L'efficacia della legge penale nello spazio
Secondo l'art. 3, <<Obbligatorietà della legge penale>>, <<La legge penale obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve eccezioni stabilite dal diritto interno o dal diritto internazionale>>. Le eccezioni sono le immunità: Capo dello Stato, membri del Parlamento e Capi degli Stati esteri.
Cittadino italiano e territorio dello Stato
Secondo l'art. 4, <<Cittadino italiano. Territorio dello Stato>>, <<Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato>>. <<Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino.>>
Reati commessi nel territorio dello Stato
Nell'art. 6, <<Reati commessi nel territorio dello Stato>>, è sancito il principio generale di territorialità, secondo cui la legge di uno Stato si applica a tutti coloro che abbiano commesso il reato nel territorio dello Stato. <<Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione è avvenuta in tutto o in parte.>>
Principi di applicazione della legge penale nello spazio
Principi diversi di applicazione della legge penale nello spazio sono quelli di universalità, di personalità e di difesa.
- Universalità: la legge penale di uno Stato va applicata a chiunque a prescindere dal luogo in cui il reato sia stato commesso. (Questo principio può ritenersi valido per i crimini contro l'umanità).
- Personalità: si applica la legge penale di appartenenza del reo.
- Difesa: quando si applica la legge penale dello Stato di pertinenza del bene o interesse offeso dal reato ovvero dal soggetto passivo del reato.
Reati commessi all'estero
Nell'art. 7, <<Reati commessi all'estero>>, <<E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero: delitti contro la personalità dello Stato italiano; delitti di contraffazione del sigillo dello Stato; delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in carte di pubblico credito italiano; delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato; ogni altro reato per il quale disposizioni di legge stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana>>.
Delitto politico commesso all'estero
Nell'art. 8, <<Delitto politico commesso all'estero>>: <<Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia>>. <<Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino.>>
Delitto comune del cittadino all'estero
Nell'art. 9, <<Delitto comune del cittadino all'estero>>, <<Il cittadino, che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato>>. Il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, o a querela della persona offesa.
Delitto comune dello straniero all'estero
Nell'art. 10, <<Delitto comune dello straniero all'estero>>: <<Lo straniero, che commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia o querela della persona offesa>>. Questa norma è espressione del principio di difesa. <<Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: si trovi nel territorio dello Stato, si tratti di un delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore ad un minimo di 3 anni>>.
Rinnovamento del giudizio
Nell'art. 11 è previsto il <<Rinnovamento del giudizio>> avvenuto all'estero, per i reati commessi nel territorio dello Stato, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.
Riconoscimento delle sentenze penali straniere
Nell'art. 12, <<Riconoscimento delle sentenze penali straniere>>, <<Alla sentenza penale straniera può essere dato riconoscimento: per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, quando una condanna imporrebbe una pena accessoria, quando si dovrebbe sottoporre la persona, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali, quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno>>. Per farsi luogo il riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione.
Definizione del reato di natura transnazionale nella Convenzione di Palermo del 2000
La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale è detta "Convenzione di Palermo", aperta nei giorni 12-15 dicembre 2000. Nel nostro Paese è stata ratificata con legge 16.3.2006 n. 146. Nella Convenzione è definito il <<gruppo criminale organizzato>> come il <<gruppo strutturato, che esiste da un certo tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto con lo scopo di commettere una o più infrazioni gravi stabilite conformemente alla presente Convenzione, per trarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale>>.
Con gli sviluppi delle dimensioni internazionale e transnazionale delle attività delittuose si pone il problema dell'insufficienza della competenza territoriale nazionale, quindi della giurisdizione, e dell'espansione delle competenze sovranazionali e dell'affermazione del principio di universalità della giurisdizione.
Nella Convenzione contro la criminalità transnazionale organizzata, ratificata nel nostro ordinamento con la legge 16.3.2006 n. 146, nell'art. 1 è definito l'<<Oggetto>> <<di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere più efficacemente la criminalità transnazionale organizzata>>. Nell'art. 3, l'<<Ambito di applicazione>> con riferimento ai reati di partecipazione a un gruppo criminale organizzato, riciclaggio dei proventi del crimine, corruzione e intralcio della giustizia. Nell'art. 5. <<Penalizzazione della partecipazione a un gruppo criminale organizzato>>:
- <<Accordarsi con una o più persone per commettere un'infrazione grave per il raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale>>;
- Alla condotta di una persona che, consapevole dello scopo e dell'attività criminale, partecipa attivamente, contribuendo alla realizzazione dello scopo criminoso;
- Al fatto di organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare o favorire una infrazione grave in cui sia implicato un gruppo criminale organizzato.>>
La conoscenza, l'intenzione, lo scopo o l'intesa, possono essere dedotti da circostanze di fatto obiettive.
Nell'art. 10. <<Responsabilità delle persone giuridiche>>: <<Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a infrazioni gravi implicanti un gruppo criminale organizzato; la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa; Ogni Stato assicura che siano soggette a sanzioni efficaci, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie>>.
Nell'art. 12. <<Confisca e sequestro>>, è prevista per gli stessi reati la confisca anche per equivalente, cioè di beni di valore corrispondente a quello dei proventi del reato; Gli Stati adottano le misure necessarie per permettere tale confisca: del prodotto del crimine proveniente da infrazioni, dei beni, dei materiali e degli altri strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per le infrazioni. Gli Stati adottano le misure necessarie per permettere l'identificazione, la localizzazione, il congelamento o il sequestro di tutto ciò ai fini dell'eventuale confisca. Se il prodotto del crimine è stato trasformato o convertito, in tutto o in parte, in altri beni, questi possono essere oggetto di confisca. Se il prodotto del crimine è stato mescolato (confuso) con beni acquisiti legittimamente, questi beni, possono anch'essi essere confiscati. Ciascuno dei Paesi Parte abilita i suoi tribunali a ordinare la produzione o il sequestro di documenti bancari, finanziari o commerciali.
Nell'art. 13, <<Cooperazione internazionale ai fini della confisca>>. Nell'art. 14, <<Destinazione del prodotto del crimine o dei beni confiscati>>, è prevista la possibilità di restituzione dei beni confiscati allo Stato Parte richiedente, affinché questo possa risarcire le vittime del reato o restituire il prodotto del crimine o i beni ai loro proprietari legittimi.
Le altre norme della Convenzione riguardano la giurisdizione, l'estradizione, il trasferimento delle persone condannate, l'assistenza giudiziaria reciproca, le indagini comuni, le tecniche speciali d'investigazione, il trasferimento dei procedimenti penali e la cooperazione di polizia.
Un reato è di natura transnazionale (o infrazione) se: è commesso in più di uno Stato; è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato; è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.
La legge ratificata specifica che: deve trattarsi di reati puniti con la reclusione non inferiore nel suo massimo a quattro anni e che deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato. È qualificato <<reato transnazionale>> il reato punito con la pena della reclusione non inferiore a quattro anni.
Alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sono annessi:
- Il Protocollo rivolto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone.
- Il Protocollo contro il traffico illecito di migranti per terra, aria e mare.
- Il Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illecito delle armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
L'estradizione e il mandato di arresto europeo
Nell'art. 13 c.p. <<Estradizione>>, l'estradizione può essere definita come l'atto o il procedimento con cui uno Stato consegna, in condizioni di detenzione, una persona che si trova nel suo territorio a un altro Stato, che ne fa richiesta, ove quello è accusato ovvero è stato condannato e deve scontare la pena per un reato. Nel secondo comma è stabilito il principio di bilateralità: <<L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma l'oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera>>.
Art. 26 della Cost.: <<L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali>>, secondo comma, <<Non può in ogni caso essere ammessa per reati politici>>. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo.
Estradizione e poteri del Ministro della giustizia
La consegna a uno Stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna può aver luogo soltanto mediante estradizione. Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, tenendo conto della gravità del reato, della nazionalità della persona ed altri dati conoscitivi.
Divieto di estradizione per i <<Reati politici>> e la <<Tutela dei diritti fondamentali della persona>>
Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico quando vi è ragione di ritenere che l'imputato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per opinioni politiche, di razza, religione ecc, comunque ad atti che configurano una violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. Neanche in favore di uno Stato in cui sia prevista la pena di morte.
Il mandato di arresto europeo
Con la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea gli Stati membri sono stati chiamati ad adottare le misure necessarie alla definizione ed esecuzione del mandato di arresto europeo, con cui si tende superare la tecnica dell'estradizione. È previsto che per i reati in essa contemplati per i fatti che costituiscono reato nello Stato membro "di esecuzione", l'autorità giudiziaria di questo Stato dovrà eseguire il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro e realizzare la consegna della persona ricercata.
L'esecuzione del mandato di arresto europeo è subordinato alle condizioni <<che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile>>. L'Italia vi procederà nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei principi e delle regole contenute nella Costituzione attinenti al giusto processo. La decisione sull'esecuzione del mandato di arresto spetta alla Corte di appello territorialmente competente.
<<Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale>>, la corte d'appello può disporre che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, soltanto <<qualora la persona ricercata sia cittadino italiano>>.
Rapporto fra norme penali: principio di specialità e rapporto di sussidiarietà
In uno stesso caso possono essere applicabili due o più norme diverse, perché ne sono presenti i rispettivi elementi costitutivi.
Il principio "in dubbio pro reo" e il criterio di prova della responsabilità dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio"
Il principio processuale "in dubbio pro reo" (nel dubbio in favore del reo) è stato formulato nel senso che la responsabilità penale dev'essere provata "al di là di ogni ragionevole dubbio". Nel processo penale, la prova della responsabilità dell'imputato deve essere fornita dal pubblico ministero al di là di ogni ragionevole dubbio: qualsiasi elemento di dubbio deve condurre all'assoluzione o al proscioglimento.
<<Condanna dell'imputato>>, <<Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.>>
Le posizioni della Corte costituzionale circa l'efficacia delle norme comunitarie e di quelle della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e i rapporti con le norme costituzionali e ordinarie dell'ordinamento interno dello Stato
<<La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali>>. La Corte Costituzionale ha ribadito come le norme comunitarie abbiano <<piena efficacia obbligatoria>>. <<Il fondamento costituzionale di tale efficacia diretta>> delle norme comunitarie nell'ordinamento dello Stato <<è stato individuato nell'art. 11 Cost, nella parte in cui consente le limitazioni della sovranità nazionale necessarie per promuovere e favorire le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni>>. Così, fra l'altro, il giudice italiano può disapplicare norme in contrasto con norme comunitarie. Questo indirizzo non riguarda le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La possibilità del contrasto tra norma interna e la norma della CEDU, in cui sono stabilite norme e principi fondamentali, va configurata come questione di legittimità costituzionale. Il giudice non ha il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con la norma CEDU. Esse rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, ed è necessario che esse siano conformi a Costituzione.
Gli organi di giustizia internazionali
La formazione del diritto penale internazionale e del concetto di crimine internazionale dell'individuo. La cooperazione fra gli Stati in materia penale.
La Corte Internazionale di Giustizia è il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite (ONU). Fondata nel 1945, ha sede nel Palazzo della Pace all'Aja, nei Paesi Bassi. Ha le funzioni di dirimere le controversie di diritto internazionale fra gli Stati membri. E di fornire pareri consultivi richiesti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee è l'organo di giustizia della Comunità europea, con sede in Lussemburgo fondata nel 1951, per garantire il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi sanciti dal diritto comunitario, l'applicazione dei trattati e risolvere le controversie.
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Cooperazione internazionale nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale