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IL DIRITTO

È una forma di organizzazione sociale al cambiare dell’ una cambia anche l’alta

In tale forma di organizzazione nascono le NORME GIURIDICHE: osservate, rispettate e a cui

aderisce il popolo

DIRITTO COSTITUZIONALE: insieme di norme contenute nella fonte “Costituzione”, in particolari

quelle relative all’ organizzazione dello stato e alle fonti di diritto.

DIRITTO PUBBLICO : insieme di norme che hanno per oggetto l’ordinamento giuridico dello stato e

i suoi elementi

Obiettivi:

ten re insieme una comunità

 E

Stabilire una serie di regole che determinano i rapporti all’ interno di uno specifico gruppo

sociale. Tali rapporti sono tra le componenti della comunità e chi detiene il potere.

Inoltre è anche un modo di studiare i rapporti tra libertà e potere.

 LO STATO è L’ UNICO SOGGETTO COL MONOPOLIO DELL’ USO LEGITTIMO DELLA

FORZA

POTERI ESISTENTI:

1) POTERE POLITICO: Lo stato rappresenta la prevalente forma di organizzazione del potere

politico e detiene legittimamente il monopolio dell’ uso della forza. Nel passato tale potere lo si

acquisiva o col principio della tradizione, o chi deteneva carisma, oggi invece esiste la Libera

competizione elettorale: chi vince le elezioni ha il diritto di governare

2) : si detiene la ricchezza e può influenzare i comportamenti di un gruppo

POTERE ECONOMICO

sociale.

3) POTERE IDEOLOGICO : chi detiene determinate conoscenze è in grado di orientare i

comportamenti dei consociati.

STATO

DEFINIZION Lo stato è una forma di organizzazione del potere politico democratico in cui s

E realizza il monopolio legittimo della forza

PASSATO Inizialmente esistevano altre forme di organizzazione del potere politico come rs

 pubblica romana, imperi..

Lo stato nasce nel 500, in Spagna, Francia, Inghilterra con gli STATI NAZIONALI, che

 sono in grado di imporre con l’uso della forza il loro potere sia verso l’esterno nei confronti

di altri soggetti, in particolare Impero e Chiesa .

ELEMENTI SOVRANITA’: Lo stato nasce affermando la propria indipendenza verso l’esterno, e la

COSTITUTIV comunità internazionale per garantire il fatto che al di fuori non vi siano altri elementi che

I influenzino la sovranità dello Stato.

Essenziali & È necessario distinguere un ordinamento giuridico ESTERNO (UE e altri stati) ed uno

irrinunciabili INTERNO (ordinamenti giuridici infrastatali: regionali e locali)

Nel tempo vi furono varie concezioni di “stato”: Inizialmente il potere sovrano era nelle man

del monarca, poi con la rivol franc si afferma la sovranità della popolazione. Poi nel 1800 i

Germania una seri di giuristi dissero che la sovranità era dello stato

Disposizioni della nostra costituzione: ART. 1 “la sovranità appartiene al popolo, che la

esercita nelle forme e nei limiti della costituzione”

è necessario TROVARE DEI LIMITI AL SUO ESERCIZIO rischio tirannia!)

 

TERRITORIALITA’: sfera spaziale verso la quale si esercita la sovranità. Lo stato rivendica:

 A. TERRAFERMA, delimitata da CONFINI che possono essere: geografici, ma anche politici

(eventi bellici è contratti bilaterali fra stati)

B. MARE TERRITORIALE: entro 12 miglia dalla costa, poi è spazio extraterritoriale

C. Sfruttamento economico delle risorse della PIATTAFORMA CONTINENTALE: linea di

demarcazione di un continente sul perimetro costiero.

D. spazio atmosferico sopra la terraferma e profondità fino a dove raggiungibile dall’ uomo

POPOLO: tutti coloro che hanno un rapporto di cittadinanza con lo stato.

- Per acquisire la cittadinanza si usano i principi “ius soli (suolo), ius sanguinis”

- Oggi in Italia si è cittadini italiani:

se si è figli di almeno un cittadino italiano.

 chi nasce nel territorio da genitori sconosciuti (ius solis)

 Chi nasce nel territorio italiano ma che non hanno nessuna cittadinanza (situazione di

 APOLIDIA).

Il figlio di due cittadini stranieri nato in Italia, al compimento del 18esimo anno di età (deve

 trascorrere 18 anni consecutivi in Italia), può diventare cittadino italiano.

Chi è in Italia da più di 10 anni può richiedere la cittadinanza italiana.

 Lo straniero che sposa un italiano acquista dopo una certa durata del matrimonio o

 permanenza nel paese, determina l’acquisto della cittadinanza.

!!! Il concetto di POPOLAZIONE ha un diverso significato: infatti ingloba tutti colo che risiedono n

territorio nazionale (sia italiani che stranieri)

FORME DI 1. STATO ASSOLUTO: sovranità è concentrata nelle mani di un sovrano/monarca, posto sopra le leggi e il

diritto.

STATO nel 2. STATO LIBERALE: SOVRANO +GOVERNO funzione esecutiva. PARLAMENTO bicamerale,

TEMPO assemblea legislativa(approva le leggi), elettiva e rappresentativa del popolo (grazie al suffragio censitario)

3. STATO DEMOCRATICO: sovranità distribuita su tutto il popolo

MODELLI DI STATO FEDERALE: forma di stato in cui la sovranità è distribuita sul territorio, cioè in due livelli territoriali

diversi: la Federazione e i singoli stati membri

ACCENTRA STATO REGIONALE: (italia) alle regioni è riconosciuta un’ importante autonomia legislativa: si tratta quind

M. di uno stato unitario caratterizzato da un livello di decentramento particolarmente accentuato.

Del POTERE STATO UNITARIO: modello che non rientra nel concetto di stato pluralista, in quanto la sovranità non è

ripartita sul territorio ma spetta ad un unico livello di governo: lo Stato Centrale .

FORME DI STATO: delinea i rapporti tra popolo, territorio e sovranità e mette al centro anche le

finalità dello Stato, i rapporti trai governanti e i governati e la relazione tra l’ autorità e la libertà. ne

si differenziano in base a come si collocano i rapporti tra gli elementi costitutivi

esistono diverse

dello stato. STATO ASSOLUTO STATO LIBERALE STATO DEMOCRATICO

PERIODO 500-750 Francia,Spa, 800 (principi rivol franc) Fine 800-900

Inghilt

DEFINIZIO È un tipo di stato autoritario in La sovranità è distribuita su

-SOVRANO +GOVERNO funzione

NESOGGE cui la sovranità è concentrata tutto il popolo.

esecutiva. Inoltre è sottoposto alla

TTI, nelle mani di un legge

POTERI e sovrano/monarca, posto le decisioni politiche (potere

-PARLAMENTO

DECISIONI sopra le leggi e il diritto. legislativo ed esecutivo)

bicamerale,assemblea vengono prese dalla

legislativa(approva le leggi), elettiva e maggioranza, sotto controllo

rappresentativa del popolo (grazie al minoranza, alle quali però si

suffragio censitario) sottraggono delle garanzie

-MAGISTRATURA: funzione (potere giudiziario).

giurisdizionale : esecuzione delle

controversie tra leggi

ASSEMBLEA RAPR: espr la rappr

politica e di interessi snz vincolo di

mandato?

: vi sono STATO DI DIRITTO : anche il

PRINCIPI -esiste una corrisp tra

STATO PER CETI

AFFERMAZ governanti e governati

sovrano è sottoposto alle legge,

sudditi e non cittadini 

. -PRINCIPIO DI MAGGIOR:

approvata dal parlamento.

sussistono le strutture le decisioni si prendono con

PRINCIPIO DELLA

sociali dell’ ordinamento l’ottenim della mag

SEPARAZIONE DEI POTERI di

feudale -Rispetto delle minoranz

Montesque: per garantire le libertà -

sistema di DEMOCRAZIA

ed evitare l’abuso del potere da chi SOCIALE: si interviene per

lo detiene, bisogna garantire la rimuovere ostacoli che

distribuzione delle funzioni impediscono la piena parità

legislative, esecutive e

giurisdizionali a organi diversi.

non vi sono diritti e Nascono le prime

RICONOSC PLURALISMO POLITICO: +

IMENTO partiti politici che sono in

libertà riconosciuti a COSTITUZIONI, volte a

LBERTà lotta tra loro per il potere.

cittadini: ma le libertà riconoscere un nucleo Sono necessarie rappr

sono riconosciute a fondamentale di libertà : qualificate perché la

ceti -uguaglianza davanti alla legge, costituzione è rigida:

(aristocrazia,clero,terzo -affermazione libertà di persona conta il voto sia della magg

stato) -arresto non è deciso dal sovrano che governa sia delle min in

ma da giudice indipendente opposizione al governo

-libertà di opinione, PLURALISMO

- affermazione diritto di proprietà CULTURALE: di

-affer di iniziativa economica opinioni/idee, di fede

religiose e di diversi

riconoscimenti culturali che

Costituzione flessibile:non si pone chiedono un modo di

al vertice del sist fonti perché è svolgersi e svilupparsi.

modificabile con legge ordinaria

RICONOSC Popolazione divisa in ceti: Sistema monoclasse: la classe Sistema pluriclasse:

IMENTO aristocrazia, borghese al centro del sistema bilancia le posizioni delle

UGUAGLIA clero, classi

NZA terzo stato SUFFRAGIO

Si affermava l’uguaglianza davanti alla UNIVERSALE: tutti (M+F)

legge, ma certi principi non vengono partecipano alle elezioni

riconosciuti o non sono obbligatori. 

UGUALIANZA FORMALE.

SUFFRAGIO CENSITARIO riservato

a chi deteneva una certa posizione l’UGUAGLIANZA

economica SOSTANZIALE: lo stato

deve intervenire per

rimuovere gli ostacoli che

impediscono l’uguaglianza di

fatto

MOTIVI CHE Esempio: noi oggi

-La rivoluzione francese -modello classe sociale: modello

DETERMINA -crisi economiche: portano monoclasse della classe borghese

NO LA FINE alla nascita della -affermazione del partito dei

BORGHESE, che voleva lavoratori (fine800)

contare + dal punto -allargamento al suffr. Univers

politico e che deteneva le maschile

leve economiche -Francia: democrazia

Ita e Ger: regimi autor e totalit

STATO DEMORATICO:

• è quella forma di stato nella quale esiste una tendenziale corrispondenza tra governatori e governati e

per definirlo tale, non basta che ci siano libere elezioni: sono necessari 4 elementi:

1. PRINCIPIO DI MAGGIORANZA: si adottano solo le disposizioni della maggioranza di sogg

politicamente attivi

2. RISPETTO DELLE MINORAZNE:

3. LIBERE ELEZIONI: devono sussistere + gruppi politici diversi che concorrano liberamente al

governo del paese

4. CONTROLLO DELLE MINORANZE: esse devono attivare strumenti di controllo delle decisioni

delle maggioranze

• Da ciò deriva una diversa separazione dei poteri rispetto a quella dello stato liberale: lo stato

democratico, infatti, è connotato da una bipartizione dei poteri in :

o CIRCUITO DELLA DECISIONE POLITICA : la maggioranza decide legislativo e

potere

esecutivo

o CIRCUITO DELLE GARANZIE : sottratto alle maggioranze giudiziario

potere

FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DEMOCRATICI: per la loro analisi, consideriamo solo quelli con regole di

DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA, con cui il popolo sceglie dei rappresentanti mediante le elezioni (come

noi) e non DIRETTA, in cui invece TUTTO IL POPOLO governa e prende decisioni politiche.

STATO PLURALISTA: riferimento all’ elemento di PLURISOGGETTIVITA’ DELL’ ORDINAMENTO GIURIDICO

STATALE: esistono soggetti o gruppi politicamente attivi profondamente diversi tra loro, la cui diversa

soggettività è riconosciuta dall’ ordinamento. Lo stato democratico riconosce al suo interno molte forme di

pluralismo, come il PLURALISMO TERRITORIALE, ritenuto come una forma di decentramento del potere: si

riconosce all’ interno dello stato una condizione di autonomia ad altri soggetti territoriali (regioni, provincie,

comuni) con esso, infatti, dentro l’ assetto costituzionale dello stato, grazie all’ affermazione del principio dell’

autonomia, altri soggetti titolari di una serie di funzioni molto rilevanti, vedono riconosciuto uno spazio di potere

tutto loro.

In tale prospettiva di forte accentramento del potere, si distinguono 2 modelli:

1. STATO FEDERALE: forma di stato in cui la sovranità è distribuita sul territorio, cioè in due livelli

territoriali diversi: la Federazione e i singoli stati membri

2. STATO REGIONALE: (italia) alle regioni è riconosciuta un’ importante autonomia legislativa: si tratta

quindi di uno stato unitario caratterizzato da un livello di decentramento particolarmente accentuato.

STATO UNITARIO: modello che non rientra nel concetto di stato pluralista, in quanto la sovranità non è ripartita

sul territorio ma spetta ad un unico livello di governo: lo Stato Centrale .

MODELLO MODELLO REGIONALE (ITALIA) MODELLO FEDERALE (USA, confederazione Elvetica,

Germania)

COME Statuto albertino del 1948 (che prende USA: nascono a seguito di un processo di aggregazione in

NASCONO? come esempio la costituzione belga) cui una serie di stati cedono una parte del loro potere

il Belgio, nasce con costituzioni molto simile a sovrano originario per andare a costruire la federazione, e le

quella italiana, ma che poi negli anni 70 le colonie affermarono l’ indipendenza dalla madre patria.

due comunità (fiamminga e vallone) si esse, però poi capiscono di aver bisogno di un VINCOLO

separano Dopo la separazione delle due FEDERATIVO che li tenesse insieme nascita della

comunità, nel 1993 il Belgio diventa uno stato federazione

liberale

CARATTERIST Originariamente la sovranità è degli stati, che poi cedono i

La sovranità centrale

stato

ICHE loro poteri alla federazione

regioni hanno condizione di autonomia

DISTINTIVE che è diversa dalla sovranità.

CAMERE Nei modelli di regionalismo il senato non è una delle due camere rappresentative esprime in modo forte

così forte come nel federalismo l’appartenenza al territorio ed il riconoscimento dei poteri

delle entità decentrate: negli usa il senato è un organo per

cui ognuno dei 50 degli stati membri, esprime nel senato in

modo assolutamente paritario la sua rappresentanza con

due senatori. Inoltre negli usa

il senato ha poteri molto forti.

ASPETTI Gli stati/cantoni/Lander/ hanno più potere, per esempio dal

In Italia: federalismo fiscale si è cercato di

FINANZIARI punto di vista finanziario.

dare più potere economico alle regioni

POTERE USA: un ambito molto rilevante per cui uno stato può

DEGLI STATI decidere in modo diverso dall’ altro è la pena di morte, il

negli ambiti diritto penale e parte del privato e commerciale

dei vari In Svizzera, non esiste pena di morte, ma in campo fiscale e

DIRITTI. per quanto riguarda le leggi tributarie, ogni cantone detta le

sue regole.

STATO REGIONALE IN ITALIA: regionalismo italiano

CARATTERI REGIONALISMO ITALIANO

In assemblea costituente, si condivise il fatto che garantire l’ autonomie territoriali, significava

garantire la libertà:

ART. 5 (posto fra i principi fondamentali, sui quali nemmeno le norme UE possono

 influire):

Afferma l’unicità e l’indivisibilità della repubblica,

 stabilisce che essa riconosce promuove le autonomie locali.

 disciplina l’ autonomia delle province dei comuni e delle regioni con potestà legislativa

 (regioni a statuto speciale, la disciplina per le altre è prevista nel titolo V costituzione)

afferma il VALORE DELL’ INDUSSIBILITA’ della STRUTTURA DELLA REPUBBLICA,

 cioè il valore di un soggetto che non può essere diviso.

promozione e valorizzazione DELL’ AUTONOMIA della repubblica.

Il federalismo non deve determinare un’idea di separazione. Tema dell’ esistenza di

profonde esistenze socio-economiche tra diverse regioni: tra nord e sud 

FEDERALISMO SOLIDALE.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLO STATO REGIONALE NELLA

COSTITUZIONE ITALIANA DEL 1948

• Fino al regime fascista, l’ Italia era uno stato unitario accentrato. La forma di stato

regionale, quindi si rivela una forma del tutto innovativa del Secondo dopoguerra, che

MIRAVA A EVIDENZIARE LE DIFFERENZE GEOGRAFICHE E ECONOMICHE

esistenti sulle varie zone del Paese, e a rispondere a vere RICHIESTE DI

AUTONOMIA di aree insulari o di confine.

• nella legislazione di attuazione dello statuto province e comuni erano già previsti. Ma

per quanto riguarda le regioni, vi era una forte approvazione dalla democrazia cristiana

e non accettate dal blocco socialdemocratico (sinistra). Poi si riconobbero le regioni e

ad esse venne dato un potere del tutto nuovo: in alcune materie limitate esse potevano

fare le leggi passaggio molto importante . I costituenti ritennero che si poteva

attribuire alle regioni quel potere tipico dei parlamenti, ovvero quello LEGISLATIVO ->

infatti in riferimento alle fonti si hanno le fonti statali e quelle regionali.

• Inoltre si riconobbe alle regioni delle considerazioni specifiche di autonomia: alle

due grandi isole, Sicilia e Sardegna, dove ancora prima della costituzione, si riconosce

lo statuto speciale di autonomia.

• Minoranze linguistiche: valle d’Aosta, friuli venezia giulia e trentino.

• La costituzione prevede due tipi di regioni: A STATUTO SPECIALE (sicialia, sardegna

valle aosta, trentino e friuli,) e quelle a statuto ordinario, occupandosi direttamente di

queste ultime, in quanto per quelle a statuto speciale sono previste leggi costituzionali

che definiscono l’autonomia in termini più ampi (specie per la materia del’ autonomia

finanziaria). Invece, le 15 regioni ordinarie, le condizioni di autonomia sono definite dal

titolo V della costituzione.

• Ma nel tempo, la formazione dello stato regionale ha incontrato molte difficoltà infatti

LA SUA ATTUAZIONE si completa SOLO NEGLI ANNI 70.

RIFORMA DEL TITOLO V

A seguito delle varie difficoltà incontrate nella formazione dello stato regionale, nel 1999 e nel

2001 (fine XX secolo) si è svolta una REVISIONE COSTITUZIONALE DEL REGIONALISMO

ITALIANO:

modificando il titolo V PARTE SECONDA (organizzazione dello stato che

parte

 riguarda comune p

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher susannadv di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Grasso Giorgio.
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