DIRITTO DELLO SPORT
Il fenomeno sportivo
Si è diffuso dalla metà dell’800, alcune persone, appassionate e facoltose (solo chi era benestante,
i più poveri lavoravano e dunque non avevano il tempo per svagarsi) crearono gruppi sportivi a
“livello embrionale”.
Queste associazioni avevano caratteristiche simili alle federazioni.
Fino all’inizio del 900 resta un fenomeno elitario, c’è un totale disinteresse da parte dello stato.
Quest’ultimo interviene per la prima volta con l’avvento del fascismo fino ad arrivare alla fine del
900 dove vengono stanziati dei fondi a livello europeo per il fenomeno sportivo (nel 2004
l’università di Urbino fu incentivata). All’estero lo sport era emerso alla fine dell’800 (con la
riapertura delle Olimpiadi).
La scienza ha dimostrato le funzioni riconosciute all’attività sportiva che in passato aveva una
valenza militare (per gli allenamenti)
Funzioni dello Sport:
- Agonale (Agonistica) di competizione. Chi pratica sport per superare se stesso o gli
avversari. Distingue l’attività agonistica da quella di fitness, la Costituzione all’articolo 2,
garantisce e tutela i diritti del cittadini non solo come individui ma anche nell’ambito
dell’associazione di cui fanno parte.
- Igienico-Sanitaria studi scientifici hanno dimostrato che un’attività sportiva moderata e
costante, favorisce il mantenimento del benessere psico-fisico e aiuta a prevenire le
malattie (cardiovascolari, ipertensione, obesità).
- Sociale lo sport favorisce l’integrazione tra persone di ceti ed etnie diverse.
- Di spettacolo (economia) soprattutto a livello professionistico l’attività sportiva muove
la commercializzazione (vendita diritti sportivi, sponsor).
- Educativa consente agli individui di formare il proprio carattere e creare una propria
identità personale.
Il fenomeno sportivo come Ordinamento Giuridico
E’ formato da tre elementi:
- Normazione;
- Plurisoggettività;
- Organizzazione.
Infatti lo sport è plurisoggettivo (cioè abbiamo una pluralità di atleti) è organizzato ed è normativo
(ci sono delle regole di gioco, non giuridiche, da rispettare).
Lo stato è “sovrano” poiché non viene creato da un soggetto ma si “crea” da solo.
Esso si costituisce quando più persone si danno delle regole per “gestire” la propria convivenza.
[Norma Giuridica una norma è giuridica quando si dice coercibile: la sua inosservanza comporta
una sanzione]
Il fenomeno sportivo presenta i tre elementi di un ordinamento giuridico. Il problema era se dare o
no valenza giuridica alle sue norme.
Ciò accadde nel 1896 con la conversione “dell’agonismo occasionale” cioè fenomeni occasionali,
isolati non collegati tra loro in “agonismo programmatico” cioè fenomeni costanti come ad
esempio un torneo o un campionato. Questa passaggio è stato la conseguenza del ripristino delle
Olimpiadi moderne.
Nel 1942 viene riconosciuto dal legislatore il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con la
legge 426 che attribuisce alle federazioni il potere normativo di disciplinare l’attività sportiva, cioè
di darsi delle regole.
Nel 2002, avviene il riconoscimento normativo del C.O.N.I.
Nel 2003, la legge 280 del 14 agosto ha convertito il decreto legge 220 (emanato in conseguenza al
“caso Catania” società calcistica non ammessa nel massimo campionato di serie A). Questa legge
(la 280) afferma che il fenomeno sportivo è un ordinamento giuridico. Ciò comporta la presenza
nel nostro stato di due ordinamenti: sportivo e statale. [la legge 280 è l’unica legge esistente in
Italia in materia di giustizia sportiva].
Ad esempio uno scontro di gioco può avere diversa qualificazione giuridica, cioè per lo stato può
essere un episodio lecito, illecito per l’ordinamento sportivo.
L’ordinamento sportivo può differenziarsi da quello statale fino a quando non vengono
contrastate le leggi costituzionali.
L’articolo 1 afferma che il rapporto tra i due ordinamenti è di autonomia limitata, cioè
l’ordinamento sportivo è autonomo entro certi limiti (circoscritti dal legislatore) e può emanare
leggi o regole che non contrastino le leggi costituzionali.
Il problema è che nella teoria della pluralità degli ordinamenti, quando essi esistono significa che
sono autonomi ed indipendenti e sono sullo stesso piano. Ciò non è possibile perché ci sono
determinate situazioni in cui c’è una supremazia dell’ordinamento statale nei confronti
dell’ordinamento sportivo. Esso infatti deve necessariamente, rispettare le norme statali, ovvero:
- La Costituzione: dal 2001 contiene articoli riguardanti lo sport, come il 117 che fa
riferimento in particolare alla podestà legislativa concorrente (cioè lo Stato emana una
legge quadro o dei principi generali che poi le regioni specificano nel dettaglio);
- Leggi nazionali: la legge 376 del 2000 introduce il reato di doping;
- Leggi regionali: (leggi che le regioni posso emanare senza la supervisione dello stato) le
regioni legiferano in materia di fitness, infatti con le proprie leggi danno i requisiti
strutturali e professionali per l’apertura di palestre;
- Regolamenti: fonti alla base della piramide, possono essere emanate dalle regioni.
- Norme prettamente sportive: i soggetti che possono emanare regole in ambito sportivo
sono il C.O.N.I. e le federazioni nazionali.
Il C.O.N.I. detta i principi generali, le federazioni invece si occupano delle regole della
singola attività sportiva. Esse (le federazioni) emanano uno Statuto (atto interno con cui la
federazione disciplina la propria attività) e una serie di Regolamenti (disciplinano singoli
aspetti della vita federale) come:
un regolamento tecnico (che deve essere conforme al regolamento internazionale al quale
appartiene. Questo perché c’è un esigenza di comparare i risultati) un regolamento di
gioco e un regolamento di giustizia (dove sono indicati gli organi competenti in campo
economico o per effettuare dei ricorsi).
Non bisogna rispettare solo le leggi emanate dal C.O.N.I. e dallo Stato, ma anche leggi
sovranazionali, come quelle a livello europeo.
A livello europeo le fonti sono:
- I Trattati accordi tra gli stati membri, condivisi da tutti;
- Le Direttive recepite da tutti gli stati, non ci sono accordi, sono atti legislativi nei singoli
stati;
- I Regolamenti Comunitari sono immediatamente vincolanti, non recepiti.
SOGGETTI A LIVELLO INTERNAZIONALE SOGGETTI A LIVELLO NAZIONALE
- C.I.O.; - C.O.N.I.;
- Federazioni Sportive Internazionali. - Federazioni sportive nazionali;
-Enti di promozione sportiva;
-Discipline sportive associate.
Soggetti in campo sovrannazionale
Sono il C.I.O. e le Federazioni Sportive Internazionali (enti rappresentativi di ciascuno sport a livello
sovranazionale).
Le Federazioni Sportive Internazionali sono formate sia da soggetti fisici (atleti, medici, allenatori)
che da soggetti giuridici (sono sempre individui fisici) che per il diritto sono enti autonomi (C.O.N.I.
Federazioni, Società, Associazioni).
Questi enti sono creati per il conseguimento di uno scopo comune.
C.I.O.
Comitato Internazionale Olimpico
Istituito nel 1894 da Pierre de Coubertin con il ripristino delle Olimpiadi moderne, non svolge tutti
i compiti da solo, ma è affiancato dai fiduciari nazionali (Come ad esempio il C.O.N.I.).
Trasferito da Parigi, a causa della guerra, in Svizzera precisamente a Losanna dove ha sede
tutt’ora, il C.I.O. elabora la Carta Olimpica (insieme di regole, non leggi che disciplinano il
movimento olimpico).
Il C.I.O. è un’organizzazione internazionale non governativa (non composta da stati, ma da soggetti
appartenenti a stati diversi) senza scopo di lucro (ciò che viene guadagnato non viene ripartito tra i
membri, ma viene reinvestito in altre manifestazioni sportive). Il C.I.O. è un’associazione con
personalità giuridica regolata dalla legge svizzera (afferma che deve esserci la volontà dei soggetti
a creare un soggetto autonomo e che ci sia uno scopo di natura ideale come uno scopo umanitario
contrapposto allo scopo lavorativo).
Il C.I.O. è composto da individui fisici e singoli e non da associazioni, detto perciò di tipo semplice.
Per poter operare ha bisogno di organi, essi sono:
- Il presidente: che ha la funzione di rappresentanza dell’ente, forma gruppi di lavoro e
assegna gli incarichi. Resta in carica per 8 anni;
- L’assemblea: formata da tutti i membri del C.I.O., con funzione deliberativa, adotta,
interpreta e modifica la Carta Olimpica, concede o nega ad un membro di entrare a far
parte del C.I.O. Si riunisce una volta all’anno;
- Commissione esecutiva: organo con funzione esecutiva, gestisce le finanze e
l’amministrazione. E’ costituita dal presidente, dal vicepresidente e da altri 10 membri.
I compiti che spettano al C.I.O. sono:
- Predisporre il programma dei giochi olimpici;
- Stabilire la sede dei giochi olimpici;
- Prendere decisioni relative al dilettantismo degli atleti;
Lavora con i fondi privati, cioè con i proventi ottenuti dalle sponsorizzazioni e dalla vendita dei
diritti tv. Federazioni Sportive Internazionali
Sono enti di ciascuna disciplina sportiva in ambito internazionale, sono riconosciute dal C.I.O. se
sono enti non governativi e se non hanno scopo di lucro.
Hanno potere normativo per la singola disciplina sportiva, e sono vincolanti a livello nazionale. I
regolamenti delle federazioni internazionali sono atti di autonomia privata cioè non sono atti
pubblici ma atti che vincolano le federazioni nazionali (nel momento in cui entrano nella
federazione internazionale accettano queste norme).
Le federazioni internazionali tra loro si associano.
C.O.N.I.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Rappresenta l’ente per lo sport, formalizzato nel 1942, ma esistente già anni prima.
La prima olimpiade a cui ha partecipato l’Italia è quella del 1908, successivamente partecipò anche
a quella del 1912.
Per garantire la partecipazione a questi eventi si creò un “comitato temporaneo” nel 1905 e nel
1910 reso successivamente permanente a partire dal 1914.
Il C.O.N.I. divenne un punto fermo della politica fascista, infatti i membri del C.O.N.I. venivano
nominati dal partito fascista.
Con la legge 426 del 1942 il C.O.N.I. venne riconosciuto e provvisto di regolamento, ma questa
stessa legge, non specificava la natura giuridica del C.O.N.I., gli studiosi propendevano per una
natura pubblica (numerosi indizi) ad esempio per il fatto che fosse stato istituito con una legge, o
per il fatto che prendeva fondi dallo stato o perché aveva un compito pubblico (espandere lo
sport).
La questione si risolse con la legge del 23 luglio 1999 emanata dal decreto Melandri che ha
provveduto a modificare il tutto e a chiarire che il C.O.N.I. è un ente pubblico ed è l’ente
esponenziale dello sport italiano ed ha la funzione di diffondere a tutti i livelli la pratica sportiva
e di combattere le sostanze dopanti. Lo stesso decreto ha riconosciuto l’inserimento del C.O.N.I.
nell’ordinamento sportivo internazionale, obbligandolo (C.O.N.I). a conformarsi ai principi di tale
ordinamento. Il successivo decreto Pescante dell’8 gennaio 2004 ha rimarcato i ruoli degli organi
del C.O.N.I. allargando i poteri affidati al Consiglio Nazionale.
Essendo un ente giuridico il C.O.N.I. opera attraverso i seguenti organi:
▪Consiglio nazionale: svolge funzioni di controllo,ha lo scopo di provvedere alla diffusione
dell’ideale olimpico nonché allo sviluppo dell’attività sportiva nazionale. Si occupa di adottare lo
statuto(approvato dal ministero delle finanze),eleggere il presidente e i componenti della Giunta
Nazionale,emanare i principi fondamentali al quale si unificheranno gli statuti delle singole
federazioni e definire i criteri per la distinzione tra dilettantismo e professionismo.
E’ composto:
- Dal presidente;
- Dai presidenti delle federazioni nazionali;
- Dai membri italiani del C.I.O.;
- Dagli atleti e tecnici in rappresentanza delle federazioni nazionali;
- Da 5 rappresentanti degli enti di promozione;
- Da 1 membro delle associazioni riconosciute;
- Da 3 rappresentanti delle discipline sportive associate;
- Da 3 rappresentanti delle strutture territoriali del C.O.N.I.;
I primi tre organi elencati sono membri di diritto,gli altri sono membri elettivi.
Il Consiglio Nazionale è convocato almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio,salvo
emergenze o richieste motivate da almeno 1/3 dei membri.
▪Giunta Nazionale:è l’organo esecutore,controlla l’attività amministrativa del C.O.N.I.,definisce gli
obiettivi,approva lo statuto(atto normativo che regola la vita interna dell’ente),formula
proposte,adotta in casi urgenti provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale,controlla le
federazioni sportive nazionali sulle discipline associate e sugli enti di promozione sportiva.
E’ convocata dal presidente una volta al mese,ed è composta:
- Dal presidente del C.O.N.I.;
- Dai membri italiani del C.I.O.;
- Da 10 rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e dalle discipline associate;
- Da un rappresentante degli enti di promozione.
▪Il presidente:(attualmente Malagò) eletto dal Consiglio Nazionale è nominato con decreto del
presidente della Repubblica. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale,viene eletto per 4 anni ed
ha la funzione di rappresentanza dell’ente. Per diventare presidente bisogna essere tesserati a una
federazione nazionale e possedere una tra queste caratteristiche:
- essere stato presidente o vice di una federazione sportiva o membro della Giunta
Nazionale del C.O.N.I.;
- essere stato un’atleta chiamato a far parte della rappresentativa nazionale;
- essere stato dirigente insignito dal C.O.N.I. dalle onorificenze del collare.
▪Il segretario generale:nominato dalla Giunta Nazionale provvede alla gestione amministrativa del
C.O.N.I. partecipa alle adunanze del Consiglio Nazionale senza prendere parte al diritto di voto.
▪Il collegio dei revisori dei conti:nominato per 4 anni (prorogabili)con decreto emanato dal
ministero per i beni e le attività culturali. Controlla e verifica la gestione contabile e amministrativa
del C.O.N.I. ed è composto da 5 membri:
- uno in rappresentanza del ministero vigilante;
- un designato dal ministero dell’economia e delle finanze;
- tre in rappresentanza del C.O.N.I.
C.O.N.I. servizi SPA
Ente affiancato al C.O.N.I. a partire dal 2002 come conseguenza del periodo di crisi che colpì il
C.O.N.I. dovuto al fatto che non c’erano più proventi dai giochi di scommesse (divenuti monopolio
dello stato) e l’avvento di nuovi giochi di scommesse.
Per questo il C.O.N.I. servizi SPA (Società Per Azioni) è subentrato nei rapporti passivi (i debiti, i
mutui) e attivi (i crediti, il denaro da ricevere) fino ad inglobare a se tutti i dipendenti del C.O.N.I.
Complessivamente ha una funzione strumentale di cui si avvale il C.O.N.I. per perseguire gli
obiettivi, ha una vera e propria funzione di “salvagente”
Federazioni sportive Nazionali
Sono subordinate al C.O.N.I. e hanno una funzione rappresentativa di una o più discipline sportive.
Ogni federazione rappresenta un unico sport, ci sono pochi casi in cui una stessa federazione
rappresenta più discipline, per esempio la F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali).
Giuridicamente fino al 1999 si poneva lo stesso problema del C.O.N.I., infatti alcuni studiosi
affermavano che essendo il C.O.N.I. un ente pubblico, allora anche le Federazioni lo erano, altri
invece pensavano che le federazioni
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