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Di regola perché il danneggiante sia obbligato a risarcire il pregiudizio dallo stesso
cagionato al danneggiato debbano concorrere i seguenti presupposti:
• il fatto, solitamente si tratta di un comportamento dell’uomo e la condotta del
danneggiante può essere commissiva quando consiste in un facere e
omissiva quando consiste in un non facere
• illiceità del fatto sono tutti quelli che fanno parte della violazione dei diritti
assoluti, della persona, dei diritti reali, di credito; inoltre per essere illecito deve
essere esercitato non nell’esercizio di un diritto riconosciuto dall’ordinamento.
• Imputabilità del fatto non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non
aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso.
La sussistenza di un’incapacità di intendere o di volere al momento della
commissione del fatto non vale ad escludere l’imputabilità del danneggiante se
l’incapacità stessa è determinata da fatto doloso o colposo del danneggiante
Se il danno è provocato da persona incapace il legislatore stabilisce che il
danneggiato può pretendere il risarcimento del soggetto tenuto alla sorveglianza
dell’incapace stesso; nel caso in cui non vi sia nessuna persona tenuta alla
sorveglianza il giudice condannerà l’incapace al pagamento di un’equa
indennità.
• Dolo: si intende l’intenzionalità della condotta nella consapevolezza che la
stessa può determinare l’evento dannoso
• Colpa: si intende il difetto della diligenza, della prudenza e della perizia richieste,
ovvero, l’inosservanza di leggi e regolamenti o ordini disciplinari.
• Nesso di causalità: per addossare ad un soggetto l’obbligo risarcitorio è infatti
necessario verificare che proprio la sua condotta sia la causa di quell’evento.
• Il danno: per il sorgere dell’obbligo risarcitorio è il verificarsi in conseguenza del
fatto illecito di un danno, se esso non c’è non vi è responsabilità civile e per
danno si intende qualsiasi alterazione negativa della situazione del soggetto
rispetto a quella che si sarebbe avuta senza il verificarsi del fatto illecito; vanno
tenute presente due diverse nozioni:
- Danno evento: per tale intendendosi la lesione non iure di un interessa
tutelato dall’ordinamento
- Danno conseguenza: per tale intendendosi i pregiudizi concretamente
sofferti dalla vittima in conseguenza del verificarsi del danno evento
Laddove tutti i presupposti per il sorgere della responsabilità
extracontrattuale in capo al danneggiante nasce l’obbligo del risarcimento
del danno nelle due forme:
- Risarcimento per equivalente consistente nella dazione al danneggiato di
una somma di denaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto
- Risarcimento in forma specifica consiste nella rimozione diretta del
pregiudizio verificatosi
Danno patrimoniale
Consiste nell’alterazione negativa della situazione patrimoniale del soggetto leso, rispetto
a quella che si sarebbe avuta in assenza del fatto illecito e comprende:
• Danno emergente: per tale intendendosi la diminuzione del patrimonio del
danneggiato
• Lucro cessante: per tale intendendosi il guadagno che la vittima dell’illecito
avrebbe presumibilmente conseguito a causa dell’illecito sofferto
La prescrizione
La prescrizione al risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale è più
breve di quella ordinaria in genere di 5 anni.
La famiglia legittima
E’ quella fondata sul matrimonio ed essa si costituisce per effetto del compimento di uno
specifico atto regolato dalla legge produttivo di una serie di effetti legali.
La famiglia di fatto
E’ quella costituita da persone che pur non essendo legate tra loro da vincolo matrimoniale
convivono come se fossero coniugati insieme agli eventuali figli nati dalla loro unione.
Matrimonio civile
Per il diritto italiano il termine matrimonio è adoperato tanto per indicare l’atto mediante il
quale viene fondata la società coniugale, quanto il rapporto giuridico che ne deriva in capo
agli sposi.
Nel diritto italiano la disciplina del rapporto è unica quanto agli effetti differisce sotto
l’aspetto della celebrazione che può essere fatta o davanti ad un ufficiale dello stato civile
oppure davanti ad un rappresentante di un culto salvo poi trascrizione nei registri dello
stato civile.
Promessa di matrimonio
Il matrimonio viene di solito preceduto da quello che si può definire come periodo di
fidanzamento, principio fondamentale della materia è la libertà delle parti fino alla
celebrazione del matrimonio.
Tuttavia la legge non ha trascurato il fatto che una delle parti fondandosi sulla serietà della
promessa abbia affrontato delle spese per costruire la nuova famiglia; perciò se la
promessa è fatta per iscritto da persona maggiorenne o da un minore ammesso a
contrarre matrimonio è tenuto al risarcimento dei danni ovviamente limitati alle spese fatte
e alle obbligazioni contratte a causa di quella promessa.
In caso di rottura di fidanzamento può essere richiesta la restituzione dei doni fatti a causa
della promessa di matrimonio e può essere richiesta a prescindere dai motivi della rottura.
Queste azioni sono soggette ad un breve termine di decadenza di un anno.
Capacità ed impedimenti
Per contrarre matrimonio occorre che ciascuno dei nubendi abbia la piena capacità di
sposarsi e che non sussistano ostacoli o impedimenti relativi alla coppia; a riguardo sono
necessari:
• la libertà di stato
• età minima
• capacità di intendere e di volere
• commixtio sanguinis
pubblicazione e celebrazione
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dall’esecuzione di alcune formalità
preliminari.
Affissione di un atto contenente le generalità degli sposi alla casa coniugale per almeno
otto giorni, ciò serve a prevenire richieste di nozze precipitose, sia a rendere noto il
proposito che i nubendi hanno di contrarre nozze e mettere così ogni interessato n grado
di fare eventuali opposizioni.
Invalidità del matrimonio
Per aversi matrimonio è indispensabile che per lo meno vi sia stata celebrazione nella
quale i nubendi abbiano manifestato il loro consenso.
Le cause di invalidità del matrimonio civile sono le seguenti:
• vincolo di precedente matrimonio
• impedimentum criminis
• interdizione giudiziale di uno dei coniugi
• incapacità naturale di uno dei coniugi
• difetto di età
• vincolo di parentela
• vizi del consenso
• violenza
• timore
• errore
matrimonio putativo
la legge concede in taluni casi e sotto determinati profili efficacia al matrimonio invalido.
In primo luogo se i coniugi sono in buona fede il matrimonio si considera valido e quindi
pienamente produttivo dei sui effetti fino alla pronuncia della sentenza ed opera ex nunc.
Diritti e doveri personali dei coniugi
Dal matrimonio derivano l’obbligo reciproco alla:
• fedeltà
• collaborazione
• coabitazione
separazione
la separazione legale può essere:
• giudiziale: si consente a ciascun coniuge di proporre la separazione per il solo fatto
che la convivenza sia diventata intollerabile.
qualora peraltro sia possibile far risalire la responsabilità del fallimento della vita
comune a comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio, il giudice,
purchè gli sia richiesto può dichiarare nella sentenza a quale dei coniugi sia
addebitabile la separazione, ciò spiegherà gli effetti in ambito patrimoniale e
successorio.
• Consensuale: per la quale però non è sufficiente il solo consenso dei coniugi che si
mettono d’accordo tra loro sulle condizioni della separazione perché l’accordo di
separazione produca i suoi effetti giuridici occorre anche l’omologazione del
tribunale; ciò non può essere fatto quando la separazione va in contrasto con
l’interesse dei figli.
La separazione fa cessare i suoi effetti quando vi è riconciliazione dei coniugi che
non richiede alcuna forma solenne e può avvenire o con espressa dichiarazione o
anche meramente di fatto.
Il divorzio
secondo il codice civile del 1942 il matrimonio non poteva sciogliersi che con la
morte di uno dei coniugi.
È ben noto che non la riforma del 1970 questo vincolo ha cessato di esistere, il
divorzio si atteggia quale rimedio al fallimento coniugale, esso può essere posto
solo quando si presentano le cause di condanna penale passata in giudicato,
condanna penale per reati in danno del coniuge o figli, assoluzione per vizio
totale di mente ad uno dei coniugi.
Ricorrendo una delle fattispecie sopra elencate uno dei coniugi oppure entrambi
possono chiedere lo scioglimento del matrimonio contratto.
Con la sentenza il tribunale può disporre l’obbligo per un coniuge di corrispondere
all’altro un assegno periodico purchè quest’ultimo non abbia i mezzi necessari per
poterseli procurare ed ovviamente è commisurato alle condizioni sociali ed
economiche dei coniugi.
Apertura della successione
La morte di una persona determina l’apertura della successione, una volta aperta
bisogna vedere a chi spettano il patrimonio ereditario o i singoli beni e la
designazione può avvenire o tramite successione legittima o testamento.
Capacità di succedere
Qualunque persona fisica che al momento dell’apertura della successione sia già
nata e sia ancora in vita è senz’altro capace di succedere, capacità di succedere
viene anche allargata ai concepiti che ovviamente diventeranno ereditari solo se
arriveranno a vivere.
La rappresentazione
È quell’istituto in forza del quale i discendenti subentrano al loro ascendente nel
diritto di accettare un lascito qualora il chiamato non possa o non voglia accettare
l’eredità o il legato.
L’accrescimento
Istituto che comporta che la quota devoluta al chiamato che non abbia potuto o
voluto accettare si devolve a favore degli altri beneficiari di una chiamata
congiuntiva con la conseguenza che la quota spettante a questi ultimi si accresce.
Le sostituzioni
Può darsi che il testatore abbia disposto l’ipotesi che il chiamato non possa o non
voglia accettare l’eredità o il legato, designando altra persona in sua vece.
Accettazione dell’eredità
La legge fa dipendere l’acquisto dell’eredità da una decisione del chiamato ovvero
dalla sua accet