DIRITTO
DELL’ECONOMIA
CLAUDIO RUSSO
Esame solo orale
Forse un esonero (dopo pasqua)
LEZIONE 1
ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
1.DIRITTO DELL’ECONOMIA ED ANALISI ECONOMICA
DEL DIRITTO. DIVERSITA’ E INTERRELAZIONI
Il continuo evolversi dei sistemi economici e degli strumenti legali e convenzionali
ha favorito l’a ermarsi di analisi interdisciplinari che si propongono una migliore
ECONOMICA
comprensione dei fenomeni di mercato; un esempio ne è l’ANALISI
DEL DIRITTO. Questa disciplina (più che disciplina METODO) è nata da una
complementarietà (da un collegamento) tra gli studi giuridici e e la ricerca
economica al ne di consentire una comprensione più concreta, attuale e
completa delle norme giuridiche che vengono valutate secondo le regole proprie
della scienza economica.
ECONOMICA DEL DIRITTO
Quindi l’ANALISI è un METODO che vuole veri care
tendenza della norma a soddisfare le esigenze del mercato
la
l’EFFICIENZA( cioè (se
raggiungono o meno lo scopo per cui sono state create)) delle norme giuridiche
ECONOMICA DEL DIRITTO
Tuttavia l’ANALISI risente molto delle di coltà e
diversità che ci sono e che si creano tra giuristi ed economisti:
• Diversità di metodo tra i due campi che portano a di coltà di comprensione
tra giuristi ed economisti
• Scarse attitudini degli economisti a studiare i fenomeni giuridici e viceversa
Queste di coltà sono dovute a delle estremizzazioni fatte rispettivamente da
giuristi ed economisti:
• Tendenza degli ECONOMISTI ad a ermare la superiorità dell’ECONOMIA rispetto
al diritto con conseguente prevalenza del solo PRINCIPIO DI
maximization)
MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO (wealth
• Tendenza dei GIURISTI ad a ermare la superiorità del DIRITTO rispetto
all’economia
ECONOMICA DEL DIRITTO
l’ANALISI risulta essere quindi il presupposto
DIRITTO DELL’ECONOMIA
culturale per lo studio del che è quindi un modo
interdisciplinare e trasversale, rispetto al diritto pubblico e privato, che comprende
SISTEMA GIURIDICO RAPPORTI ECONOMICI
tutte le parti del che regolano i
(tutte le norme che regolano i rapporti economici).
ECONOMICA DEL DIRITTO
L’approccio all’ANALISI non è univoco, in quanto
questa è nata in America e il suo a ermarsi in Europa e nei sistemi giuridici di
CIVIL LOW ha scontato una serie di di coltà:
ffi ff fi ff ff
ff ffi ffi ffi fi
IL DIVERSO SIGNIFICATO DI LAW, infatti è importante ricordare che l’EAL è nata in
CASE LAW
America dove il sistema giuridico è del tipo cioè non vi è solo la
norma federale ma questa viene arricchita anche dalle decisioni giudiziali, dagli
usi e dalle prassi delle pubbliche amministrazioni. Questo non pregiudica
ECONOMICA DEL DIRITTO
l’utilizzazione dell’ANALISI come metodo di
CIVIL LAW,
indagine nei sistemi di ma porta alla necessità di un adattamento a
tale sistema da parte di quest’ultima.
CASE LAW:non vi è solo la norma federale ma questa
viene arricchita anche dalle decisioni giudiziali, dagli usi
e dalle prassi delle pubbliche amministrazioni. (Il giudice
in base al caso crea la legge che poi dovrà valere per
tutti gli altri casi)
CIVIL LAW:i giudici applicano la legge e pronunciano
LA NON UNITARIETA’ DELLA NOZIONE DI “ANALISI ECONOMICA”,
infatti ,nonostante l’obiettivo sia comune e cioè accettare che ci sia una
correlazione tra esigenze economiche e norme giuridiche, l’”ANALISI ECONOMICA”
ECONOMICA DEL DIRITTO
non è una nozione unitaria e per questo l’ANALISI
deve essere considerata più come un metodo che genera degli ITINERARI
LOGICI da sottoporre a VERIFICA. Perciò il miglior approccio per questa
disciplina è:
OSSERVARE
• MISURARE
• VALUTRARE
•
FUNZIONE DELL’ANALISI ECONOMICA DEL
DIRITTO
ECONOMICA DEL DIRITTO
l’ANALISI ha la funzione di:
• aiutare a comprendere determinate norme da un punto di vista diverso
(economico)
• Indagare e valutare gli e etti delle suddette norme nella sfera economica dei
soggetti coinvolti siano essi le parti di un contratto o l’intera collettività
Un esempio evidente della funzione e del ragionamento logico che si celano dietro
ECONOMICA DEL DIRITTO contratti:
l’ANALISI è dato dalla disciplina dei in
economia un contratto (inteso come il più semplice che ci possa essere per
esempio io compro il pane a 1 euro al kg e tu lo vendi a me a 1 euro al kg) viene
concluso tramite una mera esecuzione e tale regola giuridica sul piano economico
ff
risulta e ciente ( perché diminuisce il tempo e i costi che ci sarebbero se ogni
volta io mi mettessi a scrivere un contratto anche per un’azione cosi semplice).
Infatti se la norma giuridica non esistesse le parti dovrebbero mettersi ogni volta a
elaborare le modalità di esecuzione dell’atto pratico che vogliono regolare che non
sarebbero poi riutilizzabili per un’altra rapporto tra soggetti diversi (cosa che non
succede con le norme). ECONOMICA DEL DIRITTO 1326 c.c.
Quindi secondo l’ANALISI l’art. (“il contratto
è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione
consente un notevole risparmio per le parti in quanto costituisce una
dell’altra parte”)
norma e ciente.
CORRENTI “FONDANTI” DEL PENSIERO
GIURECONOMICO
Le correnti fondanti del pensiero giureconomico sono essenzialmente 3:
1. Il teorema di Coase
È la “pietra miliare” dell’EAL. Venne formulato da Coase e dice:
COSTI TRANSATTIVI
“Se (il tempo o le risorse
la negoziazione avviene in assenza di
economiche impiegate per comprendere il senso del contratto che va stipulato e le
informazioni che bisogna ricevere da lui prima di decidere se stipulare o meno) le
parti trovano sempre una soluzione he garantisce la migliore allocazione delle risorse
disponibili indipendentemente dal fatto che la norma ponga la responsabilità per i danni all’una
o all’altra parte”.
Per Coase quindi il risultato nale che rende massimi i valori della produzione è
indipendente dall’allocazione del diritto che invece incide sulla distribuzione del
reddito scegliendo il soggetto sul quale imporre la spesa. Cerchiamo di capire
meglio con un esempio; secondo Coase se ci sono 10 meloni (beni di consumo
omogenei) e 10 operatori di consumo (clienti) tutti devono apprezzare il bene allo
stesso modo, cioè tutti devono volere un solo melone per uno. Possiamo ben
capire che questo sistema è un sistema del tutto IRREALE perché si usa sul
principio di CONCORRENZA PERFETTA. Il fatto che tutti gli operatori di consumo
apprezzino il bene allo stesso modo non in uisce sul pro tto, ma fa si che non ci
sia concorrenza che è ciò che rende un sistema REALE.
La validità di questo teorema poggia su una serie di presupposti teorici:
• ASSENZA DI COSTI TRANSATTIVI
• IRRILEVANZA DELL’ATTRIBUZIONE INIZIALE DEL DIRITTO
• RAZIONALITA’ DELL’OPERATORE ECONOMICO che tende a massimizzare il
pro tto grazie all’assenza della concorrenza (che invece va a bene cio del
consumatore)
• NUMEROSITA’ DI AGENTI in modo che nessuno di loro possa in uire sul prezzo
fi ffi ffi fi fl fi fl fi
• OMOGENEITA’ DELLE MERCI
Coase, attraverso il suo teorema, ha dunque proposto un modello di valutazione
sul piano economico di qualsiasi intervento, che incida, in modo diretto o indiretto,
sulla produzione e sul consumo.
Per stabilire se una norma è e ciente o no, devo quindi capire a cosa tende:
voglio saper misurare la produttività indotta. (Cioè a quanta produzione/guadagno
porta quella norma)
2.L’EAL secondo Calabresi
l’ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO nasce in America principalmente a opera di
due scuole di pensiero: la scuola di Yale e la scuola di Chicago.
Calabresi faceva parte della scuola di Yale, lui sosteneva che:
“Trascurare gli effetti distributivi delle norme giuridiche per dare precedenza al criterio
dell’EFFICIENZA signi ca accettare gli scopi di ripartizione perseguiti dal legislatore senza
metterne in discussione la validità”
Quindi secondo Calabresi quando si studia una norma non si devono studiare solo
i modi per massimizzare i pro tti, ma si devono anche sottoporre a vaglio critico le
norme giuridiche tenendo conto che un cambiamento e ciente potrebbe essere
non equo sul piano distributivo.
EQUITA’ DISTRIBUTIVA
Il principio di come metro di valutazione di una norma
perseguito da Calabresi si rivela però talvolta inapplicabile, o meglio è facile che
cada nel dibattito politico e quindi diventi inutilizzabile come criterio.
Esempio (metafora):
Lo Stato possiede un tesoretto (un “eccesso” di entrate nette) e bisogna decidere
cosa farne: estremizzando, immaginiamo che la Destra vorrebbe utilizzare il denaro
per investire nelle imprese che, usufruendo dello sgravio scale, assumono più
dipendenti bisognosi e contemporaneamente aumentano la produttività del paese.
La sinistra, di contro, potrebbe voler utilizzare il tesoretto per sfamare
nell’immediato le famiglie più bisognose: prima che si muoiano di fame, pensiamo
a farli mangiare. Entrambi i metodi sono apprezzabili moralmente, quindi attraverso
EQUITA’ DISTRIBUTIVA
il criterio di non si saprebbe quale scegliere.
3.L’EAL secondo Posner
Posner faceva parte della scuola di Chicago ed era un economista puro che
sosteneva la teoria per cui l’economia può spiegare ogni norma giuridica e prevale
sul diritto. In piena contrapposizione a Calabresi sosteneva che: “economics is not a
.
theory about consciousness”
fi fi ffi ffi fi
Posner infatti sosteneva che per valutare l’EFFICIENZA di una norma bisognasse
considerare l’economia come una teoria che non dipende dalla coscienza, infatti
DISTRIBUTIVA,
per Posner non esiste l’EQUITA’ perché una norma è
EFFICIENTE MASSIMIZZA IL PROFITTO
solo se (di chi crea la norma).
L’approccio Posneriano ri uta quindi un approccio multidisciplinare per questo è
da ri utare, esso ignora che vi possano essere istituti giuridici che non possono
essere spiegati sul piano economico e quindi con la massimizzazione del pro tto
(es: ADOZIONE e DONAZIONE)
La prevalenza dell’economia sul diritto che Posner sostiene non può essere
accettata essenzialmente per due motivi:
1. È del tutto inutile rivendicare la superiorità di una disciplina piuttosto di un’altra
nel contesto di un’analisi che vuole essere interdisciplinare
2. Le tesi troppo semplici e unilaterali come quella di Posner poggiano su
forzature concettuali che emergono appena l’oggetto analizzato diventa più
complesso.
LA SCELTA DEL METODO CON CUI APPROCCIARSI
ALL’EAL
La scelta del metodo con cui approcciarsi all’EAL è molto importante perché
condiziona l’ambito di ricerca e la nalità della stessa. Questa scelta diventa
ancora più di cile dopo aver ottenuto la consapevolezza per cui la nozione di
EFFICIENZA non è unitaria e viene utilizzata dai giurieconomisti in modi diversi.
Molto importante per la scelta del metodo e più in generale per la comprensione
delle teorie giureconomiste è capire ed essere consapevoli delle nalità che ci
sono dietro a queste teorie. Si pensi infatti alle due diverse scuole di pensiero:
• CHICAGO (Posner) ha come ne quello di sottoporre l’intera realtà sociale al
vaglio dei PRINCIPI EFFICENTISTICI (vedere se la società può essere
considerata e ciente)
• YALE (Calabresi) ri uta la nalità della scuola di Yale e si pone come obiettivo
quello di esaminare l’e cienza dei singoli istituti giuridici
Proprio di fronte all’analisi delle nalità perseguite dalle due diverse scuole di
pensiero è da preferire la posizione assunta da Calabresi per due motivi:
1. COGLIE GLI ASPETTI ESTRANEI ALLA MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO
DEI LAVORATORI per lo studio e l’analisi di una norma non si basa e non
analizza solo la massimizzazione dei pro tti, ma è consapevole che esistano
anche nalità del tutto estranee all’e cienza, cioè che non perseguono solo la
massimizzazione dei pro tti)
2. SOSTIENE CHE I CRITERI VALUTATIVI INDIVIDUALI NON POSSONO ESSERE
OMOGENEI, cioè ciò che è e ciente per un istituto giuridico non lo è per un
altro ad esempio una norma e ciente dal punto di vista del diritto bancario non
lo è per quello assicurativo
fi fi ffi ffi fi ffi fi fi
fi ffi
fi ffi fi fi ffi fi fi fi
Tuttavia il pensiero della scuola di Yale (Calabresi) non può essere accettato
acriticamente perché:
1. tende a scadere nell’impegno politico, ossia tende ad avere una forte in uenza
ideologica
2. Tende a suggerire al legislatore modi cazioni delle norme per perseguire
l’EQUITA’ DISTRIBUTIVA.
Perciò possiamo concludere dicendo che il compito del giureconomista è quello di
studiare l’idoneità delle norme e realizzare gli scopi che il legislatore si propone di
perseguire, siano essi di tipo e cientistico o meramente distributivo .
In questa prospettiva l’EFFICIENZA, intesa come strumento di indagine per
studiare l’idoneità delle norme deve:
ESSERE NEUTRA SUL PIANO ECONOMICO
1. (non avere come ne la
massimizzazione dei pro tti)
ESSERE ELASTICA NELLA SUA COMPRIMIBILITA’ ED ESTENSIBILITA’ A
2. SECONDA DEI SETTORI DI MERCATO INDAGATI
ESSERE INTESA COME EFFICIENZA DEL “senso comune” (il buon senso)
3. che si propone come obiettivo di indagare se la norma è e ciente per le nalità
perseguite dal legislatore
ESSERE OGGETTIVA
4. cioè non deve essere in uenzata da ideologie (le norme
non devono essere cambiate per perseguire ni politici).
fi ffi fi fi fl ffi fi fl fi
LEZIONE 2
TRASPARENZA E
STANDARDIZZAZIONE
EFFICIENZA ECONOMICA
Individuata la nozione di da utilizzare nell’ANALISI
DEL DIRITTO livelli di
bisogna veri carne l’utilità quando si tratta di valutare i
trasparenza dei contratti. Il percorso che seguiremo per valutare i livelli di
trasparenza dei contratti si articola in 3 fasi:
INDIVIDUARE LA NOZIONE DI TRASPARENZA E SEPARARLA
1. DA QUELLA DI INFORMAZIONE: Trasparenza e informazione sono due
concetti che spesso vengono utilizzati come equivalenti, ma non lo sono. Infatti
TRASPARENZA
la si riferisce in particolare ai contratti e ad essa vengono
ricondotti particolari gruppi di norme o fenomeni diversi da quelli che si
riferiscono all’INFORMAZIONE:
• Le norme rivolte a disciplinare l’interpretazione di clausole predisposte da una
clausole vessatorie
delle due parti, cioè le (delle clausole che comportano uno
artt. 1341 primo
squilibrio di forza contrattuale favorendo l’IMPRENDITORE)
comma condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono
(“Le
efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le
1370 c.c.
ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.”)e
clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari
(“Le
predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro.”)
• Norme che prescrivono determinate forme e modalità di conclusione del
le norme del TUB e del TUF e le disposizioni in materia
contratto, cioè
assicurativa
• Le clausole abusive (si tratta di clausole che anche se approvate, se sono
artt.33 del codice del
inserite in contratti con il consumatore sono ine caci)
consumo
Il dibattito sull’uso inappropriato del termine trasparenza ha portato un grande
studioso ad a ermare che se un giurista nel secolo scorso poteva basarsi sulla sua
volontà, oggi deve basarsi sulla trasparenza, cioè solo sulla conoscenza delle
norme. se la TRASPARENZA fosse considerata
Questo dibattito ha portato a chiedersi
un DOVERE, un ONERE o un REQUISITO del contraente del contratto o della
clausola?
ff fi ffi
Ciò che cambia naturalmente è la diversa sanzione a cui va incontro il contraente:
• DOVERE
se si dovesse trattare di un l’altro contraente avrebbe diritto al
risarcimento del danno;
• ONERE
se si trattasse di un non verrebbe applicata nessuna clausola “opaca”
• REQUISITO
Se si trattasse di un sarebbe possibile richiedere un controllo della
validità del contratto.
Non è però l’analisi delle sanzioni e dei difetti di trasparenza nei contratti che ci
TRASPARENZA INFORMAZIONE,
permette di distinguere tra e ma l’analisi
dell’oggetto a cui ci si riferisce. Infatti non appena si cambia la prospettiva ci
rendiamo conto che:
• OBBLIGHI COMPORTAMENTALI
l’INFORMAZIONE si riferisce agli imposti alle
parti
• TRASPARENZA REGOLAMENTO DEL CONTRATTO
La si riferisce al che deve
essere seguito per redigere il contratto senza incorrere in sanzioni.
Quello che verrebbe da dire è che redigere un contratto trasparente potrebbe far
OBBLIGHI COMPORTAMENTALI
parte degli e quindi essere esso stesso parte
REGOLAMENTO
dell’INFORMAZIONE, ma questo equivarrebbe a sminuire il
DEL CONTRATTO che invece è autonomo e viene valutato indipendentemente dai
INFORMAZIONE
comportamenti dei contraenti. Questo non signi ca che e
TRASPARENZA non interferiscono tra loro, anzi l&rsquo
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