Capitolo 1: Cos'è il diritto
Definizione
Forma di organizzazione sociale ed è il complesso di regole di condotta vigenti in una certa collettività in un dato momento storico.
Caratteristiche della norma giuridica
- Riguarda una certa collettività: relazioni tra individui e rapporto con la società;
- Relatività: cambia da luogo a luogo; si autosostiene (autopoiesi = ogni collettività decide di autoregolarsi);
- Obbligatorietà: regole sono obbligatorie, ma possono essere violate (punizione);
- Socialità: si adegua alla trasformazione sociale.
Concezioni diverse di ordinamento giuridico
- Normativistica: formato solo da norme giuridiche
- Istituzionalistica: formato da norme e istituzioni che curano produzione, applicazione e osservanza
Il diritto può anche assumere il significato di sfera di pretese e facoltà che il soggetto può vantare nei confronti di tutti gli altri o di alcuni. Si distingue quindi il diritto in senso oggettivo e soggettivo. I diritti soggettivi esistono quando c'è diritto oggettivo che li riconosce. Ci sono però due concezioni diverse:
Concezioni del diritto soggettivo
- Giuspositivismo: il diritto è ciò che sta scritto nelle leggi; diritti soggettivi riconosciuti da oggettivi (prevale);
- Giusnaturalismo: il diritto esiste già immutabile nella divinità o nella natura (art.2: La Repubblica riconosce).
Diritto pubblico e privato
Diritto pubblico: insieme di norme che ha per oggetto l’ordinamento giuridico dello Stato; regola le condizioni esterne rispetto alla relazione tra eguali. Il potere pubblico interviene nella relazione caratterizzata da una posizione di supremazia (diritto privato rapporto tra eguali). La supremazia non è assoluta.
Capitolo 2: Lo Stato e le sue forme
Definizioni di Stato
Definizione 1: lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali (può perseguire qualsiasi finalità propria del gruppo umano di riferimento), esercitante il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti.
Definizione 2: Stato come forma storica di organizzazione del potere politico (tipo di potere sociale che si basa sull’uso della forza) nata in Europa tra XV-XVII secolo, che si caratterizza perché esercita monopolio della forza legittima su di un territorio su cui vive una popolazione e che si avvale di propri apparati amministrativi (non è l’unica forma possibile di organizzazione del potere politico, ma una tra le tante, quella nella quale si realizza il monopolio della forza).
Elementi costitutivi dello Stato
- Popolo: insieme dei cittadini (unito all’ordinamento da un legame dal quale derivano diritti e doveri)
- Territorio: superficie terrestre delimitata da confini stabiliti da trattati internazionali + confini marittimi
- Sovranità: potere supremo; lo Stato detiene il potere superiore, che è originario (non deriva da nient’altro).
La sovranità è l’elemento che caratterizza lo Stato moderno, distinguendolo da altre forme di organizzazione del potere politico. Ci sono ordinamenti giuridici esterni (altri Stati, l’ordinamento internazionale e ordinamenti interni allo Stato e l’UE) e ordinamenti giuridici interni allo Stato (regionali, locali, religiosi, formazioni sociali).
Forma di Stato
Per forma di Stato si intende l’insieme degli elementi esteriori che servono a coglierne l’essenza, mentre sul piano prescrittivo è l’insieme delle finalità per le quali lo Stato stesso esiste. Possiamo quindi trarre due definizioni:
- Forma di Stato come modo attraverso il quale la sovranità si distribuisce rispetto agli elementi di popolo e territorio
- Si analizzano i rapporti che in un certo momento storico esistono tra autorità e libertà, considerando l’insieme degli obiettivi, delle finalità impresse all’ordinamento statale dalle forze politiche dominanti.
Relazione popolo – sovranità
- Stato feudale: retto da rapporti privatistici, in cui popolo e territorio erano parte del patrimonio personale del Re. Non aveva però i caratteri propri dello Stato, in quanto i regni medievali non erano sovrani né dal punto di vista esterno che interno. Le grandi trasformazioni economico – sociali del periodo resero necessaria una risposta a livello istituzionale, ovvero la concentrazione del potere nelle mani di un unico sovrano assoluto.
- Stato assoluto: prevede l’accentramento del potere nelle mani del sovrano, con un potere accentrato e illimitato. Inizialmente lo Stato assoluto si legittima per origine dinastica e divina, ma diventa poi sempre più difficile legittimare questo potere. Le finalità che perseguiva erano legate all’affermazione della propria potenza.
- Stato liberale di diritto: il potere ha origine dal basso e viene diviso tra diversi organi. La finalità era la garanzia dei diritti individuali, che si riteneva dovessero essere tutelati nei confronti delle ingerenze del sovrano e dello Stato stesso. Lo Stato liberale viene però definito Stato monoclasse (una sola classe attiva politicamente) e incoerentemente il suffragio era ristretto a pochi. Strumenti tipici dello Stato liberale sono:
- Principio di legalità, ovvero ogni atto dei pubblici poteri deve trovare fondamento e limiti in una norma giuridica (volontà generale) previamente adottata;
- Nozione di Costituzione in senso moderno: atto giuridico vincolante per tutti i soggetti dell’ordinamento che serve a garantire i diritti e costituisce il fondamento di tutti i poteri;
- Principio di separazione dei poteri: diverse funzioni dello Stato devono essere conferite a organi diversi
- Tipicità degli atti: ogni atto ha una forma tipica in quanto prodotto a seguito di un certo procedimento
- Stato autoritario: rifiuta i caratteri propri dello Stato liberale di diritto e recupera alcuni aspetti dello Stato assoluto come la concentrazione dei poteri o l’interventismo nella sfera economica. Nello Stato totalitario i caratteri dello Stato sono ancora più accentuati.
- Stato democratico: forma di Stato nella quale esiste una tendenziale corrispondenza tra governati e governanti. Lo Stato diventa pluriclasse, pur rimanendo liberale con il suffragio prima maschile (1912), poi universale (1946). Nel medio periodo cambiano i fini dello Stato, poiché cambia l’indirizzo politico del Paese. Cambia quindi il rapporto tra popolo e sovranità, perché ora tutto il popolo ha accesso alla sovranità.
- Stato costituzionale: caratterizzato da una Costituzione rigida, che si pone al vertice delle fonti. La Costituzione riesce a prevalere sulla legge grazie alla presenza di due garanzie: giustizia costituzionale, che consente di eliminare le leggi contrarie alla Costituzione, e procedimento aggravato di revisione costituzionale, diverso da quello legislativo.
- Stato sociale: forma di Stato che ha come fine l’uguaglianza sostanziale, che consiste nella rimozione delle differenze che ostacolano il raggiungimento dell’uguaglianza formale (tutti sono uguali davanti alla legge). L’ambizione del nostro ordinamento è quello di mettere insieme i diritti dello Stato liberale e sociale, bilanciando i diversi diritti. (Art.32).
- Stato contemporaneo: forma di Stato nella quale la finalità principale perseguita da pubblici poteri è il mantenimento dell’unità in un contesto pluralista. Per fare ciò si sottopone il potere delle maggioranze politiche alla Costituzione e si promuove la coesione sociale attraverso il perseguimento dell’uguaglianza sostanziale.
Relazione territorio - sovranità
- Stato unitario: ha una sola sovranità esercitata uniformemente su tutto il territorio. Art. 5: la Repubblica è una e indivisibile. Il potere può però essere esercitato secondo modalità che lasciano autonomia per enti territoriali infrastatali. Si parla al riguardo di Stato decentrato ed una particolare sottospecie è lo Stato regionale. L’Italia è uno Stato unitario caratterizzato da un livello di decentramento particolarmente accentuato.
- Stato federale: sul territorio si esercitano due diverse sovranità, quella federale e statale. Nasce per aggregazione di Stati indipendenti che si uniscono, dando vita ad una federazione. Alcune materie vengono messe in comune, mentre altre rimangono agli Stati.
Capitolo 3: Oltre lo Stato: ordinamenti internazionali e sovranazionali
Ordine internazionale
L’ordine internazionale, inteso come insieme di attività, strumenti e comportamenti che regolano i rapporti tra Stati esisteva fin da quando sono nati gli Stati. Dopo il secondo dopoguerra, si è enormemente sviluppato l’ordinamento internazionale, inteso come ordinamento giuridico il cui elemento plurisoggettività è rappresentato dagli Stati. Ciò è frutto del progresso tecnico delle comunicazioni e dell’esperienza di due guerre devastanti.
Si mette in discussione la sovranità esterna, nel senso di una sua progressiva limitazione sia accettata dagli Stati, che imposta loro dall’ordinamento internazionale. Gli Stati compresero che per garantire la pace bisognava stringere accordi e creare istituzioni che li sottoponessero a controllo reciproco e consentissero più facili scambi economici.
Il diritto internazionale
Il diritto internazionale è un diritto privo del diritto d’origine legislativa. Abbiamo il diritto internazionale:
- Pattizio: sono accordi tra Stati contenuti nei trattati che valgono solo per gli Stati che li hanno conclusi;
- Generale: consuetudini internazionali; ripetizione del comportamento nel tempo non espressamente voluto.
Dopo la Prima Guerra Mondiale alcuni paesi costituirono la Società delle Nazioni per prevenire conflitti armati e promuovere il benessere dei popoli. Fu però indebolita dall’uscita di paesi importanti e non riuscì ad evitare la Seconda Guerra Mondiale. Nasce poi l’ONU, ordine internazionale garantito da un ordinamento basato sulla individuazione di stabili rapporti tra Stati fondati sul diritto pattizio, cioè trattati che, creando istituzioni di natura politica ed economica, vincolano gli Stati verso obiettivi comuni.
Strumenti di diritto internazionale
Questi strumenti di diritto internazionale da un lato comprimono la sovranità degli Stati, mentre dall’altro necessariamente la presuppongono. Gli Stati infatti sono sovrani nella scelta di aderire o meno a questi strumenti internazionali che limitano la loro sovranità. L’ordinamento internazionale risulta un insieme composito di enti, organismi, istituzioni, patti e trattati che danno vita al diritto pubblico internazionale.
Organizzazioni internazionali
Le organizzazioni internazionali si dividono in due categorie, quelle a carattere mondiale e regionale; entrambe sono enti dotati di personalità giuridica, create dagli Stati tramite accordi che prevedono obiettivi, funzioni e organi.
Organizzazione delle Nazioni Unite - ONU
È composta da tutti gli Stati indipendenti del mondo, con il fine di mantenere pace e sicurezza internazionale. Ogni stato partecipa all’Assemblea generale che discute linee generali di indirizzo e approva raccomandazioni. Il Consiglio di Sicurezza è organo esecutivo, formato da 15 membri (5 fissi, 10 nominati da Assemblea con mandato biennale), che ordina attività necessarie per mantenere la pace (missioni di pace, sanzioni economiche, azioni militari collettive).
Altri organi ONU
- Consiglio economico e sociale: composto da 54 membri eletti da AG, coordina attività economica e sociale;
- Segretario generale: l’organo che rappresenta l’organizzazione;
- Corte internazionale di giustizia: l’organo arbitrale, composto da 15 giudici eletti da AG e CdS che deliberano su controversie tra Stati se entrambi lo decidono;
- Corte penale internazionale: il giudice penale che giudica genocidi e guerre.
Organizzazioni internazionali con finalità economiche
Gli accordi di Bretton Woods prevedono la costituzione del FMI, che ha l’obiettivo di promuovere la cooperazione monetaria internazionale e la stabilizzazione dei cambi, e la Banca mondiale, nata per la ripresa del sistema produttivo dopo la Seconda Guerra Mondiale e oggi agisce per aiutare paesi emergenti. L’organizzazione mondiale del commercio discute aspetti giuridici del commercio internazionale per agevolare lo scambio. L’OCSE ha l’obiettivo di promuovere la crescita economica.
Unione Europea – UE
Si trova in una posizione intermedia tra una organizzazione internazionale regionale (nasce da trattati, il ruolo degli Stati è importante) e uno Stato federale (Unione Europea assume decisioni vincolanti per gli Stati, gli organi dell’UE esprimono il carattere europeo e organo giurisdizionale vincolante). È definito come processo di Stop & Go.
Cronologia dell'Unione Europea
- 1973: Allargamento anglosassone
- 1951: Trattato di Parigi: CECA
- 1992: Trattato di Maastricht
- 2007: Trattato di Lisbona
- 1957: Trattato di Roma: CEE e EURATOM
- 1986: Allargamento iberico
- 2004: Allargamento ex URSS
Organi fondamentali UE
UE agisce secondo il metodo comunitario, vale a dire le decisioni vengono assunte a maggioranze variamente modulate, mentre l’unanimità viene richiesta in pochi settori come politica estera e sicurezza comune. Gli organi sono:
- Consiglio: esprime gli Stati ed è formato da Consiglio europeo, organo di indirizzo che raggruppa capi di Stato semestralmente, e dal Consiglio dell’UE, formato da ministri degli Stati europei competenti per materia. Ha potere decisionale attraverso direttive e regolamenti.
- Commissione Europea: esprime l’UE ed è formata da Presidente, scelto da Consiglio Europeo con l’approvazione del Parlamento e da commissari, scelti da Presidente di Commissione e dal Consiglio Europeo. È l’amministrazione dell’UE ed è un organo permanente: propone atti normativi e garantisce osservanza dei Trattati con sanzioni.
- Parlamento Europeo: esprime il popolo ed è composto da cittadini UE eletti a suffragio universale; approva la normativa europea, adotta il bilancio con il Consiglio dell’UE ed esercita funzioni di controllo sulle altre istituzioni. I gruppi non si raggruppano per Nazioni ma per indirizzo politico.
- Corte di giustizia europea: interpreta il diritto dell’Unione in maniera tale che l’interpretazione sia uniforme in tutti i Paesi membri e ha anche funzioni di risoluzione delle controversie tra governi degli Stati e istituzioni UE.
- Banca centrale europea: garantisce attraverso la politica monetaria europea la stabilità dei prezzi e valore dell’euro
- Corte dei conti: verifica regolarità dei bilanci dell’Unione.
Capitolo 4: Le fonti del diritto: considerazioni generali
Fonti del diritto
Fonti del diritto: fatti e atti abilitati dall’ordinamento a produrre norme giuridiche. Vi sono tre diverse categorie:
-
Fonti di produzione: attuano nuove regole di comportamento o regole di organizzazione
- Fonti atto: espressione di volontà del soggetto con potere decisionale
- Fonti fatto: non c’è l’elemento volontarietà per un evento o comportamento
- Fonti sulla produzione: meccanismi attraverso i quali si producono le fonti di produzione
- Fonti di cognizione: fonti attraverso le quali si viene a conoscenza di un determinato atto normativo
Dai livelli internazionali o sovranazionali, ai livelli statali e anche infrastatali sono numerosissimi i soggetti e le procedure da cui si producono regole giuridiche. Le fonti atto hanno un ruolo prevalente nel nostro ordinamento, mentre sono importanti le fonti fatto nel diritto canonico. Ogni ordinamento decide cosa sono fonti del diritto.
Disposizione
Disposizione: formula per iscritto che contiene un comando, un divieto e da esse si ricavano le norme giuridiche. Si passa dalla disposizione alla norma giuridica attraverso l’interpretazione. L’attività interpretativa si basa su regole di grammatica e sintassi, sull’intensione del legislatore e in base a disposizioni analoghe. Possiamo avere più norme ricavate dalla medesima disposizione e l’attività interpretativa allunga la copertura delle norme per tutte le situazioni.
Contrasto tra norme giuridiche
Per ogni fattispecie concreta deve esserci una sola norma applicabile. In alcuni casi vi possono essere delle contraddizioni normative, dette antinomie che si superano in base a quattro criteri:
- Criterio cronologico: prevale la legge recente su quella antica all’interno della stessa fonte. È conseguenza della continuità della produzione di norme e opera attraverso l’abrogazione che può essere: esplicita (espressa dal legislatore), tacita (incompatibile con altre disposizioni) e implicita (materia già regolata). La norma abrogata non sparisce, ma ne limita l’applicazione per un certo periodo di tempo e continua ad applicarsi a rapporti non esauriti.
- Criterio di competenza: ripartizione di competenza. Ci sono fonti che hanno relazioni competenziali e una fonte prevale sull’altra in base all’opera di competenza, ad esempio la ripartizione delle materia di competenza tra Stato e regioni definita dall’art.117 della Costituzione. Se ci sono invasioni, la Corte costituzionale opera all’annullamento.
- Criterio di specialità: disciplina particolare che riguarda una determinata situazione ristretta. La norma speciale regola questa situazione (es: rapporto Statuto speciale – Costituzione). La norma speciale deroga a quella generale, ovvero viene limitato il suo campo d’azione.
- Criterio gerarchico: essendoci diverse fonti, c’è una diversa gerarchia tra di loro. Se una norma contrasta con un’altra gerarchicamente inferiore, quest’ultima viene annullata dal giudice amministrativo composto dal TAR in primo grado e dal Consiglio di Stato in appello.
Gerarchia delle fonti
- Principi supremi
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Riassunto Diritto Pubblico
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Riassunto Diritto pubblico
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Riassunto esame "Diritto pubblico"
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Riassunto Diritto pubblico