Diritto dell'innovazione
Capitolo 1: Funzione e struttura del brevetto
L'innovazione è un momento cruciale dell'attività d'impresa, dal momento che un imprenditore che introduce un'idea nuova nella sua attività realizza un vantaggio concorrenziale rispetto ai suoi competitors. L'idea nuova può riguardare: la fase della produzione industriale, un nuovo prodotto, o un nuovo tipo di procedimento di fabbricazione; la fase della organizzazione aziendale, un nuovo tipo di organigramma; la fase della commercializzazione, vendita a rate, via internet, per corrispondenza.
All'imprenditore interessa realizzare l'innovazione, realizzarla per primo, ma soprattutto essere l'unico, nel senso che deve cercare di custodire in esclusiva l'innovazione per cercare di tenerla al riparo da eventuali concorrenti che potrebbero copiarla. Per far ciò l'imprenditore ha a disposizione lo strumento del segreto aziendale, che però non è efficace per quanto riguarda l'innovazione di un nuovo prodotto, perché facilmente copiabile una volta messo in commercio.
Il segreto è efficace per quanto riguarda le innovazioni dei processi produttivi, che restano interne all'azienda, dal momento che non possono essere copiabili senza avere l'accesso nell'azienda stessa, e se non avvengono fughe di notizie. È però accaduto che il segreto è stato mantenuto talmente bene che si è perduta l'innovazione stessa; ad esempio, quando l'unico depositario del segreto è morto perdendo così l'invenzione stessa, con grave danno per la collettività.
Il brevetto è l'istituto giuridico che assicura all'inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell'invenzione per un certo periodo di tempo, fissato dalla norma, indipendentemente dal fatto che altri siano in grado di realizzare la stessa invenzione. Inoltre il brevetto assicura alla collettività l'acquisizione stabile dell'invenzione al patrimonio collettivo; infatti, il rilascio del brevetto è subordinato ad una corretta e completa descrizione dell'invenzione, così che, qualunque incidente possa cogliere l'inventore, l'invenzione non potrà perdersi.
Il brevetto però, non copre tutte le invenzioni, ma soltanto quelle di tipo tecnologiche classificabili come industriali; le innovazioni commerciali, o di tipo organizzativo non possono essere brevettate (possono trovare tutela negli artt. 98-99 c.p.i.). Il brevetto è visto come un diritto di proprietà su un bene immateriale.
Il brevetto tra monopolio e concorrenza
Il brevetto crea una situazione di monopolio, che è il contrario della concorrenza, e quindi in un libero mercato la presenza dei brevetti può sembrare un paradosso. Inizialmente una giustificazione del diritto di esclusiva dell'inventore fu rintracciata nel diritto di proprietà; in questa prospettiva l'inventore ha il diritto esclusivo dell'invenzione per la stessa ragione per cui chiunque ha la facoltà di uso esclusivo di ogni bene di cui è proprietario. Oggi si tende a giustificare la presenza del brevetto, e del monopolio che crea, in ragione della sua funzione di favore per il progresso tecnico.
Il brevetto favorisce il progresso tecnico perché:
- La presenza del sistema brevettuale fa da incentivo all'attività inventiva.
- Il brevetto è incentivo alla rivelazione da parte dell'inventore alla collettività.
- Il brevetto è incentivo alla diffusione delle invenzioni, perché il sistema consente una circolazione dietro compenso del diritto sulle invenzioni.
Il sistema brevettuale in Italia
In Italia la disciplina dei brevetti per invenzioni è affidata al codice della proprietà industriale (c.p.i. decreto legislativo 10 Febbraio 2005 n 30) che contiene le regole sostanziali dei brevetti negli artt. da 45 a 81, e poi dal codice civile negli artt. 2584-2591 per i principi di fondo.
Il sistema brevettuale in Europa
Il brevetto europeo è stato creato dalla Convenzione di Monaco, entrata in vigore nel 1977 e poi successivamente revisionata nel 2000 con un nuovo testo entrato in vigore nel 2007. Questo titolo viene rilasciato dall’Ufficio Europeo dei Brevetti che ha sede a Monaco di Baviera. Il brevetto europeo però non è un titolo unitario, ma equivale a un fascio di brevetti nazionali, cioè al brevetto di ciascuno degli stati aderenti alla convenzione.
Con la Convenzione di Lussemburgo si è cercato di creare un brevetto “unitario”, “comunitario”, valido per tutti gli stati membri dell’UE e soggetto solo alla normativa della convenzione, ma tale Convenzione non è mai entrata in vigore. La disciplina del brevetto europeo è tendenzialmente identica a quella nazionale; rimangono differenze su punti secondari.
Il sistema brevettuale nei paesi in via di sviluppo
Anche i paesi meno sviluppati si sono dotati da tempo di un sistema brevettuale, anche perché ciò è stato posto come condizione per l’accesso alle tecnologie occidentali. Inizialmente hanno attribuito al titolare del brevetto facoltà più limitate (erosione del brevetto), ma in seguito all’Accordo TRIPIS si è imposto anche a loro un "minimum standard" di tutela del brevetto, che sostanzialmente coincide con quello dei paesi sviluppati.
Capitolo 2: La definizione dell'invenzione
I dati normativi
Nella normativa vigente in Italia non vi è una definizione del concetto di invenzione. L’art.2585 c.c. presenta una serie esemplificativa di invenzioni brevettabili che possono essere “un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, oppure l’applicazione di un nuovo principio scientifico, purché essa dia risultati industriali”.
In Italia, sia la dottrina che la prassi ritengono che un’invenzione si possa definire tale quando essa sia atta a modificare la realtà esistente; un’invenzione è brevettabile quando si propone come soluzione originale di un problema tecnico. L’invenzione si colloca così nel mondo della tecnica, e questa concezione esige che l’invenzione indichi l’uso a cui il nuovo prodotto è destinato.
L’art. 45 c.p.i. presenta un elenco di realtà che non sono considerate invenzioni, pertanto non brevettabili. Il secondo comma dell’art. 45 c.p.i. elenca una serie di creazioni che non sono considerate brevettabili per il fatto che non sono ritenute invenzioni: teorie scientifiche, metodi matematici, principi e metodi per attività intellettuale (metodi di studio, di spiegazione, di analisi, ecc.), per giochi (quiz, enigmi, giochi sportivi, ecc.) e per attività commerciali (metodi pubblicitari, tecniche contabili ecc.), programmi per elaboratori.
La scoperta che non è considerata brevettabile è la scoperta puramente teorica, quella che è solo una spiegazione della realtà, ma che per avere uno scopo pratico ha bisogno di ulteriori passaggi. È prevista la brevettabilità delle applicazioni tecniche di scoperte e di principi scientifici, i quali hanno invece un fine pratico, così come i materiali e i procedimenti per ottenere la scoperta, o la teoria o il principio matematico.
La Convenzione di Monaco esclude dalla brevettabilità le creazioni estetiche, e anche se la norma italiana non lo dichiara espressamente, anche in Italia è sicura la loro non brevettabilità.
Il problema dei programmi per elaboratori
La non brevettabilità dei programmi per elaboratori risponde a una logica diversa. Il divieto di brevettazione del software fu previsto dalla Convenzione di Monaco, soprattutto perché, essendo un settore nuovo all’epoca, si temeva che una eventuale tutela potesse coprire la conoscenza matematica che si trova alla base del programma, il cosiddetto algoritmo, con il conseguente rischio di frenare invece di stimolare l’innovazione.
Con la crescita enorme degli investimenti in software e la grande facilità di copiatura dei programmi, hanno dato vita a una forte richiesta di creazione di un diritto di esclusiva, pertanto a livello comunitario è stata emanata una direttiva con la quale si è creata una specie di tutela di diritto d’autore, che assimila il listato di un software a un'opera letteraria. Si è però notato che la tutela del diritto d’autore non basta a proteggere le attività di elaborazione dei nuovi software, in particolare perché non riesce a garantire un'esclusiva su invenzioni che risolvono un problema tecnico attraverso l’impiego di un elaboratore e di un software apposito.
Oggi la prassi dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, seguita dalla maggior parte degli uffici nazionali, ammette la brevettabilità delle invenzioni di software, sia quando l’effetto tecnico si realizza internamente al computer (ad esempio un software che organizzi le memorie del computer permettendo l’esecuzione di più programmi su un unico sistema), sia quando si realizza esternamente ad esso, cioè quando il programma viene impiegato per governare un procedimento industriale tramite un elaboratore (ad esempio un software che elabora i dati da un sismografo).
Nel comma 4 e 5-bis dell’art. 45 si trovano una serie di creazioni che si ritengono vere e proprie “eccezioni”, perché ritenute assimilabili alle invenzioni, ma escluse dalla brevettabilità per ragioni di politica legislativa, e anche per motivi etici, morali o religiosi.
Una prima serie di esse comprende i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico, e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano e animale; la ragione della non brevettabilità sta nel fatto che il brevetto potrebbe essere di ostacolo alla loro diffusione e applicazione. Sono invece brevettabili gli strumenti chirurgici, terapeutici e diagnostici, protesi di arti e organi artificiali.
Una seconda serie di creazioni escluse dalla brevettabilità sono le nuove varietà vegetali, le nuove razze animali e procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali e vegetali. La norma esclude la brevettabilità di tutte le razze animali di ogni specie, fino al limite che separa le specie animali dai microrganismi. Il microrganismo di nuova invenzione, invece, è brevettabile, quando è prodotto per via biotecnologica, anche se preesistente in natura.
Non possono costituire oggetto di brevetto, inoltre, le invenzioni biotecnologiche, di cui all’art.81 quinques: la scoperta di uno degli elementi del corpo umano, i procedimenti di clonazione, utilizzazione di embrioni, le invenzioni contrarie all’ordine pubblico, al buon costume, alla tutela dell’ambiente e della vita delle persone.
La brevettazione delle nanotecnologie ha preso piede intorno al 2010-2011.
Tipologia di invenzioni: invenzione di prodotto e invenzione di procedimento
Le invenzioni possono riguardare il prodotto quando ha ad oggetto un prodotto materiale, quale uno strumento, una macchina, un composto chimico o biologico. Le invenzioni riguardano il procedimento quando esse consistono in tecniche di produzione di beni o realizzazioni di servizi.
L’invenzione viene definita come soluzione originale ad un problema tecnico; questo impone che, per essere brevettabile, il prodotto o il procedimento devono avere un uso. Pertanto la realizzazione di un composto o di un prodotto privo di indicazioni di uso e di una qualche applicazione tecnica, non costituiscono un'invenzione brevettabile.
Le invenzioni derivate sono quelle che derivano, appunto, da una precedente invenzione.
- Invenzioni di perfezionamento: quando offrono una soluzione in forma diversa e con migliore rendimento di un problema tecnico già risolto in precedenza.
- Invenzioni di combinazione: quando si realizza un risultato tramite elementi e mezzi già conosciuti.
- Invenzioni di traslazione: quando si applica ad un settore diverso un'invenzione nota in un altro settore.
Le invenzioni dipendenti sono quelle in cui vi è l’uso di un prodotto o di un procedimento coperto da un brevetto anteriore. Essa dispone di una regola speciale, in quanto l’attuazione della invenzione dipendente può essere legittimata solo dal consenso del titolare del precedente brevetto, perché comporta contraffazione di esso. Il titolare di invenzione dipendente è favorito dalla legge tramite una regola che gli consente di ottenere una licenza obbligatoria per l’attuazione dell’invenzione nel caso il titolare del brevetto non conceda licenza volontaria. In linea di massima le invenzioni dipendenti sono quelle di perfezionamento e quelle di combinazione.
Capitolo 3: Requisiti di brevettabilità
Affinché si possa parlare di invenzioni brevettabili occorre che essa abbia i requisiti di: industrialità, novità, originalità, liceità.
Industrialità
Secondo la norma vigente, un’invenzione è considerata atta ad avere il requisito dell'industrialità se il suo oggetto può essere utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (art.49 c.p.i). La norma definisce l’industrialità come fabbricabilità industriale o utilizzabilità industriale.
La fabbricabilità industriale non implica la fabbricabilità in serie (consente quindi anche la fabbricabilità artigianale, ossia la brevettabilità di invenzioni il cui processo di fabbricazione richiede l’intervento di un operatore umano); implica però la ripetibilità del processo di fabbricazione per un numero non finito di volte.
L’utilizzabilità industriale esige, invece, che l’invenzione si proponga uno scopo tecnicamente e teoricamente raggiungibile; inoltre si afferma che l’utilizzabilità industriale esige che l’invenzione funzioni secondo il suo scopo, riuscendo a conseguire realmente e costantemente il risultato promesso.
Non è condizione di brevettabilità la cosiddetta “utilità comparativa”, cioè che un’invenzione debba essere più utile dei trovati già noti oppure che debba offrire rendimenti migliori (perché possono entrare in gioco fattori estranei al merito tecnico che rendono più conveniente un procedimento).
Novità
Secondo gli artt. 46 e 47 del c.p.i. un’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello stato o all’estero prima della data di deposito della domanda di brevetto. L’idea deve essere quindi di “novità assoluta e universale”.
Fatti distruttivi della novità sono le anteriorità e le predivulgazioni.
Sono anteriorità distruttive tutte le conoscenze, brevettate e non brevettate, diffuse in qualunque modo in Italia e all’estero, anteriormente alla data di deposito della domanda di brevetto, siano esse note o non note all’inventore. La regola ha una ragione molto chiara, ossia che non ha senso rilasciare un brevetto per una invenzione già realizzata da altri.
Nella pratica, quindi, costituiscono anteriorità le domande di brevetto che sono accessibili alle banche dati degli Uffici Brevetti, o anche le descrizioni delle invenzioni fatte in pubblicazioni scientifiche e tecniche.
Per quanto riguarda le anteriorità costituite da un uso anteriore altrui, se esso si svolge in segreto è possibile la successiva brevettazione, e al primo utilizzatore viene concesso il diritto di preuso. L’esame della novità si svolge confrontando l’invenzione con ognuna delle anteriorità. Si ha assenza di novità solo se si ha coincidenza totale tra l’invenzione e una delle anteriorità; se l’invenzione risulta anticipata da una anteriorità da una parte, e da un’altra anteriorità da un’altra parte, essa è considerata nuova.
Si ha predivulgazione quando l’inventore comunica ai terzi l’invenzione, volontariamente o involontariamente, prima della data di brevetto. Nei sistemi europei le regole per invalidare un brevetto sono molto rigide, per evitare proprio che venga rilasciato un brevetto su un’invenzione già pervenuta allo stato della tecnica, cioè già fruibile alla collettività.
La regola della novità impone all’inventore la più assoluta segretezza dell’invenzione; però può succedere che l’inventore ha necessità di sperimentare l’invenzione e di avere bisogno dell’intervento di terzi, collaboratori e assistenti, i quali dovrebbero operare sotto vincolo di segreto. Se però tale vincolo viene violato e l’invenzione viene resa accessibile al pubblico, si ha perdita di novità e all’inventore non resta che il risarcimento contro il collaboratore.
Originalità
Il requisito dell’originalità vale a selezionare tra tutto ciò che è nuovo e ciò che si differenzia sensibilmente dallo stato della tecnica.
Il requisito dell’originalità è fissato nell’art. 48 del c.p.i., secondo il quale un’invenzione è originale se non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. L’originalità distingue ciò che appartiene al divenire normale di ciascun settore e che può essere realizzato da chiunque del settore e che non merita il brevetto, da ciò che è veramente un’idea evolutiva del settore e che supera le normali prospettive e che quindi merita il brevetto.
Il giudizio di originalità si svolge secondo le seguenti fasi: innanzitutto occorre individuare a quale settore attiene la nuova invenzione; si deve poi costruire un modello di “persona esperta del ramo”.
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