BREVE RIASSUNTO PARTE GIURIDICA
1. Le Intese
Secondo la legge n.287 del 1990, sono considerate gli accordi o le pratiche concordate tra imprese,
intese
anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed
altri organismi simili. Sono le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
vietate
restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.
Criterio della consistenza: non sono suscettibili di causare effetti anticoncorrenziali le pmi con meno di 250
dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni. Mentre in termini di quota di mercato: orizzontale, quota
aggregata minore al 10%; verticale, quota detenuta da ciascuna parte minore del 15%.
Principio di pregiudizio sensibile: prevede che anche eventuali imprese che superano le soglie menzionate
potrebbero non avere effetti rilevanti sulla concorrenza, come le imprese al di sotto delle soglie restano
esposte al giudizio dell’autorità, perché potrebbero avere una portata anticoncorrenziale.
Le intese potrebbero avere come (normativa italiana):
oggetto
• Fissare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali: direttamente o indirettamente.
• Impedire o limitare la produzione, gli sbocchi al mercato, gli investimenti o lo sviluppo tecnico e il
progresso tecnologico.
• Ripartire il mercato o le fonti di approvvigionamento.
• Applicare delle condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, da determinare
ingiustificati svantaggi alla concorrenza.
• Subordinare la conclusione del contratto all’accettazione di prestazioni supplementari.
(normativa europea) Nell’articolo 101 del TFUE si afferma che sono incompatibili con il mercato comune e
vietati tutti gli accordi tra imprese, decisioni di associazione e tutte le pratiche concordate che possano
pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano come oggetto o effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Vengono poi elencati i casi sopraindicati
nella normativa italiana.
Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili, se le intese contribuiscono a
migliorare la produzione, la distribuzione dei prodotti o promuovono il progresso tecnico ed economico, pur
riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile (deroghe).
Anche nella normativa italiana ci sono delle deroghe: l’autorità può autorizzare, intese o categorie quando
possono migliorare le condizioni di offerta del mercato, portando beneficio al consumatore, garantendo un
adeguato livello di concorrenzialità.
Il diritto antitrust si occupa della e non della forma, infatti è irrilevante la qualificazione giuridica
sostanza
dell’intesa, può anche essere costituita tramite un accordo verbale. È necessario che le parti abbiano
manifestato una comune intenzione.
Le intese possono essere verticali quando operano a livelli diversi del processo o orizzontali quando operano
nella stessa fase del processo produttivo.
1. Quando c’è intesa?
• Due o più imprese
• Forma di coordinamento
• Come effetto la restrizione della concorrenza
• La restrizione dev’essere apprezzabile
• Ci si basa sul mercato rilevante delle imprese interessate (quote di mercato, mercato rilevante di
prodotto, geografico)
2. I Cartelli
I cartelli sono forme di tra concorrenti che hanno ad oggetto i prezzi, i quantitativi di
cooperazione collusiva
produzione, i clienti e i territori. Sono infrazioni complesse e di lunga durata costituite da forme integrate di
accordi e pratiche concordate. Il loro è è quindi difficile che ci siano le condizioni per
oggetto anti-competitivo
l’esenzione. Chi si cartellizza è consapevole dell’illeceità dell’atto quindi opera in segreto, l’onere di dimostrare
l’esistenza del cartello è dell’autorità antitrust o di chi è stato vittima dello stesso. Quando la commissione
accerta l’esistenza del cartello si considera un’infrazione unica e continuata, non importa chi è stato coinvolto
anche in uno dei pochi momenti di sviluppo dell’infrazione, tutti verranno considerati responsabili alla pari. La
sanzione non è penale nel caso di diritto UE e italiano, ma pecuniaria e colpisce le aziende e la loro capogruppo.
il limite massimo è il 10% del fatturato dell’impresa (o del gruppo), le
Metodo di calcolo delle ammende:
sanzioni vengono calcolate partendo da un importo base che è 30-50% del valore delle vendite dei prodotti
oggetto del cartello (entry fee). Questa è incrementata in base alla natura dell’illecito, alla quota di mercato
delle imprese coinvolte, all’ampiezza geografica dell’illecito. L’importo base va moltiplicato per il numero di
anni di durata dell’illecito. Le circostanze aggravanti: recidiva, rifiuto di cooperare, ostruzionismo, ruolo di
capofila, ritorsione nei confronti delle altre imprese. Le circostanze attenuanti: ruolo assunto nel cartello,
mancata implementazione di condotta anti-competitiva.
I cartelli vengono attraverso denunce delle vittime del cartello (clienti, fornitori, concorrenti) oppure
scoperti
attraverso investigazioni d’ufficio. Lo strumento più efficace è il che si fonda
programma clemenza
sull’autodenuncia: l’impresa che si autodenuncia riceve o l’immunità totale o la riduzione dell’ammenda.
Questo programma si è affiancato ad un inasprimento delle sanzioni, che rende ancora più appetibili gli sconti
di pena. La piena immunità o le riduzioni di ammenda si concedono se c’è ammissione di responsabilità,
dev’essere cessato l’illecito, si forniscono tutte le informazioni necessarie (valore aggiunto), la cooperazione
dev’essere continua. Le riduzioni dell’ammenda sono: 30-50% prima impresa, 20-30% la seconda, fino al 20%
le successive. Comunque, anche se ci si è autodenunciati, ci sono delle e inevitabili per chi
conseguenze fisse
ha partecipato ad un cartello:
• Sanzione fino al 10% del fatturato
• Nullità delle intese anti-competitive
• Rischio di azioni di risarcimento
• Sanzione personali pecuniarie e penali (non in Italia)
• Danno all’immagine
• Licenziamento dei responsabili
• Costi per processi
• Business disruption
3. Accordi di importanza minore
Gli accordi che non rientrano nel campo di applicazione dell’art.101 sono accordi tra imprese concorrenti, la
cui quota aggregata sul mercato rilevante non supera il 10% e non hanno oggetto anticoncorrenziale. Sono:
• imprese medio piccole che mettono in comune risorse per promuovere
Accordi di ricerca e sviluppo:
lo scambio del know-how, tecnologie, progresso tecnico ed economico. Questi accordi rientrano nel
regolamento di esenzione se la quota di mercato congiunta delle più imprese è minore del 25%, se
superiore i benefici devono superare l’effetto restrittivo. L’accordo non può ostacolare la possibilità
per le imprese di svolgere R&S in un altro settore.
• forma di collaborazione tra imprese già presenti
Accordi di produzione in comune e specializzazione:
sul mercato che decidono di specializzarsi nella produzione in comune di un prodotto definito. Logica
di efficienza, economie di scala, progresso tecnico ed economico.
Questi accordi rientrano nel regolamento di esenzione se la quota di mercato congiunta delle più
imprese è minore del 20%, i produttori avranno costi in comune, quindi l’incentivo a non scontrarsi è
alto.
• la quota congiunta delle imprese dev’essere massimo di perché
Accordi di acquisto in comune: 15%,
nell’ottica antitrust la condivisione dei costi potenzialmente riduce gli incentivi a competere e aumenta
la possibilità di scambio di informazioni sensibili con la conseguenza che le imprese non competano
più.
• cooperazione tra concorrenti nella vendita, distribuzione e
Accordi di commercializzazione:
promozione di prodotti sostitutivi. Le imprese si mettono d’accordo per vendere i prodotti tramite
forme di collaborazioni di natura contrattuale o mediante costituzione di una entità giuridica. Le
imprese devono dimostrare di cooperare solo per avere accesso al mercato, che non riuscirebbero ad
avere in altri modi. La quota minima è 15%.
• le imprese definiscono requisiti tecnici o qualitativi
Accordi di normazione tecnica o standardizzazione:
di prodotti, servizi o processi. Le condizioni standard non generano effetti restrittivi della concorrenza
se non sono vincolanti, se sono accessibili a tutti e definite attraverso procedure aperte e trasparenti.
- lo scambio può avvenire direttamente o tramite agenzie comuni. I benefici
*Scambi di informazioni:
derivanti da scambi di informazioni sono: riduzione asimmetrie informative, miglioramento
dell’efficienza interna, riduzione dei costi di ricerca. Ciò che l’antitrust non tollera è lo scambio di
informazioni strategiche e confidenziali.
4. Le intese verticali
Sono accordi tra imprese operanti a livelli diversi del processo stesso. Costituiscono una minaccia meno grave
di quella rappresentata dalle orizzontali. Tipologie: fornitura e somministrazione, concessione di vendita,
agenzia commerciale, sub-fornitura, franchising.
Gli possono essere:
effetti negativi
- Preclusione del mercato ad altri soggetti (foreclosure)
- Indebolimento della concorrenza tra fornitore e concorrenti
- Riduzione della concorrenza all’interno della medesima marca (concorrenza intra brand)
- Creazione di ostacoli alla integrazione dei mercati
Gli positivi:
effetti
- Incremento delle efficienze economiche
- Promozione della concorrenza (non basata sui prezzi)
- Miglioramento della qualità del servizio
- Risoluzione dei problemi di hold up e free riding
Le intese verticali si dividono in 4 categorie:
• un rivenditore si impegna a fornirsi presso solo un fornitore non rivendendo i
Monomarchismo:
prodotti di altri soggetti. (es. obblighi di non concorrenza) Per il venditore ci sono minori costi di
vendita (eco di scala) e di transazione. Gli effetti restrittivi si manifestano se alcuni produttori non
riescono a trovare sbocco sul mercato, soprattutto quando il rivenditore è indispensabile per
raggiungerlo. I problemi si presentano se l’accordo riguarda una quantità rilevante di forniture, non è
limitato nel tempo, se il fornitore possiede una elevata quota di mercato.
• se la distribuzione è limitata (esclusiva) il fornitore acconsente di
Distribuzione limitata o selettiva:
vendere i propri prodotti ad un unico distributore che li rivende in un particolare territorio o categoria
di clienti. Questi accordi possono portare ad una compartimentazione del mercato, e ad una riduzione
della concorrenza intra brand. Distribuzione selettiva: il fornitore applica criteri di selezione per
l’ammissione come rivenditore autorizzato. Questi accordi sono privi di effetti anticoncorrenziali
quando i criteri applicati sono qualitativi e gli obbiettivi richiesti dalla natura del prodotto.
• i fornitori non sono autorizzati a fissare il prezzo di rivendita dei
Imposizione di prezzi di rivendita:
prodotti. Queste operazioni facilitano la collusione tra fornitori e acquirenti, possono portare ad
aumenti di prezzi.
• non si possono creare sistemi di esclusiva territorialmente chiusi,
Compartimentazione dei mercati:
mediante una rete di accordi finalizzati a isolare a vantaggio di qualcuno un mercato. es. divieti di
esportazione.
Gli accordi che non rientrano nel campo di applicazione dell’art.101 del TFUE:
- minore: tra imprese le cui quote singole nel mercato rilevante non superano il
Accordi di importanza
15%.
- agenzia: nel caso in cui l’agente non sostenga alcun rischio significativo, l’agente dev’essere
Accordi di
un semplice portavoce e non deve avere una struttura autonoma.
- sub-fornitura: il subfornitore produce su istruzioni di un altro e non deve avere marchio o
Accordi di
autonomia per la commercializzazione dei prodotti.
Per gli accordi verticali che sono esenti dall’art. 101, le quote del fornitore e dell’acquirente non devono non
devono superare il nei rispettivi mercati rilevanti.
30%
5. Abuso di posizione dominante
Nell’abuso di posizione dominante si da per scontato il mercato, in quanto presuppone la
fallimento di
presenza sul mercato di un’impresa in grado di tenere comportamenti indipendenti dai concorrenti.
Secondo la legge italiana 287/90 art.3 è vietato l’abuso di una posizione dominante all’interno del mercato
nazionale o di una sua parte rilevante, è inoltre vietata l’imposizione di prezzi d’acquisto, di vendita o altre
condizioni contrattuali gravose, pratiche escludenti per impedire agli altri di entrare nel proprio mercato,
condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, subordinare la conclusione di contratti
all’accettazione di prestazioni supplementari.
L’art. 102 del TFUE dice che è vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione
dominante sul mercato interno o di una sua parte rilevante, quando pregiudica il commercio tra stati membri.
Infatti, questo articolo riguarda comportamenti che influiscono sugli scambi comunitari.
La posizione dominante non è vietata di per sé, lo è il suo abusivo. Questa non può godere di
sfruttamento
alcuna esenzione, perché è una situazione oggettiva e riguarda i comportamenti dell’impresa che influisce
sulla struttura di mercato, indebolendo la concorrenza.
La Corte di Giustizia Europea dà come definizione: “Posizione di potere economico di un'impresa, che le
consente di limitare la concorrenza sul mercato rilevante perché può comportarsi in modo indipendente dai
concorrenti, clienti e consumatori.”
L'impresa in dovrà:
posizione dominante
- prevenire l'utilizzo del potere di mercato per impedire ai suoi concorrenti di erodere la posizione
dominante.
- evitare i costi sociali del monopolio.
- proteggere il processo concorrenziale, la qualità, l'innovazione e il ampiezza di gamma.
Gli elementi della fattispecie:
• rilevante: serve per determinare la liceità del comportamento posto in essere. Il
Mercato mercato del
comprende tutti quei prodotti considerati intercambiabili o sostituibili. Si individua
prodotto
attraverso 3 criteri:
- Sostituibilità della domanda, il test principale è il (test dell’elasticità incrociata della
SSNIP
domanda).
- Sostituibilità dell’offerta, si valuta se ci sono altri concorrenti che possono in breve tempo
entrare su quel mercato.
- Concorrenza potenziale è l’area nella quale le imprese forniscono o acquistano prodotti e
Il mercato geografico rilevante
servizi e le condizioni di concorrenza sono omogenee e diverse da quelle delle zone geografiche
contigue.
• la capacità di aumentare il prezzo, per un periodo di tempo significativo ad un livello
Dominanza:
superiore a quello che prevarrebbe in un mercato competitivo, anche se inferiore al prezzo di
monopolio. (es. prezzi predatori v. prezzi sopra al costo marginale ma sotto il costo variabile medio).
Gli indici di dominanza sono: quote di mercato, posizione dei concorrenti e degli acquirenti, struttura
dei costi, risorse finanziarie dell’impresa, integrazione verticale, barriere all’ingresso. La quota di
mercato si misura come rapporto tra fatturati, se superiore a 50% si presume posizione dominante.
realizzata da più imprese (no infragruppo), concentrazione in mercati
Posizione dominante collettiva:
oligopolistici. Le imprese che detengono una pos. dom. coll. detengono quote di mercato simili, sono
in grado di conoscere agevolmente i prezzi e altre condizioni, sono incentivate a coordinarsi. Esiste
ma è rara la .
posizione dominante dal lato della domanda
• è oggettiva, non è necessario accertare l’intenzione dell’impresa, è sufficiente
Nozione di abuso:
qualsiasi condotta che abbia effetto di eliminare un concorrente o rafforzare la dominanza. L'impresa
per dimostrare la liceità del suo comportamento deve presentare giustificazioni di efficienza tecnica
ed economica che compensano il carattere restrittivo del comportamento.
6. Tipi di abuso
• Abusi di sfruttamento: L'impresa sfrutta la sua forza di mercato per alzare i profitti, praticando prezzi
non equi (discriminatori v. selettivi).
• Abusi escludenti: L'impresa cerca di eliminare o escludere dei concorrenti dal mercato, a danno dei
consumatori. Esempio: il rifiuto di fornire le materie prime, il rifiuto a concedere l'accesso di un
infrastruttura essenziale, l'attuazione di sconti che non hanno giustificazione economica oggettiva.
• Pratiche discriminanti: Prezzi selettivi (applicazione di prezzi bassi ai clienti dei concorrenti) o diversi a
seconda del cliente, pratiche di squeeze (applicazione di condizioni non replicabili dai concorrenti a
valle)
• Pratiche leganti: viene privato il cliente della scelta delle sue fonti di approvvigionamento, pratiche di
bundling.
• Posizione dominante e monopolio legale: Il monopolio legale è una risposta ai fallimenti del mercato,
il monopolista si trova in una posizione dominante e qualsiasi tentativo di estendere la riserva di
attività oltre i limiti normativamente previsti configura un abuso, se vuole svolgere attività
economiche in mercati diversi da quello di monopolio, deve costituire una società separata.
• Abusi di struttura: quando si acquista un impresa, una partecipazione, una licenza di brevetto con lo
scopo di ritardare l'entrata di un concorrente.
7. Concentrazioni hanno la caratteristica di provocare un rafforzamento di un’impresa
Le operazioni di concen
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