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E LA REGOLAZIONE CONCORSUALE DEI CREDITI
Attuazione coattiva del credito: profili cognitori e profili esecutivi
Nell’esecuzione individuale la fase cognitoria precede, di regola, quella esecutiva.
L’esecuzione può, infatti, essere promossa soltanto sulla base di un titolo esecutivo, ovvero una
sentenza emessa in fase cognitoria.
Tuttavia, anche dopo l’inizio del procedimento esecutivo possono, su di esso, innestarsi fasi
cognitorie per la risoluzione di conflitti fra creditore e debitore, fra creditore e terzi e fra creditori
concorrenti.
Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione quando contesta il diritto della parte istante a
procedere ad esecuzione forzata.
Il terzo può proporre opposizione all’esecuzione quando vanti sui beni pignorati un diritto
incompatibile con il loro assoggettamento ad esecuzione.
I creditori concorrenti, infine, possono sollevare controversie sulla distribuzione della somma
ricavata dall’esecuzione.
Fasi cognitorie e fasi esecutive caratterizzano anche l’esecuzione concorsuale, ma, rispetto
all’esecuzione individuale, vanno sottolineate le seguenti differenze:
• la fase cognitoria si inserisce necessariamente nell’ambito del processo esecutivo
concorsuale: anche coloro il cui credito risulti da provvedimento giudiziale di condanna
passato in giudicato devono chiedere l’ammissione allo stato passivo e chiedere quindi
l’accertamento del loro diritto a partecipare al riparto;
• il fallito non è parte nel giudizio di accertamento dei crediti e le contestazioni sulla
sussistenza e sull’ammontare dei crediti vengono vagliate nel contraddittorio con il
curatore;
• l’accertamento dei crediti viene svolto, nel contempo, nei confronti dei creditori concorsuali,
che il tale sede possono proporre le contestazioni sulla sussistenza e sull’ammontare degli
altri crediti e sulla sussistenza di diritti di prelazione;
• il terzo che vanti su determinati beni un diritto incompatibile con il loro assoggettamento ad
esecuzione, deve far valere la sua pretesa nei confronti del curatore in una fase
contestuale e parallela a quella dell’accertamento dei crediti;
• tutte le fasi cognitorie sono soggette al rito speciale preveduto dagli artt. 93 ss.
Unitarietà dell’esecuzione concorsuale e divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali
Nei confronti del debitore non assoggettato a fallimento, l’esecuzione si svolge attraverso
procedimenti soggetti a differenti forme processuali ed attribuiti, a seconda dei casi, alla
competenza di giudici diversi.
Nell’esecuzione concorsuale l’attuazione coattiva di tutte le pretese si svolge invece nell’ambito
dell’unitario procedimento fallimentare e ad opera degli organi preposti al fallimento. Tutti i crediti
devono essere ridotti in termini pecuniari e vanno soddisfatti su quanto realizzato con la
liquidazione dell’attivo. Vanno soddisfatte integralmente solo le pretese alla consegna di cose
mobili determinate non appartenenti al fallito o al rilascio di beni immobili, ma vi devono, parimenti,
provvedere gli organi preposti al fallimento.
La concentrazione nell’ambito del procedimento fallimentare dell’attuazione coattiva di tutte le
pretese sta a fondamento del divieto, sancito dall’art. 51, di iniziare o proseguire azioni esecutive
individuali. Il divieto riguarda le azioni esecutive sui beni compresi nel fallimento e si estende a
tutte le azioni esecutive.
Ne rimane, invece, esclusa la cosiddetta esecuzione in forma specifica dell’obbligazione di
concludere un contratto, preveduta dall’art. 2932, che si svolge nelle forme dell’ordinario giudizio di
cognizione.
La disputa sull’estendibilità del divieto alle azioni cautelari è stata risolta con la riforma, che ha
espressamente sancito il divieto di azioni esecutive e cautelari. Nel contempo si è chiarito che il
divieto riguarda sia i crediti concorsuali, che i crediti verso la massa, statuendosi che esso vale
anche per i crediti maturati durante il fallimento.
Il divieto di azioni esecutive individuali comporta l’improcedibilità di quelle precedenti alla data del
fallimento.
Deroghe al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali
Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali non è assoluto ed è, infatti,
prevista una serie di deroghe.
Il fondamento delle deroghe al divieto di azioni esecutive individuali va individuato
nell’intendimento di assicurare a determinate categorie di creditori il pronto realizzo di beni sui
quali essi vantano un diritto di prelazione.
Si parla di privilegio processuale, e non di privilegio sostanziale, in quanto il creditore che intende
promuovere l’azione esecutiva individuale deve chiedere ed ottenere l’ammissione allo stato
passivo del fallimento con il riconoscimento della prelazione spettantegli, art. 52; deve, poi,
promuovere (o proseguire) l’azione esecutiva nei confronti del curatore, che si sostituisce al fallito
ed è legittimato a proporre opposizione.
Scendendo all’esame dei casi in cui è consentito l’esercizio di azioni esecutive individuali occorre
ricordare in primo luogo quello previsto dall’art. 53: i crediti garantiti da pegno o assistiti da
privilegio con diritto di ritenzione dopo l’ammissione allo stato passivo possono essere realizzati
anche durante il fallimento.
In questo caso, l’esercizio dell’azione esecutiva individuale deve essere autorizzato dal giudice
delegato. Nell’eventualità che venga negata l’autorizzazione, per esigenze contrastanti con
l’amministrazione fallimentare, il giudice delegato deve autorizzare il curatore a riprendere le cose
in possesso del creditore pignoratizio o privilegiato ed a pagare il creditore o, in alternativa,
disporne la vendita immediata nel fallimento.
L’art. 41 della legge bancaria attribuisce, poi, il diritto di iniziare o proseguire azioni esecutive
individuali sugli immobili ipotecati a garanzia di operazioni di credito fondiario. La disciplina è la
seguente: il curatore non può impedire l’azione esecutiva; il creditore non ha diritto di ritenere le
somme conseguite nell’esecuzione individuale quando vi sia l’esigenza di soddisfare creditori
aventi collocazione poziore anche se sui crediti ipotecari prevalgono solo quelli assistiti da
privilegio speciale sull’immobile (art. 2748), oltre alle spese di amministrazione e conservazione
dell’immobile dopo l’apertura del procedimento concorsuale.
Va, da ultimo, ricordato che la possibilità di prosecuzione dell’azione esecutiva individuale
promossa prima del fallimento (art. 107) non costituisce eccezione al divieto di azioni esecutive
individuali, bensì modalità di attuazione dell’esecuzione concorsuale: il procedimento esecutivo,
infatti, prosegue bensì avanti al giudice dell’esecuzione, ma il curatore si sostituisce al creditore
procedente.
Regolazione concorsuale dei crediti
Nel fallimento, essendo le pretese creditorie destinate a rimanere parzialmente
insoddisfatte e dovendosi comunque assoggettare i crediti a regolazione concorsuale per il rispetto
della par condicio, i crediti non pecuniari vanno sin dall’origine quantificati in danaro e ammessi a
stato passivo secondo il loro valore.
La regola non è espressamente enunciata, ma è presupposta dall’art. 59, che fissa il momento cui
va riferita la quantificazione per i crediti non scaduti sia non pecuniari sia aventi ad oggetto una
prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori. Questi crediti concorrono secondo
il loro valore alla data del fallimento.
Se, viceversa, il credito è scaduto anteriormente, l’ammissione al passivo va disposta secondo il
valore della prestazione alla data di scadenza; se, poi, fra tale momento e quello della
dichiarazione di fallimento il valore della prestazione si è incrementato, va disposta l’ammissione a
stato passivo anche per la differenza.
La partecipazione al concorso è, poi, preveduta non solo per i crediti non scaduti, ma anche per i
crediti condizionati, ai quali vengono equiparati “quelli che non possono farsi valere contro il fallito,
se non previa escussione di un obbligato principale”, art. 55. Si questi crediti è prevista
l’ammissione al passivo “con riserva”.
L’aspetto di maggior rilievo della regolazione concorsuale dei crediti è, poi, quello della
sospensione, agli effetti del concorso, del decorso degli interessi sui crediti chirografari. Gli
interessi successivi alla data di fallimento continuano a decorrere, ma gravano sul patrimonio
personale del fallito.
Gli interessi continuano tuttavia a decorrere, anche agli effetti del concorso, sui crediti “garantiti da
ipoteca, da pegno o privilegiato”, art. 55.
L’esenzione della prelazione agli interessi è regolata dalle norme del codice civile richiamate
dall’art. 54:
• sui crediti pignoratizi, la prelazione si estende agli interessi convenzionali “dell’anno in
corso” alla data del fallimento e agli interessi successivi, ma solo nella misura legale, sino
alla data della vendita del bene costituito in pegno;
• sui crediti ipotecari, la prelazione si estende agli interessi convenzionali delle “due annate
anteriori e quella in corso” alla data del fallimento e agli interessi successivi, ma solo nella
misura legale, sino alla data della vendita del bene ipotecato;
• sui crediti privilegiati, si estende agli interessi convenzionali per “l’anno in corso” alla data
del fallimento e per quelli dell’anno precedente e nella misura legale a quelli maturati
successivamente sino alla vendita se si tratta di privilegio speciale e sino alla data del
deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente ove
si tratti di privilegio generale.
Unitamente al problema degli interessi è stato affrontato quello della rivalutazione.
L’ammissione al concorso della rivalutazione è esclusa ove trattisi di debiti di valore, dal principio
desumibile dall’art. 59 e, sotto il profilo risarcitorio, dalla non configurabilità di un inadempimento
imputabile in detto periodo.
Regolazione concorsuale dei crediti solidali
Nel fallimento il rapporto esterno dei coobbligati con il creditore è regolato in conformità alla
disciplina generale, attribuendosi al creditore il diritto di concorrere nel fallimento di ciascuno di
quei coobbligati che sono falliti per l’intero credito e sino al totale pagamento, art. 61, fermo
restando ovviamente il diritto di agire liberamente contro i coobbligati non falliti.
Il rapporto interno fra i coobbligati è, invece, influenzato dalle peculiarità della procedura
fal