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Diritto Privato

- Introduzione (norme e fonti giuridiche)

Esistono due tipi principali di norma: le norme scientifiche e le regole di

condotta. Le norme scientifiche hanno un nesso di causalità (naturalistico) e

sono descrittive, preesistono l’uomo. Le regole di condotta, invece, hanno un

nesso artificiale: al verificarsi di certe situazioni ne derivano delle altre (Se A

allora B), pongono delle regole.

Le regole di condotta si dividono ulteriormente tra giuridiche e non giuridiche.

Stabilire se una norma è giuridica o no non è affatto semplice, infatti i giuristi

non sono d’accordo sulle loro caratteristiche. Alcuni dicono che una norma è

giuridica se ha coercibilità, cioè se non è rispettata prevede una sanzione.

Esistono, però, norme giuridiche prive di sanzione (es: art1, norma descrittiva

della bandiera) e norme non giuridiche con sanzioni morali o religiose (es se fai

un peccato puoi andare all’inferno). Quindi il criterio della coercibilità non

funziona. Un altro criterio potrebbe essere quello del contenuto, che dice che

sono giuridiche le norme con contenuto intrinsecamente giuridico. Però oggi ci

sono norme che solo 20 anni fa erano impensabili (es unioni civili). Infatti il

contenuto delle norme non è costante ma determinato dal contesto in cui la

norma è decisa.

Possiamo dire che una norma è giuridica quando proviene da una fonte

giuridica, cioè da fatti e atti che in un certo luogo e tempo sono riconosciuto

come idonee a porre norme giuridiche. Le fonti sono organizzate in una

piramide, ogni fonte riceve legittimazione e limite dalla fonte che le sta sopra. I

limiti sono sia contenutistici (sul contenuto) che procedurali (forma,

formazione).

L’unico giudizio che si può dare su una legge è se è valida (rispetta i limiti) o

no. Il diritto, infatti, mira a conoscere le norme e capire i nessi esistenti tra esse

e deve essere certo, non giusto. Capitolo 1

1.4 Interpretazione norma giuridica

Nel senso giuridico, interpretazione significa il processo intellettivo attraverso il

quale il giurista passa dal testo della legge (disposizione= significante) alla

norma (significato). L’interpretazione può avere tre tipologie:

-dottrinale: a scopo conoscitivo o didattico, è fatta da studiosi del diritto e non

è vincolante per nessuno ma può essere seguita se autorevole.

-giudiziale: quella svolta dal giudice per decidere su una determinata

controversia. Essa è vincolante per le parti della causa, ma non per altri giudici

(sul piano teorico).

-autentica: a scopo di chiarire il significato di una precedente disposizione, è

fatta dal legislatore stesso ed è quindi vincolante per tutti.

L’art 12 delle preleggi stabilisce i criteri dell’interpretazione giuridica, criterio

letterale e logico.

Criterio letterale: l’interprete deve analizzare il senso proprio delle parole

secondo la connessione di esse (sintattica e semantica).

Criterio logico: bisogna tener conto dell’intenzione del legislatore, cioè la ratio

(scopo) della disposizione stessa.

1.4.1 Analogia

Nel secondo comma dell’art 12 delle preleggi sono descritte le due forme

dell’analogia. Esso dice che, se non è possibile prendere decisioni in base a una

disposizione precisa, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o

materie analoghe. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi

generali dell’ordinamento giuridico. Il ricorso al procedimento analogico non è

ammesso per le norme penali, eccezionali e speciali.

-analogia legis: al caso non espressamente regolato dal legislatore, si applica la

normativa prevista per un caso diverso ma simile. Il caso simile è quello in cui

c’è una somiglianza rilevante: risponde alla stessa ratio.

-analogia iuris: il caso non espressamente regolato dal legislatore si risolve

applicando i principi generali dell’ordinamento giuridico.

Dall’analogia va distinta l’interpretazione estensiva, attraverso la quale

l’interprete attribuisce alla norma un significato particolarmente ampio rispetto

al suo significato letterale. Essa è applicabile a tutte le norme.

Capitolo 2: Attività Giuridica

Situazioni giuridiche attive

Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio

interesse (rilevante e meritevole di tutela). Questo potere ha limiti interni

(divieto di abuso del diritto) e esterni (sull’esercizio del diritto).

I diritti si dividono tra diritti assoluti e relativi. I diritti assoluti possono essere

fatti valere nei confronti di tutti (erga omnes). Essi si dividono ulteriormente tra

diritti reali, che esprimono una relazione dell’uomo rispetto a una determinata

cosa, e della personalità, che spettano a ogni uomo in quanto tale. I diritti

relativi possono essere fatti valere solo nei confronti di uno o più soggetti

determinati o determinabili (obbligo preciso di fare o non fare).

Fanno parte dei diritti relativi anche i diritti potestativi, cioè quelli a cui non

corrisponde alcun obbligo. Sono diritti che provocano effetti giuridici nella sfera

giuridica di un altro soggetto (stato di soggezione) senza che l’altro possa o

debba fare niente.

Ci sono delle norme che prevedono obblighi che non corrispondono a nessun

diritto (es fornire prove), gli oneri. Essi sono finali, perché portano ad un fine, e

liberi perché non si è responsabili nel caso non si adempia visto che è nel

proprio interesse farlo.

L’interesse legittimo, infine, è la situazione giuridica della quale è titolare un

soggetto nei confronti della pubblica amministrazione e consiste nella pretesa

che il potere amministrativo sia esercitato in conformità della legge. Può essere

pretensivo (utilità finale=bene da conseguire) o oppositivo (utilità

finale=conservare un bene).

Situazioni giuridiche passive

Fanno parte delle situazioni giuridiche soggettive il dovere, l’obbligo e la

soggezione.

Il dovere è da intendere come il dovere generico di non ledere i diritti altrui, è

quindi il rovescio della medaglia dei diritti assoluti.

L’obbligo è strettamente connesso ai diritti relativi. Possono essere positivi

(obbligo a compiere una certa attività) o negativi quindi divieti (obbligo di non

compiere una certa attività).

La soggezione è lo stato passivo in cui si trova il soggetto che “subisce” un

diritto potestativo.

Negozi Giuridici

Nella categoria dei fatti umani ci sono i negozi giuridici dove è la volontà dei

singoli che stabilisce le regole. Essi sono sottoposti a una disciplina che

protegge la volontà, visto che gli effetti dipendono da essa. Se la volontà dei

soggetti è viziata (incapacità di intendere o di volere) il contratto potrà essere

annullato dal giudice. Anche nel caso di fatti non realmente accaduti si ha un

vizio della volontà se essa è stata deviata dal fatto non realmente accaduto.

Capitolo 3: Soggetti di diritto

Sezione I: Persone fisiche

Capacità giuridica

La capacità giuridica è l’idoneità del soggetto a divenire titolare di diritti e

doveri e ad essere destinatari di situazioni giuridiche. Essa si acquista alla

nascita, intendendo per nascita il momento in cui il feto si separa dal corpo

materno e inizia a respirare. Si perde con la morte.

La legge riconosce alcuni diritti anche al concepito (non ancora nato)

subordinandoli alla nascita. Il concepito ha capacità di succedere e di ricevere

in donazione, se nasce a meno di 300 giorni dalla morte del de cuius (defunto).

La donazione è addirittura possibile verso i figli futuri di una persona vivente

(nascituro non concepito).

Capacità di agire

La capacità di agire è la capacità di porre in essere, personalmente ed

autonomamente, atti con effetti sulla propria sfera giuridica. Si acquista al

compimento della maggiore età (18 anni).

Ci sono però dei casi in cui la capacità d’agire è anticipata a 16 anni (art 2 co

2), ad esempio nei casi in cui un minore stipuli un contratto lavorativo oppure

con l’emancipazione cioè quando il minore è autorizzato dal tribunale a

contrarre matrimonio. Se il minore contrae effettivamente il matrimonio si dice

emancipato e può porre in essere la maggior parte dei fatti e degli atti (tutti

quelli di ordinaria amministrazione).

Allo stesso modo ci sono dei casi in cui la capacità di agire è posticipata, si dice

che c’è incapacità naturale (art 428) che implica la non idoneità dei soggetti a

badare ai propri atti (incapacità di intendere, cioè comprendere il significato

delle proprie azioni, o di volere, cioè incapacità di controllo dei propri stimoli e

impulsi ad agire). Gli atti compiuti da incapace naturale sono annullabili, nel

caso si tratti di atti unilaterali (unico autore) se producono gravi pregiudizi

verso il soggetto incapace di intendere o di volere. Se si tratta di atti con più

autori (es contratto), l’atto è annullabile se si accerta la malafede del

contraente non incapace. Ci sono 3 atti particolarmente delicati, annullabili al

ricorrere di un unico presupposto: incapacità di intendere o volere. Essi sono il

testamento, la donazione e il matrimonio.

Incapacità d’agire assoluta

L’incapacità d’agire assoluta riguarda il minore e l’interdetto e comporta

l’impossibilità di compiere alcun atto giuridico. In questi casi l’incapacità è

prolungata nel tempo.

Chi è colpito da vizio abituale di mente oppure è disabile può essere dichiarato

interdetto art 414. L’interdizione giudiziale è diretta a evitare che il soggetto

subisca pregiudizi, rendendo invalido qualsiasi atto posto in essere da essi.

Visto che i processi di interdizione richiedono molto tempo, sono avviabili prima

del 18 anno d’età quando il soggetto abbia compiuto 17 anni. Producono

comunque i loro effetti al compimento dei 18 anni. Se il soggetto è dichiarato

interdetto si deve nominare un soggetto che lo sostituisca, che compia gli atti

giuridici in sua vece. Quest’ultimo è il tutore (rappresentante legale soggetto).

Se la sentenza d’interdizione dovesse tardare ad arrivare si provvede alla

norma di un tutore provvisorio, mettendo il soggetto in uno stato di interdizione

provvisoria confermabile o annullabile a fine processo.

L’interdizione legale, invece, è una sanzione stabilita dall’ordinamento come

pena accessoria per il soggetto condannato a una pena reclusiva superiore ai

cinque anni. Essa vale per un periodo pari a quello della reclusione.

L’ultima ipotesi si incapacità d’agire assoluta riguarda il minore. Gli atti

compiuti da quest’ultimo non sono annullabili se egli ha nascosto la sua minore

età (non basta una semplice dichiarazione del falso).

Incapacità d’agire relativa

Ci sono delle situazioni in cui l’incapacità non è per sempre o viene da un vizio

di mente meno grave di quello che provoca l’interdizione. In questi casi si può

parlare di inabilitazione.

L’inabilitazione può essere richiesta anche per tossicodipendenti o persone che

fanno abuso di alcool, oppure sordi e ciechi che non sono totalmente in grado

di badare a sé stessi. Anche il giudizio di inabilità è richiedibile a 17 anni e deve

essere annotata al margine del certificato di nascita. L’inabilitazione può essere

provvisoria, con nomina di un curatore provvisorio che si occupi solo degli atti

più rilevanti (straordinaria amministrazione: atti che implicano la disposizione o

la menomazione del patrimonio) mentre può compiere da sé gli atti di ordinaria

amministrazione (conservazione o godimento del patrimonio).

Una seconda forma di incapacità relativa è quella del minore emancipato, cha

ha bisogno di un curatore (di solito il coniuge) per gli atti di straordinaria

amministrazione.

L’ultima causa di incapacità relativa è l’amministrazione di sostegno,

prevalente dopo la riforma del 2005/06 che la prevede come regime naturale

mentre l’inabilitazione e l’interdizione sono considerati straordinari.

L’amministrazione di sostegno si ha nei casi in cui per problemi psico-fisici il

soggetto non è capace di badare totalmente a sé stesso. Il soggetto avrà una

capacità generale salvo gli atti specificati nella sentenza di amministrazione di

sostegno.

Sezione II: Persone giuridiche

Nozione e classificazione

Le persone giuridiche rappresentano un insieme di persone e beni che

perseguono uno scopo comune dotate di personalità giuridica.

Esse si distinguono tra pubbliche (rapporto di supremazia con gli altri soggetti

giuridici) e private (rapporto di parità con gli altri soggetti giuridici). Le

organizzazioni di natura privata si suddividono ulteriormente in quelle a scopo

di lucro (società) e quelle a scopo di natura ideale (associazioni, fondazioni e

comitati).

La soggettività giuridica

Le persone giuridiche di natura privata hanno soggettività giuridica autonoma e

distinta da quella dei singoli che le compongono. Hanno quindi una propria

capacità giuridica generale con la sola esclusione dei diritti che possono essere

propri solo di una persona fisica.

La personalità giuridica

Le modalità di acquisizione di personalità giuridica, quindi lo status di persona

giuridica, dipendono dalla natura dell’ente:

-associazioni e fondazioni senza scopo di lucro: tramite il riconoscimento

determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso

le prefetture.

-società di capitali (spa, sapa, s.r.l.) e società cooperative: tramite l’iscrizione

nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Gli enti con personalità giuridica hanno autonomia patrimoniale perfetta.

Hanno quindi un patrimonio e rispondono alle loro obbligazioni solo con questo,

senza intaccare il patrimonio dei soci. C’è quindi una separazione tra i

patrimoni dell’ente e dei soci. Il mancato riconoscimento della personalità

giuridica determina l’autonomia patrimoniale imperfetta che comporta che per

le obbligazioni dell’ente non risponde solo il patrimonio di quest’ultimo ma,

secondo la sua natura, anche il patrimonio dei singoli individui che lo

compongono.

La responsabilità giuridica, inoltre, per le associazioni non riconosciute è degli

agenti, cioè chi agisce per nome e per conto. Nel caso dei comitati non

riconosciuti, invece, è di tutti i membri.

Capitolo 5: Le successioni

Successioni a causa di morte

La successione a causa di morte è il fenomeno per cui un soggetto subentra nei

rapporti giuridici di un altro soggetto alla morte di quest’ultimo. La sua utilità è

che si evita che il patrimonio rimanga privo di titolare e che i rapporti

obbligatori del de cuius continuino anche dopo la morte.

Nel nostro ordinamento è possibile la successione per legge (successione

legittima) o per testamento (successione testamentaria). Si preferisce però

quella testamentaria lasciando quella legittima solo come ultima alternativa.

La legge tutela la libertà testamentaria del defunto che può decidere la sorte

del proprio patrimonio ma impone anche alcuni limiti a questa libertà. Il limite

principale è che agli eredi legittimi (successione necessaria) è in ogni caso

garantita una quota del patrimonio.

Il complesso dei rapporti giuridici trasmissibili viene chiamata eredità e

consiste in:

-diritti aventi natura patrimoniale di natura reale, con le relative azioni tranne

usufrutto, uso e abitazione che si estinguono dopo la morte.

-diritti aventi natura patrimoniale di natura personale, con le relative azioni

cioè i diritti di credito.

-i diritti potestativi che facevano capo al de cuius.

-i diritti relativi all’azienda di cui il de cuius era titolare.

Successione a titolo universale e particolare

Nella successione in caso di morte si deve distinguere tra:

-successione a titolo universale, in cui il soggetto subentra in tutti i rapporti

trasmissibili del de cuius o in una loro quota e assume quindi la qualifica di

erede.

-successione a titolo particolare: il soggetto subentra in uno o più diritti o

rapporti giuridici determinati, assumendo la qualifica di legatario.

Tra le due alternative ci sono molte differenze. L’acquisto della qualità di erede

non è automatico (si deve richiedere) mentre il legato si acquista

automaticamente. L’erede risponde dei debiti del de cuius (a meno che non

abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario) mentre il legatario

risponde solo nel limite del valore della cosa legata. Il possesso continua

automaticamente nell’erede mentre per il legatario è possibile solo il fenomeno

dell’accessio possessionis con il quale egli può unire il suo nuovo possesso a

quello del de cuius per goderne gli effetti. Inoltre solo per il legato è possibile

l’applicazione di un termine di efficacia e la determinazione da parte di terzi

dell’oggetto della disposizione patrimoniale e del beneficiario della stessa.

Divieto di patti successori

L’art 458 prevede la nullità di qualsiasi patto con cui un soggetto disponga

della propria successione, o con cui disponga o rinunci ai diritti che gli possono

spettare su una successione non ancora aperta. Sono quindi vietati

-patti successori istitutivi, con cui un soggetto promette a un altro di nominarlo

erede o di fare un testamento a suo vantaggio;

-patti successori dispositivi, con cui un soggetto che

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maolas97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Onorato Michele.
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