DIRITTO PUBBLICO
Il diritto è un insieme di regole che disciplinano i rapporti umani in
una data collettività al fine di permettere una ordinata convivenza e di
prevedere le possibili decisioni del giudice in caso di controversie.
Diritto pubblico: studia i pubblici poteri.
Sono le norme che regolano la struttura e il funzionamento
dell’apparato statale (diritto amministrativo..),e i rapporti tra Stato e
cittadini quando lo Stato agisce in posizione di supremazia (diritto
penale, tributario..). Diritto amministrativo: si occupa in particolare
dell’amministrazione pubblica.
Potere: energia diretta alla realizzazione di un fine.
Il potere viene diviso in 3 grosse branchie:
1. Potere Politico: potere libero nel fine degli scopi. Ma negli attuali
governi il potere politico non è totalmente libero perché deve seguire
fini che impongono le carte costituzionali.
2. Potere discrezionale/amministrativo: in un tempo storico era
detto potere esecutivo perché non doveva fare altro che eseguire
quanto dettato dal potere politico. Ora è detto potere
discrezionale/amministrativo perché il comando legislativo con il
tempo è diventato sempre più impreciso e meno dettagliato a causa
della complessità oggettiva e dell’evolversi della società; quindi anche
l’esecuzione essendo più difficile, è diventata maggiormente
discrezionale.
3. Potere giudiziario: potere di applicare coattivamente (anche
contro la volontà del destinatario) le regole. Il potere giudiziario non
ha discrezionalità nell’applicare la legge. personale.
Discrezionalità: Che dipende dal criterio di giudizio
Potere discrezionale: quello che consente di valutare i fatti
scegliendo la soluzione più opportuna in vista del pubblico interesse.
Pubblica Amministrazione: Soggetto pubblico a cui la legge ha
affidato la cura di determinati fini (quindi determinati e stabiliti dal
potere politico). Il potere pubblico e amministrativo ha sempre una
funzione servente (altrimenti non avrebbe ragione di esistere).
Funzione: potere attribuito per il perseguimento di un interesse
altrui.
Interesse: relazione tra una persona e una cosa.
Interesse legittimo: posizione soggettiva attiva di vantaggio, che si
esplica nella realtà. È risarcibile. È a soddisfazione incerta (o meglio
dipende dalle valutazioni della pubblica amministrazione).
Diritto soggettivo: Situazione giuridica soggettiva a soddisfazione
certa (es. diritto di proprietà).
Quindi la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo sta
nella certezza della sua soddisfazione.
È necessario introdurre i diversi tipi di maggioranza possibili:
Maggioranza relativa: si ha se si ottiene un numero di voti
superiore a quelli ottenuti da ciascun'altra opzione nella stessa
votazione.
Maggioranza semplice: un'opzione consegue la maggioranza
semplice se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero
totale di votanti. Detto in altri termini, la maggioranza semplice è
conseguita dall'opzione che raggiunge un quorum funzionale fissato
in più della metà dei votanti.
Maggioranza assoluta: un'opzione consegue la maggioranza
assoluta se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero
totale degli aventi diritto al voto. Detto in altri termini, la maggioranza
assoluta è conseguita dall'opzione che raggiunge un quorum
funzionale fissato in più della metà degli aventi diritto al voto.
Maggioranza qualificata: un'opzione consegue una maggioranza
qualificata se ottiene un numero di voti non inferiore ad un quorum
funzionale fissato in una frazione superiore alla metà del numero
totale dei votanti o degli aventi diritto al voto.
DIRITTO PUBBLICO
Il diritto è un insieme di regole che disciplinano i rapporti umani in
una data collettività al fine di permettere una ordinata convivenza e di
prevedere le possibili decisioni del giudice in caso di controversie.
Diritto pubblico: studia i pubblici poteri.
Sono le norme che regolano la struttura e il funzionamento
dell’apparato statale (diritto amministrativo..),e i rapporti tra Stato e
cittadini quando lo Stato agisce in posizione di supremazia (diritto
penale, tributario..). Diritto amministrativo: si occupa in particolare
dell’amministrazione pubblica.
Potere: energia diretta alla realizzazione di un fine.
Il potere viene diviso in 3 grosse branchie:
1. Potere Politico: potere libero nel fine degli scopi. Ma negli attuali
governi il potere politico non è totalmente libero perché deve seguire
fini che impongono le carte costituzionali.
2. Potere discrezionale/amministrativo: in un tempo storico era
detto potere esecutivo perché non doveva fare altro che eseguire
quanto dettato dal potere politico. Ora è detto potere
discrezionale/amministrativo perché il comando legislativo con il
tempo è diventato sempre più impreciso e meno dettagliato a causa
della complessità oggettiva e dell’evolversi della società; quindi anche
l’esecuzione essendo più difficile, è diventata maggiormente
discrezionale.
3. Potere giudiziario: potere di applicare coattivamente (anche
contro la volontà del destinatario) le regole. Il potere giudiziario non
ha discrezionalità nell’applicare la legge. personale.
Discrezionalità: Che dipende dal criterio di giudizio
Potere discrezionale: quello che consente di valutare i fatti
scegliendo la soluzione più opportuna in vista del pubblico interesse.
Pubblica Amministrazione: Soggetto pubblico a cui la legge ha
affidato la cura di determinati fini (quindi determinati e stabiliti dal
potere politico). Il potere pubblico e amministrativo ha sempre una
funzione servente (altrimenti non avrebbe ragione di esistere).
Funzione: potere attribuito per il perseguimento di un interesse
altrui.
Interesse: relazione tra una persona e una cosa.
Interesse legittimo: posizione soggettiva attiva di vantaggio, che si
esplica nella realtà. È risarcibile. È a soddisfazione incerta (o meglio
dipende dalle valutazioni della pubblica amministrazione).
Diritto soggettivo: Situazione giuridica soggettiva a soddisfazione
certa (es. diritto di proprietà).
Quindi la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo sta
nella certezza della sua soddisfazione.
È necessario introdurre i diversi tipi di maggioranza possibili:
Maggioranza relativa: si ha se si ottiene un numero di voti
superiore a quelli ottenuti da ciascun'altra opzione nella stessa
votazione.
Maggioranza semplice: un'opzione consegue la maggioranza
semplice se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero
totale di votanti. Detto in altri termini, la maggioranza semplice è
conseguita dall'opzione che raggiunge un quorum funzionale fissato
in più della metà dei votanti.
Maggioranza assoluta: un'opzione consegue la maggioranza
assoluta se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero
totale degli aventi diritto al voto. Detto in altri termini, la maggioranza
assoluta è conseguita dall'opzione che raggiunge un quorum
funzionale fissato in più della metà degli aventi diritto al voto.
Maggioranza qualificata: un'opzione consegue una maggioranza
qualificata se ottiene un numero di voti non inferiore ad un quorum
funzionale fissato in una frazione superiore alla metà del numero
totale dei votanti o degli aventi diritto al voto.
LE FONTI DEL DIRITTO
Si dicono fonti di diritto tutti gli atti e i fatti da cui originano norme
giuridiche. Le fonti si distinguono in:
Fonti di “produzione”: qualsiasi atto o fatto che sia capace di
innovare l’ordinamento giuridico. (Es. legge, decreto legge, decreto
legislativo). Le fonti di produzione possono essere:
Fonti atto: frutto dell’ingegno umano (es. la legge approvata dal
O
parlamento);
Fonti fatto: attengono a comportamenti (es. comportamento che
O
genera la consuetudine).
Fonti di “cognizione” (valore divulgativo): mezzo attraverso il quale
la fonte viene portata a
conoscenza. (Es. la gazzetta ufficiale, i codici)
FONTI ESTERNE
Il diritto internazionale e quello interno convivono su piani paralleli,
essendo espressione di distinti processi di integrazione politica.
Perciò, affinché le norme internazionali entrino a far parte
dell'ordinamento interno, si deve verificare ciò che si indica con il
termine di "adattamento", che può essere automatico o speciale.
L'adattamento automatico o generale è previsto dall'art. 10 della
Costituzione, laddove dispone che «l'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute».
Regolamenti comunitari: sono immediatamente applicabili allo
Stato appartenente nell’ordinamento degli Stati Europei senza
bisogno di altre leggi e quindi senza bisogno di ricezione;
Direttive: devono essere recepite con una legge all’interno dello
Stato; il mancato recepimento da luogo a sanzioni. A causa delle
innumerevoli direttive, l’organo giurisdizionale (la corte di giustizia)
emanò una sentenza in cui diceva: se la direttiva è ben dettagliata
(detta self executing) non è necessaria la legge di ricezione.
Convenzioni: necessitano di ricezione; la mancata ricezione non dà
luogo a sanzioni.
FONTI INTERNE (fonti nazionali, regionali, comunali, ecc..)
Bisogna sapere che prima della Costituzione Repubblicana (1948) era
presente lo Statuto Albertino (1848), che non occupava grado
differente dagli altri atti prodotti dal parlamento.
Disposizioni sulle leggi
Secondo l’articolo 1 delle del Codice Civile
(Emanato nel 1942), sono fonti del diritto:
1. Le leggi (leggi parlamentari, decreti legislativi, decreti legge, leggi
regionali);
2. I regolamenti (Art 4 Disposizioni sulle leggi C.C.: I regolamenti non
possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi),(si
intendono i regolamenti governativi).
3. Le norme corporative (non esistono più perchè devono intendersi
abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo);
4. Gli usi e consuetudini: sono una fonte di diritto sussidiaria (l’unica
fonte fatto), per materie non regolate da altre fonti; essi sono
comportamenti che un’ampia comunità di soggetti (elemento
oggettivo) pongono in essere nella convinzione di rispettare un
comando giuridico (elemento
soggettivo), che in realtà non c’è.
Questi livelli sono visti gerarchicamente, quindi se una fonte di rango
secondario contiene disposizioni configgenti con la fonte di rango
primario, per il principio gerarchico prevale la fonte di rango primario
(quindi le fonti di grado inferiore non possono derogare le fonti di
grado superiore); ciò non influiva sulle leggi che fino a quando era in
vigore lo Statuto Albertino erano del suo stesso rango, quindi fonte
primaria e di grado superiore a qualsiasi altra fonte.
Con l’avvento della Costituzione Repubblicana nel 1948, che
diventa una fonte di rango superiore a quelle ordinarie (quindi prevale
su tutte), il livello di gerarchia vale per tutti i livelli (quindi anche per
le leggi di rango primario che non devono contrastare la
Costituzione).
Se avviene un conflitto tra due regole (antinomia) questo può essere
risolto secondo tre criteri:
1. Gerarchico (prevale sugli altri due): tra due regole in conflitto
prevale quella posta da una fonte di livello superiore.
2. Di Specialità: prevale la regola che disciplina una ipotesi particolare
rispetto a quella che disciplina l’ipotesi generale.
3. Cronologico: prevale la regola emanata per ultima (la precedente
viene abrogata espressamente o tacitamente).
Tra un criterio di rango superiore e uno di rango inferiore, prevale
quello di grado superiore.
Irretroattività delle leggi La legge non dispone che per
Art 11 Disposizioni sulle leggi C.C.:
l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. Quest’articolo è emanato
dal Codice Civile, quindi possono verificarsi situazioni di irretroattività
perché questa norma può essere derogata da una fonte del suo
stesso grado.
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE (per poter applicare una norma è
necessaria la sua interpretazione). Nell'applicare la legge non si può
Art 12 Disposizioni sulle leggi C.C.:
ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore. Quindi abbiamo vari tipi di interpretazione:
Palesemente: Interpretare la legge attribuendole il significato fatto
palese dal significato proprio delle parole (come dice l’articolo
riportato sopra)
Interpretazione estensiva: quando il significato attribuito è più
ampio di quello delle parole (ad esempio quando per lavoro si intende
anche quello di casalinga).
Interpretazione restrittiva: quando si attribuisce alla norma un
significato più limitato con una portata minore (si applica alle leggi
penali che incidono sulla sfera giuridica delle persone).
Interpretazione autentica: attribuzione del significato di una legge
fatta dallo stesso soggetto che ha prodotto quella fonte. Quindi viene
fatta dal legislatore stesso e ha forma della legge che voleva
spiegare.
Secondo il principio omnicomprensivo dell’ordinamento, esso va a
disciplinare tutte le fattispecie verificabili nella realtà; tuttavia quando
nella pratica non è presente una norma che disciplina una
determinata fattispecie, non c’è il problema di interpretare una
norma, ma di creare una norma; quindi si fa riferimento all’analogia,
essa prevede che: Se una controversia non può
Art 12 Disposizioni sulle leggi C.C.:
essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle
disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (analogia
legis); se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi
generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (analogia iuris ).
LA COSTITUZIONE
Nb. La consuetudine Costituzionale non è una fonte del diritto, ma è
considerata solo una prassi (es. le consultazioni del presidente della
Repubblica prima di nominare il presidente del Consiglio).
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale
dello Stato italiano, ovvero il vertice nella gerarchia delle fonti di
diritto, e fondativa della Repubblica italiana.
È stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e
promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27
dicembre 1947, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n298 edizione straordinaria; ed è entrata in vigore il 1
gennaio 1948
La Costituzione si dice: Lunga: perché quando è stata redatta erano
presenti 139 articoli;
e Rigida: non perché sia immodificabile, ma perché eventuali
revisioni costituzionali sono possibili solo attraverso un procedimento
aggravato (previsto dall’articolo 138 della Costituzione stessa), cioè
rispetto a quello previsto per norme ordinarie presenta degli aggravi
Le leggi di revisione della Costituzione e
di forma, dettati dall’Art 138:
le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con 2
successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi …
Inoltre, è rigida perché non tutte le norme costituzionali si possono
modificare, come dice L’Art 139: La forma Repubblicana non può
essere oggetto di revisione costituzionale. Quindi l’art 138 non può
essere utilizzato per cambiare la forma Repubblicana; si tratta di una
scelta irreversibile.
DIFFER Ottriata Scritta Breve Flessibi Liberale
ENZE: le
STATUT
O
ALBERT
INO
(1848)
COSTIT Deliber Scritta Lunga Rigida Democr
UZIONE ata atica
STRUTTURA DELLA Articoli
COSTITUZIONE
Principi Fondamentali 1-12
PARTE I: Titolo I: Rapporti 13-28
civili
Diritti e doveri
Titolo II: Rapporti etico - 29-34
sociali
dei cittadini
Titolo III: Rapporti 35-47
economici
Titolo IV: Rapporti politici 48-54
Titolo I: Il Sezione I: Le 55-69
Parlamento Camere
Sezione II: La formazione 70-82
delle leggi
Titolo II: Il Presidente della 83-91
Repubblica
PARTE II:
Titolo III: Il Sezione I: Il 92-96
Governo consiglio dei
ministri
Ordinamento
Sezione II: La pubblica 97-98
amministrazione
della
Sezione III: Gli organi 99-100
ausiliari
Repubblica
Titolo IV: La Sezione I: 101-110
Magistratura Ordinamento
giurisdizionale
Sezione II: Norme sulla 111-113
giurisdizione
Titolo V: Le Regioni, Le 114-133
Provincie, i Comuni
Titolo VI: Sezione I: La 134-137
Garanzie Corte
Costituzionali costituzionale
Sezione II: Revisione della 138-139
Costituzione
Disposizioni transitorie e I - XVIII
finali
STRUTTURA DELLA Articoli
COSTITUZIONE
Principi Fondamentali 1-12
PARTE I: Titolo I: Rapporti 13-28
civili
Diritti e doveri
Titolo II: Rapporti etico - 29-34
sociali
dei cittadini
Titolo III: Rapporti 35-47
economici
Titolo IV: Rapporti politici 48-54
Titolo I: Il Sezione I: Le 55-69
Parlamento Camere
Sezione II: La formazione 70-82
delle leggi
Titolo II: Il Presidente della 83-91
Repubblica
PARTE II:
Titolo III: Il Sezione I: Il 92-96
Governo consiglio dei
ministri
Ordinamento
Sezione II: La pubblica 97-98
ammini
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