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PRIMA RICHIESTA
Nella fideiussione codicistica abbiamo un rapporto principale tra creditore e debitore principale, e il garante che interviene sul rapporto principale esponendo il suo patrimonio alle pretese del creditore.
Nella fideiussione a prima richiesta il fideiussore assume una posizione autonoma poiché si impegna direttamente ad eseguire la prestazione sulla base della semplice richiesta creditoria.
Il problema che presentano le garanzie a prima richiesta sta nell'astrazione. Ogni contratto deve possedere una causa, ovvero i fini economico/sociali che le parti perseguono. Non sono ammessi obblighi fini a se stessi ma gli obblighi devono essere assunti reciprocamente dalle parti. Nella fideiussione il nesso causale è rispettato dall'accessorietà, cioè il fatto che il garante possa opporre al creditore le stesse eccezioni opposte dal debitore.
Nella garanzia a prima richiesta manca l'accessorietà. Essa si caratterizza come un negozio.
astratto che prescinde dalla causa sottostante.
CONCLUSIONE DEI GIUDICI
Poiché le garanzie a prima richiesta sono contratti senza causa, essi sono nulli per difetto di causa.
Successivamente, i giudici hanno rivisto la loro considerazione verso le garanzie a prima richiesta per due motivi:
- Sono fenomeni contrattuali che rispondono ad interessi meritevoli di tutela;
- Per evitare l'isolamento economico, in quanto le garanzie a prima richiesta sono valide in altri sistemi giuridici con i quali noi interagiamo (es: quello anglosassone).
L'ultimo problema è relativo al fatto che, sorvolando sulla mancanza di causa, il creditore potrebbe rivolgersi al garante anche quando il rapporto principale funziona correttamente. In altre parole, il creditore potrebbe inventarsi le contestazioni. Si pone rimedio a questo problema con l'art. 1375, ovvero quello della buona fede. Le parti devono agire in buona fede, senza arrecarsi danni a vicenda. Se il creditore agisce in mala fede,
gli può essere contestata la violazione del suo obbligo di correttezza. È il debitore principale che si attiva in giudizio per bloccare l'esecuzione della garanzia. BANCAL'APERTURA DI CREDITO Il contratto d'apertura di credito bancario è, ai sensi dell'art. 1842 c.c., il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un determinato tempo o a tempo indeterminato. L'oggetto del contratto d'apertura del credito bancario è la disponibilità della somma di denaro in favore del cliente che, a sua volta, ha un potere d'utilizzazione economica della predetta somma. L'apertura di credito bancario può essere semplice, ed in tal caso il cliente non ha il potere di reintegrare la disponibilità, o in conto corrente ed in tal caso il cliente ha il potere, oltre che di effettuare più prelevamenti, di reintegrare la disponibilità mediante.L'apertura di credito bancario può essere revocata dalla banca solo per giustacausa nel caso di un contratto a termine. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato, entrambe le parti possono recedere previo preavviso di almeno 15 giorni (salvo diverso accordo), in modo che il cliente abbia il tempo necessario per restituire le somme utilizzate.
L'apertura di credito bancario può essere concessa con o senza garanzia. Nel caso di una garanzia reale o personale, la garanzia non si estingue fino alla fine del rapporto. Inoltre, se la garanzia diventa insufficiente, la banca può richiedere un supplemento di garanzia e ridurre il credito proporzionalmente al valore diminuito della garanzia.
Con il contratto di apertura di credito bancario, non viene costituito un vero e proprio diritto di credito a favore del cliente, ma solo un potere di utilizzazione economica. Di conseguenza, la disponibilità non può essere formattata in altro modo, ad esempio attraverso la cessione o la garanzia a terzi.
assoggettata a pignoramento da parte dei creditori del cliente. Nella prassi bancaria si parla di apertura di credito ogni qual volta la banca si obbliga a compiere una determinata operazione che importa la concessione di un credito. L'accreditato sarà tenuto alla restituzione delle somme utilizzate solo alla cessazione del rapporto. L'apertura di credito è simile al mutuo ma con una differenza importante: mentre il mutuatario ha bisogno immediato di denaro, l'accreditato ne ha bisogno in tempi diversi, e per quanto il denaro rimanga nelle casse della banca, egli può considerare, dal punto di vista economico, come propria perché sarà lui a determinare il momento nel quale la somma passerà in sua proprietà. A fronte di questo impegno della banca, il cliente si obbliga a riconoscerle un corrispettivo sotto forma di commissione.
I caratteri peculiari del contratto di apertura di credito:
consensuale: si perfeziona mediante l'accordo delle parti;
contratto ad effetti obbligatori: a carico della banca tenuta a mantenere a disposizione del cliente la somma accreditata e ciò fino alla scadenza del termine prefissato o fino al recesso di una delle due parti e con correlativi obblighi del cliente;
contratto a prestazioni corrispettive: da un lato quella della banca di tenere a disposizione la somma e dall'altro quella dell'accreditato di restituirla poi sommata agli interessi;
contratto oneroso: la banca riceve un corrispettivo (provvigione e interessi) per aver messo a disposizione la somma e l'accreditato acquista la disponibilità della somma in cambio della sua prestazione;
contratto ad esecuzione continuata: gli effetti si producono in un momento successivo alla sua stipulazione.
L'apertura di credito in conto corrente è disciplinata dalle disposizioni che regolano le operazioni bancarie in conto corrente.
Il recesso della banca
La revoca del fido comporta diverse conseguenze, tra cui:
- Il divieto di ulteriore utilizzazione del conto
- L'ordine di rientro, cioè la restituzione delle somme utilizzate, degli interessi e delle spese bancarie
Il Decreto anticrisi ha introdotto importanti novità in materia di commissioni di massimo scoperto (CMS).
Il massimo scoperto è una commissione, in aggiunta agli interessi convenzionali, che la banca richiede ai clienti quando viene superata la soglia massima accordata nel caso in cui ci sia uno "scoperto del conto", facendo quindi scattare gli interessi a debito. Secondo la nuova norma del 2009, le commissioni di massimo scoperto sono nulle nel caso in cui il saldo del cliente risulti in debito per un periodo inferiore a trenta giorni, oppure in caso di utilizzi in assenza di fido.
Non tutti potranno trarne beneficio!
Le aziende utilizzatrici di finanziamenti a breve, normalmente superano
abbondantemente i 30 giorni, soprattutto in tempi difficili come questi. Con l'apertura di credito per firma la banca assume degli impegni a favore del cliente. Non eroga quindi somme di denaro, ma funge da garante affinché il cliente possa chiedere finanziamenti presso altre fonti, con la garanzia importante della banca. Le ragioni della richiesta di un'apertura di credito per firma da parte del cliente possono essere sintetizzate nei seguenti punti:- evitare esborsi di denaro per effettuare depositi cauzionali;
- agevolare la conclusione di scambi commerciali, in particolar modo con i mercati esteri;
- ottenere presso altre fonti un credito MIGLIORE grazie alla banca garante.
La banca può, eventualmente, richiedere delle idonee garanzie (deposito di titoli, blocco di somme di denaro sul conto dell'affidato). La richiesta di garanzie può rappresentare una parziale copertura dei rischi che la banca si assume.
TIPOLOGIA
Le aperture di credito di firma si distinguono in:
- aperture di credito per avallo: la banca diviene obbligato cambiario, garantendo che se il cliente non adempirà al pagamento previsto nella cambiale sarà la banca ad adempiere. La commissione di avallo si calcola in misura percentuale sul valore nominale del titolo e varia in proporzione alla scadenza dello stesso;
- aperture di credito per fideiussione: la banca s'impegna personalmente nei confronti del creditore, garantendo l'adempimento dell'obbligazione dell'affidato; la commissione di fideiussione è commisurata al valore garantito e alla durata dell'operazione;
- aperture di credito per accettazione: la banca accetta una tratta.
disponibilità di una sommadi denaro che può utilizzare mediante successivi prelievi e reintegrare con versamenti.
Si distingue, poi, il contratto di anticipazione bancaria propria dal contratto di anticipazionebancaria impropria, a seconda che l’oggetto della garanzia rimanga di proprietà del cliente(garanzia propria) o, trattandosi di cosa fungibile, divenga di proprietà della banca con ilconseguente diritto, per quest’ultima, di disporne.
Il cliente ha il diritto di ritirare in parte le merci o i titoli dati in pegno con un previorimborso proporzionale delle somme anticipate, in modo tale da mantenere sempre costante ilrapporto tra il valore dei beni detenuti in garanzia ed il credito restitutorio.
Il contratto si estingue ove si estingua la garanzia.
La differenza tra apertura di credito e anticipazione bancaria, sta nel fatto che nell’apertura dicredito non è previsto che vengano dati in pegno titoli o merci. Inoltre,
nell'anticipazione bancaria ci deve essere corrispondenza tra la somma anticipata