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Il Dolo e la Violenza nel Vizio del Consenso

Anche il dolo è un vizio del consenso. Esso consiste in una falsa rappresentazione o ignoranza della realtà che non si è determinata spontaneamente, ma è stata indotta da un raggiro o da un artifizio della controparte o di un terzo (in questo caso il contratto sarà annullabile solo se i raggiri erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio). Ai fini dell'annullabilità del contratto, il dolo deve essere stato determinante, tale cioè da indurre la controparte a stipulare. In caso contrario il dolo è definito incidente: in questo caso è esclusa l'annullabilità del contratto ma il contraente in malafede è tenuto al risarcimento del danno.

L'ulteriore ipotesi di vizio del consenso, causa di annullabilità del contratto, è la violenza morale, che è diversa dalla violenza fisica, che ricorrerebbe solo nel caso in cui una parte sia fisicamente costretta alla.

concede un prestito a tasso zero). La minaccia deve essere tale da far temere un male ingiusto o notevole e deve essere idonea a determinare la conclusione del contratto. Inoltre, la minaccia può provenire anche da un terzo e il contratto sarà sempre annullabile, anche se la controparte non ne è a conoscenza. È importante sottolineare che la violenza o la minaccia devono essere determinanti per la conclusione del contratto, cioè senza di esse il contratto non sarebbe stato stipulato.venderà la sua casa ad un prezzo inferiore a quello di mercato). LE INCAPACITÀ Nel caso in cui una delle parti del contratto sia affetta da incapacità legale, il contratto è annullabile. In questo caso il fondamento dell'annullabilità si identifica nell'esigenza di proteggere quanti non siano in grado di provvedere da sé alla cura dei propri interessi (minorenni, interdetti giudiziali). Sono annullabili anche gli atti di straordinaria amministrazione compiuti da soggetti limitatamente capaci (inabilitato, minore emancipato), senza l'assistenza del curatore. L'annullabilità del contratto concluso dagli incapaci legali di agire prescinde dalla circostanza che essi fossero perfettamente consapevoli della natura e della portata economica dell'operazione (Es. sedicenne esperto di finanza online). Il contratto è annullabile anche per incapacità naturale di uno dei contraenti. Per quanto riguarda i contratti, aifini del loro annullamento, oltre allo stato di incapacità naturale, andrà provata la malafede dell'altro contraente, a tutela dell'affidamento da questi riposto nella stabilità del contratto. L'AZIONE DI ANNULLAMENTO L'annullabilità del contratto può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è stabilita dalla legge (es. l'annullamento del contratto può essere domandato solo da chi sia incorso in un errore essenziale e riconoscibile, o da colui il cui consenso sia stato estorto con violenza). L'azione di annullamento si prescrive in 5 anni. Il termine decorre, in caso di vizio del consenso, dal giorno in cui sia cessata la violenza, sia stato scoperto il dolo o l'errore, ovvero, in caso di incapacità legale, dal giorno in cui sia cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione, ovvero il minore abbia raggiunto la maggiore età. In tutti gli altri casi il termine decorre dallaconclusione del contratto. Una volta attuata con successo l'azione di annullamento, gli effetti del contratto vengono rimossi retroattivamente. Ne consegue che la parte che abbia già eseguito la sua prestazione, potrà chiederne la restituzione in base alle norme sulla ripartizione dell'indebito. Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia stato annullato a causa dell'incapacità di una delle parti, quest'ultima non è tenuta a restituire la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui la stessa sia stata rivolta a suo vantaggio. Il contratto annullabile può essere convalidato dalla parte legittimata ad esercitare l'azione di annullamento. La convalida può essere: - Espressa: il contratto annullabile viene sanato tramite un atto che contiene la menzione del contratto e il motivo di annullabilità, nonché la dichiarazione di chi intende convalidarlo. - Tacita: Il contratto annullabile viene sanato quando la parteche avrebbe potuto esercitare l'azione di annullamento vi dà volontaria esecuzione pur conoscendo il motivo di annullabilità (es. l'acquirente, il cui consenso era viziato da errore, consapevole di quest'ultimo, paga egualmente il prezzo). In ogni caso essendo la convalida un negozio giuridico dovrà essere posta in essere solo da chi è in condizione di concludere validamente il negozio di cui si tratta. Il minore, quindi, non potrebbe convalidare un negozio annullabile propria a causa della sua minore età. LE CAUSE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO In primo luogo, determina nullità del contratto la mancanza dell'accordo tra le parti. Il contratto può essere nullo anche se è stato concluso in nome di un soggetto inesistente o non più esistente perché defunto, o quelle, di maggiore rilevanza, del contratto concluso dallo straniero non ammesso al godimento dei diritti civili nell'ambito.

Dell'ordinamento giuridico italiano, danno luogo a nullità per mancanza di accordo tra le parti. Il contratto è nullo anche per difetto di causa, la sua funzione tipica è irrealizzabile (Es. assicurazione contro il rischio di incendio per un immobile già andato distrutto). Viceversa, il venir meno della sua funzione svolta in concreto può dare luogo solo alla risoluzione. La nullità del contratto può discendere poi dalla mancanza dell'oggetto o dal difetto della forma scritta ad substantiam. La nullità può discendere anche dall'illiceità degli interessi perseguiti dalle parti. In questo ambito si collocano le ipotesi dell'illiceità della causa o del motivo nonché della frode alla legge e i casi di illiceità dell'oggetto. Tizio stipula un contratto per contrabbandare tabacco. Causa: illecita (contrabbando); oggetto: lecito (tabacco). Tizio stipula un contratto per

contrabbandare cocaina. Causa: illecita(contrabbando); oggetto: illecito (cocaina).

Tizio noleggia un motoscafo per contrabbandare tabacco. Causa: lecita (noleggio); oggetto: lecito (motoscafo); motivo: illecito (per contrabbandare cocaina)

La nullità può colpire anche singole clausole del contratto -> nullità parziale. In questo caso si tratta di stabilire se la nullità della singola clausola si propaghi o meno all'intero contratto. Secondo l'art. 1419 ciò si verificherà solo quando risulti che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte che è colpita dalla nullità. Quindi deve trattarsi di una clausola essenziale nell'economia dell'affare: saranno tali tutte le clausole che ineriscono ad elementi determinati ai fini del soddisfacimento degli interessi perseguiti dalle parti. La nullità della singola clausola non si propaga mai all'intero contratto quando la clausola nulla sia

sostituita di diritto da norme imperative.

L'AZIONE DI NULLITÀ

Il contratto nullo è assolutamente improduttivo e non può essere convalidato. Alla nullità del contratto le parti possono rimediare tramite una manifestazione di volontà, sostitutiva di quella viziata: in questo caso si parla di rinnovazione del contratto (es. Tizio e Caio, accortisi di avere stipulato una compravendita nulla per mancata determinazione del prezzo, concludono un nuovo contratto di compravendita che contiene invece l'indicazione del corrispettivo: l'effetto traslativo e ogni altro effetto decorrono dalla stipula del contratto rinnovato).

Occorre distinguere la rinnovazione del contratto dalla conversione del contratto nullo. Per convertire un contratto nullo devono esserci due presupposti:

  • Il contratto nullo deve avere i requisiti di sostanza e di forma di un diverso contratto
  • È possibile ritenere, avuto riguardo allo scopo delle parti, che queste, ove
fosse pregiudicata dalla validità del contratto.

Consenta di ricavare un vantaggio dalla declaratoria di nullità del contratto (es. Tizio vende a Caio lo stesso immobile che in precedenza aveva venduto a Sempronio, il quale, però, procede alla trascrizione in ritardo rispetto a Caio. È ovvio l'interesse di Sempronio a far valere un'eventuale nullità della compravendita).

La nullità inoltre può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice. (es. tizio agisce in giudizio per ottenere la condanna di Caio all'esecuzione di un contratto nullo. Caio si difende vendicando la prescrizione del diritto ma non la nullità del contratto che, però viene automaticamente rilevata dal giudice).

DIFFERENZE TRA NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ

  1. La nullità è rilevabile da chiunque ne abbia interesse; l'annullabilità è rilevabile solo dalla parte indicata dalla legge;
  2. Solo la nullità può essere rilevata dal giudice;
base all'articolo 2946 del Codice Civile italiano). La nullità di un atto giuridico indica che l'atto stesso è privo di efficacia giuridica fin dalla sua origine. La nullità può essere dichiarata da un giudice o può essere eccepita dalle parti coinvolte nell'atto. L'annullabilità di un atto giuridico, invece, indica che l'atto è valido fino a quando non viene dichiarato nullo da un giudice. L'annullabilità può essere eccepita solo dalla parte che subisce un pregiudizio a causa dell'atto. È importante notare che l'azione di nullità è imprescrittibile, il che significa che può essere sollevata in qualsiasi momento, anche dopo molti anni dalla stipula dell'atto. Al contrario, l'azione di annullabilità si prescrive in 5 anni, il che significa che la parte interessata deve sollevare l'azione entro questo periodo di tempo per poter ottenere l'annullamento dell'atto. In conclusione, la differenza principale tra nullità e annullabilità è che la nullità rende l'atto privo di efficacia fin dalla sua origine, mentre l'annullabilità rende l'atto valido fino a quando non viene dichiarato nullo da un giudice. Inoltre, l'azione di nullità è imprescrittibile, mentre l'azione di annullabilità si prescrive in 5 anni.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
30 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alex__988 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Vignudelli Leopoldo.