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Valutazione della condotta e norme giuridiche

Le norme sono strumenti con i quali si valuta la condotta. Il comportamento è giusto o ingiusto, lecito o illecito, morale o immorale se valutato come conforme o difforme da una norma che lo riguardi. Valutare un comportamento equivale a giudicarlo, e il giudizio non può essere vero o falso ma fondato o infondato; un giudizio è fondato se giustificato da una norma. Ciascuna norma è portatrice di una regola e ciascuna di esse è connessa all'altra. Sono regole di condotta quelle che valutano in modo immediato il comportamento.

Nesso tra comportamento e norma

Il nesso tra comportamento e norma è talvolta così stretto da rendere la norma una condizione di possibilità del comportamento; quindi, si parla di regola costitutiva. Le regole di organizzazione disciplinano l’azione comune. Lo studio delle regole è affidato alla giurisprudenza. L’ordinamento è un insieme, gerarchicamente disposto, nel quale configurano regole e principi giuridici interdipendenti e coessenziali.

La violazione di una regola deve provocare conseguenze, altrimenti sarebbe solo un simbolo di un valore inosservato: la realizzazione della regola è garantita da sanzioni, positive e negative. La sanzione negativa è una conseguenza sfavorevole inflitta all’autore della violazione; le sanzioni positive sono le conseguenze favorevoli, benefici, per l’osservanza di talune regole. La coattività è un carattere dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, non di ogni singola regola giuridica.

Diritto positivo e linguaggio giuridico

Il diritto positivo è il diritto prevalentemente scritto che assicura il rispetto delle proprie regole assumendo una duplice funzione: conservare le situazioni presenti nella società conformando le proprie regole a quelle sociali preesistenti; trasformare sotto la spinta di interessi alternativi, l'esistente, modificando la società.

Il linguaggio giuridico non coincide sempre con quello comune; esso, infatti, assegna a determinate parole uno specifico significato giuridico. La disposizione è ogni enunciato facente parte di un testo considerato fonte di diritto e il suo significato viene ricostruito mediante interpretazione. La disposizione interpretata esprime una norma. La fattispecie astratta della norma comprende le condizioni per la sua applicabilità e indica le condizioni in astratto. La fattispecie concreta è la condizione astratta della norma che si verifica concretamente.

Articoli e norme giuridiche

L’articolo è la partizione interna di una legge e serve a indicare a quale enunciato contenuto in una legge si intende fare riferimento. Se l’articolo ha più capoversi si divide in commi. Le regole e i principi sono entrambi norme. La regola è una norma che richiede un insieme sufficientemente specifico per la sua soddisfazione; il principio è la norma che impone la massima realizzazione di un valore ed è applicabile a una nuova fattispecie non compresa in altre norme.

Ogni regola è riconducibile almeno a un principio perché, valutando positivamente un comportamento, realizza il principio. La norma eccezionale è la regola non riconducibile in via immediata al principio, costituendo una deviazione. La norma inderogabile è la regola valutata dall’ordinamento giuridico come l’unica modalità di attuazione del corrispondente principio. La norma speciale riguarda materie particolari. La norma derogabile è applicabile salvo che la volontà dei privati non disponga diversamente; la norma inderogabile non lascia questa libertà di scelta, perché se essa è violata spetta al soggetto interessato (principio dispositivo) chiedere al giudice di applicare le sanzioni previste.

Conflitto di regole e criteri di risoluzione

Se l’applicazione di più regole concorrenti genera una contraddizione, vi è un conflitto di regole (antinomia); per risolvere questo conflitto esistono 3 criteri: gerarchico, di specialità, cronologico. In base al criterio gerarchico, tra due regole in conflitto prevale quella posta da una fonte di livello superiore; secondo il criterio di specialità prevale la regola che disciplina un’ipotesi particolare (norma speciale) rispetto a quella che disciplina l’ipotesi più generale; secondo il criterio cronologico prevale l’ipotesi emanata per ultima. I tre criteri possono a loro volta confliggere: il criterio gerarchico prevale su quello di specialità ed il criterio cronologico cede di fronte agli altri due.

Principi generali, tecnici e assoluti

  • Principi generali: esprimono i principi fondamentali della comunità.
  • Principi tecnici: rappresentano la costruzione concettuale di esigenze dettate dalla vita pratica.
  • Principi assoluti: detti anche supremi, inviolabili, fondamentali, operano in concorso con gli altri principi e sono quelli inviolabili, come i primi 12 articoli della Carta Costituzionale riguardanti la sovranità dello Stato.

I principi non devono essere confusi con le clausole generali, le quali sono frammenti di disposizioni normative con significato vago; solo dopo aver dato significato alla clausola, la norma si può dire individuata. Le funzioni della clausola generale vengono distinte in: funzione di recezione, di trasformazione, di delegazione. La funzione di recezione è quella tradizionale dove le clausole rinviano a norme sociali le quali, pur non trasformandosi in norme giuridiche, sono applicate dal giudice. Nella funzione di trasformazione la clausola recepisce i valori sociali e muovendosi sul loro piano, il giudice ha maggior potere. Nella funzione di delegazione il giudice non si limita a formulare valutazioni conformi a quelle socialmente dovute ma compie scelte economico-politiche conformi all’ordinamento.

Fonti del diritto

Sono fonti del diritto gli atti o fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche. Con la fonte si determina la norma, ma le fonti sono a loro volta individuate da altre norme. Ogni norma è posta da una superiore e al vertice della gerarchia vi è la Costituzione.

  • Fonti costituzionali: Costituzione e leggi costituzionali.
  • Fonti comunitarie: atti normativi dell’Unione Europea.
  • Fonti primarie: leggi ordinarie statali, decreti legislativi e decreti legge, regolamenti parlamentari, leggi regionali, ecc.
  • Fonti secondarie: regolamenti amministrativi.
  • Fonti terziarie: consuetudini, regolamenti e statuti d’impresa, ecc.

L’unica elencazione normativa delle fonti del diritto italiano contenuta nel Codice Civile del 1942 è superata poiché anteriore alla Costituzione del 1948 e richiama fonti ormai passate. La gerarchia indica la forza attiva (capacità di creare, modificare o estinguere norme) e la forza passiva (capacità di resistere all’abrogazione) della fonte, collocandola in una scala gerarchica ove il livello inferiore cede rispetto alla forza di ogni livello superiore. Dal punto di vista della competenza (materia sulla quale la fonte è abilitata a porre norme giuridiche) non vi è un rapporto gerarchico poiché nessuna fonte può invadere la competenza delle altre.

In base al criterio di generalità, le norme sono generali quando il loro contenuto si rivolge a una collettività indeterminata o a una classe di individui; in base al criterio di astrattezza, quando la regola si applica a una classe di fattispecie innumerevoli volte.

Fonti primarie e secondarie

Per quanto concerne le fonti primarie, qualunque atto del Governo è adottato con decreto del Presidente della Repubblica (d.P.R.), ma il Governo ha potere di normazione sia primaria (decreti legislativi e decreti-legge) sia secondaria (regolamenti). Il decreto legislativo è adottato a seguito di legge parlamentare di delega (art. 76 Cost.); il decreto-legge è adottato dal Governo in circostanze straordinarie di necessità e di urgenza e deve essere presentato alla Camera il giorno stesso per la sua conversione in legge (art. 77 Cost.).

La Comunità Europea è stata istituita con trattato internazionale fra Stati Sovrani, reso esecutivo in Italia con la l. 14 ottobre 1957 n. 1203 istituendo così un ordinamento giuridico comunitario distinto da quello Statale con proprie fonti e competenze ristrette alla materia economia e, in minor misura, sociale. Le competenze comunitarie sono state ampliate con il Trattato sull’Unione Europea firmato a Maastricht il 17 febbraio del 1992 e il Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997. Tra le fonti comunitarie, oltre alle norme del Trattato vi sono i regolamenti, direttamente applicabili ma richiedono che ciascuno Stato le attui emanando norme interne corrispondenti.

Costituzione, codice civile, leggi ordinarie

Lo Stato italiano nasce con la legge n. 4671 del 17 marzo 1861 che attribuisce a Vittorio Emanuele II il titolo di Re d’Italia estendendo l’applicazione dello Statuto Albertino concesso da Carlo Alberto di Savoia nel 1848 che rimase in vigore per 100 anni nel 1948, momento in cui entrò in vigore la Costituzione (1° gennaio). La Costituzione è composta da 139 articoli e relativi commi suddivisi in 4 sezioni: principi fondamentali, artt. 1-12; parte prima, diritti e doveri dei cittadini, artt. 13-54; parte seconda, ordinamento della Repubblica, artt. 55-139; disposizioni transitorie e finali.

Le norme costituzionali sono direttamente applicabili nei rapporti di diritto civile. La Costituzione è rigida, può essere modificata soltanto con una maggioranza qualificata del Parlamento. La Corte Costituzionale ha l’ufficio di dichiarare l’eliminazione di tutti quegli atti aventi forza di legge che siano in contrasto con i principi costituzionali. Il Codice è una legge contenente un insieme di disciplina rivolte a un settore. In Italia ha preso vita il Codice Civile del 1865 e quello ancora in vigore del 1942. Il Codice vigente pone in attenzione un’ottica produttivistica, non di mera tutela del godimento. È suddiviso in libri: libro primo, delle persone e della famiglia, artt. 1-455 (contiene la disciplina della capacità giuridica delle persone, dei diritti della personalità, delle organizzazioni collettive, della famiglia); libro secondo, delle successioni, artt. 456-809 (disciplina delle successioni a causa di morte e del contratto di donazione); il libro terzo, della proprietà, artt. 810-1172 (contiene la disciplina delle proprietà e degli altri diritti reali); libro quarto, delle obbligazioni, artt. 1173-2059 (disciplina delle obbligazioni e delle loro fonti, cioè principalmente dei contratti e dei fatti illeciti); libro quinto, del lavoro, artt. 2060-2642 (disciplina dell’impresa in generale, del lavoro subordinato e autonomo, delle società aventi scopo di lucro e della concorrenza); libro sesto, della tutela dei diritti, artt. 2643-2969 (disciplina della trascrizione delle prove, della responsabilità patrimoniale del debitore e delle cause di prelazione, della prescrizione). Ogni libro è suddiviso in titoli numerati contenenti a loro volta gli articoli composti da commi.

Giurisprudenza e dottrina

La sentenza del giudice non è fonte del diritto; egli non è obbligato a seguire la medesima interpretazione che abbia dato in precedenza un altro giudice in una controversia analoga a quella presente. Infatti, conta la Ratio decidenti, cioè il principio sul quale si fonda la sentenza. La “dottrina” è comunità degli studiosi del diritto.

Diritto privato e diritto pubblico

Il diritto, inteso come materia di studio, è frazionato in una pluralità di settori anche se in realtà non va studiato per settori ma per problemi. Secondo Perlingieri, la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato è insostenibile dati taluni casi in cui associazioni pubbliche tutelano interessi privati.

Metodo giuridico e interpretazione

Il metodo giuridico è il procedimento del quale si serve il giurista per trarre dal testo delle fonti normative le norme giuridiche. La tecnica della sussunzione è un procedimento di riconduzione del caso concreto alla fattispecie astratta secondo il modello logico formale del sillogismo dove la premessa maggiore è la norma, la minore è il fatto. La formula “in claris non fit interpretatio” indica che se il testo della norma è chiaro non deve essere interpretato, ma secondo Perlingieri ciò sarebbe falso poiché non vi sono possibilità di applicare una norma senza interpretare il testo e il metodo giuridico richiede l’interpretazione sistematica (le norme vanno interpretate le une per mezzo delle altre) e assiologica (secondo i valori fondanti il nostro ordinamento).

Persone fisiche

Nel linguaggio giuridico “persona” indica sia quella fisica che quella giuridica. La persona fisica è l’uomo considerato dal diritto nella sua individualità, ovvero, è soggetto di diritto. La capacità giuridica è l’idoneità ad essere titolari di diritti e doveri. La capacità non deve essere confusa con la personalità. La capacità giuridica si acquista con la nascita ed è necessario che l’individuo nasca vivo. L’ordinamento riconosce alcuni diritti a favore del concepito come la capacità di succedere per causa di morte e capacità di ricevere per donazione.

La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a svolgere l’attività giuridica che riguarda i propri interessi. La capacità di agire pretende come requisito un’età superiore ai 18 anni. Il minore emancipato è il soggetto ultra-sedicenne che contrae matrimonio prima della maggiore età. Con la celebrazione del matrimonio i genitori perdono la rappresentanza legale del minore. Qui entra in gioco il curatore che, a differenza del tutore, non ha poteri di amministrazione e di cura del minore ma deve soltanto prestare il suo assenso agli atti di straordinaria amministrazione quindi la capacità di agire del minore emancipato è limitata. L’interdetto è colui che ha infermità mentale con incapacità totale di provvedere ai propri interessi. L’inabilitato è colui che ha una debolezza della facoltà mentale. L’interdetto è sostituito dal tutore nell’impossibilità di compiere gli atti di straordinaria amministrazione. L’incapacità naturale è l’effettiva inidoneità ad intendere e/o a volere l’atto da realizzare e, dunque, una situazione di fatto. L’atto è annullabile se si dà dimostrazione del pregiudizio dell’incapace negli atti unilaterali oppure la prova di malafede dell’altro contraente nei contratti.

Persone giuridiche

Sono gli enti, possono essere titolari di situazioni soggettive. Gli enti hanno sia la capacità giuridica che la capacità di agire. La loro...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Jessfrat di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Porcelli Maria.
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