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La maggioranza qualificata dei componenti l'assemblea

Nei primi scrutini si ha raggiunto la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'assemblea. Dal 4° scrutinio in poi, appena si raggiunge la maggioranza assoluta, ossia il 50% + 1, si conclude l'elezione.

L'accesso del Capo dello Stato con una maggioranza qualificata tende a favorire una preferenza molto estesa, mentre la scelta di limitarlo ai primi 3 scrutini è data dalla volontà di non sminuirne eccessivamente l'immagine con una elezione eccessivamente prolungata.

Il Presidente della Repubblica è eletto per un mandato di 7 anni, che decorrono dalla data del giuramento ed è immediatamente rieleggibile.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, deve, ai sensi dell'art. 91 Cost., prestare

“giuramento” alla fedeltà della Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune non integrato dai rappresentanti regionali.

La Costituzione inoltre non prevede la carica di “vicepresidente”, né la possibilità di ma solo l’istituto della delegare le funzioni di capo dello Stato ad altro organo, “supplenza”, escludendo anche implicitamente la revoca del Presidente.

La supplenza consiste nell’assunzione dei poteri e delle funzioni di Capo dello Stato da Presidente del Senato, nel caso il Presidente non possa svolgere le proprie attività a causa di un “impedimento”.

L’impedimento può essere permanente, in caso ad esempio di decadenza dalla carica comminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza di condanna per alto tradimento o attentato alla costituzione, oppure momentaneo, come una malattia per la quale si prevede un decorso non breve o un viaggio.

All'estero (in questo caso vi è stata prassi discordante nel passato, con chi si faceva sostituire e chi invece non lo riteneva necessario). Sia su chi sia legittimato a dichiarare lo stato di "impedimento". Vi è una certa discordanza - nei casi in cui a ciò non possa o voglia provvedere il diretto interessato (il Parlamento in seduta comune, il Governo, la Corte Costituzionale ecc.) - sia sulla qualità e quantità di funzioni che il "supplente" sia legittimato a svolgere, anche se la dottrina prevalente sostiene che il dettato dell'art.86 sia chiaro: "...le funzioni di Presidente..." non ponendo alcun limite.

La cessazione dalla carica invece può avvenire per:

  • Morte
  • Fine del settennato
  • Atto di dimissioni del Presidente della Repubblica

L'atto di dimissioni del Presidente della Repubblica è un atto

  • Ub
  • B
  • Li
  • C
  • A è un atto personale, e non richiede la controfirma ministeriale, né la motivazione.
  • Impedimento permanente per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità (cittadinanza, godimento dei diritti politici e civili, ecc.)
  • Decadenza: per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità (cittadinanza, godimento dei diritti politici e civili, ecc.) a seguito di condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione, ad opera della Corte Costituzionale
  • Destituzione: a seguito di condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione, ad opera della Corte Costituzionale
  • Alla cessazione dalla Carica, fatti salvi i casi di rinuncia e
di perdita dei diritti civili e politici, a Vita". Il Capo dello Stato resta nominato "Senatore". 4) Responsabilità del Presidente della Repubblica Secondo la dottrina prevalente, si ritiene che il Presidente della Repubblica sia sottoposto esclusivamente alla sola "responsabilità politica diffusa", visto che la Costituzione non prevede alcun organo al quale egli debba rendere conto del proprio comportamento politico. È responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Pertanto, nessun atto giuridico è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti che si assumono la responsabilità dell'atto medesimo, a meno che tali atti non configurino uno dei due reati previsti dall'art. 90 per il Presidente della Repubblica. "tradimento".

“alto si intende l’aver offeso la personalità dello Stato e si presuppone un accordo con potenze straniere finalizzato a pregiudicare gli interessi nazionali o a sovvertirne l’ordinamento costituzionale alla Costituzione”.

Per “attentato” invece si ipotizza ogni atto doloso diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale e le istituzioni medesime. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Presidente risponde al pari di ogni cittadino anche se, per evitare che il Capo dello Stato sia oggetto di incriminazioni politiche strumentalizzate, nel silenzio della Costituzione, si ritiene in dottrina che nei suoi confronti non si possa procedere fino a che lui resti in carica.

5) Prerogative del Presidente della Repubblica non è sindacabile e non può essere perseguito per i pareri e le opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni. Assegna l’indipendenza

economica Al fine di garantirgli gli sono attribuiti un per la sua dotazione, personale prestazione, il cui importo è determinato per legge, ed una finalizzata al funzionamento dell'Ufficio della Presidenza che viene formata da venipatrimoniale indisponibili dello Stato (Quirinale, altri fabbricati ecc.), denaro e altro. Pot e ri e d a t t ri b u zi on i d e l P re s i d e n t e 1) P o t e r i d e l P r e sid e n t e d e l la R e p u b b lic a Gli artt.87 e 88 Cost., dopo aver indicato le funzioni generali del Presidente della Repubblica, ossia "capo dello Stato" e "rappresentante dell'unità nazionale", ne elencano i "poteri" senza dare ad essi un ordine logico particolare. In primo luogo possiamo dire che il Presidente della Repubblica ha margine di intervento in ognuna delle funzioni dello Stato: legislativa, esecutiva e giurisdizionale. In sintesi possiamo dire che egli esercita: P o t e r i d i c o n t r o l l o - Poteri di

c o n t r o l l o : può indurre alla riflessione gli organi astrattamente competenti a giudicare su di una materia, sia sulla legittimità costituzionale, sia sulla opportunità politica degli atti da adottare.

P o t e r i d i G a r a n z i a

P o t e r i d i G a r a n z i a: è suo compito vigilare affinché determinati organi ai quali è posto al vertice, come il C.S.M. o il Consiglio Supremo di Difesa, non oltrepassino i limiti previsti dalla Costituzione.

P o t e r i d i P r e r o g a t i v a

P o t e r i d i P r e r o g a t i v a: egli ad esempio conferisce onorificenze, concede la grazia ecc. Sono sostanzialmente dei retaggi delle attribuzioni che spettavano alla Corona.

P o t e r i d i I n f l u e n z a

P o t e r i d i I n f l u e n z a: è il caso dei “messaggi” inviati alle camere.

P o t e r i d i I n t e r m e d i a z i o n e P o l i t i c a

P o t e r i d i I n t e r m e d i a z i o n e P o l i t i c a:

Collocano il Presidente della Repubblica al centro delle vicende politico-costituzionali dello Stato, come nel caso dello scioglimento anticipato delle Camere o la nomina del Presidente del Consiglio.

Poteri di Copertura degli Organi Costituzionali:

  • Fra le sue funzioni vi è anche la nomina di cinque senatori a vita e di cinque giudici della Corte Costituzionale.

Poteri di Copertura degli Organi Costituzionali:

  • Quelli conferiti al P.d.R. quale organo in grado di fornire la massima garanzia rispetto all'adempimento dei doveri imposti dalla Costituzione (indir
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Publisher
A.A. 2022-2023
100 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Trampeppyx di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Principi costituzionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Palma Giuseppe.