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Per quanto riguarda gli ordinamenti primitivi, essi si sono formati tramite una lenta evoluzione a partire dalle tradizioni e dagli usi (ossia
da un diritto consuetudinario), fino ad arrivare ad un diritto basato sulla volontà di un soggetto a cui la comunità ha riconosciuto poteri
normativi = evoluzione dalle fontifatto alle fontiatto. Invece gli ordinamenti moderni si istituiscono tramite un processo costituente: è
compito tipico della Costituzione indicare quali sono le fonti del diritto, anche se essa si limita ad indicare quelle a sé immediatamente
fonti primarie
inferiori, dette (che sono le leggi e gli atti ad esse equiparati) infatti, in un ordinamento a struttura gerarchica,
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secondarie).
saranno le fonti primarie a regolare le fonti ancora inferiori (fonti Le norme di un ordinamento giuridico che indicano le
norme di riconoscimento,
fonti abilitate ad innovare l'ordinamento stesso si chiamano oppure fonti sulla produzione delle norme.
Fonti di cognizione: pubblicazione e ricerca degli atti normativi
Invece le fonti di cognizione sono gli strumenti attraverso i quali si possono conoscere le fonti di produzione. In Italia esistono fonti di
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.),
cognizione ufficiali e private. La più importante delle fonti ufficiali è la mentre
altre sono i Bollettini (o Gazzette) ufficiali della Regione (B.U.R.) e la Gazzetta Ufficiale della Unione europea (GUUE); anche a livello
comunale e provinciale vi sono poi strumenti di informazione ufficiale dell'attività normativa. Le fonti ufficiali hanno una grande
importanza perché contengono il testo che “entra in vigore”, ossia che diviene obbligatorio per tutti tutti gli atti normativi devono
→
essere pubblicati su una fonte ufficiale, affinché i cittadini e gli organi di applicazione del diritto possano conoscerli. Per consentire lo
studio e la conoscenza dei nuovi atti essi non entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, ma soltanto dopo la “vacatio
legis” (se non è disposto in maniera diversa), un periodo di 15 giorni in cui gli effetti del nuovo atto sono sospesi. Una volta passato
legis non excusat)
tale periodo, i nuovi atti sono pienamente obbligatori e vige la presunzione di conoscenza della legge (ignorantia
novit curia).
e l'obbligo del giudice di applicarla, senza bisogno che siano le parti a provarne l'esistenza (iura
Esistono poi anche fonti non ufficiali, che possono essere fornite da soggetti pubblici (Ministeri o Regioni per esempio) o privati (case
editrici, riviste ecc), ed essere cartacee oppure informatiche. Le notizie da esse pubblicate non hanno valore legale: servono solo a far
conoscere le norme in vigore, ma la pubblicazione non incide sull'efficacia.
Fontifatto e fontiatto atti normativi) fatti normativi).
Le fonti di produzione si dividono in fontiatto (o e fontifatto (o
1) Le fontiatto sono parte degli atti giuridici, ossia quei comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo ad effetti giuridici;
rispetto però alla categoria generale degli atti giuridici, gli atti normativi:
− hanno la capacità di porre norme vincolanti per tutti, in quanto fonti del diritto
− devono essere emanati da soggetti cui lo stesso ordinamento riconosce il potere e l'idoneità di porre in essere tali atti: le
fontiatto dunque implicano l'agire volontario di un organo abilitato dall'ordinamento giuridico (non di chiunque). La norma di
riconoscimento è quella che attribuisce ad un determinato organo il potere di emanare un determinato atto normativo.
2) Le fontifatto invece sono una categoria residuale, ossia sono tutte le altre fonti che l'ordinamento riconosce e di cui consente
l'applicazione per il semplice “fatto” di esistere (non perché un certo organo le ha prodotte). Esse appartengono alla categoria dei fatti
giuridici, ossia gli eventi naturali (es. nascita) o sociali (es. un pugno sferrato a una persona) che producono conseguenze rilevanti per
l'ordinamento. Le fontifatto, rispetto alla categoria generale dei fatti giuridici, fanno sorgere norme vincolanti per tutti.
Tipicità delle fontiatto
Affinché la volontà di un soggetto idoneo possa produrre effetti normativi, essa dev'essere riconoscibile: da qui l'esigenza che ogni atto
normativo si manifesti esteriormente. Ogni tipo di fonte ha una sua forma essenziale, che deve essere rispettata dai singoli atti di
quella fonte, in modo che possano essere riconoscibili come appartenenti alla fonte stessa. La forma tipica dell'atto è data da vari
l'intestazione dell'autorità emanante nome proprio
elementi: (es. decreto del Presidente della Repubblica), il dell'atto (nomen juris:
procedimento
es. legge, decretolegge ecc), il di formazione dell'atto = per procedimento si intende la sequenza di atti preordinata al
risultato finale; se non viene rispettato il procedimento di formazione, l'atto normativo ha un vizio di forma. L'atto è poi suddiviso in
articoli, i quali sono suddivisi in commi; gli articoli, spesso accompagnati da una rubrica che ne indica l'argomento, possono essere
raggruppati in capi, i quali a loro volta possono essere raggruppati in titoli e parti (ognuno con apposita rubrica).
Le consuetudini e le altre fontifatto consuetudine.
Un tempo la fonteatto per eccellenza era la Essa nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo fino al punto
che, dimenticata oppure da sempre ignorata la sua origine, esso viene sentito come obbligatorio e giuridicamente vincolante. La
consuetudine, il “diritto comune” ebbe grande importanza in tutti gli ordinamenti che si sono sviluppati lentamente, finché essi hanno
mantenuto coesione sociale. Tuttavia oggi la consuetudine è quasi scomparsa dagli ordinamenti moderni, che invece si ispirano al
sistema della codificazione. Sono però rimaste alcune tracce:
• nelle Disposizioni preliminari al codice civile (dette Preleggi) c'è un riferimento nell'art. 1, il quale traccia la gerarchia delle
fonti e cita per ultimi anche gli “usi”. In particolare ciò significa che gli usi sono ammessi soltanto laddove non vi sia una
norma superiore: la consuetudine quindi ha valore o in materie non regolate da fontiatto (consuetudine praeter legem)
oppure per richiamo esplicito della legge (consuetudine secundum legem). La consuetudine contra legem invece non può
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esistere, in quanto si tratta semplicemente di un comportamento illegittimo
• in alcune disposizioni del codice civile sono richiamati gli “usi”, per esempio in materia contrattuale: gli usi locali sono
elementi integrativi del contratto, oppure possono indicare i modi, il luogo e i tempi dell'adempimento delle obbligazioni in
generale ed i modi di stipulazione dei contratti. Il problema è quindi quello di conoscere tali usi: si può per esempio ricorrere
alle raccolte provinciali delle Camere del commercio, che sono semplici fonti di cognizione degli usi gli usi in esse raccolti
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“si presumono esistenti fino a prova contraria”
• anche in dottrina spesso si fa riferimento alle consuetudini, ma spesso si tratta di un equivoco. Infatti di solito ci si riferisce al
interpretative”:
fenomeno delle cosiddette “consuetudini esse non sono comportamenti sociali, ma piuttosto la costante
interpretazione di una disposizione di legge da parte degli interpreti. Esse quindi non sono fontifatto del diritto autonome,
ma un'interpretazione delle fontiatto. Si tratta sostanzialmente del fenomeno del “diritto vivente”, per il quale una certa
disposizione che può prestarsi a varie interpretazioni è “fatta vivere” dagli interpreti secondo un determinato significato
sempre uguale
• infine anche la Costituzione si riferisce alle consuetudini, per es. nell'art. 10.1 dove dice che “l'ordinamento italiano si
consuetudini
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. In questo caso il riferimento è alle
internazionali, ossia norme che non si trovano nei trattati, non sono scritte né poste da alcun soggetto, ma sono comunque
considerate obbligatorie dalla generalità degli Stati. L'ordinamento italiano si adegua automaticamente a tali consuetudini,
nel senso che il giudice italiano deve applicare immediatamente norme di questo genere (qualora ne accerti l'esistenza),
come se fosse una norma “interna” questo significa che tali norme hanno una posizione superiore alla legge ordinaria.
→
Questo meccanismo di rinvio automatico dell'ordinamento italiano alle norme di altri ordinamenti è detto “rinvio mobile” (vedi
dopo)
NB. le consuetudini non vanno confuse con le convenzioni costituzionali, che sono frutto di un accordo tra soggetti politicoistituzionali
(quindi non derivano da comportamenti spontanei) e che non sono fonti.
Oltre alle consuetudini ci sono poi altre fontifatto: esse sono tutte quelle fonti che producono norme richiamate dal nostro ordinamento
ma non prodotte dai nostri organi. Due esempi importanti sono le norme prodotte dall'Unione europea e le norme di diritto
internazionale privato. Infatti il fenomeno della globalizzazione dei mercati ha come effetto anche l'enorme aumento di importanza di
queste fonti.
norme prodotte dall'Unione europea,
Le a differenza delle consuetudini, sono fonti scritte e volute dagli organi dell'Unione europea;
esse sono quindi delle fontiatto dal punto di vista dell'ordinamento europeo. Però, siccome esse sono prodotte da organi al di fuori del
norme di diritto internazionale privato
nostro ordinamento, sono considerate da quest'ultimo come semplici “fatti” normativi. Le sono
norme che regolano l'applicazione della legge quando i soggetti o i beni coinvolti nel caso sottoposto al giudice sono collegati a
ordinamenti giuridici diversi (es. litigio tra un cittadino italiano e uno bulgaro). Alcuni articoli delle Preleggi, poi sostituiti con la legge del
1995, stabiliscono che il giudice italiano in certi casi può applicare le leggi di un altro paese; queste fonti dunque sono fontiatto
nell'ordinamento di appartenenza, mentre sono fontifatto per il nostro la differenza si può percepire ponendosi dal punto di vista del
→
giudice.
Il principio jura novit curia
principio jura novit curia
Il dice che giudice ha il potere e il dovere di individuare ed interpretare le fonti normative da applicare in
giudizio con i propri mezzi, ossia non può gravare sulle parti o dipendere dal loro rapporto. Questo principio vale per tutte le fonti, sia
atto che fatto; per queste ultime però si pongono delle difficoltà pratiche. Infatti, mentre per le fontiatto la pubblicazione ufficiale è lo
strumento che rende sempre possibile l'accertamento della