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Estratto del documento

TUB: TESTO UNICO BANCARIO

attribuisce funzioni di vigilanza non solo alla banca d'italia ma anche all'attuale MEF e al

CICR. Ad essi si affianca poi l'AGCM con competenze in materia di concorrenza che con la

L.2005 sono estese anche al settore creditizio.

Al CICR è attribuita l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio che esercita anche

emanando direttive generali a cui la banca deve uniformarsi. Inoltre decide sui reclami

presentati attraverso i provvedimenti della banca d'italia.

Tra banca e CICR comunque non esiste alcun rapporto gerarchico.

Rapporto tra banca d'italia e AGCM:

l'art.19 L.262/2005 (modificata nel 2006) c.d. legge antitrust, istituisce l'AGCM.

Trasferisce le competenze in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi

di posizione dominante, dalla banca d'italia all'AGCM.

La valutazione dei riflessi concorrenziali delle concentrazioni bancarie è adesso rimessa

all'autorità antitrust.

È attribuito all'AGCM un potere autorizzatorio su richiesta della banca d'itlia, per situazioni

integranti restrizioni della concorrenza consentite a certe condizioni, per fini di stabilità,

valutati dall'autorità di vigilanza creditizia.

La funzione di vigilanza attribuita alla banca d'italia è finalizzata al perseguimento degli

obiettivi indicati all'art. 5 TUB.

La funzione di vigilanza si articola in 3 forme:

informativa (artt.51, 52 TUB)

• ispettiva (art.54 TUB)

• regolamentare (art.53 TUB)

i provvedimenti sono riconducibili a tre categorie:

1. regolamenti: atti generali e astratti da adottare nel soli casi previsti per legge e nel

rispetto delle direttive del CICR. La violazione inficia anche gli atti posti in essere

dai terzi

2. istruzioni: atti amministrativi generali, vincolanti solo per i soggetti vigilati. La

violazione comporta sanzioni amministrative

3. provvedimenti particolari: diretti nei confronti di soggetti determinati e caratterizzati

dall'obbligo di motivazione.

Alla banca d'italia sono inoltre riconosciute funzioni prepositive nei confronti delle altre

autorità creditizie, nonché funzioni consultive per l'adozione di determinati provvedimenti

cui si devono aggiungere i nuovi obblighi collaborativi sia con le altre autorità di vigilanza

economica (es. consob) sia con le autorità straniere.

Si aggiunge anche il compito di tesoriere della p.a. con un'unica limitazione prevista dal

trattato di maastricht di non concedere finanziamenti alle amministrazioni centrali e

periferiche.

Le tesorerie possono incassare i versamenti a favore dello stato ed eseguire i pagamenti per

conto dello stato ma non possono finanziare il fabbisogno dello stato.

Nel 1974 viene istituito il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria cui parteciparono i

governatori delle banche centrali dei paesi facenti parte del c.d. gruppo dei 10 che si riunisce

almeno 4 volte l'anno presso la banca dei regolamenti internazionali di Basilea.

Tra i primi obiettivi vi era il favorire l'introduzione nel maggior numero di ordinamenti della

comunità internazionale, di un nucleo di norme in materia di vigilanza prudenziale,idonee a

garantire un'armonizzazione minima tra ordinamenti.

Esso tuttavia non ha alcun potere vincolante,elaborando solo standards generali di condotta

per soggetti vigilanti.

L'UE già provvede a trasfondere almeno i provvedimenti più rilevanti in direttive e

regolamenti vincolanti per stati membri come è accaduto per le direttive 2006/48 e 2006/49.

A ciò ha fatto seguito la “proposta di regolamento del parlamento europeo e del

consiglio,relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimenti” e

la proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio di accesso all'attività degli

enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese.

La funzione principale del comitato è quella di implementare i rapporti di cooperazione tra

le autorità di vigilanza bancaria del maggior numero di paesi della comunità

internazionale,garantire solidità e stabilità a sistema creditizio internazionale attraverso

l'individuazione di criteri di vigilanza prudenziale e di idonei coefficienti di solvibilità.

Nel perseguimento di tali obiettivi,il comitato ha adottato dei documenti; il più importante è

l'accordo di Basilea 1, sottoposto ad un processo di revisione che ha dato luogo all'accordo

di Basilea 2.

LA DISCIPLINA PUBBLICISTICA DELL'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

il mercato mobiliare ha avuto grande rilevanza sulla finanza privata. Ha trovato la propria

regolamentazione in materia di intermediazione finanziaria.

La materia è approfondita dalla specifica disciplina denominata diritto dei mercati

finanziari,collegata con i settori creditizio e assicurativo.

Insistono sullo stesso segmento economico 5 autorità di vigilanza:

banca d'Italia

• consob

• Ivass

• Agcm(concorrenza)

• Covip (prodotti pensionistico-previdenziali a contenuto finanziario)

la banca d'Italia sorveglia i soggetti autorizzati a svolgere l'intermediazione finanziaria

quanto al contenimento del rischio e alla stabilità patrimoniale; la consob quanto alla

trasparenza e correttezza dei comportamenti.

L'intermediazione mobiliare consiste nel reperimento di risorse dei risparmiatori per

allocare agli operatori economici che ne abbisognano ma la differenza con l'intermediazione

bancaria è costituita dal contratto prestatore-fruitore diretto e l'intermediario interviene

soltanto mediando tra offerente e domandante.

Nel credito bancario il rapporto risparmiatori-imprese non è diretto.

L'intermediario mobiliare fa stipulare direttamente tra i due un contratto di partecipazione,

ovvero un contratto finanziario.

Le attività degli intermediari sono disciplinate da direttive comunitarie,leggi,regolamenti

delle autorità quali la consob e la banca d'Italia.

Il TUF in ossequio alle normative comunitarie detta precise disposizioni in riferimento alla

nozione di strumento finanziario → la nozione di strumento finanziario costituisce da un

lato, oggetto di servizi di investimento e determina il regime speciale cui sono soggetti gli

emittenti e dall'altro lato, al fine di consentirne il collocamento e lo scambio sono previsti i

mercati regolamentati.

Il TUF all'art.1 fornisce un elenco dettagliato dei tipi di strumenti finanziari.

Il DLGS 303/2006 modifica il TUF in cui si affianca alla nozione di strumento

finanziario,l'ulteriore nozione di prodotto finanziario.

L'elenco ètassativo ma aperto → l'art.18 del tuf consente al mef,sentita la banca d'Italia e la

consob, di individuare nuove categorie di strumenti finanziari,servizi di investimento

,servizi accessori secondo le esigenze del mercato.

Il tuf inoltre individua e disciplina i soggetti abilitati a cominciare da quelli iscritti in

appositi elenchi nonché imprese di investimento, poste italiane, società fiduciarie, società di

gestione del risparmio.

Il tuf disciplina poi le tipologie di offerta di prodotti finanziari,oltre alle particolari ipotesi di

gestione collettiva del risparmio tramite gli OICR→ organismi di investimento collettivo del

risparmio,nelle forme dei:

-fondi comuni

-SICAV

le gestione collettiva accumula in un investimento complessivo le somme, racolte da più

risparmiatori redistribuendo vantaggi di diversi tipi di fondi comuni di investimento. I fondi

possono essere gestiti dalla SGR o SICAV (società di investimento a capitale variabile).

Relativamente ai soggetti abilitati all'esercizio dell'intermediazione finanziaria l'art.18

comma 1 TUF → l'esercizio professionale dei servizi di investimento nei confronti del

pubblico è riservato alle imprese di investimento e alle banche: nella prima categoria

rientrano le SIM e le imprese di investimento,sia comunitarie che extra comunitarie; quanto

alle banche possono essere sia italiane che comunitarie o extra.

L'autorizzazione a operare sui mercati finanziari spetta alla consob,sentita la banca d'italia

per gli intermediari finanziari non bancari mentre compete direttamente alla banca d'italia

per le banche.

Il TUF è emanato a completamento del processo di riorganizzazione sistematica del mercato

dei capitali in attuazione della delega contenuta nella L.52/96 in vigore dal 1998. In

un'ottica di semplificazione ha abrogato le norme contenute nel decreto eurosim. Restano

salvi i principi fondamentali.

Aspetto più rilevante del processo di riforma è la trasformazione di mercati destinati a

negoziazione delle attività finanziarie: da un regime pubblicistico ad uno privatistico o di

self regulation.

Agli inizi del XX secolo in Italia si aveva prevalenza del modello pubblico.

Il processo di globalizzazione dei mercati impone competitività e soprattutto il recepimento

di normative comunitarie quindi impone di adeguare il quadro normativo ai nuovi scenari.

Il DLGS 415/96 nel dare attuazione alle direttive aveva optato per un modello privatistico e

la gestione sembra affidata a speciali spa. Questo assetto è stato confermato e perfezionato

nel testo unico che disciplina agli artt. 61-90 i mercati e la gestione accentrata di strumenti

finanziari.

Restano affidate alle autorità pubbliche (consob) le funzioni di vigilanza esercitate al fine di

assicurare la trasparenza del mercato, tutela investitori, ordinato svolgimento delle

negoziazioni.

In sostanza il mercato regolamentato è soggetto alla normativa disposta dalla società di

gestione ma l'attività di quest'ultima è sottoposta alla vigilanza della consob.

Dalla DIR 2004/39/CE il nostro ordinamento muta la nozione di mercato regolamentato=

sistema multilaterale amministrato e/o gestito dal gestore del mercato che consento o facilita

l'incontro di interessi multipli di acquisto e vendita di terzi, relativi a strumenti finanziari

ammessi alla negoziazione conformi alle sue regole/ai suoi sistemi e che è armonizzato e

funziona regolarmente.

Il TUF distingue:

a seconda dell'importo minimo di lotti

mercati al dettaglio

• -operante in Italia e armonizzato

-mercato estero (armonizzato o non armonizzato)

mercati all'ingrosso

• -mercati di titoli di stato

- mercati di titoli diversi di quelli di stato

l'attività tipica degli operatori finanziari è invariata rispetto al decreto eurosim, restando

suddivisa nelle due categorie:

1. servizi di investimento

2. servizi accessori

il TU non da una definizione di servizi di investimento,però potremmo definire come:

insieme di atti

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A.A. 2016-2017
53 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saraitalia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Passalacqua Michela.