TRASFERIMENTO, USUFRUTTO E AFFITTO D’AZIENDA
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio d’impresa.
Tali beni non devono per forza essere di proprietà dell’imprenditore, in quanto esso può
anche solo disporne sulla base di un titolo di possesso. Dunque, per qualificare un bene
come bene aziendale, non è importante il titolo grazie al quale l’imprenditore ne dispone,
ma la sua destinazione.
L’azienda è poi soggetta a variazioni quantitative e qualitative durante lo svolgimento
dell’attività.
Le variazioni andranno a incidere su di un valore preciso, ovvero l’avviamento, che indica
la capacità dell’impresa di generare profitto.
Tutto ciò è rilevante ai fini del trasferimento d’azienda, che sia a titolo definitivo o
temporaneo.
L’azienda è infatti oggetto di vendita, conferimento in società, donazione, usufrutto (diritti
reali) o affitto (personali). Può essere inoltre scomposta in singoli cespiti o rami, sui quali
l’imprenditore può operare atti di disposizione.
Il trasferimento parziale richiede tuttavia che la parte ceduta sia in grado di sostenere
un’attività produttiva e la parte restante sia ancora in grado di svolgere l’attività prestabilita.
Le forme da osservare nel trasferimento d’azienda sono fissate dall’art. 2556. In
particolare è disposto che: ai fini della validità dell’atto è necessario che vengano rispettate
le forme richieste dalla legge per il trasferimento dei singoli beni o per la particolare natura
del contratto; ai fini dell’opponibilità a terzi, è invece richiesta la forma scritta.
Oltre agli effetti dedotti in contratto, il trasferimento d’azienda produce effetti ex lege,
dispositivi o inderogabili, che riguardano il divieto di concorrenza dell’alienante, i contratti, i
crediti e i debiti aziendali.
Riguardo il divieto di concorrenza viene stabilito che l’alienante deve astenersi, per un
periodo massimo di 5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che possa
sviare la clientela dell’azienda ceduta. Per le aziende agricole, il divieto opera anche per le
attività ad essa connesse.
In caso non venga stabilito nulla, il divieto opera automaticamente per la durata di 5 anni.
Nel caso di usufrutto o di affitto, il divieto di concorrenza opera per la durata del contratto.
Per favorire il mantenimento dell’unità economica aziendale, la disciplina del trasferimento
agevola l’ingresso dell’acquirente nei rapporti contrattuali in corso di esecuzione che
l’alienante ha stipulato per assicurarsi i fattori produttivi necessari allo svolgimento
dell’impresa. Perciò, se non è stato deciso diversamente, l’acquirente dell’azienda
subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere
personale.
Al terzo contraente viene comunque riconosciuta la possibilità di sciogliersi dal vincolo
contrattuale entro 3 mesi dal trasferimento dell’azienda, sempre che ricorra una giusta
causa.
Per i crediti è stabilito che il trasferimento d’azienda produce effetti verso i terzi dal
momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Il debitore sarà tuttavia liberato se
effettua in buona fede il pagamento all’alienante.
Per i debiti viene invece stabilito che l’alienante non è liberato dai debiti precedenti al
trasferimento, a meno che i creditori non acconsentano. Se si tratta di aziende
commerciali viene stabilito che, anche in mancanza di un apposito patto di accollo,
l’acquirente risponde per i debiti precedenti il trasferimento in solido con l’alienante.
Per i debiti da lavoro l’acquirente risponde in solido sempre, anche se non risultavano
dalle scritture.
L’azienda può formare oggetto di un diritto reale o personale di godimento. Può infatti
essere costituita in usufrutto o può essere concessa in affitto.
La costituzione in usufrutto pone in carico all’usufruttuario obblighi e poteri. Lui deve:
• esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue;
• condurre l’azienda senza modificarne la destinazione ed in modo da conservarne
l’efficienza organizzativa.
La violazione di questi obblighi comporta la cessazione dell’usufrutto per abuso
dell’usufruttuario.
All’usufruttuario viene riconosciuta la capacità di godere e disporre dei beni aziendali nei
limiti delle esigenze gestionali e può acquistare ed immettere nell’azienda nuovi beni che
diventano di proprietà del nudo proprietario e sui quali l’usufruttuario avrà diritto di
godimento e potere di disposizione.
Al termine dell’usufrutto l’azienda risulterà dunque composta da beni diversi da quelli
originari. Da qui la necessità di redigere un inventario all’inizio e alla fine del contratto: la
differenza verrà poi regolata in denaro, sulla base dei valori correnti al termine
dell’usufrutto.
La disciplina in questione si applica anche all’affitto d’azienda.
All’affitto e all’usufrutto vengono estese poi le disposizioni in tema di divieto di
concorrenza, mentre rimane obbligato per i debiti anteriori il locatore e il nudo proprietario.
La disciplina dei crediti aziendali viene invece estesa solo all’usufrutto.
FIDEIUSSIONE E CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce
l’adempimento di un’obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore.
Per puntualizzare, per garanzia si intende la predisposizione di un mezzo idoneo ad
assicurare l’adempimento di un’obbligazione, l’esercizio di una funzione o in genere
l’osservanza di un precetto legislativo o di un determinato impegno.
Le caratteristiche principali della garanzia fideiussoria sono:
• la personalità, per cui il fideiussore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri
dell’adempimento dell’obbligazione garantita;
• l’accessorietà nei confronti dell’obbligazione principale. Infatti la fideiussione non è
valida se non è valida l’obbligazione principale.
L’entità della fideiussione non può superare il valore del debito garantito e non può essere
prestata a condizioni più onerose. Nel caso si verifichino queste ipotesi, la fideiussione è
valida nei limiti dell’obbligazione principale.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza, ma è tuttavia
richiesto che sia espressa.
Può operare anche parzialmente, ma deve essere stabilito espressamente.
Il fideiussore e il debitore principale sono obbligati in solido, così che il creditore potrà
chiedere l’adempimento ad entrambi. Può tuttavia essere accordato al fideiussore il
beneficio dell’escussione, in base al quale, nel momento in cui gli viene richiesto
l’adempimento, egli può indicare i beni del debitore principale sui quali il creditore può
rifarsi.
Qualora il debito fosse garantito da più fideiussori, questi risultano obbligati in solido, salvo
il diritto all’azione di regresso da parte del fideiussore che adempie l’obbligazione.
Quest’ultimo può agire in via surrogatoria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei
confronti del debitore) o tramite l’azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti,
azionabili in via alternativa.
Nel caso in cui venisse surrogato, il fideiussore può pretendere gli interessi dal momento
in cui è scaduto il termine di adempimento, ma il debitore può opporre al fideiussore tutte
le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario.
Se invece agisce con l’azione di regresso, il fideiussore può richiedere solo gli interessi
maturati dal momento in cui ha effettuato il pagamento, ma il debitore non potrà opporre le
eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore orginario.
Un particolare tipo di fideiussione è quella omnibus. Questa è caratterizzata dal fatto che il
creditore sia una banca e che il fideiussore garantisce l’adempimento di tutti i debiti,
compresi quelli che potranno sorgere successivamente al rilascio della fideiussione.
La fideiussione si estingue per l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria oppure per
estinzione dell’obbligazione garantita.
Oltre alle cause di estinzione tipiche di tutte le obbligazioni (adempimento, risoluzione
ecc.), il codice civile espressamente considera le seguenti ipotesi:
• quando non può avere luogo la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore,
per fatto del creditore: ciò avviene quando il creditore pone in essere un
comportamento (colpevole) che viola un obbligo giuridico su di lui incombente, tale
che il fideiussore non possa più surrogarsi nei suoi diritti. Tale causa di estinzione si
ritiene possa essere rilevata solo in via di eccezione dal fideiussore convenuto in
giudizio;
• quando ha ad oggetto un’obbligazione futura la fideiussione si estingue se il
creditore fa credito al terzo pur conoscendo che le sue condizioni economiche sono
diventate tali da rendere difficile il soddisfacimento del creditore;
• la scadenza dell’obbligazione principale non fa venir meno la fideiussione purché il
creditore abbia fatto le sue istanze contro il debitore entro 6 mesi.
Tra le cause non menzionate dal codice civile merita di essere segnalata l’ipotesi del
recesso del fideiussore, quando la fideiussione è a tempo indeterminato.
La fideiussione e il contratto autonomo di garanzia sono garanzie personali che
conferiscono al soggetto che ne beneficerà una pretesa creditoria valevole nei riguardi del
soggetto garante.
La distinzione tra le garanzie reali e quelle personali è che le prime vincolano determinati
beni per il soddisfacimento delle pretese creditorie e che esplicano i loro effetti anche nei
riguardi dei terzi acquirenti, mentre le seconde rafforzano la posizione creditoria ampliando
la garanzia del creditore a tutti quei beni presenti e futuri che fanno parte del terzo
garante.
Il contratto autonomo di garanzia è una garanzia personale differente dalla fideiussione
perché caratterizzata da una scissione tra il rapporto di garanzia e il rapporto principale
garantito.
È il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire
immediatamente (a prima richiesta) la prestazione del debitore, indipendentemente
dall’esistenza, dalla validità e/o efficacia del rapporto di base, e senza poter sollevare
eccezioni di sorta, salvo la sola exceptio doli (ovvero l’eccezione portata nei confronti di
chi abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, e poi ne
abbia chiesto l’adempimento).
Il garante deve quindi provvedere immediatamente al pagamento nei confronti del
creditore, senza possibilità di portare contestazioni.
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza poi per l’assoluta mancanza di
accessorietà rispetto al rapporto principale.
In sostanza, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si
obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga a tenere indenne il creditore dalla
mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga.
MANDATO
Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o
più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante).
Il mandato può essere conferito a più mandatari, ed in tal caso ciascuno di essi potrà agire
disgiuntamente dagli altri, salvo che non sia espressamente indicato che devono agire
congiuntamente.
Il mandato può essere anche collettivo, cioè conferito da più mandanti ad uno stesso
mandatario con unico atto e per un affare di interesse comune.
Il mandato è di regola conferito nell’interesse esclusivo del mandante. Al contrario, se
conferito nell’interesse del mandatario o di un terzo, esso viene denominato mandato in
rem propriam.
La distinzione più importante è quella tra mandato con rappresentanza e senza
rappresentanza.
Il mandato con rappresentanza si ha quando il mandatario è legittimato ad agire non solo
per conto ma anche in nome del mandante. In tal caso i rapporti con i terzi sono regolati
dalle norme in tema di rappresentanza. Perciò gli effetti degli atti posti in essere dal
mandatario si producono direttamente in testa a quest’ultimo. Perché il mandato sia con
rappresentanza è necessario che il mandante abiliti il mandatario ad agire in suo nome
tramite la procura.
In assenza di rappresentanza, il mandato abilita e obbliga il mandatario ad agire per conto
del mandante ma in nome proprio. In mandatario stipula dunque in proprio nome i contratti
con i terzi e, sempre in proprio nome, assume le obbligazioni nei loro confronti. Non è poi
tenuto a far conoscere ai terzi con cui entra in rapporto di affari che sta operando per
conto altrui.
In tal caso, il mandatario acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti
con i terzi, evitando dunque rapporti con il mandante.
Nonostante ciò, il mandante è il destinatario finale dell’attività gestoria del mandatario.
Esso deve quindi mantenere indenne il mandatario dalle obbligazioni assunte per suo
conto ed ha diritto a che il mandatario ritrasferisca nel suo patrimonio quanto acquistato
per suo conto.
Per i crediti acquistati dal mandatario nello svolgimento dell’attività gestoria, il mandante
può sostituirsi al mandatario per esercitare i diritti a questi crediti inerenti. Si tratta di una
legittimazione ad esigere tali crediti, e non una acquisizione diretta della titolarità degli
stessi.
Quando il mandato ha per oggetto l’acquisto di beni mobili, il mandante può rivendicare le
cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i
diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso in buona fede.
Quando invece il mandato ha per oggetto l’acquisto di beni mobili registrati o beni
immobili, la disciplina è diversa. Il mandatario è obbligato a ritrasferire al mandante le cose
acquistate ed in caso di inadempimento si osservano le norme relative all’esecuzione
dell’obbligo a contrarre. La proprietà del bene è prima acquisita dal mandatario che deve
attuare il ritrasferimento a favore del mandante. Quest’ultimo può rivolgersi all’autorità
giudiziaria per ottenere il trasferimento del bene mediante sentenza costitutiva.
Per quanto riguarda il conflitto fra creditori del mandatario e mandante, i beni e diritti
destinati ad essere acquistati dal mandante sono sottratti all’aggressione dei creditori del
mandatario purché risulti che il mandato o l’acquisto sia anteriore al pignoramento.
Il mandatario deve:
• eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;
• rispettare i limiti fissati nel mandato;
• osservare le istruzioni ricevute dal mandante;
• rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la
revoca o la modifica del mandato;
• rendere conto al mandante dell’operato e corrispondergli gli interessi legali sulle
somme riscosse per suo conto.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute quando, per circostanze ignote al
mandante, si possa ragionevolmente pensare che il mandante avrebbe dato la sua
approvazione.
Infine, il mandatario può eseguire il mandato a mezzo di altra persona (sostituto), previa
autorizzazione del mandante. Il mandante potrà sempre agire contro il sostituto, e potrà
agire contro il mandatario se non ha autorizzato la sostituzione.
Il mandante deve:
• corrispondere al mandatario il compenso pattuito;
• somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per
l’adempimento delle obbligazioni;
• rimborsare le somme anticipate con gli interessi legali;
• risarcire i danni subiti a causa dell’incarico.
Al mandatario vengono comunque riconosciuti specifici mezzi di tutela dei propri interessi
verso il mandante. In particolare, può soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che
ha concluso, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
Il mandante può in ogni momento revocare l’incarico conferito al mandatario, dandogli un
congruo preavviso se il mandato è a tempo indeterminato.
Dovrà poi risarcire i danni subiti dal mandatario, se il mandato è oneroso e non ricorre
giusta causa.
È irrevocabile ex lege il mandato conferito nell’interesse del mandatario o di un terzo,
salvo che non sia diversamente convenuto o ricorra una giusta causa di revoca (quale
l’avvenuta realizzazione dell’interesse del mandatario o di un terzo).
Quindi, in mancanza di una giusta causa, nel mandato in rem propriam la revoca è
inefficace.
Nel mandato collettivo, infine, la revoca non ha effetto se non è fatta da tutti i mandanti,
salvo che non sussista giusta causa.
Il mandatario può rinunciare al mandato conferitogli, salvo risarcimento del danno se non
sussiste giusta causa.
Oltre a questi casi, il mandato si estingue in caso di morte, di interdizione o di
inabilitazione, salvo che: il mandato abbia ad oggetto atti pertinenti l’esercizio d’impresa e
questa è continuata salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi; per morte o
sopravvenuta incapacità del mandante ed il mandato è stato conferito nell’interesse del
mandatario o di terzi.
Infine, il mandato si estingue in caso di fallimento del mandatario.
MANDATO DI CREDITO
Il mandato di credito &egrav
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