Esame di diritto amministrativo dello sport
Capitolo I
Il diritto amministrativo dello sport rappresenta oggigiorno una delle branche del diritto che hanno maggiormente suscitato l’interesse dei giuristi, dei mass media e del legislatore statale, che da un paio di decenni cerca in tutti i modi di conferire una disciplina unitaria alla materia, pur non riuscendoci. Il risultato ottenuto, infatti, è stata l’emanazione di numerosi decreti legislativi che hanno reso ancora più frammentario il diritto dello sport. L’Italia, dunque, manca di una disciplina organica del diritto dello sport. Lo sport rappresenta oggi un’attività di fondamentale importanza, sotto diversi profili: quello sociale, giuridico, commerciale, poiché numerosi atleti sempre più spesso decidono di praticare un’attività sportiva come professione traendone profitto.
Tentativi di disciplina da parte del legislatore
- Della legge n. 91/1981, con cui si disciplinano i rapporti patrimoniali fra le società e gli sportivi professionisti.
- Della legge n. 586/1996, con cui si riprende in esame la sentenza del 15 dicembre 1995 della Corte di Giustizia delle Comunità europee che prende in riferimento il caso di J.Marc Bosman, un calciatore professionista. La Corte di Giustizia, infatti, al riguardo, ritiene che le norme dell’ordinamento sportivo che impongono il pagamento di un’indennità di trasferimento da parte della società acquirente che decide di acquistare il calciatore in favore della società che prima della scadenza contrattuale lo deteneva, violi apertamente l’articolo 48 del trattato comunitario relativo alla libera circolazione dei lavoratori. Qualsiasi calciatore, infatti, in qualità di lavoratore, ha diritto di scegliere liberamente per quale società lavorare, senza che questa sia obbligata a corrispondere un’indennità di trasferimento per il suo acquisto.
- Della legge n. 280/2003 che disciplina nei suoi aspetti essenziali l’ordinamento sportivo.
Quando parliamo comunque di diritto dello sport non possiamo non fare riferimento al concetto di disputa, di controversia che caratterizza qualsiasi realtà sociale. In questo caso specifico, si parla di controversia sportiva. Essa si caratterizza sia per un elemento oggettivo che per un elemento soggettivo. L’elemento oggettivo è dato dal fatto che la controversia sportiva si fondi su fatti sportivi, connessi dunque col mondo sportivo. L’elemento soggettivo, invece, è dato dal fatto che le parti, in una controversia sportiva, appartengono sempre al mondo sportivo. In caso contrario, sarebbe assolutamente impossibile parlare di controversia sportiva.
Caratteristiche delle controversie sportive
- L’elemento della conflittualità: affinché si possa parlare di controversia sportiva, è necessario che le parti siano in conflitto fra di loro e siano portatrici di interessi diversi.
- La necessità di giungere nel più breve tempo possibile ad una risoluzione della controversia sportiva, nel senso che le controversie devono essere, nell’ambito della giustizia sportiva, risolte con una certa celerità, nel rispetto della tempistica con cui si svolgono le attività agonistiche nel mondo dello sport.
- L’elemento dell’imprevedibilità, poiché i fatti che determinano la nascita delle controversie sportive non sono mai prevedibili e questo determina il ricorso non a norme positive specifiche ma al principio di interpretazione analogica. Pertanto, nella risoluzione di queste controversie il giudice sarà sempre tenuto ad adottare dei principi generali.
L’ordinamento sportivo si caratterizza anche per una sua autonomia, confermata dalla compresenza di tre elementi di fondamentale importanza, quali:
- La plurisoggettività
- La normazione
- L’organizzazione
Specie la normazione assume una sua particolare rilevanza per il semplice fatto che l’ordinamento sportivo ha delle proprie norme che disciplinano i rapporti fra le persone, siano esse fisiche o giuridiche, che operano al suo interno. Nonostante tutto, anche nell’ordinamento sportivo fondamentale è il rispetto per quei diritti sanciti nella Costituzione e la cui tutela, in qualità di diritti fondamentali, risulta essere garantita dall’ordinamento stesso.
Tra questi diritti, ricordiamo appunto il diritto allo sport, in virtù del quale ciascun soggetto ha il diritto di esercitare uno sport, sia in forma collettivistica che in forma individualistica, sia in modo dilettantistico che agonistico. Nel momento in cui tali diritti non vengono rispettati e dunque vengono violate quelle norme poste alla loro tutela, si ricorre al concetto di diritti processuali, con cui intendiamo il diritto inalienabile per ciascun soggetto di veder tutelata, attraverso il ricorso ad un giudice e ad un giusto processo, la propria situazione giuridica soggettiva che è stata violata.
Il giusto processo
In questo modo, l’ordinamento offre maggior tutela ai soggetti i cui diritti non sono stati rispettati ma debbono comunque essere tutelati. In virtù dell’importanza da essi assunta, anche il concetto di autonomia dell’ordinamento sportivo risulta essere subordinato alla loro tutela. Si parla, a questo punto, di giusto processo. Esso si realizza quando consente lo svolgimento di quattro ineliminabili attività che corrispondono a quattro diritti fondamentali delle parti impegnate nel dibattito forense:
- Contestazione della lite
- Contraddittorio
- Prova giudiziaria
- Giurisdizione
La Contestazione della lite si ha quando il convenuto viene informato della sua posizione e dinnanzi ad un giudice, gli si comunica non solo l’esistenza di una controversia che lo riguarda ma anche la volontà di volerla risolvere attraverso un processo.
Il Contraddittorio, invece, consiste nella possibilità di prender parte alle attività processuali e giudiziali e di influire sul loro esito finale, in condizioni di assoluta parità. Esso consiste nel diritto d’informazione e nel diritto di difesa. Il diritto d’informazione, essendo un diritto irrinunciabile, è tutelato dal nostro ordinamento e consiste nel diritto di venire a conoscenza, in tempi ragionevoli, delle notificazioni e delle comunicazioni degli atti processuali. Il diritto di difesa, invece, comprende non solo la difesa formale ma anche quella sostanziale; dunque, il diritto di essere difesi in giudizio ricorrendo ad un rappresentante legale.
La Prova giudiziaria, invece, corrisponde al controllo nel fondamento della contestazione che si mostra sia nella pretesa che nella reciproca obiezione fatta valere nella lite.
Infine, la Giurisdizione rappresenta quell’attività impersonale svolta da un terzo organo giudicante preposto alla risoluzione della controversia, attraverso un giudizio che cerca di trovare una sorta di equilibrio fra le opposte pretese fatte valere dalle parti. Il giudice ha l’obbligo di motivare la sentenza e di prendere in esame le domande e le eccezioni delle parti.
Principi di giustizia sportiva
Tanto si è parlato del giusto processo: ma cos’è il giusto processo? Esso risulta essere sancito anche nei principi di giustizia sportiva. In realtà, quando parliamo di giusto processo alludiamo a dei principi di fondamentale importanza, quali:
- Il diritto per il convenuto di essere informato, in una lingua a lui conosciuta, della propria posizione, con la possibilità di ricorrere gratuitamente ad un interprete.
- Il diritto per il convenuto di essere assistito da un avvocato che lo tuteli nei suoi diritti essenziali. Nel caso in cui il convenuto non avesse la possibilità economica di pagare un avvocato, ha il diritto di essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio.
- Il diritto per il convenuto di non essere considerato colpevole, sino a quando una sentenza di un giudice lo dichiarerà tale.
- Il processo avviene in un’aula di tribunale dove di norma non è ammesso l’accesso della stampa anche se poi la sentenza sarà comunque pubblica.
- Contro le decisioni di primo grado, vi è almeno un altro grado di impugnazione.
- La giustizia deve essere rapida ed efficace e la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
- I giudici devono essere imparziali ed indipendenti.
- È possibile, durante il processo, ricorrere a dei testimoni.
Con la legge n. 280/2003 sono stati disciplinati alcuni aspetti essenziali dell’ordinamento sportivo che, come si è potuto constatare, resta un ordinamento autonomo che, in quanto tale, si caratterizza per delle norme proprie che debbono essere applicate nella disciplina dei rapporti fra le società, i tesserati e le Federazioni sportive e il Coni. Nel caso in cui il contenuto di queste norme non venisse rispettato, devono essere applicate delle sanzioni che puniscano comportamenti illegittimi e non rispettosi delle norme del nostro ordinamento.
Controversie sportive e giurisdizione
Inoltre, in passato, era competenza dell’ordinamento sportivo gestire l’ammissione alle federazioni di società e di singoli tesserati nonché occuparsi dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività agonistiche e l’ammissione di atleti alle stesse. La novità sostanziale della legge è l’attribuzione di competenze esclusive al Tar del Lazio, con sede a Roma, che si occupa della risoluzione delle controversie sportive derivanti da atti emanati dal Coni o da Federazioni sportive, abbiano essere un richiamo regionale o provinciale e si caratterizzino per la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.
Prendiamo ora in considerazione i diversi tipi di controversia sportiva. Le controversie sportive, infatti, si distinguono in controversie tecniche o di risultato, controversie disciplinari, controversie associative e controversie commerciali.
Le controversie tecniche o di risultato non interessano l’ordinamento statale ma l’ordinamento sportivo, per cui rappresentano una sua competenza esclusiva. Esse attengono al controllo sui risultati delle gare sportive e sull’andamento del campionato, il quale controllo spetta ad uno o più arbitri che con trasparenza e imparzialità sono chiamati a giudicare. La dottrina ritiene che non possano mai rappresentare oggetto di competenza del giudice amministrativo in quanto non si fondano sulla lesione di diritti soggettivi o di interessi legittimi. Esse nascono nel momento in cui non vengono rispettate norme interne all’ordinamento sportivo.
Le controversie disciplinari, invece, sono di competenza dell’ordinamento statale. Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione quando le sanzioni imposte ai tesserati non incidono sul rapporto fra Federazioni sportive nazionali e tesserati (dunque, sull’esistenza futura del rapporto) ma sui risultati delle attività sportive conseguiti dai tesserati. Nel momento in cui, a causa di una controversia disciplinare, il giudice amministrativo impone delle sanzioni, si parla di un atto amministrativo. Dunque, la competenza è esclusiva del giudice amministrativo.
Le controversie associative, invece, concernono il fenomeno associativo e riguardano l’entrata a far parte delle società alle federazioni sportive nonché la loro partecipazione ai campionati. In questo caso, si parla di uno sdoppiamento di giurisdizione, nel senso che se le norme violate riguardano la vita interna della federazione e i rapporti fra società e tesserati, la risoluzione di suddette controversie è affare dell’ordinamento sportivo, mentre se sono state violate delle norme che tutelano interessi legittimi concernenti con l’attività sportiva, la risoluzione delle controversie associative spetta al giudice amministrativo. Questo sdoppiamento di giurisdizione è dovuto per lo più alla duplice natura delle federazioni sportive. Da un lato, infatti, esse hanno una natura pubblicistica in quanto esercitano funzioni pubbliche proprie del Coni, dall’altro, invece, possiedono una natura privatistica, in quanto si occupano di aspetti concernenti la vita interna alla federazione stessa, come l’organizzazione delle gare sportive. È stato preso in considerazione il caso della Federazione Italiana Pallacanestro e il suo rifiuto di tesserare un atleta straniero ad una società italiana. In questo caso, è stato leso un interesse legittimo e il tutto è di competenza del giudice amministrativo.
Infine, facciamo riferimento alle controversie commerciali, che riguardano i rapporti patrimoniali che intercorrono fra i vari soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo. La competenza è talvolta del giudice ordinario, talvolta degli arbitri della giustizia sportiva se si considera valida la clausola compromissoria, approvata con l’affiliazione o il tesseramento. A questo proposito, facciamo riferimento alla legge n. 81/1991 secondo cui le controversie derivanti da un contratto di affiliazione o di tesseramento debbono essere risolte da un collegio di arbitri.
La giustizia sportiva ha una natura arbitrale. Nel momento in cui un atleta professionista fa domanda di tesseramento presso una società sportiva, la sua domanda di iscrizione viene presa in esame dalla federazione sportiva nazionale e in caso di esito positivo, viene a configurarsi un contratto di associazione fra atleta e società sportiva e società sportiva e Federazione nazionale.
Organismi nell’ordinamento sportivo
Prendiamo ora in considerazione due importanti organismi che operano nell’ambito dell’ordinamento sportivo: il CONI e le Federazioni sportive nazionali.
Il Coni ha personalità di diritto pubblico ma nonostante tutto, si occupa di massimizzare la preparazione degli atleti, di organizzare eventi sportivi come le Olimpiadi e di diffondere la cultura sportiva in tutto il territorio nazionale.
Le Federazioni nazionali sportive, invece, hanno personalità di diritto privato e sono soggette alla disciplina del codice civile. Va ricordato come il contratto di tesseramento o di affiliazione sia un atto di autonomia privata e con la sua stipulazione, si accettano tutte quelle clausole generali in esso contenute, fra cui assume una sua particolare rilevanza la clausola compromissoria. Essa ha natura vessatoria. Secondo i principi cardine del diritto comunitario ed internazionale, sarebbe assolutamente illegittimo vincolare un atleta sulla base del contenuto di una clausola che non ha sottoscritto e che è stato stabilito in virtù di un accordo fra club sportivi e Federazione nazionale sportiva. La giurisprudenza, invece, ha ritenuto che la clausola compromissoria debba considerarsi valida, a meno che essa non sia inserita in un contratto dove le condizioni generali sono state concluse unilateralmente o ancora in un contratto precostituito da appositi formulari. In un certo senso, quindi, la clausola compromissoria è valida e produttiva di effetti giuridici quando il suo contenuto è condiviso da entrambe le parti.
Nel momento in cui un tesserato o un affiliato stipula un contratto di tesseramento o di affiliazione accetta che qualunque controversia riguardante altri affiliati o tesserati debba essere devoluta da appositi organi di giustizia sportiva. Questa obbligazione porta alla nascita di una clausola compromissoria che prende il nome di vincolo di giustizia, condiviso sia dalla federazione pallacanestro che dalla federazione pallavolo. Si ritiene, infatti, che debba essere escluso l’intervento di organi giudiziari diversi da quelli componenti l’ordinamento sportivo. Se il vincolo di giustizia si interpretasse come divieto assoluto per ciascun associato di adire la giurisdizione dello Stato, verrebbe violato il sistema di diritti fondamentali che realizza il giusto processo. Tutto questo è stato condiviso in una pronuncia della Corte di Cassazione, che ha negato la legittimità del vincolo di giustizia in senso assoluto. Si è anche sostenuto che il sistema di giustizia interna della Federazione Italiana Giuoco Calcio non costituisce una giurisdizione speciale: le norme, infatti, contenute nei regolamenti delle federazioni sportive non importano alcuna deroga alle norme statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario in merito a queste controversie ma possono solamente introdurre una questione di competenza.
Nell’ordinamento statale, il riconoscimento del vincolo di giustizia come clausola compromissoria per arbitrato irrituale si desume dall’articolo 2, secondo comma, della legge 280/2003. Si sottolinea, infatti, come per la risoluzione delle controversie fra tesserati o affiliati si debba ricorrere ai competenti organi di giustizia dell’ordinamento sportivo. Il vincolo di giustizia risulta essere valido solo se si interpreta, infatti, come clausola compromissoria per arbitrato irrituale. Si parla di arbitrato irrituale, sia in relazione al fatto che i tre componenti del collegio arbitrale assumono, per il periodo di espletamento delle loro funzioni, la qualifica di dirigenti della detta Federazione, con conseguente soggezione ai poteri disciplinari della stessa, sia più in generale per il fatto che il procedimento arbitrale si svolge tutto davanti agli organi della FIP, iniziando con la proposizione della domanda e un primo contraddittorio avanti al Consiglio federale, cui segue l’ammissibilità della domanda stessa da parte della commissione e la nomina del presidente del collegio arbitrale e, quindi, una fase istruttoria e decisoria, tanto che il lodo deriva dal concorso di una pluralità di organi della detta Federazione.
Il secondo comma dell’articolo 6 della stessa legge ribadisce come l’arbitrato irrituale abbia natura privata e la sua decisione non è suscettibile di esecuzione forzata.
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