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DIRITTO DELLO SPORT

Il fenomeno sportivo

Si  è  diffuso  dalla  metà  dell’800,  alcune  persone,  appassionate  e  facoltose  (solo  chi  era  benestante,  

i più poveri lavoravano e dunque non avevano il tempo per svagarsi) crearono gruppi sportivi a

“livello  embrionale”.

Queste associazioni avevano caratteristiche simili alle federazioni.

Fino  all’inizio  del  900  resta  un  fenomeno  elitario,  c’è  un  totale  disinteresse  da  parte  dello  stato.

Quest’ultimo  interviene  per  la  prima  volta  con  l’avvento  del  fascismo  fino ad arrivare alla fine del

900 dove vengono stanziati dei fondi a livello europeo per il fenomeno sportivo (nel 2004

l’università  di  Urbino  fu  incentivata).  All’estero  lo  sport  era  emerso  alla  fine  dell’800  (con  la  

riapertura delle Olimpiadi).

La scienza ha dimostrato  le  funzioni  riconosciute  all’attività  sportiva  che  in passato aveva una

valenza militare (per gli allenamenti)

Funzioni dello Sport:

- Agonale (Agonistica) di competizione. Chi pratica sport per superare se stesso o gli

avversari. Distingue l’attività  agonistica  da  quella  di  fitness,  la  Costituzione  all’articolo  2,  

garantisce  e  tutela  i  diritti  del  cittadini  non  solo  come  individui  ma  anche  nell’ambito  

dell’associazione  di  cui  fanno  parte.

- Igienico-Sanitaria studi scientifici hanno dimostrato  che  un’attività  sportiva  moderata  e  

costante, favorisce il mantenimento del benessere psico-fisico e aiuta a prevenire le

malattie (cardiovascolari, ipertensione, obesità).

- Sociale lo  sport  favorisce  l’integrazione  tra  persone  di  ceti  ed  etnie  diverse.

- Di spettacolo (economia) soprattutto  a  livello  professionistico  l’attività  sportiva  muove

la commercializzazione (vendita diritti sportivi, sponsor).

- Educativa consente agli individui di formare il proprio carattere e creare una propria

identità personale.

Il fenomeno sportivo come Ordinamento Giuridico

E’  formato  da  tre  elementi:

- Normazione;

- Plurisoggettività;

- Organizzazione.

Infatti lo sport è plurisoggettivo (cioè abbiamo una pluralità di atleti) è organizzato ed è normativo

(ci sono delle regole di gioco, non giuridiche, da rispettare).

Lo stato è “sovrano”  poiché  non  viene  creato  da  un  soggetto  ma  si  “crea”  da  solo.

Esso  si  costituisce  quando  più  persone  si  danno  delle  regole  per  “gestire”  la  propria  convivenza.

[Norma Giuridica una norma è giuridica quando si dice coercibile: la sua inosservanza comporta

una sanzione]

Il fenomeno sportivo presenta i tre elementi di un ordinamento giuridico. Il problema era se dare o

no valenza giuridica alle sue norme.

Ciò accadde nel 1896 con la  conversione  “dell’agonismo  occasionale” cioè fenomeni occasionali,

isolati non collegati tra loro in  “agonismo  programmatico” cioè fenomeni costanti come ad

esempio un torneo o un campionato. Questa passaggio è stato la conseguenza del ripristino delle

Olimpiadi moderne.

Nel 1942 viene riconosciuto dal legislatore il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con la

legge 426 che attribuisce alle federazioni il potere normativo di  disciplinare  l’attività  sportiva,  cioè  

di darsi delle regole.

Nel 2002, avviene il riconoscimento normativo del C.O.N.I.

Nel 2003, la legge 280 del 14 agosto ha convertito il decreto legge 220 (emanato in conseguenza al

“caso  Catania” società calcistica non ammessa nel massimo campionato di serie A). Questa legge

(la 280) afferma che il fenomeno sportivo è un ordinamento giuridico. Ciò comporta la presenza

nel nostro stato di due  ordinamenti:  sportivo  e  statale.  [la  legge  280  è  l’unica  legge  esistente  in  

Italia in materia di giustizia sportiva].

Ad esempio uno scontro di gioco può avere diversa qualificazione giuridica, cioè per lo stato può

essere  un  episodio  lecito,  illecito  per  l’ordinamento  sportivo.

L’ordinamento  sportivo  può  differenziarsi  da  quello  statale  fino  a  quando  non  vengono  

contrastate le leggi costituzionali.

L’articolo  1  afferma  che  il  rapporto  tra  i  due  ordinamenti  è  di  autonomia limitata, cioè

l’ordinamento  sportivo è autonomo entro certi limiti (circoscritti dal legislatore) e può emanare

leggi o regole che non contrastino le leggi costituzionali.

Il problema è che nella teoria della pluralità degli ordinamenti, quando essi esistono significa che

sono autonomi ed indipendenti e sono sullo stesso piano. Ciò non è possibile perché ci sono

determinate  situazioni  in  cui  c’è  una  supremazia  dell’ordinamento  statale nei confronti

dell’ordinamento  sportivo. Esso infatti deve necessariamente, rispettare le norme statali, ovvero:

- La Costituzione: dal 2001 contiene articoli riguardanti lo sport, come il 117 che fa

riferimento in particolare alla podestà legislativa concorrente (cioè lo Stato emana una

legge quadro o dei principi generali che poi le regioni specificano nel dettaglio);

- Leggi nazionali: la legge 376 del 2000 introduce il reato di doping;

- Leggi regionali: (leggi che le regioni posso emanare senza la supervisione dello stato) le

regioni legiferano in materia di fitness, infatti con le proprie leggi danno i requisiti

strutturali  e  professionali  per  l’apertura  di palestre;

- Regolamenti: fonti alla base della piramide, possono essere emanate dalle regioni.

- Norme prettamente sportive: i soggetti che possono emanare regole in ambito sportivo

sono il C.O.N.I. e le federazioni nazionali.

Il C.O.N.I. detta i principi generali, le federazioni invece si occupano delle regole della

singola attività sportiva. Esse (le federazioni) emanano uno Statuto (atto interno con cui la

federazione disciplina la propria attività) e una serie di Regolamenti (disciplinano singoli

aspetti della vita federale) come:

un regolamento tecnico (che deve essere conforme al regolamento internazionale al quale

appartiene.  Questo  perché  c’è  un  esigenza  di  comparare  i  risultati) un regolamento di

gioco e un regolamento di giustizia (dove sono indicati gli organi competenti in campo

economico o per effettuare dei ricorsi).

Non bisogna rispettare solo le leggi emanate dal C.O.N.I. e dallo Stato, ma anche leggi

sovranazionali, come quelle a livello europeo.

A livello europeo le fonti sono:

- I Trattati accordi tra gli stati membri, condivisi da tutti;

- Le Direttive recepite da tutti gli stati, non ci sono accordi, sono atti legislativi nei singoli

stati;

- I Regolamenti Comunitari sono immediatamente vincolanti, non recepiti.

SOGGETTI A LIVELLO INTERNAZIONALE SOGGETTI A LIVELLO NAZIONALE

- C.I.O.; - C.O.N.I.;

- Federazioni Sportive Internazionali. - Federazioni sportive nazionali;

-Enti di promozione sportiva;

-Discipline sportive associate.

Soggetti in campo sovrannazionale

Sono il C.I.O. e le Federazioni Sportive Internazionali (enti rappresentativi di ciascuno sport a livello

sovranazionale).

Le Federazioni Sportive Internazionali sono formate sia da soggetti fisici (atleti, medici, allenatori)

che da soggetti giuridici (sono sempre individui fisici) che per il diritto sono enti autonomi (C.O.N.I.

Federazioni, Società, Associazioni).

Questi enti sono creati per il conseguimento di uno scopo comune.

C.I.O.

Comitato Internazionale Olimpico

Istituito nel 1894 da Pierre de Coubertin con il ripristino delle Olimpiadi moderne, non svolge tutti

i compiti da solo, ma è affiancato dai fiduciari nazionali (Come ad esempio il C.O.N.I.).

Trasferito da Parigi, a causa della guerra, in Svizzera precisamente a Losanna dove ha sede

tutt’ora,  il  C.I.O.    elabora la Carta Olimpica (insieme di regole, non leggi che disciplinano il

movimento olimpico).

Il  C.I.O.  è  un’organizzazione  internazionale  non  governativa  (non  composta  da  stati,  ma  da  soggetti  

appartenenti a stati diversi) senza scopo di lucro (ciò che viene guadagnato non viene ripartito tra i

membri, ma viene reinvestito in altre manifestazioni sportive).  Il  C.I.O.  è  un’associazione  con  

personalità giuridica regolata dalla legge svizzera (afferma che deve esserci la volontà dei soggetti

a creare un soggetto autonomo e che ci sia uno scopo di natura ideale come uno scopo umanitario

contrapposto allo scopo lavorativo).

Il C.I.O. è composto da individui fisici e singoli e non da associazioni, detto perciò di tipo semplice.

Per poter operare ha bisogno di organi, essi sono:

- Il presidente:  che  ha  la  funzione  di  rappresentanza  dell’ente, forma gruppi di lavoro e

assegna gli incarichi. Resta in carica per 8 anni;

- L’assemblea: formata da tutti i membri del C.I.O., con funzione deliberativa, adotta,

interpreta e modifica la Carta Olimpica, concede o nega ad un membro di entrare a far

parte del C.I.O. Si  riunisce  una  volta  all’anno;

- Commissione esecutiva: organo con funzione esecutiva, gestisce le finanze e

l’amministrazione.  E’  costituita  dal  presidente,  dal  vicepresidente e da altri 10 membri.

I compiti che spettano al C.I.O. sono:

- Predisporre il programma dei giochi olimpici;

- Stabilire la sede dei giochi olimpici;

- Prendere decisioni relative al dilettantismo degli atleti;

Lavora con i fondi privati, cioè con i proventi ottenuti dalle sponsorizzazioni e dalla vendita dei

diritti tv. Federazioni Sportive Internazionali

Sono enti di ciascuna disciplina sportiva in ambito internazionale, sono riconosciute dal C.I.O. se

sono enti non governativi e se non hanno scopo di lucro.

Hanno potere normativo per la singola disciplina sportiva, e sono vincolanti a livello nazionale. I

regolamenti delle federazioni internazionali sono atti di autonomia privata cioè non sono atti

pubblici ma atti che vincolano le federazioni nazionali (nel momento in cui entrano nella

federazione internazionale accettano queste norme).

Le federazioni internazionali tra loro si associano.

C.O.N.I.

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Rappresenta  l’ente  per  lo  sport,  formalizzato  nel  1942,  ma  esistente già anni prima.

La  prima  olimpiade  a  cui  ha  partecipato  l’Italia  è  quella  del  1908,  successivamente  partecipò  anche  

a quella del 1912.

Per garantire la partecipazione a questi eventi si creò un “comitato temporaneo” nel 1905 e nel

1910 reso successivamente permanente a partire dal 1914.

Il C.O.N.I. divenne un punto fermo della politica fascista, infatti i membri del C.O.N.I. venivano

nominati dal partito fascista.

Con la legge 426 del 1942 il C.O.N.I. venne riconosciuto e provvisto di regolamento, ma questa

stessa legge, non specificava la natura giuridica del C.O.N.I., gli studiosi propendevano per una

natura pubblica (numerosi indizi) ad esempio per il fatto che fosse stato istituito con una legge, o

per il fatto che prendeva fondi dallo stato o perché aveva un compito pubblico (espandere lo

sport).

La questione si risolse con la legge del 23 luglio 1999 emanata dal decreto Melandri che ha

provveduto a modificare il tutto e a chiarire che il C.O.N.I.  è  un  ente  pubblico  ed  è  l’ente  

esponenziale dello sport italiano ed ha la funzione di diffondere a tutti i livelli la pratica sportiva

e di combattere le sostanze dopanti. Lo  stesso  decreto  ha  riconosciuto  l’inserimento  del  C.O.N.I.  

nell’ordinamento  sportivo  internazionale,  obbligandolo  (C.O.N.I). a conformarsi ai principi di tale

ordinamento. Il  successivo  decreto  Pescante  dell’8  gennaio  2004  ha  rimarcato  i  ruoli  degli  organi  

del C.O.N.I. allargando i poteri affidati al Consiglio Nazionale.

Essendo un ente giuridico il C.O.N.I. opera attraverso i seguenti organi:

▪Consiglio nazionale: svolge funzioni di controllo,ha lo scopo di provvedere alla diffusione

dell’ideale  olimpico  nonché  allo  sviluppo  dell’attività  sportiva nazionale. Si occupa di adottare lo

statuto(approvato dal ministero delle finanze),eleggere il presidente e i componenti della Giunta

Nazionale,emanare i principi fondamentali al quale si unificheranno gli statuti delle singole

federazioni e definire i criteri per la distinzione tra dilettantismo e professionismo.

E’  composto:

- Dal presidente;

- Dai presidenti delle federazioni nazionali;

- Dai membri italiani del C.I.O.;

- Dagli atleti e tecnici in rappresentanza delle federazioni nazionali;

- Da 5 rappresentanti degli enti di promozione;

- Da 1 membro delle associazioni riconosciute;

- Da 3 rappresentanti delle discipline sportive associate;

- Da 3 rappresentanti delle strutture territoriali del C.O.N.I.;

I primi tre organi elencati sono membri di diritto,gli altri sono membri elettivi.

Il  Consiglio  Nazionale  è  convocato  almeno  due  volte  l’anno per  l’approvazione  del  bilancio,salvo  

emergenze o richieste motivate da almeno 1/3 dei membri.

▪Giunta Nazionale:è  l’organo  esecutore,controlla  l’attività  amministrativa  del  C.O.N.I.,definisce gli

obiettivi,approva lo statuto(atto normativo che regola la vita  interna  dell’ente),formula

proposte,adotta in casi urgenti provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale,controlla le

federazioni sportive nazionali sulle discipline associate e sugli enti di promozione sportiva.

E’  convocata  dal  presidente  una volta al mese,ed è composta:

- Dal presidente del C.O.N.I.;

- Dai membri italiani del C.I.O.;

- Da 10 rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e dalle discipline associate;

- Da un rappresentante degli enti di promozione.

▪Il presidente:(attualmente Malagò) eletto dal Consiglio Nazionale è nominato con decreto del

presidente della Repubblica. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale,viene eletto per 4 anni ed

ha  la  funzione  di  rappresentanza  dell’ente. Per diventare presidente bisogna essere tesserati a una

federazione nazionale e possedere una tra queste caratteristiche:

- essere stato presidente o vice di una federazione sportiva o membro della Giunta

Nazionale del C.O.N.I.;

- essere  stato  un’atleta  chiamato  a  far parte della rappresentativa nazionale;

- essere stato dirigente insignito dal C.O.N.I. dalle onorificenze del collare.

▪Il segretario generale:nominato dalla Giunta Nazionale provvede alla gestione amministrativa del

C.O.N.I. partecipa alle adunanze del Consiglio Nazionale senza prendere parte al diritto di voto.

▪Il collegio dei revisori dei conti:nominato per 4 anni (prorogabili)con decreto emanato dal

ministero per i beni e le attività culturali. Controlla e verifica la gestione contabile e amministrativa

del C.O.N.I. ed è composto da 5 membri:

- uno in rappresentanza del ministero vigilante;

- un designato dal ministero dell’economia  e  delle  finanze;

- tre in rappresentanza del C.O.N.I.

C.O.N.I. servizi SPA

Ente affiancato al C.O.N.I. a partire dal 2002 come conseguenza del periodo di crisi che colpì il

C.O.N.I.  dovuto  al  fatto  che  non  c’erano  più  proventi  dai  giochi  di  scommesse  (divenuti  monopolio

dello stato) e l’avvento  di  nuovi  giochi  di  scommesse.  

Per questo il C.O.N.I. servizi SPA (Società Per Azioni) è subentrato nei rapporti passivi (i debiti, i

mutui) e attivi (i crediti, il denaro da ricevere) fino ad inglobare a se tutti i dipendenti del C.O.N.I.

Complessivamente ha una funzione strumentale di cui si avvale il C.O.N.I. per perseguire gli

obiettivi,  ha  una  vera  e  propria  funzione  di  “salvagente”

Federazioni sportive Nazionali

Sono subordinate al C.O.N.I. e hanno una funzione rappresentativa di una o più discipline sportive.

Ogni federazione rappresenta un unico sport, ci sono pochi casi in cui una stessa federazione

rappresenta più discipline, per esempio la F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali).

Giuridicamente fino al 1999 si poneva lo stesso problema del C.O.N.I., infatti alcuni studiosi

affermavano che essendo il C.O.N.I. un ente pubblico, allora anche le Federazioni lo erano, altri

invece pensavano che le federazioni

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher attilio1996 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dello sport e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Agostinis Barbara.
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