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DIRITTI INDIVIDUALI
Questo tiene conto dell’orario settimanale. A questo orario settimanale si vanno ad aggiungere dei diritti che
riguardano il singolo lavoratore.
Gli elementi sono il riposo giornaliero, ferie (riposo annuale), la pausa giornaliera, il riposo settimanale
Bisogna rispettare il precetto costituzionale, ossia il 3 comma dell’art 36 della costituzione: “ Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”
Art 7 riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo
consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le
attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata ((o da regimi di reperibilità)).
Nel calcolo delle nostre medie, si deve tener conto che ogni soggetto deve riposarsi per 11 ore.
Il 2 comma dell’art 36 stabilisce che deve essere definita per legge la durata della giornata lavorativa.
Quindi la costituzione impone che sia definito il periodo di impiego.
L’art 7 definisce indirettamente l’orario della giornata lavorativa, perché dice che la durata della giornata
lavorativa è 13 ore.
Il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Rimangono 13 ore libere in cui si può
lavorare.
Quindi si può lavorare 13 ore consecutive purché si rispettino le medie previste prima sull’orario di lavoro.
La costituzione prevede un limite che è 13 ore. Quindi una giornata lavorativa potrebbe arrivare a durare al
massimo 13 ore lavorative.
Il riposo di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo, fatto salve le attività caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati e casi di reperibilità. Es: medici. Un medico lavora 13 ore, poi va a riposare e riposa x 2 ore
perché gli arriva la chiamata di reperibilità e questo è legittimo. Anche se non ha riposato 11 ore. Però ci può
essere il contratto collettivo che può prevedere diversamente.
Altro elemento che la normativa inserisce è la pausa.
Art 8 Pausa
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo
per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle
energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e
ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo
attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni
periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle
esigenze tecniche del processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini' del
superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e
successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive
integrazioni.
Se il lavoro giornaliero supera le 6 ore al lavoratore spetta una pausa. Nel pubblico impiego è raro. Perché
6x6=36 ore
La durata della pausa è definita nei contratti collettivi di lavoro
Inoltre c’è la pausa previsto dall’art 8. La pausa serve x il recupero delle energie psico fisiche e x consumare il
pasto, x attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. La durata della pausa è definita dai contratti collettivi.
Il lavoro monotono e ripetitivo nel pubblico impiego non è tanto pericoloso, mentre settore privato è pericoloso.
Ci si riferisce alle catene di montaggio, macchinari, in questo caso subentra la monotonia che porta a
distrazione, stanchezza e poi infortunio sul lavoro.
La pausa è un diritto della persona xkè serve alla tutela della salute e sicurezza del lavoratore.
In difetto della disciplina collettiva, cioè se il contratto collettivo non c’è, deve intervenire la legge, al lavoratore
deve essere corrisposto una pausa non inferiore ai 10 minuti.
Quindi se la contrattazione collettiva nulla prevede, interviene la legge per la tutela della persona e la pausa
dopo 6 ore è di 10 minuti.
La natura del rapporto di lavoro pubblico è contrattuale, quindi ci si rifà al contratto. Il contratto collettivo o
individuale è il punto di equilibrio di diverse esigenze.
Dopo 6 ore non è che il lavoratore si alza e fa la pausa, ma ci sono differenti esigenze: cioè esigenza di
riposarsi ma anche l’esigenza di tener conto della produzione.
La collocazione della pausa sia nel pubblico che nel privato deve tener conto delle esigenze tecniche del
processo lavorativo. L’orario di lavoro deve tener conto dell’esigenza dell’utenza.
Se c’è un picco di produzione, se c’è una fila di 50 persone allo sportello, e ho finito le 6 ore lavorative non
vado in pausa xkè la collocazione della pausa tiene conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo nel
privato. Nel pubblico in più tiene conto dell’esigenza dell’utenza
Art 9 riposi settimanali.
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di
regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. ((Il
suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici
giorni)).
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
((a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine
del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale));
b) le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio prestato a
bordo dei treni; le attivita' connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuita' e la
regolarita' del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17,
comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo' essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e puo'
essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnicoorganizzativi di turnazione
particolare ovvero addetto alle attivita' aventi le seguenti caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di
processi caratterizzati dalla continuita' della combustione ed operazioni collegate, nonche' attivita' industriali
ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attivita' industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni
tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal
punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie
prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non piu' di 3 mesi all'anno, ovvero
quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attivita' con un
decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attivita' il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi
interessi rilevanti della collettivita' ovvero sia di pubblica utilita';
e) attivita' che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensita' di capitali o ad alta tecnologia; f)
attivita' di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
g) attivita' indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3
della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso
dalla domenica, nonche' le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite
le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche' le
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attivita' aventi le caratteristiche di cui al
comma 3, che non siano gia' ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonche' quelle di cui al comma 2,
lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalita' il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attivita'. Nel
caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avra' senz'altro
luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.
Mi riposo 11 ore consecutive, mi riposo 10 minuti ogni 6 ore, mi riposo 24 ore ogni 7 giorni.
Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica.
Il lavoratore deve usufruire in realtà di 48 ore ogni 14 giorni.
Potrebbe capitare, + nel privato che nel pubblico, che un soggetto lavori per 14 giorni consecutivi e poi al
14esimo giorno usufruisca di 48 ore di riposo.
Fanno eccezione tutte quelle attività che prevedono il lavoro a turno.
Art 10 Ferie annuali
((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un
periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va
goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di
maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.))
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo' essere sostituito dalla relativa