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Istituzioni di diritto privato - Riassunto capitoli

Capitolo 1 - Concetti fondamentali

Considerazioni preliminari

Lo studio del diritto privato implica il chiarimento preliminare di alcuni concetti di base, il primo tra questi è quello di diritto.

Il concetto di diritto

Il diritto è un insieme di norme, ovvero di enunciati linguistici, la cui funzione consiste nel prescrivere il compimento o l’omissione di una certa azione.

Il diritto e gli altri sistemi normativi

Non tutti gli aggregati di norme costituiscono diritto, ad esempio la morale, la religione o il costume. Si tratta di norme non giuridiche, cioè non riconducibili all’insieme di norme chiamate diritto. Il diritto è quindi l’insieme di norme la cui osservanza è garantita da sanzioni somministrate e da un apparato di stabili istituzioni in capo alle quali si concentra l’uso legittimo della forza fisica. Il diritto è quindi l’unico dei sistemi normativi che possa imporre con la forza, esercitata da un’istituzione legittima, il rispetto delle sue norme. Gli altri sistemi normativi, pur contemplando sanzioni, non possono mai mobilitare la forza per costringere il trasgressore ad uniformarsi al precetto.

Le fonti del diritto

Tra le norme che compongono un sistema giuridico ve ne sono alcune che stabiliscono i modi attraverso i quali è possibile dare vita a nuove norme (norme di secondo grado o metanorme), le quali costituiscono fonti del diritto. Si parla quindi di fonti di produzione del diritto, e dunque la parola “legge” è la sintesi verbale delle metanorme di cui agli articoli 71-77 della costituzione. Le fonti di produzione del diritto non vanno quindi confuse con le fonti di cognizione, utilizzate per indicare il singolo atto normativo o la singola legge. Una caratteristica comune a gran parte dei sistemi giuridici è che le fonti del diritto siano disposte gerarchicamente, possiedono quindi una forza normativa diversa, a seconda della tipologia di fonte del diritto alla quale appartengono. Il primato di una fonte normativa sulle altre ha una duplice conseguenza:

  • In caso di conflitto la norma di rango superiore prevarrà sulla norma di rango inferiore, la quale non produrrà nessun effetto.
  • La norma di rango inferiore non potrà mai abrogare, ovvero togliere efficacia, ad una norma di rango superiore.

Nel caso in cui il rango è uguale, la norma posteriore prevale sulla norma anteriore, e la norma speciale prevale su quella generale.

Le fonti del diritto sono quindi:

  • Costituzione, leggi costituzionali, norme comunitarie
  • Leggi statali ed atti equiparati
  • Leggi regionali
  • Regolamenti
  • Usi

Capitolo 5 - I soggetti del diritto

La nozione di soggetto di diritto

I soggetti del diritto sono i destinatari degli effetti giuridici e si suddividono in:

  • Persone fisiche: tutti gli individui appartenenti alla specie umana
  • Persone giuridiche: Entità caratterizzate dall’aggregarsi di una pluralità di persone fisiche (associazioni, comitati, società) o si un patrimonio (fondazioni) in vista del raggiungimento di un determinato scopo.

La capacità giuridica

Ai sensi dell’art.1 “la capacità giuridica si acquista al momento della nascita”. La capacità giuridica rappresenta lo strumento attraverso il quale l’ordinamento giuridico costituisce in soggetti di diritto le persone fisiche. Questo significa che una persona fisica è un soggetto di diritto, ossia un potenziale destinatario di effetti giuridici, in quanto essa è munita di capacità giuridica. Occorre distinguere però il concetto di capacità giuridica da quello di titolarità. La capacità giuridica precede la titolarità: posso essere titolare di un diritto di proprietà, di un diritto di credito, in quanto sono giuridicamente capace. (Es. il neonato ha la capacità giuridica, poi è anche titolare di una serie di diritti fondamentali come la vita, l’integrità fisica, l’onore, ecc.). La capacità giuridica è subordinata al solo evento della nascita e si perde solamente a seguito della morte.

È possibile nominare erede un concepito, ma l’atto pur essendo valido è inefficace fino alla nascita del bimbo e sino alla morte del testamentario. In generale, l’ordinamento non pone limiti alla capacità giuridica, salvo casi eccezionali riconducibili a ragioni di varia natura. Si parla in questo caso di capacità giuridica speciale (es. Un minore di 15 anni non può assumere gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro).

Commorienza

Se più persone perdono la vita per effetto di un unico evento (disastro aereo, calamità naturale) come si può determinare quale è deceduta prima e quale dopo? Il codice civile stabilisce che se è incerto il momento dei singoli decessi, tutte le persone si considerano decedute nello stesso istante, a meno che non si possa provare il contrario. Questo è importante soprattutto ai fini della successione ereditaria. Se due coniugi, privi di figli e in regime di comunione di beni, morissero in un incidente aereo, il loro patrimonio verrà diviso in due parti che spetteranno ai rispettivi parenti nel caso in cui i due coniugi siano considerati come deceduti nello stesso istante; se invece si accertasse che uno dei due è sopravvissuto più tempo dell’altro esso ne avrebbe ereditato una parte del patrimonio che avrebbe poi trasmesso ai propri eredi decedendo a sua volta.

Scomparsa, assenza e dichiarazione di morte presunta

Scomparsa: Nel caso in cui la persona si sia allontanata dal luogo di residenza, non abbia dato più notizia si sé e sia irreperibile, chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice che venga nominato un curatore della persona scomparsa con la funzione di rappresentarla in giudizio negli atti necessari per la conservazione del patrimonio.

Assenza: Se tale situazione si protrae per due anni, i presunti successori possono chiedere che, con sentenza, ne venga dichiarata l’assenza. Pur rappresentando una situazione provvisoria, l’assenza è causa di apertura della successione, anche testamentaria, egli eredi vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni. Gli eredi possono amministrare i beni dell’assente, ma non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, salvo casi di necessità o utilità evidente e solo su autorizzazione del Tribunale. Se nel frattempo l’assente ritorna o ne viene provata l’esistenza, gli effetti della dichiarazione di assenza cessano e i beni andranno restituiti. Nel caso in cui invece venga provata la morte, la successione produce definitivamente i suoi effetti.

Morte presunta: Nel caso in cui siano passati dieci anni dall’ultima notizia dell’assente, il Tribunale ne può dichiarare la morte presunta. La morte si presume avvenuta nel giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente. A differenza dell’assenza però, la dichiarazione di morte presunta produce effetti analoghi alla morte, sia sul piano patrimoniale sia su quello personale. Si apre così definitivamente la successione. Se chi è stato dichiarato morto ritorna, o se ne è provata l’esistenza, avrà diritto ad essere pienamente reintegrato nella situazione precedente alla dichiarazione di morte presunta.

Domicilio, residenza e dimora

L’ordinamento detta una disciplina anche dei luoghi ove la persona vive e svolge la propria attività.

  • Domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi;
  • Residenza indica il luogo in cui la persona ha fissato la propria dimora abituale.
  • Dimora invece indica il luogo in cui la persona ha fissato momentaneamente, ma non occasionalmente la propria residenza (es. se mi reco all’estero per un soggiorno di studio di 6 mesi, la casa in cui trascorrerò questo periodo sarà la mia dimora).

La capacità di agire

La capacità di agire è la capacità di compiere uno o più atti giuridici. Anche la capacità di agire, al pari della capacità giuridica, designa un’attitudine puramente astratta del soggetto. Tutti i maggiorenni sono capaci di agire, ma per compiere quel singolo atto è necessario esservi legittimati (es. solo il proprietario del bene X ne può disporre donandolo, vendendolo, ecc.). La capacità di agire si consegue con la maggiore età, fissata oggi a 18 anni. Una volta raggiunto il diciottesimo anno d’età, il soggetto può compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età superiore (es. per l’adozione ordinaria è necessario che l’adottante abbia almeno 35 anni). L’ordinamento prevede anche casi in cui è sufficiente anche un’età inferiore ai 18 anni (es. il quindicenne può prestare il proprio lavoro anche se non può stabilire il relativo contratto, nel quale sarà rappresentato dai genitori).

Ovviamente, privo della capacità di agire è il minore di età. Esso si trova in uno stato di incapacità legale che prescinde dalla sua effettiva maturità psicofisica e gli inibisce l’autonoma gestione dei suoi interessi, tutti gli atti compiuti dal minore sono quindi invalidi. Il minore d’età è rappresentato nel compimento degli atti giuridici dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, in loro assenza, da un tutore.

L’interdizione e l’inabilitazione

Vi sono casi nei quali una persona fisica, sebbene maggiorenne, versa in condizioni tali da renderla inidonea all’autonoma cura dei propri interessi. In questi casi la persona è detta incapace, e per la sua protezione l’ordinamento appresta due diversi istituti, in ragione del maggiore o minor grado di incapacità. Questi due istituti sono l’interdizione e l’abilitazione.

Interdizione

La patologia psico-fisica che sta all’origine dell’incapacità si può manifestare in forma tanto grave da compromettere qualsiasi possibilità di valutare esattamente la portata e gli effetti. Quindi si parla di incapacità assoluta. A seguito dell’interdizione l’incapace non può compiere alcun atto giuridico, né di ordinaria, né di straordinaria amministrazione: la sua posizione è equiparata a quella del minore.

Inabilitazione

Se invece la patologia psicofisica all’origine dell’incapacità si manifesta in una forma meno grave, compatibile con il permanere di una residua capacità di agire, si parla di incapacità relativa. A seguito dell’inabilitazione l’incapace conserva una residua capacità di agire che gli consente di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione egli deve essere assistito da un curatore. Questo tipo di interdizione viene chiamata interdizione giudiziale. Essa infatti viene dichiarata con sentenza in modo da accertare che il soggetto è affetto da un’abituale infermità di mente che gli impedisce di curare i propri interessi. Quindi tutti gli atti compiuti dopo la sentenza sono annullabili, mentre quelli compiuti prima della sentenza possono essere annullati solo alle condizioni stabilite dall’art.428 per gli atti dell’incapace naturale.

Un altro tipo di interdizione è l’interdizione legale. Essa si differenzia dall’interdizione giudiziale per lo scopo, che non è di protezione dell’incapace, ma esclusivamente punitivo. A causa della sua finalità punitiva, l’interdizione legale limita l’incapacità del soggetto ai soli atti a contenuto patrimoniale, ma non si estende alla capacità di contrarre matrimonio, di riconoscere il figlio, ecc. In seguito alla revoca si riacquista completamente la capacità di agire.

L'incapacità naturale

Può accadere che un soggetto capace di agire sia, anche temporaneamente, incapace di intendere e volere al momento del compimento di un atto (es. una persona maggiorenne ma in preda all’alcool).

La persona giuridica e gli enti di fatto

Le organizzazioni collettive e l’idea di personalità giuridica

Gli enti collettivi (che ricomprendono le persone giuridiche ma non si lasciano esaurire da queste), sono aggregati di persone fisiche accomunate dal perseguimento di un determinato scopo. Il codice opera una prima distinzione tra gli enti personificati, o persone giuridiche, e gli enti non personificati, cioè privi di personalità giuridica. Le persone giuridiche sono organismi organizzati e composti da un insieme di persone fisiche e beni organizzati per conseguire obiettivi determinati e di interesse collettivo.

Le associazioni riconosciute

L’associazione è un’organizzazione stabile di uomini e mezzi diretti al raggiungimento di uno scopo non lucrativo. Il codice distingue tra associazioni riconosciute e non riconosciute. Le finalità e l’organizzazione interna dell’associazione sono stabilite nell’atto costitutivo. Il funzionamento di un’associazione necessita di almeno due organi:

  • L’assemblea: organo collegiale con funzione deliberante. Tra i suoi compiti spettano l’approvazione del bilancio e la nomina degli amministratori.
  • Gli amministratori: sono i soggetti cui è demandata, in concreto, la gestione dell’ente.

Le associazioni non riconosciute

Le associazioni non riconosciute sorgono sulla base di un atto costitutivo per il quale non è richiesta alcuna forma particolare. Anche le associazioni non riconosciute non possono fare a meno di un’assemblea e degli amministratori. Le associazioni non riconosciute hanno anche un loro patrimonio, detto fondo comune, costituito dai contributi degli associati e dagli acquisti delle associazioni.

Le fondazioni

Le fondazioni sono enti creati da un soggetto, denominato fondatore, che destina il proprio patrimonio, o parte di esso, al raggiungimento di utilità generale. Le differenze tra la fondazione e l’associazione riguardano l’atto costitutivo, che nelle fondazioni ha natura di atto unilaterale, mentre nell’associazione ha natura contrattuale. Infine, le fondazioni godono sempre di personalità giuridica.

I comitati

Il comitato è un ente collettivo costituito per raccogliere fondi presso il pubblico in vista del raggiungimento di uno scopo annunciato in via preventiva (Es. comitati di soccorso, di beneficienza). Su queste risorse esiste un vero e proprio vincolo di destinazione: “gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato”.

I diritti della persona

I diritti della persona sono:

  • Indisponibili: il titolare non può rinunciarci né trasferirli
  • Imprescrittibili: non si estinguono per il non uso prolungato nel tempo; non scadono
  • Non sono a numero chiuso: sono diritti già esistenti, in continua espansione a seconda delle circostanze, sono stati solo riconosciuti, non inventati.

Diritti reali

  • Disponibili
  • Prescrittibili (ad esclusione della proprietà)
  • Sono solo 7: Proprietà, enfiteusi, superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione.

La vita, la salute e l’integrità fisica

La costituzione riconosce la salute come fondamentale diritto dell’individuo e come interesse della collettività. Pertanto, alla tutela dell’integrità fisica si sostituisce la tutela della salute, intesa come benessere psicofisico della persona.

La personalità morale

La personalità morale dell’individuo rileva sotto molteplici profili:

L'identità personale

La protezione dell’identità personale trova il suo nucleo centrale nella tutela del nome, il quale assume rilievo non solo come mezzo necessario di un’individuazione del singolo all’interno dell’ordinamento, ma anche come segno riassuntivo della personalità individuale. Ci sono due distinte azioni, nelle quali la legittimazione ad agire è estesa anche a coloro che abbiano un interesse alla tutela del nome:

  • Azione di reclamo: diretta a reagire alla contestazione da parte di terzi del diritto all’uso del proprio nome
  • Azione di usurpazione: con cui ci si oppone all’uso indebito e pregiudizievole del proprio nome da parte di terzi.

Entrambe sono dirette alla cessazione del fatto lesivo, pertanto si configurano come una forma tipica di tutela inibitoria.

Diritto alla vita

Il diritto alla vita è protetto da norme penali. Questo comporta che chiunque cagiona la morte di una persona, o le procuri lesioni personali, per colpa, con dolo o anche in modo preterintenzionale, è soggetto ad una pena detentiva che può essere più o meno lunga in funzione delle circostanze e del modo in cui è stato commesso un delitto.

  • Dolo: si ha quando l’evento lesivo è voluto dall’agente (es. rapinatore);
  • Colpa: Si ha quando l’evento lesivo non era voluto ma si è prodotto per imprudenza, imperizia, negligenza o disattenzione dell’agente (è il caso del decesso causato da un incidente stradale);
  • Omicidio preterintenzionale: si ha quando la volontà dell’agente era diretta a percuotere o a causare lesioni personali ma, per cause impreviste, l’evento che si è prodotto è andato oltre. È stato più grave di quello voluto.

Diritto all’onore

È il diritto alla dignità, al decoro e alla considerazione sociale. È tutelato dal codice penale (non civile) il quale prevede due reati che violano il diritto all’onore:

  • Ingiuria: è l’offesa all’onore e al decoro di una persona
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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alex__988 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Vignudelli Leopoldo.
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