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CAPITOLO PRIMO, GLI OPERATORI DEL MERCATO FINANZIARIO: REGOLAZIONE E

SUPERVISIONE

In origine il sistema della financial economy viene organizzato intorno al settore del credito

secondo una logica di assoluta centralità della banca e ciò fa ritenere necessario

predisporre un articolato sistema di vigilanza solo sulle banche.

Vigente la legge bancaria del 1936, lo svolgimento dell’attività bancaria era ripartito tra

aziende ed istituti di credito: le prime abilitate ad effettuare la raccolta del risparmio a

breve termine, i secondi che limitavano la loro operatività, sul versante della raccolta e su

quello degli impieghi nel medio e lungo termine; all’interno di questa bipartizione c’erano

anche istituti con la finalità di sostegno finanziario per specifici settori economici.

*Nei confronti degli enti finanziari (non bancari) si riscontra una contenuta attenzione

dell’ordinamento; vengono collocati un’area operativa diversa da quella creditizia.

Sarà poi avvertita l’esigenza di estendere i controlli anche agli intermediari finanziari non

bancari.

Consegue la marginalità dell’attività di intermediazione finanziaria e dell’operatività nel

mercato dei valori mobiliari, che in assenza di regole e di una disciplina di garanzia degli

investitori, ha determinato una grave situazione di arretratezza nel nostro sistema

Dal 1985, circa, l’intermediazione finanziaria ha subito una profonda trasformazione,

recante dalla crescente diffusione di forme operative diverse da quella bancaria, aumento

della domanda di prodotti innovativi, sviluppo della concorrenza tra operatori, evoluzione

della legislazione di settore, estensione die controlli pubblici indotta dal processo di

integrazione del mercato europeo; inizia un processo di ammodernamento del sistema

bancario volto a dotare le banche di modelli organizzativi e strutturali più adeguati.

In tale contesto:

- viene istituita la CONSOB, segna l’avvio della costituzione di un adeguato ed affidabile

ordinamento del settore.

-viene introdotta una disciplina dei controlli sulle attività di raccolta del risparmio non

bancario

-regolamentazione aperta dei fondi comuni di investimento mobiliare aperto, che inagura

l’ingresso nel mercato degli investitori finanziari industriali

Il Legislatore italiano viene quindi indotto a disciplinare la prestazione dei servizi finanziari

o di investimento, riservandola esclusivamente ai soggetti sottoposti a controllo.

1991 emanazione della Legge sulle SIM (società intermediazione mobiliare), viene per la

prima volta organizzato un sistema di vigilanza sull’attività in titoli secondo la medesima

regolamentazione per gli operatori professionali di nuova istituzione (SIM) e per le banche.

Trova affermazione il modello di vigilanza basato su differenziati regimi di controllo,

graduati in funzione del livello potenziale di rischio implicito nell’attività esercitata dai

diversi operatori e tale modello comprende anche la disciplina degli “intermediari finanziari

non bancari”, emanata con la prima legge “antiriciclaggio” del 1991.

L’obbiettivo della legge è porre un freno al proliferare delle forme di riciclaggio di

provenienza illecita che rappresentano un’insidia alla solidità degli intermediari, al

funzionamento dell’intero sistema e alla stabilità del mercato.

1993 emanato il Testo Unico Bancario con il quale il legislatore italiano provvede ad una

maggiore sistemazione della materia e nell’art 5 include che anche intermediari finanziari

sono tra i destinatari dell’azione di vigilanza.

Il Titolo V reca una disciplina organica e definita nelle linee essenziali dei soggetti operanti

nel settore finanziario diversi dalle banche, riconoscendo ad essi la generica qualifica di

intermediari finanziari.

*Il principale obbiettivo della regolamentazione del sistema finanziario è garantire il

corretto svolgimento delle funzioni di trasmissione dei fondi e di redistribuzione dei rischi,

pervenire ad una parità concorrenziale nel sistema dei controlli, limitare il rischio di crisi

sistemiche e di porre un freno al proliferare delle forme di riciclaggio del denaro.

Si prende atto dell’ART.47 della Costituzione che prevede la tutela del risparmio a tutto

tondo e si inizia a seguire una linea di tendenza volta al superamento delle diversità tra

soggett

i dediti all’attività bancaria tradizionale (raccogliere il risparmio e concedere denaro) e

quelli dediti all’attività di intermediazione mobiliare (collocamento sul mercato dei titoli).

Nascono nuove forme di gestione collettiva del risparmio: SICAV, fondi comuni

d’investimento mobiliare e immobiliare, forme pensionistiche complementari.

Si affermano forme operative che vengono demandate a soggetti abilitati non bancari.

Come avvenuto nel settore bancario, trova affermazione l’idea di introdurre la figura

dell’intermediario polifunzionale, che offra tutti i servizi di gestione dei patrimoni, sia su

base individuale che collettiva.

1996 Decreto Eurosim che pone i presupposti per il rilascio di una licenza unica, valida a

livello comunitario per la prestazione di servizi di investimento e per una piena ed effettiva

circolazione di tali servizi nei paesi dell’UE. Questa necessita nasce per evitare un

trattamento difforme.

*La parità competitiva, insieme ad un corretto esercizio dell’azione di vigilanza diventa

essenziale per evitare “falle” nel sistema finanziario.

Il processo di innovazione l’interazione con la globalizzazione, rendono la normativa in

materia bancaria e finanziaria altamente flessibile e soggetta al rinnovamento continuo.

La materia bancaria e finanziaria fa attualmente capo al Testo unico bancario e al testo

unico della finanzia, cui si aggiunge il complesso regolatorio dettato dall’ordinamento

europeo.

Forme operative che compongono il sistema bancario e finanziario

• Intermediari bancari

A seguito del processo di privatizzazione hanno assunto la forma di società per

azioni e società cooperative per azioni.

Sotto il profilo disciplinare l’attività bancaria è regolata dalle norme contenute nel

t.u.b. (art.10 e ss.) ove il legislatore sancisce la natura riservata della stessa e ne

elenca i requisiti per l’autorizzazione al suo esercizio; le regole operative e

comportamentali sono in linea con il rispetto dei principi della sana e prudente

gestione e della trasparenza di mercato.

L’art 10 t.u.b. individua lo svolgimento congiunto della “raccolta del risparmio” tra il

pubblico e “l’esercizio del credito” l’essenza dell’attività svolta dalle banche.

Nel comma 3 è stabilita per queste materia la “riserva di attività” per le sopracitate

materie.

*Tale definizione di attività bancaria(e di banca, quale soggetto cui è riservato

l’esercizio dell’attività bancari) è in linea con quella concepita dal legislatore

europeo.

Tratti fondamentali sono la gestione delle risorse finanziarie di agenti in surplus,

detenibili dalle banca nell’ambito di un arco temporale di medio-lungo termine;

dall’altra, la concessione di finanziamenti a soggetti in deficit, cui generalmente si

associano tipologie variegate di scadenza e tassi di redditività. In tale quadro è

possibile la realizzazione di altre attività.

L’attività di supervisione è svolta in ambito nazionale dalla Banca d’Italia,

congiuntamente con Consob e IVASS per alcune materie particolari che

coinvolgono segmenti del mercato finanziario ed assicurativo.

A seguito dell’Unione bancaria, la BCE ha assunto specifiche competenze in

materia di supervisione che si sostituiscono a quelle delle autorità nazionali che

operano nei paesi appartenenti all’Eurozona; la BCE è quindi direttamente

competenze dei “procedimenti comuni” per l’intero comparto bancario

dell’Eurozona.

In capo alla BCE e al single resolution board sono previsti specifici poteri in materia

di crisi bancarie che mirano alla creazione di un sistema integrato al livello

sovranazionale per la risoluzione di eventuali criticità finanziarie.

• Intermediari non bancari

Con lo sviluppo del sistema economico-finanziario sono aumentate le categorie di

operatori che si affiancano alle istituzioni bancarie nell’offerta di servizi e di prodotti

finanziari, ed essi costituiscono un “segmento dell’erogazione del credito”.

La dottrina li caratterizza come entità “near banks” e per questo influenzano

l’equilibrio dell’intero sistema economico.

Prima regolamentazione con la “Legge antiriciclaggio” (1991), assoggettati ad una

compiuta regolamentazione con l’introduzione del Titolo V e il d. lgs. Del 20120 ha

inteso modificare radicalmente il regime disciplinare.

Soggetti operanti nel settore: intermediari finanziari (propriamente detti), soggetti

specializzati nella concessione di particolari tipologie di finanziamento

(microcredito) e confidi.

*A tali categorie si aggiungono quelle contenute nelle disposizioni del Titolo V-bis e

Titolo V-ter che sono riconducibile agli istituti di moneta elettronica e istituti di

pagamento; tali tipologie di operatori sono destinate a semplificare le modalità di

circolazione delle risorse monetarie nel mercato.

La Banca d’Italia assolve a funzioni di supervisione ed è tenuta a svolgere

un’ordinaria attività di vigilanza informativa, ispettiva e regolamentare.

Intermediari finanziari

 Sono disciplinati dal titolo V del t.u.b. e l’art. 106 traccia il perimetro di

operatività nella “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”; ad

essa si aggiunge la facoltà di emettere moneta elettronica e il connesso

espletamento di servizi di pagamento, la prestazione di servizi di

investimento e l’esercizio di qualsivoglia attività connessa e strumentale.

È predisposto un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia cui gli intermediari

finanziari sono destinati ad iscriversi previo ottenimento dell’autorizzazione

rilasciata dalla stessa Autorità al riscontro di particolari requisiti organizzativi,

operativi e gestionali.

Microcredito

 Ottempera alle richieste di credito di talune categorie di debitori e l’art 111

del t.u.b specifica che il microcredito è rivolto alle persone fisiche e giuridiche

che intendono avviare un lavoro autonomo, ovvero una microimpresa.

Il legislatore ha previsto che gli intermediari possono disporre di liquidità

monetarie, con la soglia di 10000, destinate a persone fisiche che non

godono di condizioni economico-finanziarie favorevoli.

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucreziacrescimanno di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Pellegrini Mirella.
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