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VII – LA POLITICA COMUNITARIA DI COESIONE ECONOMICA E SOCIALE

Generalità - L’UE è un modello di formazione politica inedita, non assimilabile alle organizzazioni internazionali

ordinarie, né nello Stato nazionale. L’idea di Europa unita nasce in risposta alla crisi dello Stato nazionale nel

secondo dopoguerra, con la scena politica internazionale divisa tra 2 blocchi. La prima tappa fu la creazione della

CECA, che ha come obiettivo fondamentale l’istituzione di un mercato comune nel settore carbosiderurgico. Essa

apparve da subito un ente di diritto internazionale non riconducibile alle semplici unioni istituzionali, presentando i

caratteri propri di un soggetto sopranazionale, cioè che comprime e limita la sovranità degli Stati membri.

Il processo di unificazione europea ha visto la creazione di altre due comunità, con il Tr. di Roma del 1957, la

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comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA, o Euratom).

Il Tr. Euratom ha come obiettivi lo sviluppo delle ricerche, la diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche,

l'adozione di norme di sicurezza uniformi per la protezione della popolazione e dei lavoratori, l’agevolazione e il

coordinamento degli investimenti nucleari, la realizzazione degli impianti necessari allo sviluppo dell'energia

nucleare nella comunità, la promozione dell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare. La CEEA ha personalità

giuridica, poiché può concludere, nell'ambito delle sue competenze, accordi o convenzioni con uno Stato terzo,

un'organizzazione internazionale o un cittadino di uno stato terzo.

La CEE ha i caratteri propri delle unioni istituzionali ed elementi tipici di sopranazionalità; promuove, mediante

l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli stati membri, lo

sviluppo armonioso delle attività economiche, l'espansione continua ed equilibrata, la stabilità, il miglioramento del

tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati membri. Il raggiungimento di questi fini importa l'aboli zione dei dazi

doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci, l'istituzione di una tariffa doganale e di

una politica commerciale comune, l'eliminazione fra gli stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle

persone, dei servizi, e dei capitali, la creazione di un regime inteso a garantire la concorrenza, il coordinamento

delle politiche economiche degli stati membri, il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, l'istituzione di una

banca europea per gli investimenti

L'incidenza della normativa comunitaria negli Stati UE è oggi tale che circa il 90% della produzione normativa

nazionale è collegata o necessitata da decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie. Il sistema normativo comunitario

è costituito dal Tr. (la carta costituzionale della Comunità) e dagli atti di diritto derivato (regolamenti, direttive e

decisioni). Le norme comunitarie prevalgono su quelle nazionali, anche posteriori. Inoltre, nel tempo si sono

succeduti vari trattati, più volte modificati, affiancati da una quantità di protocolli e dichiarazioni del più vario

contenuto e stipulati nei tempi più diversi. Tra i trattati, si ricordano

- nel 1967, il Tr. di Bruxelles detto Tr. di fusione, che sostituisce i Consigli dei ministri e le Commissioni di CEE,

CECA ed Euratom con un Consiglio e una Commissione unica.

- nel 1970 quello che ha sostituito il sistema di finanziamento delle Comunità attraverso ì contributi degli Stati

membri con quello delle risorse proprie e istituito un bilancio unico per le Comunità.

- nel 1975 quello che conferì al Parlamento europeo la facoltà di respingere il bilancio e concedere il discarico alla

Commissione per l'esecuzione dello stesso. Esso costituisce una Corte dei conti unica per le 3 Comunità

- nel 1986, l'Atto Unico europeo attua la prima grande riforma dei trattati. Esso estende i casi in cui il Consiglio vota

a maggioranza qualificata e potenzia il ruolo del parlamento europeo (procedure dì cooperazione).

- nel 1992, con il Tr. di Maastricht si sono poste le basi anche giuridiche per la creazione di un'unica comunità. il Tr.

di Maastricht ha mutato l'intitolazione della Comunità, che ora è solo europea, ed ha istituito l'UE, che non si

identifica con la CE, né la sostituisce: può essere considerata una specie di contenitore, che comprende la CE con la

sua struttura e il suo diritto e, accanto ad essa, ma in posizione distinta, gli altri 2 Pilastri, relativi alla Politica estera

e alla sicurezza comune (PESC) e alla Giustizia e agli affari interni (GAI).

- nel 1997, il Tr. di Amsterdam istituisce una politica comunitaria in materia di occupazione, comunitarizza alcune

materie relative alla giustizia e agli affari interni, adotta misure destinate ad avvicinare l'Unione a. cittadini e rende

possibile una cooperazione più netta tra taluni Stati membri (cooperazione rafforzata). Esso estende la procedura di

codecisione e i casi di voto a maggioranza qualificata, semplificata e riinumera gli articoli dei trattati.

Dal 1° gennaio 1999 l'euro è diventato la moneta unica di undici paesi dell'UE.

- nel 2001, il Tr. di Nizza cerca di riempire i vuoti lasciati da quello di Amsterdam (composizione della Commissione,

ponderazione dei voti in sede di Consiglio e ampliamento dei casi dì voto a maggioranza qualificata). Esso

semplifica il ricorso alla procedura di cooperazione rafforzata e rende più efficace il sistema giurisdizionale.

- nel 2004 si è tentato, di introdurre la Cost. per l'Europa, che avrebbe sostituito tutti i trattati esistenti ad esclusione

del Tr. Euratom, ma il progetto è stato accantonato dopo le bocciature avvenute in Francia e in Olanda,

Quando le norme comunitarie sono complete ed autosufficienti (norme self-executing), nel senso che non hanno

bisogno di essere completata da altre norme per poter operare, creano direttamente in capo ai singoli (persone

fisiche e giuridiche) situazioni giuridiche soggettive azionabili davanti ai giudici nazionali senza la necessità di

dover attendere particolari atti interni di recezione.

In linea generale, i regolamenti rappresentano l'equivalente della legge nei singoli Stati nazionali, essendo generali

ed astratti, e proprio per tali caratteri non sono impugnabili da parte dei singoli (persone fisiche o giuridiche). Essi

entrano in vigore decorsi 20 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE (GUCE) o il diverso termine

di volta in volta stabilito (eccezionalmente, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere, è ammessa l'efficacia

retroattiva, ma sempre con salvezza del legittimo affidamento degli interessati). La loro efficacia diretta si traduce:

- nell'immediata possibilità, da parte dei singoli destinatari dei diritti riconosciuti dal regolamento, di azionarli nei

confronti della autorità giudiziaria o amministrativa

- nel dovere, per l'autorità giudiziaria e la PA, di dare immediata applicazione al regolamento ogniqualvolta esso

disciplini aspetti rilevanti ai fini della soluzione della controversia o dello svolgimento del compito istituzionale.

La diretta applicabilità non esclude che il regolamento possa necessitare, ai fini della piena attuazione, del varo di

atti esecutivi ed integrativi delle istituzioni comunitarie o delle autorità nazionali.

Le decisioni sono atti di portata concreta, vincolanti solo per i destinatari espressamente designati o precisamente

identificabili. Potendo talvolta la decisione avere una molteplicità di destinatari (in tal caso essa si considera come

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una somma di decisioni individuali) non è semplice individuare la linea di demarcazione rispetto al regolamento.

Dal punto di vista formale, le decisioni, di competenza della Commissione e, solo se rivolte agli Stati, anche del

Consiglio, acquistano efficacia a seguito della notifica allo Stato o al singolo destinatario (anche se normalmente

vengono pubblicate sulla GUCE). In difetto di notifica si ritiene che l'atto non sia invalido ma solo inopponibile.

È richiesta pubblicazione sulla GUCE solo per le codecisioni (decisioni che richiedono una procedura rafforzata).

L'art.249 Tr. ma nulla dice sull’efficacia delle decisioni. Nel vuoto normativo, si è inizialmente interpretato il

silenzio come diniego di efficacia diretta, con la conseguenza che la decisione comunitaria non possa essere fatta

valere da parte del singolo se non a seguito dell'emanazione di un atto interno di recepimento e di adeguamento alla

decisione. In un secondo momento, invece, non essendovi sul piano formale alcuna preclusione all'efficacia diretta,

si è riconosciuta (anche da parte della Corte di Giustizia) immediata applicabilità anche alle decisioni complete ed

autoesecutive. Di qui l'obbligo, nell'adozione di atti nazionali, di adeguarsi alla decisione ove non venga sospesa o

annullata dalla Corte di Giustizia. Si è poi sostenuto che hanno efficacia diretta le decisioni che prevedono un

obbligo pecuniario a carico di privati che, previa apposizione della formula esecutiva da parte dell'autorità

competente dello Stato nazionale, possono valere come titolo esecutivo.

Le decisioni sono impugnabili per motivi di legittimità, anche da privati avanti al Tribunale di primo grado.

Nel caso in cui la decisione dovuta sia omessa, l'interessato può esperire il ricorso per carenza.

Le direttive, la categoria più controversa del diritto comunitario, a differenza dei regolamenti non hanno portata

generale, nel senso che sono indirizzate esclusivamente agli Stati membri (o anche solo ad uno o alcuni di essi) e li

vincolano sotto il profilo del risultato da conseguire, ferma restando la loro autonomia nella scelta della forma e dei

mezzi necessari per raggiungerlo, nel termine generalmente fissato con la direttiva medesima. Esse, di competenza

del Consiglio con facoltà di delega alla Commissione, non dettano regole uniformi di immediata applicazione

nell'intera UE, ma mirano ad attivare un processo di collaborazione tra ordinamento comunitario e nazionale, per

cui si pongono come lo strumento preferibile per conseguire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali.

Le direttive devono essere motivate e fare riferimento alle proposte ed ai pareri obbligatori richiesti.

A seguito delle modifiche apportate dal Tr. di Maastricht, le direttive indirizzate

- a tutti gli Stati membri (quasi tutte) e quelle approvate con la procedura di codecisione entrano in vigore a seguito

della pubblicazione sulla GUCE

- a singoli Stati entrano in vigore a seguito della notifica al destinatario

Ogni Stato membro deve adeguarsi alla direttiva, osservando il dovere di leale cooperazione ed il principio generale

dell'utilizzo di mezzi consoni e adeguati in relazi

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
76 pagine
10 download
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher moati di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Pubblico dell'Economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Capunzo Raffaele.