Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 153
Riassunto esame Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Prof. Pasqualetto Elena, libro consigliato Il diritto del lavoro nel pubblico impiego. Padova: Piccin, 2019. , Fiorillo Pag. 1 Riassunto esame Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Prof. Pasqualetto Elena, libro consigliato Il diritto del lavoro nel pubblico impiego. Padova: Piccin, 2019. , Fiorillo Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 153.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Prof. Pasqualetto Elena, libro consigliato Il diritto del lavoro nel pubblico impiego. Padova: Piccin, 2019. , Fiorillo Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 153.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Prof. Pasqualetto Elena, libro consigliato Il diritto del lavoro nel pubblico impiego. Padova: Piccin, 2019. , Fiorillo Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 153.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Prof. Pasqualetto Elena, libro consigliato Il diritto del lavoro nel pubblico impiego. Padova: Piccin, 2019. , Fiorillo Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 153.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Prof. Pasqualetto Elena, libro consigliato Il diritto del lavoro nel pubblico impiego. Padova: Piccin, 2019. , Fiorillo Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 153.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Prof. Pasqualetto Elena, libro consigliato Il diritto del lavoro nel pubblico impiego. Padova: Piccin, 2019. , Fiorillo Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 153.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Prof. Pasqualetto Elena, libro consigliato Il diritto del lavoro nel pubblico impiego. Padova: Piccin, 2019. , Fiorillo Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 153.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Prof. Pasqualetto Elena, libro consigliato Il diritto del lavoro nel pubblico impiego. Padova: Piccin, 2019. , Fiorillo Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 153.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Prof. Pasqualetto Elena, libro consigliato Il diritto del lavoro nel pubblico impiego. Padova: Piccin, 2019. , Fiorillo Pag. 41
1 su 153
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

RESPONSABILITÀ LIEVE

In caso di responsabilità lieve, in base all'art. 21, si applica la sanzione meno pesante: l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. Al dirigente non potrà essere assegnato un incarico successivo della stessa tipologia del precedente. Ratio della sanzione: il dirigente non ha saputo raggiungere il risultato richiesto anche se non in modo grave. Di conseguenza non è la persona giusta per tale incarico. In base ai contratti collettivi, invece, in caso di responsabilità lieve al dirigente viene affidato un incarico diverso rispetto al precedente e con un valore di retribuzione di posizione immediatamente inferiore. Perciò non solo il nuovo incarico è diverso dal precedente, ma il dirigente viene retribuito di meno. La responsabilità dirigenziale lieve comporta quindi un peggioramento dal punto di vista del trattamento economico e della posizione del dirigente nella PA. Anche se

questa regola contenuta nei contratti collettivi è peggiorativa rispetto alla norma di legge, l'articolo 21 stesso rinvia alle norme della contrattazione collettiva ("secondo la disciplina contenuta nel contrattocollettivo"). Perciò, la legge ha voluto lasciare i contratti collettivi abbastanza liberi di regolare la materia, anche prevedendo sanzioni più severe.

RESPONSABILITÀ INTERMEDIA

In caso di responsabilità intermedia, la sanzione prevista è la revoca dell'incarico con collocamento del dirigente a disposizione dei ruoli. In questo caso al dirigente viene revocato l'incarico, cioè gli viene sottratto l'incarico prima ancora che sia stato portato a termine/che si arrivi alla scadenza. È necessario revocare l'incarico al dirigente perché non sta portando a termine l'incarico in maniera adeguata. La "colpevolezza" del dirigente è maggiore rispetto

all'ipotesi di responsabilità lieve. L'espressione "collocamento a disposizione dei ruoli" significa che il dirigente è in attesa di ottenere un nuovo incarico (è "messo in panchina"). Infatti, il dirigente non è idoneo all'incarico affidatogli, ma potrebbe essere idoneo ad un incarico diverso. In questo periodo di tempo non riceve la retribuzione di posizione e di risultato (c.d. trattamento accessorio), ma il trattamento fondamentale. La legge non fissa un termine per il collocamento a disposizione dei ruoli. I contratti collettivi fissano però un periodo massimo di 2 anni. Anche in questo caso il nuovo incarico deve essere diverso. Se il dirigente dovesse rifiutarsi ingiustificatamente ci potrebbero essere conseguenze come il recesso. RESPONSABILITÀ GRAVE In caso di responsabilità grave, la sanzione prevista è il recesso dal rapporto di lavoro. Le sanzioni precedenti incidono solosull'incarico ma non sul rapporto di lavoro. In questo caso la colpa è talmente rilevante vienerevocato l'incarico e si estingue il rapporto di lavoro. Quindi, il lavoratore viene licenziato. Perciò, illicenziamento del dirigente pubblico è possibile a fronte di una responsabilità dirigenziale grave, valutata, accertata e contestata. Sono, infatti, previste una serie di garanzie tutele per il dirigente. Questo licenziamento è assimilabile a quello per giusta causa. È necessario il parere del comitato dei garanti. Queste regole valgono per i dirigenti a tempo indeterminato. Però anche i dirigenti a termine, il cui contratto di lavoro coincide con l'incarico possono subire sanzioni per responsabilità dirigenziale. REGOLE DI CARATTERE PROCEDURALE Prima di procedere con la procedura per irrogare le sanzioni in caso di responsabilità dirigenziale è necessario attivare la procedura di valutazione del dirigente. Perciò,È necessario attuare due procedure. Infatti, la procedura di valutazione (art. 3 d.lgs. 150/2009) permette di far emergere situazioni che poi possono diventare fonte di responsabilità dirigenziale. La procedura per irrogare le sanzioni per la responsabilità dirigenziale si ispira a quella disciplinare (art. 7 dello Statuto dei lavoratori). Nella procedura disciplinare si verifica: - La contestazione d'addebito - È garantito il diritto di difesa del lavoratore (principio del contraddittorio) - Irrogazione della sanzione. Tutto ciò accade anche nel caso della responsabilità dirigenziale, la cui disciplina è contenuta nel contratto collettivo. Il comma 1 dell'art. 21 stabilisce la necessità di realizzare la contestazione e di rispettare il principio del contraddittorio. L'art. 5 del contratto collettivo relativo al personale dirigente dell'area 1 del 2010, riferito al quadriennio 2006-2009 (è ancora

Il contratto collettivo di riferimento: il nuovo contratto collettivo scaduto del 2020 non si occupa di responsabilità dirigenziale) ha ad oggetto la procedura prevista in caso di responsabilità dirigenziale. Questa disposizione sembra riferirsi solo alle ipotesi di responsabilità disciplinare grave. Però è evidente che tale procedura debba essere eseguita anche negli altri casi. Infatti, all'inizio del procedimento non si sa ancora quale sarà la sanzione che verrà applicata. Solo sulla base di quanto emerge nel contradditorio è possibile fissare la responsabilità e la conseguente sanzione. L'esatta dimensione della responsabilità emerge nel corso del procedimento, che deve essere rispettato e attuato sempre a prescindere della sanzione conclusiva.

Art. 5, 2° comma: "Prima di formalizzare il recesso, l'amministrazione contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato, per una

data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio". La procedura è ispirata al principio del contraddittorio. Passaggi fondamentali: - contestazione d'addebito - convocazione del dirigente Dal momento in cui si contestano i fatti alla convocazione devono trascorrere 5 giorni - Il dirigente può farsi assistere da rappresentante sindacale o da un legale per le sue difese. - La PA può anche disporre la sospensione dal lavoro.

lavoro del dirigente (una sorta di sospensione cautelare) in attesa della decisione• Alla fine, si decide la sanzione col passaggio indispensabile: parere del comitato dei garanti (previsto dalla legge).

Nel caso in cui la procedura dovesse essere violata il dirigente potrebbe impugnarla e ottenere l’annullamento della sanzione.

PARERE DEL COMITATO DEI GARANTI

Rappresenta un passaggio assolutamente imprescindibile per irrogare la sanzione.

Art. 22 del TUPI: “I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese. Il parere del Comitato dei garantiviene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dei garanti è un organo ausiliario dell'amministrazione, composto da 5 esperti/con elevatissima professionalità. Nel secondo comma si specificano meglio quali soggetti possano far parte del comitato dei garanti: hanno un ruolo e una professionalità molto importante per garantire l'imparzialità. Infatti, il Comitato dei garanti dovrebbe garantire l'imparzialità nella decisione sull'irrogazione della sanzione per la responsabilità dirigenziale. Dovrebbe garantire con notevolissima opinione che vengano irrogate le sanzioni giuste e soprattutto che non siano condizionate da valutazioni di tipo politico. La previsione del suo parere è in attuazione del principio di distinzione/separazione tra politica e amministrazione. Infatti, in concreto l'organo politico irroga la sanzione.prevista dal dirigente su parere del comitato dei garanti. Nessuna norma, però, è esplicita ad attribuire all'organo politico il potere di irrogare la sanzione: la legge fa riferimento in modo vago all'amministrazione. Dato che l'incarico è conferito dall'organo politico e le sanzioni riguardano l'incarico, allora nella prassi è tale organo incaricato di irrogarle. Il parere del comitato dei garanti è obbligatorio ma non vincolante: se non viene reso entro il termine di 45 giorni dalla richiesta, l'amministrazione può prescindervi. Manca nel testo normativo ogni riferimento alla sua vincolatività, elemento previsto nelle precedenti formulazioni della norma ed eliminato dal legislatore del 2009. Di conseguenza l'eventuale provvedimento sanzionatorio dal contenuto contrastante col parere non è più affetto di per sé da illegittimità, costituendo quest'ultimo un elemento di

valutazione da parte del giudice chiamato a sindacare la legittimità del provvedimento.

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare, a differenza di quella dirigenziale, è una tipologia di responsabilità rivolta a tutti i

Dettagli
A.A. 2022-2023
153 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DanielaCaldon16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Pasqualetto Elena.