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IPOTECA
OGGETTO beni iscritti in pubblici registri(beniimmobili, navi, autoveicoli..)
- Credito
- Strumenti finanziari dematerializzati
- diritto reale di godimento su un bene iscritto in pubblici registri
- quota/bene di comunione
-
! tutti devono essere iscritti nei pubblici registri
DEFINIZIONE L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto
del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere
soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
L’IPOTECA VOLONTARIA nasce in seguito a un negozio giuridico del
o concedente, il quale può essere il debitore stesso oppure un terzo. Il
negozio può essere un contratto, o una dichiarazione unilaterale, purchè
con forma scritta.
L’IPOTECA GIUDIZIALE si può iscrivere in base a una sentenza che
o porti condanna al pagamento di una somma
L’IPOTECA LEGALE può essere iscritta su beni del debitore, senza o
o anche contro la volontà di questo, in alcuni casi specificamente previsti
dalla legge: se il prezzo non viene interamente pagato
COSTITUZION La costituzione richiede due elementi necessari:
E un titolo che consenta l’iscrizione dell’ipoteca ( scelto per volontà
del proprietario o da provvedimento giudiziario
l’iscrizione stessa. Essa conserva il suo effetto per venti anni, poi
può essere rinnovata, se no si estingue. In base al momento dell’
iscrizione viene assegnato il grado
PEGNO
OGGETTO Beni mobili non iscritti in pubblici registri.
DEFINIZIONE È costituito a garanzia dell’ obbligazione del debitore o terzo datore di
pegno, di cui essi si privano per consegnarla al creditore o custode
sequestratario. Si vuole impedire che il creditore sottragga la cosa al
debitore
COSTITUZIONE Il pegno si costituisce con un contratto tra il proprietario della cosa e
il creditore garantito.
Il pegno degli strumenti finanziari dematerializzati si costituisce
mediante la registrazione in apposito registro tenuto
dall’intermediario.
Si costituisce in base allo SPOSSESSAMENTO (che può essere
anche virtuale) col quel il bene mobile passa dalla disponibilità del
proprietario alla proprietà del creditore garantito
EFFICACIA Per l’efficacia il consenso non basta: occorre:
la consegna della cosa al creditore, o ad un terzo designato dalle
parti,
o che la cosa sia posta in custodia di entrambe le parti, in modo che
il proprietario sia messo nell’impossibilità di disporne senza la
cooperazione del creditore
e che il contratto risulti da un atto scritto con data certa, il quale
contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa
CREDITORE Il creditore pignoratizio (che ha ricevuto un credito) deve:
riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno;
se scaduto, tratterrà dal denaro ricevuto quanto basta per
soddisfare le sue ragioni e restituirà il resto a chi ha costituito il
pegno.
Se il credito garantito non è ancora scaduto dovrà, a richiesta
del debitore, depositare la somma ricevuta nel luogo stabilito
d’accordo o altrimenti determinato dall’autorità giudiziaria
•
DEFINIZIONE Art 832: E’ il diritto di godere di un bene in modo pieno ed esclusivo. Inoltre è il
diritto di farne proprie tutte le prerogative con il limite di esercitarlo nel rispetto dei
diritti altrui.
• La proprieta’ e’ regolata dall’ art 42 della costituzione del 1948: L’ ordinamento
tutela la proprietaà, infatti deve esere protetta da
rimedi civilistici-risarcitori: si ha il diritto al risarcimento del danno
- emergente lucro-cessante . il ladro dovra’ risarcire il bene rubato e tutto cio’
tutela reale: il proprietario puo’ agire in giudizio per impedire di subire delle
- molestie nel godimento del bene attraverso un ventaglio di azioni.
Metodi d’ La proprietà, come ogni altro diritto patrimoniale, si può acquistare:
acquisto della a titolo originario:
proprietà OCCUPAZIONE: È la presa di possesso di una cosa, con l’intenzione di
- rendersene proprietario. Riguarda solo le cose mobili che non sono proprietà
di nessuno
INVENZIONE DI COSE SMARRITE: Chi trova una cosa mobile deve
- restituirla al proprietario o consegnarla senza ritardo all’ufficio degli oggetti
smarriti del Comune in cui l’ha trovata; trascorso un anno senza che si
presenti il proprietario, la cosa appartiene a chi l’ha trovata.
USUCAPIONE: Deriva dal possesso esercitato per un certo numero di anni.
- USUCAPIONE:
Un altro modo di acquisto della proprietà e’ l’ concede la proprietà x 20
anni se il possessore e’ in mala fede, 10 anni se in buona fede.
o a titolo derivativo: con il contratto di compravendita e la successione a causa
di morte
Azioni di difesa Rivendicazione: È l’azione concessa al proprietario per recuperare la cosa da
dalla proprietà chi la possiede o detiene ne ordini la cessazione oltre la condanna al risarcimento
del danno
Azione di regolamento di confini. Quando il confine tra due fondi è incerto,
ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Azione di apposizioni di termini: confine certo, e si apportano i segnali di
confine quando manchino o siano diventati irriconoscibili
Estensione La proprietà immobiliare si estende orizzontalmente nell’ambito dei propri confini.
proprietà Verticalmente essa si estende fino all’altezza e alla profondità entro le quali può
immob venire utilmente esercitata
Accesso al Si può impedire agli estranei di accedere al proprio fondo, che può sempre recintare.
fondo Ma non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, se non non
permessa
Rapporti di DIVIETO DI IMMISSIONI: I confini dei fondi non possono essere varcati da:
vicinato persone intruse
né da intrusioni di cose materiali o di energie
né da immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, scuotimenti derivanti
dal fondo del vicino, ma solo se sup. la normale toll,, definita in base ai caratteri
della zona.
Chi arreca tali disturbi deve ris. il problema con insonorizzazione, tubo di
scappamento
LIMITE DELL NORMALE TOLLERABILITA’: Il giudice valuta avvalendosi di
consulenti tecnici specializzati, di rilievi scientifici e valuta la tollerabilità delle
immissioni: per la rumorosità sono tollerabili quei rumori che hanno uno scarto di 3
decibel rispetto alla rumorosita’ di fondo .
•
DEFINIZIONE la proprietà è un diritto # il possesso è una situazione di fatto.
POSSESSO • Il possesso è il potere di fatto sulla cosa e si può esercitare:
POSSESSO LEGITTIMO: Di regola il proprietario ha anche il possesso della cosa:
utilizzo diretto della cosa:
sia utilizzando direttamente la cosa,
- sia tenendola a propria disposizione per l’utilizzazione diretta, +
- sia utilizzandola per mezzo di un dipendente
- facendola custodire da un terzo,
-
POSSESSO ILLEGITTIMO:
il proprietario non ha il possesso della cosa
- Concede il godimento a un terzo: dunque si può possedere direttamente o
- per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
può essere di buona o di mala fede secondo che il possessore ignori o
- sappia di ledere il diritto altrui..
EFFETTI Il possesso legittimo o illegittimo, attribuisce vantaggi giuridici:
GIURIDICI protezione possessoria: chi sia stato spogliato del possesso o molestato nel
suo esercizio può ottenere la reintegrazione del possesso medesimo o la
cessazione della molestia.
Diritto di usucapione trascorso un certo tempo
Il possesso è una situazione di fatto tutelata
DETENZIONE Situazione di fatto che corrisponde ad una legittimazione giuridica a detenere e che
consiste nell’avere la cosa nella propria immediata disponibilità materiale, vuoi per
usarla direttamente (detenzione di tipo proprietario), detenzione negoziale o nell’
interesse altrui per rendere un servizio al possessore: conducente del camion di un’
azienda di trasporti
VOLONTA’ DI DETENZIONE: Esistono situazioni di detenzioni che corrispondono
alla volonta’ e alla percezione di essere proprietari, (diverse dalla situazione di fatto
del diritto di proprietà):
ladro, anche se non e’ proprietario, si comporta come tale.
INTERVERSIONE DEL POSSESSO : fenomeno in cui il detentore compie atti
irriconoscibili col suo ruolo, e si comporta come proprietario. Situazione di
fatto che comporta un atteggiamento psicologico ed un comportamento
esteriore del detentore a comportarsi come proprietario. Normalmente il
possesso e’ l’ estrinsecazione di avere il diritto di proprietà in capo al
possessore
•
USUCAPIONE trascorso un certo numero di anni, al possessore è attribuito il diritto
corrispondente.
• L’usucapione può quindi definirsi come un modo di acquisto della proprietà o dei
diritti reali di godimento, a titolo originario, per effetto del possesso protratto per un
certo tempo.
• Anche il possesso non di buona fede porta all’usucapione. Tuttavia il possesso di
buona fede conduce a un’usucapione più rapida.
REGOLA” il possesso di buona fede fa acquistare la proprietà anche quando una persona
POSSESSO acquista una cosa mobile da chi non ne è proprietario, ne diventa proprietario se ne
VALE riceve in buona fede la consegna e se sussiste un titolo idoneo al trasferimento
TITOLO” della proprietà.
POSSESSO Occorre la buona fede per l’acquisto della cosa mobile dal non proprietario; ed è
DI BUONA perciò che solo il possessore di buona fede fa suoi i frutti della cosa.
FEDE Il possesso si considera di buona fede se è stato iniziato in buona fede: la malafede
sopravvenuta non nuoce
PRESCRIZIONE DECADENZA
DEFINIZION perdita di un diritto per il suo È la perdita di un diritto per il
E non-uso. suo mancato esercizio entro il
termine perentorio stabilito
se un soggetto è titolare di un
dalla legge o dal contratto.
diritto e non ne fa uso per una
durata di 10 anni, lo perde. la decadenza provoca
l'estinzione di un diritto per
non aver svolto determinate
attività previste dalla legge o
dalle parti nel termine stabilito
Esiste la possibilità di stabilire
decadenze convenzionali,
cioè limiti temporali
all'esercizio del diritto
sempreché, si tratti di diritti
disponibili; nella prescrizione
ciò non è