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METODO GIURIDICO E INTERPRETAZIONE
Il metodo giuridico è il procedimento del quale si serve il giurista per trarre dal testo delle fonti normative le norme
giuridiche. La tecnica della sussunzione è un procedimento di riconduzione del caso concreto alla fattispecie astratta
secondo il modello logico formale del sillogismo dove la premessa maggiore è la norma, la minore è il fatto. La formula
“in claris non fit interpretatio” indica che se il testo della norma è chiaro non deve essere interpretato ma secondo
Perlingieri ciò sarebbe falso poiché non vi sono possibilità di applicare una norma senza interpretare il testo e il metodo
giuridico richiede l’interpretazione sistematica (le norme vanno interpretate le une per mezzo delle altre) e assiologica
(secondo i valori fondanti il nostro ordinamento).
PERSONE FISICHE
Nel linguaggio giuridico “persona” indica sia quella fisica che quella giuridica. La persona fisica è l’uomo considerato
dal diritto nella sua individualità, ovvero, è soggetto di diritto. La capacità giuridica è l’idoneità ad essere titolari di
diritti e doveri. La capacità non deve essere confusa con la personalità. La capacità giuridica si acquista con la nascita
ed è necessario che l’individuo nasca vivo. L’ordinamento riconosce alcuni diritti a favore del concepito come la
capacità di succedere per causa di morte e capacità di ricevere per donazione.
La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a svolgere l’attività giuridica che riguarda i propri interessi. La capacità di
agire pretende come requisito un’età superiore ai 18 anni. Il minore emancipato è il soggetto ultra-sedicenne che
contrae matrimonio prima della maggiore età. Con la celebrazione del matrimonio i genitori perdono la
rappresentanza legale del minore. Qui entra in gioco il curatore che, a differenza del tutore, non ha poteri di
amministrazione e di cura del minore ma deve soltanto prestare il suo assenso agli atti di straordinaria
amministrazione quindi la capacità di agire del minore emancipato è limitata. L’interdetto è colui che ha infermità
mentale con incapacità totale di provvedere ai propri interessi. L’inabilitato è colui che ha una debolezza della facoltà
mentale. L’interdetto è sostituito dal tutore nell’impossibilità di compiere gli atti di straordinaria amministrazione.
L’incapacità naturale è l’effettiva inidoneità ad intendere e/o a volere l’atto da realizzare e, dunque, una situazione di
fatto. L’atto è annullabile se si da dimostrazione del pregiudizio dell’incapace negli atti unilaterali oppure la prova di
malafede dell’altro contraente nei contratti.
PERSONE GIURIDICHE
Sono gli enti, possono essere titolari di situazioni soggettive. Gli enti hanno sia la capacità giuridica e sia la capacità di
agire. La loro soggettività è in senso traslato, più dal lato patrimoniale che dal lato fisico. Gli enti sono caratterizzati
dall’autonomia patrimoniale, cioè da una separazione del patrimonio dell’ente da quello di coloro che ne fanno parte,
separazione che si ripercuote sulla responsabilità patrimoniale. L’autonomia patrimoniale è perfetta con la netta
separazione dei patrimoni e risponde esclusivamente il patrimonio dell’ente per le obbligazioni assunte in suo nome;
riguarda gli enti con personalità giuridica. L’autonomia patrimoniale imperfetta riguarda gli enti che non hanno
personalità giuridica e per le obbligazioni assunte da coloro che rappresentano l’ente rispondono le persone che hanno
agito in nome e per conto dell’associazione.
Gli enti si distinguono in enti privati ed enti pubblici, i primi hanno finalità lucrative (società), gli altri hanno finalità
ideali (associazioni, comitati, fondazioni).
La personalità giuridica si acquista con diverse modalità a seconda che l’ente persegua finalità lucrative o ideali. Le
società di capitali la conseguono in maniera automatica con l’iscrizione nel registro delle imprese; le associazioni, le
fondazioni e le altre istituzioni l’acquistano con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le
prefetture e presso le regioni.
L’associazione è un’organizzazione stabile formata da più persone o enti che, avvalendosi di un patrimonio, persegue
uno scopo comune non lucrativo. Essa si costituisce con la manifestazione di volontà dei partecipanti mediante un atto
costitutivo con allegato lo statuto, ovvero l’insieme di regole. Non è necessario individuare, nello statuto e nell’atto
costitutivo, né la denominazione e la sede dell’associazione né gli organi e le loro funzioni; l’associazione così costituita
è denominata “associazione non riconosciuta” o “associazione di fatto” e ha autonomia patrimoniale imperfetta. Gli
organi necessari alle associazioni, riconosciute e non, sono l’assemblea e gli amministratori. L’assemblea, costituita dai
partecipanti all’organizzazione, è l’organo principale al quale spettano le decisioni più importanti quale la decisione
degli amministratori. Questi ultimi gestiscono l’associazione e agiscono all’esterno per nome e per conto di essa. Le
associazioni, di fatto, chiedendo il riconoscimento all’autorità amministrativa, possono conseguire la personalità
giuridica, quindi l’autonomia patrimoniale perfetta. Con atto pubblico e verbale dell’assemblea redatto dal notaio ci si
iscrive nel registro delle persone giuridiche e diventa associazione riconosciuta.
SITUAZIONI ESISTENZIALI
La dottrina distingue tra i diritti patrimoniali, cioè quelli suscettibili alla valutazione economica e sono disponibili e
prescrittibili, e i diritti non patrimoniali, cioè quelli del diritto di famiglia, delle successioni mortis causa ed altri diritti
personali.
I diritti della personalità sono situazioni soggettive di ogni uomo in quanto tale. Il bene “vita”, in senso normativo, si
riferisce al essa è tutelata in quanto vi è l’obbligo di non attentare alla vita e
diritto alla vita libera e dignitosa;
all’integrità fisica altrui, nonché il dovere di soccorso. Il diritto alla vita si riscuote in riferimento alla legge
sull’interruzione volontaria della gravidanza in riferimento alla quale altre disposizioni favoriscono l’interesse della
salute della madre rispetto al possibile interesse alla vita del nascituro. L’aborto è ammesso nei 90 giorni dal
concepimento e quando vi è un serio o grave pericolo per la salute della madre. Nel è consentito
diritto all’immagine
l’uso dell’immagine altrui se vi è l’assenso della persona ritratta e se la divulgazione dell’immagine non rechi
pregiudizio alla reputazione della stessa. La legge esonera dal consenso se la divulgazione è giustificata dalla notorietà
ricoperta dalla persona ritratta, se è giustificata da finalità di giustizia o di polizia, o se appare connessa ad eventi
pubblici o svoltisi in pubblico. Tra i diritti della personalità abbiamo anche il (inteso come sano e
diritto alla salute
libero sviluppo della persona che si raggiunge con un’integrità psicofisica non soltanto dal punto di vista sanitario ma
anche quello ambientale e sociale), il (che vieta ogni forma di
principio di uguaglianza e dignità dell’uomo
discriminazione), il il (tutela la vita privata dall’altrui
diritto all’onore e alla reputazione, diritto alla riservatezza
ingerenza), il (come diritto di informare, di essere informati e di informarsi), il
diritto all’informazione diritto
l’identità (ovvero il diritto al nome del quale è vietata
all’istruzione e all’educazione, e l’identificazione della persona
la privazione e tutela anche lo pseudonimo e il soprannome in quanto considerati segni di identificazione), i così detti
La riparazione dei danni in materia dei diritti della personalità si concretizza negli strumenti di tutela
diritti di libertà.
quali il sequestro, la condanna rettificata, la pubblicazione sul giornale.
SITUAZIONI REALI DI GODIMENTO
“Reale” deriva da “res” che significa “cosa”; le situazioni reali hanno per oggetto una cosa. Tra queste situazioni reali
abbiamo il diritto di proprietà: gli articoli ad esso relativi dal 1942 non sono mutati; nel 1942, infatti, la tutela della
proprietà diventa dinamica poiché nel Codice Civile del 1865 esso era considerato in maniera assoluta, cioè ognuno
era proprietario delle proprie cose mentre ora ci si riferisce alla pienezza ed esclusività del diritto. Il diritto di proprietà,
nel 1942, nasce già limitato (art. 832 cc.). Anche nella Costituzione del 1848 alla proprietà si affiancano interessi non
patrimoniali. Nella Costituzione la proprietà è garantita tra i rapporti economici (35-47 Cost.). Il diritto di proprietà è il
diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi
stabiliti dall’ordinamento: “disporre” indica la possibilità di compiere atti giuridici; “godere” indica la possibilità di far
proprie le utilità provenienti da quel bene; “pieno” indica la possibilità di fare del bene ciò che si vuole; “esclusivo”
indica che solo il proprietario del bene può esercitare il diritto. Il diritto di proprietà comporta dei limiti; tra questi
abbiamo gli (art. 833 cc.), ovvero il divieto al proprietario di porre in essere atti che rechino pregiudizio
atti emulativi
sugli altri misurato in proporzionalità tra vantaggi e molestie. Il proprietario ha anche il divieto riguardante le
di fumo, calore, rumori, ecc. superanti il limite di tollerabilità (art 844 cc.). Il proprietario di un fondo
immissioni
coniugo al muro può chiedere la e diventarne così contitolare tramite il pagamento di un
comunione del muro
indennizzo pari alla metà del valore del suolo sul quale il muro è costruito e alla metà del valore del muro. Per proprietà
il codice considera la proprietà edilizia, rurale e i diritti sulle acque. La proprietà fondiaria è illimitata in altezza
fondiaria
e profondità (art. 840 cc.); l’illimitatezza trova il suo confine nell’interesse del proprietario e quando l’interesse manca
il diritto del proprietario non è più tutelato. Il proprietario non può