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O

ALBERT

INO

(1848)

COSTIT Deliber Scritta Lunga Rigida Democr

UZIONE ata atica

STRUTTURA DELLA Articoli

COSTITUZIONE

Principi Fondamentali 1-12

PARTE I: Titolo I: Rapporti 13-28

civili

Diritti e doveri

Titolo II: Rapporti etico - 29-34

sociali

dei cittadini

Titolo III: Rapporti 35-47

economici

Titolo IV: Rapporti politici 48-54

Titolo I: Il Sezione I: Le 55-69

Parlamento Camere

Sezione II: La formazione 70-82

delle leggi

Titolo II: Il Presidente della 83-91

Repubblica

PARTE II:

Titolo III: Il Sezione I: Il 92-96

Governo consiglio dei

ministri

Ordinamento

Sezione II: La pubblica 97-98

amministrazione

della

Sezione III: Gli organi 99-100

ausiliari

Repubblica

Titolo IV: La Sezione I: 101-110

Magistratura Ordinamento

giurisdizionale

Sezione II: Norme sulla 111-113

giurisdizione

Titolo V: Le Regioni, Le 114-133

Provincie, i Comuni

Titolo VI: Sezione I: La 134-137

Garanzie Corte

Costituzionali costituzionale

Sezione II: Revisione della 138-139

Costituzione

Disposizioni transitorie e I - XVIII

finali

STRUTTURA DELLA Articoli

COSTITUZIONE

Principi Fondamentali 1-12

PARTE I: Titolo I: Rapporti 13-28

civili

Diritti e doveri

Titolo II: Rapporti etico - 29-34

sociali

dei cittadini

Titolo III: Rapporti 35-47

economici

Titolo IV: Rapporti politici 48-54

Titolo I: Il Sezione I: Le 55-69

Parlamento Camere

Sezione II: La formazione 70-82

delle leggi

Titolo II: Il Presidente della 83-91

Repubblica

PARTE II:

Titolo III: Il Sezione I: Il 92-96

Governo consiglio dei

ministri

Ordinamento

Sezione II: La pubblica 97-98

amministrazione

della

Sezione III: Gli organi 99-100

ausiliari

Repubblica

Titolo IV: La Sezione I: 101-110

Magistratura Ordinamento

giurisdizionale

Sezione II: Norme sulla 111-113

giurisdizione

Titolo V: Le Regioni, Le 114-133

Provincie, i Comuni

Titolo VI: Sezione I: La 134-137

Garanzie Corte

Costituzionali costituzionale

Sezione II: Revisione della 138-139

Costituzione

Disposizioni transitorie e I - XVIII

finali

I Principi Fondamentali (primi 12 articoli della Cost), rappresentano

il substrato su cui si basa la nostra Costituzione; in base al loro

contenuto, in quanto rappresentano le fondamenta del nostro

ordinamento, non possono costituire oggetto di revisione

costituzionale. Non vi è alcun divieto espresso, ma è implicito perché

rappresentano il “DNA” del nostro ordinamento Repubblicano, quindi

andando a modificare uno di questi tratti si modificherebbe l’intero

ordinamento.

Art 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei

limiti della Costituzione.

Democrazia: governo del popolo, significa che le decisioni vengono

prese ascoltando tutti e rispettando le regole della maggioranza.

Abbiamo diversi strumenti di democrazia: È indetto

-il referendum abrogativo previsto dall’articolo 75 Cost:

referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di

una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono

cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

-referendum consultivo

Fondata sul lavoro: il lavoro è visto oggettivamente (comprende tutte

le forme di lavoro, es. imprenditori, lavoratori, ecc). Scrivere “fondata

sui lavoratori” avrebbe richiamato idee rivoluzionarie.

Sovranità: Un ente si dice sovrano quando non riconosce al di sopra di

esso alcun altra autorità, e non vi è alcuno strumento giuridico per

costringerlo a tenere un determinato comportamento. La sovranità

può essere esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalla

costituzione, quindi il legislatore si è autolimitato. Bisogna dire che

può esserci uno Stato solo se c’è: popolo, territorio e sovranità.

La sovranità è esercitata dal popolo, perché la parte elettorale è

proprio il popolo (con diritto di voto). Autonomia: capacità di darsi da

se le norme, questa capacità deriva dalla sovranità.

Art 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge

la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà politica, economica e sociale.

I diritti inviolabili: in parte sono elencati, altri volutamente non lo sono

perché si tratta di una categoria il cui ampliamento o restringimento

dipende dall’evoluzione della società e della civiltà.

Esempi di diritti inviolabili: diritto allo studio, diritto alla salute,…

Dell’uomo: l’uomo è visto sia come singolo (quando è solo) sia nelle

formazioni sociali (nel contesto sociale in cui vive, cioè insieme alle

altre persone).

Riconosce: vuol dire che i diritti inviolabili preesistono all’ordinamento

Repubblicano, per questo sono riconoscibili. La fonte di questi diritti

non è l’ordinamento Repubblicano, ma è l’uomo stesso (come tra

l’altro l’uomo è la causa dell’ordinamento giuridico, che senza l’uomo

non avrebbe senso di esistere).

Garantisce: si preoccupa di tutelarne il concreto esercizio.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti

Art 3:

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione

politica, economica e sociale del Paese.

Il primo comma sancisce il principio di uguaglianza formale davanti

alla legge, che può essere inteso anche come divieto di

discriminazioni. Eliminando quest’articolo tutti rimarrebbero uguali

davanti alla legge, perché l’ordinamento si è evoluto sulla base di

quest’articolo.

L’uguaglianza non è assoluta, ma solo davanti alla legge.

Di sesso: perché prima del 2 giugno 1946 (giorno in cui le donne

votarono per la prima volta, al referendum per la scelta tra Monarchia

e Repubblica), c’era una grande distinzione.

Di razza: si tratta di un discorso ancora attuale; venne scritto a causa

dei sei milioni di ebrei finiti in campi di concentramento, e per le leggi

razziali presenti precedentemente con il fascismo.

Opinioni politiche: è stato fatto presente dal legislatore perché

nell’ordinamento precedente al nostro non vi erano opinioni politiche,

o meglio ve ne era una e sola (quella del Duce), e le altre venivano

represse con la forza (ne è un esempio l’omicidio del socialista

Giacomo Matteotti avvenuto nel 1924). I membri del

In riferimento a ciò bisogna tener presente l’Art 68 Cost:

Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni

espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Esso dice che un parlamentare non può essere perseguitato e

sanzionato per l’espressione di un’opinione politica nell’esercizio della

sua rappresentanza, anche e soprattutto nel caso in cui

quest’opinione è contraria a quella dominante.

Rimuovere gli ostacoli: la norma assegna all’ordinamento (a tutti noi)

il dovere di intervenire nella realtà per rimuovere ostacoli che limitano

di fatto (e non solo giuridicamente) la libertà dei cittadini.

Tutti i lavoratori: intende quella classe sociale che precedentemente

era rappresentata dalla sinistra (es. operai) e che non aveva

un’effettiva (cioè reale, concreta) partecipazione.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e

Art 4:

promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità

e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al

progresso materiale o spirituale della società.

Riconosce: vuol dire che è qualcosa di preesistente. Effettivo: deve

essere concretamente esercitato.

Promuove: è necessario promuoverlo per l’adempimento del dovere di

solidarietà.

Il lavoro non è solo un diritto, ma anche un dovere (nei limiti delle

possibilità), e lo è sempre per il principio fondamentale di solidarietà.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le

Art 5:

autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più

ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi

della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del

decentramento.

Una e indivisibile: l’articolo sancisce il principio di unità nazionale.

Decentramento: de localizzare sul territorio le sedi del potere

centrale. Vantaggi del decentramento:

- maggiore presenza sul territorio garantisce più controllo;

- favorire l’accesso dei cittadini ai servizi dello Stato (i cittadini

devono poter interagire con lo Stato).

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze

Art 6:

linguistiche.

L’articolo vuole precisare che ognuno ha il diritto di parlare la propria

lingua.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,

Art 7:

indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei

Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di

revisione costituzionale.

La Chiesa è una forma di Monarchia di tipo assoluto. L’ordinamento

Italiano riconosce l’ordinamento della Chiesa, il rapporto tra i due

ordinamenti (entrambi di tipo sovrano) è regolato dai patti

Lateranensi (1922) che sono un accordo internazionale, e nel

prospetto delle fonti interne si vanno a collocare sullo stesso piano

delle leggi ordinarie.

Per modificare i Patti Lateranensi, nel caso in cui ci sia il consenso di

entrambe le parti, si procede con l’iter ordinario; nel caso in cui è solo

lo Stato a voler modificare gli accordi, è necessario intervenire con il

procedimento aggravato (art 138 Cost).

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti

Art 8:

alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di

organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con

l’ordinamento giuridico italiano.[…]

Per c

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Publisher
A.A. 2017-2018
60 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher petrgae136 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Principi di diritto pubblico e di diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Tirelli Silvio.