Riserva di legge
La riserva di legge, inserita nella Costituzione, prevede che la disciplina di una determinata materia
sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. La riserva di legge ha
una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come
nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più
rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento come previsto dall'articolo 70.
Si distinguono, comunque, vari tipi di riserva di legge:
• riserva di legge ordinaria: la materia può essere disciplinata dalla legge e da atti aventi
forza di legge.
assoluta: la materia deve essere regolata integralmente dalla legge. Ad esempio l'art.
o 13.2 ammette restrizioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
relativa: i regolamenti amministrativi possono contribuire a regolare la materia, ma i
o principi devono essere stabiliti dalla legge (art. 97.1)
rinforzata: la materia è disciplinata dalla legge secondo un contenuto o
o procedimento ben preciso. (art. 16)
• riserva di legge formale: nella materia può intervenire la legge del Parlamento mentre non
possono farlo atti aventi forza di legge, come decreti legge o decreti legislativi, del governo
(art. 80, art. 81). Di fatto, poi, le materie disciplinate da riserva di legge formale sono quelle
coperte da riserva di assemblea (art. 72 comma IV).
Esistono anche riserve non a favore della legge ordinaria:
• riserva di legge costituzionale (artt. 116, 132.1, 137, 138 Cost.), anch'essa tipica dello Stato
costituzionale di diritto
• riserva a favore dei regolamenti parlamentari (art. 64)
• riserva di giurisdizione: il già citato art. 13.2 non ammette alcuna "restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria (...)"; similmente l'art. 15
ammette limitazioni alla libertà e alla segretezza della corrispondenza "soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria".
• riserva di regolamento amministrativo: non esiste in Italia, come invece accade in altri paesi
La riserva di legge nel diritto penale
Il principio di riserva di legge penale è un tipo di riserva di legge assoluta ed esprime il divieto di
punire una determinata condotta in assenza di una legge preesistente che la configuri come reato
(art. 25 comma II)
La funzione della riserva di legge è essenzialmente garantistica, in quanto si vuole garantire che in
materia penale le norme vengano emanate dall'organo maggiormente rappresentativo (Parlamento).
La riserva di legge deve essere intesa come riserva di legge assoluta anche se in alcuni casi l'apporto
da parte di una fonte normativa secondaria è ammessa.
È ammessa quando si limita a specificare dal punto di vista tecnico elementi già contemplati dalla
legge; quando viene richiamata dalla legge (il rinvio però deve essere fisso o recettizio; non è
ammesso il rinvio mobile); non è invece, ammesso che la legge consenta alla fonte secondaria di
scegliere i comportamenti punibili tra quelli disciplinati dalla legge stessa.
Rientrano nel concetto di legge la legge formale ordinaria, cioè quell'atto normativo emanato dal
Parlamento ai sensi degli artt. 70-74 Cost. e la legge costituzionale emanata in base al procedimento
previsto dall'art. 138 Cost.
Per ciò che riguarda i decreti legislativi e i decreti-legge, che vengono normalmente utilizzati, parte
della dottrina sostiene che le caratteristiche di entrambi questi atti non sono compatibili con la ratio
di garanzia della riserva di legge. La dottrina dominante invece annovera senza difficoltà sia il
decreto legislativo sia il decreto legge tra le fonti del diritto penale in quanto è lo stesso
ordinamento costituzionale che riconosce a questi atti normativi efficacia pari a quella della legge
formale ordinaria.
Non è fonte del diritto penale la legge regionale; se lo fosse verrebbe violato:
• l'art. 3 Cost. che prevede il principio di uguaglianza,
• l'art. 5 Cost. che prevede il principio dell'unità politica dello Stato,
• l'art. 120 Cost. che vieta alle regioni di adottare provvedimenti che possono ostacolare il
libero esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini,
• l'art. 117, comma 2 lettera l Cost. che attribuisce la materia penale allo Stato.
La sentenza 487 del 1989 della Corte Costituzionale, inoltre, ha stabilito che solo un organo
nazionale è in grado di avere una visione generale dei beni e delle esigenze dell'intera società.
Le Regioni possono intervenire solo quando lo possono fare le fonti subordinate e quando si tratta
di cause di giustificazione che, non essendo istituti di diritto penale ma principi desunti dal sistema,
non sottostanno ai principi del diritto penale.
Per ciò che riguarda le consuetudini, non possono operare nè quelle incriminatrici perché
violerebbero il principio di legalità, nè quelle abrogatrici perché violerebbero la gerarchia delle
fonti. Quanto alla consuetudine integratrice, non è ammessa a meno che vi sia una legge a
richiamarla. È, invece, ammesso il ricorso alla consuetudine scriminante. Infatti, le norme che
configurano le scriminanti non hanno carattere penale quindi non sono nececcasiamente subordinate
al principio della riserva di legge.
Per ciò che riguarda la legislazione comunitaria, questa non potrebbe essere considerata legittima
fonte di produzione del diritto penale a causa dello sbarramento opposto dal principio della riserva
di legge "statale" previsto dall'art. 25, comma 2 della Costituzione. Tuttavia il principio del primato
del diritto comunitario fa sì che la norma comunitaria prevalga su quella interna.
Un'importante decisione della Corte di Giustizia della CEE ha sancito l'obbligo per il giudice di
applicare la normativa comunitaria nel caso in cui contrasti con la normativa interna.
Occorre però fare una precisazione: non rispetto a tutte le fonti del diritto comunitario vige il
principio del primato del diritto comunitario.
I regolamenti comunitari, in quanto obbligatori e direttamente applicabili, impongono al giudice di
applicarli e non-applicare la normativa interna.
Non sono invece direttamente applicabili le direttive, ad eccezione di quelle self-executing che, se
non vengono recepite, producono gli stessi effetti dei regolamenti. Per ciò che riguarda i Trattati,
sono direttamente applicabili ed efficaci quelle norme che hanno pieno contenuto dispositivo.
La riserva di legge investe, oltre che il fatto, anche la sanzione. Si violerebbe il principio di legalità
se la legge si limitasse a prevedere il fatto lasciando al giudice la possibilità di scegliere il tipo e/o la
durata della sanzione.
Il principio nulla pœna sine lege trova il suo fondamento nell'art. 1 c.p. che stabilisce che nessuno
può essere punito con pene che non siano stabilite dalla legge.
A livello costituzionale non vi è nessuna norma che prevede espressamente il principio nulla pœna
sine lege; tuttavia l'art. 25 stabilisce che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non
nei casi previsti dalla legge; è indubbiamente lecito far rientrare in questa previsione anche la pena
in senso stretto.
Predeterminazione legale della sanzione non significa, tuttavia, esclusione di ogni potere
discrezionale del giudice. La legge, infatti, fissando un minimo e un massimo, dà al giudice la
possibilità di esercitare un potere discrezionale nella scelta della quantità di pena da infliggere al
reo.
Perché il principio di legalità sia rispettato occorre però che lo spazio edittale oscilli tra un minimo
e un massimo ragionevoli.
Anche rispetto la sanzione, la riserva di legge opera in modo assoluto e coinvolge non solo le pene
principali e accessorie ma anche gli effetti penali della condanna.
Capitolo 1 – Il diritto pubblico dell’economia.
Mappa concettuale.
Cos’è il diritto pubblico dell’economia. pag. 2
Lo stato sociale di diritto. pag. 4
Sistemi economici. pag. 5 1
Cos’è il diritto pubblico dell’economia.
IL DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA È LA DISCIPLINA GIURIDICA CHE STUDIA I
MEZZI E GLI STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DAL DIRITTO PER L’INTERVENTO
PUBBLICO NELL’ECONOMIA.
L’oggetto del diritto pubblico dell’economia consiste, quindi, nella ricostruzione sistematica dei
principi,
le norme e
gli istituti giuridici che regolano:
1) le funzioni, cioè i diversi atti e le diverse competenze attraverso i quali si realizzano gli
interventi pubblici nell’economia;
2) i soggetti;
3) le sfere d’intervento, cioè i settori economici nei quali si sviluppa concretamente l’azione di
direzione e controllo dei pubblici poteri.
In Francia questa disciplina è una commistione fra diritto ed economia, è chiamata Droit public
économique, diritto pubblico economico, con l’errore di non fare né diritto né economia e di
esercitare politologia e sociologia.
Il diritto pubblico dell’economia (cui la denominazione deriva dal tedesco Wirtschaftsrecht ed è in
Germania che ha trovato la sua sistemazione scientifica), invece, è una disciplina genuinamente ed
esclusivamente giuridica, per la quale l’economia costituisce solo l’oggetto di studio, né si pretende
di dare carattere giuridico all’economia, semmai se ne forniscono i mezzi (giuridici) (principi,
norme e istituti giuridici); si dice che il diritto pubblico dell’economia sia strumentale alla politica
economica.
La finalità degli istituti giuridici è quella di essere funzionali, pratici, utili, idonei e non razionali. Se
sono anche razionali, ben venga, ma si tratta di una caratteristica secondaria. Il metodo del diritto
pubblico dell’economia è, quindi, interdisciplinare (e, ricordiamolo, non “miscelato” di discipline).
La sistemazione scientifica del diritto pubblico dell’economia può, però, dirsi generale perché la
letteratura o è ancora frammentaria, o quella proveniente da altri settori è stata influenzata nel dare
alla disciplina l’ordine logico di questi ultimi.
In Italia è caduta nel vuoto l’esortazione di sistemazione generale del Chiarelli del 1966.
La costruzione della sistemazione scientifica del diritto pubblico dell’economia (così come quella
delle altre discipline giuridiche) nei paesi di common law è antidogmatica: l’attenzione è
concentrata sugli istituti e i problemi fondamentali, trattati nel diritto costituzionale e nel diritto
amministrativo (ad esempio, la nazionalizzazione, la legislazione bancaria, i gruppi di interesse e i
gruppi di pressione, ecc.).
Il diritto pubblico dell’economia va distinto dal diritto penale dell’economia, che è una branca del
diritto internazionale dell’economia e del diritto comunitario dell’economia e che di differente dal
diritto pubblico dell’economia ha solo l’oggetto di studio.
Il diritto pubblico dell’economia è strettamente collegato al diritto costituzionale e al diritto
amministrativo, in quanto studia, in merito alla finalità d’intervento pubblico nell’economia, le
1 .
organizzazioni, gli atti e le funzioni costituzionali e, in particolare, amministrative
1 cioè, della pubblica amministrazione (P.A.) 2
Riguardo al diritto internazionale dell’economia, è evidente Q P
UANDO PIÙ AESI SI IMPEGNANO AD
l’estrema difficoltà di emanazione di autonome norme giuridi- , ’
ELIMINARSI I DAZI SI CREA UN AREA
.
che relative agli interventi economici, in quanto presuppone da DI LIBERO SCAMBIO
parte di tutti i singoli stati la rinuncia del potere di definizione S P ,
E I AESI OLTRE AD ELIMINARSI I
della propria politica economica, di fondamentale valenza e, ,
DAZI SI IMPEGNANO AD ATTUARE UNA
pertanto, tenuto gelosamente, e se ciò non avviene è perché un (
POLITICA TARIFFARIA COMUNE CIOÈ
indirizzo politico-economico ha prevalso sugli altri. )
AD APPLICARE GLI STESSI DAZI NEI
P ,
CONFRONTI DEI AESI TERZI SI HA
’ .
UN UNIONE DOGANALE
La distinzione (in base all’oggetto di studio, per cui il diritto
privato studia la proprietà, il contratto, l’impresa, la S.p.A., S P ,
E I AESI OLTRE AGLI IMPEGNI
ecc.) tra diritto pubblico dell’economia e diritto privato ’ ,
DELL UNIONE DOGANALE PREVEDONO
dell’economia è solo a fini didattici ed espositivi e, comunque, ANCHE LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO DEI
(
in ciascuna disciplina sono trattati anche istituti propri FATTORI PRODUTTIVI CAPITALI E
),
UOMINI SI HA UN MERCATO
dell’altra. .
COMUNE
Infatti l’intervento pubblico nell’economia non può essere cir-
coscritto a quello dei pubblici poteri, ma deve anche considera- S P ,
E I AESI OLTRE AGLI IMPEGNI DEL
re quello delle attività dei privati, che dai pubblici poteri è indi- ,
MERCATO COMUNE PREVEDONO
’
rizzato. ANCHE L ATTUAZIONE DI POLITICHE
,
ECONOMICHE COMUNI O QUANTO
L’origine del diritto pubblico dell’economia risale alla parte V , ’
MENO COORDINATE SI HA UN UNIONE
2
della costituzione di Weimar dell’11 agosto 1919, dedicata, .
ECONOMICA
per la prima volta nella storia delle costituzioni, alla vita eco-
nomica.
Non possono essere considerati origini del diritto pubblico
dell’economia gli accostamenti tra legislazione ed economia,
frequenti anche precedentemente alla costituzione di Weimar, e
l’interpretazione economica della costituzione, prospettata da Beard nel 1913 per la costituzione
3 (giudicata redatta per diretti interessi economici dei costituenti), in quanto solo la
statunitense
costituzione di Weimar intuì la necessità dell’intervento economico pubblico, necessità che restò al
di là del regime politico dei vari stati.
La costituzione di Weimar e quelle che ad essa si ispirano, del secolo appena concluso, almeno
quelle dei paesi giuridicamente più evoluti, sono dette costituzioni economiche, senza, però, voler
annullare il significato politico della costituzione, mentre le costituzioni ottocentesche, ispirate a
quella statunitense e a quella della Francia rivoluzionaria, sono costituzioni politiche pure, rivolte
solamente all’organizzazione politico-costituzionale dello stato e alla definizione delle libertà civili
dei cittadini. Bisogna tuttavia puntualizzare che ciò non significa che lo stato ottocentesco e quello
assoluto non fossero sensibili alle esigenze economiche, bensì che le relegavano tra le ultime
problematiche di governo.
2 ossia della repubblica di Weimar, della Germania
3 del 1787 3
Lo stato sociale di diritto.
LA CONFIGURAZIONE DI STATO PRONTO ALL’INTERVENTO ECONOMICO È DETTO
STATO SOCIALE.
UNO STATO NON SAREBBE STATO SOCIALE SE NON FOSSE ANCHE STATO DI
DIRITTO. La dottrina, ha, quindi, creato la figura dello STATO SOCIALE DI DIRITTO.
Esistono anche correnti di pensiero contrarie a questo connubio, la principale delle quali, il cui
maggiore esponente è il tedesco Ernst Forsthoff, critica la non programmaticità (economico-sociale)
4
della costituzione (in particolare, di quella di Bonn ).
Queste critiche si dimostrano però, inesatte, perché dettate unicamente dalle inefficienze della
moderna amministrazione e dei partiti politici.
4 cioè, quella tedesca 4
Sistemi economici.
Alla tradizionale distinzione dei sistemi economici (liberistici o capitalistici, collettivistici e misti)
si aggiunge quella tra sistemi economici collettivistici e sistemi economici misti (o misti di
iniziativa capitalistica), in questi ultimi dei quali il controllo pubblico è considerato irrinunciabile.
Bisogna ricordare, però, che l’intervento pubblico deve sempre rispettare le leggi di mercato. 5
Capitolo 2 – Le fonti e gli atti.
Mappa concettuale.
Introduzione. pag. 2
La Costituzione e i principi fondamentali in essa sanciti. pag. 3
La legge ordinaria. pag. 6
Il decreto-legge. pag. 7
Il regolamento. pag. 8
L’indirizzo politico economico del governo. pag. 9
Il piano. pag. 10
La direttiva. pag. 11 1
Introduzione.
Le fonti del diritto pubblico dell’economia arricchiscono le caratteristiche delle fonti del diritto
tradizionale.
Le fonti del diritto pubblico dell’economia sono caratterizzate dalla mobilità, in base alla
congiuntura, e dalla permissività.
Ad essere imperativo e cogente non è l’intera norma, quanto il fine per il quale è emanata: la
mancata osservanza dell’inderogabile norma tradizionale comporta l’inderogabile sanzione,
mentre la mancata osservanza della direttiva non comporta necessariamente l’applicazione della
sanzione, che sarebbe meglio definirla reazione.
Limite invalicabile e al tempo stesso cardine interpretativo e ricostruttivo del diritto pubblico
dell’economia è la proclamazione dei diritti fondamentali dell’uomo, come si può notare,
innanzitutto, nella sistematica costituzionale (italiana). Infatti, la parte I della Costituzione, “Diritti e
doveri dei cittadini”, tratta in primo luogo le libertà fondamentali dei cittadini [denominate, in modo
poco chiaro, “Rapporti civili” (artt. 13-28)], quindi i “Rapporti etico-sociali” (artt. 29-34), su
famiglia, salute e istruzione scolastica e i “Rapporti economici” (artt. 35-47), su lavoro e altri
rapporti economici.
Ancora, l’art. 2, rientrante tra i “Principi fondamentali”, nella sua prima proposizione afferma
l’inviolabilità dei diritti fondamentali dell’uomo, mentre solo nella seconda
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