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Diritto pubblico

Il diritto è un insieme di regole che disciplinano i rapporti umani in una data collettività al fine di permettere una ordinata convivenza e di prevedere le possibili decisioni del giudice in caso di controversie.

Diritto pubblico e diritto amministrativo

Diritto pubblico: studia i pubblici poteri.

Sono le norme che regolano la struttura e il funzionamento dell’apparato statale (diritto amministrativo..), e i rapporti tra Stato e cittadini quando lo Stato agisce in posizione di supremazia (diritto penale, tributario..). Diritto amministrativo: si occupa in particolare dell’amministrazione pubblica.

Il potere

Potere: energia diretta alla realizzazione di un fine.

Il potere viene diviso in 3 grosse branchie:

  1. Potere politico: potere libero nel fine degli scopi. Ma negli attuali governi il potere politico non è totalmente libero perché deve seguire fini che impongono le carte costituzionali.
  2. Potere discrezionale/amministrativo: in un tempo storico era detto potere esecutivo perché non doveva fare altro che eseguire quanto dettato dal potere politico. Ora è detto potere discrezionale/amministrativo perché il comando legislativo con il tempo è diventato sempre più impreciso e meno dettagliato a causa della complessità oggettiva e dell’evolversi della società; quindi anche l’esecuzione essendo più difficile, è diventata maggiormente discrezionale.
  3. Potere giudiziario: potere di applicare coattivamente (anche contro la volontà del destinatario) le regole. Il potere giudiziario non ha discrezionalità nell’applicare la legge. Personale.

Discrezionalità: che dipende dal criterio di giudizio.

Potere discrezionale: quello che consente di valutare i fatti scegliendo la soluzione più opportuna in vista del pubblico interesse.

Pubblica amministrazione: soggetto pubblico a cui la legge ha affidato la cura di determinati fini (quindi determinati e stabiliti dal potere politico). Il potere pubblico e amministrativo ha sempre una funzione servente (altrimenti non avrebbe ragione di esistere).

Funzione: potere attribuito per il perseguimento di un interesse altrui.

Interesse: relazione tra una persona e una cosa.

Interesse legittimo: posizione soggettiva attiva di vantaggio, che si esplica nella realtà. È risarcibile. È a soddisfazione incerta (o meglio dipende dalle valutazioni della pubblica amministrazione).

Diritto soggettivo: situazione giuridica soggettiva a soddisfazione certa (es. diritto di proprietà).

Quindi la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo sta nella certezza della sua soddisfazione.

Tipi di maggioranza

È necessario introdurre i diversi tipi di maggioranza possibili:

  • Maggioranza relativa: si ha se si ottiene un numero di voti superiore a quelli ottenuti da ciascun'altra opzione nella stessa votazione.
  • Maggioranza semplice: un'opzione consegue la maggioranza semplice se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero totale di votanti. Detto in altri termini, la maggioranza semplice è conseguita dall'opzione che raggiunge un quorum funzionale fissato in più della metà dei votanti.
  • Maggioranza assoluta: un'opzione consegue la maggioranza assoluta se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto al voto. Detto in altri termini, la maggioranza assoluta è conseguita dall'opzione che raggiunge un quorum funzionale fissato in più della metà degli aventi diritto al voto.
  • Maggioranza qualificata: un'opzione consegue una maggioranza qualificata se ottiene un numero di voti non inferiore ad un quorum funzionale fissato in una frazione superiore alla metà del numero totale dei votanti o degli aventi diritto al voto.

Diritto pubblico

Il diritto è un insieme di regole che disciplinano i rapporti umani in una data collettività al fine di permettere una ordinata convivenza e di prevedere le possibili decisioni del giudice in caso di controversie.

Diritto pubblico e diritto amministrativo

Diritto pubblico: studia i pubblici poteri.

Sono le norme che regolano la struttura e il funzionamento dell’apparato statale (diritto amministrativo..), e i rapporti tra Stato e cittadini quando lo Stato agisce in posizione di supremazia (diritto penale, tributario..). Diritto amministrativo: si occupa in particolare dell’amministrazione pubblica.

Il potere

Potere: energia diretta alla realizzazione di un fine.

Il potere viene diviso in 3 grosse branchie:

  1. Potere politico: potere libero nel fine degli scopi. Ma negli attuali governi il potere politico non è totalmente libero perché deve seguire fini che impongono le carte costituzionali.
  2. Potere discrezionale/amministrativo: in un tempo storico era detto potere esecutivo perché non doveva fare altro che eseguire quanto dettato dal potere politico. Ora è detto potere discrezionale/amministrativo perché il comando legislativo con il tempo è diventato sempre più impreciso e meno dettagliato a causa della complessità oggettiva e dell’evolversi della società; quindi anche l’esecuzione essendo più difficile, è diventata maggiormente discrezionale.
  3. Potere giudiziario: potere di applicare coattivamente (anche contro la volontà del destinatario) le regole. Il potere giudiziario non ha discrezionalità nell’applicare la legge. Personale.

Discrezionalità: che dipende dal criterio di giudizio.

Potere discrezionale: quello che consente di valutare i fatti scegliendo la soluzione più opportuna in vista del pubblico interesse.

Pubblica amministrazione: soggetto pubblico a cui la legge ha affidato la cura di determinati fini (quindi determinati e stabiliti dal potere politico). Il potere pubblico e amministrativo ha sempre una funzione servente (altrimenti non avrebbe ragione di esistere).

Funzione: potere attribuito per il perseguimento di un interesse altrui.

Interesse: relazione tra una persona e una cosa.

Interesse legittimo: posizione soggettiva attiva di vantaggio, che si esplica nella realtà. È risarcibile. È a soddisfazione incerta (o meglio dipende dalle valutazioni della pubblica amministrazione).

Diritto soggettivo: situazione giuridica soggettiva a soddisfazione certa (es. diritto di proprietà).

Quindi la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo sta nella certezza della sua soddisfazione.

Tipi di maggioranza

È necessario introdurre i diversi tipi di maggioranza possibili:

  • Maggioranza relativa: si ha se si ottiene un numero di voti superiore a quelli ottenuti da ciascun'altra opzione nella stessa votazione.
  • Maggioranza semplice: un'opzione consegue la maggioranza semplice se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero totale di votanti. Detto in altri termini, la maggioranza semplice è conseguita dall'opzione che raggiunge un quorum funzionale fissato in più della metà dei votanti.
  • Maggioranza assoluta: un'opzione consegue la maggioranza assoluta se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto al voto. Detto in altri termini, la maggioranza assoluta è conseguita dall'opzione che raggiunge un quorum funzionale fissato in più della metà degli aventi diritto al voto.
  • Maggioranza qualificata: un'opzione consegue una maggioranza qualificata se ottiene un numero di voti non inferiore ad un quorum funzionale fissato in una frazione superiore alla metà del numero totale dei votanti o degli aventi diritto al voto.

Le fonti del diritto

Si dicono fonti di diritto tutti gli atti e i fatti da cui originano norme giuridiche. Le fonti si distinguono in:

  • Fonti di “produzione”: qualsiasi atto o fatto che sia capace di innovare l’ordinamento giuridico. (Es. legge, decreto legge, decreto legislativo). Le fonti di produzione possono essere:
    • Fonti atto: frutto dell’ingegno umano (es. la legge approvata dal Parlamento);
    • Fonti fatto: attengono a comportamenti (es. comportamento che genera la consuetudine).
  • Fonti di “cognizione” (valore divulgativo): mezzo attraverso il quale la fonte viene portata a conoscenza. (Es. la Gazzetta Ufficiale, i codici).

Fonti esterne

Il diritto internazionale e quello interno convivono su piani paralleli, essendo espressione di distinti processi di integrazione politica.

Perciò, affinché le norme internazionali entrino a far parte dell'ordinamento interno, si deve verificare ciò che si indica con il termine di "adattamento", che può essere automatico o speciale.

L'adattamento automatico o generale è previsto dall'art. 10 della Costituzione, laddove dispone che «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

  • Regolamenti comunitari: sono immediatamente applicabili allo Stato appartenente nell’ordinamento degli Stati Europei senza bisogno di altre leggi e quindi senza bisogno di ricezione;
  • Direttive: devono essere recepite con una legge all’interno dello Stato; il mancato recepimento dà luogo a sanzioni. A causa delle innumerevoli direttive, l’organo giurisdizionale (la Corte di giustizia) emanò una sentenza in cui diceva: se la direttiva è ben dettagliata (detta self executing) non è necessaria la legge di ricezione.
  • Convenzioni: necessitano di ricezione; la mancata ricezione non dà luogo a sanzioni.

Fonti interne

Fonti interne (fonti nazionali, regionali, comunali, ecc..)

Bisogna sapere che prima della Costituzione Repubblicana (1948) era presente lo Statuto Albertino (1848), che non occupava grado differente dagli altri atti prodotti dal parlamento.

Disposizioni sulle leggi

Secondo l’articolo 1 del Codice Civile (emanato nel 1942), sono fonti del diritto:

  1. Le leggi (leggi parlamentari, decreti legislativi, decreti legge, leggi regionali);
  2. I regolamenti (Art. 4 Disposizioni sulle leggi C.C.: i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi), (si intendono i regolamenti governativi).
  3. Le norme corporative (non esistono più perché devono intendersi abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo);
  4. Gli usi e consuetudini: sono una fonte di diritto sussidiaria (l’unica fonte fatto), per materie non regolate da altre fonti; essi sono comportamenti che un’ampia comunità di soggetti (elemento oggettivo) pongono in essere nella convinzione di rispettare un comando giuridico (elemento soggettivo), che in realtà non c’è.

Questi livelli sono visti gerarchicamente, quindi se una fonte di rango secondario contiene disposizioni configgenti con la fonte di rango primario, per il principio gerarchico prevale la fonte di rango primario (quindi le fonti di grado inferiore non possono derogare le fonti di grado superiore); ciò non influiva sulle leggi che fino a quando era in vigore lo Statuto Albertino erano del suo stesso rango, quindi fonte primaria e di grado superiore a qualsiasi altra fonte.

Con l’avvento della Costituzione Repubblicana nel 1948, che diventa una fonte di rango superiore a quelle ordinarie (quindi prevale su tutte), il livello di gerarchia vale per tutti i livelli (quindi anche per le leggi di rango primario che non devono contrastare la Costituzione).

Antinomie e criteri di risoluzione

Se avviene un conflitto tra due regole (antinomia) questo può essere risolto secondo tre criteri:

  1. Gerarchico (prevale sugli altri due): tra due regole in conflitto prevale quella posta da una fonte di livello superiore.
  2. Di specialità: prevale la regola che disciplina una ipotesi particolare rispetto a quella che disciplina l’ipotesi generale.
  3. Cronologico: prevale la regola emanata per ultima (la precedente viene abrogata espressamente o tacitamente).

Tra un criterio di rango superiore e uno di rango inferiore, prevale quello di grado superiore.

Irretroattività delle leggi

Irretroattività delle leggi. Art. 11 Disposizioni sulle leggi C.C.: la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. Quest’articolo è emanato dal Codice Civile, quindi possono verificarsi situazioni di irretroattività perché questa norma può essere derogata da una fonte del suo stesso grado.

Interpretazione della legge

Interpretazione della legge (per poter applicare una norma è necessaria la sua interpretazione).

Art. 12 Disposizioni sulle leggi C.C.: nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Quindi abbiamo vari tipi di interpretazione:

  • Palesemente: interpretare la legge attribuendole il significato fatto palese dal significato proprio delle parole (come dice l’articolo riportato sopra).
  • Interpretazione estensiva: quando il significato attribuito è più ampio di quello delle parole (ad esempio quando per lavoro si intende anche quello di casalinga).
  • Interpretazione restrittiva: quando si attribuisce alla norma un significato più limitato con una portata minore (si applica alle leggi penali che incidono sulla sfera giuridica delle persone).
  • Interpretazione autentica: attribuzione del significato di una legge fatta dallo stesso soggetto che ha prodotto quella fonte. Quindi viene fatta dal legislatore stesso e ha forma della legge che voleva spiegare.

Secondo il principio omnicomprensivo dell’ordinamento, esso va a disciplinare tutte le fattispecie verificabili nella realtà; tuttavia quando nella pratica non è presente una norma che disciplina una determinata fattispecie, non c’è il problema di interpretare una norma, ma di creare una norma; quindi si fa riferimento all’analogia, essa prevede che: Art. 12 Disposizioni sulle leggi C.C.: se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (analogia legis); se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (analogia iuris).

La Costituzione

Nb. La consuetudine Costituzionale non è una fonte del diritto, ma è considerata solo una prassi (es. le consultazioni del presidente della Repubblica prima di nominare il presidente del Consiglio).

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, ovvero il vertice nella gerarchia delle fonti di diritto, e fondativa della Repubblica italiana.

È stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298 edizione straordinaria; ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1948.

La Costituzione si dice: lunga: perché quando è stata redatta erano presenti 139 articoli; e rigida: non perché sia immodificabile, ma perché eventuali revisioni costituzionali sono possibili solo attraverso un procedimento aggravato (previsto dall’articolo 138 della Costituzione stessa), cioè rispetto a quello previsto per norme ordinarie presenta degli aggravi di forma, dettati dall’Art. 138: le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con 2 successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi …

Inoltre, è rigida perché non tutte le norme costituzionali si possono modificare, come dice l’Art. 139: la forma Repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Quindi l’art. 138 non può essere utilizzato per cambiare la forma Repubblicana; si tratta di una scelta irreversibile.

Differenze Ottriata Scritta Breve Flessibile Liberale
Statuto Albertino (1848) Ottriata Scritta Breve Flessibile Liberale
Costituzione Deliberata Scritta Lunga Rigida Democratica

Struttura della Costituzione

Struttura della Costituzione Articoli
Principi Fondamentali 1-12
PARTE I: Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I: Rapporti civili 13-28
Titolo II: Rapporti etico - sociali 29-34
Titolo III: Rapporti economici 35-47
Titolo IV: Rapporti politici 48-54
PARTE II: Ordinamento della Repubblica
Titolo I: Il Parlamento. Sezione I: Le Camere 55-69
Sezione II: La formazione delle leggi 70-82
Titolo II: Il Presidente della Repubblica 83-91
Titolo III: Il Governo. Sezione I: Il consiglio dei ministri 92-96
Sezione II: La pubblica amministrazione 97-98
Sezione III: Gli organi ausiliari 99-100
Titolo IV: La Magistratura. Sezione I: Ordinamento giurisdizionale 101-110
Sezione II: Norme sulla giurisdizione 111-113
Titolo V: Le Regioni, Le Provincie, i Comuni 114-133
Titolo VI: Garanzie Costituzionali. Sezione I: La Corte costituzionale 134-137
Sezione II: Revisione della Costituzione 138-139
Disposizioni transitorie e finali I - XVIII

Struttura della Costituzione

Struttura della Costituzione Articoli
Principi Fondamentali 1-12
PARTE I: Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I: Rapporti civili 13-28
Titolo II: Rapporti etico - sociali 29-34
Titolo III: Rapporti economici 35-47
Titolo IV: Rapporti politici 48-54
PARTE II:
Titolo I: Il Parlamento. Sezione I: Le Camere 55-69
Sezione II: La formazione delle leggi 70-82
Titolo II: Il Presidente della Repubblica 83-91
Titolo III: Il Governo. Sezione I: Il consiglio dei ministri 92-96
Ordinamento. Sezione II: La pubblica amministrazione 97-98
della
Sezione III: Gli organi ausiliari 99-100
Repubblica
Titolo IV: La Magistratura. Sezione I: Ordinamento giurisdizionale 101-110
Sezione II: Norme sulla giurisdizione 111-113
Titolo V: Le Regioni, Le Provincie, i Comuni 114-133
Titolo VI: Garanzie Costituzionali. Sezione I: La Corte costituzionale 134-137
Sezione II: Revisione della Costituzione 138-139
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher petrgae136 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Principi di diritto pubblico e di diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Tirelli Silvio.
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