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Lo Stato Sociale di Diritto

UNO STATO NON SAREBBE STATO SOCIALE SE NON FOSSE ANCHE STATO DI DIRITTO. La dottrina, ha, quindi, creato la figura dello STATO SOCIALE DI DIRITTO. Esistono anche correnti di pensiero contrarie a questo connubio, la principale delle quali, il cui maggiore esponente è il tedesco Ernst Forsthoff, critica la non programmaticità (economico-sociale) della costituzione (in particolare, di quella di Bonn). Queste critiche si dimostrano però, inesatte, perché dettate unicamente dalle inefficienze della moderna amministrazione e dei partiti politici, cioè, quella tedesca.

Sistemi economici. Alla tradizionale distinzione dei sistemi economici (liberistici o capitalistici, collettivistici e misti) si aggiunge quella tra sistemi economici collettivistici e sistemi economici misti (o misti di iniziativa capitalistica), in questi ultimi dei quali il controllo pubblico è considerato irrinunciabile. Bisogna ricordare, però, che l'intervento pubblico deve

sempre rispettare le leggi di mercato.
Capitolo 2 - Le fonti e gli atti

Mappa concettuale.

Introduzione. pag. 2

La Costituzione e i principi fondamentali in essa sanciti. pag. 3

La legge ordinaria. pag. 6

Il decreto-legge. pag. 7

Il regolamento. pag. 8

L'indirizzo politico economico del governo. pag. 9

Il piano. pag. 10

La direttiva. pag. 11

Introduzione.

Le fonti del diritto pubblico dell'economia arricchiscono le caratteristiche delle fonti del diritto tradizionale.

Le fonti del diritto pubblico dell'economia sono caratterizzate dalla mobilità, in base alla congiuntura, e dalla permissività.

Ad essere imperativo e cogente non è l'intera norma, quanto il fine per il quale è emanata: la mancata osservanza dell'inderogabile norma tradizionale comporta l'inderogabile sanzione, mentre la mancata osservanza della direttiva non comporta necessariamente l'applicazione della sanzione, che sarebbe meglio definirla reazione.

Limite

invalicabile e al tempo stesso cardine interpretativo e ricostruttivo del diritto pubblico dell'economia è la proclamazione dei diritti fondamentali dell'uomo, come si può notare, innanzitutto, nella sistematica costituzionale (italiana). Infatti, la parte I della Costituzione, "Diritti ed doveri dei cittadini", tratta in primo luogo le libertà fondamentali dei cittadini [denominate, in modo poco chiaro, "Rapporti civili" (artt. 13-28)], quindi i "Rapporti etico-sociali" (artt. 29-34), su famiglia, salute e istruzione scolastica e i "Rapporti economici" (artt. 35-47), su lavoro e altri rapporti economici. Ancora, l'art. 2, rientrante tra i "Principi fondamentali", nella sua prima proposizione afferma l'inviolabilità dei diritti fondamentali dell'uomo, mentre solo nella seconda l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale. Meno chiarorisulta l'art. 3, relativo all'eguaglianza, che tratta sia dell'eguaglianza economico-sociale sia di quella della personalità umana. Nella costituzione di Bonn, invece, fanno capo ad articoli diversi il libero sviluppo della personalità umana (art. 2) e l'eguaglianza (art. 3). La Costituzione e i principi fondamentali in essa sanciti. Al vertice della gerarchia delle fonti del diritto pubblico dell'economia vi sono la Costituzione e i principi fondamentali in essa sanciti. I principi costituzionali economici sono rigidi, cioè modificabili solo con un procedimento cosiddetto aggravato (art. 138 Cost.), cioè con due discussioni e votazioni bicamerali, intervallate da non meno di tre mesi e sottoposte a referendum se è stata raggiunta solo la maggioranza assoluta, ossia della metà più uno dei componenti di ciascuna camera, e non quella qualificata, ossia dei 2/3 più uno dei componenti. Seppur rigidi, i principicostituzionali economici sono adeguati alla struttura politica e sociale dello stato, mediante procedimenti sia interpretativi sia di articolazione ed integrazione della costituzione. Tuttavia, più importante della rigidità di questi principi è la loro stabilità, cioè l'attitudine ad imporsi e ad ispirare lo svolgimento della vita costituzionale per un lungo periodo, e i principi costituzionali economici italiani lo sono. I maggiori principi costituzionali economici italiani sono: 1) il riconoscimento dei diritti sociali; 2) l'eguaglianza; 3) la solidarietà; 4) il riconoscimento di libertà e limitazioni economiche. Seppur in essa siano presenti numerosi principi economici, a differenza della costituzione di Bonn e quella francese della IV repubblica, proclamata nel 1946, la costituzione italiana non rende chiaro il proprio orientamento giuridico: la costituzione tedesca afferma (art. 20): "la repubblica federale di Germania".è uno stato democratico federale e sociale” e quella francese (art. 1): “la Francia è unarepubblica […] democratica e sociale”, il 1° comma dell’art. 1 della costituzione italiana dichiara:“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Il richiamo al lavoro, infatti, se da unalato è simile a quello delle costituzioni degli stati socialisti, dall’altro è troppo limitato rispetto alladefinizione di stato sociale. Non si può, però, negare di considerare l’Italia uno stato sociale.I principi costituzionali dello stato sociale sono caratterizzati dalla tecnica legislativa di espressionedel principio come giudizio di valore di un bene (o una funzione) preminente della collettività e dicomando di politica legislativa d’indicazione di determinati (micro-)obiettivi che lo stato deveperseguire.Quest’ultima parte della tecnica legislativa, di cui unsolidarietà economica è sancito nell'articolo 2 della Costituzione italiana. Tale principio impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale al fine di garantire una giusta distribuzione delle risorse e promuovere il benessere di tutti i cittadini. Nello stesso articolo, si sottolinea l'inscindibilità tra diritti e doveri, evidenziando l'importanza di un equilibrio tra le due sfere. Questo concetto richiama l'ideale mazziniano di una cittadinanza attiva e responsabile. Il principio di solidarietà economica trova anche applicazione nell'imposizione tributaria, come previsto nell'articolo 53 della Costituzione. Tale disposizione stabilisce che l'imposizione fiscale debba essere equa e proporzionale alle capacità contributive dei cittadini. In conclusione, il principio di solidarietà economica rappresenta uno dei pilastri fondamentali della Costituzione italiana, orientato a garantire una società più giusta e solidale.

eguaglianza rappresenta il fondamento dello stato sociale. Il principio di eguaglianza (detta anche eguaglianza formale) è l'anima delle rivoluzioni che hanno portato alla nascita dello stato democratico e costituzionale contemporaneo, la rivoluzione inglese del Seicento, quella americana e quella francese (égalité). Ma è la costituzione di Weimar a dare all'eguaglianza, intesa fino ad allora solo in senso giuridico, anche carattere sociale (si parla di eguaglianza sostanziale o di fatto) e, sempre in Germania, il principio di eguaglianza è considerato principio non scritto, o meglio, dati gli eventi, norma fondamentale anche se non fosse scritta (nella costituzione).

Il principio di eguaglianza è considerato il fondamento dello stato sociale, come la proclamazione dei diritti inviolabili dell'uomo, il cui corollario è il libero sviluppo della personalità umana, che è, a sua volta, strettamente legato all'eguaglianza.

Passiamo,

ora, alle libertà economiche. Esse, innanzitutto, contrariamente a quanto sanciva l'articolo 29 dello Statuto Albertino ("Tutte le proprietà [...] sono inviolabili"), non sono definite assolute (o inviolabili). Inoltre le libertà economiche si distinguono da quelle civili soprattutto per la loro residualità, cioè per essere il risultato della considerazione dei diritti della comunità, preminentemente a quelli del singolo. L'articolo 41 sulla iniziativa economica privata è uno dei più contraddittori della Costituzione. In particolare, sono in contrasto tra loro il primo e il terzo comma. Il primo comma prospetta una garanzia della libertà d'iniziativa economica privata assoluta (e chiara) ("L'iniziativa economica privata è libera"), al contrario del terzo, che indica in questo campo il ruolo del pubblico potere, di indirizzo e coordinamento a fini sociali. Anche il secondo comma siallinea al 3° allorché stabilisce che l'iniziativa economica privata "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale". La contraddittorietà dell'art. 41 è dovuta anche alla sua genesi. L'art. 41 è frutto della cucitura di due articoli e delle connotazioni liberale e dirigistica date all'articolo da parte dei costituenti. Non ci sono dubbi, però, sul fatto che il 1° comma dell'art. 41 imponga che il paese non diventi un'economia collettivizzata, purché le iniziative economiche non siano contrarie ai fini sociali, né che l'articolo stabilisca il quantum delle libertà. Così come non ci sono dubbi che in sede di assemblea costituente prevalse la tesi dirigistica. L'interpretazione sistematica dell'articolo, soprattutto in relazione ai successivi articoli 42, 43, 44, è, poi, la stessa. Alla luce di tali considerazioni verrebbe da

Si chiede se il 1° comma non sia inutile e falso, inutile perché la garanzia della sopravvivenza dell'iniziativa economica privata è implicita nella statuizione di possibili limitazioni al suo esercizio, falso perché se l'iniziativa economica privata non è limitata, allora è libera. (1)

Nel dettaglio, la nostra costituzione identifica l'iniziativa economica con l'impresa. I limiti all'iniziativa economica privata del 2° comma sono assai vaghi e lati. La disciplina costituzionale della proprietà privata (art. 42), alla quale si assegna funzione sociale, capovolge la visione attribuita dal Codice civile, secondo il quale "il godimento e la disposizione delle cose sono pieni ed esclusivi del proprietario", proprietario attorno al quale ruota la disciplina, in altri termini la funzione sociale è della proprietà e non del proprietario. Nell'elaborazione del Codice del 1942 si ritenne che

l'assegnazione della funzione sociale alla proprietà privata fosse parte integrante della sua re
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Publisher
A.A. 2006-2007
70 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MrStout di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Pubblico dell'Economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Quadri Enrico.