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La concorrenza

Nozione giuridica

Di concorrenza non si ha una vera e propria nozione giuridica. Nel trattato ricorre spesso tale lemma, ma non ne viene mai data una definizione diretta. Tale definizione può però essere tratta dalle regole del mercato:

  • Art 2598. Compie atti di concorrenza sleale chiunque:
    • Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri o imita servilmente i prodotti di un concorrente o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente.
    • Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente idonei a determinare il discredito.
    • Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Tratta della concorrenza sleale tra imprenditori: individua i comportamenti anticoncorrenziali; individua la fattispecie della contraffazione e della falsificazione dei segni, nonché della diffusione di notizie false relative all’attività del concorrente. Tale norma ha come scopo quello di disciplinare il rapporto concorrenziale tra imprenditori ma non tocca la materia della concorrenza in senso pubblicistico dove solitamente vige una situazione di monopolio.

Art 41 Cost. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Non tratta direttamente la concorrenza ma la disciplina implicitamente dicendo che “l’iniziativa economica privata è libera”. Per cui si ipotizza un mercato in cui l’entrata e l’uscita sono liberi, ciò comporta la garanzia della pluralità degli imprenditori all’interno del mercato.

Nel nostro ordinamento vi è un modello misto in quanto si coniuga l’impresa pubblica con la possibilità di un’organizzazione privata.

Art 43 Cost. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo stato, ad enti pubblici, o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Il modello costituzionale prevede la proprietà privata dei mezzi di produzione.

Art 42 Cost. I beni economici appartengono allo stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello stato sulle eredità.

Si ha dunque una gestione diretta ed indiretta per controllare al meglio l’economia. Quando si parla di concorrenza, si parla di “gara” o “competizione” perché si svolge non indistintamente ma settorialmente tra alcuni imprenditori che soddisfano i medesimi bisogni, per cui la concorrenza si svolge tra chi soddisfa gli stessi bisogni. La concorrenza è configurabile dal punto di vista territoriale: il mercato si configura come mercato di sbocco. Questo discorso diventa complesso quando i mercati non sono più così evidenti. Un mercato a volte può derivare da un altro mercato, come, per esempio, il mercato dell’olio che può divenire mercato derivato rispetto quello della pasta (“olio Scotti”, nei confronti del mercato già più ampio e stabile del “riso Scotti”). La concorrenza, poi, può anche svilupparsi tra imprenditori che non sono allineati orizzontalmente, ma può essere tra imprenditori che si pongono in relazione verticale, cioè tra imprenditori e distributori. Sul piano giuridico si hanno dunque norme che disciplinano la concorrenza sia che essa sia a carattere verticale che a carattere orizzontale.

Nozione economica

La nozione economica di concorrenza: è la gara tra produttori diversi per produrre e vendere maggiori quantità di prodotti con obbiettivo comune di ottenere il massimo del profitto. Sul piano economico, poi, la concorrenza è una situazione di mercato caratterizzata dalla polverizzazione della domanda e dell’offerta: si ha concorrenza quando si ha una pluralità di soggetti, tantissimi imprenditori, e tantissimi consumatori (consumatori/domanda – imprenditori/offerta).

Nella concorrenza si ha grande mobilità d’imprenditori, ossia grande libertà di entrare e uscire continuamente dal mercato, anche se ultimamente l’ingresso è divenuto un po’ più complesso per garantire la concorrenza. Nel campo della concorrenza si ha inoltre la totale assenza di preferenze di venditori e consumatori ciascuno nei confronti degli altri. Le caratteristiche qui descritte coincidono con la cosiddetta concorrenza perfetta; il mercato non ha ripercussioni se un solo consumatore non fa acquisti.

Il mercato

Anche in questo caso si ha una nozione economica ed una giuridica tra loro strettamente connesse, non è quindi facile dare priorità di uno sull’altro.

Nozione economica

Il mercato è il luogo dello scambio, dove il termine luogo viene inteso dal punto di vista territoriale con tutte le ambiguità che derivano dalla consapevolezza che oggi la territorialità va sfumando in vista di un mercato globale; resta comunque il fatto che la connotazione spaziale è importante al fine della concorrenza. La nozione economica di mercato ci viene fornita anche dai beni dello scambio: questi beni vengono intesi come beni-prodotti, e corrispondono ai bisogni che devono soddisfare. Dal punto di vista dei beni, i mercati variano a seconda di quanti sono i beni di commercio. Quando si parla di “beni” si pensa subito a delle cose, ma non dobbiamo fermarci a questo aspetto oggettivo in quanto in realtà s’intende qualcosa di ben più complesso costituito dal bene circondato da elementi a questo correlato che incidono molto sulle nostre scelte: i contratti.

Un tempo i contratti erano visti come semplici strumenti utilizzati per la circolazione dei beni, adesso sono divenuti parte integrante degli stessi. Oggi dobbiamo comprendere nella categoria dei beni anche alcuni contratti. Anche il mercato, inoltre, è caratterizzato da delle regole, ma caratteristica fondamentale di queste è l’informazione. Un mercato disinformato è un mercato opaco quindi destinato a fallire. Quindi un mercato ha bisogno di regole, ma anche e soprattutto di regole d’informazione.

Nozione giuridica

Anche per il mercato non si ha una nozione giuridica netta, ma va fatta derivare da un complesso di regole che disciplinano il modello economico di scambio. La principale disciplina di riferimento è la disciplina antitrust. Le prime regole antitrust sono state quelle americane del 1897 che vennero elaborate per affrontare un importante fenomeno: l’importante crescita monopolistica, la quale preoccupava l’America più dal punto di vista sociale che economico. La Corte Suprema interviene con un richiamo alle potenze che si stavano affermando attraverso lo Sherman Act, il quale sottolineava l’implicazione sociale di tale evento facendo notare che: “degni uomini”. In questo ambito il giudice decise di frenare quelle imprese che impedivano l’ingresso al mercato di piccoli imprenditori. Il modello dell’antitrust americano persegue parimenti due obbiettivi: economico e sociale.

In tale modello sono però identificabili due punti critici di grande rilevo:

  • Nel momento in cui il giudice giustizia il comportamento anticoncorrenziale, necessariamente deve fare una valutazione anche di tipo economico; contempera dunque la norma giuridica con quella economica. Ciò fa sì che la sua funzione non sia più solamente a carattere giudiziario, ma cada in ambito legislativo il quale non è di sua competenza.
  • L’autorità garante nel controllare il mercato opera in modo non del tutto coerente con la distribuzione dei poteri perché: indaga sui fatti, decide il da farsi e quindi eroga la pena concentrando, così, su di sé attività che in genere sono distribuite su più organi.

Modelli di mercato

La decisione del modello di mercato corrisponde, in buona sostanza, al problema del rapporto tra stato e mercato.

Modello dirigista

È il modello prevalente, nel quale lo stato è il vero protagonista dell’economia: è lui che stabilisce quando, dove e come produrre. Per cui le finalità economiche sono individuate direttamente dallo stato che adotta strumenti per indirizzare le imprese verso quegli obbiettivi comprimendone così l’autonomia. È il modello utilizzato nelle esperienze dittatoriali; qualora applicato in sistemi ad economia mista tale modello si contempera positivamente all’iniziativa privata. Il principale effetto prodotto è quello di favorire le imprese di grandi dimensioni. La grande impresa ha la possibilità di creare più posti di lavoro; è inoltre idonea a promuovere un’economia di scala (si ha quando le varie fasi di produzione sono concentrate tutte all’interno della stessa impresa); è in grado di realizzare un maggiore sviluppo tecnologico.

Il mercato così governato riscontra maggiore tranquillità da parte del consumatore in quanto è rassicurato dal fatto che il mercato sia gestito direttamente dallo stato. Nei confronti del produttore, il modello è variabile perché è lo stato a indicare come e quando produrre, quindi il produttore non ha libertà. In genere il produttore non è favorevole nei confronti di questo modello almeno che non gli arrivino incentivi dallo stato. L’economia dirigista è comunque un’economia che dirige sì con strumenti coercitivi, ma anche un’economia che torna utile all’imprenditore e al consumatore.

Modello liberista

Modello in cui la libertà economica è il cardine del sistema e l’equilibrio tra domanda e offerta è un equilibrio in funzione del prezzo che si realizza affidandosi alle dinamiche del mercato senza l’intervento dello stato.

Modello misto

È un modello che deriva dalla fusione del modello liberista e dirigista. In questo modello esiste la libertà di iniziativa economica ma è influenzata dalla mano dello stato. Tutto ciò conferma che la disciplina antitrust non si desume dalle dottrine economiche, ma essa è lo specchio di una società che consegue certi valori di solidarietà. È, quindi, una società che si esprime attraverso la disciplina antitrust che risponde a tanti modelli.

Modelli di concorrenza

I modelli di concorrenza sono tanti perché non esiste una sola concorrenza.

Concorrenza perfetta (modello classico o teorico)

Ogni produttore sa che dalle variazioni della quantità offerta il prezzo non viene influenzato perché il numero degli operatori non muta continua ad essere illimitato. La concorrenza è quindi qui garantita da una pluralità di soggetti tale che il cambiamento di una piccola parte di soggetti non modifica l’equilibrio.

Concorrenza monopolistica o oligopolistica

In tale modello vi è la presenza di pochi imprenditori, o piccole imprese che hanno in mano il soddisfacimento dei bisogni di un dato prodotto. Anche questo tipo di mercato può essere definito concorrenziale perché ciò che importa è il comportamento sul mercato e l’effetto sul mercato che questa singola posizione produce. Monopolio ed oligopolio, non sono necessariamente modelli di mercato negativi, purché si abbia una concorrenza potenziale; il comportamento di queste poche aziende deve comunque permettere una possibile concorrenza.

Il modello monopolista è un modello che, per certi aspetti, persegue delle economie interessanti, delle economie di scala ed è un modello nel quale si possono perseguire delle utilità considerevoli sul piano dello sviluppo e dello sviluppo tecnologico.

Risvolto positivo del modello monopolista-oligopolista

  • Garanzia d’occupazione
  • Migliore organizzazione di produzione
  • Innovazioni tecnologiche alla quale i piccoli imprenditori non hanno accesso

Modello della concorrenza praticabile

Si tratta di un modello teorico derivante da una sorte di compromesso tra concorrenza perfetta e monopolista. È a carattere teorico perché è difficile se non impossibile avere concorrenza tra grande e piccola impresa sullo stesso mercato.

Effetti della concorrenza

La concorrenza non è uno status stabile e il mercato non è visualizzabile in termini di staticità in quanto si tratta di un’entità dinamica di cui bisogna sempre guardare gli effetti che i comportamenti producono sul mercato. Le leggi dello stato si coniugano al futuro, mentre le regole del mercato, che sono il completo opposto, si coniugano al presente. Nel mercato la regola data vale solo per il presente data la sua mutevolezza non si possono stabilire norme a lungo termine. Nello stesso tempo, proprio perché si coniuga al presente, bisogna valutarne la tempestività delle azioni che hanno sul mercato un effetto immediato. La tempestività è fondamentale nel mercato e altrettanto tempestivo deve essere l’intervento da parte dello stato per reprimere gli abusi che si possono avere in questo campo; per questo motivo si ha sul mercato un’autorità garante, la quale oltre ad essere organo legislativo, è anche un’autorità con vari poteri. Questa caratteristica disturba però il giurista che è abituato a vedere la legalità nella separazione dei poteri.

Il mercato ha poi una tendenza all’espansione per l’ingresso di nuovi imprenditori, ma allo stesso tempo il mercato tende a restringersi a causa della spinta anticoncorrenziale della gara tra imprenditori nonché per la...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della proprietà industriale e della concorrenza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Cavani Giovanni.
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