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O
ALBERT
INO
(1848)
COSTIT Deliber Scritta Lunga Rigida Democr
UZIONE ata atica
STRUTTURA DELLA Articoli
COSTITUZIONE
Principi Fondamentali 1-12
PARTE I: Titolo I: Rapporti 13-28
civili
Diritti e doveri
Titolo II: Rapporti etico - 29-34
sociali
dei cittadini
Titolo III: Rapporti 35-47
economici
Titolo IV: Rapporti politici 48-54
Titolo I: Il Sezione I: Le 55-69
Parlamento Camere
Sezione II: La formazione 70-82
delle leggi
Titolo II: Il Presidente della 83-91
Repubblica
PARTE II:
Titolo III: Il Sezione I: Il 92-96
Governo consiglio dei
ministri
Ordinamento
Sezione II: La pubblica 97-98
amministrazione
della
Sezione III: Gli organi 99-100
ausiliari
Repubblica
Titolo IV: La Sezione I: 101-110
Magistratura Ordinamento
giurisdizionale
Sezione II: Norme sulla 111-113
giurisdizione
Titolo V: Le Regioni, Le 114-133
Provincie, i Comuni
Titolo VI: Sezione I: La 134-137
Garanzie Corte
Costituzionali costituzionale
Sezione II: Revisione della 138-139
Costituzione
Disposizioni transitorie e I - XVIII
finali
STRUTTURA DELLA Articoli
COSTITUZIONE
Principi Fondamentali 1-12
PARTE I: Titolo I: Rapporti 13-28
civili
Diritti e doveri
Titolo II: Rapporti etico - 29-34
sociali
dei cittadini
Titolo III: Rapporti 35-47
economici
Titolo IV: Rapporti politici 48-54
Titolo I: Il Sezione I: Le 55-69
Parlamento Camere
Sezione II: La formazione 70-82
delle leggi
Titolo II: Il Presidente della 83-91
Repubblica
PARTE II:
Titolo III: Il Sezione I: Il 92-96
Governo consiglio dei
ministri
Ordinamento
Sezione II: La pubblica 97-98
amministrazione
della
Sezione III: Gli organi 99-100
ausiliari
Repubblica
Titolo IV: La Sezione I: 101-110
Magistratura Ordinamento
giurisdizionale
Sezione II: Norme sulla 111-113
giurisdizione
Titolo V: Le Regioni, Le 114-133
Provincie, i Comuni
Titolo VI: Sezione I: La 134-137
Garanzie Corte
Costituzionali costituzionale
Sezione II: Revisione della 138-139
Costituzione
Disposizioni transitorie e I - XVIII
finali
I Principi Fondamentali (primi 12 articoli della Cost), rappresentano
il substrato su cui si basa la nostra Costituzione; in base al loro
contenuto, in quanto rappresentano le fondamenta del nostro
ordinamento, non possono costituire oggetto di revisione
costituzionale. Non vi è alcun divieto espresso, ma è implicito perché
rappresentano il “DNA” del nostro ordinamento Repubblicano, quindi
andando a modificare uno di questi tratti si modificherebbe l’intero
ordinamento.
Art 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.
Democrazia: governo del popolo, significa che le decisioni vengono
prese ascoltando tutti e rispettando le regole della maggioranza.
Abbiamo diversi strumenti di democrazia: È indetto
-il referendum abrogativo previsto dall’articolo 75 Cost:
referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di
una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
-referendum consultivo
Fondata sul lavoro: il lavoro è visto oggettivamente (comprende tutte
le forme di lavoro, es. imprenditori, lavoratori, ecc). Scrivere “fondata
sui lavoratori” avrebbe richiamato idee rivoluzionarie.
Sovranità: Un ente si dice sovrano quando non riconosce al di sopra di
esso alcun altra autorità, e non vi è alcuno strumento giuridico per
costringerlo a tenere un determinato comportamento. La sovranità
può essere esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalla
costituzione, quindi il legislatore si è autolimitato. Bisogna dire che
può esserci uno Stato solo se c’è: popolo, territorio e sovranità.
La sovranità è esercitata dal popolo, perché la parte elettorale è
proprio il popolo (con diritto di voto). Autonomia: capacità di darsi da
se le norme, questa capacità deriva dalla sovranità.
Art 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
I diritti inviolabili: in parte sono elencati, altri volutamente non lo sono
perché si tratta di una categoria il cui ampliamento o restringimento
dipende dall’evoluzione della società e della civiltà.
Esempi di diritti inviolabili: diritto allo studio, diritto alla salute,…
Dell’uomo: l’uomo è visto sia come singolo (quando è solo) sia nelle
formazioni sociali (nel contesto sociale in cui vive, cioè insieme alle
altre persone).
Riconosce: vuol dire che i diritti inviolabili preesistono all’ordinamento
Repubblicano, per questo sono riconoscibili. La fonte di questi diritti
non è l’ordinamento Repubblicano, ma è l’uomo stesso (come tra
l’altro l’uomo è la causa dell’ordinamento giuridico, che senza l’uomo
non avrebbe senso di esistere).
Garantisce: si preoccupa di tutelarne il concreto esercizio.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
Art 3:
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Il primo comma sancisce il principio di uguaglianza formale davanti
alla legge, che può essere inteso anche come divieto di
discriminazioni. Eliminando quest’articolo tutti rimarrebbero uguali
davanti alla legge, perché l’ordinamento si è evoluto sulla base di
quest’articolo.
L’uguaglianza non è assoluta, ma solo davanti alla legge.
Di sesso: perché prima del 2 giugno 1946 (giorno in cui le donne
votarono per la prima volta, al referendum per la scelta tra Monarchia
e Repubblica), c’era una grande distinzione.
Di razza: si tratta di un discorso ancora attuale; venne scritto a causa
dei sei milioni di ebrei finiti in campi di concentramento, e per le leggi
razziali presenti precedentemente con il fascismo.
Opinioni politiche: è stato fatto presente dal legislatore perché
nell’ordinamento precedente al nostro non vi erano opinioni politiche,
o meglio ve ne era una e sola (quella del Duce), e le altre venivano
represse con la forza (ne è un esempio l’omicidio del socialista
Giacomo Matteotti avvenuto nel 1924). I membri del
In riferimento a ciò bisogna tener presente l’Art 68 Cost:
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Esso dice che un parlamentare non può essere perseguitato e
sanzionato per l’espressione di un’opinione politica nell’esercizio della
sua rappresentanza, anche e soprattutto nel caso in cui
quest’opinione è contraria a quella dominante.
Rimuovere gli ostacoli: la norma assegna all’ordinamento (a tutti noi)
il dovere di intervenire nella realtà per rimuovere ostacoli che limitano
di fatto (e non solo giuridicamente) la libertà dei cittadini.
Tutti i lavoratori: intende quella classe sociale che precedentemente
era rappresentata dalla sinistra (es. operai) e che non aveva
un’effettiva (cioè reale, concreta) partecipazione.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
Art 4:
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
Riconosce: vuol dire che è qualcosa di preesistente. Effettivo: deve
essere concretamente esercitato.
Promuove: è necessario promuoverlo per l’adempimento del dovere di
solidarietà.
Il lavoro non è solo un diritto, ma anche un dovere (nei limiti delle
possibilità), e lo è sempre per il principio fondamentale di solidarietà.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
Art 5:
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento.
Una e indivisibile: l’articolo sancisce il principio di unità nazionale.
Decentramento: de localizzare sul territorio le sedi del potere
centrale. Vantaggi del decentramento:
- maggiore presenza sul territorio garantisce più controllo;
- favorire l’accesso dei cittadini ai servizi dello Stato (i cittadini
devono poter interagire con lo Stato).
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
Art 6:
linguistiche.
L’articolo vuole precisare che ognuno ha il diritto di parlare la propria
lingua.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
Art 7:
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei
Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale.
La Chiesa è una forma di Monarchia di tipo assoluto. L’ordinamento
Italiano riconosce l’ordinamento della Chiesa, il rapporto tra i due
ordinamenti (entrambi di tipo sovrano) è regolato dai patti
Lateranensi (1922) che sono un accordo internazionale, e nel
prospetto delle fonti interne si vanno a collocare sullo stesso piano
delle leggi ordinarie.
Per modificare i Patti Lateranensi, nel caso in cui ci sia il consenso di
entrambe le parti, si procede con l’iter ordinario; nel caso in cui è solo
lo Stato a voler modificare gli accordi, è necessario intervenire con il
procedimento aggravato (art 138 Cost).
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
Art 8:
alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano.[…]
Per c