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Estratto del documento

Per quanto riguarda gli ordinamenti primitivi, essi si sono formati tramite una lenta evoluzione a partire dalle tradizioni e dagli usi (ossia

da un diritto consuetudinario), fino ad arrivare ad un diritto basato sulla volontà di un soggetto a cui la comunità ha riconosciuto poteri

normativi = evoluzione dalle fonti­fatto alle fonti­atto. Invece gli ordinamenti moderni si istituiscono tramite un processo costituente: è

compito tipico della Costituzione indicare quali sono le fonti del diritto, anche se essa si limita ad indicare quelle a sé immediatamente

fonti primarie

inferiori, dette (che sono le leggi e gli atti ad esse equiparati) infatti, in un ordinamento a struttura gerarchica,

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secondarie).

saranno le fonti primarie a regolare le fonti ancora inferiori (fonti Le norme di un ordinamento giuridico che indicano le

norme di riconoscimento,

fonti abilitate ad innovare l'ordinamento stesso si chiamano oppure fonti sulla produzione delle norme.

Fonti di cognizione: pubblicazione e ricerca degli atti normativi

Invece le fonti di cognizione sono gli strumenti attraverso i quali si possono conoscere le fonti di produzione. In Italia esistono fonti di

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.),

cognizione ufficiali e private. La più importante delle fonti ufficiali è la mentre

altre sono i Bollettini (o Gazzette) ufficiali della Regione (B.U.R.) e la Gazzetta Ufficiale della Unione europea (GUUE); anche a livello

comunale e provinciale vi sono poi strumenti di informazione ufficiale dell'attività normativa. Le fonti ufficiali hanno una grande

importanza perché contengono il testo che “entra in vigore”, ossia che diviene obbligatorio per tutti tutti gli atti normativi devono

essere pubblicati su una fonte ufficiale, affinché i cittadini e gli organi di applicazione del diritto possano conoscerli. Per consentire lo

studio e la conoscenza dei nuovi atti essi non entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, ma soltanto dopo la “vacatio

legis” (se non è disposto in maniera diversa), un periodo di 15 giorni in cui gli effetti del nuovo atto sono sospesi. Una volta passato

legis non excusat)

tale periodo, i nuovi atti sono pienamente obbligatori e vige la presunzione di conoscenza della legge (ignorantia

novit curia).

e l'obbligo del giudice di applicarla, senza bisogno che siano le parti a provarne l'esistenza (iura

Esistono poi anche fonti non ufficiali, che possono essere fornite da soggetti pubblici (Ministeri o Regioni per esempio) o privati (case

editrici, riviste ecc), ed essere cartacee oppure informatiche. Le notizie da esse pubblicate non hanno valore legale: servono solo a far

conoscere le norme in vigore, ma la pubblicazione non incide sull'efficacia.

Fonti­fatto e fonti­atto atti normativi) fatti normativi).

Le fonti di produzione si dividono in fonti­atto (o e fonti­fatto (o

1) Le fonti­atto sono parte degli atti giuridici, ossia quei comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo ad effetti giuridici;

rispetto però alla categoria generale degli atti giuridici, gli atti normativi:

− hanno la capacità di porre norme vincolanti per tutti, in quanto fonti del diritto

− devono essere emanati da soggetti cui lo stesso ordinamento riconosce il potere e l'idoneità di porre in essere tali atti: le

fonti­atto dunque implicano l'agire volontario di un organo abilitato dall'ordinamento giuridico (non di chiunque). La norma di

riconoscimento è quella che attribuisce ad un determinato organo il potere di emanare un determinato atto normativo.

2) Le fonti­fatto invece sono una categoria residuale, ossia sono tutte le altre fonti che l'ordinamento riconosce e di cui consente

l'applicazione per il semplice “fatto” di esistere (non perché un certo organo le ha prodotte). Esse appartengono alla categoria dei fatti

giuridici, ossia gli eventi naturali (es. nascita) o sociali (es. un pugno sferrato a una persona) che producono conseguenze rilevanti per

l'ordinamento. Le fonti­fatto, rispetto alla categoria generale dei fatti giuridici, fanno sorgere norme vincolanti per tutti.

Tipicità delle fonti­atto

Affinché la volontà di un soggetto idoneo possa produrre effetti normativi, essa dev'essere riconoscibile: da qui l'esigenza che ogni atto

normativo si manifesti esteriormente. Ogni tipo di fonte ha una sua forma essenziale, che deve essere rispettata dai singoli atti di

quella fonte, in modo che possano essere riconoscibili come appartenenti alla fonte stessa. La forma tipica dell'atto è data da vari

l'intestazione dell'autorità emanante nome proprio

elementi: (es. decreto del Presidente della Repubblica), il dell'atto (nomen juris:

procedimento

es. legge, decreto­legge ecc), il di formazione dell'atto = per procedimento si intende la sequenza di atti preordinata al

risultato finale; se non viene rispettato il procedimento di formazione, l'atto normativo ha un vizio di forma. L'atto è poi suddiviso in

articoli, i quali sono suddivisi in commi; gli articoli, spesso accompagnati da una rubrica che ne indica l'argomento, possono essere

raggruppati in capi, i quali a loro volta possono essere raggruppati in titoli e parti (ognuno con apposita rubrica).

Le consuetudini e le altre fonti­fatto consuetudine.

Un tempo la fonte­atto per eccellenza era la Essa nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo fino al punto

che, dimenticata oppure da sempre ignorata la sua origine, esso viene sentito come obbligatorio e giuridicamente vincolante. La

consuetudine, il “diritto comune” ebbe grande importanza in tutti gli ordinamenti che si sono sviluppati lentamente, finché essi hanno

mantenuto coesione sociale. Tuttavia oggi la consuetudine è quasi scomparsa dagli ordinamenti moderni, che invece si ispirano al

sistema della codificazione. Sono però rimaste alcune tracce:

• nelle Disposizioni preliminari al codice civile (dette Preleggi) c'è un riferimento nell'art. 1, il quale traccia la gerarchia delle

fonti e cita per ultimi anche gli “usi”. In particolare ciò significa che gli usi sono ammessi soltanto laddove non vi sia una

norma superiore: la consuetudine quindi ha valore o in materie non regolate da fonti­atto (consuetudine praeter legem)

oppure per richiamo esplicito della legge (consuetudine secundum legem). La consuetudine contra legem invece non può

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esistere, in quanto si tratta semplicemente di un comportamento illegittimo

• in alcune disposizioni del codice civile sono richiamati gli “usi”, per esempio in materia contrattuale: gli usi locali sono

elementi integrativi del contratto, oppure possono indicare i modi, il luogo e i tempi dell'adempimento delle obbligazioni in

generale ed i modi di stipulazione dei contratti. Il problema è quindi quello di conoscere tali usi: si può per esempio ricorrere

alle raccolte provinciali delle Camere del commercio, che sono semplici fonti di cognizione degli usi gli usi in esse raccolti

“si presumono esistenti fino a prova contraria”

• anche in dottrina spesso si fa riferimento alle consuetudini, ma spesso si tratta di un equivoco. Infatti di solito ci si riferisce al

interpretative”:

fenomeno delle cosiddette “consuetudini esse non sono comportamenti sociali, ma piuttosto la costante

interpretazione di una disposizione di legge da parte degli interpreti. Esse quindi non sono fonti­fatto del diritto autonome,

ma un'interpretazione delle fonti­atto. Si tratta sostanzialmente del fenomeno del “diritto vivente”, per il quale una certa

disposizione che può prestarsi a varie interpretazioni è “fatta vivere” dagli interpreti secondo un determinato significato

sempre uguale

• infine anche la Costituzione si riferisce alle consuetudini, per es. nell'art. 10.1 dove dice che “l'ordinamento italiano si

consuetudini

conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. In questo caso il riferimento è alle

internazionali, ossia norme che non si trovano nei trattati, non sono scritte né poste da alcun soggetto, ma sono comunque

considerate obbligatorie dalla generalità degli Stati. L'ordinamento italiano si adegua automaticamente a tali consuetudini,

nel senso che il giudice italiano deve applicare immediatamente norme di questo genere (qualora ne accerti l'esistenza),

come se fosse una norma “interna” questo significa che tali norme hanno una posizione superiore alla legge ordinaria.

Questo meccanismo di rinvio automatico dell'ordinamento italiano alle norme di altri ordinamenti è detto “rinvio mobile” (vedi

dopo)

NB. le consuetudini non vanno confuse con le convenzioni costituzionali, che sono frutto di un accordo tra soggetti politico­istituzionali

(quindi non derivano da comportamenti spontanei) e che non sono fonti.

Oltre alle consuetudini ci sono poi altre fonti­fatto: esse sono tutte quelle fonti che producono norme richiamate dal nostro ordinamento

ma non prodotte dai nostri organi. Due esempi importanti sono le norme prodotte dall'Unione europea e le norme di diritto

internazionale privato. Infatti il fenomeno della globalizzazione dei mercati ha come effetto anche l'enorme aumento di importanza di

queste fonti.

norme prodotte dall'Unione europea,

Le a differenza delle consuetudini, sono fonti scritte e volute dagli organi dell'Unione europea;

esse sono quindi delle fonti­atto dal punto di vista dell'ordinamento europeo. Però, siccome esse sono prodotte da organi al di fuori del

norme di diritto internazionale privato

nostro ordinamento, sono considerate da quest'ultimo come semplici “fatti” normativi. Le sono

norme che regolano l'applicazione della legge quando i soggetti o i beni coinvolti nel caso sottoposto al giudice sono collegati a

ordinamenti giuridici diversi (es. litigio tra un cittadino italiano e uno bulgaro). Alcuni articoli delle Preleggi, poi sostituiti con la legge del

1995, stabiliscono che il giudice italiano in certi casi può applicare le leggi di un altro paese; queste fonti dunque sono fonti­atto

nell'ordinamento di appartenenza, mentre sono fonti­fatto per il nostro la differenza si può percepire ponendosi dal punto di vista del

giudice.

Il principio jura novit curia

principio jura novit curia

Il dice che giudice ha il potere e il dovere di individuare ed interpretare le fonti normative da applicare in

giudizio con i propri mezzi, ossia non può gravare sulle parti o dipendere dal loro rapporto. Questo principio vale per tutte le fonti, sia

atto che fatto; per queste ultime però si pongono delle difficoltà pratiche. Infatti, mentre per le fonti­atto la pubblicazione ufficiale è lo

strumento che rende sempre possibile l'accertamento della

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ChiaraTognini95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rigano Francesco.