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Estratto del documento

C.O.N.I.

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Rappresenta  l’ente  per  lo  sport,  formalizzato  nel  1942,  ma  esistente già anni prima.

La  prima  olimpiade  a  cui  ha  partecipato  l’Italia  è  quella  del  1908,  successivamente  partecipò  anche  

a quella del 1912.

Per garantire la partecipazione a questi eventi si creò un “comitato temporaneo” nel 1905 e nel

1910 reso successivamente permanente a partire dal 1914.

Il C.O.N.I. divenne un punto fermo della politica fascista, infatti i membri del C.O.N.I. venivano

nominati dal partito fascista.

Con la legge 426 del 1942 il C.O.N.I. venne riconosciuto e provvisto di regolamento, ma questa

stessa legge, non specificava la natura giuridica del C.O.N.I., gli studiosi propendevano per una

natura pubblica (numerosi indizi) ad esempio per il fatto che fosse stato istituito con una legge, o

per il fatto che prendeva fondi dallo stato o perché aveva un compito pubblico (espandere lo

sport).

La questione si risolse con la legge del 23 luglio 1999 emanata dal decreto Melandri che ha

provveduto a modificare il tutto e a chiarire che il C.O.N.I.  è  un  ente  pubblico  ed  è  l’ente  

esponenziale dello sport italiano ed ha la funzione di diffondere a tutti i livelli la pratica sportiva

e di combattere le sostanze dopanti. Lo  stesso  decreto  ha  riconosciuto  l’inserimento  del  C.O.N.I.  

nell’ordinamento  sportivo  internazionale,  obbligandolo  (C.O.N.I). a conformarsi ai principi di tale

ordinamento. Il  successivo  decreto  Pescante  dell’8  gennaio  2004  ha  rimarcato  i  ruoli  degli  organi  

del C.O.N.I. allargando i poteri affidati al Consiglio Nazionale.

Essendo un ente giuridico il C.O.N.I. opera attraverso i seguenti organi:

▪Consiglio nazionale: svolge funzioni di controllo,ha lo scopo di provvedere alla diffusione

dell’ideale  olimpico  nonché  allo  sviluppo  dell’attività  sportiva nazionale. Si occupa di adottare lo

statuto(approvato dal ministero delle finanze),eleggere il presidente e i componenti della Giunta

Nazionale,emanare i principi fondamentali al quale si unificheranno gli statuti delle singole

federazioni e definire i criteri per la distinzione tra dilettantismo e professionismo.

E’  composto:

- Dal presidente;

- Dai presidenti delle federazioni nazionali;

- Dai membri italiani del C.I.O.;

- Dagli atleti e tecnici in rappresentanza delle federazioni nazionali;

- Da 5 rappresentanti degli enti di promozione;

- Da 1 membro delle associazioni riconosciute;

- Da 3 rappresentanti delle discipline sportive associate;

- Da 3 rappresentanti delle strutture territoriali del C.O.N.I.;

I primi tre organi elencati sono membri di diritto,gli altri sono membri elettivi.

Il  Consiglio  Nazionale  è  convocato  almeno  due  volte  l’anno per  l’approvazione  del  bilancio,salvo  

emergenze o richieste motivate da almeno 1/3 dei membri.

▪Giunta Nazionale:è  l’organo  esecutore,controlla  l’attività  amministrativa  del  C.O.N.I.,definisce gli

obiettivi,approva lo statuto(atto normativo che regola la vita  interna  dell’ente),formula

proposte,adotta in casi urgenti provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale,controlla le

federazioni sportive nazionali sulle discipline associate e sugli enti di promozione sportiva.

E’  convocata  dal  presidente  una volta al mese,ed è composta:

- Dal presidente del C.O.N.I.;

- Dai membri italiani del C.I.O.;

- Da 10 rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e dalle discipline associate;

- Da un rappresentante degli enti di promozione.

▪Il presidente:(attualmente Malagò) eletto dal Consiglio Nazionale è nominato con decreto del

presidente della Repubblica. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale,viene eletto per 4 anni ed

ha  la  funzione  di  rappresentanza  dell’ente. Per diventare presidente bisogna essere tesserati a una

federazione nazionale e possedere una tra queste caratteristiche:

- essere stato presidente o vice di una federazione sportiva o membro della Giunta

Nazionale del C.O.N.I.;

- essere  stato  un’atleta  chiamato  a  far parte della rappresentativa nazionale;

- essere stato dirigente insignito dal C.O.N.I. dalle onorificenze del collare.

▪Il segretario generale:nominato dalla Giunta Nazionale provvede alla gestione amministrativa del

C.O.N.I. partecipa alle adunanze del Consiglio Nazionale senza prendere parte al diritto di voto.

▪Il collegio dei revisori dei conti:nominato per 4 anni (prorogabili)con decreto emanato dal

ministero per i beni e le attività culturali. Controlla e verifica la gestione contabile e amministrativa

del C.O.N.I. ed è composto da 5 membri:

- uno in rappresentanza del ministero vigilante;

- un designato dal ministero dell’economia  e  delle  finanze;

- tre in rappresentanza del C.O.N.I.

C.O.N.I. servizi SPA

Ente affiancato al C.O.N.I. a partire dal 2002 come conseguenza del periodo di crisi che colpì il

C.O.N.I.  dovuto  al  fatto  che  non  c’erano  più  proventi  dai  giochi  di  scommesse  (divenuti  monopolio

dello stato) e l’avvento  di  nuovi  giochi  di  scommesse.  

Per questo il C.O.N.I. servizi SPA (Società Per Azioni) è subentrato nei rapporti passivi (i debiti, i

mutui) e attivi (i crediti, il denaro da ricevere) fino ad inglobare a se tutti i dipendenti del C.O.N.I.

Complessivamente ha una funzione strumentale di cui si avvale il C.O.N.I. per perseguire gli

obiettivi,  ha  una  vera  e  propria  funzione  di  “salvagente”

Federazioni sportive Nazionali

Sono subordinate al C.O.N.I. e hanno una funzione rappresentativa di una o più discipline sportive.

Ogni federazione rappresenta un unico sport, ci sono pochi casi in cui una stessa federazione

rappresenta più discipline, per esempio la F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali).

Giuridicamente fino al 1999 si poneva lo stesso problema del C.O.N.I., infatti alcuni studiosi

affermavano che essendo il C.O.N.I. un ente pubblico, allora anche le Federazioni lo erano, altri

invece pensavano che le federazioni rappresentassero le società di conseguenza erano private.

Nel 1999 con il decreto Melandri e successivamente con il decreto Pescante,si è chiarito che le

federazioni sportive nazionali sono enti privati o meglio associazioni con personalità giuridica di

diritto privato non più organi del C.O.N.I. e soprattutto sono senza scopo di lucro (reinveste i

guadagno ottenuto).

In alcuni casi le federazioni hanno poteri pubblici, come ad esempio l’iscrizione  delle  società ai

campionati spetta proprio alle  federazioni  tramite  l’affiliazione,  concessa  revocata  o  negata.

Le federazioni sportive nazionali regolano e disciplinano uno sport, emanano lo statuto e i

regolamenti, controllano gli impianti, curano la preparazione degli atleti in vista dei giochi

Olimpici.

Il riconoscimento è subentrato al possesso dei seguenti requisiti:

- svolgimento di una attività sportiva sul territorio nazionale;

- affiliazione ad una federazione sportiva internazionale riconosciuto dal C.I.O.;

- presenza di un ordinamento interno a base democratica.

Gode di un ampia autonomia normativa, gestionale e tecnica ma risulta sottoposta alla vigilanza

della Giunta Nazionale del C.O.N.I. che approva i regolamenti federali e gli statuti federali.

I poteri sono distribuiti tra il:

- Presidente Federale ha la rappresentanza legale, può essere eletto per 2 mandati

consecutivi più un terzo consecutivo se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore a

due anni e un giorno (causa diverse da dimissioni volontarie);

- Consiglio Federale organo direttivo centrale con molti compiti tra cui la gestione del

bilancio. I componenti  sono  eletti  dall’assemblea;

- Assemblea nazionale e territoriale proiezione delle altre componenti ed espressione

delle loro volontà;

- Collegio dei revisori dei conti funzioni di controllo contabile.

Le federazioni sportive nazionali chiedono di essere riconosciute al C.O.N.I. che decide se

riconoscerle e in più le controlla (controllo del bilancio).

La federazione nazionale deve essere affiliata alle federazioni sportive internazionali di

riferimento, deve avere dei regolamenti conformi a quelli internazionali per garantire la

comparazione dei risultati e deve dimostrare di essere in grado di svolgere attività sportiva su

tutto il territorio nazionale.

ATTO COSTITUTIVO Atto  giuridico  con  il  quale  si  da  vita  ad  una  “persona  giuridica”.  Ad  esso  è  

legato lo statuto.

L’atto  costitutivo  è  redatto  come  atto  pubblico  davanti  ad  un  notaio.

Contiene:

- Nome, denominazione, data di nascita, domicilio e sede della società;

- Attività e oggetto sociale;

- Sistema d’amministrazione  adottato  e numero degli amministratori;

- Durata della società;

- Importo delle spese poste a carico della società;

- Nomine dei componenti. Discipline Sportive Associate

Definite dal C.O.N.I. nel 1975, rappresentano l’attività  ludica  come  un’attività sportiva, ad esempio

l’arrampicata  o  il  gioco  degli  scacchi.

Il primo riconoscimento esplicito dal punto di vista giuridico si è avuto nel 2004 con il decreto

Pescante  che  ha  conferito  personalità  giuridica  di  diritto  privato.  E’  riconosciuta  una  singola  

disciplina associata per uno sport.

Per ottenere il riconoscimento bisogna:

- Svolgere  sul  territorio  nazionale  un’attività  sportiva  che  non  rientri  in  una  federazione  

nazionale sportiva;

- Avere una tradizione sportiva;

- Avere un ordinamento statuario e regolamentare ispirato al principio di democrazia;

- Essere senza scopo di lucro.

Enti di Promozione Sportiva

Riconosciuti dal C.O.N.I. nel 1985, rappresentano lo sport a livello amatoriale, sono delle

associazioni operanti in ambito nazionale che promuovono e organizzano attivit&agra

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A.A. 2016-2017
34 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher attilio1996 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dello sport e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Agostinis Barbara.