Estratto del documento

Sezione prima: introduzione

Capitolo 1 – L'ordinamento giuridico e le fonti del diritto

Il diritto è un insieme di comandi rivolti ai consociati per dare ordine alla loro convivenza e per organizzare le loro attività. La norma giuridica è il comando generale ed astratto emanato dallo stato che concorre a disciplinare l'organizzazione della vita della collettività. Le norme giuridiche si distinguono dalle regole sociali non per il loro contenuto ma per la loro obbligatorietà dato che in caso di violazione di una norma giuridica è prevista una sanzione al colpevole. Le sanzioni possono essere:

  • Pena: il timore nei confronti della pena porta al rispetto della norma.
  • Coazione diretta: intervento della forza pubblica per impedire il compimento di un atto vietato.
  • Esecuzione forzata: intervento della forza pubblica per eliminare una situazione antigiuridica.

Alcune norme giuridiche non prevedono una sanzione e vengono chiamate norme imperfette. (es. l’art. 315 cc prevede che i figli debbano rispettare i genitori, ma in caso contrario non è prevista alcuna sanzione).

L'ordinamento giuridico è l'insieme delle norme giuridiche che i membri di una determinata società sono obbligati a osservare. Le fonti di produzione del diritto sono gli atti e fatti giuridici che possono produrre norme giuridiche in un ordinamento giuridico. Le fonti di cognizione del diritto sono i documenti legali che consentono di conoscere il contenuto delle norme giuridiche (come le Gazzette Ufficiali).

Le fonti del diritto italiano sono:

  1. La costituzione
  2. Le leggi ordinarie
  3. Le leggi regionali
  4. I regolamenti
  5. Gli usi

Tra le fonti del diritto italiane c’è una precisa gerarchia, in cima c’è la Costituzione entrata in vigore nel 1948, esprime i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, accanto a questa ci sono le leggi costituzionali che proclamano i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini e dei gruppi sociali. Secondo l’art. 10 della Costituzione anche le norme del diritto internazionale hanno valenza costituzionale come le norme del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e i principi fondamentali nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Si dice che la costituzione è rigida perché non può essere modificata con una legge ordinaria ma solo con una legge di revisione costituzionale.

Tra le fonti comunitarie ci sono i regolamenti che sono direttamente efficaci nel territorio degli stati membri e le direttive che non sono immediatamente efficaci ma li obbligano a emanare entro un certo termine delle norme interne per adeguare l’ordinamento giuridico nazionale al loro contenuto.

Ci sono poi le leggi ordinarie che devono sottostare alla Costituzione, se vanno contro a questa vengono dichiarate invalide, le norme principali del diritto privato italiano sono contenute nel Codice Civile emanato nel 1942.

Con l’art. 117 della Costituzione anche alle regioni viene affidata una potestà legislativa con le leggi regionali, solamente per alcune materie stabilite dalla costituzione, inoltre le regioni a statuto speciale hanno maggiore autonomia legislativa.

I regolamenti possono essere emanati da organi amministrativi statali o da comuni, province o regioni. I regolamenti esecutivi servono a completare l’applicazione delle leggi statali o regionali, specificandole o completandole.

Infine, ci sono gli usi (o consuetudini) che nascono dalla tradizione. Una consuetudine esiste quando c’è un elemento materiale e uno psicologico. L’elemento materiale è una pratica uniforme e costante, mentre l’elemento psicologico è la convinzione che la pratica sia obbligatoria. In mancanza della convinzione si ha solo un uso di fatto e non un uso normativo, fonte del diritto.

Per dare una concreta applicazione alle norme dell’ordinamento giuridico è necessaria l’attività giurisdizionale che viene svolta dal giudice. Il giudice con la sentenza deve giudicare delle situazioni, la sentenza può essere accompagnata da ordini e disposizioni. Il procedimento di applicazione della norma ha la forma del sillogismo, è un ragionamento logico costituito da una premessa maggiore, una minore e una conclusione. In questo caso la norma è la premessa maggiore, il fatto è la premessa minore e la sentenza è la conclusione. La premessa minore richiede l’accertamento del fatto e la premessa maggiore richiede la determinazione della norma applicabile, che non è semplice perché spesso la legge va interpretata e a volte non esiste una norma direttamente applicabile al caso.

Il problema di interpretazione della legge nasce dal fatto che le parole possono assumere dignificati diversi, sta al giudice comprenderne il significato e applicarla. Per l’interpretazione secondo l’art. 12 l’applicazione della legge deve essere fatta secondo l’intenzione del legislatore e tra due interpretazioni si dovrà scegliere quella più coerente con l’ordinamento giuridico.

Il procedimento analogico nell’applicazione di una norma si ha quando non esiste una norma precisa da applicare a un caso per cui il giudice deve applicare una norma prevista per casi simili o materie analoghe (art. 12 comma 2). Alle leggi penali e alle leggi eccezionali c’è il divieto di analogia. In alcuni casi il giudice può decidere in base a regole create da se che non hanno la stessa efficacia delle norme giuridiche ma che possono creare dei precedenti che possono influenzare le future controversie.

Capitolo 2 – Diritto privato e diritto pubblico

Il diritto pubblico ha per oggetto l’organizzazione dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici in primo luogo e in secondo luogo i rapporti tra questi enti quando riguardano l’esercizio delle loro funzioni pubbliche e i rapporti di questi enti con i privati, quando si manifesta la supremazia dell’ente e la soggezione del privato (diritto costituzionale, amministrativo, tributario, penale).

Il diritto privato regola i rapporti reciproci degli individui, l’organizzazione e l’attività di società, associazioni e altri enti privati. Inoltre, al di fuori della zona in cui è ammissibile il potere di supremazia, trovano applicazione le regole del diritto privato.

Capitolo 3 – La costituzione e il diritto privato

La Costituzione è rigida ovvero può essere modificata solo con procedure diverse e aggravate rispetto a quelle per la formazione delle leggi ordinarie. Esprime i principi dell’ordinamento giuridico, proclamando i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini e dei gruppi sociali e delineando le strutture organizzative pubbliche.

Può capitare che il legislatore emani una legge ordinaria in contrasto con la costituzione, in questo caso il giudice deve sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale che dovrà accertare il contrasto e dichiarare con una sentenza l’illegittimità della legge, che cesserà di produrre i suoi effetti. Questo succede perché le norme costituzionali presentano maggiori problemi di interpretazione perché sono formulate in termini più generali. Il primo passo consiste nell’interpretazione letterale, poi si deve ricorrere alla coordinazione logico-giuridica della singola disposizione con le altre, e si deve far riferimento alle circostanze sociali ed economiche che la norma intende regolare, per questo è necessario conoscere l’evoluzione storica e le ideologie che hanno ispirato la Costituzione.

Capitolo 4 – Aspetti generali del diritto privato

Tutti gli ordinamenti vietano l’autotutela privata, ovvero farsi giustizia da sé, non solo per gli atti violenti ma per qualsiasi atto di chi al fine di realizzare una propria pretesa, leda un diritto dell’obbligato o anche solo lo privi del poter di fatto finora esercitato su una cosa. Ci sono però delle deroghe, in caso di emergenza per cui non c’è possibilità di reclamare un’immediata difesa pubblica per difendere un diritto proprio o altrui contro un’aggressione attuale, si ammette la legalità della propria difesa contro l’attacco ingiusto (legittima difesa). La difesa deve essere proporzionata all’offesa.

L’autonomia privata è il potere del singolo di regolare nel modo che gli sembra più opportuno i rapporti giuridici. Si esplica tramite i negozi giuridici, atti mediante i quali il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti.

Capitolo 5 – I rapporti giuridici

Tra i concetti giuridici elementari abbiamo il concetto di norma giuridica, che consiste in un comando, mentre se un soggetto è comandato di tenere un certo comportamento diciamo che questo comportamento è un dovere giuridico. Il dovere giuridico può avere per oggetto un’azione o un’astensione. Il dovere è sempre imposto per la realizzazione di un interesse. Se di questo interesse è portatore un soggetto, al quale sia attribuita la possibilità di pretendere l’adempimento del dovere, diciamo che questi è titolare di una pretesa. Nel diritto privato l’esistenza di una pretesa correlativa al dovere è costante. Il dovere corrispondente a una pretesa prende il nome di obbligo. Può essere che un soggetto non ha l’obbligo di tenere un certo comportamento ma la facoltà, mancanza di pretesa.

Il diritto attribuisce la possibilità di modificare situazioni giuridiche. Questa possibilità si chiama potere, la situazione di chi subisce le conseguenze dell’esercizio del potere si chiama soggezione. Le negazioni dei concetti di potere e soggezione sono l’immunità e la mancanza di potere.

Il diritto soggettivo consiste nel potere di un soggetto di tenere un determinato comportamento, o di pretendere che un’altra persona o altre persone tengano un determinato comportamento per la realizzazione di un proprio interesse. I diritti soggettivi si dividono in:

  • Diritti relativi: possono essere esercitati solo nei confronti di una o più persone determinate.
  • Diritti assoluti: possono essere fatti valere verso tutti.
  • Diritti della personalità: riguardano interessi o elementi fondamentali di una persona, come la vita, l’integrità fisica, il nome, l’onore… (hanno per oggetto interessi non patrimoniali e sono intrasmissibili).
  • Diritti patrimoniali: riguardano interessi di natura economica, sono trasmissibili e possono essere:
    • Assoluti (diritti reali): comprendono la proprietà e gli altri diritti assoluti sulle cose e i diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni.
    • Relativi (diritti di credito): attribuiscono al titolare (creditore) la pretesa che un’altra persona (debitore) tenga un determinato comportamento (prestazione).

L’aspettativa può definirsi come un diritto in formazione perché l’acquisto di un diritto può dipendere dal verificarsi di un fatto. Si dice aspettativa di fatto quando non è presa in considerazione dalla legge, come ad esempio i figli di una persona si attendono di succederle alla morte, ma nel tempo in cui è in vita il genitore i figli non hanno alcun potere sul suo patrimonio. Si dice invece aspettativa di diritto, quando la legge tutela l’aspettativa e attribuisce al titolare il potere di compiere atti conservativi del bene che potrebbe diventare suo.

Il diritto potestativo è il potere di modificare un rapporto giuridico in modo unilaterale (diritto di prelazione, diritto di recedere da un’associazione o società o un altro rapporto contrattuale e diritto di riscatto), a volte la modifica della situazione giuridica può avvenire solo per mezzo del giudice. L’onere è un comportamento non obbligatorio, ma richiesto come presupposto per l’esercizio di un potere. Il rapporto giuridico è la relazione tra il titolare di un interesse giuridicamente protetto (soggetto attivo) e chi è tenuto a realizzare o rispettare quell’interesse (soggetto passivo).

I fatti giuridici possono essere degli avvenimenti naturali detti fatti giuridici in senso stretto, o dei comportamenti volontari dell’uomo detti atti giuridici. Gli atti giuridici se sono conformi alla legge sono detti atti leciti altrimenti sono illeciti. Gli atti giuridici leciti si distinguono in atti negoziali (negozi giuridici) che consistono in dichiarazioni di volontà diretta a produrre degli effetti giuridici e atti non negoziali che consistono in un comportamento volontario che produce gli effetti previsti da una norma giuridica. La differenza sta nel fatto che negli atti negoziali non c’è solo la volontà delle parti di compiere un determinato atto ma anche la volontà di produrre specifici effetti giuridici. Gli atti non negoziali si distinguono in atti materiali, che sono semplici comportamenti o modificazioni del mondo esterno (come la guida di un’automobile) e in comunicazioni che hanno lo scopo di informare o intimare, le comunicazioni puramente informative sono dette dichiarazioni di scienza.

Sezione seconda: i soggetti

Capitolo 6 – La persona fisica

La capacità giuridica è la capacità di una persona di essere soggetto di diritti e obblighi. La capacità d’agire è la capacità di disporre dei propri diritti. Ad esempio, un bambino ha la capacità giuridica ma non quella d’agire, perciò per esercitare i propri diritti può provvedere a un rappresentante legale. Nei casi di incapacità giuridica il diritto non può essere esercitato né dall’incapace né da altri. Ci sono limitazioni della capacità giuridica per esempio lo straniero non ha i diritti elettorali in Italia, i condannati gravi vengono esclusi dai pubblici uffici.

La capacità giuridica si acquista, di regola al momento della nascita, la legge dice anche che il concepito possa ricevere per donazione o per successione a causa di morte, alla condizione che nasca e nasca vivo.

Il diritto riconosce a ciascun uomo alcuni diritti e libertà fondamentali:

  • La tutela dell’inviolabilità fisica della persona, ledere l’integrità fisica altrui costituisce un atto illecito.
  • La libertà fisica di movimento e la libertà di fare o non fare, nel rispetto dei diritti altrui.
  • La tutela della dignità e libertà umana nelle manifestazioni più immediate della persona.
  • La tutela del diritto al nome, la legge consente a ciascun individuo di agire in giudizio, sia contro chi gli contesti il diritto all’uso del proprio nome, sia contro chi ne usi indebitamente cagionandogli danno, in questo caso verrà ordinata la cessazione del fatto lesivo, il risarcimento del danno e se necessario per eliminare la confusione, si può pubblicare la sentenza sui giornali. (vale anche per gli pseudonimi).
  • La tutela del diritto all’onore contro l’ingiuria e la diffamazione.
  • Il diritto alla riservatezza della vita privata che garantisce l’inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
  • Il diritto alla verità personale (viene leso quando si diffondono notizie non vere su una persona).

La capacità d’agire è la capacità di disporre dei propri diritti e di assumere impegni mediante manifestazioni di volontà. Le cause per cui può essere esclusa attengono alla mancanza o alla riduzione della capacità di intendere e di volere. Per proteggere l’incapace la legge ha stabilito la possibilità di annullamento dei negozi giuridici stipulati dall’incapace. Vengono affidate determinate persone (genitore o tutore) all’incapace per rappresentarlo e assisterlo, sotto alla sorveglianza del giudice tutelare e del Tribunale, tranne per le scelte di carattere strettamente personale.

Le cause che possono limitare o escludere la capacità di intendere e di volere sono la minore età, l’alterazione delle facoltà mentali e altre minorazioni. Con la maggiore età (18 anni) si acquista la capacità d’agire. L'abituale infermità mentale da luogo a una sentenza di interdizione, l’interdetto è privo della capacità d’agire tranne per poche eccezioni ed è affidato a un tutore, se l’infermità non è grave si può fare una sentenza di inabilitazione per cui la capacità d’agire viene limitata solo per gli atti di straordinaria amministrazione e l’inabilitato è assistito da un curatore. Possono essere inabilitati anche i soggetti che abusano di bevande alcooliche e stupefacenti, il sordo e il cieco dalla nascita, che nei casi più gravi possono essere interdetti.

Le persone che hanno menomazioni fisiche o psichiche possono disporre di un’amministrazione di sostegno anche solo per un tempo determinato. Minori, interdetti, inabilitati, beneficiari dell’amministrazione di sostegno sono in stato di incapacità legale che può essere assoluta (minori e interdetti) o relativa (minori emancipati, inabilitati e beneficiari dell’amministrazione di sostegno). L’incapacità legale deve essere distinta dall’incapacità naturale che è l’effettiva incapacità di intendere e di volere, che può derivare da una causa transitoria come l’ubriachezza. Quando c’è incapacità legale il contratto o il negozio giuridico è sempre annullabile, per cui il conflitto è sempre a favore dell’incapace. Quando c’è solo incapacità naturale la... (continua nel documento originale)

D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alice101010 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Festi Fiorenzo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community