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L'IRRESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'art.90cost. Stabilisce che il Capo dello Stato non è responsabile per gli atti compiuti

durante nell'esercizio delle sue funzioni.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non controfirmato dal ministro

proponente. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri atti indicati dalla legge debbono

essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La controfirma fa assumere la responsabilità dell'atto.

LA RESPONSABILITA' PENALE

L'art.90cost. prevede la responsabilità penale del Presidente della Repubblica per i reati di

alto tradimento e attentato alla Costituzione, commessi nell'esercizio del suo incarico.

Per alto tradimento si intendono i comportamenti dolori che danno luogo ad una

violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Si ha attentato alla Costituzione in tutti i casi in cui il Presidente della Repubblica

dolosamente viola le disposizioni costituzionali e dunque il giuramento di osservazione

della Costituzione.

In questi due casi è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, a

maggioranza assoluta dei suoi membri, ed è giudicato dalla Corte Costituzionale a

composizione integrata. LA STRUTTURA DEL PARLAMENTO

EVOLUZIONE DEL PARLAMENTO

Il parlamento è un organo costituzionale elettivo che esercita la funzione di indirizzo

politico e di controllo sull'attività di governo.

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO

Il parlamento è composto da due assemblee: la Camera dei deputati e il Senato della

Repubblica. Queste di norma operano separate, e nell'occasione in cui si riuniscono

insieme, prendono il nome di Parlamento in seduta comune.

Sono entrambe organi elettivi: i loro membri vengono eletti dal popolo.

Il Senato non è interamente elettivo perchè ne fanno parte: 5 senatori a vita (nominati dal

Presidente della Repubblica), e tutti gli ex Presidenti della Repubblica (anch'essi a vita).

Le differenze tra la Camera dei deputati e il Senato sono:

numero dei componenti : 630 per la Camera, mentre 315 per il senato;

• elettorato passivo : possono essere eletti senatori solo coloro che ha compiuto 40

• anni, mentre per essere deputato ne bastano 25;

elettorato attivo : possono votare al Senato coloro che hanno compiuto 25 anni,

• mentre alla Camera ne bastano 18.

Queste sono necessarie per impedire la presenza di due assemblee identiche.

L'ELEZIONE DELLE CAMERE

Le camere vengono elette con un sistema proporzionale con correttivo maggioritario, e

con il meccanismo degli sbarramenti.

L'assunzione della carica di parlamentare è preceduta da un controllo e accertamento

della regolarità dell'elezione, e della possibile ineleggibilità o impossibilità.

L' ineleggibilità è l'incapacità di essere eletto per una causa obiettiva .

L' incompatibilità è l'impossibilità di ricoprire la carica di parlamentare

contemporaneamente ad altre cariche.

L'ineleggibilità rende impossibile l'elezione, mentre chi si trova nella situazione

dell'incompatibilità può essere eletto, ma dovrà scegliere quale delle due cariche ricoprire.

La proclamazione degli eletti viene annunciata dal Presidente dell'ufficio elettorale. Però

prima di essa avviene la convalida svolta dalla giunta delle elezioni, con la quale si

verifica l'esistenza dei titoli di ammissione.

La cessazione della carica avviene:

allo scioglimento della Camera ;

• per dimissioni ;

• per decadenza , cioè quando viene meno un requisito di eleggibilità.

DURATA DELLE CAMERE

Le camere sono elette per 5 anni. La legislatura può avere una vita più breve, se: non si

riesce a trovare un accordo per sostenere il governo con la fiducia, oppure in caso di

grave crisi politica. Il Presidente della Repubblica è coloi che ricorre allo scioglimento delle

Camere.

IL DIVIETO DI PROROGA E LA PROROGATIO

E' vietata la proroga, con l'eccezione, da disporre con legge, in caso di guerra. Viene però

inserita la prorogatio, che fa mantenere i poteri alle vecchi Camere, fino a che non ne

verrano elette di nuove.

LE IMMUNITA' PARLAMENTARI

Esse sono attribuite al parlamentare per salvaguardare e garantire la funzione

parlamentare, e sono indisponibili e irrinunciabili.

L'immunità assume due forme:

insindacabilità : I parlamentari non sono responsabili in campo penale, civile e

• amministrativo per le idee esposte;

inviolabilità : I parlamentari non possono essere arrestati, senza l'approvazione della

• rispettiva Camere, per atti commessi al di fuori del Parlamento. Arresto immediato è

previsto solo quando il soggetto è colto nell'atto di compiere il reato.

L'ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE

Nella prima riunione l'assemblea elegge i propri organi interni:

presidente;

• l'ufficio di presidenza;

• le giunte;

• le commissioni parlamentari;

• i gruppi parlamentari.

IL PRESIDENTE

Esso, eletto a maggioranza qualificata nelle due camere, deve garantire il buon

andamento dei lavori parlamentari. Come organo imparziale, esso non vota.

Entrambi i presidenti devono essere convocati dal Presidente della Repubblica, prima

della sua decisione di sciogliere le Camere.

Il Presidente della Camera dei deputati presiede il Parlamento in seduta comune, mentre il

Presidente del Senato sostituisce il Capo dello Stato nei casi di suo impedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Questo assiste il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni, e rappresenta tutti gli

schieramenti politici presenti. L'ufficio di presidenza è composto da:

quattro vicepresidenti: Presiedono l'assemblea in mancanza del Presidente;

• tre questori: Vigilano sul rispetto del regolamento parlamentare;

• otto segretari: Sovrintendono alla redazione dei resoconti delle sedute.

LE GIUNTE

Le giunte sono organi creati per risolvere questioni di carattere tecnico. Esse hanno tutte

un compito molto specifico.

LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Queste sono organi permanenti che ciascuna Camera forma all'inizio di ogni legislatura.

Sono 14 in ciascun ramo del Parlamento, e sono composte in modo da rispecchiare

proporzionalmente, le forze politiche presenti. Ogni parlamentare deve far parte almeno di

una commissione parlamentare.

Ad ogni commissione spetta una competenza per materia. Esse svolgono la funzione che

consiste nell'esame del disegno di legge, che è obbligatorio, e che deve essere compiuto

prima del dibattito sulla stessa. Essa intevengono anche nell'iter legislativo.

Esistono inoltre le commissioni bicamerali, che presentano la partecipazione di senatori e

deputati.

I GRUPPI PARLAMENTARI

Essi sono i partiti politici presenti in Parlamento. I deputati e i senatori, dopo la prima

seduta, si dividono in gruppi secondo il partito di appartenenza.

Ogni gruppo parlamentare elegge il suo Presidente, che guiderà il partito nelle discussioni

sulle leggi, e nelle votazioni.

LE DELIBERAZIONI DELLE CAMERE

I lavori parlamentari sono basati sul principio della pubblicità: solo in casi speciali si

possono convocare sedute segrete.

I membri del Governo (se non fanno parte delle Camere) hanno il diritto, e se richiesto,

l'obbligo di assistere alle sedute, e hanno il diritto di essere ascoltati se lo richiedano. Le

assemblee si esprimono attraverso il voto, che può essere:

di approvazione;

• di non approvazione;

• di astensione.

Esistono tre tipi di votazioni:

quelle in cui non si richiede l'identificazione delle persone, il numero dei voti e dei

• votanti;

quelle d'appello nominale: viene richiesta l'identificazione delle persone, il numero

• dei voti e la pubblicità del contenuto di voto (si vota davanti a tutti);

quelle con lo scrutinio segreto: viene richiesta l'identificazione delle persone, il

• numero dei votanti (il voto è segreto).

Dall'ultimo punto nasce il fenomeno dei "franchi tiratori". Coloro che avevano dato la

fiducia, negano il consenso per la legge proposta.

In passato, i gruppi di minoranza potevano cercare di fermare un'approvazione di legge,

attraverso l'ostruzionismo. Questo non è più valido, ma consisteva nel proporre numerosi

emendamenti che facevano perdere tempo alla maggioranza.

LE CONDIZIONI DI VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Il quorum costitutivo, detto numero legale, è fissato alla metà più uno dei componenti di

ciascuna assemblea.

Il quorum deliberativo è di norma la maggioranza dei presenti, ma ci sono dei casi in cui

sale, e sono trattati dalla costituzione.

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Il Parlamento in seduta comune:

elegge il Presidente della Repubblica;

• assiste al giuramento del Presidente della Repubblica;

• delibera l'eventuale messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica;

• elegge i 5 giudici della Corte costituzionale;

• elegge 8 componenti del Consiglio superiore della Magistratura.

I quorum sono stabiliti sul numero totale dei partecipanti, senza distinzione fra senatori e

deputati. LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO

LE FUNZIONI

Le funzioni principali del Parlamento sono tre:

funzione legislativa ;

• funzione di controllo sul Governo ;

• funzione di indirizzo politico .

Per funzione legislativa s'intende l'attività di preparazione, esame e approvazione delle

leggi. L'approvazione spetta a entrambe le Camere (art.70cost)

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Il procedimento legislativo è l'insieme degli atti previsti dalla Costituzione e posti in

essere da ciascuna Camera per emanare una legge.

La procedura per l'approvazione delle leggi ordinarie è composta da 5 fasi:

l'iniziativa ;

• l'istruttoria ;

• la discussione e l'approvazione ;

• la promulgazione ;

• la pubblicazione .

L'INIZIATIVA

La fase di iniziativa consiste nella presentazione di un progetto di legge diviso in articoli,

davanti ad una delle Camere.

Gli atti presentati al Parlamento sono detti:

disegni di legge (d.d.l.): se presentati dal Governo o da un senatore;

• proposte di legge : se presentati da altri soggetti.

I disegni di legge sono redatti dagli uffici legislativi dei ministri, esaminati nel Consiglio dei

ministri e inviati al Presidente della Repubblica che li autorizza con un proprio decreto

(l'autorizzazione è un atto dovuto).

Per alcune proposte, solo il Governo è autorizzato

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Publisher
A.A. 2016-2017
23 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carlo_92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle istituzioni pubbliche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Trucchia Laura.