Diritto Privato
- Introduzione (norme e fonti giuridiche)
Esistono due tipi principali di norma: le norme scientifiche e le regole di
condotta. Le norme scientifiche hanno un nesso di causalità (naturalistico) e
sono descrittive, preesistono l’uomo. Le regole di condotta, invece, hanno un
nesso artificiale: al verificarsi di certe situazioni ne derivano delle altre (Se A
allora B), pongono delle regole.
Le regole di condotta si dividono ulteriormente tra giuridiche e non giuridiche.
Stabilire se una norma è giuridica o no non è affatto semplice, infatti i giuristi
non sono d’accordo sulle loro caratteristiche. Alcuni dicono che una norma è
giuridica se ha coercibilità, cioè se non è rispettata prevede una sanzione.
Esistono, però, norme giuridiche prive di sanzione (es: art1, norma descrittiva
della bandiera) e norme non giuridiche con sanzioni morali o religiose (es se fai
un peccato puoi andare all’inferno). Quindi il criterio della coercibilità non
funziona. Un altro criterio potrebbe essere quello del contenuto, che dice che
sono giuridiche le norme con contenuto intrinsecamente giuridico. Però oggi ci
sono norme che solo 20 anni fa erano impensabili (es unioni civili). Infatti il
contenuto delle norme non è costante ma determinato dal contesto in cui la
norma è decisa.
Possiamo dire che una norma è giuridica quando proviene da una fonte
giuridica, cioè da fatti e atti che in un certo luogo e tempo sono riconosciuto
come idonee a porre norme giuridiche. Le fonti sono organizzate in una
piramide, ogni fonte riceve legittimazione e limite dalla fonte che le sta sopra. I
limiti sono sia contenutistici (sul contenuto) che procedurali (forma,
formazione).
L’unico giudizio che si può dare su una legge è se è valida (rispetta i limiti) o
no. Il diritto, infatti, mira a conoscere le norme e capire i nessi esistenti tra esse
e deve essere certo, non giusto. Capitolo 1
1.4 Interpretazione norma giuridica
Nel senso giuridico, interpretazione significa il processo intellettivo attraverso il
quale il giurista passa dal testo della legge (disposizione= significante) alla
norma (significato). L’interpretazione può avere tre tipologie:
-dottrinale: a scopo conoscitivo o didattico, è fatta da studiosi del diritto e non
è vincolante per nessuno ma può essere seguita se autorevole.
-giudiziale: quella svolta dal giudice per decidere su una determinata
controversia. Essa è vincolante per le parti della causa, ma non per altri giudici
(sul piano teorico).
-autentica: a scopo di chiarire il significato di una precedente disposizione, è
fatta dal legislatore stesso ed è quindi vincolante per tutti.
L’art 12 delle preleggi stabilisce i criteri dell’interpretazione giuridica, criterio
letterale e logico.
Criterio letterale: l’interprete deve analizzare il senso proprio delle parole
secondo la connessione di esse (sintattica e semantica).
Criterio logico: bisogna tener conto dell’intenzione del legislatore, cioè la ratio
(scopo) della disposizione stessa.
1.4.1 Analogia
Nel secondo comma dell’art 12 delle preleggi sono descritte le due forme
dell’analogia. Esso dice che, se non è possibile prendere decisioni in base a una
disposizione precisa, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o
materie analoghe. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi
generali dell’ordinamento giuridico. Il ricorso al procedimento analogico non è
ammesso per le norme penali, eccezionali e speciali.
-analogia legis: al caso non espressamente regolato dal legislatore, si applica la
normativa prevista per un caso diverso ma simile. Il caso simile è quello in cui
c’è una somiglianza rilevante: risponde alla stessa ratio.
-analogia iuris: il caso non espressamente regolato dal legislatore si risolve
applicando i principi generali dell’ordinamento giuridico.
Dall’analogia va distinta l’interpretazione estensiva, attraverso la quale
l’interprete attribuisce alla norma un significato particolarmente ampio rispetto
al suo significato letterale. Essa è applicabile a tutte le norme.
Capitolo 2: Attività Giuridica
Situazioni giuridiche attive
Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio
interesse (rilevante e meritevole di tutela). Questo potere ha limiti interni
(divieto di abuso del diritto) e esterni (sull’esercizio del diritto).
I diritti si dividono tra diritti assoluti e relativi. I diritti assoluti possono essere
fatti valere nei confronti di tutti (erga omnes). Essi si dividono ulteriormente tra
diritti reali, che esprimono una relazione dell’uomo rispetto a una determinata
cosa, e della personalità, che spettano a ogni uomo in quanto tale. I diritti
relativi possono essere fatti valere solo nei confronti di uno o più soggetti
determinati o determinabili (obbligo preciso di fare o non fare).
Fanno parte dei diritti relativi anche i diritti potestativi, cioè quelli a cui non
corrisponde alcun obbligo. Sono diritti che provocano effetti giuridici nella sfera
giuridica di un altro soggetto (stato di soggezione) senza che l’altro possa o
debba fare niente.
Ci sono delle norme che prevedono obblighi che non corrispondono a nessun
diritto (es fornire prove), gli oneri. Essi sono finali, perché portano ad un fine, e
liberi perché non si è responsabili nel caso non si adempia visto che è nel
proprio interesse farlo.
L’interesse legittimo, infine, è la situazione giuridica della quale è titolare un
soggetto nei confronti della pubblica amministrazione e consiste nella pretesa
che il potere amministrativo sia esercitato in conformità della legge. Può essere
pretensivo (utilità finale=bene da conseguire) o oppositivo (utilità
finale=conservare un bene).
Situazioni giuridiche passive
Fanno parte delle situazioni giuridiche soggettive il dovere, l’obbligo e la
soggezione.
Il dovere è da intendere come il dovere generico di non ledere i diritti altrui, è
quindi il rovescio della medaglia dei diritti assoluti.
L’obbligo è strettamente connesso ai diritti relativi. Possono essere positivi
(obbligo a compiere una certa attività) o negativi quindi divieti (obbligo di non
compiere una certa attività).
La soggezione è lo stato passivo in cui si trova il soggetto che “subisce” un
diritto potestativo.
Negozi Giuridici
Nella categoria dei fatti umani ci sono i negozi giuridici dove è la volontà dei
singoli che stabilisce le regole. Essi sono sottoposti a una disciplina che
protegge la volontà, visto che gli effetti dipendono da essa. Se la volontà dei
soggetti è viziata (incapacità di intendere o di volere) il contratto potrà essere
annullato dal giudice. Anche nel caso di fatti non realmente accaduti si ha un
vizio della volontà se essa è stata deviata dal fatto non realmente accaduto.
Capitolo 3: Soggetti di diritto
Sezione I: Persone fisiche
Capacità giuridica
La capacità giuridica è l’idoneità del soggetto a divenire titolare di diritti e
doveri e ad essere destinatari di situazioni giuridiche. Essa si acquista alla
nascita, intendendo per nascita il momento in cui il feto si separa dal corpo
materno e inizia a respirare. Si perde con la morte.
La legge riconosce alcuni diritti anche al concepito (non ancora nato)
subordinandoli alla nascita. Il concepito ha capacità di succedere e di ricevere
in donazione, se nasce a meno di 300 giorni dalla morte del de cuius (defunto).
La donazione è addirittura possibile verso i figli futuri di una persona vivente
(nascituro non concepito).
Capacità di agire
La capacità di agire è la capacità di porre in essere, personalmente ed
autonomamente, atti con effetti sulla propria sfera giuridica. Si acquista al
compimento della maggiore età (18 anni).
Ci sono però dei casi in cui la capacità d’agire è anticipata a 16 anni (art 2 co
2), ad esempio nei casi in cui un minore stipuli un contratto lavorativo oppure
con l’emancipazione cioè quando il minore è autorizzato dal tribunale a
contrarre matrimonio. Se il minore contrae effettivamente il matrimonio si dice
emancipato e può porre in essere la maggior parte dei fatti e degli atti (tutti
quelli di ordinaria amministrazione).
Allo stesso modo ci sono dei casi in cui la capacità di agire è posticipata, si dice
che c’è incapacità naturale (art 428) che implica la non idoneità dei soggetti a
badare ai propri atti (incapacità di intendere, cioè comprendere il significato
delle proprie azioni, o di volere, cioè incapacità di controllo dei propri stimoli e
impulsi ad agire). Gli atti compiuti da incapace naturale sono annullabili, nel
caso si tratti di atti unilaterali (unico autore) se producono gravi pregiudizi
verso il soggetto incapace di intendere o di volere. Se si tratta di atti con più
autori (es contratto), l’atto è annullabile se si accerta la malafede del
contraente non incapace. Ci sono 3 atti particolarmente delicati, annullabili al
ricorrere di un unico presupposto: incapacità di intendere o volere. Essi sono il
testamento, la donazione e il matrimonio.
Incapacità d’agire assoluta
L’incapacità d’agire assoluta riguarda il minore e l’interdetto e comporta
l’impossibilità di compiere alcun atto giuridico. In questi casi l’incapacità è
prolungata nel tempo.
Chi è colpito da vizio abituale di mente oppure è disabile può essere dichiarato
interdetto art 414. L’interdizione giudiziale è diretta a evitare che il soggetto
subisca pregiudizi, rendendo invalido qualsiasi atto posto in essere da essi.
Visto che i processi di interdizione richiedono molto tempo, sono avviabili prima
del 18 anno d’età quando il soggetto abbia compiuto 17 anni. Producono
comunque i loro effetti al compimento dei 18 anni. Se il soggetto è dichiarato
interdetto si deve nominare un soggetto che lo sostituisca, che compia gli atti
giuridici in sua vece. Quest’ultimo è il tutore (rappresentante legale soggetto).
Se la sentenza d’interdizione dovesse tardare ad arrivare si provvede alla
norma di un tutore provvisorio, mettendo il soggetto in uno stato di interdizione
provvisoria confermabile o annullabile a fine processo.
L’interdizione legale, invece, è una sanzione stabilita dall’ordinamento come
pena accessoria per il soggetto condannato a una pena reclusiva superiore ai
cinque anni. Essa vale per un periodo pari a quello della reclusione.
L’ultima ipotesi si incapacità d’agire assoluta riguarda il minore. Gli atti
compiuti da quest’ultimo non sono annullabili se egli ha nascosto la sua minore
età (non basta una semplice dichiarazione del falso).
Incapacità d’agire relativa
Ci sono delle situazioni in cui l’incapacità non è per sempre o viene da un vizio
di mente meno grave di quello che provoca l’interdizione. In questi casi si può
parlare di inabilitazione.
L’inabilitazione può essere richiesta anche per tossicodipendenti o persone che
fanno abuso di alcool, oppure sordi e ciechi che non sono totalmente in grado
di badare a sé stessi. Anche il giudizio di inabilità è richiedibile a 17 anni e deve
essere annotata al margine del certificato di nascita. L’inabilitazione può essere
provvisoria, con nomina di un curatore provvisorio che si occupi solo degli atti
più rilevanti (straordinaria amministrazione: atti che implicano la disposizione o
la menomazione del patrimonio) mentre può compiere da sé gli atti di ordinaria
amministrazione (conservazione o godimento del patrimonio).
Una seconda forma di incapacità relativa è quella del minore emancipato, cha
ha bisogno di un curatore (di solito il coniuge) per gli atti di straordinaria
amministrazione.
L’ultima causa di incapacità relativa è l’amministrazione di sostegno,
prevalente dopo la riforma del 2005/06 che la prevede come regime naturale
mentre l’inabilitazione e l’interdizione sono considerati straordinari.
L’amministrazione di sostegno si ha nei casi in cui per problemi psico-fisici il
soggetto non è capace di badare totalmente a sé stesso. Il soggetto avrà una
capacità generale salvo gli atti specificati nella sentenza di amministrazione di
sostegno.
Sezione II: Persone giuridiche
Nozione e classificazione
Le persone giuridiche rappresentano un insieme di persone e beni che
perseguono uno scopo comune dotate di personalità giuridica.
Esse si distinguono tra pubbliche (rapporto di supremazia con gli altri soggetti
giuridici) e private (rapporto di parità con gli altri soggetti giuridici). Le
organizzazioni di natura privata si suddividono ulteriormente in quelle a scopo
di lucro (società) e quelle a scopo di natura ideale (associazioni, fondazioni e
comitati).
La soggettività giuridica
Le persone giuridiche di natura privata hanno soggettività giuridica autonoma e
distinta da quella dei singoli che le compongono. Hanno quindi una propria
capacità giuridica generale con la sola esclusione dei diritti che possono essere
propri solo di una persona fisica.
La personalità giuridica
Le modalità di acquisizione di personalità giuridica, quindi lo status di persona
giuridica, dipendono dalla natura dell’ente:
-associazioni e fondazioni senza scopo di lucro: tramite il riconoscimento
determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso
le prefetture.
-società di capitali (spa, sapa, s.r.l.) e società cooperative: tramite l’iscrizione
nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Gli enti con personalità giuridica hanno autonomia patrimoniale perfetta.
Hanno quindi un patrimonio e rispondono alle loro obbligazioni solo con questo,
senza intaccare il patrimonio dei soci. C’è quindi una separazione tra i
patrimoni dell’ente e dei soci. Il mancato riconoscimento della personalità
giuridica determina l’autonomia patrimoniale imperfetta che comporta che per
le obbligazioni dell’ente non risponde solo il patrimonio di quest’ultimo ma,
secondo la sua natura, anche il patrimonio dei singoli individui che lo
compongono.
La responsabilità giuridica, inoltre, per le associazioni non riconosciute è degli
agenti, cioè chi agisce per nome e per conto. Nel caso dei comitati non
riconosciuti, invece, è di tutti i membri.
Capitolo 5: Le successioni
Successioni a causa di morte
La successione a causa di morte è il fenomeno per cui un soggetto subentra nei
rapporti giuridici di un altro soggetto alla morte di quest’ultimo. La sua utilità è
che si evita che il patrimonio rimanga privo di titolare e che i rapporti
obbligatori del de cuius continuino anche dopo la morte.
Nel nostro ordinamento è possibile la successione per legge (successione
legittima) o per testamento (successione testamentaria). Si preferisce però
quella testamentaria lasciando quella legittima solo come ultima alternativa.
La legge tutela la libertà testamentaria del defunto che può decidere la sorte
del proprio patrimonio ma impone anche alcuni limiti a questa libertà. Il limite
principale è che agli eredi legittimi (successione necessaria) è in ogni caso
garantita una quota del patrimonio.
Il complesso dei rapporti giuridici trasmissibili viene chiamata eredità e
consiste in:
-diritti aventi natura patrimoniale di natura reale, con le relative azioni tranne
usufrutto, uso e abitazione che si estinguono dopo la morte.
-diritti aventi natura patrimoniale di natura personale, con le relative azioni
cioè i diritti di credito.
-i diritti potestativi che facevano capo al de cuius.
-i diritti relativi all’azienda di cui il de cuius era titolare.
Successione a titolo universale e particolare
Nella successione in caso di morte si deve distinguere tra:
-successione a titolo universale, in cui il soggetto subentra in tutti i rapporti
trasmissibili del de cuius o in una loro quota e assume quindi la qualifica di
erede.
-successione a titolo particolare: il soggetto subentra in uno o più diritti o
rapporti giuridici determinati, assumendo la qualifica di legatario.
Tra le due alternative ci sono molte differenze. L’acquisto della qualità di erede
non è automatico (si deve richiedere) mentre il legato si acquista
automaticamente. L’erede risponde dei debiti del de cuius (a meno che non
abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario) mentre il legatario
risponde solo nel limite del valore della cosa legata. Il possesso continua
automaticamente nell’erede mentre per il legatario è possibile solo il fenomeno
dell’accessio possessionis con il quale egli può unire il suo nuovo possesso a
quello del de cuius per goderne gli effetti. Inoltre solo per il legato è possibile
l’applicazione di un termine di efficacia e la determinazione da parte di terzi
dell’oggetto della disposizione patrimoniale e del beneficiario della stessa.
Divieto di patti successori
L’art 458 prevede la nullità di qualsiasi patto con cui un soggetto disponga
della propria successione, o con cui disponga o rinunci ai diritti che gli possono
spettare su una successione non ancora aperta. Sono quindi vietati
-patti successori istitutivi, con cui un soggetto promette a un altro di nominarlo
erede o di fare un testamento a suo vantaggio;
-patti successori dispositivi, con cui un soggetto che
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