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L'elemento soggettivo nelle contravvenzioni

La particolare disciplina dell'art. 42/4 c.p.

Nelle contravvenzioni l'elemento soggettivo ha una disciplina diversa da quella prevista per i delitti. L'articolo 42/4 dispone, infatti, che "nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa". Tale disposizione ha dato luogo, subito dopo l'entrata in vigore del codice, a due contrapposte interpretazioni.

Per una prima opinione, nelle contravvenzioni sarebbero sufficienti la coscienza e volontà della condotta, mentre non si richiederebbe né il dolo né la colpa: esse sarebbero, perciò, imputabili a titolo di responsabilità oggettiva. Per altra opinione non basta la sussistenza della condotta, ma occorre anche il concorso del dolo o della colpa: può esserci indifferentemente il dolo o la colpa, ma è pur sempre necessaria quanto meno.

La colpa. Quest'ultima interpretazione, non contrastata e adottata dopo non poche oscillazioni anche dalla corte di cassazione, è quella imposta già dalla stessa formulazione dell'articolo 42/4, dove l'inciso "sia essa dolosa o colposa", che altrimenti sarebbe superfluo, sta appunto ad indicare che è indifferente il dolo o la colpa, ma non che si può prescinderne. Contrasti permangono, invece, circa l'accertamento di tale elemento soggettivo. L'accertamento del dolo o della colpa appare essere necessario in tutti i casi, e non solo eventuale come sembrerebbe desumersi dall'articolo 42/2. L'accertamento del dolo o della colpa è essenziale per la stessa punibilità del fatto rispetto a quelle contravvenzioni che, per la loro intrinseca natura o per tecnica di formulazione legislativa, possono essere soltanto dolose oppure soltanto colpose. LE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA 1. L'errore in generalecause di esclusione della colpevolezza o scusanti sono cause che escludono la punibilità in quanto escludono la colpevolezza, per mancanza di rimproverabilità, rispetto ad un fatto che oggettivamente resta illecito. L'errore è falsa conoscenza della realtà, naturalistica o normativa. A seconda del momento dell'iter criminis su cui l'errore incide, occorre procedere alla fondamentale distinzione tra: - errore motivo, che cade nel momento ideativo del fatto, sul processo formativo della volontà, la quale nasce perciò viziata da una falsa rappresentazione del reale; - errore inabilità, che cade nella fase esecutiva del reato, cioè nella fase in cui la volontà si traduce in atto. Esso viene in considerazione nelle ipotesi del cosiddetto reato aberrante. 1. Il problema dell'errore Il problema della rilevanza dell'errore motivo è tra i più irti di difficoltà e di controversie. Nonpuò infatti essere correttamente impostato e risolto sulla base dell'anatura dell'errore ovvero attraverso l'antica contrapposizione fra errore sul precetto o errore sul fatto: su tale base non si è mai riusciti a dare una spiegazione all'errore sulla legge extrapenale richiamata dalla norma penale. Mentre in certi paesi viene assorbito nell'errore sulla legge penale, e non scusa (come in Francia), in altri viene equiparato all'errore di fatto, e scusa. Entrambe le soluzioni peccano per eccesso, poiché non consentono di distinguere a seconda che l'errore sulla legge extrapenale equivalga, negli effetti psicologici ultimi, all'errore sulla legge penale oppure all'errore di fatto. Presupposto necessario perché l'agente possa rendersi conto di agire in modo offensivo, antisociale e illecito è che egli abbia la coscienza e volontà di porre in essere un fatto identico a quello tipico e non un fatto.nel fatto che nel primo caso il soggetto conosce la norma penale ma crede erroneamente che il suo comportamento non sia vietato, mentre nel secondo caso il soggetto crede di compiere un'azione diversa da quella prevista dalla norma penale. L'errore sul precetto penale riguarda quindi la conoscenza o l'interpretazione errata della legge, mentre l'errore sul fatto riguarda la percezione errata della situazione concreta in cui si trova il soggetto. È importante sottolineare che l'errore, sia sul precetto penale che sul fatto, può escludere la colpevolezza del soggetto solo se è inevitabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza. In altre parole, se il soggetto avrebbe potuto evitare l'errore con una maggiore attenzione o con una migliore informazione, non potrà invocare l'errore come causa di esclusione della colpevolezza. In conclusione, l'errore sul precetto penale e l'errore sul fatto sono due tipi di errore che possono influire sulla responsabilità penale di un soggetto, ma la loro valutazione e l'eventuale esclusione della colpevolezza dipendono dalla specifica situazione e dalle circostanze del caso.

nella identità nel primo, e nella diversità nel secondo, del fatto voluto rispetto al fatto incriminato dalla norma.

  1. L'errore sul precetto dovuto ad errore su legge penale o extrapenale

L'errore sul precetto può trarre origine:

  • direttamente, dalla ignoranza od erronea interpretazione o sensopercezione della stessa legge penale;
  • indirettamente, dalla ignoranza o dalla erronea interpretazione o sensopercezione della legge extrapenale richiamata dalla norma penale, nelle sole e non frequenti ipotesi in cui tale errore di diritto extrapenale non si traduca anche in un errore sul fatto.

Quanto alla disciplina, l'errore sul precetto cade sotto il disposto dell'art. 5, che sancisce il principio dell'error vel ignorantia legis non excusat non più in termini assoluti, ma solo se trattasi di ignoranza o di errore evitabili.

  1. L'errore sul fatto dovuto ad errore di fatto
da un errore di fatto, cioè dalla mancata o imperfetta percezione o valutazione di un dato della realtà naturalistica; 2. da un errore sulla legge extrapenale richiamata; 3. da errore sulla legge penale o su norma extragiuridica, richiamate. Per cadere "sul fatto che costituisce reato", in modo che il soggetto ritenga di porre in essere un fatto concreto diverso da quello vietato dalla norma penale, l'errore deve essere essenziale, cioè deve avere per oggetto uno o più degli elementi oggettivi richiesti per l'esistenza del reato. Cominciamo dall'errore di fatto. Ne possono costituire oggetto: 1. gli elementi positivi del fatto materiale di reato, cioè la condotta, gli elementi ad essa preesistenti o concomitanti, l'evento, il nesso causale; 2. gli elementi negativi del fatto (assenza di scriminanti), come si ha appunto nella erronea supposizione della esistenza di una scriminante o, più brevemente, nella scriminante.

putativa. L'errore di fatto può aversi anche rispetto agli elementi normativi. Quanto alla disciplina, in conformità del principio della responsabilità personale l'art.47/1 dispone, in via generale, che "l'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo".

Dagli artt. 47/1 e 59/4 si desume, innanzitutto, che l'errore sul fatto, derivante da errore di fatto, esclude sempre e necessariamente il dolo in quanto l'agente si è rappresentato ed ha voluto un fatto diverso da quello previsto dalla norma penale. La colpa non viene meno quando, viceversa, l'errore sia colpevole o inescusabile, cioè dovuto a imprudenza, negligenza, ecc. e perciò evitabile osservando le dovute regole di attenzione e precauzione.

Tal caso il soggetto risponderà per colpa, allorché la legge preveda il fatto come delitto colposo.

  1. L'errore sul fatto dovuto ad errore su legge extrapenale

    L'art. 47/3 dispone che "l'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato". Distingue così fra:

    • un errore sulla legge extrapenale che si risolve in un errore sul fatto e che, pertanto, scusa;
    • un errore sul fatto e che, un errore sulla legge extrapenale che si risolve non perciò, non scusa.

    Non distinguendosi chiaramente tra "errore di fatto" e "errore sul fatto", non si è capito che l'errore sulla legge extrapenale è irriducibile all'errore di fatto, ma ben può dare luogo ad un errore sul fatto.

    Anche il problema dell'errore sulla legge extrapenale va risolto sulla base degli effetti psicologici ultimi.

dell'oggetto finale di esso: a seconda cioè che esso si limiti soltanto ad un errore sul precetto oppure si traduca anche in un errore sul fatto. Quando l'errore extrapenale non si esaurisce in un errore sul precetto, ma comporta un errore sul fatto, esso è ontologicamente identico, negli effetti psicologici ultimi, all'errore sul fatto determinato da un errore di fatto. In entrambi i casi l'agente vuole un fatto concreto diverso da quello vietato dalla norma penale, quindi agisce senza la coscienza dell'offensività-illiceità del fatto e non gli è neppure rimproverabile, perché irrilevante, la eventuale ignoranza, evitabile, della legge. Per maggiore chiarezza, va precisato che si ha sempre errore sul precetto quando l'errore cade sul significato penalistico dell'elemento normativo. Invece è configurabile un errore sul fatto quando l'errore cade sulle norme extrapenali richiamate, le quali vengono

inconsiderazione dopo che è stato definito in base alla ratio della norma penale il significato penalistico di tale elemento. Danno luogo ad errore sul fatto anche:

  • l'errore su legge extrapenale nelle ipotesi di antigiuridicità o illiceità speciale;
  • l'errore sulla legge extrapenale, richiamata dagli elementi normativi delle scriminanti.

Quando l'errore sulla legge extrapenale non comporti un errore sul fatto, ma si limiti ad un errore sul precetto, sulla sola norma penale, esso è ontologicamente identico, negli effetti psicologici, all'errore che cade, direttamente, sulla stessa norma incriminatrice.

Qualora l'errore riguardi norme penali richiamate nella fattispecie criminosa (cioè norme di origine penale ma diverse dalla norma penale violata nella specie), occorre risolvere il problema sulla base dei principi generali in materia di dolo, dovendosi distinguere se tale errore si esaurisce al precetto o si traduce in

un errore sul fatto, e non soltanto all'errore di fatto, che dell'errore sul fatto costituisce solo un'ipot
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Publisher
A.A. 2007-2008
155 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiakka87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.