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Diritto pubblico e dell'economia (6 CFU)

Capitolo I - Cos'è il diritto?

Il diritto è un ordinamento giuridico, ovvero un insieme di norme (normazione) che può esistere e funzionare solo se c'è un gruppo umano organizzato (plurisoggettività), dotato di una organizzazione incaricata di produrre regole e di farle rispettare (istituzione). Una norma in particolare si definisce giuridica solo se è accompagnata da una sanzione coercitiva.

Si può distinguere tra due forme di diritto in senso letterale: il diritto oggettivo, riferito e riconosciuto da una specifica norma, e il diritto soggettivo, al contrario, non direttamente riconosciuto. A tal proposito si vengono a formare due teorie: la teoria positivistica del diritto secondo cui non esiste altro diritto (oggettivo) che quello posto da chi ne ha l'autorità, mentre i diritti soggettivi sono meri riflessi del diritto positivo; la teoria giusnaturalistica del diritto secondo cui il diritto non è riconducibile solo alle leggi umane, ma è legato alla stessa natura/ragione dell’uomo caratterizzata da alcuni elementi elementari da cui si desumono principi sulla base dei quali valutare o ispirare le regole.

In generale, il diritto si basa su due fondamentali direttive:

  • Se una società cambia, inevitabilmente cambiano anche le regole e i principi che la organizzano;
  • Lo Stato è solo uno dei possibili ordinamenti giuridici.

Il diritto pubblico è quell'insieme di norme che ha per oggetto l'ordinamento giuridico dello Stato. Il diritto costituzionale è un settore del diritto pubblico che comprende l'insieme di norme che sono contenute nella Costituzione e, in particolare, quelle relative all'organizzazione dello Stato e alle fonti del diritto.

Capitolo II – Lo stato e le sue forme

Lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali, esercitante il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti. Lo Stato è un'organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forza legittima su di un territorio su cui vive una popolazione e che si avvale di propri apparati amministrativi.

Gli elementi fondamentali dello Stato sono quindi: il territorio, il popolo e il potere sovrano. Il potere politico è un potere sociale che si basa sull'uso della forza per convincere i soggetti a tenere certi comportamenti.

Per definire la sovranità bisogna fare riferimento a un aspetto “esterno” e uno “interno”:

  • Gli ordinamenti giuridici esterni allo Stato vengono definiti ordinamenti giuridici extrastatali (ordinamento internazionale o sovranazionale come l'Unione Europea). La sovranità esterna è ricondotta alla nozione di indipendenza e originarietà e si riferisce a quell'ordinamento che non deriva la sua esistenza da un altro, e ha la capacità di escludere ingerenze esterne;
  • Gli ordinamenti giuridici interni allo Stato vengono definiti ordinamenti infrastatali (ordinamenti regionali, locali, religiosi, formazioni sociali tra cui partiti, sindacati e forme associate varie). La sovranità interna è riconducibile alla nozione di supremazia e si riferisce a quell'ordinamento che ha la capacità di porre comandi giuridici vincolanti nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento stesso.

La forma di Stato è l'insieme degli elementi che servono a coglierne l'esistenza nonché l'insieme delle finalità per le quali lo Stato stesso esiste. In altre parole, la forma di Stato è il modo attraverso il quale la sovranità si distribuisce personalmente e territorialmente. Secondo questa definizione e con riferimento al popolo, si possono distinguere due forme di Stato: quello autoritario e quello democratico.

Lo Stato Autoritario si caratterizza per una sovranità concentrata in unico soggetto, sia esso un partito unico o una persona fisica. Lo Stato Democratico si caratterizza per una sovranità distribuita tendenzialmente su tutto il popolo. Sempre in base alla stessa definizione, ma con riferimento al territorio, si può distinguere tra Stato federale e unitario.

Lo Stato federale è quella forma di Stato in cui la sovranità è distribuita sul territorio, cioè tra due livelli territoriali diversi, la Federazione e i singoli stati membri. (Diversa è la Confederazione di Stati i cui componenti rimangono titolari della loro sovranità)

Lo Stato unitario è quella forma di Stato nella quale la sovranità spetta a un unico livello di governo, lo Stato centrale. Quando però lo stato unitario consente agli enti territoriali un certo livello di autonomia, esso si definisce Stato decentrato la cui sottospecie dello Stato regionale (in cui è la potestà legislativa rilasciata in autonomia) rispecchia la realtà italiana.

Una seconda definizione di forma di Stato, afferma che essa rappresenta i rapporti che, in un certo momento storico, esistono tra autorità e libertà, tra chi ha il potere e chi è soggetto a quel potere, tra governanti e governati, considerando dunque l'insieme degli obiettivi che di solito sono scritti nelle Costituzioni.

*VEDI EVOLUZIONE STORICA DELLE FORME DI STATO NELLA PAGINA SUCCESSIVA*

Gli strumenti dello Stato Liberale di diritto:

  • Principio di legalità, secondo cui ogni atto dei pubblici poteri deve trovare fondamento e limiti in una norma giuridica previamente adottata. (Netto distacco dallo Stato assoluto) La legittimazione del potere è di tipo legale-razionale, e quindi solo una norma può attribuire loro il potere. La legge diviene quindi “espressione della volontà generale” (le legge è generale e astratta: rispettivamente, si applica a tutti i soggetti ed è suscettibile di ripetute applicazioni nel tempo). Tali caratteristiche si ricollegano al principio di uguaglianza secondo cui gli uomini nascono e rimangono uguali e liberi nei diritti, e al principio di giustiziabilità degli atti viziati per cui essendo non conformi alla legge possono essere annullati. Nonostante ciò la democrazia diretta non fu possibile per l’elevato numero di cittadini, perciò si scelse la democrazia rappresentativa, per cui il popolo esprime la propria volontà indirettamente eleggendo dei rappresentanti.
  • La nozione di Costituzione in senso moderno, ovvero un atto giuridico vincolante per tutti i soggetti dell’ordinamento, che serve a garantire i diritti e costituisce il fondamento di tutti i poteri.
  • Principio della separazione dei poteri, secondo cui le diverse funzioni dello Stato, legislativa, esecutiva e giurisdizionale, devono essere conferite a organi o gruppi di organi diversi. In particolare, il potere è il prodotto dell’esercizio di una funzione da parte di un organo; un organo è un insieme di pubblici uffici che svolge un’attività a rilevanza esterna; la funzione è un’attività preordinata ad un fine (legislativa: attività volta a predisporre norme giuridiche generali e astratte, attribuita al Parlamento; esecutiva: applicazione della legge generale e astratta, attribuita al Governo; giurisdizionale: applicazione della legge con esclusivo riferimento alle controversie).

Stato regionale italiano

Art. 5 Cost. “La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali”. Il modello costituzionale di Stato regionale italiano si fonda su un regionalismo differenziato, obbligatorio, esteso all’intero territorio. La Costituzione prevede due tipi di regioni:

  • Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia)
  • Statuto ordinario (tutte le altre)

Occupandosi soltanto delle competenze di queste ultime, mentre per le regioni a statuto speciale sono previste apposite leggi costituzionali che ne definiscono l’autonomia in riferimento alla funzione legislativa e all’autonomia finanziaria.

*RIPASSO COMPETENZE STATO-REGIONI SU COSTITUZIONE ECONOMICA*

Principi a cui si lega lo Stato Regionale:

  • Principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative sono attribuite in primo luogo ai comuni.
  • Federalismo fiscale, che prevede l’autonomia finanziaria.
  • Principio della leale collaborazione, secondo cui lo Stato deve coinvolgere le regioni nelle decisioni quando interviene in materie che interferiscono con le competenze regionali.

Evoluzione storica delle forme di Stato

  • XV e XVII secolo - Rete di rapporti privatistici in cui popolo e territorio erano parte del patrimonio personale del re. Assenza di distinzione tra diritto pubblico e privato.
  • Stato Feudale - XVI e XVIII secolo - Prima forma moderna di Stato. Concentrazione del potere nelle mani del sovrano assoluto e dei suoi apparati amministrativi. La Legittimazione del Potere era di tipo dinastico e trascendente. La finalità era solo l'affermazione della propria potenza e sovranità.
  • Stato di diritto - Stato liberale, aveva la finalità della garanzia dei diritti individuali, che si riteneva dovessero essere tutelati nei confronti delle ingerenze del monarca assoluto e, in definitiva, nei confronti dello Stato stesso. Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, contenente i diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo: libertà, proprietà, sicurezza, resistenza all'oppressione. Stato monoclasse, solo una classe, quella borghese, era politicamente attiva.
  • Stato Liberale - Crisi a causa di: diritti riconducibili solo a libertà negative; uguaglianza non possibile per assenza di intervento pubblico; suffragio limitato e poca vera sovranità popolare.
  • Stato Autoritario - Stato pluriclasse, portatori di interessi diversi. Costituzione di Weimar, tentativo di risposta alle esigenze della classe lavoratrice in Germania dopo la Prima Guerra mondiale. Forma di stato che rifiuta i caratteri propri dello Stato liberale di diritto e recupera alcuni aspetti dello Stato assoluto, come la concentrazione dei poteri o l'interventismo nella sfera economica.
  • Stato Totalitario - Fascismo in Italia. Stato autoritario con caratteri più accentuati. Assume il volto di una ideologia "totalizzante" pervasiva di ogni aspetto del vivere sociale. Nazismo in Germania e Stalinismo in Unione Sovietica.
  • Stato Contemporaneo - Forma di Stato in cui la finalità principale perseguita dai pubblici poteri è il mantenimento dell'unità in un contesto pluralista. Potere delle maggioranze sottoposto alla Costituzione. Promozione della coesione sociale attraverso il perseguimento della uguaglianza sostanziale.
  • Stato Pluralista - New Deal negli Stati Uniti tra le due Guerre. Forma di Stato caratterizzata dalla coesistenza di soggetti profondamente diversi tra loro (plurisoggettività). Allargamento del suffragio.
  • Stato Democratico - La sovranità appartiene al popolo. Principio di maggioranza per l'adozione delle decisioni sotto il controllo delle minoranze. Garanzia del rispetto delle minoranze.
  • Stato Costituzionale - Libere elezioni, libera competizione, e quindi garanzia dei diritti politici, della libertà di riunione, di associazione, di espressione. Costituzione rigida posta al vertice del sistema delle fonti. Presenza di due garanzie: giustizia costituzionale (è possibile eliminare le leggi contrarie alla Costituzione) e procedimento aggravato di revisione costituzionale (sono richieste maggioranze più ampie per modificare la Costituzione che per approvare una legge).
  • Stato Sociale - Finalità: uguaglianza sostanziale.
  • Stato Decentrato - Distribuzione di quote di potere decisionale sul territorio in favore di enti infrastatali. In Italia, con la decadenza del Fascismo, si è istituito un caso particolare di Stato Decentrato, ovvero lo Stato Regionale.

Capitolo III – Oltre lo Stato: ordinamenti internazionali e sovranazionali

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale fu necessario orientare le interazioni fra Stati diversi nel senso di un rafforzamento della pace e del benessere per evitare di ripetere eventi tali da avere le stesse devastanti conseguenze. In Europa, in particolare, serviva un accordo che sottoponesse gli Stati a un controllo reciproco e consentisse scambi economici più facili.

Dopo la Prima Guerra, comunque, si era già fatto un tentativo con la Società delle Nazioni con lo scopo di prevenire i conflitti armati e promuovere il benessere dei popoli. Su tale prototipo, si sviluppò successivamente l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), la più importante organizzazione internazionale a carattere mondiale. È un'organizzazione di tipo politico il cui compito è mantenere la pace e la sicurezza internazionale, cooperare nella risoluzione dei problemi internazionali e nella promozione del rispetto dei diritti umani.

Le organizzazioni internazionali si dividono in due categorie: quelle a carattere mondiale, a cui tendenzialmente partecipano tutti gli Stati a prescindere dalla collocazione geografica, e quelle a carattere regionale, delle quali fanno parte Stati della medesima area geografica. In entrambi i casi, si tratta di enti dotati di personalità giuridica, creati tramite accordi di diritto internazionale, i quali ne prevedono funzioni, obiettivi e organi.

Ci sono poi organizzazioni internazionali con finalità economiche: il Fondo Monetario che ha l'obiettivo di promuovere la cooperazione monetaria internazionale e la stabilizzazione dei cambi; la Banca Mondiale con lo scopo, invece, di contribuire alla ripresa del sistema produttivo dopo la Seconda Guerra Mondiale e successivamente di aiutare i paesi emergenti; l'Organizzazione Mondiale del Commercio, con finalità economiche e commerciali tra cui agevolare lo scambio di beni e servizi a livello mondiale e di risolvere eventuali controversie internazionali sul commercio (Quest'ultima organizzazione è separata dall'ONU).

L'Unione Europea è un ordinamento sovranazionale, in quanto la cooperazione tra gli Stati membri avviene a un livello più stretto. Il processo di integrazione europea avviene subito dopo la Seconda Guerra Mondiale (*RIPASSO PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA SU COSTITUZIONE ECONOMICA*).

I principali organi dell'Unione Europea:

  • Consiglio Europeo
    • Riunisce i capi di Stato o di Governo, assistiti dai ministri degli esteri e da un membro della Commissione.
    • Decide periodicamente le linee di indirizzo delle politiche europee.
    • Stabilisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell'Unione.
  • Consiglio dell'Unione Europea
    • Approva la legislazione europea.
    • Coordina le politiche economiche degli Stati membri.
    • Firma accordi tra Unione e Paesi terzi.
    • Approva il bilancio dell'Unione.
    • Elabora la politica estera e di difesa dell'Unione.
    • Coordina la cooperazione fra i tribunali e le forze di polizia nazionali dei paesi membri.
  • Parlamento Europeo
    • Approva la normativa europea.
    • Adotta il bilancio congiuntamente al Consiglio dell'Unione Europea.
    • Esercita funzioni di controllo sulle altre istituzioni europee.
  • Commissione Europea
    • Ha iniziativa legislativa.
    • Gestisce il bilancio dell'Unione.
    • Rappresenta l'Unione a livello internazionale.
    • Vigila sull'applicazione del diritto europeo insieme alla Corte di Giustizia.
    • Attua quotidianamente le politiche dell'Unione attraverso le sue direzioni generali.
  • Corte di Giustizia
    • Interpreta il diritto dell'Unione al fine di rendere uniforme l'interpretazione nei paesi membri.
    • Risolve le controversie tra i governi degli Stati dell'Unione e le sue istituzioni.
  • Banca Centrale
    • Garantisce, attraverso la politica monetaria europea, la stabilità dei prezzi e del valore dell'euro.
  • Corte dei Conti
    • Verifica la regolarità dei bilanci dell'Unione.

Alla fine del XX secolo, la globalizzazione è venuta ad essere l'elemento caratterizzante la perdita di sovranità statale. Questo complesso fenomeno è definito come intensificazione di relazioni economiche e sociali mondiali che collegano tra loro località molto lontane, facendo sì che gli eventi locali vengano modellati da eventi che si verificano a migliaia di chilometri e viceversa. Essa descrive l'interconnessione sempre più stretta tra i fattori della produzione su scala mondiale.

Capitolo IV – Le fonti del diritto: considerazioni generali

Le fonti del diritto, o fonti normative, sono meccanismi che pongono in essere regole giuridiche. Una prima distinzione è tra fonti di produzione, che pongono in essere nuove regole di comportamento che tutti devono osservare, e fonti sulla produzione, che sono i meccanismi attraverso i quali si producono le fonti di produzione (organi e procedure).

Cosa accade se due norme giuridiche pongono tra di loro regole contraddittorie? Cosa fare di fronte a tali antinomie (così si chiamano le contraddizioni normative)? Esistono diversi criteri per risolverle, i tre principali (+1) sono: il criterio della gerarchia, il criterio della competenza, il criterio cronologico e il criterio della specialità.

  • In base al criterio della gerarchia nel conflitto tra le regole poste da due fonti, prevale la regola posta dalla fonte superiore. L'identificazione di fonti superiori e inferiori si fonda su una scala degli atti normativi sulla base della loro forza. Per forza si intende la capacità di produrre nuovo diritto, di innovare l'ordinamento giuridico creando nuove regole (forza attiva), nonché la capacità di resistere all'innovazione portata da un atto diverso (forza passiva). Se il...
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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