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PRIMA TEORIA: CONDIZIONALISTICA

Fondamentale. Secondo la teoria condizionalistica causa di un determinato evento è l’insieme dei

fattori che hanno prodotto quell’evento, ossia l’insieme delle conduzioni che producono un evento.

Secondo questa teoria, quindi, è causa ogni condizionamento dell’equivoco.

Si parla di CONDITIO SINE QUA NON:, significa sono causa tutte le condizioni senza le quali

l’evento non si sarebbe verificato.

L’accertamento del nesso di causalità, secondo questa teoria, avviene secondo il procedimento di

eliminazione mentale.

Per accertare se una certa condizione è causa dell’evento, si elimina mentalmente quella condizione

e si verifica quello che sarebbe successo.

Quale condizione dobbiamo eliminare?

Siccome ci interessa accertare la responsabilità penale di un soggetto, dobbiamo eliminare

mentalmente la condotta del soggetto e dobbiamo chiederci se l’evento si sarebbe verificato.

Si parla di procedimento di eliminazione mentale o giudizio CONTROFATTUALE, perché è un

giudizio ipotetico, che va contro i fatti.

Bisogna quindi are un ragionamento ipotetico: elimino mentalmente la condotta e mi chiedo che

cosa sarebbe altrimenti successo.

Quale critica viene mossa a questa teoria causale, che si dice essere anche teoria logica della

causalità perché appartiene a un ragionamento di tipo logico ritenere che una condizione sia causale

dell’evento, attraverso un processo di eliminazione mentale.

Le critiche sono essenzialmente 3:

1)REGRESSO ALL?INFINITO: se è causa ogni condizione dell’evento, sarà causa anche la

condizione della condizione. Di qui si procede mediante un regresso all’infinito, andando indietro.

Allora alcuni hanno detto: qui abbiamo una eccessiva estensione del rapporto di causalità sul piano

della responsabilità penale.

Si può però rispondere a questa obiezione sostenendo che la responsabilità penale non nasce solo

sulla base del nesso di causalità tra la condotta e il verificarsi dell’evento, ma è necessario accertare

l’elemento soggettivo, cioè il dolo o la colpa.

!

2)seconda obiezione più importante, la c.d. CAUSALITA’ ALTERNATIVA IPOTETICA. Si obietta

che il procedimento di eliminazione mentale non funziona laddove l’evento si sarebbe comunque

prodotto, per effetto di un fattore causale alternativo.

Es: malato terminale. Il medico da una sostanza al paziente che produce l’evento morte, evento che

si sarebbe comunque prodotto di lì a poco, per effetto dello sviluppo della patologia.

I sostenitori della causalità alternativa ipotetica dicono che qui, il procedimento di eliminazione

mentale porta a dire che, se si elimina mentalmente la condotta del medico, l’evento morte non

viene meno, ergo dovremmo dire che non c’è rapporto di causalità.

Cosa si deve obiettare alla causalità alternativa ipotetica?

Nell’accertamento del nesso di casualità si deve prendere in considerazione l’evento in astratto, cioè

l’evento morte.

Il paziente sarebbe magari morto un giorno dopo, per effetto della malattia terminale.

Nell’accertamento del nesso di causalità bisogna sempre prendere in considerazione l’evento, così

come, in concreto, si è verificato, quello che la giurisprudenza e la dottrina definiscono come evento

HIC ET NUNC, cioè l’evento che si è verificato in un preciso momento.

Dunque non è l’evento morte in generale, che bisogna prendere in considerazione, ma la morte del

paziente, che si è verificata qui e ora.

Quindi se considero l’evento HIC ET NUNC, in concreto, allora il procedimento di eliminazione

mentale funziona benissimo.

Cioè se elimino la condotta del medico viene meno l’evento morte del paziente in quella precisa

ora. Non mi importa che l’evento morte si sarebbe comunque verificato poco dopo, per effetto della

malattia in corso.

!

3° critica: LA CAUSALITA’ ADDIZIONALE. Si fa l’esempio dell’evento che si produce per

l’effetto di 2 fattori che operano contemporaneamente.

L’evento, tuttavia, si sarebbe prodotto anche se fosse intervenuto solo uno dei due fattori.

Es: Tizio e Caio sparano e colpiscono Sempronio in una parte vitale. Il medico legale accerta che la

morte si sarebbe verificata anche solo in presenza di solo uno dei due spari.

Se si procede col procedimento di eliminazione mentale,:

se elimino la condotta di Tizio

l’evento morte non viene meno

!

se elimino la condotta di Caio

l’evento morte non viene meno

!

allora dovremmo dire che nessuno dei due risponde penalmente.

!

CONTROBIEZIONE Quando c’è il congiunto operare di 2 fattori causali, il procedimento di

eliminazione mentale lo si deve fare rispetto a 2 fattori che operano congiuntamente.

Quindi, eliminando i due fattori, se l’evento viene meno, allora c’è nesso di causalità.

Ora la teoria condizionalistica è stata affiancata da altre teorie che non si propongono come

alternative alla teoria condizionalistica, ma propongono dei correttivi, cioè accolgono la teoria

condizionalistica ma sostengono che per imputare penalmente l’evento di condotta sia necessaria

una verifica ulteriore.

1° TEORIA DELLA CAUSALITA’ ADEGUATA.

Secondo questa teoria una condotta è causale rispetto all’evento, anzitutto se costituisce una

condizione dll’evento, secondo la teoria condizionalistica, quindi procedimento di eliminazione

mentale, però sono penalmente rilevanti solo quelle condotte che EX ANTE sono idonee a produrre

l’evento.

Cioè questa teoria fa una selezione di tutte le condizioni, diventano causali solo quelle che sono

idonee a produrlo secondo una valutazione ex ante.

Il giudice si deve porre al momento della condotta e chiedersi se quella condotta era probabile che

producesse quel tipo di evento.

Ora questa limitazione della interpretazione, sotto un profilo rigorosamente penale, non trova alcun

aggancio nei dati normativi.

Quando si deve accertare il nesso di causalità si deve effettuare sempre un accertamento nesso ex

post.

Il giudice si trova di fronte ad una condotta e quindi, con una valutazione effettuata

successivamente, verifica se, effettivamente, quella condotta ha prodotto l’evento.

Un giuduzio, invece ex ante, è fondamentale nell’accertamento della responsabilità, a titolo di

tentativo.

Quando dovremmo vedere se Tizio risponde per tentato omicidio, siamo obbligati a porci in

prospettiva ex ante, a chiederci se quegli atti erano idonei a produrre l’evento.

La teoria della causalità adeguata non viene accolta perché si ritiene finisca per limitare troppo la

responsabilità penale.

Esclude infatti la responsabilità penale laddove una condotta abbia prodotto qualunque effetto

atipico, ex ante appare non idoneo a produrlo ma, se poi lo ha effettivamente prodotto, perché non

dobbiamo ritenere sussistente il nesso di causalità?

!

In termini diversi si è pronunciata la teoria della CAUSALITA’ UMANA: E’ una teoria importante

perché viene accolta dalla giurisprudenza.

La teoria della causalità umana accoglie la teoria condizionalistica, quindi lka condotta deve essere

una delle condizioni sine qua non dell’evento, secondo il procedimento di eliminazione mentale.

Però questa teoria parte dal presupposto che l’uomo è in grado di tener conto, nel momento in cui

agisce, di una serie di fattori.

Ognuno di noi, quando agisce, tiene conto di quello che capita, dei fattori che, in qualche modo,

sono presenti, però esistono alcuni fattori che non sono, in qualche modo dominabili dalle capacità

umane, cioè i fattori eccezionali.

!

Questi fattori eccezionali, laddove intervengono, interrompono il nesso di causalità.

ANTOLINI, un autore che ha verificato negli anni 60 la teoria della causalità umana, facendo

riferimento ad un esempio nella relazione ministeriale al codice penale fa un esempio.

Tizio spara a Caio, con intenzione omicida, ma riesce solo a ferirlo.

Caio viene portato all’ospedale per essere curato. In ospedale si sviluppa un grosso incendio, per cui

Caio muore.

Secondo Antolisei qui abbiamo un caso di intervento del fattore eccezionale. Antolisei dice: se

dovessimo fare una valutazione, sulla base della teoria condizionalistica, dovremmo dire che c’è il

nesso di causalità tra la morte nell’incendio e la condotta di Tizio che ha sparato intenzionalmente.

Antolisei dice che qui la teoria della conditio sine qua non è soddisfatta, perché, se eliminiamo

mentalmente la condotta dello sparo, Caiom non sarebbe andato all’ospedale e non sarebbe morto.

Però Antolisei dice che è un intervento, un fattore eccezionale che interrompe il nesso di causalità

rispetto alla verificazione dell’evento morte.

Antolisei dice che abbiamo a che fare con un fatto eccezionale, del tutto imprevedibile, una di

quelle cause sopravvenute alle quali fa riferimento l’art. 41 del c.p..

Il 2° comma dell’art. 41 parla di cause sopravvenute che sono state, da sole, sufficienti a

determinare l’evento.

Antolisei dice che queste cause sopravvenute sono i fattori di natura eccezionale, che interrompono

il nesso di causalità.

Secondo Antolisei il 1° e il 3° comma dell’art. 41, riflettono la teoria condizionalistica: “Cause

preesistenti o simultanee o sopravvenute” non escludono il rapporto di causalità, se però interviene

la causa di natura eccezionale questa interrompe il nesso di causalità.

!

La 2° parte del c. 2 ci dice “In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente

commessa costituisce per sè un reato, si applica la pena per questo stabilita.”

Quindi chi ha sparato deve rispondere di omicidio perché l’azione precedentemente compiuta

integra gli estremi di un tentato omicidio.

La giurisprudenza accoglie questa teoria.

Il fattore eccezionale interrompe il nesso di causalità rispetto alla condotta che, sulla base della

teoria condizionalistica, costituisce conditio sine qua non dell’evento.

La giurisprudenza è molto severa nell’individuare il fattore eccezionale.

Es se il ferito viene portato all’ospedale e poi muore, a seguito di un errore dei medici nella cura

della ferita, qui, la giurisprudenza ci dice che l’errore medico non costituisce un fattore eccezionale,

salvo che si tratti di errori abnormi, anomali.

Altrimenti, l’errore medico non costituisce fattore eccezionale e non interrompe il nesso di

causalità.

Dunque Tizio, dovrebbe rispondere di omicidio doloso.

!

Ugualmen

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CamillaFiorini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Pelissero Marco.