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METODO GIURIDICO E INTERPRETAZIONE

Il metodo giuridico è il procedimento del quale si serve il giurista per trarre dal testo delle fonti normative le norme

giuridiche. La tecnica della sussunzione è un procedimento di riconduzione del caso concreto alla fattispecie astratta

secondo il modello logico formale del sillogismo dove la premessa maggiore è la norma, la minore è il fatto. La formula

“in claris non fit interpretatio” indica che se il testo della norma è chiaro non deve essere interpretato ma secondo

Perlingieri ciò sarebbe falso poiché non vi sono possibilità di applicare una norma senza interpretare il testo e il metodo

giuridico richiede l’interpretazione sistematica (le norme vanno interpretate le une per mezzo delle altre) e assiologica

(secondo i valori fondanti il nostro ordinamento).

PERSONE FISICHE

Nel linguaggio giuridico “persona” indica sia quella fisica che quella giuridica. La persona fisica è l’uomo considerato

dal diritto nella sua individualità, ovvero, è soggetto di diritto. La capacità giuridica è l’idoneità ad essere titolari di

diritti e doveri. La capacità non deve essere confusa con la personalità. La capacità giuridica si acquista con la nascita

ed è necessario che l’individuo nasca vivo. L’ordinamento riconosce alcuni diritti a favore del concepito come la

capacità di succedere per causa di morte e capacità di ricevere per donazione.

La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a svolgere l’attività giuridica che riguarda i propri interessi. La capacità di

agire pretende come requisito un’età superiore ai 18 anni. Il minore emancipato è il soggetto ultra-sedicenne che

contrae matrimonio prima della maggiore età. Con la celebrazione del matrimonio i genitori perdono la

rappresentanza legale del minore. Qui entra in gioco il curatore che, a differenza del tutore, non ha poteri di

amministrazione e di cura del minore ma deve soltanto prestare il suo assenso agli atti di straordinaria

amministrazione quindi la capacità di agire del minore emancipato è limitata. L’interdetto è colui che ha infermità

mentale con incapacità totale di provvedere ai propri interessi. L’inabilitato è colui che ha una debolezza della facoltà

mentale. L’interdetto è sostituito dal tutore nell’impossibilità di compiere gli atti di straordinaria amministrazione.

L’incapacità naturale è l’effettiva inidoneità ad intendere e/o a volere l’atto da realizzare e, dunque, una situazione di

fatto. L’atto è annullabile se si da dimostrazione del pregiudizio dell’incapace negli atti unilaterali oppure la prova di

malafede dell’altro contraente nei contratti.

PERSONE GIURIDICHE

Sono gli enti, possono essere titolari di situazioni soggettive. Gli enti hanno sia la capacità giuridica e sia la capacità di

agire. La loro soggettività è in senso traslato, più dal lato patrimoniale che dal lato fisico. Gli enti sono caratterizzati

dall’autonomia patrimoniale, cioè da una separazione del patrimonio dell’ente da quello di coloro che ne fanno parte,

separazione che si ripercuote sulla responsabilità patrimoniale. L’autonomia patrimoniale è perfetta con la netta

separazione dei patrimoni e risponde esclusivamente il patrimonio dell’ente per le obbligazioni assunte in suo nome;

riguarda gli enti con personalità giuridica. L’autonomia patrimoniale imperfetta riguarda gli enti che non hanno

personalità giuridica e per le obbligazioni assunte da coloro che rappresentano l’ente rispondono le persone che hanno

agito in nome e per conto dell’associazione.

Gli enti si distinguono in enti privati ed enti pubblici, i primi hanno finalità lucrative (società), gli altri hanno finalità

ideali (associazioni, comitati, fondazioni).

La personalità giuridica si acquista con diverse modalità a seconda che l’ente persegua finalità lucrative o ideali. Le

società di capitali la conseguono in maniera automatica con l’iscrizione nel registro delle imprese; le associazioni, le

fondazioni e le altre istituzioni l’acquistano con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le

prefetture e presso le regioni.

L’associazione è un’organizzazione stabile formata da più persone o enti che, avvalendosi di un patrimonio, persegue

uno scopo comune non lucrativo. Essa si costituisce con la manifestazione di volontà dei partecipanti mediante un atto

costitutivo con allegato lo statuto, ovvero l’insieme di regole. Non è necessario individuare, nello statuto e nell’atto

costitutivo, né la denominazione e la sede dell’associazione né gli organi e le loro funzioni; l’associazione così costituita

è denominata “associazione non riconosciuta” o “associazione di fatto” e ha autonomia patrimoniale imperfetta. Gli

organi necessari alle associazioni, riconosciute e non, sono l’assemblea e gli amministratori. L’assemblea, costituita dai

partecipanti all’organizzazione, è l’organo principale al quale spettano le decisioni più importanti quale la decisione

degli amministratori. Questi ultimi gestiscono l’associazione e agiscono all’esterno per nome e per conto di essa. Le

associazioni, di fatto, chiedendo il riconoscimento all’autorità amministrativa, possono conseguire la personalità

giuridica, quindi l’autonomia patrimoniale perfetta. Con atto pubblico e verbale dell’assemblea redatto dal notaio ci si

iscrive nel registro delle persone giuridiche e diventa associazione riconosciuta.

SITUAZIONI ESISTENZIALI

La dottrina distingue tra i diritti patrimoniali, cioè quelli suscettibili alla valutazione economica e sono disponibili e

prescrittibili, e i diritti non patrimoniali, cioè quelli del diritto di famiglia, delle successioni mortis causa ed altri diritti

personali.

I diritti della personalità sono situazioni soggettive di ogni uomo in quanto tale. Il bene “vita”, in senso normativo, si

riferisce al essa è tutelata in quanto vi è l’obbligo di non attentare alla vita e

diritto alla vita libera e dignitosa;

all’integrità fisica altrui, nonché il dovere di soccorso. Il diritto alla vita si riscuote in riferimento alla legge

sull’interruzione volontaria della gravidanza in riferimento alla quale altre disposizioni favoriscono l’interesse della

salute della madre rispetto al possibile interesse alla vita del nascituro. L’aborto è ammesso nei 90 giorni dal

concepimento e quando vi è un serio o grave pericolo per la salute della madre. Nel è consentito

diritto all’immagine

l’uso dell’immagine altrui se vi è l’assenso della persona ritratta e se la divulgazione dell’immagine non rechi

pregiudizio alla reputazione della stessa. La legge esonera dal consenso se la divulgazione è giustificata dalla notorietà

ricoperta dalla persona ritratta, se è giustificata da finalità di giustizia o di polizia, o se appare connessa ad eventi

pubblici o svoltisi in pubblico. Tra i diritti della personalità abbiamo anche il (inteso come sano e

diritto alla salute

libero sviluppo della persona che si raggiunge con un’integrità psicofisica non soltanto dal punto di vista sanitario ma

anche quello ambientale e sociale), il (che vieta ogni forma di

principio di uguaglianza e dignità dell’uomo

discriminazione), il il (tutela la vita privata dall’altrui

diritto all’onore e alla reputazione, diritto alla riservatezza

ingerenza), il (come diritto di informare, di essere informati e di informarsi), il

diritto all’informazione diritto

l’identità (ovvero il diritto al nome del quale è vietata

all’istruzione e all’educazione, e l’identificazione della persona

la privazione e tutela anche lo pseudonimo e il soprannome in quanto considerati segni di identificazione), i così detti

La riparazione dei danni in materia dei diritti della personalità si concretizza negli strumenti di tutela

diritti di libertà.

quali il sequestro, la condanna rettificata, la pubblicazione sul giornale.

SITUAZIONI REALI DI GODIMENTO

“Reale” deriva da “res” che significa “cosa”; le situazioni reali hanno per oggetto una cosa. Tra queste situazioni reali

abbiamo il diritto di proprietà: gli articoli ad esso relativi dal 1942 non sono mutati; nel 1942, infatti, la tutela della

proprietà diventa dinamica poiché nel Codice Civile del 1865 esso era considerato in maniera assoluta, cioè ognuno

era proprietario delle proprie cose mentre ora ci si riferisce alla pienezza ed esclusività del diritto. Il diritto di proprietà,

nel 1942, nasce già limitato (art. 832 cc.). Anche nella Costituzione del 1848 alla proprietà si affiancano interessi non

patrimoniali. Nella Costituzione la proprietà è garantita tra i rapporti economici (35-47 Cost.). Il diritto di proprietà è il

diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi

stabiliti dall’ordinamento: “disporre” indica la possibilità di compiere atti giuridici; “godere” indica la possibilità di far

proprie le utilità provenienti da quel bene; “pieno” indica la possibilità di fare del bene ciò che si vuole; “esclusivo”

indica che solo il proprietario del bene può esercitare il diritto. Il diritto di proprietà comporta dei limiti; tra questi

abbiamo gli (art. 833 cc.), ovvero il divieto al proprietario di porre in essere atti che rechino pregiudizio

atti emulativi

sugli altri misurato in proporzionalità tra vantaggi e molestie. Il proprietario ha anche il divieto riguardante le

di fumo, calore, rumori, ecc. superanti il limite di tollerabilità (art 844 cc.). Il proprietario di un fondo

immissioni

coniugo al muro può chiedere la e diventarne così contitolare tramite il pagamento di un

comunione del muro

indennizzo pari alla metà del valore del suolo sul quale il muro è costruito e alla metà del valore del muro. Per proprietà

il codice considera la proprietà edilizia, rurale e i diritti sulle acque. La proprietà fondiaria è illimitata in altezza

fondiaria

e profondità (art. 840 cc.); l’illimitatezza trova il suo confine nell’interesse del proprietario e quando l’interesse manca

il diritto del proprietario non è più tutelato. Il proprietario non può

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Jessfrat di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Porcelli Maria.