CAPITOLO PRIMO, GLI OPERATORI DEL MERCATO FINANZIARIO: REGOLAZIONE E
SUPERVISIONE
In origine il sistema della financial economy viene organizzato intorno al settore del credito
secondo una logica di assoluta centralità della banca e ciò fa ritenere necessario
predisporre un articolato sistema di vigilanza solo sulle banche.
Vigente la legge bancaria del 1936, lo svolgimento dell’attività bancaria era ripartito tra
aziende ed istituti di credito: le prime abilitate ad effettuare la raccolta del risparmio a
breve termine, i secondi che limitavano la loro operatività, sul versante della raccolta e su
quello degli impieghi nel medio e lungo termine; all’interno di questa bipartizione c’erano
anche istituti con la finalità di sostegno finanziario per specifici settori economici.
*Nei confronti degli enti finanziari (non bancari) si riscontra una contenuta attenzione
dell’ordinamento; vengono collocati un’area operativa diversa da quella creditizia.
Sarà poi avvertita l’esigenza di estendere i controlli anche agli intermediari finanziari non
bancari.
Consegue la marginalità dell’attività di intermediazione finanziaria e dell’operatività nel
mercato dei valori mobiliari, che in assenza di regole e di una disciplina di garanzia degli
investitori, ha determinato una grave situazione di arretratezza nel nostro sistema
Dal 1985, circa, l’intermediazione finanziaria ha subito una profonda trasformazione,
recante dalla crescente diffusione di forme operative diverse da quella bancaria, aumento
della domanda di prodotti innovativi, sviluppo della concorrenza tra operatori, evoluzione
della legislazione di settore, estensione die controlli pubblici indotta dal processo di
integrazione del mercato europeo; inizia un processo di ammodernamento del sistema
bancario volto a dotare le banche di modelli organizzativi e strutturali più adeguati.
In tale contesto:
- viene istituita la CONSOB, segna l’avvio della costituzione di un adeguato ed affidabile
ordinamento del settore.
-viene introdotta una disciplina dei controlli sulle attività di raccolta del risparmio non
bancario
-regolamentazione aperta dei fondi comuni di investimento mobiliare aperto, che inagura
l’ingresso nel mercato degli investitori finanziari industriali
Il Legislatore italiano viene quindi indotto a disciplinare la prestazione dei servizi finanziari
o di investimento, riservandola esclusivamente ai soggetti sottoposti a controllo.
1991 emanazione della Legge sulle SIM (società intermediazione mobiliare), viene per la
prima volta organizzato un sistema di vigilanza sull’attività in titoli secondo la medesima
regolamentazione per gli operatori professionali di nuova istituzione (SIM) e per le banche.
Trova affermazione il modello di vigilanza basato su differenziati regimi di controllo,
graduati in funzione del livello potenziale di rischio implicito nell’attività esercitata dai
diversi operatori e tale modello comprende anche la disciplina degli “intermediari finanziari
non bancari”, emanata con la prima legge “antiriciclaggio” del 1991.
L’obbiettivo della legge è porre un freno al proliferare delle forme di riciclaggio di
provenienza illecita che rappresentano un’insidia alla solidità degli intermediari, al
funzionamento dell’intero sistema e alla stabilità del mercato.
1993 emanato il Testo Unico Bancario con il quale il legislatore italiano provvede ad una
maggiore sistemazione della materia e nell’art 5 include che anche intermediari finanziari
sono tra i destinatari dell’azione di vigilanza.
Il Titolo V reca una disciplina organica e definita nelle linee essenziali dei soggetti operanti
nel settore finanziario diversi dalle banche, riconoscendo ad essi la generica qualifica di
intermediari finanziari.
*Il principale obbiettivo della regolamentazione del sistema finanziario è garantire il
corretto svolgimento delle funzioni di trasmissione dei fondi e di redistribuzione dei rischi,
pervenire ad una parità concorrenziale nel sistema dei controlli, limitare il rischio di crisi
sistemiche e di porre un freno al proliferare delle forme di riciclaggio del denaro.
Si prende atto dell’ART.47 della Costituzione che prevede la tutela del risparmio a tutto
tondo e si inizia a seguire una linea di tendenza volta al superamento delle diversità tra
soggett
i dediti all’attività bancaria tradizionale (raccogliere il risparmio e concedere denaro) e
quelli dediti all’attività di intermediazione mobiliare (collocamento sul mercato dei titoli).
Nascono nuove forme di gestione collettiva del risparmio: SICAV, fondi comuni
d’investimento mobiliare e immobiliare, forme pensionistiche complementari.
Si affermano forme operative che vengono demandate a soggetti abilitati non bancari.
Come avvenuto nel settore bancario, trova affermazione l’idea di introdurre la figura
dell’intermediario polifunzionale, che offra tutti i servizi di gestione dei patrimoni, sia su
base individuale che collettiva.
1996 Decreto Eurosim che pone i presupposti per il rilascio di una licenza unica, valida a
livello comunitario per la prestazione di servizi di investimento e per una piena ed effettiva
circolazione di tali servizi nei paesi dell’UE. Questa necessita nasce per evitare un
trattamento difforme.
*La parità competitiva, insieme ad un corretto esercizio dell’azione di vigilanza diventa
essenziale per evitare “falle” nel sistema finanziario.
Il processo di innovazione l’interazione con la globalizzazione, rendono la normativa in
materia bancaria e finanziaria altamente flessibile e soggetta al rinnovamento continuo.
La materia bancaria e finanziaria fa attualmente capo al Testo unico bancario e al testo
unico della finanzia, cui si aggiunge il complesso regolatorio dettato dall’ordinamento
europeo.
Forme operative che compongono il sistema bancario e finanziario
• Intermediari bancari
A seguito del processo di privatizzazione hanno assunto la forma di società per
azioni e società cooperative per azioni.
Sotto il profilo disciplinare l’attività bancaria è regolata dalle norme contenute nel
t.u.b. (art.10 e ss.) ove il legislatore sancisce la natura riservata della stessa e ne
elenca i requisiti per l’autorizzazione al suo esercizio; le regole operative e
comportamentali sono in linea con il rispetto dei principi della sana e prudente
gestione e della trasparenza di mercato.
L’art 10 t.u.b. individua lo svolgimento congiunto della “raccolta del risparmio” tra il
pubblico e “l’esercizio del credito” l’essenza dell’attività svolta dalle banche.
Nel comma 3 è stabilita per queste materia la “riserva di attività” per le sopracitate
materie.
*Tale definizione di attività bancaria(e di banca, quale soggetto cui è riservato
l’esercizio dell’attività bancari) è in linea con quella concepita dal legislatore
europeo.
Tratti fondamentali sono la gestione delle risorse finanziarie di agenti in surplus,
detenibili dalle banca nell’ambito di un arco temporale di medio-lungo termine;
dall’altra, la concessione di finanziamenti a soggetti in deficit, cui generalmente si
associano tipologie variegate di scadenza e tassi di redditività. In tale quadro è
possibile la realizzazione di altre attività.
L’attività di supervisione è svolta in ambito nazionale dalla Banca d’Italia,
congiuntamente con Consob e IVASS per alcune materie particolari che
coinvolgono segmenti del mercato finanziario ed assicurativo.
A seguito dell’Unione bancaria, la BCE ha assunto specifiche competenze in
materia di supervisione che si sostituiscono a quelle delle autorità nazionali che
operano nei paesi appartenenti all’Eurozona; la BCE è quindi direttamente
competenze dei “procedimenti comuni” per l’intero comparto bancario
dell’Eurozona.
In capo alla BCE e al single resolution board sono previsti specifici poteri in materia
di crisi bancarie che mirano alla creazione di un sistema integrato al livello
sovranazionale per la risoluzione di eventuali criticità finanziarie.
• Intermediari non bancari
Con lo sviluppo del sistema economico-finanziario sono aumentate le categorie di
operatori che si affiancano alle istituzioni bancarie nell’offerta di servizi e di prodotti
finanziari, ed essi costituiscono un “segmento dell’erogazione del credito”.
La dottrina li caratterizza come entità “near banks” e per questo influenzano
l’equilibrio dell’intero sistema economico.
Prima regolamentazione con la “Legge antiriciclaggio” (1991), assoggettati ad una
compiuta regolamentazione con l’introduzione del Titolo V e il d. lgs. Del 20120 ha
inteso modificare radicalmente il regime disciplinare.
Soggetti operanti nel settore: intermediari finanziari (propriamente detti), soggetti
specializzati nella concessione di particolari tipologie di finanziamento
(microcredito) e confidi.
*A tali categorie si aggiungono quelle contenute nelle disposizioni del Titolo V-bis e
Titolo V-ter che sono riconducibile agli istituti di moneta elettronica e istituti di
pagamento; tali tipologie di operatori sono destinate a semplificare le modalità di
circolazione delle risorse monetarie nel mercato.
La Banca d’Italia assolve a funzioni di supervisione ed è tenuta a svolgere
un’ordinaria attività di vigilanza informativa, ispettiva e regolamentare.
Intermediari finanziari
Sono disciplinati dal titolo V del t.u.b. e l’art. 106 traccia il perimetro di
operatività nella “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”; ad
essa si aggiunge la facoltà di emettere moneta elettronica e il connesso
espletamento di servizi di pagamento, la prestazione di servizi di
investimento e l’esercizio di qualsivoglia attività connessa e strumentale.
È predisposto un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia cui gli intermediari
finanziari sono destinati ad iscriversi previo ottenimento dell’autorizzazione
rilasciata dalla stessa Autorità al riscontro di particolari requisiti organizzativi,
operativi e gestionali.
Microcredito
Ottempera alle richieste di credito di talune categorie di debitori e l’art 111
del t.u.b specifica che il microcredito è rivolto alle persone fisiche e giuridiche
che intendono avviare un lavoro autonomo, ovvero una microimpresa.
Il legislatore ha previsto che gli intermediari possono disporre di liquidità
monetarie, con la soglia di 10000, destinate a persone fisiche che non
godono di condizioni economico-finanziarie favorevoli.
Previsto, come per gli int
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