili, sono

in grado di conoscere agevolmente i prezzi e altre condizioni, sono incentivate a coordinarsi. Esiste

ma è rara la .

posizione dominante dal lato della domanda

• è oggettiva, non è necessario accertare l’intenzione dell’impresa, è sufficiente

Nozione di abuso:

qualsiasi condotta che abbia effetto di eliminare un concorrente o rafforzare la dominanza. L'impresa

per dimostrare la liceità del suo comportamento deve presentare giustificazioni di efficienza tecnica

ed economica che compensano il carattere restrittivo del comportamento.

6. Tipi di abuso

• Abusi di sfruttamento: L'impresa sfrutta la sua forza di mercato per alzare i profitti, praticando prezzi

non equi (discriminatori v. selettivi).

• Abusi escludenti: L'impresa cerca di eliminare o escludere dei concorrenti dal mercato, a danno dei

consumatori. Esempio: il rifiuto di fornire le materie prime, il rifiuto a concedere l'accesso di un

infrastruttura essenziale, l'attuazione di sconti che non hanno giustificazione economica oggettiva.

• Pratiche discriminanti: Prezzi selettivi (applicazione di prezzi bassi ai clienti dei concorrenti) o diversi a

seconda del cliente, pratiche di squeeze (applicazione di condizioni non replicabili dai concorrenti a

valle)

• Pratiche leganti: viene privato il cliente della scelta delle sue fonti di approvvigionamento, pratiche di

bundling.

• Posizione dominante e monopolio legale: Il monopolio legale è una risposta ai fallimenti del mercato,

il monopolista si trova in una posizione dominante e qualsiasi tentativo di estendere la riserva di

attività oltre i limiti normativamente previsti configura un abuso, se vuole svolgere attività

economiche in mercati diversi da quello di monopolio, deve costituire una società separata.

• Abusi di struttura: quando si acquista un impresa, una partecipazione, una licenza di brevetto con lo

scopo di ritardare l'entrata di un concorrente.

7. Concentrazioni hanno la caratteristica di provocare un rafforzamento di un’impresa

Le operazioni di concen

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher riccigiulia1997 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Mercato, concorrenza e regolamentazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Oglio Livia.
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