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DIRITTO PUBBLICO

Il diritto è un insieme di regole che disciplinano i rapporti umani in

una data collettività al fine di permettere una ordinata convivenza e di

prevedere le possibili decisioni del giudice in caso di controversie.

Diritto pubblico: studia i pubblici poteri.

Sono le norme che regolano la struttura e il funzionamento

dell’apparato statale (diritto amministrativo..),e i rapporti tra Stato e

cittadini quando lo Stato agisce in posizione di supremazia (diritto

penale, tributario..). Diritto amministrativo: si occupa in particolare

dell’amministrazione pubblica.

Potere: energia diretta alla realizzazione di un fine.

Il potere viene diviso in 3 grosse branchie:

1. Potere Politico: potere libero nel fine degli scopi. Ma negli attuali

governi il potere politico non è totalmente libero perché deve seguire

fini che impongono le carte costituzionali.

2. Potere discrezionale/amministrativo: in un tempo storico era

detto potere esecutivo perché non doveva fare altro che eseguire

quanto dettato dal potere politico. Ora è detto potere

discrezionale/amministrativo perché il comando legislativo con il

tempo è diventato sempre più impreciso e meno dettagliato a causa

della complessità oggettiva e dell’evolversi della società; quindi anche

l’esecuzione essendo più difficile, è diventata maggiormente

discrezionale.

3. Potere giudiziario: potere di applicare coattivamente (anche

contro la volontà del destinatario) le regole. Il potere giudiziario non

ha discrezionalità nell’applicare la legge. personale.

Discrezionalità: Che dipende dal criterio di giudizio

Potere discrezionale: quello che consente di valutare i fatti

scegliendo la soluzione più opportuna in vista del pubblico interesse.

Pubblica Amministrazione: Soggetto pubblico a cui la legge ha

affidato la cura di determinati fini (quindi determinati e stabiliti dal

potere politico). Il potere pubblico e amministrativo ha sempre una

funzione servente (altrimenti non avrebbe ragione di esistere).

Funzione: potere attribuito per il perseguimento di un interesse

altrui.

Interesse: relazione tra una persona e una cosa.

Interesse legittimo: posizione soggettiva attiva di vantaggio, che si

esplica nella realtà. È risarcibile. È a soddisfazione incerta (o meglio

dipende dalle valutazioni della pubblica amministrazione).

Diritto soggettivo: Situazione giuridica soggettiva a soddisfazione

certa (es. diritto di proprietà).

Quindi la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo sta

nella certezza della sua soddisfazione.

È necessario introdurre i diversi tipi di maggioranza possibili:

 Maggioranza relativa: si ha se si ottiene un numero di voti

superiore a quelli ottenuti da ciascun'altra opzione nella stessa

votazione.

 Maggioranza semplice: un'opzione consegue la maggioranza

semplice se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero

totale di votanti. Detto in altri termini, la maggioranza semplice è

conseguita dall'opzione che raggiunge un quorum funzionale fissato

in più della metà dei votanti.

 Maggioranza assoluta: un'opzione consegue la maggioranza

assoluta se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero

totale degli aventi diritto al voto. Detto in altri termini, la maggioranza

assoluta è conseguita dall'opzione che raggiunge un quorum

funzionale fissato in più della metà degli aventi diritto al voto.

 Maggioranza qualificata: un'opzione consegue una maggioranza

qualificata se ottiene un numero di voti non inferiore ad un quorum

funzionale fissato in una frazione superiore alla metà del numero

totale dei votanti o degli aventi diritto al voto.

DIRITTO PUBBLICO

Il diritto è un insieme di regole che disciplinano i rapporti umani in

una data collettività al fine di permettere una ordinata convivenza e di

prevedere le possibili decisioni del giudice in caso di controversie.

Diritto pubblico: studia i pubblici poteri.

Sono le norme che regolano la struttura e il funzionamento

dell’apparato statale (diritto amministrativo..),e i rapporti tra Stato e

cittadini quando lo Stato agisce in posizione di supremazia (diritto

penale, tributario..). Diritto amministrativo: si occupa in particolare

dell’amministrazione pubblica.

Potere: energia diretta alla realizzazione di un fine.

Il potere viene diviso in 3 grosse branchie:

1. Potere Politico: potere libero nel fine degli scopi. Ma negli attuali

governi il potere politico non è totalmente libero perché deve seguire

fini che impongono le carte costituzionali.

2. Potere discrezionale/amministrativo: in un tempo storico era

detto potere esecutivo perché non doveva fare altro che eseguire

quanto dettato dal potere politico. Ora è detto potere

discrezionale/amministrativo perché il comando legislativo con il

tempo è diventato sempre più impreciso e meno dettagliato a causa

della complessità oggettiva e dell’evolversi della società; quindi anche

l’esecuzione essendo più difficile, è diventata maggiormente

discrezionale.

3. Potere giudiziario: potere di applicare coattivamente (anche

contro la volontà del destinatario) le regole. Il potere giudiziario non

ha discrezionalità nell’applicare la legge. personale.

Discrezionalità: Che dipende dal criterio di giudizio

Potere discrezionale: quello che consente di valutare i fatti

scegliendo la soluzione più opportuna in vista del pubblico interesse.

Pubblica Amministrazione: Soggetto pubblico a cui la legge ha

affidato la cura di determinati fini (quindi determinati e stabiliti dal

potere politico). Il potere pubblico e amministrativo ha sempre una

funzione servente (altrimenti non avrebbe ragione di esistere).

Funzione: potere attribuito per il perseguimento di un interesse

altrui.

Interesse: relazione tra una persona e una cosa.

Interesse legittimo: posizione soggettiva attiva di vantaggio, che si

esplica nella realtà. È risarcibile. È a soddisfazione incerta (o meglio

dipende dalle valutazioni della pubblica amministrazione).

Diritto soggettivo: Situazione giuridica soggettiva a soddisfazione

certa (es. diritto di proprietà).

Quindi la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo sta

nella certezza della sua soddisfazione.

È necessario introdurre i diversi tipi di maggioranza possibili:

 Maggioranza relativa: si ha se si ottiene un numero di voti

superiore a quelli ottenuti da ciascun'altra opzione nella stessa

votazione.

 Maggioranza semplice: un'opzione consegue la maggioranza

semplice se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero

totale di votanti. Detto in altri termini, la maggioranza semplice è

conseguita dall'opzione che raggiunge un quorum funzionale fissato

in più della metà dei votanti.

 Maggioranza assoluta: un'opzione consegue la maggioranza

assoluta se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero

totale degli aventi diritto al voto. Detto in altri termini, la maggioranza

assoluta è conseguita dall'opzione che raggiunge un quorum

funzionale fissato in più della metà degli aventi diritto al voto.

 Maggioranza qualificata: un'opzione consegue una maggioranza

qualificata se ottiene un numero di voti non inferiore ad un quorum

funzionale fissato in una frazione superiore alla metà del numero

totale dei votanti o degli aventi diritto al voto.

LE FONTI DEL DIRITTO

Si dicono fonti di diritto tutti gli atti e i fatti da cui originano norme

giuridiche. Le fonti si distinguono in:

 Fonti di “produzione”: qualsiasi atto o fatto che sia capace di

innovare l’ordinamento giuridico. (Es. legge, decreto legge, decreto

legislativo). Le fonti di produzione possono essere:

 Fonti atto: frutto dell’ingegno umano (es. la legge approvata dal

O

parlamento);

Fonti fatto: attengono a comportamenti (es. comportamento che

O

genera la consuetudine).

 Fonti di “cognizione” (valore divulgativo): mezzo attraverso il quale

la fonte viene portata a

conoscenza. (Es. la gazzetta ufficiale, i codici)

FONTI ESTERNE

Il diritto internazionale e quello interno convivono su piani paralleli,

essendo espressione di distinti processi di integrazione politica.

Perciò, affinché le norme internazionali entrino a far parte

dell'ordinamento interno, si deve verificare ciò che si indica con il

termine di "adattamento", che può essere automatico o speciale.

L'adattamento automatico o generale è previsto dall'art. 10 della

Costituzione, laddove dispone che «l'ordinamento giuridico italiano si

conforma alle norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute».

 Regolamenti comunitari: sono immediatamente applicabili allo

Stato appartenente nell’ordinamento degli Stati Europei senza

bisogno di altre leggi e quindi senza bisogno di ricezione;

 Direttive: devono essere recepite con una legge all’interno dello

Stato; il mancato recepimento da luogo a sanzioni. A causa delle

innumerevoli direttive, l’organo giurisdizionale (la corte di giustizia)

emanò una sentenza in cui diceva: se la direttiva è ben dettagliata

(detta self executing) non è necessaria la legge di ricezione.

 Convenzioni: necessitano di ricezione; la mancata ricezione non dà

luogo a sanzioni.

FONTI INTERNE (fonti nazionali, regionali, comunali, ecc..)

Bisogna sapere che prima della Costituzione Repubblicana (1948) era

presente lo Statuto Albertino (1848), che non occupava grado

differente dagli altri atti prodotti dal parlamento.

Disposizioni sulle leggi

Secondo l’articolo 1 delle del Codice Civile

(Emanato nel 1942), sono fonti del diritto:

1. Le leggi (leggi parlamentari, decreti legislativi, decreti legge, leggi

regionali);

2. I regolamenti (Art 4 Disposizioni sulle leggi C.C.: I regolamenti non

possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi),(si

intendono i regolamenti governativi).

3. Le norme corporative (non esistono più perchè devono intendersi

abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo);

4. Gli usi e consuetudini: sono una fonte di diritto sussidiaria (l’unica

fonte fatto), per materie non regolate da altre fonti; essi sono

comportamenti che un’ampia comunità di soggetti (elemento

oggettivo) pongono in essere nella convinzione di rispettare un

comando giuridico (elemento

soggettivo), che in realtà non c’è.

Questi livelli sono visti gerarchicamente, quindi se una fonte di rango

secondario contiene disposizioni configgenti con la fonte di rango

primario, per il principio gerarchico prevale la fonte di rango primario

(quindi le fonti di grado inferiore non possono derogare le fonti di

grado superiore); ciò non influiva sulle leggi che fino a quando era in

vigore lo Statuto Albertino erano del suo stesso rango, quindi fonte

primaria e di grado superiore a qualsiasi altra fonte.

Con l’avvento della Costituzione Repubblicana nel 1948, che

diventa una fonte di rango superiore a quelle ordinarie (quindi prevale

su tutte), il livello di gerarchia vale per tutti i livelli (quindi anche per

le leggi di rango primario che non devono contrastare la

Costituzione).

Se avviene un conflitto tra due regole (antinomia) questo può essere

risolto secondo tre criteri:

1. Gerarchico (prevale sugli altri due): tra due regole in conflitto

prevale quella posta da una fonte di livello superiore.

2. Di Specialità: prevale la regola che disciplina una ipotesi particolare

rispetto a quella che disciplina l’ipotesi generale.

3. Cronologico: prevale la regola emanata per ultima (la precedente

viene abrogata espressamente o tacitamente).

Tra un criterio di rango superiore e uno di rango inferiore, prevale

quello di grado superiore.

Irretroattività delle leggi La legge non dispone che per

Art 11 Disposizioni sulle leggi C.C.:

l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. Quest’articolo è emanato

dal Codice Civile, quindi possono verificarsi situazioni di irretroattività

perché questa norma può essere derogata da una fonte del suo

stesso grado.

INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE (per poter applicare una norma è

necessaria la sua interpretazione). Nell'applicare la legge non si può

Art 12 Disposizioni sulle leggi C.C.:

ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato

proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla

intenzione del legislatore. Quindi abbiamo vari tipi di interpretazione:

 Palesemente: Interpretare la legge attribuendole il significato fatto

palese dal significato proprio delle parole (come dice l’articolo

riportato sopra)

 Interpretazione estensiva: quando il significato attribuito è più

ampio di quello delle parole (ad esempio quando per lavoro si intende

anche quello di casalinga).

 Interpretazione restrittiva: quando si attribuisce alla norma un

significato più limitato con una portata minore (si applica alle leggi

penali che incidono sulla sfera giuridica delle persone).

 Interpretazione autentica: attribuzione del significato di una legge

fatta dallo stesso soggetto che ha prodotto quella fonte. Quindi viene

fatta dal legislatore stesso e ha forma della legge che voleva

spiegare.

Secondo il principio omnicomprensivo dell’ordinamento, esso va a

disciplinare tutte le fattispecie verificabili nella realtà; tuttavia quando

nella pratica non è presente una norma che disciplina una

determinata fattispecie, non c’è il problema di interpretare una

norma, ma di creare una norma; quindi si fa riferimento all’analogia,

essa prevede che: Se una controversia non può

Art 12 Disposizioni sulle leggi C.C.:

essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle

disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (analogia

legis); se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi

generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (analogia iuris ).

LA COSTITUZIONE

Nb. La consuetudine Costituzionale non è una fonte del diritto, ma è

considerata solo una prassi (es. le consultazioni del presidente della

Repubblica prima di nominare il presidente del Consiglio).

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale

dello Stato italiano, ovvero il vertice nella gerarchia delle fonti di

diritto, e fondativa della Repubblica italiana.

È stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e

promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27

dicembre 1947, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana n298 edizione straordinaria; ed è entrata in vigore il 1

gennaio 1948

La Costituzione si dice: Lunga: perché quando è stata redatta erano

presenti 139 articoli;

e Rigida: non perché sia immodificabile, ma perché eventuali

revisioni costituzionali sono possibili solo attraverso un procedimento

aggravato (previsto dall’articolo 138 della Costituzione stessa), cioè

rispetto a quello previsto per norme ordinarie presenta degli aggravi

Le leggi di revisione della Costituzione e

di forma, dettati dall’Art 138:

le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con 2

successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi …

Inoltre, è rigida perché non tutte le norme costituzionali si possono

modificare, come dice L’Art 139: La forma Repubblicana non può

essere oggetto di revisione costituzionale. Quindi l’art 138 non può

essere utilizzato per cambiare la forma Repubblicana; si tratta di una

scelta irreversibile.

DIFFER Ottriata Scritta Breve Flessibi Liberale

ENZE: le

STATUT

O

ALBERT

INO

(1848)

COSTIT Deliber Scritta Lunga Rigida Democr

UZIONE ata atica

STRUTTURA DELLA Articoli

COSTITUZIONE

Principi Fondamentali 1-12

PARTE I: Titolo I: Rapporti 13-28

civili

Diritti e doveri

Titolo II: Rapporti etico - 29-34

sociali

dei cittadini

Titolo III: Rapporti 35-47

economici

Titolo IV: Rapporti politici 48-54

Titolo I: Il Sezione I: Le 55-69

Parlamento Camere

Sezione II: La formazione 70-82

delle leggi

Titolo II: Il Presidente della 83-91

Repubblica

PARTE II:

Titolo III: Il Sezione I: Il 92-96

Governo consiglio dei

ministri

Ordinamento

Sezione II: La pubblica 97-98

amministrazione

della

Sezione III: Gli organi 99-100

ausiliari

Repubblica

Titolo IV: La Sezione I: 101-110

Magistratura Ordinamento

giurisdizionale

Sezione II: Norme sulla 111-113

giurisdizione

Titolo V: Le Regioni, Le 114-133

Provincie, i Comuni

Titolo VI: Sezione I: La 134-137

Garanzie Corte

Costituzionali costituzionale

Sezione II: Revisione della 138-139

Costituzione

Disposizioni transitorie e I - XVIII

finali

STRUTTURA DELLA Articoli

COSTITUZIONE

Principi Fondamentali 1-12

PARTE I: Titolo I: Rapporti 13-28

civili

Diritti e doveri

Titolo II: Rapporti etico - 29-34

sociali

dei cittadini

Titolo III: Rapporti 35-47

economici

Titolo IV: Rapporti politici 48-54

Titolo I: Il Sezione I: Le 55-69

Parlamento Camere

Sezione II: La formazione 70-82

delle leggi

Titolo II: Il Presidente della 83-91

Repubblica

PARTE II:

Titolo III: Il Sezione I: Il 92-96

Governo consiglio dei

ministri

Ordinamento

Sezione II: La pubblica 97-98

ammini

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher petrgae136 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Principi di diritto pubblico e di diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Tirelli Silvio.
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