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MANDATO DI CREDITO
Il mandato di credito è il contratto con cui una parte (promissario) incarica un’altra
(promittente) di far credito ad un terzo. Accettato l’incarico la parte non può poi rinunciarvi,
ma se il terzo risulterà inadempiente, la parte che ha conferito l’incarico risponderà
dell’obbligazione come fideiussore di un debito futuro.
Il promissario garantisce il pagamento del debito costituendosi come fideiussore di un
debito futuro. Il terzo rimane quindi sostanzialmente estraneo alla stipulazione del
contratto.
Se dopo l’incarico peggiorano le condizioni patrimoniali del promissario o del terzo da
rendere più difficile il soddisfacimento del credito, il promittente può anche non eseguire
l’incarico e quindi non fare più credito al terzo.
Il promissario non risponde del debito se il promittente ha concesso il credito nonostante
era a conoscenza che le condizioni patrimoniali del terzo erano tali da rendere difficile il
soddisfacimento del credito. CONTRATTO D’OPERA
Con il contratto d’opera una parte (prestatore d’opera) si obbliga dietro versamento di un
corrispettivo a compiere un’opera o un servizio in favore di un’altra (committente) entro un
certo periodo di tempo, con lavoro prevalentemente proprio o dei familiari e senza vicolo di
subordinazione.
Nonostante non sia obbligatoria, di regola il contratto è redatto in forma scritta.
Rispetto all’appalto, la diversità va ravvisata nella prevalenza del lavoro proprio, che non
presuppone un’organizzazione di mezzi e quindi l’utilizzazione del lavoro altrui. L’appalto
in sostanza è tipico delle medie-grandi aziende, mentre il contratto d’opera è tipico delle
piccole aziende o degli artigiani.
Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni
stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro
il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il
termine stabilito, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento
del danno.
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di
determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza,
è determinata dal giudice.
Il prestatore d’opera è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. Questa non è
dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o
erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti
dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare al prestatore d’opera le difformità o
i vizi entro 8 giorni dalla scoperta. L'azione contro il prestatore d’opera si prescrive in 1
anno dal giorno della consegna dell'opera.
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese del prestatore
d’opera, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del
danno nel caso di colpa del prestatore d’opera.
Se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua
destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera,
purché provveda ad indennizzare il prestatore d’opera per le spese sostenute, per i lavori
eseguiti e per il mancato guadagno.
Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in
conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve
pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del
prezzo pattuito per l'opera intera.
CONTRATTO DI AGENZIA
Con il contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente e verso retribuzione
l’incarico di promuovere contratti in una zona determinata.
L’agente assume il nome di rappresentante di commercio quando, oltre a promuovere la
conclusione di contratti, ha anche il potere di concluderli direttamente in nome e per conto
del preponente.
Esso opera avvalendosi di una propria autonoma organizzazione e a proprio rischio. Così,
anche se è legato da un rapporto stabile al preponente, si distingue dagli ausiliari
subordinati dell’imprenditore che svolgono attività simili (piazzisti e commessi viaggiatori).
L’esercizio della professione in questione deve essere preceduto dalla dichiarazione di
inizio attività presso la camera di commercio, che provvede all’iscrizione nel registro delle
imprese.
Il contratto di agenzia può essere concluso verbalmente o per fatti concludenti. Tuttavia,
può essere provato solo per iscritto.
Il contratto di agenzia comporta poi un diritto reciproco di esclusiva per la zona prefissata.
Obbligo dell’agente è quello di promuovere soltanto la conclusione di contratti, mentre
sarà il preponente a stipularli direttamente con i clienti se lo ritiene conveniente.
Può essergli conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti, che saranno
stipulati direttamente dall’agente, di regola con la clausola “salvo approvazione della
casa”.
Può essergli conferita la facoltà di riscuotere i crediti, pur senza concedere sconti o
dilazioni senza apposita autorizzazione.
L’agente ha diritto al compenso, normalmente costituito da una percentuale sull’importo
degli affari.
Su di esso grava il rischio del buon fine dell’affare, ossia della regolare conclusione da
parte di entrambi i contraenti delle rispettive obbligazioni. Da ciò si evince che su di esso
grava integralmente il rischio della propria attività: il rischio di non trovare clienti, quello di
non vedere accettati dal preponente gli affari proposti, quello del buon fine degli affari
conclusi.
Il diritto dell’agente alla provvigione sorge con la conclusione del contratto fra preponente
e terzo. È tuttavia previsto che se il preponente ed il terzo si accordano per non dare
esecuzione in tutto o in parte al contratto, l’agente ha diritto ad una provvigione ridotta,
così come ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dal
preponente con clienti dell’agente dopo lo scioglimento del rapporto.
A tutela della posizione dell’agente, l’attuale disciplina prevede specifici obblighi di
comportamento anche per il preponente. In particolare, preponente deve informare
l’agente dell’accettazione o del rifiuto di un affare procuratogli e della mancata esecuzione.
Le provvigioni dovute devono essere pagate all’agente entro il mese successivo al
trimestre in cui sono maturate.
Come ogni rapporto di durata, il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o
indeterminato. Si trasforma a tempo indeterminato se dopo la scadenza del termine
continua ad essere eseguito da entrambe le parti.
Si può recedere dal contratto dando preavviso all’altra parte.
All’atto dello scioglimento del rapporto, il preponente deve corrispondere all’agente
un’indennità di fine rapporto qualora il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi
dalle relazioni di affari con la clientela procurategli dall’agente.
Essa non è dovuta quando il rapporto si sciolga per causa imputabile all’agente o quando,
di accordo con il preponente, questi ceda a terzi il contratto di agenzia.
MEDIAZIONE
Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare,
senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o
rappresentanza.
Il mediatore si distingue dagli altri soggetti che agevolano la conclusione di affari
(commissionari ed agenti) per la posizione di indipendenza rispetto alle parti a favore delle
quali esplica l’attività intermediaria.
Ne consegue che il mediatore conserva piena libertà di azione anche se agisce su incarico
di una delle parti.
Le parti rimangono libere di concludere o meno l’affare, salvo il diritto del mediatore al
rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state
sostenute.
Il mediatore ha diritto al compenso (provvigione) per il solo fatto che l’affare si è concluso
per effetto del suo intervento.
L’esercizio della professione in questione deve essere preceduto dalla dichiarazione di
inizio attività presso la camera di commercio, che provvede all’iscrizione nel registro delle
imprese.
A differenza dell’agente, il mediatore non corre il rischio del buon fine dell’affare ed ha
diritto alla provvigione anche se le parti non danno esecuzione del contratto concluso. È
necessario e sufficiente che l’affare sia stato concluso per effetto del suo intervento, che
sussista dunque un nesso di causalità fra l’attività di intermediazione del mediatore e la
conclusione dell’affare.
La provvigione è dovuta al mediatore da ciascuna delle parti. Se vi sono più mediatori,
ciascuno ha diritto ad una quota della provvigione.
L’ammontare della provvigione viene determinato, in mancanza di accordo, dalle camere
di commercio secondo gli usi locali.
Il mediatore è responsabile ex lege per l’esecuzione del contratto quando tace ad un
contraente il nome dell’altro. Il che avviene quando un contraente vuole rimanere occulto
all’altro, ovvero quando il mediatore vuole impedire che le parti si conoscano, per evitare
che possano concludere affari in futuro senza servirsi della sua opera. Perciò il mediatore
risponde personalmente dell’esecuzione del contratto nei confronti del primo, e quando
l’ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.
CONTRATTO ESTIMATORIO
Il contratto estimatorio è quello con il quale una parte consegna una o più cose mobili
all’altra parte e quest’ultima si obbliga a pagarne il prezzo entro un termine stabilito salvo
che restituisca le cose nello stesso termine.
Questa tipologia di contratto è utilizzata nei rapporti tra fornitori e rivenditori in luogo del
contratto di vendita, quando il rivenditore non vuole accollarsi il rischio economico, proprio
della vendita, di dover pagare al fornitore la merce che gli rimane invenduta dopo un certo
tempo.
In tal modo il rivenditore può disporre di un maggior assortimento, dato che dovrà pagare
al fornitore solo quanto è riuscito a vendere. Il fornitore, d’altro canto, trae vantaggio dalla