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Premesse

Il termine “diritto” viene impiegato, nel linguaggio tecnico dei giuristi, in almeno due significati diversi:

  • In senso soggettivo, esso indica una pretesa (es. è un mio diritto!).
  • In senso oggettivo, esso indica un insieme di norme giuridiche, ossia un ordinamento giuridico.

I due significati sono tra loro strettamente correlati: ogni pretesa deve trovare riscontro in una norma giuridica che la riconosca e la tuteli, mentre un ordinamento giuridico deve avere come scopo l'assegnazione dei diritti soggettivi. Definire il diritto come un insieme di norme giuridiche sposta il problema sulla definizione stessa di norma giuridica.

Prima di tutto, noi facciamo parte di un insieme di ordinamenti in quanto cittadini europei, cittadini italiani, residenti di una regione/comune, fedeli di una religione, soci di un circolo, appartenenti a una società sportiva o un club, iscritti a un partito/sindacato, componenti di una famiglia o di un gruppo di amici. Il diritto è quindi lo strumento con cui la vita sociale si organizza su tutti i livelli (ubi societas ibi ius). Ogni comportamento umano è giudicato secondo le regole di ciascun ordinamento, ma non è detto che esse siano tra loro compatibili: un comportamento permesso dallo Stato potrebbe non essere tollerato dalla famiglia o dalla comunità religiosa.

Il diritto è molto legato alle coordinate storiche e geografiche: secondo le nostre coordinate attuali, il diritto dello Stato è molto diverso dagli altri ordinamenti ed ha il monopolio della forza coercitiva (solo esso può prevedere l'arresto e il carcere come sanzioni, mentre se altri ordinamenti imponessero con la forza le proprie regole commetterebbero un reato). Il giurista oggi direbbe quindi che il diritto è l'insieme di regole poste dallo Stato e fornite quindi della coercizione fisica come sanzione. Il diritto posto dalle altre istituzioni sociali (famiglia, associazioni, partiti) non ci appare fatto di “norme giuridiche”, ma piuttosto di norme sociali: saranno sì anch’esse sanzionate, ma con sanzioni sociali che non possono andare oltre l’espulsione dal gruppo.

In sintesi, da un lato sta il diritto “vero”, quello dello Stato (o derivato dallo Stato), fatto di “vere” norme giuridiche, il cui rispetto è garantito dal ricorso alla “forza pubblica”; dall’altro stanno i fenomeni pre o para-giuridici, regolati da norme sociali (es. regole di bon ton, cedere il passo a una signora anziana etc., se non sono rispettate, implicano solo reazioni sociali e non il carcere).

Il termine diritto, secondo un'ulteriore accezione, può indicare anche la materia di studio: il diritto è dunque anche l'insieme delle interpretazioni delle norme che sono state date dai giudici chiamati ad applicarle (giurisprudenza) e dagli studiosi (dottrina).

Una distinzione importante

  • Diritto pubblico: riguarda l'organizzazione dei pubblici poteri e i rapporti tra autorità pubblica e privati (rif. diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto ecclesiastico, diritto penale etc.).
  • Diritto privato: riguarda i rapporti tra soggetti privati, che stanno in posizione di parità (rif. diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto industriale, diritto di famiglia etc.).

Lo Stato: nozioni introduttive

Il potere politico e sociale

Innanzitutto, il potere è la capacità di influenzare il comportamento di altri individui. A seconda del mezzo utilizzato per esercitare tale influenza, sono stati distinti tre tipi di potere sociale:

  1. Potere economico: legato al possesso di beni necessari o percepiti come tali, che induce coloro che non li posseggono a seguire un certo comportamento (es. proprietario di un bene produttivo, come terra o fabbrica, che ottiene che il non proprietario lavori per lui a particolari condizioni).
  2. Potere ideologico: legato al possesso di forme di sapere, di conoscenze, dottrine filosofiche e religiose, il quale permette di esercitare un'influenza sui membri di un gruppo inducendoli a fare/non fare qualcosa (rif. sacerdoti, scienziati, intellettuali).
  3. Potere politico: potere che può ricorrere, come ultima risorsa, alla forza legittima per imporre la propria volontà. Lo Stato oggi incarna la figura tipica di potere politico (ha apparati repressivi per far rispettare le sue regole); nelle società antiche i tre poteri non erano ben distinti e potevano anche concentrarsi su un singolo soggetto privato.

La legittimazione

L'uso della forza da parte del potere politico è sempre una risorsa estrema, mentre ciò che conta è l'astratta possibilità del suo impiego. Inoltre, si obbedisce ai comandi del detentore del potere politico non solo perché egli può ricorrere alla forza, ma anche perché si ritiene che sia moralmente obbligatorio farlo. Infatti il potere politico, oltre che sulla forza, si basa anche su un principio di giustificazione detto legittimazione.

Esistono diverse ragioni che spingono a questa giustificazione, in rapporto alle quali il sociologo tedesco Max Weber ha individuato tre differenti tipi di potere legittimo:

  1. Il potere tradizionale, basato sulla credenza nel carattere sacro delle tradizioni.
  2. Il potere carismatico, basato sulla dedizione straordinaria al valore esemplare di una persona e degli ordinamenti che questa ha creato.
  3. Il potere legale-razionale, basato sulla credenza nel diritto di comando di coloro che ottengono un potere sulla base di procedure legali e lo esercitano con l’osservanza di limiti stabiliti dal diritto. Il potere legale-razionale trova la sua consacrazione in due fondamentali documenti costituzionali: la Costituzione americana (1787) e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino approvata in Francia nel 1789.

In quel periodo storico si afferma il principio secondo cui il potere politico non agisce libero da vincoli giuridici, ma è sottoposto al diritto per garantire la libertà dei cittadini contro i pericoli dell’abuso da parte di chi detiene il potere. Il problema della legittimità è molto importante, perché permette di evitare che il potere politico attribuito alle istituzioni distrugga le libertà che dovrebbe invece proteggere: con il costituzionalismo è quindi stata introdotta la sottoposizione del potere politico a limiti giuridici (tramite per esempio il principio di legalità, la separazione dei poteri, le libertà costituzionali) = lo stato in cui ciò avviene è detto Stato di diritto.

Con la democratizzazione delle strutture dello Stato e l’avvento dell’era della sovranità popolare, la legittimazione legale-razionale è divenuta insufficiente: si è affermato il principio secondo cui il potere politico dev’essere legittimato dal libero consenso popolare, espresso tramite le elezioni e gli altri strumenti di sovranità popolare (partiti, sindacati, referendum).

In conseguenza a ciò, il diritto costituzionale da un lato ha dovuto far sì che il potere politico rispecchiasse davvero le esigenze del popolo sovrano, dall'altro ha dovuto trovare il modo di evitare che il consenso popolare legittimasse la tirannia della maggioranza (nuovo assolutismo). Questo è stato possibile grazie a istituti come la rigidità costituzionale, la giustizia costituzionale, i diritti sociali, i referendum etc.

Infine, a partire dal secondo dopoguerra, si è assistito alla costruzione di organizzazioni sovranazionali (di cui la più importante è l'Unione Europea) cui vengono devolute alcune funzioni che prima appartenevano agli Stati, soprattutto per ciò che riguarda l’economia: in tal modo il diritto sovranazionale limita il potere politico statale. C'è stata però anche una spinta in senso inverso, ossia al trasferimento di compiti dallo Stato a livelli territoriali inferiori, come le Regioni e i Comuni.

Lo Stato

Lo Stato è una particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo. Lo Stato moderno nasce e si afferma in Europa tra il XV e il XVII secolo, e si distingue dalle forme di organizzazione precedenti per due caratteristiche:

  • Concentrazione del potere di comando legittimo in un determinato territorio in capo ad un'unica autorità.
  • La presenza di un'organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia professionale.

Il termine “Stato” è relativamente recente, in quanto si ritrova nell'opera di Machiavelli Il Principe (1513); anche il concetto stesso di Stato moderno esprime una cosa nuova, in quanto esso ha caratteri nuovi.

La nascita dello Stato moderno

La spinta alla concentrazione del potere politico nello Stato è nata come reazione alla dispersione di potere tipica del sistema feudale, il quale si basava sul rapporto vassallo/signore. Il signore concedeva al vassallo un feudo, grazie al quale il vassallo poteva essere economicamente autosufficiente; in cambio, egli doveva prestare al signore aiuti di vario genere ed aveva specifici obblighi. Il vassallo a sua volta aveva potere di comando su una serie di soggetti legati al feudo (contadini, villani, servi, abitanti dei villaggi etc.). I rapporti di potere avevano quindi carattere personale e privato.

Essi si sviluppavano inoltre su vari livelli (per esempio un vassallo poteva far riferimento ad un signore che era a sua volta vassallo di un altro signore), fino a una sorta di “sopra-signore” che godeva di un titolo come rex, princeps o dux (poteri molto più vasti).

Via via la dispersione del potere tipica del sistema feudale si accrebbe, a causa di vari fattori:

  • Se un vassallo cedeva una parte del proprio feudo a un vassallo inferiore, non nasceva un rapporto diretto tra quest'ultimo e il signore.
  • Uno stesso individuo poteva anche essere vassallo di più signori.
  • Il feudo divenne divisibile, ereditabile e alienabile, quindi i legami vassallo-signore si indebolirono.
  • La società era composta da tante comunità minori: familiari, economiche (es. corporazioni), politiche e religiose.

Le conseguenze di ciò sono che:

  • Non esisteva un diritto unico ma una molteplicità di sistemi giuridici e, poiché un soggetto poteva far parte di due comunità contemporaneamente, poteva anche essere sottoposto a due sistemi giuridici.
  • Le comunità principali formavano dei parlamenti medievali che interagivano con il “principe” e ne limitavano il potere, il quale dunque era ulteriormente frammentato.

La dispersione del potere e un grande scisma religioso, a cavallo tra il '300 e il '400, causarono guerre civili e di religione; nacque il bisogno di ristabilire un ordine sociale, bisogno al quale si rispose con una concentrazione del potere politico nello Stato moderno.

La sovranità

Lo Stato moderno si configura quindi come un apparato centralizzato stabile che ha il monopolio della forza legittima in un determinato territorio. Per comprendere questo concetto bisogna parlare della sovranità. Innanzitutto possiamo declinarla secondo due aspetti strettamente connessi tra loro:

  • Sovranità interna = supremo potere di comando in un determinato territorio, tanto intenso da non riconoscere nessun altro potere al di sopra di sé.
  • Sovranità esterna = indipendenza dello Stato nei confronti di altri Stati. Infatti lo Stato deve essere indipendente per far sì che valga la sovranità interna.

Dopo l'affermazione dello Stato moderno, si è posta la questione di chi esercitasse effettivamente il potere sovrano. Ci sono al riguardo tre diverse teorie:

  1. Teoria della sovranità della persona giuridica Stato: tra fine '800 e inizio '900, i giuristi tedeschi configurarono lo Stato come un vero e proprio soggetto di diritto titolare della sovranità. Questo al contempo serviva a legittimare oggettivamente lo Stato e a risolvere il conflitto tra il principio monarchico e quello popolare (in quanto né il re né il popolo sono sovrani, ma lo è lo Stato personificato).
  2. Teoria della sovranità della Nazione: invenzione del costituzionalismo francese dopo la rivoluzione del 1789. Prima di essa infatti c'era uno Stato assoluto e valeva l'identificazione tra Re e Stato (cfr. “lo Stato sono io, Luigi XIV”); in seguito la sovranità passò dal Re alla Nazione, i cui membri sono accomunati da valori, ideali e tradizioni. La sovranità nazionale aveva due obiettivi: uno era di far venire meno la sovranità del Re, l'altro era mettere fine alla divisione del Paese in ceti sociali. Infatti la Nazione è un'entità collettiva fatta da cittadini eguali tra loro e unificati politicamente.
  3. Teoria della sovranità popolare: la formulazione più importante di questa teoria è di Rousseau, per il quale la sovranità coincideva con la “volontà generale” (volontà del popolo sovrano, dell'insieme dei cittadini). Questo comportava una visione estremamente democraticistica dell'organizzazione politica, poiché prevedeva che il popolo esercitasse direttamente la propria sovranità senza il ricorso a rappresentanti.

L'elemento comune di queste tre teorie è il rifiuto di qualsiasi “legge fondamentale” capace di vincolare il sovrano: qualunque legge che ne disciplinasse l'azione era un autolimite, che il sovrano poteva quindi eliminare a proprio piacimento.

Il costituzionalismo del Novecento ha affermato il principio della sovranità popolare, dove però essa non ha più quel carattere assoluto che aveva prima. Innanzitutto, essa non si esercita più direttamente ma viene esercitata all'interno di un sistema rappresentativo basato sul suffragio universale (la legittimazione dello Stato deve basarsi sul consenso popolare, così come l'esercizio del potere politico delle istituzioni).

Un altro fattore importante che limita la sovranità popolare è la diffusione di Costituzioni rigide, ossia documenti con efficacia superiore alla legge (garantita da una Corte costituzionale) e che possono essere modificati soltanto con procedure estremamente complesse. Il terzo elemento di limite alla sovranità è la presenza di organizzazioni internazionali (vedi dopo).

La Costituzione italiana afferma che “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”; c'è quindi il principio della sovranità popolare, che però è limitata dall'osservanza di quanto previsto dalla carta costituzionale (questo anche per evitare che, dopo la guerra, sorgesse di nuovo una dittatura, anche se legittimata dal voto popolare). La nostra Costituzione individua anche i mezzi con cui il popolo esercita la propria sovranità, sia in maniera unitaria sia attraverso singoli atti di ciascun cittadino: elezioni politiche, votazioni di un referendum, iscrizioni a partiti politici etc. Inoltre, i poteri derivanti dalla sovranità non sono tutti affidati al popolo, ma alcuni (come quello di fare le leggi) sono esercitati dai diversi organi statali (Parlamento, Governo etc.) = sistema rappresentativo. Il popolo può comunque determinare il cosiddetto “indirizzo politico” dello Stato, ossia può scegliere gli orientamenti politici fondamentali che gli organi dovranno seguire. La Costituzione e i suoi limiti dunque prevalgono sulla volontà dei titolari del potere politico e della sovranità.

Organizzazioni internazionali

Dopo le due guerre mondiali, al fine di garantire la pace e la sicurezza tra gli Stati e di tutelare i diritti umani, è stata istituita l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), grazie ad un trattato approvato a San Francisco il 26 giugno 1945. In seguito fu approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel 1948. Tuttavia, l'ONU vieta l'intromissione nelle questioni interne degli Stati e quindi non crea vincoli giuridici; in seguito invece la limitazione della sovranità statale fu più forte con l'istituzione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA, Trattato di Parigi 1951), della Comunità economica europea e della Comunità europea per l'energia atomica (CEE e Euratom, entrambe nei Trattati di Roma 1957).

Nel 1965 con il Trattato di Bruxelles vengono fusi gli organi esecutivi delle tre Comunità e nel '76 si decide l'elezione a suffragio universale di un Parlamento europeo. Le tre comunità furono poi riunite totalmente nel 1992 con il trattato di Maastricht nella Comunità europea (CE). Essa rappresenta il primo pilastro dell'Unione europea (UE), la quale si completa con altri due pilastri: la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (CGAI). L'Unione europea estende le competenze della Comunità europea anche alla politica economica e alla moneta, e nel 2009 col Trattato di Lisbona sostituisce del tutto la Comunità europea stessa. L'UE conta ormai 27 Stati membri, molti dei quali non c'erano all'inizio.

Con la crescita politica europea, cominciò ad affermarsi la questione dei diritti dei cittadini europei, da far valere nei confronti del nuovo potere pubblico europeo: nel trattato dell'Unione sono stati riconosciuti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali grazie alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ma in seguito è nato un dibattito sulla possibilità di tradurre tali diritti in un documento costituzionale (per fortificarli e aumentare l'unione). Il risultato principale è la proclamazione della Carta dei diritti dell'Unione europea nel 2000 (dignità umana, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia), che ebbe piena efficacia giuridica col Trattato di Lisbona.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ChiaraTognini95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rigano Francesco.
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