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Forme di governo
Separazione dei poteri: Quando si parla di "separazione dei poteri" senza ulteriori specificazioni si intende far riferimento alla teoria, attribuibile a Montesquieu, secondo la quale le funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionali (Poteri) dello Stato sono distribuite fra distinti centri di potere, rispettivamente detti Parlamento, Governo ed Ordine giudiziario. La separazione orizzontale o funzionale dei poteri è la divisione o separazione dei poteri sovrani e quindi originari. La separazione verticale o territoriale dei poteri attiene ai fenomeni del decentramento e dell'autonomia in base ai quali l'esercizio dei poteri viene distribuito su più livelli territoriali, coerentemente con le esigenze della popolazione, in modo da garantire il più immediato ed efficiente soddisfacimento. La ratio della formula organizzativa dei poteri statali è quella di evitare degenerazioni autoritarie o dispotiche, è infatti
sconsigliabile che tutto il potere legale risulti concentrato in un'unica persona e in un unico apparato, confusione dei poteri, com'era invece tipico dell'esperienza dello Stato assoluto. La ratio della separazione dei poteri è l'impossibilità di un cumulo integrale di due qualsiasi delle funzioni fondamentali in capo allo stesso organo, non potendosi però arrivare ad escludere qualsiasi reciproca interferenza. Si possono individuare tre possibili significati della formula "separazione dei poteri": - distinzione, ovvero separazione dei poteri come constatazione del fatto che gli Stati sono soliti distribuire al loro interno il potere sovrano. - bilanciamento, ovvero separazione dei poteri come tecnica atta a consentire che nessun organo costituzionale sia mai in grado di prevalere sugli altri, pur non potendosi escludere reciproche interferenze. - specializzazione, per cui ciascun degli organi costituenti fa soltanto una cosa. La criticaIl concetto fondamentale alla dottrina della separazione dei poteri si incentra sulla persistente attualità della tripartizione in legislativo, esecutivo e giudiziario dei poteri, intesi in senso sia soggettivo (organi), sia oggettivo (funzioni). In altri termini, da un lato, si constata, sul piano positivo, sia l'esistenza di organi costituzionali in numero superiore a tre (si pensi al caso italiano, al Presidente della Repubblica ed alla Corte Costituzionale), sia l'emersione di funzioni statali ulteriori rispetto alle classiche tre (si pensi in particolare alla funzione di indirizzo politico ed alla stessa ripartizione verticale delle funzioni fondamentali tra Stato ed enti territoriali substatuali). Poi sul piano logico, l'unica differenziazione pensabile ed ineliminabile è quella tra creazione (legislatio) ed applicazione (legis-executivo) di una norma con una logica priorità della prima rispetto alla seconda: ogni altra articolazione (ad iniziare da quella tra
Il testo fornito riguarda l'amministrazione e la giurisdizione. La separazione dei poteri ha un valore positivo, ma è relativo e vale solo a livello teorico, non dottrinale. L'articolazione tradizionale dei poteri è sia concettualmente troppo ampia (ci sono solo due momenti di potere) che positivamente troppo limitata (ci sono più di tre funzioni e organi). Il fondamento positivo della separazione funzionale dei poteri si trova negli articoli 3, 70 e 102, comma 1, della Costituzione. Per quanto riguarda la separazione organica, il riferimento più importante si trova nell'articolo 104, comma 1, della Costituzione, in cui la magistratura viene opposta a ogni altro potere. Questo risultato testuale è implicitamente confermato dalla stessa struttura della Parte II della Carta fondamentale, in cui si disciplinano, nell'ordine: il Parlamento (Titolo I), il Presidente della Repubblica (Titolo II), il Governo (Titolo III), la Magistratura.
(Titolo IV), le Regioni, le Province, iComuni (Titolo V), la Corte Costituzionale (Titolo VI). Emerge con evidenza che in questa Partedella Costituzione vi sono sei Titoli (e dunque almeno sei apparati, sei Poteri) a fronte di tresole funzioni. Il testo costituzionale ha affiancato ai Poteri tradizionali, altri Poteri, per cui lacritica all’aspetto organico coinvolgerà la teoria, ma non la dottrina della separazione deipoteri.L’art.70 Cost. dispone che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle dueCamere e l’art.102, comma 1, Cost. precisa, specularmente, che la funzione giurisdizionale èesercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.L’art.104, comma 1, Cost. definisce la magistratura ordine autonomo ed indipendente da ognialtro potere. Dal combinato disposto degli artt.102, comma 1, e 104, comma 1, Cost. si ricavauna chiara riserva di funzione giurisdizionale in capo
alla magistratura giudicante. La separazione dei poteri non tollera una confusione tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale. La funzione legislativa designa l'attività consistente nel fare le leggi, tale attività è esercitata collettivamente dalle due Camere (art.70), ciò significa che si chiamano leggi gli atti, cioè i prodotti dell'attività, del Parlamento. L'art.3, comma 1, Cost. sancisce che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Tale enunciato prima ancora che un principio è una regola, e più precisamente una prescrizione che la Costituzione rivolge al titolare della funzione legislativa affinché i suoi atti siano strutturati in modo da non realizzare disparità di trattamento (per lo meno in riferimento a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali) tra i destinatari dei comandi adottati con legge. E l'unico modo per non incorrere nelleSuddette disparità è che il comando sia formulato in modo generale, sia cioè indirizzato a tutti. Dunque sancendo che la funzione legislativa è l'attività parlamentare consistente nel porre comandi generali, può ottenersi specularmente una definizione formale della funzione giurisdizionale, identificabile con l'attività giudiziaria consistente nel porre comandi non generali ma singolari. Inoltre, mentre provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, i provvedimenti legislativi non devono essere motivati. Il senso e la portata della separazione dei poteri, intesa come dottrina, nel diritto italiano odierno, sono: dal punto di vista funzionale, i poteri giuridici restano tre, ma soltanto per due di essi (quello giurisdizionale e quello legislativo) è prescritta una separazione assoluta. Il fatto che in Costituzione non sia menzionata la funzione amministrativa avvalora l'ipotesi che si tratti di una funzione residuale.
stante, poi, la subordinazione anche dei giudici (oltre che degli amministratori) alla legge (art.101, comma 2, Cost.), si spiega come la separazione tra amministrazione e giurisdizione sia un effetto indiretto della separazione tra quest'ultima e la legislazione. cosa, questa, che trova conferma anche sotto il profilo organico, laddove la magistratura viene costituita in ordine indipendente ed autonomo dall'art.104, realizzando pertanto un'ipotesi di vera e propria riserva di funzione giurisdizionale e, quindi, di separazione specializzata. viceversa, le mutue interferenze tra i Poteri politici (Legislativo ed Esecutivo) inducono a adottare per una strutturazione dei loro rapporti nei termini meno rigorosi di un bilanciamento non specializzato, sebbene sia da precisare che, in virtù del disposto dell'art.70 Cost., mentre le incursioni del Governo nella funzione legislativa sono tassative, quelle del Parlamento nella funzione esecutivo - amministrativa sono.Virtualmente illimitate. Per quanto concerne, infine, le figure menzionate nella Parte II della Costituzione ulteriori rispetto alle tre originariamente previste nella ricostruzione montesquieuiana (Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, Regioni ed Enti locali), esse troveranno posto nel sistema, a seconda dei due casi, in relazione alle funzioni legislativa, esecutivo - amministrativa o giurisdizionali.
Sovranità popolare: L'art.1, comma 2, Cost. dispone che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La locuzione "sovranità popolare" può essere intesa in vari significati:
- Che lo Stato è democratico e quindi al popolo bisogna riconoscere il massimo possibile di poteri diretti.
- Che lo Stato deve essere dotato di un sistema elettorale per le scelte dei governanti, il c.d. principio rappresentativo.
- Si tratta di un'espressione a sé, del tutto distinta da quelle attinenti alla